Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/03/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
n. 9547/2017 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso Fallimentare
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 9547/2017 promossa da: nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. C.F._1
Franceschetti Raffaele (C.F.: elettivamente C.F._2
domiciliato presso lo studio sito in UR (CE) ala Via Piave,53;
-attore- contro
(C.F. P. I.V.A. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del l.r.p.t. rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Raffaele Marra
(C.F.: ) e domiciliata presso il suo studio sito in C.F._3
Napoli
Via Ferdinando Palasciano 21;
-convenuta e terza chiamata-
1
) rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. C.F._4
D'Onofrio Alfredo (C.F.: ) e domiciliato C.F._5
presso il suo studio sito ad VI (CE) alla Via Tommaselli n. 53;
-convenuto/attore in riconvenzionale- nonché nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_3
rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. C.F._6
Franceschetti Raffaele (C.F.: elettivamente C.F._2
domiciliato presso lo studio sito in UR (CE) ala Via Piave,53;
e nella qualità di impresa designata per Controparte_4
conto del Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la Regione
Campania in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa come in atti, dall'Avv. Fiorelli Corrado (C.F.:
) elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._7
sito a Caserta (CE) alla Via Ricciardelli, 52;
-terzi chiamati dal convenuto CP_2
CONCLUSIONI: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data Parte_1
conveniva i convenuti in epigrafe per ivi sentir dichiarare la esclusiva responsabilità di proprietario dell'autovettura Peugeot CP_2
2 308 Tg. EK244AF nella produzione del sinistro occorso in Francolise
(CE) il giorno 23/09/2016 alle ore 22:30 in località S. Andrea del
Pizzone alla Via Brezza,45.
L'attore in particolare deduceva che nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, nel mentre era alla guida del motociclo CP_5
Tg.X5Y2YL di proprietà della chiamata in causa e Controparte_3
non assicurato all'epoca dei fatti, l'autovettura Peugeot di parte convenuta, senza alcuna indicazione effettuava una improvvisa svolta a sinistra, a seguito di tale improvvisa manovra, l'attore non riusciva ad evitare l'impatto con l'auto, rovinando a terra unitamente al motociclo.
A seguito del brusco impatto, l'attore riportava lesioni personali così come refertate nel PS del PO Pineta Grande di Castel Volturno (CE), ove i sanitari gli diagnosticavano: " …trauma avambraccio e ginocchio destro con escoriazioni…rif caduta dal motorino per causa attraversamento di un cane…prognosi 3 gg s.c..
Chiedeva quindi la condanna in solido dei convenuti con CP_2
per le lesioni subite, quantificare in euro Controparte_6
31.878,00.
Si costituiva nei termini la compagnia Controparte_6
chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondato in fatto e in diritto dichiarare l'improcedibilità della domanda per la nullità della lettera di costituzione in mora, rigettare la domanda attesa la esclusiva responsabilità dello stesso istante nella causazione del sinistro o quantomeno sussistente un concorso di colpa nella produzione del sinistro.
3 Si costituiva , contestando preliminarmente quanto CP_2
dedotto, eccepito, spiegato e prodotto da parte attrice, spiegando domanda riconvenzionale volta a far accertare e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità dell'attore nella produzione del sinistro.
Pertanto, chiedeva in via preliminare, disporsi la chiamata in causa della sig.ra quale proprietaria del motociclo Aprilia Controparte_3
Tg.X5Y2YL, nonché la compagnia nella CP_5 Controparte_4
qualità di impresa designata per conto del Fondo di Garanzia Vittime della Strada essendo il motociclo non assicurato, accertare e dichiarare la piena responsabilità della in solido con del nella CP_3 Pt_1
causazione del sinistro per cui è causa e per l'effetto condannarli singolarmente e/o in solido con la Compagnia di Assicurazione quale fondo vittime della strada, al pagamento nei CP_4
confronti del di € 1.284,12; in subordine, in ipotesi di CP_2
responsabilità e/o concorso di responsabilità nella causazione del sinistro, ridurre l'ammontare chiesto dall'attore in proporzione all'apporto causale prodotto dal nella causazione del sinistro de CP_2
quo, ponendo in compensazione le reciproche richieste risarcitorie;
dichiarare comunque l'obbligo di manleva della Società
[...]
di tenere indenne il convenuto Controparte_7 CP_2
dalle somme che fosse eventualmente tenuto a pagare all'attrice. Vinte le spese ed onorari di causa.
