Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 28/05/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Piacenza
- Sezione civile –
In composizione monocratica nella persona del dott. Stefano Aldo Tiberti, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 2004/2024, promossa con atto di citazione
DA
[C.F. ], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
BIANCHINI FRANCESCA, del Foro di Roma
PARTE ATTRICE
CONTRO
L' , con sede legale in Roma, via G. Controparte_1
Grezar n. 14, C.F. e P.IVA , in persona del suo Procuratore dott. P.IVA_1 CP_2
, a ciò autorizzato con procura speciale autenticata per atto dott.
[...] Persona_1
Notaio in Roma, rep. 181515 racc. 12772, del 25/07/2024, rappresentata e difesa dall'avv.
Maria Rita Remy del Foro di Ferrara (C.F. ) ed elegge domicilio C.F._2 presso il suo studio in Ferrara, via degli Spadari n. 3
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Opposizione ex art. 615 e 617 c.p.c.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato nei seguenti termini:
Per l'Attore
Preliminarmente:
Sospendere inaudita altera parte i provvedimenti opposti, attesa la possibilità da parte del creditore di procedere ex art. 483 c.p.c. e per tutte le motivazioni ivi narrate;
come da sintesi della domanda in epigrafe ex artt. 615 e 617 e ove richiesto ex art. 7 D.Lgs. n. 150 del 2011, oltre alle eccezioni ivi menzionate, anche rilevabili
d'ufficio.
Nel merito:
1
come da sintesi della domanda in epigrafe ex artt. 615 e 617 e ove richiesto ex art. 7 D.Lgs.
n. 150 del 2011, oltre alle eccezioni ivi menzionate, anche rilevabili d'ufficio; con vittoria di spese in favore del ricorrente ex art. 91 c.p.c.
Ancora nel merito:
Accogliere parzialmente la domanda, annullando i provvedimenti opposti nelle sanzioni e interessi.
Per il Convenuto
In via preliminare, ed in via gradata:
a) Rigettare la domanda di sospensione dell'esecuzione, in mancanza dei presupposti di legge.
b) Accertare e dichiarare la nullità della procura alle liti depositata dal ricorrente, nonché del ricorso introduttivo, ordinandone l'integrazione entro un termine perentorio.
c) Sospendere la presente causa per continenza in relazione alle cause RG. es. 1069/2024 e
1075/2024 ovvero, se ve ne sono i presupposti, riunire la presente causa di opposizione alle summenzionate cause di opposizione, pendenti di fronte a questo Giudice, per connessione soggettiva e oggettiva.
d) Dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' per ogni attività che Controparte_3 esula dall'azione esecutiva, in particolare per quanto attiene agli atti di accertamento oggetto di giudizio n. THN023H008542014; n.THN013H008552014; n. THN013H008582014. In via principale e nel merito: Respingere il ricorso in quanto inammissibile e/o infondato ed altresì temerario.
Condannare l'opponente alla rifusione delle spese del giudizio a favore dell'
[...]
. Controparte_1
FATTO ha proposto con ricorso depositato in data 26/11/2024 opposizione Parte_2 all'esecuzione e agli atti esecutivi, ex art. 615 e 617 c.p.c., nonché ex art. 7 D.lgs. 150/2011, contro l'atto di pignoramento presso terzi n. 08584202400001632000 notificato tra il 25/11 e il 6/12/2024. L'opposizione riguarda anche i seguenti atti sottesi:
• Cartelle di pagamento:
o n. 08520070019756311000
o n. 0852008000038246700
o n. 085201000050095579000
o n. 0852010005046263000
o n. 08520150021955613000
• Atti di accertamento:
o n. THN023H008542014
o n. THN013H008552014
o n. THN013H008582014 L'importo complessivo delle cartelle azionate è di €192.658,50, cui si aggiungono i crediti derivanti dagli accertamenti.
L'attore ha eccepito l'inesistenza dei debiti, la decadenza, la prescrizione, vizi di notifica e l'incompetenza territoriale dell'ufficio emittente, concludendo per l'annullamento integrale o parziale dei provvedimenti.
2- L si è costituita ed ha eccepito, in via Controparte_4 preliminare, l'inammissibilità del ricorso, rilevando la nullità della procura alle liti e la genericità dell'atto introduttivo, privo degli elementi essenziali richiesti dall'art. 163 c.p.c. Ha inoltre evidenziato la pendenza di due cause identiche tra le stesse parti (RG 1069/2024 e
1075/2024), chiedendo la sospensione del presente giudizio o la sua riunione per evitare decisioni contrastanti.
