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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/05/2025, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
Martino Casavola
- Presidente rel.
Patrizia Nigri
- Giudice
- Giudice Anna Carbonara
ha emesso la seguente:
SENTENZA
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 4816/ 2024 del R.G, avente ad oggetto modifica delle condizioni di separazione (contenzioso), promosso
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Benedetto La Gioia, come Parte 1
da mandato in atti;
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
INTERVENTORE EX LEGE
,Parte_1 premesso di aver Con ricorso depositato in data 06.11.2024 contratto matrimonio con Controparte_1 il 18.04.2011 in Taranto, che dalla loro unione erano nate le figlie R_ e PE rispettivamente il 10.10.2002
e il 02.12.2006, e che il Tribunale di Taranto con decreto n.1401/2012 del
20.02.2012 aveva omologato la loro separazione consensuale secondo le condizioni concordate, ha adito questo Tribunale per veder modificate le condizioni economiche statuite nel predetto provvedimento;
in particolare, ha chiesto l'incremento del contributo al mantenimento previsto a beneficio delle figlie ed in suo favore in ragione del fatto che l'accordo economico raggiunto in sede di separazione rinveniva la sua ragion d'essere in circostanze che nel tempo erano mutate, chiedendo, in particolare, porsi a carico del CP_1 l'obbligo di versare in suo favore la somma periodica mensile di euro 950,00, di cui euro
450,00 per il suo mantenimento ed euro 500,00 per il mantenimento delle figlie
Per_1 e PE (in ragione di euro 250,00 per ciascuna).
Notificato ritualmente il ricorso, il convenuto rimaneva contumace.
All'udienza del 19.02.2025 il convenuto comparso personalmente aderiva alle richieste formulate dalla ricorrente e la causa veniva riservata per la decisione.
Passando all'esame del merito, è opportuno rilevare che, all'esito della istruttoria documentale espletata, è emerso che il CP_1 percepisce una retribuzione mensile di circa 2.020,81 e che, di contro, la Pt_1 risulta essere disoccupata e dispone di un'unica fonte reddituale rappresentata dall'assegno di mantenimento versato dal marito (si veda busta paga e certificazione unica 2024 del
CP_1 ed estratti conto bancari depositati in atti). Tenuto conto della situazione economico-patrimoniale e della sperequazione reddituale delle parti, considerata l'età delle figlie R_ e PE e delle loro
accresciute esigenze di vita e relazionali rispetto a quelle esistenti all'epoca della pronuncia di separazione, si ritiene equo rideterminare in euro 950,00 mensili l'importo dovuto dal di cui euro 450,00 titolo di Parte_2
,
concorso al mantenimento della moglie ed euro 500,00 a titolo di concorso al mantenimento delle figlie (nella misura di euro 250,00 per ciascuna di esse),
oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed al 50% delle spese straordinarie.
La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, a parziale modifica del decreto di omologa del Tribunale di Taranto n. 1401/2012 del 20.02.2012 così provvede:
1) PONE a carico di Controparte_1 (c.f. C.F. 1 ) nato a
Taranto il 20.04.1977 l'obbligo di versare a Parte_1 (c.f.
), nata a [...] il [...], la somma periodica C.F._2
mensile di euro 950,00, di cui euro 450,00 a titolo di concorso al suo mantenimento ed euro 500,00 per il mantenimento di R_ e PE (in ragione di euro 250,00 per ciascuna), oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed al 50% delle spese straordinarie,
2) COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 09.05.2025.
IL PRESIDENTE rel.
Dott. Martino Casavola