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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/01/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11927/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11927/2023 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 15 gennaio 2025 innanzi al dott. Paola Barbara Folci, sono comparsi:
Per 'avv. BRANCA ELENA Parte_1
Per Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv Branca precisa le conclusioni come da fogli depositati telematicamente, si riporta alle note conclusive e insiste per l'accoglimento delle domande e la liquidazione delle spese Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Paola Barbara Folci
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11927/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. BRANCA ELENA elettivamente domiciliato in VIA BONI, 33 20144
presso il difensore avv. BRANCA ELENA CP_1
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, attesa la modificazione dell'art. 132 n° 4 c.p.c. con la legge 69/2009, che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
XXXX
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione il sig , proprietario di immobile sito in Parte_1
Viale Stelvio n. 41 , amministrato dalla RAG Lidia Greco, ha svolta domanda CP_1
pagina 2 di 5 nei confronti del convenuto, onde ottenere la dichiarazione di CP_1 nullità/inefficacia/ illegittimità dei punti 1,2,3 della delibera del 16/01/2023 .
Il condominio Viale Stelvio n. 41 non si è costituito ed è stato dichiarato CP_1 contumace.
Istruita la causa con ctu., si passa ora alla decisione.
Accolta la domanda attorea.
E' risultato in corso di causa, con il supporto della ctu espletata, ben motivata ed immune da vizi, che vi sono state gravi errori e incongruenze contabili nel consuntivo 2021.
Innanzitutto, come riporta la consulenza , le somme bonificate dall'Amministratrice a proprio favore nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 non sono state correttamente rappresentate né nel registro cronologico di contabilità, né nel riepilogo finanziario della gestione, né nella situazione patrimoniale relative al medesimo periodo;
inoltre il registro cronologico di contabilità relativo al periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 non rispetta i principi espressi dall'art. 1130 bis c.c. poiché non annota tutte le operazioni finanziarie relative alla gestione del condominio e i movimenti riportati nel registro stesso non risultano correttamente numerati, mancando il numero di progressivo e di protocollo di tutte le registrazioni contabili. la situazione patrimoniale relativa al medesimo periodo è risultata non essere stata adeguatamente rappresentata poiché non fornisce una corretta indicazione dei debiti e dei crediti del al 31 dicembre 2021, impedendo, altresì, al condomino di di CP_1 verificare la regolarità e consecutività della cronologia delle movimentazioni contabilizzate la nota sintetica esplicativa del rendiconto 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 non è stata correttamente redatta in quanto non riportante le informazioni circa le procedure pendenti nei confronti del , notificate al medesimo entro il 28/06/2022, data CP_1
in cui è stato redatta la nota esplicativa.
alla luce dei punti precedenti e delle ulteriori verifiche svolte dal C.T.U., i documenti summenzionati risultano non correttamente rappresentati e di conseguenza il rendiconto condominiale relativo al periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 risulta redatto non conformemente ai dettati dell'art. 1130 bis c.c.;
Per i motivi sopra esposti si dichiara la nullità del punto 1 della delibera impugnata.
In merito al punto 3 relativo alla nomina dell'amministratore ex art. 1129 c.c ,deve essere dichiarata nullo.
L'art. 1129 c.c prescrive norme precise per la nomina dell'amministratore. pagina 3 di 5 Nel caso che ci occupa, l'amministratore all'atto della nomina non ha allegato alcun preventivo ne ha indicato l'importo richiesto riscosso a titolo di compenso, per l'attività svolta, come prescrive l'art. 1129 comma 14 c.c.
Risultano mancanti anche i dati anagrafici, la sede degli uffici e i giorni in cui i condomini possano accedere agli uffici dell'amministratore, previo accordo
Per questi motivi
, il punto 3 della delibera impugnata deve essere dichiarato nullo
In relazione al punto 2 della delibera impugnata, si rileva la nullità della stessa nella parte in cui riconosce il compenso dell'amministratore stante la nullità della nomina ( vedi punto1) e la conseguente nullità dell'approvazione del bilancio preventivo 2022 proprio nella parte in cui ha riconosciuto un compenso all'amministratore.
Tra l'altro, a fronte dei maggiori incassi accertati a proprio favore nell'anno 2021, pari ad € 16.237,44, l'amministratore in relazione all'emolumento per la gestione 2022 avrebbe dovuto esporre un importo pari a zero, poiché integralmente compensato con parte dei bonifici.
Per questi morivi, il punto 2 della delibera impugnata, deve essere annullato.
In conclusione, le domande attoree sono accolte;
i punti 1,2,3 della delibera del
16/01/2023 deve essere dichiarati nulli
Le spese, anche di ctu e ctp, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
In accoglimento delle domande attoree dichiara la nullità della delibera del 16/01/2023 ai punti 1 , 2 e 3 dell'o.d.g.
