Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 18/02/2025, n. 3650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3650 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03650/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02907/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2907 del 2021, proposto da Enel Energia s.p.a. ed Enel Italia s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Guido Greco, Manuela Muscardini e Marco Salina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Acquirente Unico s.p.a., non costituito in giudizio;
nei confronti
Arera - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ed Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
e con l'intervento di
ad opponendum :
Gala s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Rino Caiazzo ed Enrico Di Tomaso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader - Aiget, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Pardo, Laura Gentili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Iberdrola Clienti Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Enzo Robaldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- in parte qua, del Decreto Ministero dello sviluppo economico del 31 dicembre 2020, recante “ Modalità e criteri per un ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato, tenendo altresì conto della necessità di garantire la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato ”, pubblicato in G.U.R.I. - Serie generale n.12 del 16 gennaio 2021;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ivi compresi, nei termini di cui si dirà, il parere favorevole (con proposta di modifiche) reso sullo schema di decreto dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente con delibera 497/2020/I/EEL del 24 novembre 2020; il parere favorevole (con osservazioni e proposte di modifica) reso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 25 novembre 2020; il Regolamento Servizio Tutele Graduali adottato dall'Acquirente Unico in data 29 gennaio 21;
- con riserva di agire separatamente per il risarcimento per equivalente monetario, ai sensi e nei termini di cui all'art. 30 co.5 cod.proc.amm.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico, di Arera - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
Visto l’artt. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 febbraio 2025 la dott.ssa Marianna Scali e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Vista la memoria depositata in data 27 dicembre 2024 con la quale parte ricorrente chiede che il ricorso venga dichiarato improcedibile stante il sopravvenuto difetto di interesse alla sua decisione;
Valutati sussistenti i presupposti per provvedere in conformità con la predetta richiesta, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c) cod. proc. amm.;
Ritenuto, quanto alle spese di lite, di doverne disporre la compensazione, stante la natura in rito della presente pronuncia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Fanizza, Presidente FF
Marianna Scali, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Caputi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marianna Scali | Angelo Fanizza |
IL SEGRETARIO