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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 22/05/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 293/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 293/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARTOLI Parte_1 C.F._1
MICHELE ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Email_1
predetto difensore, via Mascagni n. 8, Empoli (FI)
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRESCHI Parte_2 C.F._2
MARIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Email_2
predetto difensore, viale Cesare Battisti n. 23, Empoli (FI) con intervento del PM in sede con ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 22 maggio 2025, chiedendo congiuntamente volersi dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al verbale udienza, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M. nulla ha opposto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, chiedeva all'intestato Tribunale di dichiararsi Parte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 19 febbraio 1984 in Campolongo Maggiore (VE) con , dall'unione con la quale sono nati i figli, Parte_2 Per_1
il 18 agosto 1984 e il 13 ottobre 1994, maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_2
A fondamento della domanda proposta, allegava il venir meno tra loro coniugi Parte_1
della comunione materiale e spirituale tanto da essere già addivenuti ad introdurre un giudizio di separazione personale, conclusosi, dopo la comparizione delle parti innanzi al Presidente in data 30 marzo 2009, con decreto di omologa n. cron. 6389/09 reso in data 28 aprile 2009 nel fascicolo r.g. n.
3615/2008.
Chiedeva, altresì, che nulla fosse disposto in punto di assegno divorzile, non ritenendone sussistenti i presupposti.
Sin dalla fase presidenziale, si costituiva in giudizio , nulla opponendo alla Parte_2
pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma contestando le deduzioni svolte da controparte in seno al proprio atto introduttivo e concludendo, pertanto, domandando riconoscersi in suo favore un assegno divorzile pari ad € 2.000,00 mensili.
All'esito dell'udienza di comparizione, venivano adottati i provvedimenti provvisori e, dunque, riconosciuto in favore della signora un assegno divorzile pari ad € 800,00 mensili, più Istat, nonché ammesse le prove orali richieste e disposti accertamenti a mezzo polizia tributaria.
Nelle more dell'udienza di assunzione dell'interrogatorio formale di parte resistente, veniva avanzata da parte ricorrente istanza per la riduzione dell'assegno divorzile in favore della signora, per il cui incombente veniva fissata apposita udienza. Il Giudice tentava, poi, la conciliazione tra le parti, invitandole a scambiarsi proposte e controproposte e, all'udienza del 22 maggio 2025, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e concludevano congiuntamente. Il subprocedimento, r.g. 293-
1/2024, veniva, conseguentemente, chiuso ed archiviato, non avendo più le parti interesse alla sua prosecuzione.
La causa veniva, dunque, rimessa al Collegio per la decisione.
-.-.-.-.-
Il Tribunale ritiene che debba essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data 19 febbraio 1984 in Campolongo Maggiore Parte_1 Parte_2
(VE) e trascritto nei registri dello stato civile del comune di Campolongo Maggiore (VE), al n. 3, parte II, serie A, anno 1984.
Dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e morale della coppia.
Invero, la situazione di grave ed irreparabile rottura del rapporto coniugale è tale da far ritenere provata la persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, tale da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata. Il permanere ininterrotto di questa situazione è già di per sé evidente manifestazione del venir meno della comunione materiale, oltre che di quella spirituale ed affettiva, tra i coniugi (l'affectio coniugalis).
Non può, allora, dubitarsi del venir meno di qualsivoglia rapporto di affezione tra i coniugi, e dell'ormai avvenuta disgregazione del rapporto di coniugio;
l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra, infatti, l'impossibilità di ricostruire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge 898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015, né è stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, considerato l'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte dalle parti, sussistono i presupposti per disporne la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti indicate in epigrafe,
e , celebrato in Campolongo Maggiore (VE), in data Parte_1 Parte_2
19 febbraio 1984, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Campolongo Maggiore
(VE), al n. 3, parte II, serie A, anno 1984.
