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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/05/2025, n. 2724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2724 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Diego Rosario Antonio Pinto - Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio - Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1264 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
4/4/2025, vertente
TRA
- ( , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Giuseppe Guizzi come da procura in atti;
RICORRENTE
E
- ( ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Donatella La Licata e l'avv. Francesco
Paolo Chirico come da procura in atti;
RESISTENTE
Contr OGGETTO: opposizione avverso provvedimento sanzionatorio della
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “ricorre all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ai sensi dell'art. 145, comma 4, Testo Unico Bancario, affinché, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia: -in via principale, nel merito a) annullare integralmente il provvedimento sanzionatorio del 9 gennaio 2024, notificato il 2 febbraio 2024, perché illegittimo e comunque errato per le ragioni esposte nei primi due motivi di ricorso -in via di subordine, sempre nel merito b) ridurre l'entità della
r.g. n. 1 sanzione comminata all'esponente, per le ragioni illustrate nel secondo e nel terzo motivo di ricorso, equiparandola alla sanzione di € 7.000,00 applicata agli altri componenti del Consiglio di amministrazione, e comunque ridurla in maniera congrua nella misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Per l'appellata: “C H I E D E che codesta ecc.ma Corte d'Appello voglia rigettare il ricorso in opposizione perché del tutto infondato. Con vittoria di spese e compensi”.
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente ha proposto opposizione ex art. 145, IV Parte_1
Contr comma TUB contro il decreto del Direttorio della in data 9/1/2024, con cui è
stato al medesimo irrogata, quale componente (nonché vice-presidente dal 2021) del
CDA di (poi incorporata, proprio in seguito Controparte_3
ai fatti per cui è causa, in , la sanzione amministrativa pecuniaria di CP_4
euro 19.000,00.
L'opponente si duole: 1) dell'assenza dei presupposti di cui all'art. 144 ter
TUB; 2) dell'erroneo apprezzamento dei fatti, con specifico riferimento al suo operato;
3) del difetto di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione applicata.
Nella resistenza della , la causa -previo deposito delle note Controparte_1
conclusive- è stata discussa dalle parti, che hanno concluso come in epigrafe.
Tanto premesso, osserva la Corte quanto segue.
Con il primo motivo (I), il lamenta che gli addebiti non hanno per Parte_1 oggetto l'inosservanza dei doveri d'ufficio -in violazione di specifiche norme- risultando invece censurato, in via generale, l'andamento negativo dell'attività
bancaria (nell'ambito delle ridotte dimensioni dell'istituto); tale gestione -osserva l'opponente- è però rimessa esclusivamente agli amministratori: l'eventuale Contr inosservanza degli orientamenti della è insuscettibile di configurare l'illecito, che sussiste soltanto a fronte della violazione di uno specifico provvedimento di indirizzo che sia stato adottato ex art. 53 bis lett. d) TUB;
secondo quanto pure evidenziato dal ricorrente, d'altro canto, il provvedimento in questione è stato Contr assunto dalla soltanto in data 23/2/2023 ed è stato integralmente osservato,
essendo stata avviata la fusione con l'altro istituto di credito (cioè . CP_4
r.g. n. 2 In conformità alle difese della resistente, tuttavia, va considerato che tale provvedimento è in realtà riconducibile alla diversa ipotesi di cui all'art. 53 bis lett.
b) TUB (quale convocazione coattiva dell'organo amministrativo) e non impedisce affatto la parallela -ma separata e distinta- contestazione delle inadempienze già riscontrate a carico degli amministratori.
Queste ultime, risultanti dall'ispezione del luglio/dicembre 2022 (che è stata condotta dopo la sanzione del 15/1/2020 e le segnalazioni ad essa successive), riguardano, specificamente, le carenze della struttura organizzativa e del processo del credito che -violative delle disposizioni sulla vigilanza regolamentare ex art. 53,
I comma lett. b) e d) TUB e di cui alla circolare n. 285 del 17/12/2013 in materia di governo societario (Parte I, Titolo IV, Cap. 1), sistema dei controlli interni (Parte I,
Titolo IV, Cap. 3), sistema informativo (Parte I, Titolo IV, Cap. 4), governo e gestione del rischio di liquidità (Parte I, Titolo IV, Cap. 6)- sono idonee ad incidere in modo rilevante sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendale ex art. 144 ter lett. a) TUB.
