Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/01/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 5598/2023
N. R.G. 5598/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del GOP dott.ssa
Alessandra Caiazzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5598/2023 promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliato in MILANO, VIA Parte_1 C.F._1
CARLO POMA n°4, presso lo studio del difensore avvocato VALENSIN VALERIO che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce al ricorso introduttivo.
ATTORE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in RT C.F._2
MILANO, VIA B. CELLINI n°2/B, presso lo studio del difensore avvocato FERRARIO SIMONE che lo rappresenta e difende giusta delega rilasciata in calce alla comparsa di costituzione.
CONVENUTO
§§§
OGGETTO: Mutuo fra privati.
CONCLUSIONI:
All'udienza del 10 settembre 2024, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante il deposito telematico di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati nel fascicolo informatico, conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate.
§§§
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione d'udienza ritualmente notificati, ha convenuto dinanzi al Tribunale di Parte_1 RT
Milano, chiedendo di accertare, in via principale, il grave inadempimento di quest'ultimo, in quanto, ricevuti in prestito euro 10.000# per l'acquisto del box sito nel Comune di Segrate alla Via Cesare Battisti n°28, di proprietà della figlia, , aveva rifiutato di CP_2 concludere l'affare, trattenendo indebitamente la somma avuta in prestito;
in via subordinata, ha chiesto accertarsi ex 2041 cod. civ. l'illegittima ritenzione della somma di euro 10.000# da parte di a suo danno, con conseguente condanna alla restituzione RT della stessa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, vinte le spese.
2. Con comparsa depositata 30 maggio 2023 si è costituito in giudizio RT
, contestando integralmente le domande proposte ed eccependo, in rito,
[...]
l'improcedibilità del ricorso per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria;
il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, atteso che il bene immobile oggetto dell'asserito e non concluso contratto di compravendita risultava pacificamente di proprietà della figlia del ricorrente, unica legittimata a contestare un eventuale inadempimento. Nel merito, pur riconoscendo e non contestando di aver ricevuto la somma di euro 10.000# da parte del cognato , ha sostenuto come detta somma Parte_1 costituiva in realtà la restituzione di un prestito effettuato proprio in favore del cognato Pt_1 dal 1 ottobre 2019 al 3 marzo 2020 per consentire a quest'ultimo, titolare di impresa individuale, di far fronte ai pagamenti di fornitori;
ha, altresì, evidenziato l'assenza di un termine entro il quale avrebbe dovuto essere restituita detta somma in violazione del disposto dell'art. 1816 cod. civ.; tanto che ha concluso, affinché il giudice provveda a fissare un termine per l'eventuale restituzione ex art. 1817 cod. civ. nell'ipotesi remota che venga accertata la sussistenza nel caso in esame di una fattispecie di mutuo fra privati.
3. Nelle more e, precisamente in data 8 marzo 2023, la presente causa è stata assegnata in via definitiva alla scrivente per la sua definizione.
Alla prima udienza del 13 giugno 2023, ritenuta la necessità di un'istruzione non sommaria, il rito è stato convertito da sommario in ordinario ed è stato dato termine alle parti per introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria che si è concluso con esito negativo.
2 RG 5598/2023
Assegnati i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183 comma sesto c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'escussione di testimoni e gli interpelli delle parti sulle circostanze ritenute ammissibili e rilevanti nel corso delle udienze dei giorni 12 aprile 2024,
30 maggio 2024 e 10 luglio 2024.
Quindi, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno
10 settembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; in data
17 settembre 2024 la presente causa è stata trattenuta in decisione per la sua definizione.
Le parti hanno depositato gli scritti difensivi finali.
4. Oggetto del presente giudizio è il credito di euro 10.000# vantato da nei Parte_1 confronti del cognato a titolo di restituzione di un mutuo di scopo, RT ossia un prestito concesso al cognato per l'acquisto del box, sito in Segrate alla via Cesare
Battisti n°28, di proprietà della figlia dell'attore, . CP_2
Risulta, pertanto, del tutto infondato l'asserito difetto di legittimazione attiva del ricorrente, sollevato da , essendo all'evidenza oggetto di indagine del presente RT giudizio l'esistenza o meno di un contratto di mutuo tra le parti e non certo la compravendita di un bene immobile, pacificamente di proprietà della figlia del ricorrente.
