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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 04/12/2025, n. 1785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1785 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R EP UBBLI C A ITAL I AN A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. IO D'NT Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. VA RA MA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 970/2025 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENIGNO Parte_1 C.F._1
MA LAVINIA, pec: Email_1
appellante contro
AVV. (C.F. n.q. di curatore speciale del CP_1 CP_2 C.F._2
minore (C.F. ), pec: Persona_1 C.F._3
Email_2
Appellata
e
(C.F. ) Controparte_3 C.F._4
Appellato contumace con l'intervento di
Pag. 1 di 11 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_4 C.F._5
BENIGNO MA LAVINIA, pec: Email_1
Interveniente volontario
e con l'intervento di
PROCURATORE GENERALE presso questa Corte di Appello
Interveniente necessario
Conclusioni: per l'appellante
Lo scrivente avvocato insiste nel ricorso in appello e nelle richieste e istante ivi rassegnate, nonché nelle deduzioni di cui al verbale di udienza – contestando le difese avversarie – e chiede che
1) preliminarmente dichiarare ed accertare la proponibilità ed ammissibilità dell'appello in ordine all'azione di disconoscimento di paternità promossa dalla Sig.ra per le Parte_1 motivazioni sopra argomentate per tutti i motivi sopra esposti al punto 1 del presente appello;
-1) sospendere inaudita altera parte la sentenza n. 1974/2025 pubbl. il 08/05/2025 RG n.
4719/2024 - Sentenza n. cronol. 4535/2025 del 08/05/20257/2024, emessa, inaudita altera parte, dal Tribunale di Palermo, riunito in Camera di Consiglio, in data 23/04/2025 ed in data
08/05/2025 comunicato, non notificato, pronunciata nella causa portante il N.R.G. 4719/2024
, adottato in grave pregiudizio per la Sig.ra nata a [...] il [...], Cod.Fisc. Parte_1
e residente in [...], C.F._1 cittadina italiana n.q di genitore esercente la potestà sul minore nato a [...]
Palermo il 30/05/2020, nominata con decreto del 22/04/2024 numero cronol. 3991/2024 R.G.N 4719/2024 nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la domanda proposta da adottato in grave Parte_1 pregiudizio per la Sig.ra Parte_1
2) annullare, revocare e/o riformare la sentenza n. n. 1974/2025 pubbl. il 08/05/2025 RG n.
4719/2024 - Sentenza n. cronol. 4535/2025 del 08/05/20257/2024 , emessa, inaudita altera parte, dal Tribunale di Palermo, riunito in Camera di Consiglio, in data 23/04/2025 ed in data
08/05/2025 comunicato, non notificato, pronunciata nella causa portante il N.R.G. 4719/2024
Pag. 2 di 11 , adottato in grave pregiudizio per la Sig.ra nata a [...] il [...], Cod.Fisc. Parte_1
e residente in [...], C.F._1 cittadina italiana n.q di genitore esercente la potestà sul minore nato a [...]
Palermo il 30/05/2020, nominata con decreto del 22/04/2024 numero cronol. 3991/2024
R.G.N 4719/2024 nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la domanda proposta da Pt_1 adottato in grave pregiudizio per la Sig.ra per tutti i motivi sopra esposti al
[...] Parte_1 punto 1 della presente comparsa;
3) accertare e dichiarare che il Sig. nato a [...] il [...], Cod. Fisc. Controparte_3
non è il padre biologico del minore nato a [...] C.F._4 Persona_1
30/05/2020 :
-Conseguentemente ordinare all'ufficiale dello stato civile del Comune di Palermo di seguire le prescritte annotazioni sull'atto di nascita.
-6) emettere ogni altra statuizione inerente e consequenziale;
ISTANZE ISTRUTTORIE
Si chiede infine che venga disposta C.T.U. medico legale di tipo biologico, test comparativo del
DNA tra l'istante Sig. e il minore al fine di accettare Controparte_3 Persona_1
l'incompatibilità del profilo genetico del minore con quello del presunto Persona_1 padre Sig. . Persona_2
Per l'appellata
Si chiede quindi all'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo, in via preliminare di espungere dal fascicolo le ulteriori repliche depositate dalla Sig.ra depositate il 10/10/2025, tenuto Pt_1 conto che l'appellante aveva già depositato le proprie repliche alla costituzione dell'appellata in data 24/07/2025, di trattenere la causa in decisione e di accogliere le seguenti conclusioni:
- rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra dichiarando per tutte le ragioni esposte in Parte_1 atti l'improcedibilità e/o inammissibilità della domanda di disconoscimento della paternità del minore proposta da quest'ultima e, per l'effetto, confermare la sentenza del Persona_1
Tribunale di Palermo n. 1974/2025 del 23/04/2025, pubblicata in data 08/05/2025, non notificata, emessa nell'ambito del procedimento per il disconoscimento di paternità iscritto al
R.G. n. 4719/2024 del Tribunale di Palermo;
Pag. 3 di 11 - Rigettare con ogni statuizione e per le ragioni esposte in parte motiva il ricorso per il disconoscimento proposto dalla Sig.ra Pt_1
- Dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'intervento in appello proposto dal Sig.
e per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Palermo n. Controparte_4
1974/2025 del 23/04/2025, pubblicata in data 08/05/2025, non notificata, emessa nell'ambito del procedimento per il disconoscimento di paternità iscritto al R.G. n. 4719/2024 del
Tribunale di Palermo.
