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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 21/12/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. PA NO Presidente
- dott. Michele Videtta Consigliere
- dott.ssa AR HE Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 442/2020 RGAC
tra
, C.F. in qualità di erede universale di Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv.to Nicola PA Iurino Persona_1
appellante
e
in persona del D.G. e procuratore della società ing. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv.to Silvano Lorenzo Pinto CP_2
appellata
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – appello avverso la sentenza n.
930/2019 emessa dal Tribunale di Potenza
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza di precisazione delle conclusioni e rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con la sentenza n. 930/2019 emessa dal Tribunale di Potenza veniva definito il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo intrapreso dall' Controparte_1 avverso il DI n. 744/08 adottato su istanza di . Persona_1 Il Tribunale di Potenza rigettava l'opposizione proposta dall'ente debitore confermando il decreto ingiuntivo opposto.
Avverso detta pronuncia ha interposto gravame il , cui è poi Persona_1 subentrato il successore . Parte_1
Il creditore, vittorioso all'esito del giudizio di primo grado, ha adito questa
Corte censurando la pronuncia sotto un unico profilo, ovvero l'omissione di ogni accertamento in punto di interessi legali che il creditore invoca ai sensi dell'art. 2, lett.
a), D.Lgs. 231/2002, ovvero in misura da quantificarsi secondo tale normativa speciale e non già ai sensi dell'art. 1284 c.c.
Si è costituito l chiedendo il rigetto del gravame attesa Controparte_1
l'inammissibilità del motivo introdotto anche ai sensi dell'art. 345 c.p.c. in quanto censura non proposta dinanzi al Tribunale.
Il presente giudizio, istruito solo documentalmente, è stato trattenuto in decisione all'udienza del 4 novembre 2025 previa concessione del termine di 20 giorni per il deposito di memorie conclusionali e 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
L'appello è infondato e va perciò rigettato.
Occorre evidenziare, difatti, come, al di là della disamina nel merito della censura introdotta dall'appellante, si tratta di profilo che, come condivisibilmente eccepito dall'appellato, avrebbe dovuto essere introdotto nel corso del giudizio di primo grado.
Invero, dal ricorso monitorio emerge come l'odierno appellante avesse richiesto la condanna anche al pagamento degli interessi invocando espressamente il D. Lgs. n. 231/2002.
Il decreto ingiuntivo accordava la condanna richiesta statuendo testualmente, quanto agli interessi, la condanna al pagamento dei “relativi interessi” con indicazione del periodo di decorrenza.
Ciò premesso, va considerato in limine come la qualifica di attore sostanziale in capo al creditore opposto, comporta che la domanda dallo stesso proposta sia quella originaria oggetto del ricorso monitorio e, quindi, nel caso di specie, quanto agli interessi, la domanda del riconoscimento di essi in base alla normativa speciale di cui al D.Lgs. 231/2002.
Cionondimeno, all'esito del giudizio di primo grado, conclusosi con sentenza reiettiva dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ovvero di conferma del decreto ingiuntivo opposto, la misura degli interessi riconosciuti, se da calcolarsi in base al
D.Lgs. n. 231/2002 ovvero ai sensi dell'art. 1284 c.c., è questione che attiene all'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale, ovvero del decreto ingiuntivo di cui si controverte.
Nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto si era infatti limitato a chiedere la conferma del decreto ingiuntivo così come adottato, e, pertanto, in mancanza di una domanda del creditore opposto tesa all'eventuale riforma del decreto ingiuntivo quanto alla specificazione della misura degli interessi, il titolo esecutivo così formatosi va interpretato secondo i consueti canoni ermeneutici non potendo l'odierno appellante introdurre in sede di gravame una domanda non proposta al primo giudice.
D'altra parte, proprio in punto di misura degli interessi legali, possono mutuarsi i principi enunciati dalle Sezioni Unite della Cassazione secondo cui “se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di "interessi legali", senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo”.
Pur non trattandosi di fattispecie esattamente sovrapponibili, infatti, ciò che induce a ritenere replicabili le ricadute enunciate dalle Sezioni Unite è la mancanza di un accertamento in punto di tipologia degli interessi applicabili.
D'altra parte, la richiesta di conferma del decreto ingiuntivo opposto ribadita dall'odierno appellante nel corso del giudizio di primo grado anche in sede di comparsa conclusionale, ha impedito che il contraddittorio si svolgesse sulla pretesa degli interessi in misura diversa da quella di cui all'art. 1284 c.c. reiterata solo in questa sede nonostante la locuzione generica del decreto ingiuntivo ottenuto. Ne discende che consentirne la disamina in sede di gravame si tradurrebbe nell'obliterare un grado di giudizio quanto all'indagine nel merito di detta domanda.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello va rigettato perché infondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo avendo riguardo ai parametri minimi di causa di valore indeterminabile, complessità bassa.
Il tenore della decisione inoltre comporta l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo -pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione da lui proposta- a norma dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellata che si liquidano in complessivi euro 4.996,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dichiara l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
IL CONSIGLIERE est.
