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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 05/06/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 956/2025
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ferrara composto da: dott. Stefano Scati Presidente dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nel procedimento iscritto al n. 956/2025 R.G. promosso da:
con il patrocinio dell' Avv. BALDI ELEONORA Controparte_1
e
con il patrocinio dell' Avv. BALDI ELEONORA Controparte_2
RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni delle parti: I ricorrenti chiedono che L'Ecc.mo Tribunale adito Voglia omologare la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni prospettate, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione del provvedimento. 1) I ricorrenti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di non richiedere alcun contributo per il proprio rispettivo mantenimento (doc. 3-4), potendo entrambi contare sull'aiuto economico dei genitori. La sig.ra ha trasferito il CP_1 proprio domicilio in Ferrara, Via Assiderato n. 8, presso la residenza dei sigg.ri CP_3
e , che la stanno aiutando economicamente e materialmente,
[...] Controparte_4 riservandole anche l'utilizzo esclusivo di una parte dell'abitazione; Pers 2) Il figlio verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, che limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Reg manterrà la propria residenza in Ferrara, Via Leonello Poletti
n. 26, mentre la sig.ra trasferirà la sua residenza altrove, entro e non oltre giorni CP_1
30 dalla stipula notarile avente ad oggetto la compravendita della quota di comproprietà della casa famigliare.
3) Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di Reg.
4) Il minore sarà affidato ad entrambi i genitori con la suddivisione di seguito indicata:
Settimana 1: lunedì con la mamma, Martedì con il papà, Mercoledì con la mamma, Giovedì con il papà, Venerdì con la mamma, Sabato e domenica con la mamma, che lo riaccompagnerà a scuola il lunedì mattina;
Settimana 2: Lunedì con il papà, Martedì con la mamma, Mercoledì con il papà, Giovedì con la mamma, Venerdì con la mamma, Sabato e domenica con il papà, che lo riaccompagnerà a scuola il lunedì mattina. Stante l'affidamento del figlio pressoché paritetico tra i genitori, gli stessi provvederanno al Pers mantenimento diretto di quanto il bambino è affidato rispettivamente alla madre ed al padre, senza versamento di assegno di mantenimento l'uno in favore dell'altro. I genitori potranno addivenire concordemente a diverso accordo convenendo preventivamente di mese in mese, a seconda delle rispettive turnazioni lavorative e comunque nel rispetto degli impegni scolastici e ludici del figlio, resta fatto salvo che particolari e contingenti esigenze del figlio potranno essere valutate dai genitori per una differente regolamentazione.
Durante le vacanze natalizie ciascun genitore trascorrerà con il figlio, ad anni alterni, dal 24 al 30 Dicembre e dal 31 Dicembre al 6 Gennaio. Nell'anno 2025 il minore rimarrà con la madre nel periodo da 24 al 30 dicembre, per poi andare dal padre nel periodo successivo dal
31 dicembre al 06 gennaio 2026.
Durante le vacanze pasquali, il figlio trascorrerà tre giorni consecutivi con il padre e tre giorni con la madre, comprendendo ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Nel periodo Giugno/Settembre, il figlio trascorrerà con il padre due settimane anche non consecutive, da concordare entro il 31 Maggio di ogni anno. In caso di mancato accordo, la scelta spetterà alla madre negli anni pari.
Il minore trascorrerà il giorno del Compleanno della madre con la madre ed il giorno del compleanno del padre con il padre, mentre trascorrerà il suo compleanno ad anni alterni con il padre e la madre. L'iscrizione del minore alla scuola materna / elementare privata, nonché ad ogni altro Istituto di grado anche superiore privato, dovrà essere obbligatoriamente preventivamente concordata tra le parti. Reg terminerà la scuola materna presso l'Istituto Smiling International School di Ferrara, senza obbligo di rinnovo dell'iscrizione alla scuola elementare, salvo diverso accordo tra le parti. L'iscrizione di Reg ai campi estivi dovrà essere preventivamente concordata tra i genitori, entro i termini per la relativa iscrizione.
5) Porre a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, il pagamento delle spese straordinarie sostenute in favore del figlio minore, con la suddivisione di seguito indicata:
A) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
B) spese mediche da documentare, che richiedono un preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici, in strutture private;
C) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
costi di pre-scuola e dopo-scuola;
D) spese scolastiche da documentare, che richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche imposte da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede Universitaria;
E) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
mensa scolastica;
attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 500,00 all'anno, l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, sarà posta a carico del genitore proponente;
F) spese extrascolastiche da documentare, che richiedono un preventivo accordo: spese per baby-sitting; spese per campi ricreativi estivi, spese per ricarica cellulare. Il pagamento di tali spese avverrà alla fine di ogni mese dietro presentazione della documentazione di spesa;
6) I sigg.ri e percepiranno direttamente l'assegno unico nella misura del CP_1 CP_2
50% ciascuno;
7) Il sig. si impegna ad acquistare dalla sig.ra la quota del 50% del Pt_1 CP_1 diritto di proprietà dell'immobile sito in Ferrara, Via Leonello Poletti 26, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Ferrara, al Foglio 162, Mappale 360, Sub. 3, Mappale 360, Sub. 4,
Mappale 2249, Sub 2, Zona Cens. 2, Categoria A/3, Classe 1, Consistenza 6,5 vani, con rendita catastale pari ad euro 587,47 (doc. 5).
