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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 2648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2648 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - sezione persone e famiglia -, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Efisia Gaviano Presidente
Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere relatore
Dott. Stefano Risolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5672 del Ruolo Generale dell'anno 2023 avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli dell'8/10/2019 in materia di protezione internazionale e vertente
TRA
(c.f. ), nato in [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Napoli alla Piazza Cavour n. 139 presso l'avv. Luigi Migliaccio (c.f.
, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti allegata C.F._2
Email_1
Ricorrente in riassunzione – già Appellante
E
MINISTERO DELL'INTERNO, Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno, in persona del in carica e legale rappresentante pro tempore (c.f. CP_1
), rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli (c.f. P.IVA_1
), nei cui uffici in Napoli, Via Diaz 11, domicilia ope legis P.IVA_2
Email_2
Resistente in riassunzione – già Appellato
NONCHE'
Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come da note in atti depositate.
Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto dell'appello.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza depositata l'8/10/2019, il Tribunale di Napoli, nel definire il giudizio di opposizione intrapreso da avverso il diniego della Commissione Territoriale di Salerno in merito Parte_1 al riconoscimento della protezione internazionale, rigettò il ricorso. Propose appello il cittadino nigeriano, chiedendo in via principale il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, la concessione di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.
Il Ministero dell'Interno si costituì in giudizio e chiese il rigetto dell'appello.
Con sentenza n. 2592, resa pubblica l'8/6/2022, questa Corte dichiarò inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Avverso detta sentenza, il richiedente propose ricorso per cassazione facendo valere due motivi, segnatamente il primo relativo alla violazione di legge in cui sarebbe incorso il giudice dell'appello per aver dichiarato inammissibile i capi relativi allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria, il secondo concernente l'omessa pronuncia quanto alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 27440 depositata il 27/9/2023, dichiarò inammissibile il primo motivo, accolse il secondo e cassò, pertanto, la sentenza impugnata, rinviando, per il nuovo giudizio, a questa Corte in diversa composizione.
Alla riassunzione ha provveduto l' con atto di citazione notificato il 27/12/2023 e Parte_1 tempestivamente depositato in pari data. Ha chiesto che la Corte, in linea con i criteri statuiti dalla Corte di Cassazione, accolga la domanda, concedendo al ricorrente la protezione umanitaria.
Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio l'11/3/2024 e ha chiesto il rigetto dell'appello.
Concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la Corte ha riservato la decisione.
La Corte di Cassazione, dichiarato inammissibile il primo motivo, ha accolto il secondo rilevando che questa Corte, nella sentenza impugnata, aveva omesso qualsiasi motivazione quanto alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, limitandosi a sottolineare la correttezza sul punto e l'assenza di censure del provvedimento emesso in prime cure. Il presente giudizio, pertanto, concerne la sola domanda di riconoscimento della protezione umanitaria.
Tanto premesso, il richiedente asilo riferì in sede amministrativa di essere nato e di aver sempre vissuto ad Auchi, in Edo State, e di aver lasciato la Nigeria a causa del conflitto tra i villaggi confinanti con il fiume
Yobe, per la proprietà di quest'ultimo. Aggiunse di essere rimasto ferito ad una gamba e concluse di non poter rientrare in Nigeria stante la persistenza del conflitto.
Nei propri scritti difensivi, l'odierno ricorrente affermò di essere entrato in Italia da diversi anni (dal
2015), senza fare più ritorno nel paese di origine, sottolineando di essere soggetto vulnerabile in ragione delle violenze patite in Nigeria e nel corso del suo percorso migratorio, oltre a non avere una rete familiare di sostegno. Inoltre, osservò che nella zona di provenienza vi era una sistematica persecuzione ai danni della comunità cristiana, di cui egli era parte, che in Nigeria, in particolare nella zona del Delta del Niger, che comprende Edo State, vi era una diffusa violenza trattandosi di un territorio devastato dalla presenza di compagnie petrolifere, con un impatto negativo sull'ambiente. Aggiunse, altresì, di essere ben radicato in territorio italiano. Nel corso del presente giudizio il cittadino straniero ha poi depositato un contratto di locazione di un immobile in Acerra, dove pare viva (cfr il contratto del 20\9\2024) e documentazione attestante l'instaurazione di un rapporto di lavoro nel gennaio del corrente anno, sebbene a tempo determinato per la durata di un mese. Ha infine allegato che la Nigeria non è stata dal DL n. 158\2024 nell'elenco dei paesi di origine sicuri.
Il Tribunale di Napoli, nel rigettare la domanda quanto alla protezione complementare richiesta, non avrebbe considerato tali circostanze, limitandosi ad affermare che il richiedente asilo non rientrava nell'ambito delle categorie di persone per le quali è vietata l'espulsione ai sensi dell'art. 19 TUImm. comma uno e due.
L'appello è fondato.
Giova rammentare che, sulla scorta dell'elaborazione giurisprudenziale formatasi in materia, la protezione speciale, pur richiamata dal ricorrente, non è applicabile alla fattispecie in esame, dovendo al contrario aversi riguardo, ratione temporis, all'ipotesi di cui all'art. 5 comma sesto del T.U. sull'Immigrazione e 32 comma terzo del d.lgs. n. 25\08 (cfr. Cass. Cass. S.U. n. 29460\2019; Cass. n. 4890\201919), che presuppone la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario, desumibili dalle convenzioni internazionali, universali o regionali, che autorizzano o impongano allo Stato italiano di adottare misure di protezione a garanzia dei diritti umani fondamentali e che trovano espressione anche nella Costituzione
(cfr. Cass. S.U. n. 19393/2009).
La protezione umanitaria, infatti, è misura autonoma rispetto alle misure maggiori di protezione (cfr.
Cass. n. 6880/11) ed è strumento atipico da applicare in condizioni di vulnerabilità anche non coincidenti con le ipotesi normative tipiche, o perché aventi carattere temporaneo o perché diverse nel contenuto rispetto alla protezione internazionale, ma caratterizzate da un'esigenza umanitaria (cfr. Cass. n.
3347/2015; Cass. n. 22111/2014; Cass. n. 10686/2012).
La giurisprudenza più recente ha poi sottolineato che “ai fini di valutare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, il giudice deve valutare la sussistenza di ragioni di vulnerabilità e l'eventuale violazione dei diritti fondamentali al di sopra della soglia ineliminabile della dignità umana, acquisendo informazioni attendibili e pertinenti in relazione al rispetto dei diritti fondamentali nel paese di eventuale rimpatrio, in mancanza dei quali è configurabile la violazione dell'art. 5 comma 6, d.lgs. n. del 1998” (cfr. Cass. ordinanza n. 262/2021).
Laddove il cittadino straniero abbia realizzato un adeguato grado di integrazione sociale nel nostro paese
è necessario un esame “specifico ed attuale” della situazione oggettiva e soggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, “dovendosi fondare su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costituivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza” (cfr. Cass. ordinanza n. 3968/2021). Il diritto alla protezione umanitaria è, dunque, collegato alla sussistenza di "seri motivi", non tipizzati e finalizzati ad apprestare tutela a situazioni di vulnerabilità individuale, da valutare caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio.
I seri motivi di carattere umanitario possono allora positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti non soltanto un'effettiva sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, ma siano individuabili specifiche correlazioni tra tale sproporzione e la vicenda personale del richiedente
(cfr. Cass. ordinanza n. 18443/2020; Cass. ordinanza n. 20334/2020; Cass. ordinanza n. 24904/2020; da ultimo Cass. n. 7938/2022; Cass. n. 7861/2022).
Ebbene, nella fattispecie sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria invocata.
Ed invero, ciò non in ragione delle criticità prospettate quanto alla fede religiosa professata dal cittadino nigeriano, giacchè nella Nigeria meridionale (Edo State si trova nel Sud Sud della Nigeria) la prevalenza della popolazione professa la religione cristiana (cattolica, ma anche protestante ed esiste anche una comunità rilevante di testimoni di Geova), pur essendo in crescita la presenza musulmana (nella zona sud est e fra gli Igbo) e sussistano ancora le religioni tradizionali. Le tensioni religiose in queste zone, anche da parte dei musulmani che ritengono di essere discriminati, non sono tuttavia particolarmente significative e certamente non paragonabili a quelle in essere nella zona settentrionale (dove sono stati promulgati i codici penali fondati sulla shaira). La costituzione, peraltro, proibisce l'introduzione di una religione di Stato a livello nazionale o federale e garantisce la libertà religiosa individuale, compreso il diritto di cambiare religione o credo (artt. 10 e 38) (cfr HRW Email_3
Rapporto Mondiale 2025 Nigeria;
state.gov/report/2022 – report – on - international – religious – freedom/Nigerial).