Ciò premesso, in via generale, il termine “prestito” indica la concessione di una data somma ad un soggetto con l'intesa che questi la restituisca entro un dato termine e va inquadrato nella fattispecie legale del contratto di mutuo, oneroso se è inteso che chi riceve il denaro deve restituirlo maggiorato degli interessi, gratuito in caso contrario.
In tema di riparto dell'onere della prova, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il creditore deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dall'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (SSUU della Cassazione n°13533/2001).
Inoltre, occorre richiamare in questa sede i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di mutuo al fine di accertare se nel caso in esame ricorra un contratto di mutuo di scopo tra il ricorrente e . RT
In materia di mutuo tra privati, invero, la Suprema Corte ha più volte precisato che l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697 comma 1 cod. civ.,
3 RG 5598/2023
tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo della pretesa restitutoria.
L'esistenza di un contratto di mutuo, infatti, non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro - che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione -, essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa (cfr. Cass. n°3642/2004, Cass. n°24328/2017).
Basti considerare che, in termini generali, qualora l'attore fondi la sua domanda su un contratto di mutuo, la circostanza che il debitore ammetta di aver ricevuto una somma di denaro dal creditore, ma neghi che ciò sia avvenuto a titolo di mutuo, non costituisce una eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova;
con la conseguenza che rimane fermo a carico del creditore l'onere di dimostrare che la consegna del denaro è avvenuta in base ad un titolo (mutuo) che ne imponga la restituzione (vedi, da ultimo, le sentenze n°16332/2024, n°35959/2021, n°30944/2018, n°9864/2014 e n°6295/2013).
D'altra parte, l'elemento caratterizzante il mutuo di scopo è dato dal fatto che una somma di denaro sia concessa al mutuatario per raggiungere una determinata finalità, condivisa dal mutuante, la quale in tal modo entra a far parte del sinallagma contrattuale. Questo elemento strutturale differenzia il mutuo di scopo dallo schema tipico ex art. 1813 cod. civ., dal momento che il mutuatario si obbliga non soltanto a restituire la somma ottenuta, ma anche ad attuare l'attività programmata (cfr. Cass. n°12123/1990, Cass. n°9838/2021).
Applicando tali principi alla fattispecie in esame, si ritiene che l'attore abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante.
Risulta, invero, provato per documenti che in data 5 luglio 2022 è stato emesso da Intesa San
Paolo, filiale n°03715 di Segrate, l'assegno circolare n°320658074100 di euro 10.000# in favore del convenuto (doc 1 attore) ed addebitato sul conto corrente RT dell'attore (cfr. estratto conto n°7/2022 al 31 luglio 2022 doc 5 attore).
Di più, la consegna della somma di denaro a mezzo assegno circolare de qua non è contestata, come emerge dalle difese della parte convenuta e dalle dichiarazioni rese in sede di interpello dallo stesso convenuto il quale ha riconosciuto di aver “preso” il denaro.
Ciò che viene contestato dal convenuto è il fatto che detto prestito fosse finalizzato all'acquisto del box di proprietà di , figlia dell'attore, e di aver assunto rispetto a CP_2 tale dazione una qualche obbligazione restitutoria.
4 RG 5598/2023
Alla luce delle emergenze processuali esaminate nel loro complesso può ritenersi provato che la destinazione delle somme mutuate fosse quella di acquistare il box di proprietà della figlia dell'attore. A tale conclusione si perviene attribuendo rilevanza a diversi elementi indiziari.
In primo luogo, l'emissione di un assegno circolare non trasferibile per l'importo di euro
10.000# quale mezzo di pagamento garantito in favore del beneficiario, RT
. E' noto, infatti, che, ai fini della stipula di un atto di compravendita avente ad
[...] oggetto un bene immobile, l'assegno circolare rappresenti lo strumento di pagamento privilegiato, essendo idoneo a consentire la piena tracciabilità dell'operazione immobiliare ed a garantire la solvibilità dell'acquirente.