Concessa la chiamata, si costituiva in giudizio la convenuta CP_4
quale impresa designata dal F.G.V.S, la quale, eccepiva la nullità
[...]
della chiamata, l'improponibilità e inammissibilità della domanda del e, contestando la dinamica del sinistro così operata nonché la CP_2
4 quantificazione del danno richiesto, concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva altresì , eccependo l'improponibilità della Controparte_3
domanda riconvenzionale del e disconoscendo tutta la CP_2
documentazione prodotta da quest'ultimo, chiedendone l'integrale rigetto in quanto non ammissibile e destituita di fondamento, contestando il fatto storico così come narrato dall'attore in riconvenzionale. Vinte le spese e onorari di causa.
Espletata la prova per testi e la svolta C.T.U. medico-legale per accertare i pregiudizi sofferti dall'attore principale, la causa veniva posta in decisione con la concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente si dà atto che sia la domanda attorea che la domanda in riconvenzionale risultano proponibile e procedibile, essendo state prodotte le raccomandate inviate ai sensi degli artt. 145, 148 e 149 del d.lgs. 209/05.
Le rispettive domande sono inoltre proponibili, poiché le parti hanno assolto l'onere di richiesta stragiudiziale di risarcimento, inviando e documentando cronologicamente le proprie richieste, hanno inoltre fornito prova di avere esperito, prima dell'instaurazione del giudizio, il tentativo di negoziazione nei confronti dei convenuti, che tuttavia non ha avuto buon esito. L'attore ha poi proposto la domanda con atto di citazione ritualmente notificato alle parti nell'ampio rispetto del c.d. spatium deliberandi.
Venendo al merito va premesso che parte attrice ritiene che la verificazione del sinistro sia imputabile alla esclusiva condotta di guida
5 imprudente e pericolosa del conducente dell'autovettura Peugeot 308
Tg. EK244AF, il quale, senza azionare l'indicatore di direzione a sinistra, si approssimava dapprima sulla destra, per poi effettuare una incauta manovra a sinistra, tagliando così la strada al conducente/attore del motociclo che non riusciva ad evitare l'impatto urtando con la sua parte anteriore contro la parte laterale posteriore sinistra della vettura Peugeot 308 Tg. EK244AF, rovinando al suolo.
Per cui, deduce l'attore, se il conducente avesse preventivamente segnalato la sua manovra di svolta a sinistra, azionando l'indicatore di direzione, l'incidente non si sarebbe verificato.
Diversamente, il convenuto/attore in riconvenzionale, legittima la sua manovra in quanto opportunamente segnalato.
Dall'istruttoria svolta non emerge pienamente la fondatezza sia dell'assunto attoreo che dell'attore in riconvenzionale.
Senza troppo indugiare sulle dichiarazioni rilasciate dai testi escussi sia di parte attrice che dell'attore in riconvenzionale, in alcuni punti discordanti, tuttavia, da tale assunto, è da ritenersi che le dichiarazioni rese dai testi non siano sufficienti a ritenere superata la presunzione di cui all'art. 2054 c.c. non ricostruendo con la sufficiente chiarezza quale sia stata la condotta di guida sia dell'attore che del convenuto/attore in riconvenzionale. Invero, dagli atti emerge che l'attore non ha mantenuto un'adeguata distanza di sicurezza e che non ha eseguito ogni manovra possibile di emergenza al fine di evitare l'impatto nonché che la sua velocità di guida e la posizione rispetto alla propria corsia non era adeguata allo stato deli luoghi. Così come emerge, che il conducente dell'auto di proprietà del convenuto effettuava una CP_2
6 repentina manovra di svolta a sinistra senza azionare l'indicatore di direzione e senza accertarsi del sopraggiungere del motociclo posto nello stesso senso di marcia, tagliando di fatto la strada al motociclo.