8) Correlativamente la sig.ra si obbliga a vendere al sig. la quota di CP_1 CP_2 proprietà del suddetto immobile al prezzo di euro 35.000,00 (trentacinquemila/00), senza riserva alcuna;
9) Alla predetta quota di immobile le parti assegnano complessivamente il valore di euro 35.000,00 (trentacinquemila/00), che il sig. si impegna a versare contestualmente CP_2 alla sottoscrizione dell'atto di compravendita, con bonifico istantaneo ovvero assegno circolare in favore della sig.ra il cui passaggio di proprietà dovrà effettuarsi, CP_1 nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ben noto ai coniugi, con ogni sua azione, ragione, accessione, pertinenza, fissi, infissi e seminfissi, servitù attive e passive se e come esistenti ed aventi titolo legale ad esistere, a saldo e definizione di ogni pretesa creditoria in ordine alla comproprietà dell'immobile stesso, avanzata da parte della sig.ra con CP_1 atto di compravendita da stipularsi a spese e cura del sig. , presso un notaio di CP_2 propria fiducia, entro e non oltre 60 giorni dal provvedimento di omologa della separazione personale. 10) Si precisa che il presente atto non costituisce preliminare di vendita.
11) A partire dal mese di marzo 2025 il sig. provvederà al pagamento integrale CP_2 della rate di mutuo gravante sull'immobile, esonerando la sig.ra da qualsivoglia CP_1 obbligo in merito;
12) Sull'immobile sito in Ferrara, Via Leonello Poletti n. 26, grava mutuo ipotecario per importo residuo di euro 96.392,00, attualmente acceso presso Banca Intesa San Paolo, filiale di Ferrara come risulta dal documento allegato (doc. 6), che verrà accollato integralmente dal sig. , con liberazione della sig.ra e del garante CP_2 Controparte_1 CP_3
da ogni e qualsivoglia obbligazione (doc. 7);
[...] 13) Le parti convengono che il trasferimento delle quote dell'immobile descritto nei punti precedenti, in favore del sig. e l'accollo del mutuo cointestato alle parti in capo al CP_2 sig. , con liberazione dei sigg.ri Marzocchi, sono clausole indispensabili e funzionali CP_2 per la risoluzione della crisi coniugale e per il raggiungimento dell'accordo di separazione. Se ne chiede l'esenzione totale dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastale, giusta l'art.19 della legge 74/87 pubblicata in G.U. l'11 marzo 1987 n.58 e la sentenza della Corte costituzionale n.154 del 10 maggio 1999 n.154, pubblicata in G.U. il 19 maggio 1999 al n.20, esenzione confermata in essere dalla Agenzia delle Entrate con circolare n.2 E del 21 febbraio 2014.
14) I ricorrenti hanno già provveduto, con separato accordo, alla divisione dei restanti interessi economico/patrimoniali e dei beni mobili, pertanto, null'altro hanno più da pretendere reciprocamente.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione dei coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 24/04/2025 i sigg. e Controparte_1 CP_2
esponevano che in data 16/09/2017 avevano contratto matrimonio in Ferrara;
[...] che dall'unione era nato il figlio , minorenne. Persona_2
Assumevano i ricorrenti che la convivenza era divenuta intollerabile, chiedevano che venisse omologata la separazione alle condizioni riportate in ricorso e rinunciavano a comparire innanzi al giudice designato.
Nelle note scritte le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'accoglimento delle domande formulate in ricorso. Le domande sono fondate atteso che le parti hanno confermato essere venuta meno l'affectio coniugalis, con conseguente intollerabilità della convivenza.
Va quindi pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
In considerazione della natura della controversia e del comportamento processuale delle parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visti gli articoli 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.
OMOLOGA la separazione consensuale dei sigg. e Controparte_1 CP_2
alle condizioni concordate (matrimonio contratto in Ferrara in data
[...]
16/09/2017 e trascritto al n. 161 p. I).
Prende atto delle ulteriori accordi raggiunti dalle parti.
Spese compensate. Dispone che l'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Ferrara provveda all'annotazione della sentenza.
