Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 1220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1220 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
n. 4205/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa PAOLA GIGLIO COBUZIO Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 4205/19 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 394/19 pubblicata il 27.2.19 dal Tribunale di Avellino, vertente
TRA
(C.F. ), nella qualità di coerede di Parte_1 C.F._1
(C. F. ), rappresentato e difeso, in virtù di R_ C.F._2
procura in atti, dall'avv. Giovanni Antonio Terrazzano, (C.F. ) C.F._3
e dall'Avv. Orietta Ciriello, con indicazione del seguente indirizzo pec:
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APPELLANTE
E
, (C.F. , rappresentato e difeso, in virtù _1 C.F._4
di procura in atti, dall'avv. Gerardo Testa (C.F. ) con C.F._5
0825/440221;
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
I.Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione del 22/02/2016 conveniva in giudizio R_ [...]
dinanzi al Tribunale di Avellino per ivi sentire accogliere le seguenti _1
conclusioni: “accertare e dichiarare che il sig. è debitore nei confronti _1
della sig.ra della complessiva somma di € 43.913,96, illegittimamente R_
sottratta e per la causale indicata in narrativa e, per l'effetto, condannarlo al pagamento della suddetta somma di € 43.913,96, oltre interessi come per legge;
- condannare il convenuto al pagamento di spese e competenze del giudizio, oltre spese generali, IVA e Cap come per legge”.
A sostegno della domanda parte attrice esponeva di essere titolare del conto corrente bancario n. 0000400114373, acceso presso la Banca Unicredit, agenzia di
Grottaminarda, sul quale confluivano i ratei pensionistici, la pensione di reversibilità del coniuge e l'indennità di accompagnamento INPS, dal quale prelevava mensilmente la somma di € 1.500,00 per le necessità della stessa titolare. Aggiungeva che, in data
08/01/2015, , amico di famiglia, la convinceva a sottoscrivere, presso _1
la Banca, una delega a suo favore per evitarle il disagio di recarsi personalmente presso l'istituto e, successivamente, le faceva sottoscrivere, senza informarla del contenuto, richiesta di carta bancomat. Deduceva che il , in forza della delega e della _1
tessera bancomat, di cui il si era impadronito, unitamente al pin, intercettando _1
la corrispondenza dell'attrice proveniente dalla banca, effettuava prelievi a suo piacimento finché l'attrice non riceveva sul suo cellulare notifica da parte della Banca dei prelievi e delle operazioni effettuati, a sua insaputa, nei mesi di giugno e luglio
2015. Resasi conto di essere titolare, sempre a sua insaputa di carta bancomat, si recava unitamente al nipote presso la Banca per chiedere spiegazioni in merito CP_2 e, al contempo, la consegna degli estratti conto dal mese di gennaio 2015. Dalla lettura degli stessi verificava che vi erano stati notevoli prelievi per un importo totale di €
33.913,96. L'attrice, quindi, richiedeva al la restituzione della carta Bancomat _1
e, al suo rifiuto, provvedeva a bloccarla, revocando altresì la delega. Inoltre, deduceva che, nel periodo compreso tra giugno 2014 e luglio 2015, il , con raggiri, si _1
era fatto consegnare la somma di € 10.000,00 prelevata dall'attrice, in più occasioni dal proprio libretto postale. Pertanto, con raccomandata del 20/10/2015 richiedeva al convenuto la restituzione delle somme indebitamente riscosse senza esito. Infine,
l'attrice adiva il Tribunale affinché accertasse e dichiarasse che era _1
debitore della complessiva somma di € 43.913,96 e lo condannasse al pagamento della predetta somma, oltre al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva , il quale _1
contestava la domanda avversa, affermando che tutte le operazioni bancarie erano avvenute con il consenso della della quale, sin dal 2001, si era occupato, R_
personalmente, interessandosi anche della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile dell'attrice del quale possedeva le chiavi, oltre a utilizzare da sempre l'auto della stessa. Negava quindi qualsiasi credito dell'attrice e spiegava domanda riconvenzionale chiedendo il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali nella misura di € 30.000,00. Chiedeva, pertanto, che il Tribunale adito rigettasse la domanda attorea e, in accoglimento della spiegata riconvenzionale, condannasse R_
al pagamento della somma di € 30.000,00 con vittoria di spese e compensi.