Dalle fonti consultate e su citate, tuttavia, si evince che la situazione della sicurezza in molte parti del paese resta difficile per i conflitti con i gruppi islamici e Stato Islamico della Provincia Per_1 dell'Africa Occidentale ( nel nord est, conflitti tra pastori e agricoltori sedentari nelle zone CP_2 geopolitiche nord occidentali e centro settentrionali, il movimento separatista per un indipendente Per_2 nel sud est e gruppi criminali nel Delta del Niger (conflitto quest'ultimo ritenuto a bassa intensità legato allo sfruttamento del petrolio di cui non beneficiano le popolazioni del Sud Sud e del Sud est, fonte di danni ambientali, di cui non parlò neanche il ricorrente in sede di audizione amministrativa).
Ed ancora dopo l'elezione a presidente nel 2023 dell'ex governatore di Lagos Bola AH UB il 2024
è un anno che si è caratterizzato per le crescenti difficoltà economiche con significativo aumento della povertà, minacce alla libertà di espressione e persistente insicurezza (con frequente ricorso alla repressione da parte delle autorità, arrestando giornalisti, manifestanti e commentatori sui social media). (cfr. HRW – Human Rights Watch | Rapporto mondiale 2025 - Nigeria). La legge nigeriana, inoltre, sanziona ancora oggi penalmente i rapporti tra persone dello stesso sesso.
Appare dunque con evidenza che il richiedente asilo, presente di fatto in Italia da circa dodici anni, dove ha quantomeno iniziato ad integrarsi (conduce attualmente un'abitazione in locazione e ha iniziato un'attività di lavoro, per quanto a tempo determinato), in caso di rientro nel paese di origine non poterebbe beneficiare di diritti fondamentali e quindi di una vita dignitosa, sussistendo di conseguenza seri motivi a fondamento della richiesta protezione umanitaria.
Nulla va disposto per le spese processuali (giudizio di riassunzione e di legittimità, tenuto conto dell'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona e Famiglia – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Ministero dell'Interno, avverso l'ordinanza Parte_1 del Tribunale di Napoli emessa in data 8/10/2019, così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione l'appello e in riforma dell'ordinanza impugnata accoglie in parte la domanda e riconosce il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari in favore di
Parte_1
b) non luogo a provvedere per le spese dei giudizi di legittimità e appello;
Napoli, così deciso il 12 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Marina Tafuri) (dott.ssa Efisia Gaviano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - sezione persone e famiglia -, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Efisia Gaviano Presidente
Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere relatore
Dott. Stefano Risolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5672 del Ruolo Generale dell'anno 2023 avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli dell'8/10/2019 in materia di protezione internazionale e vertente
TRA
(c.f. ), nato in [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Napoli alla Piazza Cavour n. 139 presso l'avv. Luigi Migliaccio (c.f.
, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti allegata C.F._2
Email_1
Ricorrente in riassunzione – già Appellante
E
MINISTERO DELL'INTERNO, Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno, in persona del in carica e legale rappresentante pro tempore (c.f. CP_1
), rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli (c.f. P.IVA_1
), nei cui uffici in Napoli, Via Diaz 11, domicilia ope legis P.IVA_2
Email_2
Resistente in riassunzione – già Appellato
NONCHE'
Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come da note in atti depositate.
Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto dell'appello.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza depositata l'8/10/2019, il Tribunale di Napoli, nel definire il giudizio di opposizione intrapreso da avverso il diniego della Commissione Territoriale di Salerno in merito Parte_1 al riconoscimento della protezione internazionale, rigettò il ricorso. Propose appello il cittadino nigeriano, chiedendo in via principale il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, la concessione di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.
Il Ministero dell'Interno si costituì in giudizio e chiese il rigetto dell'appello.
Con sentenza n. 2592, resa pubblica l'8/6/2022, questa Corte dichiarò inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Avverso detta sentenza, il richiedente propose ricorso per cassazione facendo valere due motivi, segnatamente il primo relativo alla violazione di legge in cui sarebbe incorso il giudice dell'appello per aver dichiarato inammissibile i capi relativi allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria, il secondo concernente l'omessa pronuncia quanto alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 27440 depositata il 27/9/2023, dichiarò inammissibile il primo motivo, accolse il secondo e cassò, pertanto, la sentenza impugnata, rinviando, per il nuovo giudizio, a questa Corte in diversa composizione.
Alla riassunzione ha provveduto l' con atto di citazione notificato il 27/12/2023 e Parte_1 tempestivamente depositato in pari data. Ha chiesto che la Corte, in linea con i criteri statuiti dalla Corte di Cassazione, accolga la domanda, concedendo al ricorrente la protezione umanitaria.
Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio l'11/3/2024 e ha chiesto il rigetto dell'appello.
Concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la Corte ha riservato la decisione.
La Corte di Cassazione, dichiarato inammissibile il primo motivo, ha accolto il secondo rilevando che questa Corte, nella sentenza impugnata, aveva omesso qualsiasi motivazione quanto alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, limitandosi a sottolineare la correttezza sul punto e l'assenza di censure del provvedimento emesso in prime cure. Il presente giudizio, pertanto, concerne la sola domanda di riconoscimento della protezione umanitaria.
Tanto premesso, il richiedente asilo riferì in sede amministrativa di essere nato e di aver sempre vissuto ad Auchi, in Edo State, e di aver lasciato la Nigeria a causa del conflitto tra i villaggi confinanti con il fiume
Yobe, per la proprietà di quest'ultimo. Aggiunse di essere rimasto ferito ad una gamba e concluse di non poter rientrare in Nigeria stante la persistenza del conflitto.
Nei propri scritti difensivi, l'odierno ricorrente affermò di essere entrato in Italia da diversi anni (dal
2015), senza fare più ritorno nel paese di origine, sottolineando di essere soggetto vulnerabile in ragione delle violenze patite in Nigeria e nel corso del suo percorso migratorio, oltre a non avere una rete familiare di sostegno. Inoltre, osservò che nella zona di provenienza vi era una sistematica persecuzione ai danni della comunità cristiana, di cui egli era parte, che in Nigeria, in particolare nella zona del Delta del Niger, che comprende Edo State, vi era una diffusa violenza trattandosi di un territorio devastato dalla presenza di compagnie petrolifere, con un impatto negativo sull'ambiente. Aggiunse, altresì, di essere ben radicato in territorio italiano. Nel corso del presente giudizio il cittadino straniero ha poi depositato un contratto di locazione di un immobile in Acerra, dove pare viva (cfr il contratto del 20\9\2024) e documentazione attestante l'instaurazione di un rapporto di lavoro nel gennaio del corrente anno, sebbene a tempo determinato per la durata di un mese. Ha infine allegato che la Nigeria non è stata dal DL n. 158\2024 nell'elenco dei paesi di origine sicuri.
Il Tribunale di Napoli, nel rigettare la domanda quanto alla protezione complementare richiesta, non avrebbe considerato tali circostanze, limitandosi ad affermare che il richiedente asilo non rientrava nell'ambito delle categorie di persone per le quali è vietata l'espulsione ai sensi dell'art. 19 TUImm. comma uno e due.
L'appello è fondato.
Giova rammentare che, sulla scorta dell'elaborazione giurisprudenziale formatasi in materia, la protezione speciale, pur richiamata dal ricorrente, non è applicabile alla fattispecie in esame, dovendo al contrario aversi riguardo, ratione temporis, all'ipotesi di cui all'art. 5 comma sesto del T.U. sull'Immigrazione e 32 comma terzo del d.lgs. n. 25\08 (cfr. Cass. Cass. S.U. n. 29460\2019; Cass. n. 4890\201919), che presuppone la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario, desumibili dalle convenzioni internazionali, universali o regionali, che autorizzano o impongano allo Stato italiano di adottare misure di protezione a garanzia dei diritti umani fondamentali e che trovano espressione anche nella Costituzione
(cfr. Cass. S.U. n. 19393/2009).
La protezione umanitaria, infatti, è misura autonoma rispetto alle misure maggiori di protezione (cfr.
Cass. n. 6880/11) ed è strumento atipico da applicare in condizioni di vulnerabilità anche non coincidenti con le ipotesi normative tipiche, o perché aventi carattere temporaneo o perché diverse nel contenuto rispetto alla protezione internazionale, ma caratterizzate da un'esigenza umanitaria (cfr. Cass. n.
3347/2015; Cass. n. 22111/2014; Cass. n. 10686/2012).
La giurisprudenza più recente ha poi sottolineato che “ai fini di valutare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, il giudice deve valutare la sussistenza di ragioni di vulnerabilità e l'eventuale violazione dei diritti fondamentali al di sopra della soglia ineliminabile della dignità umana, acquisendo informazioni attendibili e pertinenti in relazione al rispetto dei diritti fondamentali nel paese di eventuale rimpatrio, in mancanza dei quali è configurabile la violazione dell'art. 5 comma 6, d.lgs. n. del 1998” (cfr. Cass. ordinanza n. 262/2021).