- Rigettare con ogni statuizione e per le ragioni esposte in parte motiva l'intervento per il riconoscimento proposto dal Sig. Controparte_4
- Rigettare le richieste istruttorie dell'appellante e dell'interveniente di ammissione della CTU.
- Con vittoria di compensi e con riserva di depositare istanza di liquidazione dei compensi a seguito di ammissione del minore al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Salvis juribus.
Per l'intervenuto
Lo scrivente avvocato insiste nel ricorso in appello e nelle richieste e istante ivi rassegnate, nonché nelle deduzioni di cui al verbale di udienza – contestando le difese avversarie – e chiede che
1) preliminarmente dichiarare ed accertare la proponibilità ed ammissibilità dell'appello in ordine all'azione di disconoscimento di paternità promossa dalla Sig.ra per le Parte_1 motivazioni sopra argomentate per tutti i motivi sopra esposti al punto 1 del presente appello;
-1) sospendere inaudita altera parte la sentenza n. 1974/2025 pubbl. il 08/05/2025 RG n.
4719/2024 - Sentenza n. cronol. 4535/2025 del 08/05/20257/2024, emessa, inaudita altera parte, dal Tribunale di Palermo, riunito in Camera di Consiglio, in data 23/04/2025 ed in data
08/05/2025 comunicato, non notificato, pronunciata nella causa portante il N.R.G. 4719/2024
, adottato in grave pregiudizio per la Sig.ra nata a [...] il [...], Cod.Fisc. Parte_1
e residente in [...], C.F._1 cittadina italiana n.q di genitore esercente la potestà sul minore nato a [...]
Palermo il 30/05/2020, nominata con decreto del 22/04/2024 numero cronol. 3991/2024
Pag. 4 di 11 R.G.N 4719/2024 nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la domanda proposta da Pt_1 adottato in grave pregiudizio per la Sig.ra
[...] Parte_1
2) annullare, revocare e/o riformare la sentenza n. n. 1974/2025 pubbl. il 08/05/2025 RG n.
4719/2024 - Sentenza n. cronol. 4535/2025 del 08/05/20257/2024, emessa, inaudita altera parte, dal Tribunale di Palermo, riunito in Camera di Consiglio, in data 23/04/2025 ed in data
08/05/2025 comunicato, non notificato, pronunciata nella causa portante il N.R.G.
4719/2024, adottato in grave pregiudizio per la Sig.ra nata a [...] il [...], Parte_1
Cod.Fisc. e residente in [...]
n. 19, cittadina italiana n.q di genitore esercente la potestà sul minore nato Persona_1
a Palermo il 30/05/2020, nominata con decreto del 22/04/2024 numero cronol. 3991/2024
R.G.N 4719/2024 nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la domanda proposta da Pt_1 adottato in grave pregiudizio per la Sig.ra per tutti i motivi sopra esposti al
[...] Parte_1 punto 1 della presente comparsa;
3) -accertare e dichiarare che il minore nato a [...] il [...] è figlio di Per_1
Controparte_4
-concedere l'autorizzazione al riconoscimento da parte del padre biologico, sig
[...] nato il [...] in [...] minore nato a [...] il CP_4 Persona_1
30/05/2020, con ordine di annotazione della emananda sentenza nei registri dello stato civile nonché autorizzare l'attribuzione al minore del cognome paterno sostituendolo al cognome attuale ai sensi e per gli effetti dell'art.262 c.c. e/o, con ogni conseguente statuizione in ordine al cognome del minore;
Disporre ove ritenuta necessaria consulenza tecnica d'ufficio avente ad oggetto
l'effettuazione di indagini ematologiche e genetiche ai fini dell'accertamento della sussistenza del legame biologico di discendenza del sig. e del Controparte_4 minore del minore nato a [...] il [...]. Persona_1
-Conseguentemente ordinare all'ufficiale dello stato civile del Comune di Palermo di seguire le prescritte annotazioni sull'atto di nascita.
Per il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello
Pag. 5 di 11 Il rigetto del ricorso in appello e la conferma della sentenza impugnata, in considerazione dell'esaustività e della fondatezza delle motivazioni addotte a sostegno della relativa statuizione in ordine alla inammissibilità della domanda di disconoscimento della paternità per il decorso del termine di sei mesi previsto dall'art. 244 comma 1 c.c. e della correlativa inapplicabilità nel caso di specie dell'ulteriore termine di decadenza introdotto al comma 4 del medesimo articolo.
In fatto e in diritto
1. Con sentenza n. 1974/2025, pubblicata in data 8.05.2025, il Tribunale di
Palermo dichiarava inammissibile la domanda proposta da volta Parte_1 all'accertamento dell'insussistenza del rapporto di filiazione biologica tra CP_3
e il minore , ritenendo la stessa incorsa nella decadenza di
[...] Persona_1
cui all'art. 244, comma 1, c.c. e, per l'effetto, condannava la ricorrente al pagamento delle spese relative all'attività espletata dal Curatore speciale del minore, avv. Marzia
Barone.
