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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 2669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2669 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Giovanni Galasso Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli,
Sezione specializzata in materia di Impresa, in data 22 novembre 2022, contraddistinta dal n. 10400/2022, iscritto al n. 5479/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, notificata il 23/11/2022 pendente
TRA
(c.f. , costituitasi in persona della dr.ssa Parte_1 P.IVA_1
, dichiaratasi legale rappresentante pro tempore;
Controparte_1
c.f. , costituitasi in persona del dr. Controparte_2 P.IVA_2 [...]
, dichiaratosi legale rappresentante pro tempore;
CP_3
entrambe rappresentate e difese, in virtù di procura rilasciata e trasmessa con le modalità di cui all'artt. 83 comma 3° c.p.c., dagli Avv.ti Cristiana Massaro (c.f.
) e Giacomo Ciammaglichella (c.f. ; C.F._1 C.F._2
AP P E L L AN T I
E
n. 5479/2022 R.G.A.C.C. +1 c. Pag. 1 di 16 Controparte_2 Controparte_4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
(c.f. ), costituitasi in persona Controparte_4 P.IVA_3
della dr.ssa , dichiaratasi amministratrice unica, rappresentata e difesa, Controparte_5 in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv. Prof. Giuseppe Fauceglia (c.f. ); C.F._3
AP P E L L A TA
SV OLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 17/12/2019, la e la Parte_1 CP_2
evocavano in giudizio la innanzi al Tribunale di Napoli,
[...] Controparte_4
Sezione specializzata in materia di impresa, esponendo che (si riporta la descrizione della vicenda contenuta nella sentenza impugnata): “ nasce a Roma nel 1970 CP_2
come società di medicina privata convenzionata. -La scelta iniziale di puntare sul marchio ” nasce da un'intuizione in modo originale e distintivo, CP_2
richiamandosi alla divinità della religione greca (in greco antico: Ἄρτεμις, Per_1
, indentificata come dea della caccia, degli animali selvatici, del tiro;
Per_2
- Nel 1980 si unisce alla rete di centri anche la società e, nel Parte_1 corso degli anni '80 e '90, le strutture facenti capo ad (d'ora in avanti per CP_2 brevità anche ” o “Centri Artemisia”) diventano fra i primi centri ad offrire CP_2
test diagnostici di biologia molecolare nel campo di infezioni e malattie genetiche, al tempo una novità assoluta;
- Nel 2011 si ristruttura: nasce la CP_2 Controparte_6
ad alta specializzazione che, nel marchio, richiamano la tradizionale qualità
[...]
e dedizione verso i pazienti. A seguito di tale ristrutturazione interna, la CP_7
diviene società controllata da e acquisisce la titolarità della maggior Controparte_2
parte delle registrazioni dei marchi (come di seguito elencati) contenenti la parola
, concedendo l'utilizzo degli stessi alle altre società della rete di centri clinici CP_2
diagnostici che fanno sempre capo alla società Controparte_2
- e sono rispettivamente titolari, Parte_1 Controparte_2
contitolari e/o licenziatarie, come precedentemente accennato, dei marchi contenenti la parola ”, come da certificati di registrazione e visure che si producono (All. CP_2
3), i quali si riferiscono o contengono la parola ” e sono protetti a livello CP_2
nazionale. Tra i tanti si citano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti:
n. 5479/2022 R.G.A.C.C. +1 c. Pag. 2 di 16 CP_2 CP_2 Controparte_4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
a) registrazione italiana n. 507097 del 04.04.1989, rinnovata con n. 780960 del
24.05.1999 per la classe n. 42 ”; CP_2
b) registrazione italiana n. 837983 del 20.02.2001 per le classi 05, 09, 10, 16, 41,
42 ”; Persona_3
c) registrazione italiana n. 1243653 del 11.02.2010 per le classi n. 41, 42 e 44
“Gruppo Artemisia”
d) registrazione italiana n. 0001418799 del 09.02.2011 per le classi n. 05, 10, 41,
42, 44 ”; Persona_4
e) -registrazione italiana n. 0001423581 del 24.02.2011 per le classi n. 05, 10,
41, 42, 44 “ARTEMISIA ANALISYS 1980”;
f) registrazione italiana n. 0001423674 del 24.02.2011 per le classi n. 05, 10, 41,
42, 44 “ARTEMISIA”;
g) registrazione italiana n. 0001423675 del 24.02.2011 per le classi n. 05, 10, 41,
42, 44 “Gruppo ARTEMISIA”;
h) registrazione italiana n. 1423752 del 24.02.2011 per la classe n. 44
”; CP_2
i) registrazione comunitaria n. 015117567 del 06.06.2016 per le classi n. 05, 10,
41, 42, 44 “Percorsi certificati 1DAY Artemisia Lab Rete di Centri Clinici Diagnostici”;