Così, come emerge sia dalle dichiarazioni, nonché dai rilievi fotografici in atti, riportante i danni subiti dal veicolo Peugeot, che certamente il conducente del motociclo, odierno attore, non conservava una velocità consona al tratto di strada e sicuramente superiore al limite di velocità consentito e di tale circostanza non può non tenersi conto.
Va evidenziato che la legge disciplina, in modo rigoroso, quali sono le azioni e le precauzioni, che il guidatore deve attuare prima e durante la svolta a sinistra. Infatti, l'articolo 154 del Codice della Strada, rubricato
“cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre”, sancisce che il guidatore quando esegue una manovra di svolta, deve: essere sicuro di non creare pericolo o impedimento agli altri utenti della strada;
segnalare preventivamente la sua intenzione di svoltare, a destra o a sinistra, utilizzando le apposite frecce luminose. Usare prudenza e attenzione: prima di effettuare la svolta e durante la manovra.
Per scongiurare il rischio di un incidente, è importante che non sopraggiungano veicoli;
eseguire la manovra in tempi rapidi e non impegnare eccessivamente il centro della strada;
in presenza di rischi evidenti, desistere dal compiere l'operazione di svolta. È evidente quindi, che per una guida in tutta sicurezza, devono essere obbligatoriamente rispettate tutte le condizioni sopra elencate.
Tuttavia, questo non esclude il rischio di un incidente con svolta a sinistra, causato ad esempio dalla cattiva condotta di chi sopraggiungeva a velocità non consona e rallentando e/o non
7 ponendosi sulla destra del veicolo che stava effettuando la manovra di svolta a sinistra.
La presunta dinamica dichiarata, nonché dalla evidenzia dei fatti, fa in realtà presumere che, essendoci traffico ed auto incolonnate in quel tratto di strada, come dichiarato dai testi, l'attore, poneva in essere una guida non diligente ed adeguata allo stato dei luoghi, fino a trovarsi il veicolo convenuto che in quel momento stava effettuando la manovra di svolta a sinistra.
Il Codice della Strada all'articolo 148 definisce cos'è il sorpasso e come bisogna effettuarlo nel modo corretto. È possibile effettuare una manovra di sorpasso in tutta sicurezza quando: c'è la visibilità sufficiente per intraprendere la manovra di sorpasso;
i veicoli che precedono e quelli che seguono, non hanno intrapreso la stessa manovra;
c'è lo spazio sufficiente a consentire la completa esecuzione del sorpasso;
il veicolo che si vuole sorpassare svolta a sinistra e il sorpasso si effettua a destra. Dopo aver analizzato cosa prevede la legge per le manovre di svolta e sorpasso, bisogna capire come si individua il responsabile in caso di incidente con svolta a sinistra.
L'articolo 2054 del Codice civile sancisce che la colpa, fino a prova contraria, è di entrambi gli automobilisti. Quindi, sia quello che voleva svoltare a sinistra, che quello che ha effettuato il sorpasso e/o non ha adeguato la velocità al fine di consentire di evitare l'impatto: sono colpevoli.
Si parla in questo caso di concorso di colpa. La responsabilità è ripartita tra i due conducenti nella forma del 50% e 50%. Tuttavia, è possibile anche una diversa distribuzione di responsabilità, quando
8 uno dei due è più colpevole dell'altro.
Giova, infatti, rammentare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in base al quale il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ., è certamente ammissibile allorquando l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo influenti sulla dinamica del sinistro stradale non permetta di stabilire la misura dell'incidenza causale riferibile alla condotta, pur sicuramente colposa, di uno ovvero di entrambi i protagonisti nella determinazione dell'evento (cfr., Cass. civ., sez. III,
30 gennaio 1979, n. 689; Cass. civ., sez. III, 26 novembre 1991, n.