[...]
Depositate le memorie istruttorie ex art 183 cpc , il Tribunale ammetteva l'interrogatorio formale e la prova orale richiesta dalle parti. Espletato il solo interrogatorio formale del convenuto ed escussi i testimoni, il Giudice fissava l'udienza del 6.2.2019 per la discussione della causa, concedendo alle parti termine per il deposito delle note conclusionali.
II La sentenza di primo grado Con la sentenza n. 394/19, pubblicata il 27.2.2019, non notificata, il Tribunale di
Avellino, definitivamente pronunziando, così provvedeva: “Rigetta la domanda proposta da Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da R_ _1
. Dichiara interamente compensate le spese di lite”.
[...]
III Il giudizio di appello
Avverso tale sentenza proponeva appello nella qualità indicata, con Parte_1
atto di citazione spedito per la notifica il 24.09.2019, con il quale chiedeva, testualmente, all'adita Corte: “accogliere l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata n. 394/19, emessa dal Tribunale di Avellino, accertare e dichiarare che il sig. è debitore nei confronti della sig.ra _1 R_
della complessiva somma di € 43.913,96, illegittimamente sottratta e per la causale indicata in narrativa dell'atto di citazione e per l'effetto condannarlo, in favore di parte appellante, al pagamento della suddetta somma di € 43.913,96 oltre interessi come per legge;
Con vittoria, in ogni caso, di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge, con attribuzione ai sottoscritti avvocati”.
Nel dettaglio, parte appellante proponeva la riforma della sentenza di prime cure sulla base del seguente motivo di gravame:
-con un unico motivo l'appellante lamentava la violazione dell'art. 2697 c.c., l'erronea valutazione da parte del giudice di prime cure della prova testi e la mancata valutazione della prova documentale prodotta dall'appellante.
In particolare, impugnava la parte di sentenza in cui il giudice di prime cure aveva ritenuto che: “…sia la documentazione in atti che la prova testimoniale non hanno assunto alla funzione di provare che il convenuto abbia agito in mala fede”.
Secondo l'appellante, per quanto attiene ai testi escussi, dalla lettura delle dichiarazioni rese in giudizio emergerebbe che il senso delle stesse era diverso da quanto riportato dal Giudice. A detta dell'appellante, tutti i testi di parte attrice avrebbero confermato le circostanze capitolate nelle richieste istruttorie e il giudice avrebbe dovuto ritenere attendibili detti testi, in ragione delle loro risposte chiare, precise e concordanti. In particolare, le dichiarazioni di nipote di sarebbero Testimone_1 R_
state erroneamente ritenute contraddittorie dal Giudicante. Precisava l'appellante che, in merito al capo di domanda n. 5 della memoria ex art. 183 comma 6 cpc di parte attrice: “Vero che il sig. utilizzava la delega ricevuta, per effettuare, _1
oltre al prelievo mensile, anche operazioni non autorizzate, e ritirando somme mai consegnate alla sig.ra sottraendole risparmi ed incassi di pensione” la R_
predetta teste rispondeva “Si è vero e tanto posso dire perché non erano giustificati i prelievi mensili oltre la somma di € 1.500,00 che lei utilizzava sempre. Tanto so non perché mi è stato riferito da mia zia che non ne era a conoscenza ma si notava dall'eccessivo prelievo”. In prosieguo il capitolo n 6 recitava: “Vero che in data 13 gennaio 2015 il sig. , approfittando dell'occasione del prelievo mensile _1
allo sportello della filiale di Frigento, effettuato insieme alla sig.ra le R_
faceva sottoscrivere, celando il contenuto e senza farle capire nulla, una richiesta di carta Bancomat” e la risposta della teste era: “Si è vero preciso che questa cosa l'ho scoperta sempre ricostruendo le vicende bancarie e mio marito si è recato in banca per chiedere spiegazioni, ribadisco che la signora non mi ha mai R_
informato di questi movimenti della carta perché non ne era consapevole ”. Secondo
l'appellante, anche le dichiarazioni della teste sorella dell'attrice, Tes_2
sarebbero state valutate con superficialità dal giudice. Dalla lettura delle risposte date sarebbe evidente la conferma di tutto quanto dedotto dall'attrice in atto introduttivo.