Ferrara, 29.5.2025
L'estensore Il Presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ferrara composto da: dott. Stefano Scati Presidente dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nel procedimento iscritto al n. 956/2025 R.G. promosso da:
con il patrocinio dell' Avv. BALDI ELEONORA Controparte_1
e
con il patrocinio dell' Avv. BALDI ELEONORA Controparte_2
RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni delle parti: I ricorrenti chiedono che L'Ecc.mo Tribunale adito Voglia omologare la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni prospettate, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione del provvedimento. 1) I ricorrenti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di non richiedere alcun contributo per il proprio rispettivo mantenimento (doc. 3-4), potendo entrambi contare sull'aiuto economico dei genitori. La sig.ra ha trasferito il CP_1 proprio domicilio in Ferrara, Via Assiderato n. 8, presso la residenza dei sigg.ri CP_3
e , che la stanno aiutando economicamente e materialmente,
[...] Controparte_4 riservandole anche l'utilizzo esclusivo di una parte dell'abitazione; Pers 2) Il figlio verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, che limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Reg manterrà la propria residenza in Ferrara, Via Leonello Poletti
n. 26, mentre la sig.ra trasferirà la sua residenza altrove, entro e non oltre giorni CP_1
30 dalla stipula notarile avente ad oggetto la compravendita della quota di comproprietà della casa famigliare.
3) Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di Reg.
4) Il minore sarà affidato ad entrambi i genitori con la suddivisione di seguito indicata:
Settimana 1: lunedì con la mamma, Martedì con il papà, Mercoledì con la mamma, Giovedì con il papà, Venerdì con la mamma, Sabato e domenica con la mamma, che lo riaccompagnerà a scuola il lunedì mattina;
Settimana 2: Lunedì con il papà, Martedì con la mamma, Mercoledì con il papà, Giovedì con la mamma, Venerdì con la mamma, Sabato e domenica con il papà, che lo riaccompagnerà a scuola il lunedì mattina. Stante l'affidamento del figlio pressoché paritetico tra i genitori, gli stessi provvederanno al Pers mantenimento diretto di quanto il bambino è affidato rispettivamente alla madre ed al padre, senza versamento di assegno di mantenimento l'uno in favore dell'altro. I genitori potranno addivenire concordemente a diverso accordo convenendo preventivamente di mese in mese, a seconda delle rispettive turnazioni lavorative e comunque nel rispetto degli impegni scolastici e ludici del figlio, resta fatto salvo che particolari e contingenti esigenze del figlio potranno essere valutate dai genitori per una differente regolamentazione.
Durante le vacanze natalizie ciascun genitore trascorrerà con il figlio, ad anni alterni, dal 24 al 30 Dicembre e dal 31 Dicembre al 6 Gennaio. Nell'anno 2025 il minore rimarrà con la madre nel periodo da 24 al 30 dicembre, per poi andare dal padre nel periodo successivo dal
31 dicembre al 06 gennaio 2026.
Durante le vacanze pasquali, il figlio trascorrerà tre giorni consecutivi con il padre e tre giorni con la madre, comprendendo ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Nel periodo Giugno/Settembre, il figlio trascorrerà con il padre due settimane anche non consecutive, da concordare entro il 31 Maggio di ogni anno. In caso di mancato accordo, la scelta spetterà alla madre negli anni pari.
Il minore trascorrerà il giorno del Compleanno della madre con la madre ed il giorno del compleanno del padre con il padre, mentre trascorrerà il suo compleanno ad anni alterni con il padre e la madre. L'iscrizione del minore alla scuola materna / elementare privata, nonché ad ogni altro Istituto di grado anche superiore privato, dovrà essere obbligatoriamente preventivamente concordata tra le parti. Reg terminerà la scuola materna presso l'Istituto Smiling International School di Ferrara, senza obbligo di rinnovo dell'iscrizione alla scuola elementare, salvo diverso accordo tra le parti. L'iscrizione di Reg ai campi estivi dovrà essere preventivamente concordata tra i genitori, entro i termini per la relativa iscrizione.
5) Porre a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, il pagamento delle spese straordinarie sostenute in favore del figlio minore, con la suddivisione di seguito indicata:
A) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
B) spese mediche da documentare, che richiedono un preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici, in strutture private;
C) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
costi di pre-scuola e dopo-scuola;
D) spese scolastiche da documentare, che richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche imposte da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede Universitaria;
E) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
mensa scolastica;
attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 500,00 all'anno, l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, sarà posta a carico del genitore proponente;
F) spese extrascolastiche da documentare, che richiedono un preventivo accordo: spese per baby-sitting; spese per campi ricreativi estivi, spese per ricarica cellulare. Il pagamento di tali spese avverrà alla fine di ogni mese dietro presentazione della documentazione di spesa;
6) I sigg.ri e percepiranno direttamente l'assegno unico nella misura del CP_1 CP_2
50% ciascuno;
7) Il sig. si impegna ad acquistare dalla sig.ra la quota del 50% del Pt_1 CP_1 diritto di proprietà dell'immobile sito in Ferrara, Via Leonello Poletti 26, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Ferrara, al Foglio 162, Mappale 360, Sub. 3, Mappale 360, Sub. 4,
Mappale 2249, Sub 2, Zona Cens. 2, Categoria A/3, Classe 1, Consistenza 6,5 vani, con rendita catastale pari ad euro 587,47 (doc. 5).