j) registrazione italiana n. 2017000022661 del 09.03.2018 per le classi 05, 10,
41, 42 e 44 “ARTEMISIA LAB FISIO”;
k) registrazione italiana n. 2017000021924 del 9.03.2018 per la classe 05
“ARTEMISA LAB MEDICAL BEAUTY”;
l) registrazione italiana n. 0001670558 del 15.06.2017 per le classi n. 05, 41, 42,
44 ”; CP_2
m) registrazione italiana n. 0001670559 del 15.06.2017 per le classi n. 05, 41, 42,
44 “ARTEMISIA LAB – RETE DI CENTRI DIAGNOSTICI CLINICI”;
n) registrazione comunitaria n. 016409187 del 22.06.2017 per le classi n. 05, 10,
41, 42, 44 “ARTEMISIA LAB DND-DENTAL LIFE TESTING”;
o) registrazione comunitaria n. 016413098 del 22.06.2017 per le classi n. 05, 10,
41, 42, 44 “ARTEMISIA LAB DNA LEX LABORATORIO DI GENETICA FORENSE”;
p) registrazione comunitaria n. 016513061 del 17.07.2017 per le classi n. 05, 30,
41, 43 “ARTEMISIA LAB De-Light IL PIACERE DI MANGIARE SANO”;
n. 5479/2022 R.G.A.C.C. +1 c. Pag. 3 di 16 Controparte_2 Controparte_4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
q) registrazione comunitaria n. 017984822 del 14.01.2018 per le classi n. 05, 10,
41, 42 e 44 “WOMEN'S CENTER ” CP_2
- è altresì titolare di numerosi nomi a dominio, tra i quali: CP_2
www.artemisialab.it e www.associazioneartemisia.it;
- Nell'ambito della consueta e periodica attività di sorveglianza per la tutela dei propri marchi, le attrici venivano a conoscenza dell'esistenza della
[...]
, società erogante servizi in ambito medico assolutamente analoghi a Controparte_4
quelli offerti da ed innanzi descritti;
CP_2
- Con comunicazione pec del 6.12.16 (All. 4) a mezzo della scrivente difesa, dato atto della titolarità da parte di di svariati marchi consistenti o, Parte_1 comunque, includenti la parola , invitava l'odierna convenuta a: “1. CP_2
riconoscere espressamente i diritti proprietari di esclusiva sui marchi contenenti la parola ”, debitamente protetti in Italia, in virtù delle registrazioni sovra CP_2
menzionate, riconoscendo, nel contempo, anche la notorietà degli stessi;
2. impegnarsi a non depositare a titolo di marchio e/o segno distintivo in genere denominazioni identiche o simili alla parola ”, in relazione a qualsivoglia prodotto o servizio;
3. CP_2
Cessare immediatamente ogni utilizzo del marchio ” contestato, CP_2
eliminando dal sito Internet, www.artemisiabiomedica.it, ogni riferimento ai marchi in discorso, fornendo la prova dell'intervenuta cessazione dell'uso di detto segno e dell'eliminazione dello stesso su Internet;
4. cessare l'utilizzo del dominio www.artemisiabiomedica.it;
5. astenersi in futuro, da ogni utilizzo del marchio
” contestato o di segni identici o simili ai famosi marchi anteriori CP_2 contenenti la parola ” delle attrici;
CP_2
- Nel corso degli anni 2016, 2017 e 2018, le odierne attrici concentravano le proprie forze di investimento in un'attività di espansione innanzitutto locale, nella area della Regione Lazio, rinviando solo momentaneamente la volontà di espandersi sull'intero territorio nazionale;
- con pec del 10.06.19 (All. 7) a mezzo della scrivente difesa, le attrici diffidavano nuovamente la società dal continuare nell'illecito utilizzo del nome Controparte_4
e del marchio;
CP_2
- che l'identità verbale, fonetica e concettuale tra i marchi anteriori utilizzati e registrati dalle attrici sin dagli anni '70, contenenti la parola ”, con quello CP_2
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contestato della convenuta, è senza dubbio tale da generare il rischio di confusione nel consumatore medio;
- che l'utilizzo da parte della convenuta dell'elemento verbale ”, CP_2 nella denominazione dell'attività , utilizzata anche Controparte_4
presso il sito internet www.artemisiabiomedica.it e nella pagina web www.artemisiabiomedica.it costituisce anche una violazione dei diritti connessi alla denominazione, anche considerando che le società operano nel medesimo settore merceologico, quello dei servizi medico – diagnostici;
- che come si nota, i marchi anteriori per cui si chiede la tutela sono composti dall'elemento verbale “ARTEMISIA”, oltre che da altri elementi verbali di volta in volta differenti e spesso riprodotti su un'unica linea, preceduti dall'immagine stilizzata di un viso femminile raffigurante la DE Artemisia. In tal senso, giova segnalare come la parola costituisca la parte rilevante e distintiva di tutti i marchi delle società CP_2
istanti ed usata illecitamente dalla resistente.