Ha poi contestato la propria legittimazione passiva rispetto agli atti di accertamento, affermando che la competenza spetta all'Amministrazione Finanziaria – Direzione
Provinciale di Piacenza. Con riferimento agli atti esecutivi, ha ribadito la regolarità formale e sostanziale di tutti gli atti impugnati, tra cui il pignoramento, le cartelle di pagamento e le intimazioni, tutti regolarmente notificati e mai opposti nei termini, risultando pertanto definitivi.
Ha sostenuto che gli estratti di ruolo non sono impugnabili e che il ruolo è stato validamente formato anche in assenza di sottoscrizione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e confermato dalla giurisprudenza. Ha escluso la prescrizione dei crediti, richiamando l'applicazione del termine decennale, l'intervenuta interruzione mediante atti notificati e la sospensione dei termini dovuta all'emergenza pandemica. Ha ritenuto infondata l'eccezione relativa al mancato calcolo degli interessi in cartella, trattandosi di importi determinabili per legge e conoscibili dal contribuente. Ha infine respinto ogni doglianza sull'incompetenza territoriale e ha precisato che l'istanza di sospensione e cancellazione dei debiti è già stata rigettata da con nota motivata. CP_5
In conclusione, ha chiesto il rigetto integrale del ricorso per inammissibilità e infondatezza, con condanna dell'opponente alle spese.
3- Si dà atto che, con atto depositato in data 09/04/2025 l'Avv. BIANCHINI ha rinunciato al mandato difensivo in favore del ricorrente. Il ricorrente non si è costituito tuttavia con nuovo difensore1.
Esaurita la trattazione della causa senza svolgere attività istruttoria, il Giudice ha trattenuto in decisione la causa ex art. 281 sexies c.p.c.
4- Ciò posto, le domande del ricorrente sono, per come formulate, infondate.
5- Preliminarmente il Tribunale osserva che il ricorso introduttivo depositato da Parte_1 presenta un'esposizione dei fatti estremamente carente sotto il profilo della chiarezza
[...]
e della completezza delle allegazioni. L'opponente afferma genericamente di aver ricevuto un atto di pignoramento presso terzi, senza tuttavia indicare con precisione i dati identificativi degli atti presupposti, ossia le cartelle esattoriali e gli eventuali atti di accertamento da cui deriverebbe il credito azionato.
Non vengono indicati i numeri di ruolo, le date di notifica, gli importi iscritti a ruolo, né
l'eventuale articolazione del credito per sorte capitale, interessi e sanzioni.
In assenza di questi elementi essenziali, non è possibile comprendere né verificare quale sia il contenuto della pretesa contestata, né come si colleghi il pignoramento impugnato ai presunti vizi dedotti.
L'esposizione risulta quindi frammentaria, priva di un ordine logico-giuridico, e insufficiente a fondare l'azione proposta.
6- Sul piano, poi, delle ragioni giuridiche, il ricorso si limita a enunciare formule di stile, facendo riferimento a principi generali (ad es. onere della prova, nullità per difetto di motivazione, prescrizione dei crediti tributari), ma senza sviluppare un collegamento concreto con il caso specifico.
Le eccezioni di prescrizione, ad esempio, sono prospettate in modo meramente assertivo, senza alcuna indicazione dei termini a decorrere, né analisi degli eventuali atti interruttivi notificati. Allo stesso modo, le doglianze relative ai vizi di notifica o alla mancata motivazione degli atti non sono accompagnate da un esame puntuale delle relative relate, né da riscontri documentali.
L'atto si limita a ripetere argomentazioni astratte o desunte dalla giurisprudenza, senza contestualizzarle, risultando così inidoneo a soddisfare l'onere di specificità richiesto dall'art. 163 n. 4 c.p.c. L'esposizione difensiva, in definitiva, manca di concretezza e risulta incapace di rendere intellegibile l'effettivo contenuto della pretesa oppositiva. A ciò si aggiunga che l'atto introduttivo non offre alcun elemento idoneo ad inquadrare giuridicamente la tipologia di domanda azionata, mischiando in modo irrazionale la contestazione degli atti impositivi con quella di atti esecutivi (circostanza resa evidente dal generico richiamo “cumulativo” all'artt. 615, 617 c.p.c. ed all'art. 7 D.Lgs. n. 150 del 2011, senza il minimo sforzo di inquadramento sistematico dell'azione).
Le gravi carenze espositive e documentali del ricorso non determinano soltanto un difetto di chiarezza formale, ma incidono direttamente sulla fondatezza della domanda nel merito.
In mancanza di una puntuale indicazione degli atti impugnati, dei relativi estremi identificativi e dei presunti vizi che li inficerebbero, l'opponente non fornisce alcun concreto elemento su cui il Giudice possa fondare il proprio convincimento onde addivenire all'accoglimento delle relative domande.
La genericità e l'indeterminatezza dell'atto introduttivo hanno, poi, costretto il convenuto a predisporre una difesa estremamente ampia, volta a presidiare ogni possibile profilo di contestazione, anche quelli solo vagamente evocati.