12640; Cass. civ., sez. III, 2 marzo 1994, n. 2038; Cass. civ., sez. III, 1° febbraio 2011, n. 2327; Tribunale di Bari, sez. civ. III, 6 ottobre 2007,
n. 2272), secondo cui “La presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti di cui al comma 2 dell'art. 2054, c.c., costituisce il criterio di distribuzione della responsabilità che opera sul presupposto della impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro, e le rispettive responsabilità, oppure di stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento”.
Le considerazioni finora sviluppate inducono a sostenere che le uniche certezze desumibili dall'istruttoria svolta sono rappresentate dal verificarsi del sinistro in oggetto, nonché dal coinvolgimento dei veicoli delle parti in causa e dalla produzione dei danni di cui è stato chiesto il ristoro;
viceversa, alcuna certezza può ricavarsi in merito alla precisa dinamica del fatto, sussistendo, come già sopra chiarito,
9 elementi tali da lasciar emergere seri dubbi circa la stessa presenza di alcuni testimoni di entrambe le parti, sul luogo dell'evento dannoso.
Così come non è sfuggita la dichiarazione resa dall'attore al pronto soccorso che tuttavia, sembra essere stata smentita dai testi.
Risulta, dunque, evidente come, in assenza di ulteriori elementi di prova idonei ad una ricostruzione dell'evento dannoso, non sia possibile ritenere pienamente assolto l'onere probatorio che necessariamente deriva dalla presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054, comma secondo, cod. civ. sicché risulta necessario rifarsi alla regola di giudizio dettata dal secondo comma dell'art. 2054 cod. civ., il quale, com'è noto, dispone che, in caso di scontro di veicoli, debba presumersi fino a prova contraria che ciascuno dei conducenti abbia egualmente concorso a produrre il danno.
Dalle considerazioni finora svolte deriva, dunque, la declaratoria di concorrente responsabilità, tra i conducenti da graduarsi nella misura dell'60% in capo al convenuto/attore in riconvenzionale e del restante
40% in capo all'attore.
In ordine al quantum debeatur per le lesioni personali subite dall'attore, è agevole rifarsi alla CTU medico-legale in atti.
Il CTU Dott.sa così conclude i propri accertamenti: I presenti Per_1
accertamenti medico-legali, unitamente alla documentazione sanitaria esaminata, consentono di affermare che a seguito dell'evento lesivo del 23.09.2016 il sig.
(di anni 19 all'epoca dei fatti) ebbe a riportare: “trauma contusivo Pt_1
escoriativo di avambraccio e distorsivo di ginocchio destro”. Per la lesività conseguita ricorreva alle cure dei sanitari de PO di Castelvolturno e successivamente eseguiva visite specialistiche ortopediche, esami strumentali e sedute riabilitative…
10 Le lesione patite hanno cagionato al un periodo di inabilità temporanea Pt_1
di 90 (novanta) giorni da suddividersi in giorni 20 (venti) di Invalidità
Temporanea Parziale (I.T.P.), valutabili al 75%(settantacinque per cento) a cui sono da aggiungere 25 (venticinque) giorni di Invalidità Temporanea Parziale
(I.T.P.), valutabili al 50% (cinquanta per cento) e infine di 25 (venticinque) giorni di Invalidità Temporanea Parziale (I.T.P.), valutabili al 25% (venticinque per cento) necessari per lo stabilizzarsi dei postumi. presenta i seguenti Pt_1
postumi anatomo-funzionali: trauma contusivo- distorsivo del ginocchio destro….I postumi obiettivati non incidono in concreto sulla capacità lavorativa
Specifica… I postumi obiettivati non impediscono lo svolgimento di qualsiasi attività Lavorativa.
Il Ctu valutava il danno biologico nella misura massima del 4%.
L'ammontare delle spese sostenute dall'attore si ritiene equo riconoscere la somma pari ad € 897,60 ovvero somma ricavata dalle solo ricevute fiscali degli esami clinici e terapie agli atti allegate.
Alla luce di tali conclusioni, facendo applicazione delle note tabelle e tenendo conto dell'età dell'attore all'epoca dei fatti si avrà che all'attore spetterà la somma comprensiva di spese mediche con personalizzazione massima del 15% del danno biologico di € 8.587,00 che vanno poste a carico delle parti convenute in solido e ridotte della percentuale di corresponsabilità accertata del 40% in capo all'attore, per un totale di € 5.152,20. Sulle somme liquidate andranno poi calcolati gli interessi legali sulle somme spettanti per il risarcimento espresse all'attualità, dalla pubblicazione della sentenza al saldo, nonché sulla minor somma risultante dalla loro divisione per il coefficiente ISTAT corrispondente alla data del fatto, via via
11 annualmente rivalutata sulla base degli stessi indici, con esclusione degli interessi sugli interessi legali, a far data dal giorno del fatto a quello delle pronunce (cfr.sent. Trib. Na 2253/03, 3303/05).
In merito alla domanda riconvenzionale risarcitoria avanzata dal convenuto con riferimento al quantum debeatur, è possibile CP_2
prendere a riferimento equitativo del danno subito dall'auto il preventivo in atti in ordine al quale è prevista la necessaria spesa di euro € 1.284,12 che potrà essere riconosciuta, in ragione del concorso di colpa, arrotondati in euro 514,00, oltre interessi sulla sorta legale dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
Le osservazioni finora svolte conducono, pertanto, al parziale accoglimento della domanda di parte attrice e del convenuto/attore in riconvenzionale, formulata nei confronti dei convenuti in solido nei limiti di cui sopra.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con compensazione delle stesse nella misura del 40% quale percentuale di corresponsabilità riconosciuta in capo all'attore e della terza chiamata e del 60% Parte_1 Controparte_3
riconosciuto in capo al convenuto/attore in riconvenzionale CP_2
.
[...]
P.Q.M
.
Il Tribunale Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la concorrente responsabilità di Parte_1 CP_2
e della terza chiamata nella causazione del
[...] Controparte_3
12 sinistro per cui è procedimento nella misura del 60% a carico del conducente dell'autovettura Peugeot 308 Tg. EK244AF, di proprietà di , e del restante 40% in capo al conducente CP_2 [...]
e del proprietario del motociclo Pt_1 Controparte_3 CP_5
Tg.X5Y2YL;
[...]
- condanna, per l'effetto, in solido, e al CP_2 Controparte_1
risarcimento dei danni patiti dall'attore nei limiti di Parte_1
cui alla parte motiva di euro € 5.152,20 oltre interessi;
- condanna, per l'effetto, in solido, Parte_1 Controparte_3
e quale impresa designata, per la Regione Controparte_8
Campania, alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, in persona dei l.r.p.t., come indicati in epigrafe al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dal , nei limiti di cui alla CP_2
parte motiva di euro € 514,00 oltre interessi legali come da parte motiva;
- Condanna in solido, e a rimborsare CP_2 Controparte_6
all'attore le spese di lite, nella misura del 60% (restando l'ulteriore 40%
a carico dell'attore) che si liquidano al netto delle riduzioni in €
1.531,20 per compenso professionale, oltre spese, i.v.a., c.p.a. come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15% con attribuzione al procuratore antistatario Avv. Franceschetti
Raffaele.
- Condanna in solido, e Parte_1 Controparte_3 [...]
quale impresa designata, per la Regione Campania, alla Controparte_8
gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona dei l.r.p.t. a rimborsare al convenuto/attore in riconvenzionale CP_2
13 , le spese di lite, nella misura del 40% (restando l'ulteriore 60% CP_2
a carico dello stesso che si liquidano al netto delle riduzioni in € CP_2
265,00 per compenso professionale, oltre spese, i.v.a., c.p.a. come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% con attribuzione al procuratore antistatario Avv. Alfredo D'Onofrio.
- compensa integralmente le spese di lite nel rapporto processuale intercorrente tra e;
Controparte_3 CP_2
- compensa integralmente le spese di lite nel rapporto processuale intercorrente tra e FGVS;
CP_2 CP_4
- pone le spese di CTU in solido, nella misura del 60% a carico di CP_2
ed e del restante 40% a carico di CP_6 Parte_1
e gestione F.G.V.S. Controparte_3 Controparte_4
Lì, 24/03/2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
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