TRIB
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 18/04/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3807/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesare de Sapia Presidente rel. dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Angiola Arancio Giudice on. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa ex art. ex art. 95 D.P.R 396/2000, con ricorso depositato in data 16/06/2024, da:
, nato in [...] il [...] e residente in [...]
Gorizia n. 6, rappresentato e difeso dall'avv. Rita Persico, presso lo studio della quale – sito in Bergamo
(BG), alla via Camozzi n. 118 – è elettivamente domiciliato;
-Ricorrente-
E
, in persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_1
-Resistente-
Con l'intervento del P.M. ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Ricorso in opposizione ex art. 95 D.P.R 396/2000.
Premesso in fatto
Con ricorso depositato in data 14/06/2024 il sig. nato in [...] il [...] e Parte_1 cittadino italiano dal 04/02/2021 ex l. 91/1992, ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 95 D.P.R.
396/2000, avverso il rifiuto motivato dell'ufficiale dello stato civile del Comune di Bergamo di trascrivere il certificato di matrimonio contratto in Senegal con la sig.ra CP_2
A sostegno di tale opposizione, il ricorrente ha riferito di aver contratto il 1/04/2000 a Dakar un primo matrimonio con la sig.ra regolarmente riconosciuto con atto del 29/06/2000 dalla Persona_1
Regione di Dakar, dipartimento di Pikine (cfr. doc. 1 del ricorrente). Successivamente, in data
15/08/2012, in conformità con la normativa senegalese allora vigente, ha contratto un secondo matrimonio con la sig.ra dal quale sono nati i figli: (n. il 21/05/2014) e CP_2 Persona_2 [...]
(n. il 23/05/2018). Persona_3
Nel frattempo, il rapporto matrimoniale con la prima moglie è entrato in crisi e in data 02/06/2021 il
Tribunale d'Istanza Fuori Classe di Dakar ha emesso la sentenza n. 1955 del 2/06/2021, con cui ha dichiarato il divorzio tra i due coniugi (cfr. doc. 2 e 3 del ricorrente).
Il ricorrente, divenuto cittadino italiano, ha quindi presentato istanza presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Bergamo per ottenere la trascrizione dell'atto del secondo matrimonio, al fine di regolarizzare la propria posizione anagrafica e avviare la procedura di ricongiungimento familiare. Tale richiesta, tuttavia, è stata rigettata, stante l'assenza della previa trascrizione del primo atto di matrimonio e della relativa sentenza di divorzio.
Il Comune, in particolare, ha ritenuto che, essendo il divorzio intervenuto dopo l'acquisto della cittadinanza italiana (avvenuto in data 04/02/2021 rispetto alla sentenza di divorzio pronunciata il
02/06/2021), il primo matrimonio avesse prodotto effetti nell'ordinamento italiano e pertanto dovesse essere trascritto.
La trascrizione dell'atto del primo matrimonio, tuttavia, non è stata possibile a causa dell'impossibilita di legalizzare il documento ai sensi dell'art. 19 del D.P.R 396 del 2000, non essendo disponibile presso il
Consolato italiano a Dakar la firma del pubblico ufficiale che aveva sottoscritto il documento matrimoniale.
Preso atto di tale ostacolo, il ricorrete ha presentato apposita istanza al Consolato italiano a Dakar, chiedendo – come previsto dall'art. 20 del medesimo D.P.R. – il rilascio di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di matrimonio, senza tuttavia ottenere alcun riscontro.
A fronte dell'impossibilità di regolare la propria posizione, il ricorrente ha quindi chiesto, in via principale, di dichiarare l'illegittimità del rifiuto della trascrizione tanto del primo atto matrimonio, quanto della sentenza di divorzio e dell'atto del secondo matrimonio, ovvero, in via subordinata, di emettere decreto sostitutivo del certificato del secondo matrimonio, ordinandone all'Ufficiale di Stato civile la trascrizione ai sensi dell'art. 95 del d.p.r 396/2000.
Con comparsa del 20/01/2025 si è costituito nel presente giudizio il , il quale non Controparte_1 si è opposto alla domanda di controparte, rimettendosi integralmente alla decisione del Tribunale.
L'Amministrazione comunale ha evidenziato di essere da tempo a conoscenza della situazione del sig.
e di aver valutato anche la possibilità di procedere direttamente alla trascrizione del Parte_1 secondo atto di matrimonio, ma tale possibilità è stata preclusa dal fatto che il divorzio dal primo matrimonio era intervenuto solo successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana.
All'udienza del 30/01/2025, le parti sono comparse personalmente e si sono riportate integralmente ai rispettivi atti, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Alla medesima udienza è intervenuto anche il Pubblico Ministero, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Il Giudice, preso atto delle dichiarazioni rese dalle parti e della documentazione in atti, si è riservato di riferire la causa in camera di consiglio per la decisone.
Considerato in diritto
Ebbene, tutto ciò premesso, il Collegio ritiene che la domanda formulata dal ricorrente sia fondata e pertanto debba essere accolta.
La questione in esame ruota attorno all'impossibilità di trascrivere un atto di stato civile – nella specie, un matrimonio contratto all'estero – per ragioni che non attengono alla validità dell'atto stesso, bensì a un impedimento formale e amministrativo, del tutto indipendente dalla volontà del ricorrente.
Il rifiuto dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bergamo non si fonda infatti su un vizio intrinseco dell'atto matrimoniale, bensì sulla mancata legalizzazione del documento dovuto all'indisponibilità della firma del Pubblico Ufficiale senegalese presso il Consolato italiano a Dakar (cfr. doc. 10 ricorrente).
È pacifico che tale circostanza non sia in alcun modo imputabile al sig. che si è Parte_1 diligentemente attivato per superare l'impedimento, esperendo tutti i rimedi previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il ricorso alla dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 20 del D.P.R. 396/2000, rimasta tuttavia priva di riscontro da parte delle Autorità consolari competenti.
Si osserva, innanzitutto, che, sebbene il primo matrimonio sia stato contratto prima dell'acquisto della cittadinanza italiana, esso ha iniziato a produrre effetti nell'ordinamento interno a partire dal momento in cui il ricorrente ha acquisito tale status, atteso che il successivo scioglimento del vincolo coniugale è intervenuto in epoca successiva. In applicazione del principio di continuità dello status personale e del diritto all'unità familiare — tutelati dagli articoli 2, 3, 29 e 30 della Costituzione, nonché dall'articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo — risulta necessario riconoscere rilevanza giuridica, anche nell'ordinamento italiano, al vincolo matrimoniale pregresso, almeno al fine di consentire la trascrizione della sentenza di divorzio e del secondo matrimonio.
La mancata trascrizione del primo matrimonio comporta, infatti, un pregiudizio rilevante e ingiustificato per il ricorrente, il quale non è in grado di regolarizzare la propria posizione anagrafica né di esercitare il diritto al ricongiungimento familiare con la nuova coniuge e con i figli nati dalla seconda unione. Un simile ostacolo, fondato su un impedimento meramente formale, comporta una compromissione irragionevole e sproporzionata del diritto all'unità familiare, tutelato tanto a livello costituzionale (artt. 2,
29 e 30 Cost.) quanto convenzionale (art. 8 CEDU), e si pone in contrasto con i principi di effettività della tutela giurisdizionale (art. 6 CEDU) e di rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU), che impongono agli Stati di rimuovere ostacoli ingiustificati all'esercizio dei diritti fondamentali.