La doglianza, pertanto, va disattesa;
d'altro canto, essa non è estesa al merito dei singoli addebiti che, analiticamente indicati nel verbale ispettivo e riprodotti nel provvedimento sanzionatorio, sono così riassunti dalla resistente: “a) sul piano della situazione aziendale, del rischio strategico e della redditività, le risultanze ispettive hanno evidenziato (i) l'incapacità dell'azienda di strutturare un percorso di sviluppo in grado di assicurare l'indispensabile crescita delle masse e dei ricavi;
(ii) politiche di pricing destrutturate per l'assenza di parametri ancorati alla rischiosità degli impieghi, cui è conseguito il dimezzamento dei tassi medi; (iii) i costi di struttura non sostenibili;
(iv) lo strutturale disequilibrio reddituale dell'intermediario, tale da
aver già prodotto una significativa erosione dei mezzi patrimoniali e suscettibile di condurre prospetticamente –già a partire dal secondo trimestre del 2023 (in assenza
di ulteriori aumenti di capitale)– alla violazione del limite minimo previsto dalla normativa di settore;
(v) carenze della pianificazione strategica, in termini di formalizzazione del processo e di idonea reportistica, nonché l'assenza di minimali strumenti per il controllo di gestione; (vi) la mancata adozione di misure per promuovere l'efficientamento della struttura e per mitigare l'elevata concentrazione
r.g. n. 3 della raccolta a vista (doc. 1, rilievo 1). b) con riferimento agli organi aziendali, il
rapporto ispettivo evidenzia che (doc. 1, rilievo 2), nonostante le ripetute sollecitazioni della AN, l'operato degli Organi aziendali è risultato carente nel fronteggiare le forti criticità nel governo e nella gestione dei rischi. Si imputano quindi agli esponenti aziendali le specifiche carenze – poi analiticamente descritte
dagli ispettori nei rilievi successivi - relative agli assetti organizzativi (rilievo 3), all'assetto dei controlli (rilievi 4, 5 e 6) ai processi creditizi (rilievi 7, 8, 9, 10 e 11), nonché l'inadeguatezza delle valutazioni relative all'elevata esposizione al rischio legale (rilievo 12)” (v. comparsa di risposta pp.
1-2 e, in dettaglio, pp. 2-5).
Con il secondo motivo (II), il ricorrente si duole (A) della mancanza di considerazione delle misure correttive in tesi adottate dal CDA, nel periodo compreso dal 5/11/2018 al 21/12/2018, ai fini dell'adeguamento ai rilievi che erano stati in precedenza svolti: “i) A valle delle dimissioni rassegnate dall'allora
Direttore Generale dott. , con l'obiettivo di fare un importante passo Persona_1
avanti nella direzione di un significativo innalzamento del livello di standing e di
qualità della struttura operativa, secondo la linea raccomandata dalla stessa
Autorità di AN, il Consiglio ha selezionato profili qualificati per i dirigenti
apicali, in particolare provvedendo alla nomina del dott. , quale Persona_2
Direttore Generale, e del dott. , quale Vicedirettore Generale, Parte_2
entrambi con apprezzabili precedenti esperienze nel settore bancario e che, pertanto, apparivano figure idonee a consentire l'implementazione di quel percorso di strutturazione e di crescita ricercato dalla Banca. Del resto, non solo l'idoneità
del profilo di dirigenti non è stata contestata dalla AN ma anzi quest'ultima ha manifestato, seppure indirettamente, apprezzamento per l'attività svolta dal
Direttore Generale , al punto da lasciarlo immune da ogni sanzione. Ebbene, Per_2
si tratta di una circostanza davvero singolare dal momento che secondo le stesse
Diposizioni di AN (Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 e successive modificazioni) nelle banche di ridotte dimensioni è il direttore generale a costituire
l'organo esecutivo, assolvendo la funzione che nelle banche di dimensioni più complesse è propria dell'amministratore delegato, ossia il soggetto su cui ricade
l'incombenza di curare la adeguatezza degli assetti organizzativi (che il Consiglio
r.g. n. 4 ai sensi dell'art. 2381 c.c. è chiamato solo a valutare ma non a predisporre), sicché non si comprende, se non in violazione del principio di non contraddizione, come possa non essere sanzionato l'organo esecutivo, che la predisposizione di quegli assetti avrebbe dovuto curare, e sanzionato invece l'organo collegiale che la adeguatezza degli assetti deve solo monitorare. ii) Sempre nel 2019, la ha CP_1 provveduto anche all'assunzione di nuove figure professionali -con funzioni di responsabilità nelle aree ufficio crediti, ufficio contabilità e bilancio, funzione operation- sia negli uffici centrali che nella Filiale di Napoli, cosi rafforzando la
struttura organizzativa proprio al fine di eliminare le criticità evidenziate con la precedente ispezione iii) Ancora, agli inizi del 2020, la ha elaborato il nuovo CP_1
Business Plan per il triennio 2020-2023, accompagnato da una specifica e concreta attività di eliminazione dei crediti in sofferenza, che si è tradotta in una serie di
operazioni di derisking e di interventi straordinari, quali cessioni di portafogli di
crediti non performing (NPL), per una più efficace gestione dello stock delle posizioni deteriorate ed un conseguente miglioramento e in particolare la ha CP_1
concluso, nel corso del primo semestre del 2020, due cessioni di portafogli di crediti in sofferenza tramite un'operazione di conferimento al Fondo Masaccio, gestito da
, per un gross book value complessivo di Euro 3,8 milioni. iv) Sempre CP_5
in questi anni la ha anche acquisito clienti ad elevato standing (quali il CP_1
Gruppo Cimmino e Hotel Vesuvio) il che ha consentito, seppur con un sacrificio della remuneratività degli affidamenti, di valorizzare il livello complessivo di affidabilità della clientela, rivolgendo l'erogazione del credito a piccola e media imprenditoria locale. v) Ancora sempre nell'ultimo triennio la Banca ha proceduto alla ristrutturazione organizzativa finalizzata all'efficientamento tecnico delle
Funzioni Aziendali attraverso la ridetta implementazione delle stesse con nuove risorse, nonché attraverso un'attività di segregazione delle varie Funzioni (come è avvenuto, a titolo esemplificativo, per la Funzione Antiriciclaggio o per la Funzione
Compliance, attraverso l'attribuzione di quest'ultima in outsourcing a un soggetto professionale qualificato)”- (v. atto introduttivo, pp. 8-9).
In proposito, va considerato che la delega gestoria in favore di apposite figure qualificate è di per sé inidonea ad escludere la responsabilità del CDA, cui compete r.g. n. 5 ogni persistente dovere di monitoraggio e di verifica (v. infra); sotto altro profilo,
non sussiste contraddizione con la mancanza di addebiti al direttore generale, quale esclusione nella specie fondata sulle circostanze riguardanti quest'ultimo -che,
personali e specifiche (anche di salute), sono sostanzialmente riconducibili al limitato periodo di svolgimento fattuale delle sue funzioni (sebbene in sé
favorevolmente valutato).
L'intera lagnanza, più in generale, si risolve nel richiamo ad iniziative che sono oggetto di mera evocazione (in difetto di raccordo con i singoli addebiti, sotto il profilo della pertinenza, tempestività ed efficacia), se non anche (dichiaratamente) risalenti nel tempo rispetto all'ispezione del 2022, i cui rilievi sono successivi (ed ulteriori) a quelli (all'epoca) già svolti circa la struttura organizzativa e la gestione del credito.