Laddove il cittadino straniero abbia realizzato un adeguato grado di integrazione sociale nel nostro paese
è necessario un esame “specifico ed attuale” della situazione oggettiva e soggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, “dovendosi fondare su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costituivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza” (cfr. Cass. ordinanza n. 3968/2021). Il diritto alla protezione umanitaria è, dunque, collegato alla sussistenza di "seri motivi", non tipizzati e finalizzati ad apprestare tutela a situazioni di vulnerabilità individuale, da valutare caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio.
I seri motivi di carattere umanitario possono allora positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti non soltanto un'effettiva sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, ma siano individuabili specifiche correlazioni tra tale sproporzione e la vicenda personale del richiedente
(cfr. Cass. ordinanza n. 18443/2020; Cass. ordinanza n. 20334/2020; Cass. ordinanza n. 24904/2020; da ultimo Cass. n. 7938/2022; Cass. n. 7861/2022).
Ebbene, nella fattispecie sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria invocata.
Ed invero, ciò non in ragione delle criticità prospettate quanto alla fede religiosa professata dal cittadino nigeriano, giacchè nella Nigeria meridionale (Edo State si trova nel Sud Sud della Nigeria) la prevalenza della popolazione professa la religione cristiana (cattolica, ma anche protestante ed esiste anche una comunità rilevante di testimoni di Geova), pur essendo in crescita la presenza musulmana (nella zona sud est e fra gli Igbo) e sussistano ancora le religioni tradizionali. Le tensioni religiose in queste zone, anche da parte dei musulmani che ritengono di essere discriminati, non sono tuttavia particolarmente significative e certamente non paragonabili a quelle in essere nella zona settentrionale (dove sono stati promulgati i codici penali fondati sulla shaira). La costituzione, peraltro, proibisce l'introduzione di una religione di Stato a livello nazionale o federale e garantisce la libertà religiosa individuale, compreso il diritto di cambiare religione o credo (artt. 10 e 38) (cfr HRW Email_3
Rapporto Mondiale 2025 Nigeria;
state.gov/report/2022 – report – on - international – religious – freedom/Nigerial).
Dalle fonti consultate e su citate, tuttavia, si evince che la situazione della sicurezza in molte parti del paese resta difficile per i conflitti con i gruppi islamici e Stato Islamico della Provincia Per_1 dell'Africa Occidentale ( nel nord est, conflitti tra pastori e agricoltori sedentari nelle zone CP_2 geopolitiche nord occidentali e centro settentrionali, il movimento separatista per un indipendente Per_2 nel sud est e gruppi criminali nel Delta del Niger (conflitto quest'ultimo ritenuto a bassa intensità legato allo sfruttamento del petrolio di cui non beneficiano le popolazioni del Sud Sud e del Sud est, fonte di danni ambientali, di cui non parlò neanche il ricorrente in sede di audizione amministrativa).
Ed ancora dopo l'elezione a presidente nel 2023 dell'ex governatore di Lagos Bola AH UB il 2024
è un anno che si è caratterizzato per le crescenti difficoltà economiche con significativo aumento della povertà, minacce alla libertà di espressione e persistente insicurezza (con frequente ricorso alla repressione da parte delle autorità, arrestando giornalisti, manifestanti e commentatori sui social media). (cfr. HRW – Human Rights Watch | Rapporto mondiale 2025 - Nigeria). La legge nigeriana, inoltre, sanziona ancora oggi penalmente i rapporti tra persone dello stesso sesso.
Appare dunque con evidenza che il richiedente asilo, presente di fatto in Italia da circa dodici anni, dove ha quantomeno iniziato ad integrarsi (conduce attualmente un'abitazione in locazione e ha iniziato un'attività di lavoro, per quanto a tempo determinato), in caso di rientro nel paese di origine non poterebbe beneficiare di diritti fondamentali e quindi di una vita dignitosa, sussistendo di conseguenza seri motivi a fondamento della richiesta protezione umanitaria.
Nulla va disposto per le spese processuali (giudizio di riassunzione e di legittimità, tenuto conto dell'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona e Famiglia – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Ministero dell'Interno, avverso l'ordinanza Parte_1 del Tribunale di Napoli emessa in data 8/10/2019, così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione l'appello e in riforma dell'ordinanza impugnata accoglie in parte la domanda e riconosce il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari in favore di
Parte_1
b) non luogo a provvedere per le spese dei giudizi di legittimità e appello;
Napoli, così deciso il 12 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Marina Tafuri) (dott.ssa Efisia Gaviano)