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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 26/05/2025, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre
Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 1573/ 2024
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Pt_1 difeso dall'avv. AZZANO STEFANO presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico Ricorrente E
nato a [...] il [...], CP_1 rappresentato e difeso dall' avv.to PALOMBA STEFANO con il quale elettivamente domicilia in VIA ZUMBINI 18 80055 PORTICI Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note. Con ricorso ritualmente depositato e notificato l' sostanzialmente deduce la Pt_1 insussistenza del requisito reddituale, in relazione alla prestazione il cui requisito sanitario è stato accertato dal CTU in sede di ATP. Non vengono viceversa sollevate idonee contestazioni sull'accertamento sanitario compiuto in sede di CTU. Il resistente costituito chiede il rigetto della domanda per le ragioni indicate nella memoria difensiva. Preliminarmente va dichiarata la legittimazione dell'
[...]
ritualmente convenuto e parte Controparte_2 del presente giudizio. Ed invero l'art. 130 D.Lvo. n. 112/98 dispone il trasferimento ad un apposito Fondo di Gestione istituito presso l' della funzione di erogazione di pensioni - assegni ed Pt_1 indennità spettanti agli invalidi civili a decorrere dal 120' giorno dalla data di sua entrata in vigore e quindi dal 3 settembre 1998 giusta entrata in vigore il 6 maggio 1998. La legittimazione passiva - allora - spetta all' se il giudizio risulta instaurato dal 3/9/98 Pt_1 ed è diretto ad ottenere la pensione - l'assegno o l'indennità, il recupero di somme indebitamente trattenute ovvero l'esecuzione forzata di un obbligo;
al Ministero in tutti i giudizi CP_3 instaurati fino al 2/9/98 e per tutta la loro durata nonché nelle procedure esecutive il cui pignoramento risulta notificato in data anteriore al 3 settembre 1998. Nella fattispecie in esame, allora, verificato che trattasi di giudizio instaurato in epoca successiva al 3/9/98 non sussistono dubbi in ordine alla legittimazione passiva dell' Al riguardo occorre Pt_1 inoltre rilevare che il Supremo Collegio ha affermato la legittimazione passiva dell' in tema di invalidità civile anche Pt_1 con riferimento ai giudizi intentati con ricorsi depositati dallo 1/1/01 e che il presente giudice ritiene (anche in considerazione del consolidarsi di questo orientamento della giurisprudenza di legittimità, cfr. anche Cass. 6565/04) di dover aderire alla tesi in parola. L' quindi può essere considerato legittimato passivo Pt_1 anche con riferimento ai giudizi intentati con ricorsi depositati dallo 1/1/01 in quanto ente erogatore (pur nella consapevolezza della controversia della questione che ha determinato contrastanti pronunce in sede di merito;
conseguentemente non può riconoscersi la legittimazione passiva alla Regione Campania). In capo all' permane poi la funzione di erogazione delle Pt_1 prestazioni, anche per il periodo successivo all'entrata in vigore del Dl.vo 269/2003 (2.10.2003) che ha attribuito al Ministero dell'Economia e delle Finanze il ruolo di litisconsorte necessario (lo stesso viceversa non è legittimato passivo in relazione al periodo precedente l'entrata in vigore della predetta normativa, salvo che per i procedimenti di revoca dei benefici già concessi). Tuttavia, successivamente, il D.M. 30/3/07 all'art. 5 4° comma ha disposto: “ L' subentra al Ministero dell'economia e delle Pt_1 finanze nelle controversie instaurate a decorrere dalla data del 1° aprile 2007, ancorche' riferite a rapporti sorti anteriormente alla medesima data.”. Questa norma - in attuazione dell'art. 10 co. 2° D.L. n. 203/05, convertito in legge 248/05 - trasferisce all le Pt_1 funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Quindi ai sensi del citato art 5 co. 4°, nelle cause in materia di invalidità civile introdotte a decorrere dal 1 aprile 2007, la legittimazione passiva non compete più al Ministero Economia, ma soltanto all' . Pt_1
Tanto premesso in via pregiudiziale deve rilevarsi che nell'art. 445bis c.p.c. si legge in particolare:” …. Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.[V]. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.”. Orbene con l'originario ricorso di ATP venivano richiesti sia l'assegno che la pensione di invalidità civile. In effetti in base alla documentazione prodotta, anche tenendo conto dei c.d. redditi esenti, non risulta sussistente il requisito reddituale relativo all'assegno di invalidità, il cui requisito sanitario è stato ritenuto sussistente dal CTU ( ma non quello della pensione). La carenza del predetto requisito reddituale tuttavia nel caso di specie non sembra poter portare ad un'inammissibilità della domanda ma solo, appunto ad un giudizio di carenza dei requisiti amministrativi relativi all'assegno di invalidità civile. Di tale circostanza dovrà comunque tenersi conto nel governo delle spese. Ogni altra argomentazione svolta dalle parti risulta assorbita dalle considerazioni che precedono . Le spese della CTU espletata in sede di ATP, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico del ricorrente, considerata la percentuale accertata, con responsabilità solidale dell' e diritto Pt_1 all'integrale regresso di quest'ultimo Le spese devono essere compensate, considerata la novità e controversia delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunziando: a) dichiara invalido nella misura del 75% dal 1 CP_1 settembre 2022; b) dichiara l'insussistenza del requisito reddituale relativo all'assegno di invalidità civile;
c) compensa le spese di lite;
pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico di con responsabilità solidale CP_1 dell' e diritto all'integrale regresso di quest'ultimo; Pt_1
d) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..; Torre Annunziata li 22/5/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)