Infatti, dopo aver confermato la circostanza n. 3 della memoria istruttoria di parte attrice, che testualmente chiedeva: “Vero che in data 8 gennaio 2015 il sig. _1
, amico di famiglia, convinceva la sig.ra a sottoscrivere presso la
[...] R_
Banca Unicredit una delega in suo favore per effettuare il prelievo della predetta somma mensile”, la teste confermava anche il capo 4 che domandava “Vero che la delega veniva rilasciata dalla sig.ra affinché, considerate le precarie R_
condizioni di salute non si recasse più in banca personalmente”. Dal tenore delle dichiarazioni delle due testimoni sarebbe chiaro che persona fragile e R_ facilmente influenzabile, non sapesse niente della carta Bancomat e che sarebbe stata raggirata dal . Quanto alla teste l'appellante _1 Testimone_3
sosteneva che la stessa confermava che l'attrice era persona abitudinaria e che si recava in banca al massimo due volte per fare i prelievi, senza la necessità di utilizzare un bancomat. Aggiungeva che la predetta teste ricordava che: “il sig. _1
prelevava senza autorizzazione delle somme dalla banca. Tale circostanza l'ho appurata personalmente leggendo gli sms inviati dalla banca sul cellulare della sig.ra che in quella circostanza era a casa con me. In questi messaggi veniva indicato R_
l'importo del prelievo effettuato”. Inoltre, la teste confermava la circostanza n. 12, che chiedeva: “Vero che agli inizi del mese di agosto 2015, alla presenza dei sig.ri
[...]
, e la sig.ra CP_2 Testimone_1 Testimone_3 R_
invitava il sig. alla restituzione della carta Bancomat, ricevendone il _1
rifiuto, così provvedendo a bloccare la stessa”.
L'appellante lamentava che, relativamente alla richiesta di restituzione del prestito di
€ 10.000,00, il giudice di prime cure avrebbe rigettato la domanda sull'erroneo presupposto che “nessuna prova per il chiesto rimborso del prestito di € 10.000,00 né documentale né orale”. Sosteneva che il Giudice sarebbe incorso in errore in quanto la teste affermava che il prestito c'era stato. La domanda dell'attrice Tes_2
risulterebbe pienamente provata anche alla luce dei documenti prodotti. A differenza di quanto affermato dal giudice, risulterebbero in atti due estratti conto: quello richiamato dal giudice, relativo all'anno 2015 e quello relativo all'anno 2014, depositato con le note istruttorie ex art. 183, comma VI, cpc, secondo termine;
quindi antecedente al rilascio della delega e prodotto per dimostrare l'anomalia dei prelievi effettuati dopo la delega. Inoltre, per i diversi pagamenti che il aveva fatto _1
con il bancomat di e risultanti dall'estratto conto 2015, in atti, le ditte R_
presso cui erano stati effettuati gli illegittimi acquisti, inviavano tramite pec i riscontri contabili, che venivano depositati ed acquisiti agli atti di causa. A detta dell'appellante, il giudice avrebbe omesso di valutare la documentazione in atti e avrebbe dato credito alle dichiarazioni dei testi di controparte, nonostante si trattasse di testimoni compiacenti alla posizione del , in quanto avevano lavorato per il suo _1
tramite. Inoltre, deduceva la contraddittorietà delle testimonianze rese da Tes_4
e e ne chiedeva una valutazione di inattendibilità.
[...] Testimone_5
Si costituiva l'appellato , il quale rassegnava le seguenti conclusioni: _1
“rigettare l'appello proposto dall'erede di perché inammissibile ed R_
infondato in fatto ed in diritto e confermare in toto la decisione di primo grado; b.
Infine, condannare l'appellante alle spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario”.
In particolare, parte appellata eccepiva la carenza di legittimazione all'impugnazione di controparte e, nel merito, affermava non solo che i testi escussi avevano fatto emergere la correttezza del proprio comportamento, ma anche che l'attrice si era volontariamente sottratta a rendere il deferitole interrogatorio formale con ogni conseguenza di legge.
Precisate dalle parti le definitive conclusioni con note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc, la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
IV Motivi della decisione
1.1. In via preliminare, si osserva che l'impugnazione proposta, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellata, è rispettosa del disposto di cui all'art. 342 c.p.c.
Secondo giurisprudenza costante, “Gli articoli 342 e 434 del C.p.c., nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass.
03/11/2020, n.24262).
Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nella specie, l'appellante ha indicato, con sufficiente chiarezza, le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre a rivedere quanto deciso dal giudice di primo grado.
Ne consegue che l'appello, soddisfa sicuramente i requisiti richiesti dal citato art. 342
c.c. e, pertanto, non ricorrono le condizioni per la declaratoria di inammissibilità del gravame proposto.
1.2. Ancora in via preliminare non è fondata l'eccezione sollevata, peraltro alquanto genericamente, dall'appellato di difetto di legittimazione attiva della controparte in quanto ha agito in qualità di successore mortis causa a titolo universale Parte_1
di e ha provveduto al deposito del negozio testamentario della de cuius R_
del 18/8/2013.
1.3 Nel merito, l'appello è infondato e, pertanto, va rigettato per le motivazioni innanzi illustrate.
Giova premettere che è pacifico il conferimento per iscritto della delega bancaria su conto corrente con cui il era legittimato ad effettuare operazioni di prelievo _1
per conto di La questione agitata tra le parti attiene alle operazioni R_
compiute sullo stesso conto mediante carta bancomat che la assumeva essere R_
stata richiesta presso la Banca, sottratta e usata dal a sua insaputa e mediante _1
raggiri e artifici e mediante prelievi abusivi agli sportelli mai autorizzati.
Le complessive risultanze istruttorie devono ritenersi inidonee a dimostrare che l'appellato abbia operato sul conto corrente dell'attrice mediante l'utilizzo di carta bancomat senza alcuna autorizzazione o oltre i limiti imposti dalla delega rilasciatagli dalla per comodità della stessa anche in ragione delle sue condizioni di salute R_
che, tuttavia, non erano tali da impedire alla titolare del conto di recarsi anche personalmente in Banca una o due volte al mese, unitamente al , come riferito _1
dai testi escussi in giudizio.
Nell'esaminare le dichiarazioni testimoniali deve attribuirsi maggior rilievo e prevalenza a chi tra gli stessi testi ha avuto una conoscenza diretta e immediata dei fatti di causa come quelli indicati dall'originario convenuto, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, dovendosi precisare che i testi indicati dalla si sono limitati R_
a riportare quanto appreso de relato da parte della stessa attrice e a riferire proprie valutazioni circa la pretesa indebita sottrazione di denaro. I testi addotti dall'attrice, infatti, dichiaravano di non avere mai avuto contezza diretta di quanto accadeva all'attrice nel corso del rapporto intercorrente con il da moltissimi anni e di _1
aver appreso solo in un momento successivo, ossia nel mese di luglio del 2015, attraverso le ricostruzioni dei movimenti bancari, le operazioni asseritamente fraudolente compiute sul conto nell'ultimo anno.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ritiene maggiormente convincenti le dichiarazioni rese dai testimoni di parte convenuta. In particolare, all'udienza del
10/10/17 rilasciava le seguenti dichiarazioni: “Mio padre era il Testimone_4
giardiniere della signora e frequentava molto la sua abitazione sino a R_
qualche tempo fa…non so come pagava il so solo del ritiro R_ _1
fatto dal per pagare mio padre. Andai col al Banco di Frigento e _1 _1
lui teneva la carta bancomat di non so quanto prelevò, diede i soldi a Parte_2
che, poi, con una parte pagò mio padre…”. L'altro teste R_ Testimone_5