- Che più precisamente la parola “Artemisia” costituisce l'elemento distintivo, dotato di originalità, di ciascuno dei marchi citati e in quanto tale in grado di attrarre il consumatore medio. Mentre gli altri elementi presenti nei vari marchi quali, a titolo esemplificativo, “rete di centri clinici diagnostici” (marchio nr. 0001670559) o
“biomedica” (il marchio contraffatto) sono di portata assolutamente generica e aggiuntiva o, al massimo, aventi finalità descrittiva;
- Che, pertanto, gli elementi che costituiscono i marchi anteriori, e, in particolare,
l'elemento verbale , sono essenzialmente distintivi per il pubblico di CP_2
riferimento in relazione ai servizi coperti dal marchio stesso.
- Che si ritiene, infatti, che le odierne attrici siano titolari di un marchio forte, dotato di tipico potere individualizzante, in cui le parole, le figure e gli altri segni che lo compongono non presentano alcuna aderenza concettuale o nesso logico con il prodotto.
Ne consegue, quindi, che l'alta capacità distintiva di un marchio forte comporti la più ampia tutela possibile”.
Rassegnavano pertanto le seguenti conclusioni: “1. accertare e dichiarare i diritti prioritari di esclusiva di e sui marchi contenenti la Parte_1 Controparte_2 parola ”, debitamente protetti in Italia, in virtù delle registrazioni di cui in CP_2
narrativa, oltre che notori;
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2. inibire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 131 c.p.i. e/o ex artt. 2598 e 2599 c.c., la in qualunque modo e con qualunque mezzo, ivi compreso Controparte_4
l'indirizzo di posta elettronica ed il dominio internet del marchio o di segni CP_2
identici o simili ai rinomati marchi anteriori o simili contenenti la parola;
CP_2
3. disporre il cambio della denominazione sociale;
Controparte_4
4 ordinare, alla Controparte_4
4.a la cancellazione del dominio www.artemisiabiomedica.it;
4.b la cancellazione dell'indirizzo di posta elettronica Email_1
4.c di non utilizzare in futuro, il marchio ”, segni identici o simili ai CP_2 rinomati marchi anteriori contenenti la parola ”; CP_2
4.d di non depositare in futuro segni a titolo di marchio e/o segno distintivo in genere denominazioni identiche o simili alla parola “ARTEMISIA”, in relazione a qualsivoglia prodotto o servizio;
4.e la pubblicazione dell'emanando provvedimento, a cura della ricorrente ed a spese della resistente, sui quotidiani “Il Mattino”; “La Città”, “Il Messaggero” e “La
Repubblica”;
4.f la fissazione a titolo di astreintes, ex artt. 131 co. 2 c.p.i. e 614 bis c.p.c., di una somma pari ad € 1.000,00 dovuta per ogni violazione del diritto di proprietà industriale successiva al suddetto provvedimento, per ogni inosservanza constatata dopo l'emissione dello stesso, nonché per ogni ritardo nella sua esecuzione, tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione e di ogni altra circostanza utile, compresa la capacità economica delle società attrici;
5. condannare al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e Controparte_4
non, nessuno escluso, anche se qui non espressamente richiamati, in favore di
[...]
e nella misura, che sarà ritenuta di giustizia da Parte_1 Controparte_2 determinarsi in via equitativa, con l'aggiunta degli interessi a decorrere dal fatto al soddisfo e della rivalutazione monetaria”.