Il motivo di opposizione concerne anche (B) l'omessa valutazione della posizione specifica del ricorrente, in tesi l'unico tra gli amministratori a richiamare l'organo collegiale sulla necessità del monitoraggio costante -per garantire l'efficienza nella gestione e nel governo dei rischi- nonché sull'opportunità del puntuale riscontro ai rilievi dell'Autorità di AN;
in particolare, il ricorrente si affida alle risultanze dei verbali del CDA in atti, evidenziando: a) la riunione del
24/1/2019, in cui egli sosteneva la proposta del direttore generale sulla necessità del rafforzamento dei controlli interni, proponendo a sua volta di dare mandato al direttore medesimo per la revisione dell'assetto organizzativo, ed altresì richiedendo,
sotto altro profilo, un supplemento di informazione sull'andamento degli sconfinamenti;
b) la riunione del 24/4/2019, in cui richiamava “gli uffici” sulla necessità che i flussi informativi delle funzioni di controllo fossero tempestivi;
c) la riunione del 30/8/2019, in cui segnalava le criticità rilevate nella gestione dell'ufficio legale per il recupero crediti e la necessità del suo rafforzamento, anche attraverso l'ausilio di consulenze esterne;
d) la riunione del 16/9/2019, in cui proponeva l'individuazione del responsabile del coordinamento e monitoraggio per il processo di profilatura;
e) la riunione del 20/12/2019, in cui sollecitava, quale referente dalle funzione, la modifica del “piano di audit” per gli approfondimenti del caso sul tema delle cambiali GK e per la verifica di eventuali responsabilità, cui r.g. n. 6 seguiva il mandato al direttore generale di porre in essere le attività necessarie;
f) la riunione del 30/1/2020, in cui richiamava l'attenzione sulla necessità del percorso di risanamento e di rafforzamento e, specificamente, di iniziative per la significativa riduzione degli NPL ratio, altresì sollecitando il direttore generale all'aggiornamento delle attività di remediation indicate dall'Autorità di AN;
g) la riunione del
20/2/2020, in cui sollecitava “le attività di derisking dei conti inattivi e sconfinati,
valutando a seconda dei casi se è necessario procedere, a seguito del recupero infruttuoso, al passaggio a perdita”; h) la riunione del 29/6/2020, in cui sottolineava, dopo aver relazionato quale referente della funzione audit, la necessità di “rafforzare il sistema dei controlli interni al fine di migliorarne l'incisività”, raccomandando “che si prosegua nel percorso di sensibilizzazione del personale riguardo l'importanza degli aspetti procedurali e della loro sistematica applicazione (…) e che si perfezioni il processo di gestione, archiviazione e controllo della documentazione obbligatoria al fine di evitare disallineamenti tra la prassi applicativa e le prescrizioni contrattuali ovvero procedurali”; k) la riunione del 24/9/2020, in cui proponeva “di applicare stress test superiori sul rischio di credito per il prossimo RAF in ragione degli effetti economici e potenzialmente derivanti dalla Pandemia” dovendosi “ipotizzare l'incremento delle rettifiche dovute da eventuali passaggi a sofferenza” e, ancora, “di monitorare nel continuo
l'evoluzione degli indicatori relativi ai grandi rischi (…) di garantire il rischio di credito con l'acquisizione esclusivamente di garanzie, in particolare MCC, (…) di proseguire incisivamente nella strategia di riduzione del NPL ratio”; i) la riunione del 29/1/2021, in cui invitava a perseguire in maniera effettiva le iniziative di rafforzamento patrimoniale;
l) la riunione del 25/2/2021, in cui sollecitava a migliorare i presidi per la funzione dell'antiriciclaggio; m) la riunione del 25/3/2021, in cui richiamava l'attenzione su alcune anomalie di funzionamento della Filiale di
Palma Campana e sollecitava l'adozione di misure di remediation; n) la riunione del
25/5/2021, in cui insisteva sulla necessità di implementazione del piano per la gestione dei NPL e sulla necessità di adottare misure correttive di contenimento del fenomeno;