dichiarava di essere stato chiamato più volte per effettuare dei lavori presso l'abitazione dell'attrice e di essere a conoscenza del possesso della carta bancomat da parte del dietro consenso della Al riguardo, affermava di avere sentito _1 R_
pronunciare da le seguenti parole: “ tanto il mio Bancomat ce R_ Per_2
l'hai tu, prendi 1500,00 dal bancomat e portameli, 500,00 euro li dai a mentre Tes_5
1000,00 li dai a me”. Inoltre, all'udienza del 27/6/2018 il teste Testimone_6 affermava quanto segue: “ autorizzò il a prelevare una certa R_ _1
somma per il pagamento;
ero lì a fare i lavori. So che aveva dato sia la delega R_
sia il Bancomat a per i lavori. …Graziosi era il fabbro …Eravamo io, _1 Tes_5
, e che autorizzò a prelevare dei soldi per pagarci tutti Tes_4 _1 R_ Per_2
quanti…A volte ho lavorato insieme al per lavori di impiantistica a casa di _1
sono stato chiamato dal ”. R_ _1
Quanto dichiarato concordemente e coerentemente dai suddetti testi dimostra che fosse a conoscenza dell'esistenza della carta Bancomat nonché R_
dell'utilizzo della stessa da parte di che a tanto era stato autorizzato _1
dalla stessa con conseguente rigetto della domanda spiegata in primo grado che si fonda sull'assenza del suo consenso e addirittura sulla ignoranza da parte sua del rilascio della carta Bancomat;
d'altronde, nessun altro teste è riuscito a dimostrare in modo convincente il contrario. Inoltre, vi è conferma dei rapporti di intensa frequentazione tra le originarie parti in causa e di vari e diversi lavori seguiti dal per conto _1
della Quanto alla documentazione bancaria deve osservarsi che R_
l'intensificazione dei prelievi nell'anno 2015 ben può giustificarsi alla luce dei pagamenti anche per le lavorazioni svolte nell'interesse della che si recava R_
anche in banca con il non una ma due volte al mese. Occorre aggiungere che _1
la non rendeva l'interrogatorio formale deferitole dal e neanche R_ _1
giustificava la propria assenza all'udienza come rinviata per l'assunzione del predetto mezzo istruttorio. Altra considerazione da esplicitare, a confutazione degli assunti della
è rappresentata dalla circostanza anomala e rimasta senza spiegazione secondo R_
cui, a detta della la stessa provvedeva a ricaricare il suo telefonino soltanto nel R_
mese di luglio poiché “rimasto senza credito dal mese di gennaio” e, quindi, apprendeva degli ammanchi solo alla notifica dei messaggi telefonici inviati dall'Unicredit. Da ultimo, occorre ribadire la eccessiva genericità della testimonianza rilasciata da in ordine alla somma di euro 10.000,00 che la stessa teste Tes_2
non riusciva a specificare quanto al tempo della dazione al e alle sue modalità _1 sicchè non si ritiene adeguata alla dimostrazione del titolo genetico dell'obbligo di restituzione come azionato dalla originaria attrice.
In definitiva, l'appello va rigettato con conferma integrale della sentenza appellata.
V Le spese del giudizio
2.1 2.1 Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante, secondo la regola sancita dall'art. 91 comma 1 c.p.c., e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM n. 55/2014 e aggiornati al DM
n. 147/2022, con riguardo al valore della causa (rientrante nello scaglione da € 26.001
a € 52.000) e dell'articolazione succinta delle difese espletate dalla parte appellata e delle limitate questioni giuridiche controverse.
2.2 Ricorrono le condizioni previste dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
(Testo Unico delle spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n.
228 del 24.12.2012, che prescrive, nel caso in cui l'impugnazione, anche incidentale,
è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, che la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede:
a) Rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
b) Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente giudizio, che liquida cumulativamente in € 4.996,00 oltre rimborso spese generali (15%), oltre IVA e CPA come per legge;
c) Dà atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, ricorrono i presupposti di legge, per cui l'appellante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.
Alla cancelleria per gli adempimenti Così deciso in Napoli, addì 06.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Paola Giglio Cobuzio dott.ssa Aurelia D'Ambrosio