2. In particolare, il Tribunale di Palermo, previa dichiarazione di contumacia di
, osservava che, in tema di azione di disconoscimento della paternità, Controparte_3
i termini previsti dall'art. 244 c.c. hanno natura decadenziale, sono sottratti alla disponibilità delle parti e il loro rispetto deve essere verificato d'ufficio dal giudice, essendo onere dell'attore dimostrare di aver promosso l'azione entro il termine stabilito.
3. La norma prevede specificamente che la madre debba proporre l'azione entro sei mesi dalla nascita del figlio ovvero dal momento in cui sia venuta a conoscenza dell'impotenza di generare del marito al tempo del concepimento.
4. Nel caso in esame, la – la quale aveva dichiarato di aver adito il giudice Pt_1
perché non riconosceva alcuna somiglianza del figlio con il marito e perché aveva intrattenuto una relazione extraconiugale – aveva introdotto il ricorso in data
13.04.2024, quando il minore (nato il [...]) aveva già compiuto Per_1
quattro anni, risultando pertanto maturata la decadenza dall'azione di cui all'art. 244, comma 1, c.c.
Pag. 6 di 11 5. Non era poi accoglibile l'argomento della ricorrente secondo cui il ricorso sarebbe stato comunque tempestivo, poiché l'art. 244, comma 4, c.c. prevede un termine massimo di cinque anni dalla nascita del figlio per la proposizione dell'azione. Tale termine quinquennale, infatti – volto a tutelare l'interesse primario e inviolabile del minore all'accertamento della propria identità – opera esclusivamente nelle ipotesi in cui la madre non fosse a conoscenza della non paternità biologica del marito al momento del concepimento, e non può ricomprendere anche il caso in cui la madre conoscesse sin dall'origine la causa del disconoscimento, come nelle ipotesi di adulterio.
6. Con atto depositato il 9.05.2025, ha proposto appello avverso la Parte_1
predetta sentenza chiedendone la riforma con l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
7. A sostegno dell'impugnazione, l'appellante ha esposto di aver contratto matrimonio con in data 14.05.2016 e che dall'unione sono nati cinque Controparte_3
figli, tra cui in costanza di matrimonio;
che il Tribunale di Palermo Persona_1
con sentenza n. 1427/2024, pubblicata in data 8.03.2024, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi e con sentenza n. 334/2025, pubblicata il
23.01.2025, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio. La stessa ha dedotto, inoltre, di aver intrattenuto una relazione extraconiugale e, non riconoscendo alcuna somiglianza fisica tra il minore e il marito, aveva Per_1
chiesto a quest'ultimo di sottoporsi a un accertamento genetico mediante esame del
DNA, eseguito in data 31.03.2024, dal quale era emersa l'incompatibilità tra i frammenti del suo DNA e quelli del piccolo . Per tale ragione l'appellante, Per_1
in data 13.04.2024, aveva promosso il procedimento per il disconoscimento della paternità.
8. Con comparsa depositata in data 22.07.2025, si è costituito il curatore speciale del minore, Barone Marzia, che ha chiesto il rigetto del gravame.
9. Con atto depositato in data 22.09.2025 è intervenuto nel giudizio
[...]
chiedendo l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe. CP_4
10. , ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito. Controparte_3
Pag. 7 di 11 11. Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
12. Sostituita l'udienza del 14 novembre 2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato le note conclusive e la causa è stata assunta in decisione.
13. Con il primo motivo, censura la sentenza impugnata nella parte in Parte_1
cui ha dichiarato inammissibile la domanda volta ad accertare e dichiarare che non è il padre di , sostenendo che l'art. 244 c.c. Controparte_3 Persona_1 prevede due distinti termini per esercitare l'azione di disconoscimento, e in particolare il quarto comma fissa il termine ultimo di cinque anni dalla nascita. La stessa, infatti, afferma di aver avuto certezza dell'assenza di legame biologico solo a seguito del test del DNA (effettuato in data 31.03.2024), e di aver quindi agito tempestivamente nel rispetto del termine quinquennale, in ossequio al favor veritatis.
14. Con il secondo motivo di appello, l'appellante lamenta che la decisione impugnata abbia frustrato le legittime aspirazioni materne all'accertamento del rapporto biologico, strettamente connesso all'identità personale del minore e al nucleo essenziale dei diritti inviolabili della persona.
15. Con il terzo motivo, si duole della mancata ammissione della CTU Parte_1 medico- legale volta all'accertamento dell'incompatibilità del profilo genetico tra il minore e . Per_1 Controparte_3
16. Infine, chiede che sia dichiarato ammissibile l'intervento di Controparte_4 in qualità di padre biologico del minore.