8) Correlativamente la sig.ra si obbliga a vendere al sig. la quota di CP_1 CP_2 proprietà del suddetto immobile al prezzo di euro 35.000,00 (trentacinquemila/00), senza riserva alcuna;
9) Alla predetta quota di immobile le parti assegnano complessivamente il valore di euro 35.000,00 (trentacinquemila/00), che il sig. si impegna a versare contestualmente CP_2 alla sottoscrizione dell'atto di compravendita, con bonifico istantaneo ovvero assegno circolare in favore della sig.ra il cui passaggio di proprietà dovrà effettuarsi, CP_1 nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ben noto ai coniugi, con ogni sua azione, ragione, accessione, pertinenza, fissi, infissi e seminfissi, servitù attive e passive se e come esistenti ed aventi titolo legale ad esistere, a saldo e definizione di ogni pretesa creditoria in ordine alla comproprietà dell'immobile stesso, avanzata da parte della sig.ra con CP_1 atto di compravendita da stipularsi a spese e cura del sig. , presso un notaio di CP_2 propria fiducia, entro e non oltre 60 giorni dal provvedimento di omologa della separazione personale. 10) Si precisa che il presente atto non costituisce preliminare di vendita.
11) A partire dal mese di marzo 2025 il sig. provvederà al pagamento integrale CP_2 della rate di mutuo gravante sull'immobile, esonerando la sig.ra da qualsivoglia CP_1 obbligo in merito;
12) Sull'immobile sito in Ferrara, Via Leonello Poletti n. 26, grava mutuo ipotecario per importo residuo di euro 96.392,00, attualmente acceso presso Banca Intesa San Paolo, filiale di Ferrara come risulta dal documento allegato (doc. 6), che verrà accollato integralmente dal sig. , con liberazione della sig.ra e del garante CP_2 Controparte_1 CP_3
da ogni e qualsivoglia obbligazione (doc. 7);
[...] 13) Le parti convengono che il trasferimento delle quote dell'immobile descritto nei punti precedenti, in favore del sig. e l'accollo del mutuo cointestato alle parti in capo al CP_2 sig. , con liberazione dei sigg.ri Marzocchi, sono clausole indispensabili e funzionali CP_2 per la risoluzione della crisi coniugale e per il raggiungimento dell'accordo di separazione. Se ne chiede l'esenzione totale dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastale, giusta l'art.19 della legge 74/87 pubblicata in G.U. l'11 marzo 1987 n.58 e la sentenza della Corte costituzionale n.154 del 10 maggio 1999 n.154, pubblicata in G.U. il 19 maggio 1999 al n.20, esenzione confermata in essere dalla Agenzia delle Entrate con circolare n.2 E del 21 febbraio 2014.
14) I ricorrenti hanno già provveduto, con separato accordo, alla divisione dei restanti interessi economico/patrimoniali e dei beni mobili, pertanto, null'altro hanno più da pretendere reciprocamente.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione dei coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 24/04/2025 i sigg. e Controparte_1 CP_2
esponevano che in data 16/09/2017 avevano contratto matrimonio in Ferrara;
[...] che dall'unione era nato il figlio , minorenne. Persona_2
Assumevano i ricorrenti che la convivenza era divenuta intollerabile, chiedevano che venisse omologata la separazione alle condizioni riportate in ricorso e rinunciavano a comparire innanzi al giudice designato.
Nelle note scritte le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'accoglimento delle domande formulate in ricorso. Le domande sono fondate atteso che le parti hanno confermato essere venuta meno l'affectio coniugalis, con conseguente intollerabilità della convivenza.
Va quindi pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
In considerazione della natura della controversia e del comportamento processuale delle parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visti gli articoli 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.
OMOLOGA la separazione consensuale dei sigg. e Controparte_1 CP_2
alle condizioni concordate (matrimonio contratto in Ferrara in data
[...]
16/09/2017 e trascritto al n. 161 p. I).
Prende atto delle ulteriori accordi raggiunti dalle parti.
Spese compensate. Dispone che l'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Ferrara provveda all'annotazione della sentenza.
Ferrara, 29.5.2025
L'estensore Il Presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati