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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/11/2025, n. 4911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4911 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3788/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dr. BE ET Presidente dr.ssa Isabella Messina Giudice dr.ssa DA CU Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3788/2025 promossa da:
PUBBLICO MINISTERO parte ricorrente nei confronti di
Controparte_1 parte resistente contumace
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21.02.2025 il PM chiedeva a questo Tribunale la revoca dell'interdizione pronunciata dal Tribunale di Torino con sentenza n. 175/2019 il 3.12.2018 nei confronti di Controparte_1
Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza venivano notificati alla parte resistente ed ai prossimi congiunti. Parte resistente, pur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace.
In data 12.05.2025 dinanzi al G.O.P., su delega del Giudice Relatore, si svolgeva l'esame della resistente alla presenza del padre nonché Tutore, sig. Luigi Marzocchi.
Concluso l'esame, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc.
pagina 1 di 3 Nel termine ex art. 127 ter cpc assegnato, il PM precisava le proprie conclusioni.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione
***
La domanda di revoca dell'interdizione è fondata per i motivi che seguono.
Dalla documentazione in atti risulta che la sig.ra fruisce di supporto Controparte_1 psichiatrico ed è seguita da tempo dal CSM di Torino per “disturbo maggiore dell'umore”.
Sulla base della certificazione rilasciata in data 09.05.2025 dal medico psichiatra presso cui risulta in cura l'interdetta, la stessa “ha sempre mantenuto un soddisfacente compenso, non si è verificata alcuna fase critica o significativa alterazione comportamentale;
non è stato necessario alcun intervento urgente, né territoriale né ospedaliero. L'assunzione della terapia di stabilizzazione del dolore, con olanzapina e litio carbonato, è sempre proseguita con regolarità, come testimoniato anche dai periodici monitoraggi ematici dei sali di litio, sempre risultati entro il range terapeutico.” (v. rel. in atti).
Parimenti la relazione a firma del medico psichiatra evidenzia che “La paziente è tuttora affetta da una importante sintomatologia da dolore cronico, conseguenza dei traumi ossei e articolari accusati anni fa e da un quadro di fibromialgia evidenziatosi negli ultimi anni”. La relazione prosegue asserendo che “Per tali condizioni si è rivolta a diversi specialisti ed è attualmente seguita dal punto di vista reumatologico e traumatologico da professionisti di fiducia. Per quanto le è consentito dalla sintomatologia dolorosa sta seguendo cicli di fisioterapia e riabilitazione motoria presso un centro specializzato (Isokinetic di Torino). […] Il dolore cronico è attualmente il principale ostacolo alla ripresa di un pieno funzionamento relazionale e sociale” (v. rel. in atti).
Dalla relazione si evince che “si è confermata la disponibilità, sia pure comprensibilmente difficoltosa, alla riflessione e un confronto critico sulla propria storia, sugli episodi traumatici vissuti, sulla natura del suo malessere, sul legame profondo e ambivalente con i familiari.” (v. rel. in atti).
A parer del medico psichiatra firmatario della relazione de quo “l'osservazione condotta nell'ultimo anno non può che confermare l'opinione clinica espressa in precedenza, e tuttora condivisa dalla famiglia, circa il fatto che l'interdizione non sia più necessaria e costituisca un ostacolo al percorso terapeutico-riabilitativo, perché rinforza i vissuti di incapacità e mancanza di speranza, contraddetti dall'evoluzione del quadro, dal funzionamento attuale della paziente e dalla diagnosi stessa di disturbo dell'umore. È fortemente auspicabile il passaggio a una misura di tutela meno restrittiva e stigmatizzante quale l'amministrazione di sostegno” (v. rel. in atti).
Si evidenzia che già nel febbraio 2024 il CSM rilevava un significativo miglioramento del quadro clinico dell'interdetta, pur permanendo talune criticità, e così relazionava sulle condizioni di salute della predetta: “[…] Ai colloqui effettuati negli ultimi mesi il quadro è apparso quello già delineato nell'ultimo anno e dal confronto con i colleghi: è sostanzialmente confermato un netto miglioramento clinico sin dall'ingresso in struttura, pur permanendo, calmierate, rigidità del pensiero e note disforiche. La discreta stabilità dal punto di vista psicopatologico negli ultimi anni ha escluso il ricorso ai ricoveri ospedalieri, prima frequenti e prolungati, ma permane una parziale consapevolezza della malattia […] da tempo la paziente risiede al domicilio della famiglia e si è osservata una sostanziale stabilità” (cfr. rel. CSM del 29.2.24).