Inoltre, un'esegesi meramente formalistica dell'art. 19 del D.P.R. 396/2000, che vincoli la trascrizione esclusivamente alla possibilità di ottenere la legalizzazione dell'atto estero, si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza (art. 3 Cost.), buon andamento e imparzialità dell'amministrazione
(art. 97 Cost.). Infatti, l'impossibilità di adempiere a un requisito formale per fatto imputabile all'amministrazione (nella specie, il Consolato italiano a Dakar) non può riverberarsi in danno del cittadino, tanto più se ciò comporta un sacrificio dei suoi diritti fondamentali.
Va altresì osservato che l'intero sistema del D.P.R. 396/2000 non si fonda su un'adesione meccanica a requisiti formali, bensì su una valutazione sostanziale della validità degli atti stranieri secondo l'ordinamento di origine. Nel caso di specie, non è in contestazione la validità sostanziale dell'atto matrimoniale, né la regolarità del divorzio pronunciato dalle autorità senegalesi. In questa prospettiva,
l'applicazione degli articoli 19 e 20 del D.P.R. 396/2000 deve essere ispirata a criteri di ragionevolezza e di effettività della tutela, anche in considerazione dei minori coinvolti.
In aggiunta a quanto sopra, si evidenza che il ricorrente ha prodotto in giudizio una nota ufficiale del del Senegal, datata 28/11/2022, debitamente tradotta e asseverata, nella Controparte_3 quale, pur affermandosi l'impossibilità di procedere alla legalizzazione dell'atto per motivi formali
(mancanza dell'originale con validità inferiore a sei mesi), si attesta espressamente l'autenticità della firma del sig. , all'epoca Direttore degli Affari Legali e Consolari e responsabile della Parte_2 legalizzazione dei documenti di stato. Tale attestazione, seppur proveniente da un'Autorità diversa da quella individuata dall'art. 19 del D.P.R. 396/2000, costituisce elemento documentale rilevante, idoneo a superare l'assenza della legalizzazione consolare e a fondare una presunzione di autenticità e validità dell'atto originario (cfr. doc. 10 ricorrente).
Va infine considerato che, dal 23/03/2023, il Senegal ha aderito alla Convenzione dell'Aja del 5/10/1961, ratificata dall'Italia con legge 20 dicembre 1966 n. 1253, relativa all'abolizione della legalizzazione degli atti pubblici stranieri, sostituendola con l'apostille. Pur trattandosi di norma non retroattiva, tale adesione rappresenta un importante indice di affidabilità dell'ordinamento straniero e rafforza la compatibilità degli atti senegalesi con il sistema giuridico italiano.
Alla luce di tutte le ragioni esposte, il Tribunale ritiene che l'omessa legalizzazione dell'atto di matrimonio non possa costituire ostacolo alla sua trascrizione, che dovrà essere disposta in via sostitutiva ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. 396/2000, unitamente alla sentenza di divorzio e all'atto del secondo matrimonio contratto nel 2012.
Considerata la complessità della vicenda e la collaborazione prestata dalla parte resistente, si ritiene equo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite. visto l'art. 95 del DPR 396/2000,
P.Q.M
1) DICHIARA l'illegittimità del provvedimento di diniego dell'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Bergamo relativo alla trascrizione dell'atto di matrimonio contratto tra il sig.
e la sig.ra in Dakar (Senegal) il 1/04/2000, riconosciuto con Parte_1 CP_2 successivo atto del 29/06/2000 dalla Regione di Dakar, dipartimento di Pikine (cfr. doc. 1 del ricorrente).
2) DISPONE la trascrizione del predetto atto di matrimonio, della sentenza di divorzio n. 1955 del
2/06/2021 emessa il 02/06/2021 dal Tribunale d'Istanza Fuori Classe di Dakar, nonché dell'atto del secondo matrimonio contratto dal sig. con la sig.ra il Parte_1 CP_2
15/08/2012, constatato il 9/08/2021 con sentenza n. 9540 del 12/1/2021 del Centro di Stato civile di Thiaroye Gare, con ogni provvedimento conseguente.
3) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bergamo di procedere alla trascrizione degli atti sopra indicati;
4) Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 5/03/2025
Il Presidente
Cesare de Sapia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesare de Sapia Presidente rel. dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Angiola Arancio Giudice on. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa ex art. ex art. 95 D.P.R 396/2000, con ricorso depositato in data 16/06/2024, da:
, nato in [...] il [...] e residente in [...]
Gorizia n. 6, rappresentato e difeso dall'avv. Rita Persico, presso lo studio della quale – sito in Bergamo
(BG), alla via Camozzi n. 118 – è elettivamente domiciliato;
-Ricorrente-
E
, in persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_1
-Resistente-
Con l'intervento del P.M. ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Ricorso in opposizione ex art. 95 D.P.R 396/2000.
Premesso in fatto
Con ricorso depositato in data 14/06/2024 il sig. nato in [...] il [...] e Parte_1 cittadino italiano dal 04/02/2021 ex l. 91/1992, ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 95 D.P.R.
396/2000, avverso il rifiuto motivato dell'ufficiale dello stato civile del Comune di Bergamo di trascrivere il certificato di matrimonio contratto in Senegal con la sig.ra CP_2
A sostegno di tale opposizione, il ricorrente ha riferito di aver contratto il 1/04/2000 a Dakar un primo matrimonio con la sig.ra regolarmente riconosciuto con atto del 29/06/2000 dalla Persona_1
Regione di Dakar, dipartimento di Pikine (cfr. doc. 1 del ricorrente). Successivamente, in data
15/08/2012, in conformità con la normativa senegalese allora vigente, ha contratto un secondo matrimonio con la sig.ra dal quale sono nati i figli: (n. il 21/05/2014) e CP_2 Persona_2 [...]
(n. il 23/05/2018). Persona_3
Nel frattempo, il rapporto matrimoniale con la prima moglie è entrato in crisi e in data 02/06/2021 il
Tribunale d'Istanza Fuori Classe di Dakar ha emesso la sentenza n. 1955 del 2/06/2021, con cui ha dichiarato il divorzio tra i due coniugi (cfr. doc. 2 e 3 del ricorrente).
Il ricorrente, divenuto cittadino italiano, ha quindi presentato istanza presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Bergamo per ottenere la trascrizione dell'atto del secondo matrimonio, al fine di regolarizzare la propria posizione anagrafica e avviare la procedura di ricongiungimento familiare. Tale richiesta, tuttavia, è stata rigettata, stante l'assenza della previa trascrizione del primo atto di matrimonio e della relativa sentenza di divorzio.
Il Comune, in particolare, ha ritenuto che, essendo il divorzio intervenuto dopo l'acquisto della cittadinanza italiana (avvenuto in data 04/02/2021 rispetto alla sentenza di divorzio pronunciata il
02/06/2021), il primo matrimonio avesse prodotto effetti nell'ordinamento italiano e pertanto dovesse essere trascritto.
La trascrizione dell'atto del primo matrimonio, tuttavia, non è stata possibile a causa dell'impossibilita di legalizzare il documento ai sensi dell'art. 19 del D.P.R 396 del 2000, non essendo disponibile presso il
Consolato italiano a Dakar la firma del pubblico ufficiale che aveva sottoscritto il documento matrimoniale.
Preso atto di tale ostacolo, il ricorrete ha presentato apposita istanza al Consolato italiano a Dakar, chiedendo – come previsto dall'art. 20 del medesimo D.P.R. – il rilascio di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di matrimonio, senza tuttavia ottenere alcun riscontro.
A fronte dell'impossibilità di regolare la propria posizione, il ricorrente ha quindi chiesto, in via principale, di dichiarare l'illegittimità del rifiuto della trascrizione tanto del primo atto matrimonio, quanto della sentenza di divorzio e dell'atto del secondo matrimonio, ovvero, in via subordinata, di emettere decreto sostitutivo del certificato del secondo matrimonio, ordinandone all'Ufficiale di Stato civile la trascrizione ai sensi dell'art. 95 del d.p.r 396/2000.
Con comparsa del 20/01/2025 si è costituito nel presente giudizio il , il quale non Controparte_1 si è opposto alla domanda di controparte, rimettendosi integralmente alla decisione del Tribunale.
L'Amministrazione comunale ha evidenziato di essere da tempo a conoscenza della situazione del sig.
e di aver valutato anche la possibilità di procedere direttamente alla trascrizione del Parte_1 secondo atto di matrimonio, ma tale possibilità è stata preclusa dal fatto che il divorzio dal primo matrimonio era intervenuto solo successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana.
All'udienza del 30/01/2025, le parti sono comparse personalmente e si sono riportate integralmente ai rispettivi atti, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Alla medesima udienza è intervenuto anche il Pubblico Ministero, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Il Giudice, preso atto delle dichiarazioni rese dalle parti e della documentazione in atti, si è riservato di riferire la causa in camera di consiglio per la decisone.
Considerato in diritto
Ebbene, tutto ciò premesso, il Collegio ritiene che la domanda formulata dal ricorrente sia fondata e pertanto debba essere accolta.
La questione in esame ruota attorno all'impossibilità di trascrivere un atto di stato civile – nella specie, un matrimonio contratto all'estero – per ragioni che non attengono alla validità dell'atto stesso, bensì a un impedimento formale e amministrativo, del tutto indipendente dalla volontà del ricorrente.
Il rifiuto dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bergamo non si fonda infatti su un vizio intrinseco dell'atto matrimoniale, bensì sulla mancata legalizzazione del documento dovuto all'indisponibilità della firma del Pubblico Ufficiale senegalese presso il Consolato italiano a Dakar (cfr. doc. 10 ricorrente).
È pacifico che tale circostanza non sia in alcun modo imputabile al sig. che si è Parte_1 diligentemente attivato per superare l'impedimento, esperendo tutti i rimedi previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il ricorso alla dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 20 del D.P.R. 396/2000, rimasta tuttavia priva di riscontro da parte delle Autorità consolari competenti.
Si osserva, innanzitutto, che, sebbene il primo matrimonio sia stato contratto prima dell'acquisto della cittadinanza italiana, esso ha iniziato a produrre effetti nell'ordinamento interno a partire dal momento in cui il ricorrente ha acquisito tale status, atteso che il successivo scioglimento del vincolo coniugale è intervenuto in epoca successiva. In applicazione del principio di continuità dello status personale e del diritto all'unità familiare — tutelati dagli articoli 2, 3, 29 e 30 della Costituzione, nonché dall'articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo — risulta necessario riconoscere rilevanza giuridica, anche nell'ordinamento italiano, al vincolo matrimoniale pregresso, almeno al fine di consentire la trascrizione della sentenza di divorzio e del secondo matrimonio.
La mancata trascrizione del primo matrimonio comporta, infatti, un pregiudizio rilevante e ingiustificato per il ricorrente, il quale non è in grado di regolarizzare la propria posizione anagrafica né di esercitare il diritto al ricongiungimento familiare con la nuova coniuge e con i figli nati dalla seconda unione. Un simile ostacolo, fondato su un impedimento meramente formale, comporta una compromissione irragionevole e sproporzionata del diritto all'unità familiare, tutelato tanto a livello costituzionale (artt. 2,
29 e 30 Cost.) quanto convenzionale (art. 8 CEDU), e si pone in contrasto con i principi di effettività della tutela giurisdizionale (art. 6 CEDU) e di rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU), che impongono agli Stati di rimuovere ostacoli ingiustificati all'esercizio dei diritti fondamentali.
Inoltre, un'esegesi meramente formalistica dell'art. 19 del D.P.R. 396/2000, che vincoli la trascrizione esclusivamente alla possibilità di ottenere la legalizzazione dell'atto estero, si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza (art. 3 Cost.), buon andamento e imparzialità dell'amministrazione
(art. 97 Cost.). Infatti, l'impossibilità di adempiere a un requisito formale per fatto imputabile all'amministrazione (nella specie, il Consolato italiano a Dakar) non può riverberarsi in danno del cittadino, tanto più se ciò comporta un sacrificio dei suoi diritti fondamentali.
