Decreto 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, decreto 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 589 2025 R.G.
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
Nel procedimento di convalida del provvedimento di trattenimento del Questore di Padova di data
31.3.2025, notificato in pari data ad ore 12,35 e comunicato a questo ufficio il 1.4.2025 ad ore 13.56, emesso nei confronti di (CUI -), nato il [...] in [...], difeso di Parte_1 C.F._1
fiducia dall'avv. LESSIO TOMMASO;
all'esito dell'odierna udienza relativa alla convalida del trattenimento di;
Parte_1
ritenuto che sussistano le condizioni richieste dalla legge per la convalida del provvedimento di trattenimento sopra citato, osserva quanto segue.
1.Il nuovo trattenimento del soggetto presso il centro di permanenza per i rimpatri di Milano è stato disposto dal Questore di Padova in data 31.3.2025 ai sensi dell'art. 14, c.7, del Dlvo n. 286/98 (d'ora
Contr in poi in quanto in data 27.3.2025 si è allontanato arbitrariamente del Centro di Parte_1
Gradisca D'Isonzo nel quale era trattenuto dal 31.10.2024 per effetto di precedente provvedimento di trattenimento del Questore di Padova di pari data, convalidato dal Tribunale di Trieste con decreto del 4.11.2024, successivamente prorogato per 60 giorni con provvedimento del medesimo ufficio del
27.12.2024 e da ultimo prorogato di ulteriori 60 giorni dalla Corte D'Appello di Trieste con decreto del 25.2.2025, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 6, c.2, lettera d), Dlvo n. 142 del 2015, con esclusione della ipotesi di cui alla lettera b) della citata disposizione.
1.1.Infatti l'art. 14, c.7, TUI prevede che “Il Questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinchè lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede, nel caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento. Il periodo di trattenimento disposto dal nuovo provvedimento è computato nel termine massimo per il trattenimento indicato dal comma 5”.
Nel corso dell'odierna udienza il trattenuto ha ammesso di essere scappato dal Centro verso le ore
1.00 del 27.3.2025 poichè “stanco di essere rinchiuso, erano 5 mesi che ero ivi trattenuto. Sono scappato perché ho problemi di salute, uso il catetere e non mi danno informazioni sulle cure”.. e di
1
Padova.
1.2.Agli atti risulta la relazione di servizio del 27.3.2025 che attesta l'indebito allontanamento del trattenuto verso le ore 1:00 attraverso un varco praticato sulla griglia del retro dell'edificio, mentre dalla documentazione in atti le condizioni sanitarie del soggetto risultano adeguate e compatibili con il trattenimento ai sensi dell'art. 17, c.1, Dlvo n. 142 /2025 (cfr. doc. n. 4 certificazione del sanitario del 31.3.2025).
2.Si impone pertanto un vaglio ex novo del provvedimento di trattenimento.
Il giudice ritiene che nel caso di specie sussistano i presupposti per poter convalidare il trattenimento ai sensi dell'art. 6, c.2, lettera d) del Dlvo n. 142/2015, richiamando sul punto le motivazioni del provvedimento del Tribunale di Trieste del 4.11.2024.
2.1.Quanto al requisito di cui di cui all'art. 6, c.2, lettera b), Dlvo n. 142 2015, vale a dire il trovarsi il richiedente asilo nelle condizioni, tra le altre, di cui all'art. 13, 2, lettera c), del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, in particolare il rientrare nella categoria dei soggetti di cui agli artt. 1, del Dlvo
n. 159/2011 (l'essere il soggetto tra coloro i quali debba ritenersi vivano abitualmente anche in parte con i proventi dell'attività delittuosa, o tra coloro che per i loro comportamenti debba ritenersi siano dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica), il giudice lo ritiene insussistente, essendo la recente condotta di indebito allontanamento valorizzabile ai fini della diversa ipotesi di cui all'art. 6, c.2, lettera d), Dlvo n. 142 2025.
2.2.Deve premettersi che il controllo giurisdizionale sul ricorso avverso il provvedimento di espulsione disposto ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. c), deve avere ad oggetto il riscontro dell'esistenza dei presupposti di appartenenza dello straniero ad una delle categorie di persone pericolose indicate nel D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt. 1, 4 e 16 (già L. n.