17. Preliminarmente, l'intervento spiegato da deve essere Controparte_4
dichiarato inammissibile. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di azioni di stato colui che affermi di essere il padre biologico di un figlio nato in [...] matrimonio non può agire per l'accertamento della propria paternità se non previa rimozione dello status di figlio matrimoniale mediante una statuizione avente efficacia erga omnes. Ne consegue che non è consentito accertare in via incidentale una questione attinente allo stato della persona, trattandosi di materia riservata a giudizi espressamente previsti dall'ordinamento e assistiti da specifiche garanzie (cfr. Cass. n. 27560/2021).
Pag. 8 di 11 18. Pertanto, in assenza di un previo giudicato che abbia eliminato lo status filiationis del minore l'intervento di non può Persona_1 Controparte_4
trovare ingresso nel presente giudizio, risultando giuridicamente precluso.
19. Passando all'esame del merito, i primi due motivi di appello, da trattarsi congiuntamente per connessione logico-giuridica, risultano infondati, poiché l'iter argomentativo del primo giudice risulta pienamente condivisibile.
20. L'art. 244 c.c. prevede, infatti, termini di decadenza differenti per l'esercizio dell'azione di disconoscimento della paternità, a seconda che a proporla sia la madre, il presunto padre o il figlio. In particolare, la brevità del termine assegnato alla madre
— sei mesi — è stata ritenuta dalla giurisprudenza costituzionalmente e logicamente non irrazionale, trovando giustificazione nel ruolo peculiare che alla donna compete nella procreazione e, dunque, nella sua fisiologica e immediata conoscibilità dei fatti potenzialmente rilevanti ai fini dell'azione. Il legislatore, infatti, vuole garantire una stabilità nella costruzione dello status di figlio, e se la madre potesse fare disconoscimento in qualsiasi momento, si andrebbe a minare la certezza dello stato giuridico dello stesso. La Cassazione ha sottolineato, infatti, che la ricerca della verità biologica (“favor veritatis”) non può prevalere sempre in modo assoluto: va bilanciata con l'interesse alla stabilità delle relazioni familiari (cfr. Cass. n. 6517/2019).
21. L'art. 244 c.c. prevede espressamente che la madre debba esercitare l'azione entro sei mesi dalla nascita del figlio oppure dal momento in cui è venuta a conoscenza dell'impotenza di generare del marito al tempo del concepimento. Al tradizionale termine di sei mesi, il legislatore ha affiancato un ulteriore termine di decadenza quinquennale dalla nascita del figlio (art. 244, comma 4, c.c.): spirato tale termine, l'eventuale scoperta dell'incapacità di generare del marito diviene definitivamente irrilevante.
22. Condivisibilmente con quanto affermato dal primo Giudice, il termine quinquennale deve essere riferito unicamente all'ipotesi in cui la madre non conoscesse l'impotenza generandi del marito al momento del concepimento;
non è invece estensibile alle ipotesi - come il caso di specie – in cui la madre era consapevole dell'adulterio. In tali casi, il legislatore ha inteso valorizzare l'esigenza di certezza e
Pag. 9 di 11 stabilità dello status filiationis, imponendo alla madre di esercitare l'azione entro il più breve termine di sei mesi, unica soluzione coerente con la struttura e la finalità della disciplina.
23. Nel caso di specie, ha ammesso di aver intrattenuto una relazione Parte_1
extraconiugale e che è figlio dell'uomo con il quale ha avuto la relazione;
Per_1
tuttavia ha proposto l'azione in data 13.04.204, quando aveva già compiuto Per_1
4 anni, risultando quindi maturata la decadenza di cui all'art. 244 comma 1 c.c.
24. Per le ragioni esposte, l'appello va, in definitiva respinto e la sentenza va confermata.
25. L'infondatezza dell'impugnazione comporta l'integrale rigetto delle censure sollevate e rende superfluo l'esame di ogni questione istruttoria ulteriore. Ne discende che non occorre pronunciarsi sull'ammissibilità o sulla necessità della consulenza tecnica d'ufficio, trattandosi di un mezzo istruttorio che presuppone la rilevanza delle domande proposte, rilevanza che viene meno a fronte dell'accertata infondatezza dell'impugnazione. Pertanto, la richiesta di CTU deve ritenersi assorbita.
26. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, e successive modifiche e integrazioni, da versarsi in favore dell'Erario attesa l'ammissione del curatore al Patrocinio a spese dello Stato.
27. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, l'obbligo per la parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti,
- Rigetta l'appello avverso la sentenza n, 1974/2025 pronunciata dal Tribunale di Palermo, pubblicata in data 8.05.2025, proposto da nei confronti Parte_1
di Barone Marzia, n.q. di curatore speciale del minore , e di Persona_1
; Controparte_3
- dichiara inammissibile l'intervento di Controparte_4
Pag. 10 di 11 - condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'Avv. Parte_1
Marzia Barone, n.q. di curatore del minore, che si liquidano in € 3.500, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge da versarsi in favore dell'Erario;
- dichiara la sussistenza di presupposti per il versamento ad opera dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 21 novembre 2025.
Il Consigliere est.
VA RA MA
Il Presidente
IO D'NT
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. IO D'NT e dal Consigliere relatore VA RA MA, in conformità alle prescrizioni dell'art. 196quinquies disp.att.c.p.c.
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. IO D'NT Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. VA RA MA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 970/2025 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENIGNO Parte_1 C.F._1
MA LAVINIA, pec: Email_1
appellante contro
AVV. (C.F. n.q. di curatore speciale del CP_1 CP_2 C.F._2
minore (C.F. ), pec: Persona_1 C.F._3
Email_2
Appellata
e
(C.F. ) Controparte_3 C.F._4
Appellato contumace con l'intervento di
Pag. 1 di 11 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_4 C.F._5
BENIGNO MA LAVINIA, pec: Email_1
Interveniente volontario
e con l'intervento di
PROCURATORE GENERALE presso questa Corte di Appello
Interveniente necessario
Conclusioni: per l'appellante
Lo scrivente avvocato insiste nel ricorso in appello e nelle richieste e istante ivi rassegnate, nonché nelle deduzioni di cui al verbale di udienza – contestando le difese avversarie – e chiede che
1) preliminarmente dichiarare ed accertare la proponibilità ed ammissibilità dell'appello in ordine all'azione di disconoscimento di paternità promossa dalla Sig.ra per le Parte_1 motivazioni sopra argomentate per tutti i motivi sopra esposti al punto 1 del presente appello;
-1) sospendere inaudita altera parte la sentenza n. 1974/2025 pubbl. il 08/05/2025 RG n.
4719/2024 - Sentenza n. cronol. 4535/2025 del 08/05/20257/2024, emessa, inaudita altera parte, dal Tribunale di Palermo, riunito in Camera di Consiglio, in data 23/04/2025 ed in data
08/05/2025 comunicato, non notificato, pronunciata nella causa portante il N.R.G. 4719/2024
, adottato in grave pregiudizio per la Sig.ra nata a [...] il [...], Cod.Fisc. Parte_1
e residente in [...], C.F._1 cittadina italiana n.q di genitore esercente la potestà sul minore nato a [...]
Palermo il 30/05/2020, nominata con decreto del 22/04/2024 numero cronol. 3991/2024 R.G.N 4719/2024 nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la domanda proposta da adottato in grave Parte_1 pregiudizio per la Sig.ra Parte_1
2) annullare, revocare e/o riformare la sentenza n. n. 1974/2025 pubbl. il 08/05/2025 RG n.
4719/2024 - Sentenza n. cronol. 4535/2025 del 08/05/20257/2024 , emessa, inaudita altera parte, dal Tribunale di Palermo, riunito in Camera di Consiglio, in data 23/04/2025 ed in data
08/05/2025 comunicato, non notificato, pronunciata nella causa portante il N.R.G. 4719/2024
Pag. 2 di 11 , adottato in grave pregiudizio per la Sig.ra nata a [...] il [...], Cod.Fisc. Parte_1
e residente in [...], C.F._1 cittadina italiana n.q di genitore esercente la potestà sul minore nato a [...]
Palermo il 30/05/2020, nominata con decreto del 22/04/2024 numero cronol. 3991/2024
R.G.N 4719/2024 nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la domanda proposta da Pt_1 adottato in grave pregiudizio per la Sig.ra per tutti i motivi sopra esposti al
[...] Parte_1 punto 1 della presente comparsa;
3) accertare e dichiarare che il Sig. nato a [...] il [...], Cod. Fisc. Controparte_3
non è il padre biologico del minore nato a [...] C.F._4 Persona_1
30/05/2020 :
-Conseguentemente ordinare all'ufficiale dello stato civile del Comune di Palermo di seguire le prescritte annotazioni sull'atto di nascita.
-6) emettere ogni altra statuizione inerente e consequenziale;
ISTANZE ISTRUTTORIE
Si chiede infine che venga disposta C.T.U. medico legale di tipo biologico, test comparativo del
DNA tra l'istante Sig. e il minore al fine di accettare Controparte_3 Persona_1
l'incompatibilità del profilo genetico del minore con quello del presunto Persona_1 padre Sig. . Persona_2
Per l'appellata
Si chiede quindi all'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo, in via preliminare di espungere dal fascicolo le ulteriori repliche depositate dalla Sig.ra depositate il 10/10/2025, tenuto Pt_1 conto che l'appellante aveva già depositato le proprie repliche alla costituzione dell'appellata in data 24/07/2025, di trattenere la causa in decisione e di accogliere le seguenti conclusioni:
- rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra dichiarando per tutte le ragioni esposte in Parte_1 atti l'improcedibilità e/o inammissibilità della domanda di disconoscimento della paternità del minore proposta da quest'ultima e, per l'effetto, confermare la sentenza del Persona_1
Tribunale di Palermo n. 1974/2025 del 23/04/2025, pubblicata in data 08/05/2025, non notificata, emessa nell'ambito del procedimento per il disconoscimento di paternità iscritto al
R.G. n. 4719/2024 del Tribunale di Palermo;
Pag. 3 di 11 - Rigettare con ogni statuizione e per le ragioni esposte in parte motiva il ricorso per il disconoscimento proposto dalla Sig.ra Pt_1
- Dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'intervento in appello proposto dal Sig.
e per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Palermo n. Controparte_4
1974/2025 del 23/04/2025, pubblicata in data 08/05/2025, non notificata, emessa nell'ambito del procedimento per il disconoscimento di paternità iscritto al R.G. n. 4719/2024 del
Tribunale di Palermo.
- Rigettare con ogni statuizione e per le ragioni esposte in parte motiva l'intervento per il riconoscimento proposto dal Sig. Controparte_4
- Rigettare le richieste istruttorie dell'appellante e dell'interveniente di ammissione della CTU.
- Con vittoria di compensi e con riserva di depositare istanza di liquidazione dei compensi a seguito di ammissione del minore al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Salvis juribus.
Per l'intervenuto
Lo scrivente avvocato insiste nel ricorso in appello e nelle richieste e istante ivi rassegnate, nonché nelle deduzioni di cui al verbale di udienza – contestando le difese avversarie – e chiede che
1) preliminarmente dichiarare ed accertare la proponibilità ed ammissibilità dell'appello in ordine all'azione di disconoscimento di paternità promossa dalla Sig.ra per le Parte_1 motivazioni sopra argomentate per tutti i motivi sopra esposti al punto 1 del presente appello;
-1) sospendere inaudita altera parte la sentenza n. 1974/2025 pubbl. il 08/05/2025 RG n.
4719/2024 - Sentenza n. cronol. 4535/2025 del 08/05/20257/2024, emessa, inaudita altera parte, dal Tribunale di Palermo, riunito in Camera di Consiglio, in data 23/04/2025 ed in data
08/05/2025 comunicato, non notificato, pronunciata nella causa portante il N.R.G. 4719/2024
, adottato in grave pregiudizio per la Sig.ra nata a [...] il [...], Cod.Fisc. Parte_1
e residente in [...], C.F._1 cittadina italiana n.q di genitore esercente la potestà sul minore nato a [...]
Palermo il 30/05/2020, nominata con decreto del 22/04/2024 numero cronol. 3991/2024
Pag. 4 di 11 R.G.N 4719/2024 nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la domanda proposta da Pt_1 adottato in grave pregiudizio per la Sig.ra
[...] Parte_1
2) annullare, revocare e/o riformare la sentenza n. n. 1974/2025 pubbl. il 08/05/2025 RG n.
4719/2024 - Sentenza n. cronol. 4535/2025 del 08/05/20257/2024, emessa, inaudita altera parte, dal Tribunale di Palermo, riunito in Camera di Consiglio, in data 23/04/2025 ed in data
08/05/2025 comunicato, non notificato, pronunciata nella causa portante il N.R.G.
4719/2024, adottato in grave pregiudizio per la Sig.ra nata a [...] il [...], Parte_1
Cod.Fisc. e residente in [...]
n. 19, cittadina italiana n.q di genitore esercente la potestà sul minore nato Persona_1
a Palermo il 30/05/2020, nominata con decreto del 22/04/2024 numero cronol. 3991/2024
R.G.N 4719/2024 nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la domanda proposta da Pt_1 adottato in grave pregiudizio per la Sig.ra per tutti i motivi sopra esposti al
[...] Parte_1 punto 1 della presente comparsa;
3) -accertare e dichiarare che il minore nato a [...] il [...] è figlio di Per_1
Controparte_4
-concedere l'autorizzazione al riconoscimento da parte del padre biologico, sig
[...] nato il [...] in [...] minore nato a [...] il CP_4 Persona_1
30/05/2020, con ordine di annotazione della emananda sentenza nei registri dello stato civile nonché autorizzare l'attribuzione al minore del cognome paterno sostituendolo al cognome attuale ai sensi e per gli effetti dell'art.262 c.c. e/o, con ogni conseguente statuizione in ordine al cognome del minore;
Disporre ove ritenuta necessaria consulenza tecnica d'ufficio avente ad oggetto
l'effettuazione di indagini ematologiche e genetiche ai fini dell'accertamento della sussistenza del legame biologico di discendenza del sig. e del Controparte_4 minore del minore nato a [...] il [...]. Persona_1
-Conseguentemente ordinare all'ufficiale dello stato civile del Comune di Palermo di seguire le prescritte annotazioni sull'atto di nascita.
Per il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello
Pag. 5 di 11 Il rigetto del ricorso in appello e la conferma della sentenza impugnata, in considerazione dell'esaustività e della fondatezza delle motivazioni addotte a sostegno della relativa statuizione in ordine alla inammissibilità della domanda di disconoscimento della paternità per il decorso del termine di sei mesi previsto dall'art. 244 comma 1 c.c. e della correlativa inapplicabilità nel caso di specie dell'ulteriore termine di decadenza introdotto al comma 4 del medesimo articolo.
In fatto e in diritto
1. Con sentenza n. 1974/2025, pubblicata in data 8.05.2025, il Tribunale di
Palermo dichiarava inammissibile la domanda proposta da volta Parte_1 all'accertamento dell'insussistenza del rapporto di filiazione biologica tra CP_3
e il minore , ritenendo la stessa incorsa nella decadenza di
[...] Persona_1
cui all'art. 244, comma 1, c.c. e, per l'effetto, condannava la ricorrente al pagamento delle spese relative all'attività espletata dal Curatore speciale del minore, avv. Marzia
Barone.