Si costituiva, con comparsa depositata il 19/3/2020, la Controparte_4 deducendo, per quanto ancora interessa in questa sede (si riporta sempre l'esposizione delle difese contenuta nella sentenza di primo grado) “che dalle visure delle società attrici e della società convenuta, risulta che il termine ” è stato utilizzato per primo, CP_2
come denominazione sociale, dalla società convenuta (sin Controparte_4
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dalla sua costituzione 14.11.1986, visura camera e atto costitutivo - all. n. 3) e, solo successivamente, usato dalle società attrici come marchio (la prima registrazione del segno contenente ” risale – come riporta parte attrice (per quello che ad essa CP_2
riguarda) - al 4.4.1989) e come denominazione sociale (la società Controparte_2
veniva costituita il 17.11.2008);
- le società svolgono attività differenti in territori diversi: a) Controparte_4
svolge in Salerno attività di gestione di uno o più centri di laboratorio e diagnosi
[...]
ecografica e radiologica, cardiologica, ostetricia, ginecologia, oculistica;
b) CP_2
e operano in Roma e svolgono attività di gestione,
[...] Parte_1
organizzazione e realizzazione di poliambulatori, servizi di formazione professionale, produzione e commercio di prodotti farmaceutici.
- Che a ben vedere, proprio in relazione alla produzione e commercializzazione dei prodotti farmaceutici, le Società attrici fanno riferimento ai marchi che restano segni distintivi dei prodotti in commercio. Mentre, la Società convenuta salernitana non produce alcun farmaco, né altri prodotti parafarmaceutici, omeopatici, dietologici o cosmetologici, ma offre solo servizi di assistenza sanitaria. In questi termini, il comune nome ” rientra solo nella denominazione sociale e non anche nel “marchio” CP_2
che contrassegna i prodotti o i servizi. È noto – a parte il dato temporale innanzi esplicitato – che un'impresa può inserire nella propria ditta una parola che già faccia parte del marchio di cui è titolare altra impresa, anche quando entrambe operino sullo stesso mercato territoriale, essendo solo preclusa la commercializzazione con il medesimo marchio di prodotti commerciali;
- Che il marchio ” non possiede i caratteri della originalità e della CP_2 novità dei segni distintivi, e, a tutto concedere, si presenta come “marchio debole”.
ha origini nella mitologia greca (da dea della caccia) e da una CP_2 Per_1
pianta. Vi è, inoltre, da dire che alcun carattere di originalità e novità si rinviene in
”, usato finanche come nome proprio di persona (si pensi alla pittrice CP_2
o come nome di cartoni animati (come i personaggi dei Pokemon). Persona_5
Invero, la Cassazione ha ritenuto che nel caso in cui si usi, come marchio, un termine o un'espressione ricavata dalla storia, l'originalità del marchio dovrebbe consistere in un particolare collegamento o riferimento del nome rispetto al prodotto;
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- Il marchio ” delle società attrici, consistendo in un nome comune CP_2
senza alcun originale e ideale collegamento ai prodotti commercializzati, non assolve né ad una funzione distintiva, cioè alla funzione di indicare la provenienza e l'origine dei prodotti, né alla funzione attrattiva, infatti il marchio della società romana non ha alcuna funzione suggestiva e pubblicitaria per la clientela salernitana. Alcuna confusione - dunque - può ravvisarsi tra i pazienti salernitani che, sin dagli anni '80 (prima ancora che venissero costituita le società attrici), per ” hanno fatto sempre CP_2
riferimento ad distinta non tanto dal nome, ma dal segno grafico Controparte_4
che illustra un microscopio.
- Il marchio, a tutto concedere, deve considerarsi debole in quanto privo di capacità distintiva dei prodotti in commercio, né può ritenersi che esso abbia acquisito notorietà generale tale da trasformarlo in marchio forte. Nel caso di marchio debole resta evidente che anche lievi modificazioni escludono la confondibilità tra i segni. Nella comparazione tra due marchi deboli, anche la presenza di un'espressione puramente descrittiva come componente di uno dei due marchi può assumere un rilievo determinante nel distinguere il marchio posteriore dal marchio anteriore (Cass. 30 ottobre 2017, n.