7- A fronte della genericità e indeterminatezza del ricorso introduttivo, le puntuali difese articolate dal convenuto acquistano rilievo decisivo. L ha fornito una ricostruzione dettagliata degli atti sottesi Controparte_4 al pignoramento, indicando numeri identificativi, date di notifica e importi precisi, oltre a depositare le relative relate e intimazioni.
Tali elementi, non oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente, devono ritenersi incontestati ex art. 115 c.p.c. e, in assenza di contrarie allegazioni o prove, fanno venir meno i presupposti sostanziali dell'opposizione.
In altre parole, la domanda risulta infondata poiché il ricorrente non ha contrastato in modo puntuale e documentato le deduzioni difensive avversarie, limitandosi a ribadire affermazioni generiche e non circostanziate.
Ne deriva che, in mancanza di un'effettiva contestazione, le difese del convenuto assumono valore dirimente e precludono l'accoglimento della domanda.
8- Ne consegue, quindi, che le domande del ricorrente risultano infondate sul piano del merito, in quanto sfornite delle necessarie allegazioni e delle corrispondenti evidenze probatorie, e devono essere respinte. Ogni ulteriore questione anche processuale (come la richiesta del convenuto di estensione del contraddittorio) risulta assorbito dal rigetto nel merito delle domande avversarie.
9- Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate direttamente nel dispositivo.
La proposizione dell'opposizione, priva di una concreta allegazione dei fatti e fondata su motivi generici e indeterminati, evidenzia un utilizzo strumentale e superficiale del processo.
A ciò si aggiunge che il ricorrente ha instaurato una causa identica, con lo stesso oggetto e tra le medesime parti2, già pendente dinanzi allo stesso Tribunale (RG 1069/2024 e 1075/2024), aggravando ulteriormente l'onere difensivo della controparte e congestionando inutilmente l'attività giudiziaria. Tali circostanze integrano i presupposti della lite temeraria ai sensi dell'art. 96, co 3, c.p.c., almeno sotto il profilo della colpa grave, giacché l'opponente ha agito senza un'effettiva base fattuale e giuridica, costringendo l'Amministrazione convenuta a difendersi da pretese manifestamente infondate e reiterate.
Quanto al profilo personale, va rammentato che “una volta riconosciuta la temerarietà della lite, pur in mancanza di dimostrazione di concreti e specifici danni patrimoniali e non patrimoniali conseguiti allo svolgimento del processo, è giustificabile che il giudice, avuto riguardo a tutti gli elementi della controversia, provveda comunque al risarcimento del danno.
Non si tratta di riconoscere un danno in re ipsa - il che sarebbe contrario alla logica della necessaria individuazione del danno come danno-conseguenza - bensì di prendere atto, secondo nozioni di comune esperienza, che il subire iniziative giudiziarie pretestuose o resistenze temerarie a fondate pretese giudiziali, comporta la sicura verificazione, a carico della parte vittoriosa, di una perdita economica e di danni di natura psicologica” (Cass. civ.,
Sez. VI, 12/10/2011, n. 20995) Quanto alla determinazione del danno – e ricordato che la norma non fissa alcun limite quantitativo, né massimo, né minimo (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21570 del 30/11/2012) - ritiene il tribunale di poter fare ricorso ad un criterio equitativo, fissando la misura della condanna nel 5% circa del credito contestato erariale con l'opposizione.
È infatti da ritenersi che il danno creato dall'abuso dello strumento processuale incida non sul profilo delle spese di lite in sé (come invece si era ragionato all'epoca della - temporanea - introduzione del quarto comma dell'art. 385 c.p.c.), ma sul capitale vero e proprio, attesa l'incidenza che l'abuso dello strumento processuale ha sull'equilibrio economico complessivo del soggetto destinatario dell'opposizione all'esecuzione.
P.Q.M.
il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Rigetta integralmente le domande svolte da;
Parte_1
2) Condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese processuali che liquida in € 5.456,0 oltre spese Controparte_1 generali al 15%, I.V.A. (se ed in quanto non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e C.P.A.
3) Condanna ex art. 90 co 3 c.p.c. al pagamento in favore di Parte_1
della somma di euro 9.000,0, oltre Controparte_1 interessi legali dalla data della presente pronuncia.
Sentenza per legge esecutiva.
Piacenza, 28/05/2025. il Giudice
Dott. Stefano Aldo Tiberti 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 All'ultima udienza del 20/05/2025 è comparso l'avv. Ruspaggiari del Foro di Piacenza, in sostituzione dell'Avv. Bianchini. 2 Sebbene proposta come opposizione endoesecutiva ex art. 615 co 2 c.p.c., tanto che è stata promossa con ricorso innanzi al G.E.