2. In particolare, il Tribunale di Palermo, previa dichiarazione di contumacia di
, osservava che, in tema di azione di disconoscimento della paternità, Controparte_3
i termini previsti dall'art. 244 c.c. hanno natura decadenziale, sono sottratti alla disponibilità delle parti e il loro rispetto deve essere verificato d'ufficio dal giudice, essendo onere dell'attore dimostrare di aver promosso l'azione entro il termine stabilito.
3. La norma prevede specificamente che la madre debba proporre l'azione entro sei mesi dalla nascita del figlio ovvero dal momento in cui sia venuta a conoscenza dell'impotenza di generare del marito al tempo del concepimento.
4. Nel caso in esame, la – la quale aveva dichiarato di aver adito il giudice Pt_1
perché non riconosceva alcuna somiglianza del figlio con il marito e perché aveva intrattenuto una relazione extraconiugale – aveva introdotto il ricorso in data
13.04.2024, quando il minore (nato il [...]) aveva già compiuto Per_1
quattro anni, risultando pertanto maturata la decadenza dall'azione di cui all'art. 244, comma 1, c.c.
Pag. 6 di 11 5. Non era poi accoglibile l'argomento della ricorrente secondo cui il ricorso sarebbe stato comunque tempestivo, poiché l'art. 244, comma 4, c.c. prevede un termine massimo di cinque anni dalla nascita del figlio per la proposizione dell'azione. Tale termine quinquennale, infatti – volto a tutelare l'interesse primario e inviolabile del minore all'accertamento della propria identità – opera esclusivamente nelle ipotesi in cui la madre non fosse a conoscenza della non paternità biologica del marito al momento del concepimento, e non può ricomprendere anche il caso in cui la madre conoscesse sin dall'origine la causa del disconoscimento, come nelle ipotesi di adulterio.
6. Con atto depositato il 9.05.2025, ha proposto appello avverso la Parte_1
predetta sentenza chiedendone la riforma con l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
7. A sostegno dell'impugnazione, l'appellante ha esposto di aver contratto matrimonio con in data 14.05.2016 e che dall'unione sono nati cinque Controparte_3
figli, tra cui in costanza di matrimonio;
che il Tribunale di Palermo Persona_1
con sentenza n. 1427/2024, pubblicata in data 8.03.2024, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi e con sentenza n. 334/2025, pubblicata il
23.01.2025, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio. La stessa ha dedotto, inoltre, di aver intrattenuto una relazione extraconiugale e, non riconoscendo alcuna somiglianza fisica tra il minore e il marito, aveva Per_1
chiesto a quest'ultimo di sottoporsi a un accertamento genetico mediante esame del
DNA, eseguito in data 31.03.2024, dal quale era emersa l'incompatibilità tra i frammenti del suo DNA e quelli del piccolo . Per tale ragione l'appellante, Per_1
in data 13.04.2024, aveva promosso il procedimento per il disconoscimento della paternità.
8. Con comparsa depositata in data 22.07.2025, si è costituito il curatore speciale del minore, Barone Marzia, che ha chiesto il rigetto del gravame.
9. Con atto depositato in data 22.09.2025 è intervenuto nel giudizio
[...]
chiedendo l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe. CP_4
10. , ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito. Controparte_3
Pag. 7 di 11 11. Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
12. Sostituita l'udienza del 14 novembre 2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato le note conclusive e la causa è stata assunta in decisione.
13. Con il primo motivo, censura la sentenza impugnata nella parte in Parte_1
cui ha dichiarato inammissibile la domanda volta ad accertare e dichiarare che non è il padre di , sostenendo che l'art. 244 c.c. Controparte_3 Persona_1 prevede due distinti termini per esercitare l'azione di disconoscimento, e in particolare il quarto comma fissa il termine ultimo di cinque anni dalla nascita. La stessa, infatti, afferma di aver avuto certezza dell'assenza di legame biologico solo a seguito del test del DNA (effettuato in data 31.03.2024), e di aver quindi agito tempestivamente nel rispetto del termine quinquennale, in ossequio al favor veritatis.
14. Con il secondo motivo di appello, l'appellante lamenta che la decisione impugnata abbia frustrato le legittime aspirazioni materne all'accertamento del rapporto biologico, strettamente connesso all'identità personale del minore e al nucleo essenziale dei diritti inviolabili della persona.
15. Con il terzo motivo, si duole della mancata ammissione della CTU Parte_1 medico- legale volta all'accertamento dell'incompatibilità del profilo genetico tra il minore e . Per_1 Controparte_3
16. Infine, chiede che sia dichiarato ammissibile l'intervento di Controparte_4 in qualità di padre biologico del minore.
