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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/09/2025, n. 4972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4972 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- SEZIONE SETTIMA CIVILE - Così composta: Dott. Franco Petrolati - Presidente Dott. Anna Maria Giampaolino- Consigliere relatore Dott. Paolo Caliman - Consigliere ausiliario ha emesso la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 530 r.g. 2025 e vertente
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
tutti con l'Avv. Tiziana Ronchetti Parte_4 Parte_5
APPELLANTI
E
CP_1 Controparte_2
APPELLATI - CONTUMACI
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte_1 Parte_2 Parte_3
E hanno proposto appello avverso Parte_4 Parte_5 la sentenza n. 368/2024 con cui il Tribunale di Rieti ha respinto tutte le domande proposte da e Parte_1 Parte_5 Parte_3 Parte_2 nei confronti di e ha condannato Parte_4 CP_1 Controparte_2 le attrici, in solido tra loro, a rifondere ai convenuti le spese di lite, liquidate in complessivi €2.127,00 a titolo di compensi professionali, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 e oltre ad IVA e CPA come per legge.
Gli appellati e non si sono CP_1 Controparte_2 costituiti in giudizio e sono rimasti contumaci.
Le appellanti hanno, quindi, depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio non avendo più interesse alla sua prosecuzione e hanno chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio. Va quindi dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia formulata dalle appellanti, giacché, come affermato dalla S.C. della sentenza 19/5/1995, n. 5556 (nello stesso senso cfr. Cass. nn. 4499/1996, 8387/1999, 23749 /2011), la rinuncia agli atti del giudizio di appello, per quanto non espressamente disciplinata dalla legge, deve tuttavia ritenersi ammissibile in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado contenuto nell'art. 359 cod. proc. civ., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il predetto mezzo di gravame.
Nulla per le spese in ragione della contumacia degli appellati.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, sezione VII, definitivamente pronunciando:
dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia agli atti del giudizio.
Nulla per le spese di lite.
Roma, 10 settembre 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente
- SEZIONE SETTIMA CIVILE - Così composta: Dott. Franco Petrolati - Presidente Dott. Anna Maria Giampaolino- Consigliere relatore Dott. Paolo Caliman - Consigliere ausiliario ha emesso la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 530 r.g. 2025 e vertente
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
tutti con l'Avv. Tiziana Ronchetti Parte_4 Parte_5
APPELLANTI
E
CP_1 Controparte_2
APPELLATI - CONTUMACI
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte_1 Parte_2 Parte_3
E hanno proposto appello avverso Parte_4 Parte_5 la sentenza n. 368/2024 con cui il Tribunale di Rieti ha respinto tutte le domande proposte da e Parte_1 Parte_5 Parte_3 Parte_2 nei confronti di e ha condannato Parte_4 CP_1 Controparte_2 le attrici, in solido tra loro, a rifondere ai convenuti le spese di lite, liquidate in complessivi €2.127,00 a titolo di compensi professionali, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 e oltre ad IVA e CPA come per legge.
Gli appellati e non si sono CP_1 Controparte_2 costituiti in giudizio e sono rimasti contumaci.
Le appellanti hanno, quindi, depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio non avendo più interesse alla sua prosecuzione e hanno chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio. Va quindi dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia formulata dalle appellanti, giacché, come affermato dalla S.C. della sentenza 19/5/1995, n. 5556 (nello stesso senso cfr. Cass. nn. 4499/1996, 8387/1999, 23749 /2011), la rinuncia agli atti del giudizio di appello, per quanto non espressamente disciplinata dalla legge, deve tuttavia ritenersi ammissibile in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado contenuto nell'art. 359 cod. proc. civ., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il predetto mezzo di gravame.
Nulla per le spese in ragione della contumacia degli appellati.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, sezione VII, definitivamente pronunciando:
dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia agli atti del giudizio.
Nulla per le spese di lite.
Roma, 10 settembre 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente