Art. 5. Opposizione del concedente - Onere della prova 1. Dopo l' articolo 33 della legge 3 maggio 1982, n. 203 , e' aggiunto il seguente:
"Art. 33-bis (Opposizione del concedente). - 1. L'opposizione del concedente alla conversione del contratto associativo in contratto di affitto deve essere proposta, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla richiesta del concessionario, mediante la comunicazione di cui al primo comma dell'articolo 46.
2. La decadenza opera anche nel caso in cui non venga proposta domanda giudiziale nei centoventi giorni successivi al termine indicato nel quinto comma dell'articolo 46".
2. L'onere della prova dei fatti su cui si basa l'opposizione e' a carico del concedente.
Nota all'art. 5:
Per il titolo della legge n. 203/82 si veda la nota
all'art. 1.
"Art. 33-bis (Opposizione del concedente). - 1. L'opposizione del concedente alla conversione del contratto associativo in contratto di affitto deve essere proposta, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla richiesta del concessionario, mediante la comunicazione di cui al primo comma dell'articolo 46.
2. La decadenza opera anche nel caso in cui non venga proposta domanda giudiziale nei centoventi giorni successivi al termine indicato nel quinto comma dell'articolo 46".
2. L'onere della prova dei fatti su cui si basa l'opposizione e' a carico del concedente.
Nota all'art. 5:
Per il titolo della legge n. 203/82 si veda la nota
all'art. 1.