17. Preliminarmente, l'intervento spiegato da deve essere Controparte_4
dichiarato inammissibile. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di azioni di stato colui che affermi di essere il padre biologico di un figlio nato in [...] matrimonio non può agire per l'accertamento della propria paternità se non previa rimozione dello status di figlio matrimoniale mediante una statuizione avente efficacia erga omnes. Ne consegue che non è consentito accertare in via incidentale una questione attinente allo stato della persona, trattandosi di materia riservata a giudizi espressamente previsti dall'ordinamento e assistiti da specifiche garanzie (cfr. Cass. n. 27560/2021).
Pag. 8 di 11 18. Pertanto, in assenza di un previo giudicato che abbia eliminato lo status filiationis del minore l'intervento di non può Persona_1 Controparte_4
trovare ingresso nel presente giudizio, risultando giuridicamente precluso.
19. Passando all'esame del merito, i primi due motivi di appello, da trattarsi congiuntamente per connessione logico-giuridica, risultano infondati, poiché l'iter argomentativo del primo giudice risulta pienamente condivisibile.
20. L'art. 244 c.c. prevede, infatti, termini di decadenza differenti per l'esercizio dell'azione di disconoscimento della paternità, a seconda che a proporla sia la madre, il presunto padre o il figlio. In particolare, la brevità del termine assegnato alla madre
— sei mesi — è stata ritenuta dalla giurisprudenza costituzionalmente e logicamente non irrazionale, trovando giustificazione nel ruolo peculiare che alla donna compete nella procreazione e, dunque, nella sua fisiologica e immediata conoscibilità dei fatti potenzialmente rilevanti ai fini dell'azione. Il legislatore, infatti, vuole garantire una stabilità nella costruzione dello status di figlio, e se la madre potesse fare disconoscimento in qualsiasi momento, si andrebbe a minare la certezza dello stato giuridico dello stesso. La Cassazione ha sottolineato, infatti, che la ricerca della verità biologica (“favor veritatis”) non può prevalere sempre in modo assoluto: va bilanciata con l'interesse alla stabilità delle relazioni familiari (cfr. Cass. n. 6517/2019).
21. L'art. 244 c.c. prevede espressamente che la madre debba esercitare l'azione entro sei mesi dalla nascita del figlio oppure dal momento in cui è venuta a conoscenza dell'impotenza di generare del marito al tempo del concepimento. Al tradizionale termine di sei mesi, il legislatore ha affiancato un ulteriore termine di decadenza quinquennale dalla nascita del figlio (art. 244, comma 4, c.c.): spirato tale termine, l'eventuale scoperta dell'incapacità di generare del marito diviene definitivamente irrilevante.
22. Condivisibilmente con quanto affermato dal primo Giudice, il termine quinquennale deve essere riferito unicamente all'ipotesi in cui la madre non conoscesse l'impotenza generandi del marito al momento del concepimento;
non è invece estensibile alle ipotesi - come il caso di specie – in cui la madre era consapevole dell'adulterio. In tali casi, il legislatore ha inteso valorizzare l'esigenza di certezza e
Pag. 9 di 11 stabilità dello status filiationis, imponendo alla madre di esercitare l'azione entro il più breve termine di sei mesi, unica soluzione coerente con la struttura e la finalità della disciplina.
23. Nel caso di specie, ha ammesso di aver intrattenuto una relazione Parte_1
extraconiugale e che è figlio dell'uomo con il quale ha avuto la relazione;
Per_1
tuttavia ha proposto l'azione in data 13.04.204, quando aveva già compiuto Per_1
4 anni, risultando quindi maturata la decadenza di cui all'art. 244 comma 1 c.c.
24. Per le ragioni esposte, l'appello va, in definitiva respinto e la sentenza va confermata.
25. L'infondatezza dell'impugnazione comporta l'integrale rigetto delle censure sollevate e rende superfluo l'esame di ogni questione istruttoria ulteriore. Ne discende che non occorre pronunciarsi sull'ammissibilità o sulla necessità della consulenza tecnica d'ufficio, trattandosi di un mezzo istruttorio che presuppone la rilevanza delle domande proposte, rilevanza che viene meno a fronte dell'accertata infondatezza dell'impugnazione. Pertanto, la richiesta di CTU deve ritenersi assorbita.
26. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, e successive modifiche e integrazioni, da versarsi in favore dell'Erario attesa l'ammissione del curatore al Patrocinio a spese dello Stato.
27. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, l'obbligo per la parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti,
- Rigetta l'appello avverso la sentenza n, 1974/2025 pronunciata dal Tribunale di Palermo, pubblicata in data 8.05.2025, proposto da nei confronti Parte_1
di Barone Marzia, n.q. di curatore speciale del minore , e di Persona_1
; Controparte_3
- dichiara inammissibile l'intervento di Controparte_4
Pag. 10 di 11 - condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'Avv. Parte_1
Marzia Barone, n.q. di curatore del minore, che si liquidano in € 3.500, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge da versarsi in favore dell'Erario;
- dichiara la sussistenza di presupposti per il versamento ad opera dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 21 novembre 2025.
Il Consigliere est.
VA RA MA
Il Presidente
IO D'NT
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. IO D'NT e dal Consigliere relatore VA RA MA, in conformità alle prescrizioni dell'art. 196quinquies disp.att.c.p.c.
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