Condanna il a rimborsare a Controparte_2 Parte_1 le spese di lite, che si liquidano per la fase della mediazione in € 1796,00
[...] inclusi accessori di legge, e per il giudizio in € 518,00 per spese, € 12.500,00 per compensi oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Pone definitivamente a carico del n. 41 le spese di ctu e di Controparte_1 ctp.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
pagina 4 di 5 Milano, 15 gennaio 2025
Il Giudice dott. Paola Barbara Folci
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11927/2023 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 15 gennaio 2025 innanzi al dott. Paola Barbara Folci, sono comparsi:
Per 'avv. BRANCA ELENA Parte_1
Per Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv Branca precisa le conclusioni come da fogli depositati telematicamente, si riporta alle note conclusive e insiste per l'accoglimento delle domande e la liquidazione delle spese Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Paola Barbara Folci
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11927/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. BRANCA ELENA elettivamente domiciliato in VIA BONI, 33 20144
presso il difensore avv. BRANCA ELENA CP_1
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, attesa la modificazione dell'art. 132 n° 4 c.p.c. con la legge 69/2009, che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
XXXX
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione il sig , proprietario di immobile sito in Parte_1
Viale Stelvio n. 41 , amministrato dalla RAG Lidia Greco, ha svolta domanda CP_1
pagina 2 di 5 nei confronti del convenuto, onde ottenere la dichiarazione di CP_1 nullità/inefficacia/ illegittimità dei punti 1,2,3 della delibera del 16/01/2023 .
Il condominio Viale Stelvio n. 41 non si è costituito ed è stato dichiarato CP_1 contumace.
Istruita la causa con ctu., si passa ora alla decisione.
Accolta la domanda attorea.
E' risultato in corso di causa, con il supporto della ctu espletata, ben motivata ed immune da vizi, che vi sono state gravi errori e incongruenze contabili nel consuntivo 2021.
Innanzitutto, come riporta la consulenza , le somme bonificate dall'Amministratrice a proprio favore nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 non sono state correttamente rappresentate né nel registro cronologico di contabilità, né nel riepilogo finanziario della gestione, né nella situazione patrimoniale relative al medesimo periodo;
inoltre il registro cronologico di contabilità relativo al periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 non rispetta i principi espressi dall'art. 1130 bis c.c. poiché non annota tutte le operazioni finanziarie relative alla gestione del condominio e i movimenti riportati nel registro stesso non risultano correttamente numerati, mancando il numero di progressivo e di protocollo di tutte le registrazioni contabili. la situazione patrimoniale relativa al medesimo periodo è risultata non essere stata adeguatamente rappresentata poiché non fornisce una corretta indicazione dei debiti e dei crediti del al 31 dicembre 2021, impedendo, altresì, al condomino di di CP_1 verificare la regolarità e consecutività della cronologia delle movimentazioni contabilizzate la nota sintetica esplicativa del rendiconto 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 non è stata correttamente redatta in quanto non riportante le informazioni circa le procedure pendenti nei confronti del , notificate al medesimo entro il 28/06/2022, data CP_1
in cui è stato redatta la nota esplicativa.
alla luce dei punti precedenti e delle ulteriori verifiche svolte dal C.T.U., i documenti summenzionati risultano non correttamente rappresentati e di conseguenza il rendiconto condominiale relativo al periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 risulta redatto non conformemente ai dettati dell'art. 1130 bis c.c.;
Per i motivi sopra esposti si dichiara la nullità del punto 1 della delibera impugnata.
In merito al punto 3 relativo alla nomina dell'amministratore ex art. 1129 c.c ,deve essere dichiarata nullo.
L'art. 1129 c.c prescrive norme precise per la nomina dell'amministratore. pagina 3 di 5 Nel caso che ci occupa, l'amministratore all'atto della nomina non ha allegato alcun preventivo ne ha indicato l'importo richiesto riscosso a titolo di compenso, per l'attività svolta, come prescrive l'art. 1129 comma 14 c.c.
Risultano mancanti anche i dati anagrafici, la sede degli uffici e i giorni in cui i condomini possano accedere agli uffici dell'amministratore, previo accordo
Per questi motivi
, il punto 3 della delibera impugnata deve essere dichiarato nullo
In relazione al punto 2 della delibera impugnata, si rileva la nullità della stessa nella parte in cui riconosce il compenso dell'amministratore stante la nullità della nomina ( vedi punto1) e la conseguente nullità dell'approvazione del bilancio preventivo 2022 proprio nella parte in cui ha riconosciuto un compenso all'amministratore.
Tra l'altro, a fronte dei maggiori incassi accertati a proprio favore nell'anno 2021, pari ad € 16.237,44, l'amministratore in relazione all'emolumento per la gestione 2022 avrebbe dovuto esporre un importo pari a zero, poiché integralmente compensato con parte dei bonifici.
Per questi morivi, il punto 2 della delibera impugnata, deve essere annullato.
In conclusione, le domande attoree sono accolte;
i punti 1,2,3 della delibera del
16/01/2023 deve essere dichiarati nulli
Le spese, anche di ctu e ctp, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
In accoglimento delle domande attoree dichiara la nullità della delibera del 16/01/2023 ai punti 1 , 2 e 3 dell'o.d.g.
Condanna il a rimborsare a Controparte_2 Parte_1 le spese di lite, che si liquidano per la fase della mediazione in € 1796,00
[...] inclusi accessori di legge, e per il giudizio in € 518,00 per spese, € 12.500,00 per compensi oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Pone definitivamente a carico del n. 41 le spese di ctu e di Controparte_1 ctp.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
pagina 4 di 5 Milano, 15 gennaio 2025
Il Giudice dott. Paola Barbara Folci
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