28818; Cass. 17 maggio 2016, n. 10078; Cass. 24 giugno 2016, n. 13170; Cass. 25 gennaio 2016, n. 1267);
- Non sussiste in fatto neppure l'eventuale confondibilità dei marchi, laddove la valutazione deve essere compiuta in via globale e sintetica, tenendo conto degli aspetti grafici (le scritte hanno caratteri diversi e inconfondibili) e visivi (differenza tra le diverse lettere “A” di , nonché diversità dei loghi). Alla diversità dei caratteri visivi e CP_2 grafici delle scritte ”, si aggiungono ulteriori caratteri distintivi: a) i diversi CP_2 loghi (uno raffigurante il volto di una donna e l'altro, invece, un microscopio); b) le ulteriori parole che accompagnano (per la società romana: ArtemisiaLab;
per CP_2
la società salernitana: ); Controparte_4
- Che in ogni caso sussiste il diritto al preuso ex art. 2571 c.c., poiché la convenuta
è società costituita nel 1986, mentre la prima registrazione dei marchi oggetto di tutela delle società attrici è del 4 aprile 1989 e ben oltre vent'anni prima che le stesse società stesse fossero costituite. Sussiste quindi, là dove la denominazione della convenuta fosse qualificata come marchio, in ogni caso il diritto all'utilizzo nei limiti dell'uso fatto in precedenza”.
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Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: “1) In via principale: a) perché il
Tribunale accerti preliminarmente in rito la mancata legittimazione ad agire delle società attrici a seguito del difetto di imputazione del potere rappresentativo conferito al procuratore indicato nel Registro delle Imprese;
b) perché il Tribunale accerti la mancata attuale attribuzione dei marchi alle società attrici;
c) perché il Tribunale rigetti la domanda giudiziale per mancanza di requisiti della stessa, ovvero per assoluto difetto dei presupposti di fatto e di diritto;
d) perché il Tribunale accerti e dichiari la legittimità della denominazione sociale della società convenuta, rigettando ogni avversa pretesa perché infondata in fatto e in diritto;
e) perché il Tribunale accerti la titolarità del segno come utilizzato dalla conventa in tempo anteriore rispetto a quando assumono le società attrici per l'uso del segno, nonché l'assenza o il difetto di ogni pretesa fatta valere dalle attrici nel presente giudizio, altresì negando qualsiasi azione di rivendica sugli stessi;
f) perché il Tribunale, accertata la diversità grafica e rappresentativa dei marchi e la mancata concorrenza tra le società in giudizio, rigetti totalmente le domande delle società attrici;
2) In dipendenza: a) perché il Tribunale, accertata l'anteriorità dell'uso della denominazione sociale ” da parte della società convenuta CP_2 [...]
rispetto alle Società attrici, inibisca alle Società attrici nel territorio Controparte_4 salernitano l'uso di qualsiasi segno che contenga il termine;
b) perché il CP_2
Tribunale, accertato l'avvenuto preuso del marchio ex art. 2571 c.c., dichiari la piena legittimità della società convenuta all'uso del segno distintivo Controparte_4
(denominazione sociale) e disponga che le società attrici modifichino lo stesso segno distintivo qualora volessero esercitare attività in Salerno e provincia e ne inibisca l'uso, determinando l'importo risarcitorio nel caso di improprio utilizzo”.
Con sentenza n. 10400/2022 il Tribunale così provvedeva: “1) accerta il preuso del marchio ex art. 2571 c.c., ” e la legittimazione del titolare Controparte_4 all'utilizzo nei limiti fattuali e territoriali in cui esso è stato in questa sede accertato;
2) rigetta ogni altra domanda;
3) Condanna le attrici al pagamento in solido dei compensi di causa in favore della convenuta per euro 8500,00 oltre accessori di legge”.
Disattese le eccezioni preliminari della convenuta in ordine allo ius postulandi ed alla titolarità del marchio da parte delle attrici, osservava, quanto al merito, che:
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- le due denominazioni non presentano alcuna affinità dal punto di vista grafico e cromatico;
dal punto di vista linguistico, il termine biomedica, presente nel nome della convenuta, ha valore specializzante;
- le attrici e la convenuta operano in aree geografiche differenti;
- le attrici, pur godendo della tutela ex art. 20 CPI in considerazione della registrazione del marchio, risultano soccombenti in base all'art. 2571
c.c.;
- è una parola comune che indica una pianta medicinale CP_2
(che a sua volta deve il suo nome alla dea priva di capacità distintiva Per_1
autonoma, sganciata dai prodotti di riferimento, e costituisce dunque un marchio debole;
- tale circostanza non incide però sull'attitudine alla registrazione ma solo sull'intensità della tutela;
- risulta tuttavia il preuso del marchio da parte della convenuta come può evincersi dal fatto che la aveva cominciato la Controparte_4
propria attività nel 1987, mentre la prima registrazione del marchio era stata compiuta nel 1989.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello la e la Parte_1
con atto di citazione notificato il 19/12/2022, deducendo che: Controparte_2
- il Tribunale aveva erroneamente qualificato il marchio come debole;
in realtà si tratta di un marchio notorio e rinomato nel relativo settore, inoltre non vi è alcuna attinenza tra il nome contenuto nel marchio (dea della caccia) e l'attività svolta dalle appellanti, sicché dovrebbe essere qualificato come marchio forte;
- era errata anche la conclusione in ordine al preuso del marchio da parte della in quanto la detentrice Controparte_4 Controparte_8
del rimanente 50% del marchio era stata costituita ed iscritta nel registro delle imprese il 10/11/1970; le appellanti potevano quindi giovarsi delle prerogative della contitolare;
la comunque, non aveva fornito Controparte_4 prova dell'uso attuale, effettivo e continuato del segno, della rilevanza ed attualità; la si era limitata ad affermare l'uso del Controparte_4
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termine nella denominazione, ma non l'impiego dello stesso in CP_2
funzione di marchio.
Hanno concluso per la riforma della sentenza impugnata e per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate innanzi al Tribunale.
Si è costituita con comparsa depositata il 16/3/2023 la Controparte_4
deducendo che, stanti i caratteri che differenziavano i marchi evidenziati già nella sentenza di primo grado, nonché le diverse aree geografiche in cui operavano le società, non vi era alcun pericolo di confusione. Ha rilevato altresì che si trattava di un nome estremamente diffuso anche nella sola regione Campania per contraddistinguere imprese che operano nel settore medico o similare. Infine, ha evidenziato che si tratta di un marchio e che la non ha mai preso parte al presente giudizio ed ha Controparte_8 acquistato il 50% dei marchi solo a seguito dell'atto di transazione del 1/3/2017. Ha inoltre eccepito il difetto di legittimazione attiva delle odierne appellanti in considerazione del pegno sui segni distintivi risultante dalla richiamata transazione e, comunque, della in ordine alle domande relative all'uso dei marchi e Controparte_2
della in ordine a quelle riguardanti la denominazione sociale. Ha Parte_1 rassegnato pertanto le seguenti conclusioni: “1) in rito: perché la Corte di Appello accerti preliminarmente il difetto di legittimazione attiva, con particolare riferimento alla sussistenza del pegno sui segni distintivi (come indicato dall'art. 18 della transazione dell'1.3.2017); nonché il difetto di legittimazione attiva per in Controparte_2 ordine all'uso dei marchi e per in ordine alla denominazione sociale;
Controparte_9
2) nel merito: a) perché la Corte di Appello rigetti, in dipendenza dell'eccezione paralizzante, la domanda giudiziale per assoluto difetto dei presupposti di fatto e di diritto, idoneo all'uso del “nome/sostantivo ”, confermando quanto accertato CP_2 dal Tribunale in ordine alla “debolezza” del segno e verificata la sostanziale diversità dei marchi ovvero l'assenza di profili di confondibilità, anche in ragione della diversità dei servizi e dei rispettivi attuali mercati geografici;
b) perché la Corte di Appello confermi la sentenza del Tribunale in ordine alla legittimità dell'uso della denominazione sociale e dell'uso del “nome” da parte della società convenuta, come costituita ed iscritta nel registro delle imprese dal 1986, ovvero in data antecedente alla costituzione ed iscrizione nel registro delle società appellanti, rigettando ogni avversa pretesa perché infondata in fatto e in diritto, anche in relazione all'utilizzo di indirizzo e-mail e di nomi n. 5479/2022 R.G.A.C.C. +1 c. Pag. 11 di 16 Controparte_2 Controparte_4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
di dominio;
c) perché la Corte di Appello confermi la titolarità del segno come utilizzato dalla conventa anche in tempo anteriore rispetto a quando assumono le società attrici per il medesimo utilizzo, fermo restando l'uso dal 1986 del segno e del nome ” CP_2
come limitato al solo territorio del Comune di Salerno;
d) perché la Corte di Appello, accertata la diversità grafica e rappresentativa dei marchi e il difetto di concorrenza sul medesimo mercato tra le società in giudizio, rigetti totalmente le domande delle società attrici, in ragione della circostanza che il marchio contenente il nome ” non CP_2
possiede i caratteri della originalità e della novità propria della funzione dei segni distintivi protetti da esclusiva assoluta;
e) ai soli fini paralizzanti delle domande svolte dalle appellanti, valuti se resti oggetto di loro esclusiva il solo utilizzo del nome
” nei marchi e segni, ovvero ne accerti la intervenuta o preesistente CP_2
“volgarizzazione”;
3). In dipendenza: perché la Corte di Appello confermi la decisione assunta dal
Tribunale in ordine al preuso del nome da parte dell'appellata con riferimento al solo riconoscendone l'uso del “nome”(denominazione e segno) Controparte_10 nell'ambito del predetto Comune, con ogni conseguenza;
4) Rigetti ogni domanda, anche risarcitoria formulata dalle società attrici, perché infondata e non provata;
5) rigetti ogni altra domanda accessoria o dipendente come formulata dalle società attrici, in ragione della assunta infondatezza;
6) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da determinarsi secondo la Tariffa professionale vigente”.
Dopo alcuni rinvii, con ordinanza del 3-7/1/2025, resa all'esito dell'udienza del
24/11/2024 sostituita dal deposito di note scritte ex art127 ter c.p.c., la Corte ha introitato il processo in decisione concedendo i termini ordinari ex art. 190 comma 1° c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIV I DELLA DECIS IONE
1. In ordine alla questione preliminare della carenza di legittimazione ad agire delle odierne appellanti sollevata dall' – rilevabile anche Controparte_4
d'ufficio in ogni stato e grado, unitamente alla titolarità attiva del diritto controverso se risultante dagli atti di causa (Cass. SS.UU. 2951/2016) - è appena il caso di osservare che la costituzione in pegno del marchio non esclude la possibilità del titolare di provvedere n. 5479/2022 R.G.A.C.C. +1 c. Pag. 12 di 16 Controparte_2 Controparte_4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
alla tutela del proprio diritto, giacché, secondo la disciplina del pegno, la sola tutela possessoria spetta al creditore (art. 2789 c.c.).
I rimanenti profili in relazione ai quali è stata eccepita la carenza di legittimazione delle odierne appellanti verranno esaminati unitamente al merito.
2. Tanto premesso, va osservato che l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Va innanzi tutto osservato che gli odierni appellanti hanno proposto sia un'azione a tutela della denominazione sociale che, nel caso di specie, non si differenzia dalla ditta
(artt. 2564 – 2567 c.c.), sia un'azione a tutela del marchio.
Non vi è dubbio che, sotto il primo profilo, sia legittimata esclusivamente la
Controparte_2
Ciò posto, la domanda relativa alla denominazione sociale deve essere rigettata, giacché dalle visure in atti risulta che la è stata iscritta nel Controparte_4
registro delle imprese il 21/1/1987, mentre la è stata iscritta il Controparte_2
20/11/2009.
Ciò sarebbe sufficiente per il rigetto della domanda in base alla disciplina degli artt. 2564 – 2567 c.c.; può tuttavia aggiungersi che non vi è neppure il rischio di confusione, giacché, pur svolgendo la propria attività in settori affini, le due società operano in aree geografiche differenti: l'appellante nel Lazio, l'appellata nella provincia di Salerno. È pur vero che, ad avviso della giurisprudenza più recente, la localizzazione non va intesa secondo un criterio restrittivo, ma tenendo conto anche delle possibilità di espansione dell'area di attività, nonché delle difficoltà pratiche che si incontrano ad isolare l'espansione di un'impresa in un determinato ambito territoriale (Cass.
12136/2013); tuttavia, occorre considerare da un lato che, solitamente, la clientela che fruisce dei laboratori di analisi e, più in generale, di trattamenti terapeutici tende a rivolgersi alle imprese che si trovano nella zona di residenza e, dall'altro, che le appellanti hanno genericamente indicato la loro volontà di espandere la zona di esercizio dell'attività anche alle regioni circostanti, ma di fatto non vi sono elementi che inducono a ritenere concreta ed imminente tale possibilità, tenuto anche conto del fatto che l'attività, in oltre cinquant'anni (secondo quanto indicato nello stesso atto di appello, la stessa avrebbe avuto inizio nel 1970) è rimasta circoscritta alla Regione Lazio.