Va altresì osservato che l'intero sistema del D.P.R. 396/2000 non si fonda su un'adesione meccanica a requisiti formali, bensì su una valutazione sostanziale della validità degli atti stranieri secondo l'ordinamento di origine. Nel caso di specie, non è in contestazione la validità sostanziale dell'atto matrimoniale, né la regolarità del divorzio pronunciato dalle autorità senegalesi. In questa prospettiva,
l'applicazione degli articoli 19 e 20 del D.P.R. 396/2000 deve essere ispirata a criteri di ragionevolezza e di effettività della tutela, anche in considerazione dei minori coinvolti.
In aggiunta a quanto sopra, si evidenza che il ricorrente ha prodotto in giudizio una nota ufficiale del del Senegal, datata 28/11/2022, debitamente tradotta e asseverata, nella Controparte_3 quale, pur affermandosi l'impossibilità di procedere alla legalizzazione dell'atto per motivi formali
(mancanza dell'originale con validità inferiore a sei mesi), si attesta espressamente l'autenticità della firma del sig. , all'epoca Direttore degli Affari Legali e Consolari e responsabile della Parte_2 legalizzazione dei documenti di stato. Tale attestazione, seppur proveniente da un'Autorità diversa da quella individuata dall'art. 19 del D.P.R. 396/2000, costituisce elemento documentale rilevante, idoneo a superare l'assenza della legalizzazione consolare e a fondare una presunzione di autenticità e validità dell'atto originario (cfr. doc. 10 ricorrente).
Va infine considerato che, dal 23/03/2023, il Senegal ha aderito alla Convenzione dell'Aja del 5/10/1961, ratificata dall'Italia con legge 20 dicembre 1966 n. 1253, relativa all'abolizione della legalizzazione degli atti pubblici stranieri, sostituendola con l'apostille. Pur trattandosi di norma non retroattiva, tale adesione rappresenta un importante indice di affidabilità dell'ordinamento straniero e rafforza la compatibilità degli atti senegalesi con il sistema giuridico italiano.
Alla luce di tutte le ragioni esposte, il Tribunale ritiene che l'omessa legalizzazione dell'atto di matrimonio non possa costituire ostacolo alla sua trascrizione, che dovrà essere disposta in via sostitutiva ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. 396/2000, unitamente alla sentenza di divorzio e all'atto del secondo matrimonio contratto nel 2012.
Considerata la complessità della vicenda e la collaborazione prestata dalla parte resistente, si ritiene equo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite. visto l'art. 95 del DPR 396/2000,
P.Q.M
1) DICHIARA l'illegittimità del provvedimento di diniego dell'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Bergamo relativo alla trascrizione dell'atto di matrimonio contratto tra il sig.
e la sig.ra in Dakar (Senegal) il 1/04/2000, riconosciuto con Parte_1 CP_2 successivo atto del 29/06/2000 dalla Regione di Dakar, dipartimento di Pikine (cfr. doc. 1 del ricorrente).
2) DISPONE la trascrizione del predetto atto di matrimonio, della sentenza di divorzio n. 1955 del
2/06/2021 emessa il 02/06/2021 dal Tribunale d'Istanza Fuori Classe di Dakar, nonché dell'atto del secondo matrimonio contratto dal sig. con la sig.ra il Parte_1 CP_2
15/08/2012, constatato il 9/08/2021 con sentenza n. 9540 del 12/1/2021 del Centro di Stato civile di Thiaroye Gare, con ogni provvedimento conseguente.
3) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bergamo di procedere alla trascrizione degli atti sopra indicati;
4) Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 5/03/2025
Il Presidente
Cesare de Sapia