In secondo luogo, appare rilevante la data in cui è stato emesso l'assegno circolare in esame ossia il 5 luglio 2022, allorquando il rogito relativo al box era previsto proprio per il giorno successivo, 6 luglio 2022. La data dell'appuntamento del 6 luglio 2022 per la stipula dell'atto di compravendita del box è stata confermata dal notaio sentito in qualità di Persona_1 testimone, il quale ha pure confermato lo spostamento dell'appuntamento alla fine del mese di luglio 2022 (precisamente il 27 luglio 2022) nonché il nominativo dell'acquirente, proprio
, il quale “non si era presentato e che aveva avvertito che non RT sarebbe venuto” (verbale d'udienza 10 luglio 2024).
Ulteriore elemento che depone per l'attendibilità della ricostruzione offerta dalla parte attrice
è l'assenza di riscontri da parte del convenuto alla raccomandata datata 1 agosto 2022 a firma (ricevuta il 4 agosto 2022, doc 3 attore) nonché alla lettera di Parte_1 costituzione in mora del legale dell'attore del 31 agosto 2022, ricevuta il successivo 6 settembre 2022 (doc. 4 attore), riscontri volti a confutare le richieste di parte attrice.
Invero, solo con la costituzione in giudizio il convenuto ha dedotto per la prima volta che quanto ricevuto dall'attore non era altro che la restituzione di un prestito da lui effettuato in favore del cognato nell'arco di tempo compreso tra il 1 ottobre 2019 e il 3 marzo 2020 Pt_1 per consentire a quest'ultimo, titolare di impresa individuale, di far fronte ai pagamenti di fornitori.
In realtà, tale assunto è rimasto del tutto privo di riscontri. Fermo restando che il contratto di mutuo è a forma libera, potendo quindi concludersi anche verbalmente, grava in ogni caso sul convenuto-creditore l'onere di fornire la prova dell'accordo relativo RT
5 RG 5598/2023
all'erogazione del prestito, le condizioni dello stesso prestito e del relativo impegno alla restituzione da parte dell'attore-debitore . Pt_1
Se effettivamente risultano provati i dodici prelievi nell'arco di tempo indicato (si vedano gli estratti conto sub doc 2 fascicolo convenuto), il convenuto non ha fornito idonea prova circa l'avvenuta consegna delle somme al cognato ed il titolo della pretesa restitutoria. Pt_1
Innanzitutto, appare inverosimile che un prestito per garantire il pagamento dei fornitori dell'impresa individuale dell'attore sia stato fatto a rate: trattasi di ben 12 rate per importi piuttosto contenuti, effettuati nell'arco di cinque mesi.
Al riguardo, le dichiarazioni del teste , figlio del convenuto, oltre ad Testimone_1 essere generiche e non contestualizzate, risultano poco rilevanti. Con riferimento alla consegna del denaro (circostanza 4 dedotta nella seconda memoria istruttoria di parte convenuta) riferisce “posso confermare che nell'arco di tempo indicato nel capitolo di prova ho visto dei passaggi e consegne di denaro contante da parte di mio padre in favore di mio zio , ma non ho verificato gli importi, ricordo che erano delle mazzette di denaro”. Pt_1
A.d.r. “queste dazioni di denaro sono avvenute a casa di mia zi , anche a casa mia e mi CP_3 pare anche nel ristorante di mio zio che si trovava a fianco a casa di mio padre…” Per_2
A.d.r. “mi sembra di ricordare che le dazioni di denaro siano avvenute dopo pranzo, nel pomeriggio e comunque prima delle 19”. Proprio la genericità di tali dichiarazioni e l'assenza di altri riscontri portano ad escludere che la circostanza della consegna sia provata.
Quanto all'accordo circa la restituzione della somma ed il termine del 31 luglio 2022, il teste ha dichiarato di avere appreso la circostanza in quanto riferitagli dal Testimone_1 padre (si veda risposta alla circostanza 5 dedotta nella seconda memoria istruttoria di parte convenuta) ovvero de relato;
sentito poi a prova contraria il predetto teste ha di fatto confermato l'operazione economica, precisando che “in realtà era mio fratello che Per_3 voleva acquistare il box di mio zio, ma non si sono messi d'accordo”.
Con riferimento alla pretesa lesione del diritto di difesa ed alle contestazioni svolte dal legale di parte convenuta in comparsa conclusionale circa la dichiarazione di incapacità a testimoniare della teste , moglie del convenuto, e la mancata audizione Testimone_2 di un ulteriore testimone, si richiamano integralmente il verbale d'udienza del 12 aprile 2024 e l'ordinanza riservata del 21 aprile 2024.
6 RG 5598/2023
Di più, con riguardo alla teste si osserva che, quand'anche risulti che la stessa fosse in Tes_2 regime patrimoniale di separazione dei beni con il marito dal 24 febbraio 1999 (doc. 4 convenuto), è documentalmente provato che nell'arco temporale ottobre 2019 – marzo 2020 la stessa fosse cointestataria con il marito del conto corrente RT
n°031/0002017 - acceso presso la filiale di Segrate del -, dal quale Controparte_4 sono stati effettuati i prelievi per l'importo complessivo di euro 10.000#.
Proprio la contitolarità del rapporto di conto corrente in esame rappresenta di fatto una parziale comunione di beni, dal momento che, salvo prova contraria, la cointestazione di conto corrente determina la presunzione di contitolarità al 50% delle somme giacenti e ciò a prescindere dalla possibilità per i contitolari di effettuare operazioni disgiunte o congiuntamente (cfr. art. 1854 cod. civ., si veda anche Cass. sent. n°4838/2021).
Risulta all'evidenza l'interesse concreto ed attuale della teste a recuperare la somma Tes_2 data a prestito, non essendo affatto indifferente alla vicenda per cui è causa: è anche interesse della teste che l'asserita e non dimostrata restituzione di somme da parte Tes_2 dell'attore al convenuto - come dallo stesso sostenuto per confutare la domanda attorea - costituisca il titolo giustificativo dell'assegno circolare consegnato dall'attore.
In merito all'esigibilità del credito preteso nel presente giudizio dall'attore, la Corte di
Cassazione ha recentemente ribadito che “nel mutuo senza prefissione del termine è applicabile il principio secondo cui è superflua la fissazione giudiziale del termine per l'adempimento, qualora il debitore sia insolvente, essendo in tal caso il creditore abilitato a esigere immediatamente la prestazione” (cfr. Cass. n°11437/2022, già Cass n°2055/1972).
Invero, nel caso in esame, il sostanziale rifiuto di adempimento opposto nel presente giudizio dal convenuto dimostra l'incapacità di adempiere del medesimo. Ne consegue che il credito vantato da deve ritenersi esigibile, senza che sia necessaria l'assegnazione di Parte_1 un termine da parte del giudice ai sensi dell'art. 1817 cod. civ..
Dalle considerazioni che precedono discende che la domanda principale proposta da Pt_1
è meritevole di accoglimento nella misura richiesta di euro 10.000#, oltre interessi al
[...] saggio legale ex art. 1284 comma 4 cod. civ. dalla data della domanda (8 febbraio 2023) sino all'effettivo soddisfo. Non risulta, invece, provata la debenza da parte del convenuto di interessi sulla somma mutuata.
7 RG 5598/2023
Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
5. Secondo il criterio della soccombenza, le spese processuali sostenute da parte attrice, liquidate come in dispositivo in base ai parametri medi di cui al DM 55/2014, come recentemente aggiornato, devono essere poste a carico della parte convenuta, avuto riguardo al valore della causa, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta e della complessità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del GOP dott.ssa
Alessandra Caiazzo, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1 nei confronti di , così provvede: RT
a. Accoglie la domanda proposta in via principale e, accertata l'esistenza di un contratto di mutuo di scopo tra e , condanna il Parte_1 RT convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di euro RT
10.000#, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 comma 4 cod. civ. con decorrenza dalla data della domanda ossia, dal giorno 8 febbraio 2023, sino al saldo;
b. condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di giudizio che si liquidano in euro 145,50# per spese esenti e complessivi euro 5077,00# per compenso di avvocato, oltre al rimborso forfetario per spese generali nella misura di
15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, il 09/01/2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Caiazzo
8