3. Quanto alla questione del marchio, deve ritenersi che l'appellata possa utilizzare il marchio nei limiti previsti dall'art. 2571 c.c.. Al riguardo il Tribunale ha n. 5479/2022 R.G.A.C.C. +1 c. Pag. 13 di 16 Controparte_2 Controparte_4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
osservato che “la esercita la propria attività dal 1987, mentre Controparte_4
la prima registrazione del marchio è del 1989.
In questo senso si deve osservare che la natura meramente denominativa del marchio non registrato della convenuta fa sì che esso esista dal momento in cui ha acquisito visibilità presso i terzi ed in questo senso l'iscrizione della costituzione presso il registro delle imprese costituisce una presunzione che non è stata oggetto di esaustiva e fondata prova contraria delle istanti.
Si deve anche osservare che l'utilizzo del segno di fatto è stato da sempre collegato alle medesime prestazioni di servizi e, stando alle risultanze camerali, presso la stessa area geografica del comune di Salerno, oltre che fin dall'inizio della venuta ad esistenza della società.
Sussistono quindi i presupposti di cui all'art. 2571 c.c. (…)”.
Orbene, ad avviso delle appellanti, il Tribunale avrebbe desunto il preuso del marchio dalla sola iscrizione della nel registro delle imprese, Controparte_4 senza verificare l'effettivo utilizzo del marchio e senza considerare che la CP_8
era stata iscritta nel 1970.
[...]
Al riguardo va in primo luogo osservato che la prima registrazione del marchio risulta intervenuta il 4/4/1989, ma non è chiaro se, successivamente, vi sia stata continuità nelle rinnovazioni.
In ogni caso, deve rilevarsi che le conclusioni del Tribunale in ordine al preuso appaiono corrette. Ed infatti la è stata iscritta nel registro delle Controparte_4
imprese con tale denominazione fin dal 21/1/1987. In assenza di elementi contrari, e tenuto anche conto del settore nel quale svolge la propria attività, che non comporta la vendita di prodotti, ma solo erogazione di servizi, non vi sono ragioni per ritenere che abbia svolto i suoi servizi utilizzando un nome (o un marchio) differente. Inoltre, dalla documentazione in atti, risulta che ha esercitato con continuità la propria attività fin dalla sua iscrizione nel registro delle imprese e che è sempre stata conosciuta con la propria denominazione sociale;
l'appellata ha infatti depositato una raccomandata dell'Unità
Sanitaria Locale di Salerno del 5/7/1989 allegata alla seconda memoria ex art. 183 comma
6° c.p.c. e una dichiarazione dello stesso ente datata 20/4/1990 avente ad oggetto le somme versate alla per prestazioni da quest'ultima svolte. In Controparte_4
n. 5479/2022 R.G.A.C.C. +1 c. Pag. 14 di 16 Controparte_2 Controparte_4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
considerazione del timbro postale presente sulla prima e della natura del secondo documento non si può dubitare della data degli stessi.
Infine, è irrilevante il fatto che la - che non è parte nel presente Controparte_8
giudizio - abbia iniziato la propria attività nel 1970, giacché non è stato dimostrato che la stessa utilizzasse il marchio successivamente registrato fin da tale data;
tale dimostrazione sarebbe stata tanto più necessaria in quanto dalla transazione del 1° marzo 2017 risulta che la titolare del marchio , ne cede il 50% alla Parte_1 CP_2 CP_8
che, dunque, deve ritenersi non ne fosse titolare a quella data.
[...]
Le considerazioni fin qui svolte sono sufficienti per il rigetto dell'appello, sicché neppure è necessario verificare se il marchio in questione fosse forte o debole.
4. Al rigetto dell'appello consegue la condanna delle appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della delle spese del secondo grado Controparte_4
di giudizio da liquidarsi - in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al d.m.
Giustizia 55/2014 (come modificato dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore indeterminato - in complessivi € 9.000 (fase di studio: € 2.000; fase introduttiva: € 1.000; fase istruttoria: € 3.000; fase decisoria: € 3.000).
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico delle appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/02, in considerazione dell'infondatezza dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, il 22 novembre 2022, contraddistinta dal n. 10400/2022:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna la e la in solido tra loro, al Parte_1 Controparte_2
pagamento, in favore della delle spese del secondo Controparte_4
grado di giudizio che liquida in Euro 9.000 per compenso professionale ed Euro
1.350 per spese generali di rappresentanza e difesa;
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3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle appellanti, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 20 maggio 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
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