Le predette risultanze diagnostiche hanno trovato pieno riscontro nell'esito dell'esame giudiziale, durante il quale la resistente è apparsa orientata spazio-temporalmente ed in grado di fornire risposte sufficientemente congrue e pertinenti alle domande che le sono state rivolte (v. verbale d'udienza del 12.5.2025).
pagina 2 di 3 La resistente, per il quadro clinico che presenta, è certamente persona bisognosa di assistenza e di protezione e, tuttavia, si conviene nel ritenere, alla luce dello stabile miglioramento delle condizioni psichiche, che la tutela degli interessi della medesima possa essere più adeguatamente assicurata dalla misura dell'amministrazione di sostegno, in considerazione della natura più elastica, duttile e flessibile di tale istituto.
La nomina di un amministratore di sostegno e le opportune direttive o istruzioni che il Giudice Tutelare potrà dare, sembrano adeguate a garantire la protezione degli interessi personali e patrimoniali della resistente, consentendo in pari tempo alla medesima di mantenere ed esercitare la, pur parziale, capacità di agire ed autonomia di cui gode.
Ai sensi dell'art. 405 co. 5 c.c. il provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno potrà, difatti, specificare gli atti che la beneficiaria potrà compiere autonomamente, quelli che potrà compiere soltanto con l'assistenza dell'amministratore di sostegno e quelli che potranno, se del caso, essere compiuti dall'amministratore di sostegno in rappresentanza esclusiva dell'interessata.
Per le considerazioni che precedono, il ricorso è accolto e, per l'effetto, dev'essere disposta la revoca della misura dell'interdizione e contestualmente la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare presso questo Tribunale ai sensi dell'art. 429 co. 3 cc. per l'apertura dell'amministrazione di sostegno.
Quanto alle spese di lite, esse sono poste a carico dell'Erario ex art. 145 DPR 115/02, attesa la natura della causa e l'assenza di opposizione della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, nella contumacia di parte resistente, così provvede:
REVOCA l'interdizione pronunciata nei confronti di , nata a [...] il Controparte_1 7.12.1973, con sentenza n. 175/2019 emessa dal Tribunale di Torino il 15.1.2019;
PROVVEDE con separata ordinanza alla trasmissione degli atti al Giudice Tutelare ai sensi dell'art. 429 co. 3 cc;
Spese di lite a carico dell'Erario ex art. 145 DPR 115/02.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 14.11.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
DA CU BE ET
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dr. BE ET Presidente dr.ssa Isabella Messina Giudice dr.ssa DA CU Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3788/2025 promossa da:
PUBBLICO MINISTERO parte ricorrente nei confronti di
Controparte_1 parte resistente contumace
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21.02.2025 il PM chiedeva a questo Tribunale la revoca dell'interdizione pronunciata dal Tribunale di Torino con sentenza n. 175/2019 il 3.12.2018 nei confronti di Controparte_1
Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza venivano notificati alla parte resistente ed ai prossimi congiunti. Parte resistente, pur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace.
In data 12.05.2025 dinanzi al G.O.P., su delega del Giudice Relatore, si svolgeva l'esame della resistente alla presenza del padre nonché Tutore, sig. Luigi Marzocchi.
Concluso l'esame, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc.
pagina 1 di 3 Nel termine ex art. 127 ter cpc assegnato, il PM precisava le proprie conclusioni.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione
***
La domanda di revoca dell'interdizione è fondata per i motivi che seguono.
Dalla documentazione in atti risulta che la sig.ra fruisce di supporto Controparte_1 psichiatrico ed è seguita da tempo dal CSM di Torino per “disturbo maggiore dell'umore”.
Sulla base della certificazione rilasciata in data 09.05.2025 dal medico psichiatra presso cui risulta in cura l'interdetta, la stessa “ha sempre mantenuto un soddisfacente compenso, non si è verificata alcuna fase critica o significativa alterazione comportamentale;
non è stato necessario alcun intervento urgente, né territoriale né ospedaliero. L'assunzione della terapia di stabilizzazione del dolore, con olanzapina e litio carbonato, è sempre proseguita con regolarità, come testimoniato anche dai periodici monitoraggi ematici dei sali di litio, sempre risultati entro il range terapeutico.” (v. rel. in atti).
Parimenti la relazione a firma del medico psichiatra evidenzia che “La paziente è tuttora affetta da una importante sintomatologia da dolore cronico, conseguenza dei traumi ossei e articolari accusati anni fa e da un quadro di fibromialgia evidenziatosi negli ultimi anni”. La relazione prosegue asserendo che “Per tali condizioni si è rivolta a diversi specialisti ed è attualmente seguita dal punto di vista reumatologico e traumatologico da professionisti di fiducia. Per quanto le è consentito dalla sintomatologia dolorosa sta seguendo cicli di fisioterapia e riabilitazione motoria presso un centro specializzato (Isokinetic di Torino). […] Il dolore cronico è attualmente il principale ostacolo alla ripresa di un pieno funzionamento relazionale e sociale” (v. rel. in atti).
