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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/06/2025, n. 2158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2158 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
In funzione di giudice di appello
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 19600/2017 R.G., avente ad oggetto
“impugnazione di deliberazione dell'assemblea condominiale”, promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Giuseppina Longo, Parte_1
Appellante contro
in persona dell'amministratore pro Controparte_1
tempore, con il patrocinio dell'Avv. Gaio Vitinio Casulli,
Appellato
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 4.6.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato il 6.12.2017 ha interposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 1996/2017 del Giudice di Pace di emessa in seno al CP_1
procedimento di I grado iscritto al n. 5494/2017 R.G., depositata in data 27.9.2017 e notificata il 7.11.2017, con cui: a) è stata rigettata la domanda ex art. 1137 c.c. avanzata dall'odierna appellante in ordine alla declaratoria di nullità della deliberazione assembleare del 23.1.2017; b) l'odierna appellante è stata condannata alla rifusione delle spese processuali in favore del . CP_1
Pag. 1 a 5 In particolare, in I grado ha dedotto la nullità della deliberazione Parte_1
assembleare del 23.1.2017, in II convocazione, nella parte in cui - in riferimento al III punto all'o.d.g. (“chiarimenti in merito al divieto assoluto di introdurre nell'androne e nelle scale cicli e motocicli”) – è stato approvato “il divieto assoluto di introdurre nell'androne condominiale le biciclette ed i motocicli, per cui, non potranno essere introdotti neppur a mano (sollevato) per impegnare la tromba delle scale”.
A tal fine, ha rappresentato i seguenti motivi di nullità della suddetta Parte_1
deliberazione:
- violazione del disposto di cui all'art. 67 disp. att. c.c. (che vieta all'amministratore il conferimento di deleghe per la partecipazione alle assemblee), in quanto all'amministratore p.t., , era stata conferita la delega da parte della Parte_2
condomina ; Parte_3
- violazione del regolamento condominiale, statuente al punto n. 3 il divieto di depositare biciclette, motorini ed ogni altro materiale in genere nell'androne condominiale: nella specie, la deliberazione in questione avrebbe illegittimamente deliberato su un punto non all'o.d.g. (dal divieto di deposito al divieto di transito), onde l'assemblea avrebbe inciso sul diritto del condomino a godere della proprietà individuale (come portare la bicicletta in casa propria), necessitando del consenso unanime di tutti i condomini, nella specie insussistente.
In I grado il si è costituito, contestando le avverse prospettazioni. CP_1
In particolare, ha dedotto che:
- sarebbe decaduta dal potere di impugnare la deliberazione, in quanto, Parte_1
avendo prospettato ipotesi di annullabilità e non di nullità, era già decorso il termine di legge per proporre l'impugnazione;
- la delega della condomina sarebbe stata rilasciata non all'amministratore ma Parte_3 all'avv. Violante Maddalena e fermo restando che, trattandosi di ipotesi di annullabilità, la delibera avrebbe retto alla prova di resistenza, ossia sottraendo i millesimi di proprietà del delegante;
- poiché il regolamento era di natura assembleare (e non contrattuale), non sarebbe stata necessaria l'unanimità dei condomini per l'approvazione della deliberazione oggetto di causa, che in ogni caso non incideva sui diritti di proprietà esclusiva ma sull'uso e sulle modalità di godimento delle cose comuni.
Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace ha rigettato sia il primo motivo di censura, riconoscendo che la delega della condomina era stata rilasciata a soggetto Parte_3
Pag. 2 a 5 diverso dall'amministratore, sia il secondo motivo di censura, riconoscendo che la deliberazione impugnata si sarebbe limitata a dettare una norma che disciplina l'uso e le modalità di godimento delle cose comuni, con conseguente legittima approvazione in base alla maggioranza richiesta dalla legge.
Con l'atto di citazione in appello ha chiesto di riformare la sentenza, in Parte_1
quanto il Giudice di prime cure avrebbe errato sia nel ritenere la mancata violazione dell'art. 67 disp. att. c.c. sia nel ritenere non lesiva della proprietà individuale del condomino la deliberazione assunta dall'assemblea in ordine al transito della bicicletta nell'androne condominiale.
Il si è costituito nel presente giudizio di appello, instando per il rigetto del CP_1 gravame e riproponendo in via subordinata l'eccezione di tardività dell'impugnazione, sulla quale il Giudice di prime cure non si sarebbe pronunciato per il principio della ragione più liquida.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in ultimo per l'udienza del 4.6.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 13.5.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Scendendo al merito, va rilevato quanto segue.
Preliminarmente, va osservato che la giurisprudenza di legittimità ha di recente statuito che, in tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale ai sensi dell'art. 1137 c.c. (da proporsi entro il termine di decadenza stabilito ex lege), mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico (quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni"), contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al
"buon costume" (cfr. Cass. n. 9839/2021).
Ciò posto, occorre ora passare all'esame dei singoli motivi di censura.