In punto di condizioni accessorie,
DISPONE che corrisponderà, in una prima fase, un assegno divorzile di euro Parte_1
800,00 oltre Istat, in aggiunta al pagamento delle utenze dell'immobile in cui attualmente la signora vive e risiede;
in una fase successiva, a partire dal momento in cui la signora rinverrà una Pt_2
propria soluzione abitativa, il corrisponderà alla stessa un assegno divorzile di euro 1.200,00 Pt_1
mensili, senza onere per il di pagamento delle utenze (né del canone di locazione della Pt_1
signora), con la previsione ulteriore, in forza della quale ove la signora dovesse vedersi Pt_2 revocata la corresponsione dell'assegno sociale (che attualmente percepisce) il Pt_1
corrisponderà alla stessa un assegno di euro 1.500,00.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di Campolongo Maggiore (VE) di procedere all'annotazione della presente sentenza ex art. 5, comma 1, L. 898/1970 e alle ulteriori incombenze di legge ivi compresa quella di cui al comma 2 di detto articolo.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 22/05/2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 293/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARTOLI Parte_1 C.F._1
MICHELE ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Email_1
predetto difensore, via Mascagni n. 8, Empoli (FI)
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRESCHI Parte_2 C.F._2
MARIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Email_2
predetto difensore, viale Cesare Battisti n. 23, Empoli (FI) con intervento del PM in sede con ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 22 maggio 2025, chiedendo congiuntamente volersi dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al verbale udienza, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M. nulla ha opposto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, chiedeva all'intestato Tribunale di dichiararsi Parte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 19 febbraio 1984 in Campolongo Maggiore (VE) con , dall'unione con la quale sono nati i figli, Parte_2 Per_1
il 18 agosto 1984 e il 13 ottobre 1994, maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_2
A fondamento della domanda proposta, allegava il venir meno tra loro coniugi Parte_1
della comunione materiale e spirituale tanto da essere già addivenuti ad introdurre un giudizio di separazione personale, conclusosi, dopo la comparizione delle parti innanzi al Presidente in data 30 marzo 2009, con decreto di omologa n. cron. 6389/09 reso in data 28 aprile 2009 nel fascicolo r.g. n.
3615/2008.
Chiedeva, altresì, che nulla fosse disposto in punto di assegno divorzile, non ritenendone sussistenti i presupposti.
Sin dalla fase presidenziale, si costituiva in giudizio , nulla opponendo alla Parte_2
pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma contestando le deduzioni svolte da controparte in seno al proprio atto introduttivo e concludendo, pertanto, domandando riconoscersi in suo favore un assegno divorzile pari ad € 2.000,00 mensili.
All'esito dell'udienza di comparizione, venivano adottati i provvedimenti provvisori e, dunque, riconosciuto in favore della signora un assegno divorzile pari ad € 800,00 mensili, più Istat, nonché ammesse le prove orali richieste e disposti accertamenti a mezzo polizia tributaria.
Nelle more dell'udienza di assunzione dell'interrogatorio formale di parte resistente, veniva avanzata da parte ricorrente istanza per la riduzione dell'assegno divorzile in favore della signora, per il cui incombente veniva fissata apposita udienza. Il Giudice tentava, poi, la conciliazione tra le parti, invitandole a scambiarsi proposte e controproposte e, all'udienza del 22 maggio 2025, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e concludevano congiuntamente. Il subprocedimento, r.g. 293-
1/2024, veniva, conseguentemente, chiuso ed archiviato, non avendo più le parti interesse alla sua prosecuzione.
La causa veniva, dunque, rimessa al Collegio per la decisione.
-.-.-.-.-
Il Tribunale ritiene che debba essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data 19 febbraio 1984 in Campolongo Maggiore Parte_1 Parte_2
(VE) e trascritto nei registri dello stato civile del comune di Campolongo Maggiore (VE), al n. 3, parte II, serie A, anno 1984.
Dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e morale della coppia.
Invero, la situazione di grave ed irreparabile rottura del rapporto coniugale è tale da far ritenere provata la persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, tale da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata. Il permanere ininterrotto di questa situazione è già di per sé evidente manifestazione del venir meno della comunione materiale, oltre che di quella spirituale ed affettiva, tra i coniugi (l'affectio coniugalis).
Non può, allora, dubitarsi del venir meno di qualsivoglia rapporto di affezione tra i coniugi, e dell'ormai avvenuta disgregazione del rapporto di coniugio;
l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra, infatti, l'impossibilità di ricostruire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge 898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015, né è stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, considerato l'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte dalle parti, sussistono i presupposti per disporne la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti indicate in epigrafe,
e , celebrato in Campolongo Maggiore (VE), in data Parte_1 Parte_2
19 febbraio 1984, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Campolongo Maggiore
(VE), al n. 3, parte II, serie A, anno 1984.
In punto di condizioni accessorie,
DISPONE che corrisponderà, in una prima fase, un assegno divorzile di euro Parte_1
800,00 oltre Istat, in aggiunta al pagamento delle utenze dell'immobile in cui attualmente la signora vive e risiede;
in una fase successiva, a partire dal momento in cui la signora rinverrà una Pt_2
propria soluzione abitativa, il corrisponderà alla stessa un assegno divorzile di euro 1.200,00 Pt_1
mensili, senza onere per il di pagamento delle utenze (né del canone di locazione della Pt_1
signora), con la previsione ulteriore, in forza della quale ove la signora dovesse vedersi Pt_2 revocata la corresponsione dell'assegno sociale (che attualmente percepisce) il Pt_1
corrisponderà alla stessa un assegno di euro 1.500,00.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di Campolongo Maggiore (VE) di procedere all'annotazione della presente sentenza ex art. 5, comma 1, L. 898/1970 e alle ulteriori incombenze di legge ivi compresa quella di cui al comma 2 di detto articolo.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 22/05/2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina