Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/04/2025, n. 2021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2021 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Specializzata in materia di impresa
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in sede di rinvio iscritta al n. 3381 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 passata in decisione all'udienza cartolare dell'1 aprile 2025 e vertente tra
TRA
(C.F. , rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso – per procura in atti – dall'Avv. Angelo Vallefuoco;
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
1) (C.F. ) rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
Antonio Labate;
2) contumace CP_2
RESISTENTI IN RIASSUNZIONE
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente:
La Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 26.2.2015, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal contro la sentenza di primo Parte_1 grado, ha dichiarato l'inefficacia ex art. 67, 2° comma l. fall. delle rimesse solutorie, pari ad €
96.070,18, affluite nel cd. periodo sospetto sui c/c intrattenuti dalla società poi fallita presso la
[...] ed ha condannato succeduta a nella titolarità del CP_3 Controparte_1 CP_3 rapporto controverso, a pagare all'attore/appellante la somma predetta, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
1
Il Fallimento ha proposto ricorso per la cassazione della Parte_1 sentenza affidandolo a quattro motivi.
rappresentata in giudizio dalla mandataria già Controparte_1 CP_2 [...]
ha resistito con controricorso. Controparte_4
1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione, ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ., degli artt. 166,
165, 180 (nel testo previgente alla riforma del 2005) e 345 comma 2° e 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 1242 cod. civ., oltre che dell'art. 67 comma 2° legge fall.. Il premette di aver Parte_1 contestato, per il tramite del proprio c.t. di parte ed anche espressamente a verbale, i conteggi eseguiti dal CT , il quale aveva escluso dal novero delle rimesse solutorie una serie di accrediti, perché corrispondenti a contestuali prelievi (cd. partite bilanciate), nonostante la mancanza di una specifica eccezione della banca sul punto;
deduce quindi che la corte d'appello, nell'aderire acriticamente alle conclusioni del CT, ha violato il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, atteso che la questione di fatto riguardante l'esistenza di partite bilanciate si configura quale eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio dal giudice.
2. Con il secondo motivo è stata dedotta, sempre ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per mancanza o apparenza della motivazione. Il ricorrente lamenta che la corte d'appello, omettendo di dare risposta alle critiche da esso rivolte alla CT, non abbia chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto, conformemente al proprio ausiliare, non revocabili sia le rimesse da questi individuate come partite bilanciate, sia quelle corrispondenti ad operazioni registrate sul c/c ordinario con la descrizione “storno di ns. scritture contabili” e consistenti nell'annotazione a debito di importi pari a quelli precedentemente accreditati
(o viceversa), nonostante non vi fosse alcuna prova che gli storni nascessero da reali esigenze di correzione.
3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 67 comma 2° ,
2727 e 2697 cod. civ. in relazione all'art. 115 cod. proc. civ., per avere la corte del merito, nel fare proprie le conclusioni del CT, ritenuto sussistenti le partite bilanciate nonostante il consulente le avesse individuate, in violazione dei principi costantemente affermati da questa Corte in ordine alla determinazione del cd. saldo disponibile, assumendo la contestualità fra i versamenti di assegni fuori piazza accreditati al s.b.f. e i corrispondenti prelievi effettuati nella stessa data contabile, nonostante gli importi accreditati potessero ritenersi disponibili solo a partire dalla successiva “data valuta”.
4. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 67 comma 2° legge fall., 2727 comma 2° e 2697 cod. civ., per avere la corte d'appello, aderendo anche sul punto alle conclusioni del CT, ritenuto non revocabili oltre che, correttamente, gli storni derivanti dal mancato incasso di assegni bancari insoluti o protestati, anche quelli generici, annotati dalla banca esclusivamente come “storno ns scritture contabili” in assenza assoluta di prova dell'erronea annotazione del precedente accredito.
2 1.1 — La Corte di Legittimità , con la sentenza n. 7079/22 ha così statuito:
“5. In ordine logico, va prioritariamente esaminato il secondo motivo del ricorso che, essendo fondato sotto uno dei due profili dedotti e inammissibile sotto l'altro- nei termini che di seguito si esporranno- assorbe l'esame dei rimanenti motivi.
5.1.La corte d'appello, nel quantificare le rimesse revocabili nella somma complessiva di € 186.017,817, si è richiamata integralmente alle conclusioni della CT da essa stessa disposta.
5.2.Questa tecnica motivazionale sarebbe stata corretta ove la procedura non avesse rivolto alcuna critica all'indagine contabile espletata dall'ausiliare. E', infatti, orientamento consolidato di questa Corte (vedi recentemente Cass. n. 11917 del 06/05/2021) che, in tale ipotesi, il giudice del merito che aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del proprio convincimento, poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente.
5.3.Diversa è, invece, l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nella violazione dell'obbligo di motivazione, ex art. 132 n. 4 cod. proc. civ. , è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra tesi.
5.4.Nel caso di specie la procedura ricorrente ha documentato, attraverso la materiale trascrizione delle conclusioni precisate innanzi alla corte d'appello (vedi pag. 6 del ricorso) di aver avanzato, nel corso del giudizio di secondo grado, due specifiche critiche alla consulenza tecnica d'ufficio, richiedendo, alla corte d'appello di rilevare, in via preliminare “l'inutilizzabilità della CT nelle parti in cui solleva questioni (in particolare sulla natura dei conti correnti e sulle partite bilanciate) mai dedotte e allegate né in primo, né in secondo grado dalla parte convenuta odierna appellata e che erano di stretta pertinenza di quest'ultima, giusto quanto immediatamente rilevato nelle osservazioni alla bozza di CT (allegato 17 alla Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in atti) del Consulente Tecnico di parte Dott. dell'appellante..;” Persona_1 5.5.E' opportuno precisare che il giudice d'appello ha dato risposta alle contestazioni riguardanti la natura dei conti correnti e che pertanto gli accertamenti, non censurati, contenuti in sentenza in ordine all'inesistenza di rimesse solutorie sul c/c 60005/92 e alla natura di meri conti di evidenza di quelli contrassegnati dai nn. 60010/92, 300746/96 e 300368/99, sono coperti da giudicato interno.
5.6.La sentenza non contiene, per contro, il minimo accenno alle contestazioni rivolte dal Parte_1 all'elaborato del tecnico d'ufficio, anche attraverso il proprio consulente tecnico di parte (la cui relazione è stata regolarmente allegata al ricorso per cassazione), per aver questi escluso dal novero delle rimesse revocabili quelle a suo avviso corrispondenti a contestuali prelievi (le cd. partite bilanciate): non v'è dubbio, quindi che, sul punto, la corte del merito sia incorsa nel vizio di motivazione apparente denunciato, essendosi limitata ad aderire pedissequamente alle determinazioni del proprio ausiliario, mentre avrebbe dovuto rispondere specificamente ai rilievi della curatela (peraltro di natura non solo tecnico-contabile, ma anche strettamente processuale, nella parte in cui lamentavano che il CT, esorbitando dall'indagine affidatagli, avesse individuato d'ufficio l'esistenza delle partite bilanciate).
6.Il motivo in esame, come si è anticipato sub. 5, risulta invece inammissibile laddove denuncia il medesimo vizio, di motivazione apparente, con riguardo alle operazioni c.d. di storno contabile.
6.1 Invero, al di là della confusa, e difficilmente comprensibile, esposizione della questione di fatto cui il vizio è riferito (non si vede come gli “storni”, che corrispondono ad addebiti e non ad accrediti, possano costituire rimesse revocabili), non risulta che il abbia contestato nel corso del Parte_1 giudizio d'appello l'erroneità delle conclusioni del CT anche laddove questi (secondo quanto testualmente riportato nel motivo) “ha ritenuto non revocabili le operazioni registrate sul conto corrente ordinario con la descrizione “storno di ns. scritture contabili” .
6.2. Trova quindi applicazione il principio, costantemente enunciato da questa Corte, secondo cui qualora con il
3 ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata,
è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. n. 23675 del 18/10/2013; conf. Cass. 15430/2018; Cass. n. 20694/2018).
7.All'accoglimento, nei termini di cui si è detto, del secondo motivo di ricorso conseguono la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, che esaminerà le sole questioni concernenti la rilevabilità e l'effettiva sussistenza delle cd. partite bilanciate e liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità”.
§ 2 — Il Fallimento n. 1646/99 ha ritualmente riassunto il Parte_1 giudizio ex art. 392 C.P.C. chiedendo : “Voglia l'Illustrissima Corte d'Appello di Roma, in accoglimento del presente atto d'appello, contrariis reiectiis - tenendo conto: a) dell'ordinanza della Corte di Cassa-zione n. 7079/2022 che ha cassato la sentenza della Corte di appello di Roma n. 2015, depositata il 26/02/2015, in relazione alla censura accolta, b) del giu-dicato interno - a definitiva e integrale riforma della sentenza n. 942 del 22.10.2007, emessa dal Tribunale civile di Viterbo, condannare in persona del legale rappresentante pro- tempore, con Sede Sociale in Controparte_1
Via Ales-sandro Specchi n. 16 – 00186 e Direzione Generale in Piazza Cordusio – 20123 CP_3 Milano, Capitale Sociale € 9.648.790.961,50 interamente versato – banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario – Albo dei Gruppi Bancari: Cod. 05008.1 – CP_1
Cod. ABI 02008.1 – iscrizione al Registro delle Imprese di codice fiscale e partita IVA n. CP_3
– Aderente al (già P.IVA_2 Controparte_5 Controparte_3 già – e per essa in persona del legale rap-presentante Controparte_6 CP_2 pro tempore (già con sede in Verona, Piazzetta Monte n. Controparte_4
1, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona n. , partita P.IVA_3
IVA n. , quale man-dataria, ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 67, comma 2, l. fall. P.IVA_4 su cui vi è giudicato interno e ferma la condanna già intervenuta per euro 96.078,18 oltre interessi legali sino al soddisfo, condannare l'appellata al pagamento in favore del appellante Parte_1 delle somme ulteriori fino all'importo di € 888.431,20 oltre inte-ressi e rivalutazione monetaria da ogni singola operazione, o di quella maggiore o minore ritenuta corretta, il tutto giusta Ordinanza della Cassazione n. 7070/2022, e giuste le conclusioni che si rassegnarono all'udienza di precisazioni dopo lo svolgimento del CT nel corso del giudizio a quo (R.G n. 8883/2008 Corte di Appello di
Roma) che si seguito si riportano testualmente affinché siano accolte, salvo quando già è coperto da giudicato interno: “In via preliminare rilevare l'inutilizzabilità della CT nelle parti in cui solleva questioni (in particolare sulla natura dei conti correnti bancari e sulle partite bilanciate) mai dedotte
e allegate né in primo, né in secondo grado dalla parte convenuta odierna appellata e che erano di stretta pertinenza di quest'ultima, giusto quanto immediatamente rilevato nelle osservazioni alla Bozza di CT (allegato 17 alla Consulenza Tecnica d'Ufficio deposita in atti) del Consulente Tecnico di parte Dott. dell'Appellante; in tutti i casi, disattendere la relazione e le conclusioni Persona_2 della CT e accogliere la relazione e le conclusioni del CTP di parte appellante e Persona_2 per l'effetto, in accoglimento dell'appello presentato dalla Parte_1
contrariis reiectiis, riformare integralmente, la sentenza n. 942 del 22.10.2007, emessa
[...] dal Tribunale civile di Viterbo, in persona del G.U. Dott. Michele Ro-mano non notificata e, quindi, con-dannare parte appellata: (già la Controparte_1 Controparte_7 CP_3
già , ovvero per essa o congiuntamente alla prima,
[...] Controparte_6 [...] quale mandata-ria di ricorrendo la fattispecie di Controparte_4 Controparte_1
4 cui all'art. 67, comma 2, l. fall. al pagamento in favore del appellante della somma di € Parte_1
888.431,20 oltre interessi e rivalutazione monetaria da ogni singola operazione, o di quella maggiore
o minore ritenuta corretta” Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite del doppio grado di giudizio, del giudizio di cassazione, del presente giudizio di rinvio, oltre IVA, CAP e rimborso spese generarli ex art. 14 T.P.”
Ha resistito , mentre è rimasta contumace. CP_1 CP_2
Parte ricorrente in riassunzione ha depositato le note conclusive anticipate (16 pagine).
Parte resistente ha depositato le note di trattazione cartolare.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni e
La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§3 – Nel presente giudizio di rinvio va data attuazione al principio di diritto affermato nella sentenza di legittimità da cui il giudizio stesso promana.
Come emerge da quanto sopra anche testualmente riportato, non si discute più della revocabilità delle rimesse di cui si discute, così come del “quantum” come ricostruito nella CT dell'originario giudizio di appello – sebbene parte ricorrente in riassunzione chieda una condanna a somme ulteriori senza specificarne l'entità ma solo il “tetto massimo” finale, che aveva già reclamato nei gradi precedenti
– così come non si discute più degli storni o delle valute.
In sostanza, la voce economica da valutare ai fini dell'assoggettamento alla revocatoria fallimentare
è quella relativa alle c.d. partite bilanciate.
Il primo profilo – non affrontato dalla Corte di legittimità ma rimesso al giudice del rinvio – riguarda il profilo processuale.
Mentre, infatti, l'odierna parte ricorrente contesta che si possa affrontare tale profilo come questione rilevabile d'ufficio e, quindi, necessitante invece di eccezione in senso stretto (mai , pacificamente, formulata dalla banca nei termini preclusivi), la banca resistente sostiene che si tratta di una compensazione impropria ex art. 1853 C.C. (e non soggetta, quindi, al dettato dell'art. 1241 C.C.), con la conseguenza che non aveva a suo dire alcun onere di sollevare l'eccezione entro la prima difesa utile.
Inoltre, citando giurisprudenza, la banca resistente (originaria convenuta) espone che i conto correnti
(nei quali erano state effettuate le rimesse) erano tutti collegati al conto ordinario, elemento questo desumibile ex actis e, in particolar modo, desumibile sarebbe l'accordo per fatti concludenti relativo al meccanismo delle c.d. partite bilanciate.
Considerato che la sentenza di appello cassata (in parte qua) non ha affrontato la definizione di dette partite bilanciate né ha preso posizione sul profilo processuale suddetto, ritiene questo Collegio che, alla luce della giurisprudenza di legittimità, occorre ben comprendere la natura di dette voci per poi desumerne l'assoggettamento o meno a termini preclusivi per la rilevabilità della questione stessa.
La recente pronuncia di legittimità n. 27266/23 afferma: “ Questa Corte, in effetti, ha affermato che, in tema di revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente bancario affluite su un conto scoperto, per potersene escludere la dichiarazione d'inefficacia, in quanto dipendenti da operazioni bilanciate, è necessario il venir meno della funzione solutoria delle stesse, in virtù di accordi
5 intercorsi tra il solvens e l'accipiens, che le abbiano destinate a costituire la provvista di coeve o prossime operazioni di pagamenti o prelievi mirati in favore di terzi o del cliente stesso, in modo tale da poter negare che la banca abbia beneficiato dell'operazione sia prima, all'atto della rimessa, sia dopo, all'atto del suo impiego, e che la prova dell'esistenza dei predetti accordi, che giovino a caratterizzare la rimessa, piuttosto che come operazione di rientro, come una specifica provvista per una operazione speculare a debito, in relazione ad un ordine ricevuto ed accettato o ad una incontestata manifestazione di volontà, ove non derivi da un atto scritto, può anche essere desunta da facta concludentia, purché la specularità tra le operazioni ne evidenzi con certezza lo stretto collegamento negoziale (Cass. n. 19751 del 2017; Cass. n. 23393 del 2007; Cass. n. 6190 del 2008;
Cass. n. 1834 del 2011; Cass. n. 17195 del 2014; più di recente, Cass. n. 13175 del 2020).
7.3. L'esistenza di tale accordo costituisce, tuttavia, l'oggetto di un accertamento in fatto da parte del giudice di merito, il cui apprezzamento è, come in precedenza osservato, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio, che la ricorrente neppure ha dedotto, di omesso esame di circostanze decisive emergenti dagli atti del giudizio”.
La sentenza n. 23393/07 precisa: “…non è revocabile, quando se ne dia la relativa prova, il versamento con funzione di bilanciamento, eseguito cioè per consentire alla banca di adempiere a uno specifico ordine del cliente. Ed in effetti, qualche precedente di questa Corte (Sentt. nn. 9698 del
2004, 24084 del 2004) sottrae alla revocatoria fallimentare le cosiddette operazioni bilanciate, ovverosia quei versamenti su conto corrente, effettuati da terzi o dallo stesso correntista, speculari a specifiche operazioni di prelevamento da parte del cliente o di pagamento a favore di terzi (es. un bonifico, il rilascio di un assegno circolare, un cambio di valuta). Non sono, in altri termini, revocabili le rimesse, anche se effettuate in un conto scoperto, quando, anziché atteggiarsi come operazioni di rientro, hanno la specifica funzione di costituire la provvista per determinati ordini di pagamento, difettandone in tali casi il carattere solutorio. Il motivo della sottrazione al regime revocatorio è da ravvisare nel fatto che non si tratta di pagamenti, ma di ordini del correntista ai quali la banca si limita a dare corso a condizione che le vengano forniti i mezzi necessari. Non vi è quindi lesione della par condicio creditorum nel versamento effettuato alla banca, mentre saranno revocabili i pagamenti in favore di terzi che quest'ultima abbia effettuato su disposizioni del correntista. Tuttavia, se ogni rimessa su conto scoperto è automaticamente da presumere pagamento, anche nel caso delle ed. partite bilanciate sarà necessario dimostrare - al di là della mera prossimità cronologica o della corrispondenza contabile dalle operazioni di segno opposto - il diverso accordo intervenuto fra cliente e banca in forza del quale il versamento è stato effettuato per uno scopo diverso da quello di diminuire il credito della banca. La prova di tale pattuizione è a carico del convenuto istituto di credito e il relativo accertamento implica la esistenza di una documentazione opponibile alla curatela, non essendo possibile desumere che il versamento su di un conto scoperto sia destinato a costituire provvista disponibile solo dal successivo operare della banca e cioè dall'avere questa consentito prelievi o eseguito pagamenti per importi pressoché coincidenti con quelli dei versamenti;
di vero, il singolo versamento trova la propria ragione giuridica nella preesistenza del debito, certo, liquido ed esigibile, insuscettibile di mutare ex post, per via di una successiva operazione simmetrica di segno contrario, mentre si deve prescindere dall'unilaterale intento del solvens, in quanto il collegamento della prestazione alla obbligazione risulta dalla corrispondenza tra quanto eseguito e quanto dovuto e, in ogni caso, dalla unicità del rapporto di conto corrente, sul quale viene fatta affluire la rimessa, in funzione oggettiva di estinzione del debito.
6 D'altra parte, pur non escludendosi in linea di principio la eventualità di casi che consentano di desumere specificamente la finalità di un versamento, salvo verificarne in fatto e caso per caso le circostanze, non può ammettersi che, in presenza di un conto scoperto, la finalizzazione possa, per facta concludentia, essere ritenuta univoca, atteso che normalmente esistono almeno due situazioni creditorie (banca, precedenti beneficiari di assegni emessi dal correntista) potenzialmente destinatarie dell'accredito. In altre parole, il versamento è un atto giuridico suscettibile di assumere la veste di negozio solo ove sia accompagnato da un'espressa volontà di destinazione della somma;
desumerne univocamente la finalizzazione, anche per facta concludentia, è possibile, seppure solo in taluni casi, ma non in ipotesi di conto scoperto, in cui è la situazione stessa che rende incerta
l'attribuzione della somma”.
La stessa sentenza afferma che sottrarre le rimesse alla revocatoria implica necessariamente, quanto meno sul piano logico, la prova di un accordo tra banca e cliente volto a assegnare a future rimesse la specifica funzione di fornire la provvista per successivi prelievi o per determinati ordini di pagamento e della concreta utilizzazione della provvista medesima nel senso programmato. Solo in detta ipotesi si sarebbe potuta escludere la revocabilità del versamento, quale semplice transito di provvista sul conto corrente, con una valenza complessivamente neutrale rispetto alla pregressa esposizione nei confronti della banca. L'onere di dimostrare l'effettivo legame tra i movimenti annotati, quale frutto dell'accordo specifico delle parti di sottrarli al meccanismo dell'accredito e della spendita della provvista, incombe alla banca convenuta, alla luce tanto delle norme di cui agli artt.1720 e 1852 c.c., quanto delle norme sui conti correnti di corrispondenza, secondo cui ogni accreditamento su conto scoperto ha la funzione di diminuire o estinguere la esposizione debitoria del correntista a cagione della immediata esigibilità del credito della banca, salvo, appunto, che non sia intervenuta una espressa pattuizione di segno contrario.
Questi principi sono ribaditi nelle successive pronunce nn. 17195/14 e 1834/11: quest'ultima, in particolare, fa riferimento alla prova di un consenso tacito e di collegamento negoziale.
Alla luce, allora, dei principi sopra riportati emerge come la banca ha un onere di allegare e provare un fatto estintivo ex art. 2697 comma 2 C.C. e ciò , evidentemente, può fare solo nel rispetto delle preclusioni di rito trattandosi di eccezione in senso stretto;
la tesi della banca in ordine ad una mera questione contabile dare/avere (sicchè si avrebbe mera compensazione impropria) appare in netto contrasto con le argomentazioni utilizzate dalla giurisprudenza di legittimità.
Peraltro, a fronte di una intervenuta decadenza della banca – che non ha fatto valere al primo momento utile la questione, come è pacifico tra le parti e risulta, comunque, dagli atti del giudizio – non può neppure delibarsi la sussistenza o meno di una prova circa l'accordo tra le parti, che pur potendolo ipotizzare come desumibile da elementi gravi e concordanti, è stato indicato dalla banca come emergente da un “collegamento negoziale” tra tutti i conti e con riferimento al conto corrente ordinario, senza ulteriori precisazioni, sicchè – anche a voler superare la detta preclusione processuale
– in ogni caso non è sufficiente quanto affermato dal CT a proposito di alcune coincidenze che la banca non ha neppure valorizzato sotto un profilo giuridico (e non meramente contabile).
Ne consegue che le due voci individuate a pag. 73 dell'elaborato peritale (espletato dinanzi alla Corte di appello di Roma nel giudizio dal quale promana la sentenza cassata) devono essere riconosciute come assoggettabili alla revocatoria fallimentare, con conseguente diritto del fallimento ricorrente di ottenerne il pagamento dalla banca resistente.
7 Segnatamente, si tratta di Lire 32.738.337 (versamenti di assegni per ritiro effetti) e di Lire
29.635.749 (versamenti di assegni per estinzione di anticipi su fatture), per un totale di Lire
62.374.086, pari ad Euro 32.213,53.
E' questa la somma, quindi, revocabile ed alla quale va condannata , ferma restando la CP_1 somma già riconosciuta nella sentenza in parte qua cassata.
Quanto agli accessori, parte ricorrente ha chiesto interessi e rivalutazione dalle singole operazioni: ebbene, come emerge dalla sentenza n. 1354/15 della Corte di appello di Roma, alla parte oggi ricorrente sono stati riconosciuti esclusivamente gli interessi legali e a partire dalla domanda.
Tale profilo, invero, non è stato oggetto di ricorso dinanzi alla Corte di legittimità, sicchè dovendosi intervenire solo sulla sorte capitale, resta ferma quella statuizione e non è possibile in questa sede riconoscere voci diverse e decorrenze diverse da quelle già ormai statuite in via definitiva.
Quanto alle spese, va dato atto che la Corte di appello di Roma, nella citata sentenza, aveva già
riconosciuto la soccombenza a carico di , liquidando le spese del primo e del secondo CP_1
grado, alle quali – quindi – ben si può fare riferimento.
Lo stesso principio deve applicarsi per il giudizio di Cassazione così come per il giudizio di rinvio,
alla luce delle tabelle vigenti e tenuto conto dei parametri medi oltre che del valore della controversia
(come complessivamente deciso), oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Giudizio di Cassazione Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte di cassazione Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000 Fase di studio della controversia, valore medio: € 3.402,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.478,00 Fase decisionale, valore medio: € 1.775,00 Compenso tabellare (valori medi) € 7.655,00
Giudizio di rinvio
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: corte d' appello Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
Quanto alle spese vive, dalle allegazioni telematiche emerge – in assenza di indicazioni della parte attrice in riassunzione - esclusivamente la spesa di Euro 777,00 per contributo unificato relativo al
8 presente giudizio di rinvio;
resta salvo, quindi, il rimborso di eventuali spese vive per il giudizio di legittimità.
Irripetibili, invece, appaiono le spese di tali gradi nei confronti di , mera mandataria CP_2
di , peraltro assente nel presente giudizio, sicchè ben può procedersi anche ad una CP_1
compensazione delle stesse nel rapporto processuale con il fallimento.
PQM
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio, così provvede:
1) Condanna al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
della somma di Euro 32.213,53- ferma restando quella già
[...]
riconosciuta dalla Corte di appello di Roma con la sentenza n 1354/15 – oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente in CP_1
riassunzione, liquidate per il primo grado in complessivi Euro 8.500,00, per l'appello in Euro
11.300,00; per la Cassazione in Euro 7.655,00 e per il giudizio di rinvio in Euro 14.317,00,
oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali e spese vive per Euro 777,00, oltre eventuali ed ulteriori spese di tal genere.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell' 1 aprile 2025
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
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