o) la riunione del 28/6/2021, in cui segnalava la necessità di organizzare in maniera più efficiente l'attività di recupero crediti;
p) la riunione del 4/10/2021, in r.g. n. 7 cui insisteva sulla necessità di aggiornare la normativa interna;
q) la riunione del
15/11/2021, in cui, con riferimento all'attività di Internal audit, sollecitava “affinché si prosegua con la determinazione e tempestività alla finalizzazione del recepimento
di tutte le raccomandazioni in particolare per quelle più risalenti e ciò tenuto conto della necessità per la Banca di meglio presidiare e monitorare i rischi ai quali è esposta e di rafforzare il sistema di controllo interno”; r) la riunione del 30/10/2021, in cui insisteva per l'adozione di un cronoprogramma sui tempi dell'operazione di trasformazione con l'apertura del capitale a nuovi investitori;
s) la riunione del
20/12/2021, in cui, con riferimento alle funzioni di controllo, manifestava l'esigenza
“che i suggerimenti proposti dalla Compliance vengano recepiti nel documento e che venga predisposto, nel caso, un Regolamento che meglio disciplini il processo relativo alla gestione delle pratiche di conflitti di interesse da parte del Comitato, in
particolare che si forniscano al Comitato tutti i chiarimenti utili quali, ad esempio, la natura dell'operazione e una valutazione sull'opportunità commerciale da parte della struttura, sollecitando altresì i consiglieri a esprimere, nelle adunanze
consiliari, più compiutamente gli eventuali interessi e la loro portata affinché possano essere rappresentate gli stessi in occasione della presentazione delle pratiche in discussione”; t) la riunione del 4/2/2022, in cui insisteva sulla necessità di iniziative effettive per il rafforzamento patrimoniale;
u) la riunione del 27/7/2022,
in cui proponeva di dare incarico per avviare la ricerca di “un partener di adeguato standing, come indicato nella nota dell'Autorità, eventualmente con il supporto di un advisor”; v) la riunione del 31/8/2022, in cui insisteva sulla necessità di approfondire gli indirizzi programmatici e le linee strategiche da assumere a seguito
Contr della nota della del 24/6/2022, accompagnata da una adeguata calendarizzazione;
z) la riunione del 2/12/2022, in cui segnalava nuovamente la necessità di ricercare al più presto “soluzioni nel solco di quanto indicato dalla
AN” - (v. ricorso, pp. 10-14).
In proposito, osserva la Corte che gli interventi indicati si esauriscono nella mera enunciazione di propositi, se non nella semplice critica o segnalazione, in assenza di concreto ed effettivo esercizio dei poteri -anche di direzione e di avocazione- che sono connessi alla carica gestoria.
r.g. n. 8 Non di meno, l'amministratore (pur se senza deleghe) ha il dovere di attivarsi al fine di prevenire o eliminare o comunque attenuare le situazioni di criticità aziendale -siano esse attinenti all'inadeguatezza dell'assetto organizzativo oppure al generale andamento della gestione- di cui egli sia o debba essere a conoscenza (cfr.
Cass. n. 534/2022); d'altro canto, gli obblighi di cui agli artt. 2381, 2392 e 2393 c.c.
“si connotano in termini particolarmente incisivi per gli amministratori di società che esercitano l'attività bancaria, prospettandosi, in tali ipotesi, non solo una responsabilità di natura contrattuale nei confronti dei soci della società, ma anche quella, di natura pubblicistica, nei confronti dell'Autorità di vigilanza” (Cass.
15585/2022).
I richiami e le sollecitazioni del ricorrente nel corso delle sedute consiliari, quindi, risultano del tutto insufficienti ai fini dell'esenzione di responsabilità, non dimostrando affatto che egli si sia attivato per impedire o rimuovere le irregolarità
(specificamente) accertate in sede ispettiva (e, d'altro canto, non constando neppure alcun formale dissenso rispetto all'operato o all'inerzia altrui).
