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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 11/02/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
II sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2792 /2024 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BRUSONI FRANCESCA e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in Pavia, Corso Cavour 8
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. D'ALTILIA MICHELE e con Controparte_1 C.F._2 domicilio eletto in Pavia, Via Mascheroni, n.56
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI All'udienza del 10.12.2024 le difese delle parti hanno concordemente rassegnato le seguenti conclusioni:
“che sia pronunciata la separazione personale delle parti;
che sia previsto l'obbligo per il padre di contribuire al mantenimento del figlio, versando direttamente allo stesso, l'importo mensile entro il giorno 25 di ogni mese, di euro 300,00 a decorrere dal corrente mese di dicembre per il quale soltanto l'assegno sarà versato entro il giorno 22 dicembre;
pagina 1 di 2 il padre contribuirà altresì al rimborso del 50% delle spese extra assegno secondo il protocollo in uso presso il tribunale di Pavia;
la sig.ra si impegna ad aggiornare tempestivamente il sig. via e-mail, trasmettendo anche la CP_1 Pt_1 relativa documentazione, circa la situazione lavorativa del figlio;
spese compensate con rinuncia alla solidarietà professionale;
le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza di separazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, ritiene il Tribunale che debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi: dagli atti di causa emerge infatti che i rapporti tra gli stessi sono diventati molto tesi, tanto che entrambi hanno domandato la separazione e la convivenza è cessata sin dall'anno 2018; non si ritiene pertanto che possano attualmente essere nelle condizioni per ristabilire la comunione di vita.
Le parti hanno rassegnato conclusioni coincidenti ne consegue che il Tribunale nulla deve accertare in ordine alle ragioni che hanno portato al fallimento del matrimonio.
Del pari, nulla va statuito in merito alle condizioni di affido e al regime di frequentazione con il figlio (nato Per_1
l'8.10.2003), in quanto ormai maggiorenne.
Non vi sono motivi, inoltre, per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti in ordine ai loro rapporti economici;
in particolare, considerata l'attuale residenza all'estero del figlio le parti concordemente hanno chiesto che il contributo al suo mantenimento sia versato direttamente allo stesso.
Infine, il fatto che tra i coniugi sia stato raggiunto un accordo rende corretta l'integrale compensazione delle spese di lite, come concordemente richiesto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) pronuncia la separazione dei coniugi coniugati in Parte_1 Controparte_1
Travacò Siccomario, in data 9.11.2011 (registro degli atti di matrimonio del comune di Travacò
Siccomario anno 2011, atto n.8, parte I);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di annotare la sentenza;
dopo il passaggio in giudicato, e di compiere le ulteriori incombenze di legge;
3) recepisce integralmente le condizioni di separazione sopra riportate e da intendersi qui trascritte;
4) compensa interamente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 7.2.2025
Il Giudice relatore ed estensore La Presidente
(dott.ssa Claudia Caldore) (dott.ssa Marina Bellegrandi )
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
II sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2792 /2024 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BRUSONI FRANCESCA e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in Pavia, Corso Cavour 8
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. D'ALTILIA MICHELE e con Controparte_1 C.F._2 domicilio eletto in Pavia, Via Mascheroni, n.56
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI All'udienza del 10.12.2024 le difese delle parti hanno concordemente rassegnato le seguenti conclusioni:
“che sia pronunciata la separazione personale delle parti;
che sia previsto l'obbligo per il padre di contribuire al mantenimento del figlio, versando direttamente allo stesso, l'importo mensile entro il giorno 25 di ogni mese, di euro 300,00 a decorrere dal corrente mese di dicembre per il quale soltanto l'assegno sarà versato entro il giorno 22 dicembre;
pagina 1 di 2 il padre contribuirà altresì al rimborso del 50% delle spese extra assegno secondo il protocollo in uso presso il tribunale di Pavia;
la sig.ra si impegna ad aggiornare tempestivamente il sig. via e-mail, trasmettendo anche la CP_1 Pt_1 relativa documentazione, circa la situazione lavorativa del figlio;
spese compensate con rinuncia alla solidarietà professionale;
le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza di separazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, ritiene il Tribunale che debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi: dagli atti di causa emerge infatti che i rapporti tra gli stessi sono diventati molto tesi, tanto che entrambi hanno domandato la separazione e la convivenza è cessata sin dall'anno 2018; non si ritiene pertanto che possano attualmente essere nelle condizioni per ristabilire la comunione di vita.
Le parti hanno rassegnato conclusioni coincidenti ne consegue che il Tribunale nulla deve accertare in ordine alle ragioni che hanno portato al fallimento del matrimonio.
Del pari, nulla va statuito in merito alle condizioni di affido e al regime di frequentazione con il figlio (nato Per_1
l'8.10.2003), in quanto ormai maggiorenne.
Non vi sono motivi, inoltre, per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti in ordine ai loro rapporti economici;
in particolare, considerata l'attuale residenza all'estero del figlio le parti concordemente hanno chiesto che il contributo al suo mantenimento sia versato direttamente allo stesso.
Infine, il fatto che tra i coniugi sia stato raggiunto un accordo rende corretta l'integrale compensazione delle spese di lite, come concordemente richiesto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) pronuncia la separazione dei coniugi coniugati in Parte_1 Controparte_1
Travacò Siccomario, in data 9.11.2011 (registro degli atti di matrimonio del comune di Travacò
Siccomario anno 2011, atto n.8, parte I);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di annotare la sentenza;
dopo il passaggio in giudicato, e di compiere le ulteriori incombenze di legge;
3) recepisce integralmente le condizioni di separazione sopra riportate e da intendersi qui trascritte;
4) compensa interamente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 7.2.2025
Il Giudice relatore ed estensore La Presidente
(dott.ssa Claudia Caldore) (dott.ssa Marina Bellegrandi )
pagina 2 di 2