AR HE
IL PRESIDENTE
PA NO
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. PA NO Presidente
- dott. Michele Videtta Consigliere
- dott.ssa AR HE Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 442/2020 RGAC
tra
, C.F. in qualità di erede universale di Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv.to Nicola PA Iurino Persona_1
appellante
e
in persona del D.G. e procuratore della società ing. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv.to Silvano Lorenzo Pinto CP_2
appellata
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – appello avverso la sentenza n.
930/2019 emessa dal Tribunale di Potenza
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza di precisazione delle conclusioni e rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con la sentenza n. 930/2019 emessa dal Tribunale di Potenza veniva definito il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo intrapreso dall' Controparte_1 avverso il DI n. 744/08 adottato su istanza di . Persona_1 Il Tribunale di Potenza rigettava l'opposizione proposta dall'ente debitore confermando il decreto ingiuntivo opposto.
Avverso detta pronuncia ha interposto gravame il , cui è poi Persona_1 subentrato il successore . Parte_1
Il creditore, vittorioso all'esito del giudizio di primo grado, ha adito questa
Corte censurando la pronuncia sotto un unico profilo, ovvero l'omissione di ogni accertamento in punto di interessi legali che il creditore invoca ai sensi dell'art. 2, lett.
a), D.Lgs. 231/2002, ovvero in misura da quantificarsi secondo tale normativa speciale e non già ai sensi dell'art. 1284 c.c.
Si è costituito l chiedendo il rigetto del gravame attesa Controparte_1
l'inammissibilità del motivo introdotto anche ai sensi dell'art. 345 c.p.c. in quanto censura non proposta dinanzi al Tribunale.
Il presente giudizio, istruito solo documentalmente, è stato trattenuto in decisione all'udienza del 4 novembre 2025 previa concessione del termine di 20 giorni per il deposito di memorie conclusionali e 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
L'appello è infondato e va perciò rigettato.
Occorre evidenziare, difatti, come, al di là della disamina nel merito della censura introdotta dall'appellante, si tratta di profilo che, come condivisibilmente eccepito dall'appellato, avrebbe dovuto essere introdotto nel corso del giudizio di primo grado.
Invero, dal ricorso monitorio emerge come l'odierno appellante avesse richiesto la condanna anche al pagamento degli interessi invocando espressamente il D. Lgs. n. 231/2002.
Il decreto ingiuntivo accordava la condanna richiesta statuendo testualmente, quanto agli interessi, la condanna al pagamento dei “relativi interessi” con indicazione del periodo di decorrenza.
Ciò premesso, va considerato in limine come la qualifica di attore sostanziale in capo al creditore opposto, comporta che la domanda dallo stesso proposta sia quella originaria oggetto del ricorso monitorio e, quindi, nel caso di specie, quanto agli interessi, la domanda del riconoscimento di essi in base alla normativa speciale di cui al D.Lgs. 231/2002.
Cionondimeno, all'esito del giudizio di primo grado, conclusosi con sentenza reiettiva dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ovvero di conferma del decreto ingiuntivo opposto, la misura degli interessi riconosciuti, se da calcolarsi in base al
D.Lgs. n. 231/2002 ovvero ai sensi dell'art. 1284 c.c., è questione che attiene all'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale, ovvero del decreto ingiuntivo di cui si controverte.
Nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto si era infatti limitato a chiedere la conferma del decreto ingiuntivo così come adottato, e, pertanto, in mancanza di una domanda del creditore opposto tesa all'eventuale riforma del decreto ingiuntivo quanto alla specificazione della misura degli interessi, il titolo esecutivo così formatosi va interpretato secondo i consueti canoni ermeneutici non potendo l'odierno appellante introdurre in sede di gravame una domanda non proposta al primo giudice.
D'altra parte, proprio in punto di misura degli interessi legali, possono mutuarsi i principi enunciati dalle Sezioni Unite della Cassazione secondo cui “se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di "interessi legali", senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo”.
Pur non trattandosi di fattispecie esattamente sovrapponibili, infatti, ciò che induce a ritenere replicabili le ricadute enunciate dalle Sezioni Unite è la mancanza di un accertamento in punto di tipologia degli interessi applicabili.
D'altra parte, la richiesta di conferma del decreto ingiuntivo opposto ribadita dall'odierno appellante nel corso del giudizio di primo grado anche in sede di comparsa conclusionale, ha impedito che il contraddittorio si svolgesse sulla pretesa degli interessi in misura diversa da quella di cui all'art. 1284 c.c. reiterata solo in questa sede nonostante la locuzione generica del decreto ingiuntivo ottenuto. Ne discende che consentirne la disamina in sede di gravame si tradurrebbe nell'obliterare un grado di giudizio quanto all'indagine nel merito di detta domanda.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello va rigettato perché infondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo avendo riguardo ai parametri minimi di causa di valore indeterminabile, complessità bassa.
Il tenore della decisione inoltre comporta l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo -pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione da lui proposta- a norma dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellata che si liquidano in complessivi euro 4.996,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dichiara l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
IL CONSIGLIERE est.
AR HE
IL PRESIDENTE
PA NO