Il primo motivo di censura relativo alla violazione dell'art. 67 disp. att. c.c., costituente causa di annullabilità della deliberazione, è infondato: invero, risulta ex actis che la delega della condomina per l'assemblea del 23.1.2017 sia stata rilasciata a Parte_3
Violante Maddalena e non all'amministratore condominiale, che dagli atti risulta essere
(cfr. all. 4 alla comparsa di costituzione e risposta in I grado del Parte_2
convenuto). CP_1
Pag. 3 a 5 Il secondo motivo di impugnazione, anch'esso costituente motivo di annullabilità della deliberazione, è infondato.
Come correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure, non risulta contestato che il regolamento condominiale in questione sia di natura assembleare e non contrattuale, conseguendone che le norme ivi contenute possano esser modificate dall'assemblea con le maggioranze previste dall'art. 1136 c.c.
Nella specie, la deliberazione impugnata – assunta con la maggioranza di cui all'art. 1136 c. 2 c.c. – si è limitata a dettare una norma che senza dubbio disciplina l'uso e le modalità di godimento delle cose comuni, ossia il divieto di transito di biciclette e motocicli nell'androne condominiale, che costituisce bene comune, senza incidere sull'essenza di questo, né alterarne la funzione o la destinazione (cfr. Cass. n.
16902/2023). Ne deriva l'insussistenza della dedotta violazione del diritto del condomino di godere della proprietà individuale (ossia portare la bicicletta a casa propria) e quindi della dedotta nullità della deliberazione, onde in tal senso non era necessario il consenso unanime dei condomini per la previsione del divieto di transito di cicli e motocicli. Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, il divieto di transito dei cicli e dei motocicli non è da considerarsi un argomento al di fuori dell'o.d.g., tenuto conto della circostanza che i “chiarimenti” all'o.d.g. in parte qua erano da ritenersi sicuramente comprensivi di regolamentazioni dell'uso della cosa comune.
Alla luce di tanto, l'appello deve essere rigettato.
Le spese processuali del presente grado di giudizio debbono seguire la soccombenza dell'appellante ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n.
55/2014 e ss.mm.ii. (tabella n. 2; valori medi dello scaglione n. 2, in considerazione del valore della controversia;
con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, in considerazione della non particolare difficoltà delle questioni affrontate e della ridotta attività difensiva).
Va poi dato atto, in considerazione del rigetto dell'impugnazione, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale l'appellante
è tenuta al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il giudizio di appello, se dovuto.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Pag. 4 a 5 - rigetta l'appello;
- condanna alla rifusione delle spese processuali del presente giudizio in Parte_1
favore del liquidate in euro 1.276,00 Controparte_1 CP_1
per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale l'appellante è tenuta al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il giudizio di appello, se dovuto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 4.6.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
Pag. 5 a 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
In funzione di giudice di appello
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 19600/2017 R.G., avente ad oggetto
“impugnazione di deliberazione dell'assemblea condominiale”, promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Giuseppina Longo, Parte_1
Appellante contro
in persona dell'amministratore pro Controparte_1
tempore, con il patrocinio dell'Avv. Gaio Vitinio Casulli,
Appellato
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 4.6.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato il 6.12.2017 ha interposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 1996/2017 del Giudice di Pace di emessa in seno al CP_1
procedimento di I grado iscritto al n. 5494/2017 R.G., depositata in data 27.9.2017 e notificata il 7.11.2017, con cui: a) è stata rigettata la domanda ex art. 1137 c.c. avanzata dall'odierna appellante in ordine alla declaratoria di nullità della deliberazione assembleare del 23.1.2017; b) l'odierna appellante è stata condannata alla rifusione delle spese processuali in favore del . CP_1
Pag. 1 a 5 In particolare, in I grado ha dedotto la nullità della deliberazione Parte_1
assembleare del 23.1.2017, in II convocazione, nella parte in cui - in riferimento al III punto all'o.d.g. (“chiarimenti in merito al divieto assoluto di introdurre nell'androne e nelle scale cicli e motocicli”) – è stato approvato “il divieto assoluto di introdurre nell'androne condominiale le biciclette ed i motocicli, per cui, non potranno essere introdotti neppur a mano (sollevato) per impegnare la tromba delle scale”.
A tal fine, ha rappresentato i seguenti motivi di nullità della suddetta Parte_1
deliberazione:
- violazione del disposto di cui all'art. 67 disp. att. c.c. (che vieta all'amministratore il conferimento di deleghe per la partecipazione alle assemblee), in quanto all'amministratore p.t., , era stata conferita la delega da parte della Parte_2
condomina ; Parte_3
- violazione del regolamento condominiale, statuente al punto n. 3 il divieto di depositare biciclette, motorini ed ogni altro materiale in genere nell'androne condominiale: nella specie, la deliberazione in questione avrebbe illegittimamente deliberato su un punto non all'o.d.g. (dal divieto di deposito al divieto di transito), onde l'assemblea avrebbe inciso sul diritto del condomino a godere della proprietà individuale (come portare la bicicletta in casa propria), necessitando del consenso unanime di tutti i condomini, nella specie insussistente.
In I grado il si è costituito, contestando le avverse prospettazioni. CP_1
In particolare, ha dedotto che:
- sarebbe decaduta dal potere di impugnare la deliberazione, in quanto, Parte_1
avendo prospettato ipotesi di annullabilità e non di nullità, era già decorso il termine di legge per proporre l'impugnazione;
- la delega della condomina sarebbe stata rilasciata non all'amministratore ma Parte_3 all'avv. Violante Maddalena e fermo restando che, trattandosi di ipotesi di annullabilità, la delibera avrebbe retto alla prova di resistenza, ossia sottraendo i millesimi di proprietà del delegante;
- poiché il regolamento era di natura assembleare (e non contrattuale), non sarebbe stata necessaria l'unanimità dei condomini per l'approvazione della deliberazione oggetto di causa, che in ogni caso non incideva sui diritti di proprietà esclusiva ma sull'uso e sulle modalità di godimento delle cose comuni.
Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace ha rigettato sia il primo motivo di censura, riconoscendo che la delega della condomina era stata rilasciata a soggetto Parte_3
Pag. 2 a 5 diverso dall'amministratore, sia il secondo motivo di censura, riconoscendo che la deliberazione impugnata si sarebbe limitata a dettare una norma che disciplina l'uso e le modalità di godimento delle cose comuni, con conseguente legittima approvazione in base alla maggioranza richiesta dalla legge.
Con l'atto di citazione in appello ha chiesto di riformare la sentenza, in Parte_1
quanto il Giudice di prime cure avrebbe errato sia nel ritenere la mancata violazione dell'art. 67 disp. att. c.c. sia nel ritenere non lesiva della proprietà individuale del condomino la deliberazione assunta dall'assemblea in ordine al transito della bicicletta nell'androne condominiale.
Il si è costituito nel presente giudizio di appello, instando per il rigetto del CP_1 gravame e riproponendo in via subordinata l'eccezione di tardività dell'impugnazione, sulla quale il Giudice di prime cure non si sarebbe pronunciato per il principio della ragione più liquida.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in ultimo per l'udienza del 4.6.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 13.5.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Scendendo al merito, va rilevato quanto segue.
Preliminarmente, va osservato che la giurisprudenza di legittimità ha di recente statuito che, in tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale ai sensi dell'art. 1137 c.c. (da proporsi entro il termine di decadenza stabilito ex lege), mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico (quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni"), contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al
"buon costume" (cfr. Cass. n. 9839/2021).
Ciò posto, occorre ora passare all'esame dei singoli motivi di censura.
Il primo motivo di censura relativo alla violazione dell'art. 67 disp. att. c.c., costituente causa di annullabilità della deliberazione, è infondato: invero, risulta ex actis che la delega della condomina per l'assemblea del 23.1.2017 sia stata rilasciata a Parte_3
Violante Maddalena e non all'amministratore condominiale, che dagli atti risulta essere
(cfr. all. 4 alla comparsa di costituzione e risposta in I grado del Parte_2
convenuto). CP_1
Pag. 3 a 5 Il secondo motivo di impugnazione, anch'esso costituente motivo di annullabilità della deliberazione, è infondato.
Come correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure, non risulta contestato che il regolamento condominiale in questione sia di natura assembleare e non contrattuale, conseguendone che le norme ivi contenute possano esser modificate dall'assemblea con le maggioranze previste dall'art. 1136 c.c.
Nella specie, la deliberazione impugnata – assunta con la maggioranza di cui all'art. 1136 c. 2 c.c. – si è limitata a dettare una norma che senza dubbio disciplina l'uso e le modalità di godimento delle cose comuni, ossia il divieto di transito di biciclette e motocicli nell'androne condominiale, che costituisce bene comune, senza incidere sull'essenza di questo, né alterarne la funzione o la destinazione (cfr. Cass. n.
16902/2023). Ne deriva l'insussistenza della dedotta violazione del diritto del condomino di godere della proprietà individuale (ossia portare la bicicletta a casa propria) e quindi della dedotta nullità della deliberazione, onde in tal senso non era necessario il consenso unanime dei condomini per la previsione del divieto di transito di cicli e motocicli. Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, il divieto di transito dei cicli e dei motocicli non è da considerarsi un argomento al di fuori dell'o.d.g., tenuto conto della circostanza che i “chiarimenti” all'o.d.g. in parte qua erano da ritenersi sicuramente comprensivi di regolamentazioni dell'uso della cosa comune.
Alla luce di tanto, l'appello deve essere rigettato.
Le spese processuali del presente grado di giudizio debbono seguire la soccombenza dell'appellante ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n.
55/2014 e ss.mm.ii. (tabella n. 2; valori medi dello scaglione n. 2, in considerazione del valore della controversia;
con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, in considerazione della non particolare difficoltà delle questioni affrontate e della ridotta attività difensiva).
Va poi dato atto, in considerazione del rigetto dell'impugnazione, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale l'appellante
è tenuta al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il giudizio di appello, se dovuto.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Pag. 4 a 5 - rigetta l'appello;
- condanna alla rifusione delle spese processuali del presente giudizio in Parte_1
favore del liquidate in euro 1.276,00 Controparte_1 CP_1
per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale l'appellante è tenuta al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il giudizio di appello, se dovuto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 4.6.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
Pag. 5 a 5