Dalla relazione si evince che “si è confermata la disponibilità, sia pure comprensibilmente difficoltosa, alla riflessione e un confronto critico sulla propria storia, sugli episodi traumatici vissuti, sulla natura del suo malessere, sul legame profondo e ambivalente con i familiari.” (v. rel. in atti).
A parer del medico psichiatra firmatario della relazione de quo “l'osservazione condotta nell'ultimo anno non può che confermare l'opinione clinica espressa in precedenza, e tuttora condivisa dalla famiglia, circa il fatto che l'interdizione non sia più necessaria e costituisca un ostacolo al percorso terapeutico-riabilitativo, perché rinforza i vissuti di incapacità e mancanza di speranza, contraddetti dall'evoluzione del quadro, dal funzionamento attuale della paziente e dalla diagnosi stessa di disturbo dell'umore. È fortemente auspicabile il passaggio a una misura di tutela meno restrittiva e stigmatizzante quale l'amministrazione di sostegno” (v. rel. in atti).
Si evidenzia che già nel febbraio 2024 il CSM rilevava un significativo miglioramento del quadro clinico dell'interdetta, pur permanendo talune criticità, e così relazionava sulle condizioni di salute della predetta: “[…] Ai colloqui effettuati negli ultimi mesi il quadro è apparso quello già delineato nell'ultimo anno e dal confronto con i colleghi: è sostanzialmente confermato un netto miglioramento clinico sin dall'ingresso in struttura, pur permanendo, calmierate, rigidità del pensiero e note disforiche. La discreta stabilità dal punto di vista psicopatologico negli ultimi anni ha escluso il ricorso ai ricoveri ospedalieri, prima frequenti e prolungati, ma permane una parziale consapevolezza della malattia […] da tempo la paziente risiede al domicilio della famiglia e si è osservata una sostanziale stabilità” (cfr. rel. CSM del 29.2.24).
Le predette risultanze diagnostiche hanno trovato pieno riscontro nell'esito dell'esame giudiziale, durante il quale la resistente è apparsa orientata spazio-temporalmente ed in grado di fornire risposte sufficientemente congrue e pertinenti alle domande che le sono state rivolte (v. verbale d'udienza del 12.5.2025).
pagina 2 di 3 La resistente, per il quadro clinico che presenta, è certamente persona bisognosa di assistenza e di protezione e, tuttavia, si conviene nel ritenere, alla luce dello stabile miglioramento delle condizioni psichiche, che la tutela degli interessi della medesima possa essere più adeguatamente assicurata dalla misura dell'amministrazione di sostegno, in considerazione della natura più elastica, duttile e flessibile di tale istituto.
La nomina di un amministratore di sostegno e le opportune direttive o istruzioni che il Giudice Tutelare potrà dare, sembrano adeguate a garantire la protezione degli interessi personali e patrimoniali della resistente, consentendo in pari tempo alla medesima di mantenere ed esercitare la, pur parziale, capacità di agire ed autonomia di cui gode.
Ai sensi dell'art. 405 co. 5 c.c. il provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno potrà, difatti, specificare gli atti che la beneficiaria potrà compiere autonomamente, quelli che potrà compiere soltanto con l'assistenza dell'amministratore di sostegno e quelli che potranno, se del caso, essere compiuti dall'amministratore di sostegno in rappresentanza esclusiva dell'interessata.
Per le considerazioni che precedono, il ricorso è accolto e, per l'effetto, dev'essere disposta la revoca della misura dell'interdizione e contestualmente la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare presso questo Tribunale ai sensi dell'art. 429 co. 3 cc. per l'apertura dell'amministrazione di sostegno.
Quanto alle spese di lite, esse sono poste a carico dell'Erario ex art. 145 DPR 115/02, attesa la natura della causa e l'assenza di opposizione della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, nella contumacia di parte resistente, così provvede:
REVOCA l'interdizione pronunciata nei confronti di , nata a [...] il Controparte_1 7.12.1973, con sentenza n. 175/2019 emessa dal Tribunale di Torino il 15.1.2019;
PROVVEDE con separata ordinanza alla trasmissione degli atti al Giudice Tutelare ai sensi dell'art. 429 co. 3 cc;
Spese di lite a carico dell'Erario ex art. 145 DPR 115/02.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 14.11.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
DA CU BE ET
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