1423 del 1956, art. 1 così come sostituito dalla L. 3 agosto 1988, n. 327, art. 2 nonchè della Legge
"antimafia" 31 maggio 1965, n. 575, art. 1 come sostituito dalla L. 13 settembre 1982, n. 646, art. 13), riscontro che va condotto sulla base dei seguenti criteri: a) necessità di un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni;
b) attualità della pericolosità; c) necessità di esaminare globalmente l'intera personalità del soggetto quale risulta da tutte le manifestazioni sociali della sua vita (Cass. 12721/2002, 5661/2003, 11321/2004, 17585/2010,
18482/2011).
2.3. Come già esposto, allo stato non può essere formulata una valutazione oggettiva, attuale e concreta di pericolosità sociale del soggetto (cfr Cass. 20692/2019;16526/2017; Corte Cost. 24/2019)
2 ai sensi dell'art. 6, c.2, lettera b) Dlvo n. 142/2015, in relazione all'art. 1 del Dlvo n. 159/2011, in quanto i fatti di rapina oggetto delle condanne passate in giudicato risalgono tutti al 2020 e sono stati scontati integralmente in parte in carcere ( di Padova dal 24.9.2020 all'8.3.2023), Controparte_2
in parte in misura alternativa alla detenzione (affidamento in prova in casi particolar ex art. 94 D.p.r.
n. 309/90 fino al 30.4.2024), con esito positivo del percorso terapeutico comunitario, mentre l'ultimo titolo in esecuzione (sentenza del Tribunale di Padova del 9.4.2023, passata in giudicato il 9.4.2024 per rapina aggravata con porto d'armi mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed €400 di multa) ha ad oggetto sempre fatti risalenti al 2020 ed oggetto di istanza di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 O.p.. presso il Tribunale di Sorveglianza di Venezia, in attesa di fissazione udienza (cfr. produzione difesa).
2.4.Allo stato non risultano esiti ulteriori delle segnalazioni effettuate in data 19.7.2024 (Polfer di
Padova in data 19.7.2024 per resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale) e 31.10.2024 (da personale della Sezione Volanti di Padova per rapina).
3.Sussiste invece requisito di cui all'art. 6, c.2, lettera d), Dlvo n. 142 2015, il quale prevede che il trattenimento possa essere disposto qualora sia necessario determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento e sussiste rischio di fuga, ai sensi dell'articolo 13, comma 4-bis, lettere a), c), d) ed e), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
La valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga è effettuata caso per caso.
3.1.In data 18.10.2024 è stato raggiunto da avviso orale del Questore di Padova quale Parte_1
persona socialmente pericolosa e destinatario del foglio di via obbligatorio e divieto di ritorno nel
Comune di Padova per anni 4, provvedimento più volte violato dal richiedente asilo.
3.2.Il trattenuto ha formalizzato una prima domanda di riconoscimento della protezione internazionale in data 17.6.2016 rigettata dalla Commissione Territoriale ed altra reiterata CP_3
parimenti rigettata con decisione della Commissione del 16.1.2023, attualmente impugnata innanzi alla sezione specializzata immigrazione del Tribunale di Venezia (r.g. 19637 2023), con udienza fissata per il 10.6.2025.
3.3.La condotta di indebito allontanamento di per sé avvalora e rinforza l'esigenza di trattenimento in pendenza della procedura di riconoscimento della protezione internazionale, trattandosi peraltro di soggetto privo di dimora, per come dichiarato nel corso dell'udienza odierna.
3 3.4.Il soggetto è altresì privo di passaporto o di altro provvedimento equipollente e tale ipotesi configura il requisito tipico del pericolo di fuga ai sensi dell'art. 13, comma 4 bis lettera a), TUI, richiamato dall'art. 6, comma 2, lettera d), Dlvo n. 142 2015.
Inoltre il trattenuto ha altresì violato due provvedimenti di espulsione datati 17.6.2020 e 2.7.2020, condotte parimenti configuranti pericolo di fuga ai sensi dell'art. 13, comma 4 bis, lettera d), e 14
TUI.
Ritenuto che la richiesta di convalida sia stata presentata tempestivamente e che non sia possibile adottare altra e meno afflittiva misura.
P.Q.M.
CONVALIDA il provvedimento di trattenimento del Questore di Padova di data 31.3.2025, ai sensi dell'art. 6, c. 2, lettera d), D.Lgs. 142/2015, nei confronti di ( -), Parte_1 C.F._2
nato il [...] in [...]
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento e per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Venezia, il 2.4.2025 alle ore 18.45.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Franzoso
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