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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 31/03/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 905/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente e Relatore
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice
pronuncia
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. r.g. 905/2025 promosso da:
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. LONGHI Parte_1 C.F._1
SIMONA e SE IA
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. LUPPI Controparte_1 C.F._2
CRISTINA
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
§
pagina 1 di 4
Tribunale di Modena in data 14/06/2021, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio su conclusioni congiunte delle parti, in forza della quale, tra le altre, veniva recepita la seguente condizione congiunta: “g) I coniugi convengono che il sig. versi alla sig.ra Parte_1
a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli e la somma CP_1 Per_1 Per_2
mensile complessiva di € 560,00 (diconsi cinquecentosessanta euro), € 280,00 a figlio (diconsi duecentottanta euro) da corrispondersi mediante bonifico bancario, entro e non oltre il 13 di ciascun mese sul conto corrente già noto. Detta somma sarà soggetta a rivalutazione ISTAT”.
Con ricorso del 7/03/2025 le parti hanno dato atto che la figlia maggiorenne ha Per_2
raggiunto l'indipendenza economica. I ricorrenti, pertanto, hanno domandato congiuntamente modificarsi le statuizioni della suddetta sentenza, in particolare chiedendo il recepimento delle seguenti nuove condizioni:
“- a parziale modifica degli accordi divorzili in essere disporre la revoca del contributo di mantenimento a carico del sig. , in favore della figlia stante la Parte_1 Per_2
raggiunta indipendenza economica della stessa, a far data dal mese di marzo 2025.
- Confermare a carico del sig. l'obbligo di versare a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento del figlio , la somma mensile di € 300,00, con rivalutazione annuale Per_1
secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal mese di marzo 2026, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso.
- Confermare la suddivisione tra i genitori, nella misura del 50%, delle spese di carattere straordinario necessarie per il figlio , intendendosi per tali quelle di cui al protocollo in Per_1
pagina 2 di 4 uso presso l'intestato Tribunale che devono intendersi qui richiamate e trascritte. - Dare atto che la sig.ra accetta a saldo, stralcio e tacitazione di ogni pretesa anche futura la Controparte_1
somma omnicomprensiva di € 900,00 in relazione a somme di dare e avere per il mantenimento dei figli (spese straordinarie, arretrati ISTAT per il periodo 2020-2024, nonché restituzione somme ripetibili) che il sig. si impegna a versare in una unica soluzione entro il Parte_1
31.03.2025, mediante bonifico bancario.
- Fermo in resto.
- Le spese legali e processuali si intendono compensate per cui ciascuna parte provvederà ad onorare il proprio difensore”.
Del procedimento è stato ritualmente notiziato il Pubblico Ministero.
§
Il Collegio ritiene che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
Gli accordi riportati sono di conseguenza meritevoli di recepimento da parte del Tribunale.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale:
- in parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 965/2021 del Tribunale di Modena
recepisce le condizioni trascritte in parte motiva.
- conferma nel resto per quanto di ragione;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, in data 18/03/2025
pagina 3 di 4 IL PRESIDENTE ESTENSORE
Riccardo Di Pasquale
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