Con il terzo motivo (III), il lamenta la mancanza di ragionevolezza Parte_1
e di proporzionalità della sanzione (di euro 19.000,00) che, in tesi, risulta ingiustificatamente più elevata (non solo rispetto allo stesso presidente della banca ma anche) di quella -pari ad euro 7.000,00 (e prossima al minimo edittale di euro
5.000,00)- applicata agli altri consiglieri di amministrazione, sebbene questi ultimi si trovino nella sua medesima posizione;
in particolare, l'opponente ritiene indebita l'interpretazione del parametro della “capacità finanziaria” come “media delle remunerazioni” percepite per i compiti svolti, senza tenere conto della complessiva situazione reddituale e patrimoniale e, in ogni caso, senza escludere gli incarichi estranei agli addebiti (avendo egli ricevuto compensi anche per le partecipazioni ai comitati per le parti correlate e come referente per il whistleblowing, per la funzione
privacy e per l'internal audit).
In disparte l'irrilevanza del mero richiamo, da parte del ricorrente, alla condizione reddituale/patrimoniale -in difetto di sua concreta illustrazione, in rapporto alla sanzione irrogata- osserva la Corte, in sostanziale conformità alle difese della resistente, che tale parametro (e cioè la situazione economico-
r.g. n. 9 patrimoniale) non è affatto sovrapponibile a quello normativo, di cui all'art. 144
quater lett. c) TUB, che è stato nella specie applicato.
Quest'ultimo, per contro, riguarda la differente nozione di “capacità finanziaria del responsabile della violazione” che, in base alle disposizioni attuative (di cui al provvedimento della BDI del 18/12/2012), è in concreto riferibile alle
“remunerazioni, fisse e variabili, in qualunque forma riconosciuta o erogate negli ultimi tre anni per la carica ricoperta o per l'attività esercitata presso l'intermediario”.
Tale formulazione è espressamente comprensiva di qualsiasi forma di compenso erogata (che, dunque, è quello complessivamente percepito), senza alcuna restrizione alla remunerazione per gli incarichi che siano effettivamente connessi alle contestazioni;
d'altro canto, non vi sono ragioni per la “disapplicazione” di tale disposizione -invocata dall'opponente nelle note conclusive (per il supposto difetto di base logica e testuale nella norma primaria)- dovendosi anzi considerare, semmai, che la distinzione fondata sulla rilevanza e sulla pertinenza degli incarichi (rispetto alle singole contestazioni) è oggettivamente attinente ai diversi parametri (nella specie non rilevanti) del “grado di responsabilità” (lett. b) o dell'“entità del vantaggio economico” (lett. d) di cui all'art. 144 quater TUB.
Pertanto, a prescindere dalla connessione con gli addebiti (che, secondo la resistente, è comunque riconoscibile, nella specie, rispetto alle funzioni di referente internal audit e componente del comitato rischi), si ritiene che la quantificazione della sanzione a carico del ricorrente sia correttamente calibrata rispetto alla media dei compensi nel triennio, essendo quest'ultima pari -in base alle informazioni all'epoca acquisite- ad euro 31.833,33; pur apparendo indebito il raffronto con la specifica posizione degli altri amministratori, inoltre, il riepilogo comparativo delle remunerazioni da ciascuno percepite (v. comparsa di risposta, p. 18) offre concreto riscontro della notevole ed oggettiva differenza rispetto al , tale da Parte_1
giustificarne il diverso trattamento sanzionatorio.
Anche tale censura va quindi disattesa, dovendo l'opposizione essere integralmente respinta.
Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri r.g. n. 10 ministeriali.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti di , ogni altra conclusione disattesa, così Parte_1 Controparte_1
provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna alla refusione delle spese in favore di Parte_1 [...]
che, in difetto di notula, liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre spese CP_1
generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma il giorno 2/5/2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Paolo Bonofiglio dott. Diego Antonio Rosario Pinto
r.g. n. 11