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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 28/10/2025, n. 1370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1370 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 17.09.2025; lette le note depositate nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 458/2025 R.G., avente ad oggetto “indennità di accompagnamento”;
promossa da:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Basile del Foro di Ragusa, giusta C.F._1 procura in atti;
RICORRENTE contro:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. depositato il 21.02.2025 ha Parte_1 contestato le conclusioni formulate dal C.T.U. nominato nel giudizio di A.T.P. ex art. 445 bis, comma primo, c.p.c. promosso ad impugnazione del verbale del 18.03.2024, con cui la Commissione Medica ne aveva riconosciuto la condizione di “soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà gravi a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (legge 509/88 e 124/98) grave 100%”, inetta a fondare il diritto alla reclamata indennità di accompagnamento;
l'ausiliario aveva infatti ritenuto che il quadro clinico di essa ricorrente fosse
“determinato fondamentalmente da patologie a carattere cronico ingravescente, che certamente per il loro carattere rendono più difficoltosa la gestione della propria quotidianità, ma che in atto consentono una sufficiente autonomia sia nella deambulazione che negli atti quotidiani della vita”. A sostegno della proposta opposizione la ha deplorato l'incongrua valutazione delle Pt_1 ingravescenti patologie degenerative attestate nella documentazione sanitaria versata in atti e della loro incidenza funzionale sul preclusogli autonomo compimento degli atti della vita quotidiana. Costituitosi in lite, l' ha invocato la conferma delle risultanze dell'accertamento svolto CP_2 nella precedente fase del giudizio. Disposta e acquisita nuova C.T.U. e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 17.09.2025.
***
Il ricorso è fondato e va conseguentemente accolto per le ragioni di cui appresso. Rinnovate le operazioni peritali, il C.T.U. nominato nell'ambito dell'odierno giudizio è invero pervenuto a conclusioni difformi rispetto a quelle rese dal precedente C.T.U., ancorché in ragione del medio tempore intervenuto peggioramento delle condizioni di salute della ricorrente. Premessane la diagnosi di “Esiti di ictus ischemico cerebellare in vasculopatia cerebrale, declino mnesico cognitivo, diabete mellito, cardiopatia ipertensiva, IRC, poliartrosi”, l'ausiliario ha infatti esposto che “alla luce dell'odierno accertamento medico legale, tenuto conto della documentazione versata in atti e della relazione redatta dal dr. , si conclude che il Persona_1
CTU in sede di ATP, ha correttamente valutato le patologie non concedendo l'indennità di accompagnamento. Difatti all'epoca degli accertamenti sopra detti, non risultavano elementi per la concessione dell'indennità di accompagnamento, né il presente accertamento medico legale ha potuto evidenziare elementi clinici e medico legali per non confermare le predette valutazioni. La sig.ra infatti, seppur dichiarata invalida nella misura del 100%, non richiedeva assistenza Pt_1 né risultava una impossibilità alla deambulazione autonoma. Occorre però evidenziare che il presente accertamento medico legale ha accertato un peggioramento delle condizioni fisiche rispetto a quelle rilevate in sede di visita presso la Commissione Invalidi di Modica nonché in sede di ATP. Difatti la sig.ra risulta affetta da patologie che hanno consentito ma che in atto Pt_1 non consentono in autonoma il compimento di atti della vita quotidiana. Le patologie incidenti in sull'apparato neurologico, vascolare ed osteoarticolare oggi sono tali da non consentire lo svolgimento di azioni elementari dirette al soddisfacimento di quel minimo di esigenze medie di vita rapportabili ad un individuo normale di età corrispondente, risultando condizioni esistenziali compatibili con la dignità della persona umana”; ha quindi concluso che “le attuali condizioni cliniche della sig.ra risultano tali da giustificare la concessione dell'indennità di Pt_1 accompagnamento, secondo le norme previste, perché risultano fortemente limitative della autonomia personale ed ancor più sociale e quotidiana non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. La sig.ra difatti considerate le attuali condizioni cliniche, risulta Pt_1 bisognevole di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita ovvero quelle azioni elementari che espleta un soggetto normale di corrispondente età. Si pone la decorrenza dal mese di Novembre 2024, epoca del ricovero presso UO di Neurologia per l'insorgenza di ictus ischemico cerebellare” (cfr. relazione depositata il 24.07.2025, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta, neretto nel testo). Per le ragioni esposte, ritenuto che la valutazione medica condotta dal C.T.U. incaricato nel presente giudizio appare condivisibile e adeguatamente motivata (la ricorrente è stata trovata “in mediocri condizioni generali, allettata, indossa pannolone. Risponde alle domande poste solo se sollecitata con apprezzabili evidenti deficit mnesici e parzialmente cognitivi. Invitata ad alzarsi si rileva severa difficoltà al passaggio da posizione supina a seduta con necessità di aiuto di terze persone;
la deambulazione non risulta possibile in autonomia e necessita di assistenza di terze persone”), deve concludersi che è soggetto invalido al 100% avente necessità di Parte_1 assistenza continua nel compimento degli atti quotidiani della vita con decorrenza dal novembre 2024. Attesa la decorrenza della prestazione da momento successivo al deposito del ricorso per A.T.P.O., le spese di lite dell'intero procedimento vanno opportunamente compensate;
giusta dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., gli oneri delle disposte CC.TT.UU. vanno poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 458/2025 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
dichiara che è soggetto invalido al 100% avente necessità di assistenza continua Parte_1 nel compimento degli atti quotidiani della vita con decorrenza dal novembre 2024; compensa le spese di lite tra le parti;
pone definitivamente a carico dell' le spese delle liquidate CC.TT.UU. CP_2 Così deciso in Ragusa il 27 ottobre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 17.09.2025; lette le note depositate nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 458/2025 R.G., avente ad oggetto “indennità di accompagnamento”;
promossa da:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Basile del Foro di Ragusa, giusta C.F._1 procura in atti;
RICORRENTE contro:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. depositato il 21.02.2025 ha Parte_1 contestato le conclusioni formulate dal C.T.U. nominato nel giudizio di A.T.P. ex art. 445 bis, comma primo, c.p.c. promosso ad impugnazione del verbale del 18.03.2024, con cui la Commissione Medica ne aveva riconosciuto la condizione di “soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà gravi a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (legge 509/88 e 124/98) grave 100%”, inetta a fondare il diritto alla reclamata indennità di accompagnamento;
l'ausiliario aveva infatti ritenuto che il quadro clinico di essa ricorrente fosse
“determinato fondamentalmente da patologie a carattere cronico ingravescente, che certamente per il loro carattere rendono più difficoltosa la gestione della propria quotidianità, ma che in atto consentono una sufficiente autonomia sia nella deambulazione che negli atti quotidiani della vita”. A sostegno della proposta opposizione la ha deplorato l'incongrua valutazione delle Pt_1 ingravescenti patologie degenerative attestate nella documentazione sanitaria versata in atti e della loro incidenza funzionale sul preclusogli autonomo compimento degli atti della vita quotidiana. Costituitosi in lite, l' ha invocato la conferma delle risultanze dell'accertamento svolto CP_2 nella precedente fase del giudizio. Disposta e acquisita nuova C.T.U. e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 17.09.2025.
***
Il ricorso è fondato e va conseguentemente accolto per le ragioni di cui appresso. Rinnovate le operazioni peritali, il C.T.U. nominato nell'ambito dell'odierno giudizio è invero pervenuto a conclusioni difformi rispetto a quelle rese dal precedente C.T.U., ancorché in ragione del medio tempore intervenuto peggioramento delle condizioni di salute della ricorrente. Premessane la diagnosi di “Esiti di ictus ischemico cerebellare in vasculopatia cerebrale, declino mnesico cognitivo, diabete mellito, cardiopatia ipertensiva, IRC, poliartrosi”, l'ausiliario ha infatti esposto che “alla luce dell'odierno accertamento medico legale, tenuto conto della documentazione versata in atti e della relazione redatta dal dr. , si conclude che il Persona_1
CTU in sede di ATP, ha correttamente valutato le patologie non concedendo l'indennità di accompagnamento. Difatti all'epoca degli accertamenti sopra detti, non risultavano elementi per la concessione dell'indennità di accompagnamento, né il presente accertamento medico legale ha potuto evidenziare elementi clinici e medico legali per non confermare le predette valutazioni. La sig.ra infatti, seppur dichiarata invalida nella misura del 100%, non richiedeva assistenza Pt_1 né risultava una impossibilità alla deambulazione autonoma. Occorre però evidenziare che il presente accertamento medico legale ha accertato un peggioramento delle condizioni fisiche rispetto a quelle rilevate in sede di visita presso la Commissione Invalidi di Modica nonché in sede di ATP. Difatti la sig.ra risulta affetta da patologie che hanno consentito ma che in atto Pt_1 non consentono in autonoma il compimento di atti della vita quotidiana. Le patologie incidenti in sull'apparato neurologico, vascolare ed osteoarticolare oggi sono tali da non consentire lo svolgimento di azioni elementari dirette al soddisfacimento di quel minimo di esigenze medie di vita rapportabili ad un individuo normale di età corrispondente, risultando condizioni esistenziali compatibili con la dignità della persona umana”; ha quindi concluso che “le attuali condizioni cliniche della sig.ra risultano tali da giustificare la concessione dell'indennità di Pt_1 accompagnamento, secondo le norme previste, perché risultano fortemente limitative della autonomia personale ed ancor più sociale e quotidiana non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. La sig.ra difatti considerate le attuali condizioni cliniche, risulta Pt_1 bisognevole di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita ovvero quelle azioni elementari che espleta un soggetto normale di corrispondente età. Si pone la decorrenza dal mese di Novembre 2024, epoca del ricovero presso UO di Neurologia per l'insorgenza di ictus ischemico cerebellare” (cfr. relazione depositata il 24.07.2025, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta, neretto nel testo). Per le ragioni esposte, ritenuto che la valutazione medica condotta dal C.T.U. incaricato nel presente giudizio appare condivisibile e adeguatamente motivata (la ricorrente è stata trovata “in mediocri condizioni generali, allettata, indossa pannolone. Risponde alle domande poste solo se sollecitata con apprezzabili evidenti deficit mnesici e parzialmente cognitivi. Invitata ad alzarsi si rileva severa difficoltà al passaggio da posizione supina a seduta con necessità di aiuto di terze persone;
la deambulazione non risulta possibile in autonomia e necessita di assistenza di terze persone”), deve concludersi che è soggetto invalido al 100% avente necessità di Parte_1 assistenza continua nel compimento degli atti quotidiani della vita con decorrenza dal novembre 2024. Attesa la decorrenza della prestazione da momento successivo al deposito del ricorso per A.T.P.O., le spese di lite dell'intero procedimento vanno opportunamente compensate;
giusta dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., gli oneri delle disposte CC.TT.UU. vanno poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 458/2025 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
dichiara che è soggetto invalido al 100% avente necessità di assistenza continua Parte_1 nel compimento degli atti quotidiani della vita con decorrenza dal novembre 2024; compensa le spese di lite tra le parti;
pone definitivamente a carico dell' le spese delle liquidate CC.TT.UU. CP_2 Così deciso in Ragusa il 27 ottobre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella