Sentenza 1 aprile 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/04/2004, n. 6480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6480 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. DELL'ANNO Paolino - Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCO JENI, PILERIO SPADAFORA, GIUSEPPE FABIANI, GIOVANNA BIONDI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FIORE TERESA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1399/01 del Tribunale di FOGGIA, depositata il 29/03/01 R.G.N. 4399/99;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 09/01/04 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
Udito l'Avvocato FABIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. la ricorrente indicata in epigrafe (Fiore Teresa) - premesso che era lavoratore agricolo iscritto negli elenchi anagrafici del comune di residenza, che aveva presentato all'Istituto resistente domanda intesa ad ottenere la liquidazione dell'indennità di disoccupazione;
che l'INPS aveva provveduto a liquidare la somma calcolandola esattamente quanto al numero delle giornate indennizzabili ed alla percentuale di salario dovuta, ma erroneamente ponendo a base del calcolo il salario convenzionalmente rilevato l'anno precedente a quello di maturazione del diritto - adiva il giudice del lavoro di Foggia per sentir condannare l'Istituto resistente al pagamento in suo favore della differenza tra quanto liquidato e quanto invece dovuto essergli corrisposto in ragione della più elevata base di calcolo dell'indennità di disoccupazione, oltre interessi legali e rivalutazione (nei limiti di cui alla legge n. 412/92) e con vittoria di spese. Nella sua memoria di costituzione l'INPS deduceva l'infondatezza della pretesa avanzata dal ricorrente sull'erronea interpretazione della normativa vigente e ribadiva che esattamente si era proceduto a liquidare l'indennità di disoccupazione calcolandola sulla base del salario medio relativo all'anno precedente e non a quello corrente;
chiedeva pertanto il rigetto della domanda.
All'udienza di discussione della causa, l'adito giudice unico del lavoro accoglieva il ricorso con sentenza del 20/29.3.2001 e condannava l'INPS al pagamento della somma di lire 48.010 oltre interessi, con compensazione delle spese.
La sentenza, inappellabile per ragioni di valore ai sensi dell'art. 440 c.p.c., è stata direttamente impugnata in sede di legittimità
dall'INPS con un unico motivo di ricorso. L'intimata non ha svolto difesa alcuna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso l'Istituto censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, commi 2 e 3, della legge 8 agosto 1972, n. 457, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; dell'art. 4 del
D.Lg.vo 16 aprile 1997, n. 146; dell'art. 45, comma 21, della legge 15 maggio 1999, n. 144. Erroneamente - secondo l'Istituto ricorrente
- la sentenza impugnata, al fine di stabilire la retribuzione media convenzionale dei salariati giornalieri in agricoltura, parametro sul quale è calcolata l'indennità di disoccupazione, ha fatto riferimento ai contratti collettivi provinciali dell'anno di riferimento anziché a quelli dell'anno precedente la maturazione del diritto all'indennità stessa.
2. Il ricorso è fondato.
La questione (di diritto) è già stata esaminata da questa Corte (ex plurimis Cass., sez. lav., 9 maggio 2001, n. 6455) che ha affermato - e qui conferma - che in materia di determinazione dell'indennità di disoccupazione per i braccianti agricoli, trova applicazione la disposizione di cui all'art. 45, 21 comma, l. 17 maggio 1999 n. 144, che - interpretando autenticamente l'art. 3, 3 comma, l. 8 agosto 1972 n. 457 - ha stabilito che il termine del 30 ottobre, indicato in quest'ultima norma per la rilevazione della retribuzione media da porre a base per la liquidazione delle prestazioni temporanee per gli operai agricoli a tempo determinato, è il medesimo di quello previsto al 2 comma, del cit. art. 3 per gli operai a tempo indeterminato e va riferito, quindi, all'anno precedente a quello in cui viene liquidata la prestazione previdenziale;
tale disposizione, che trova la giustificazione della propria efficacia retroattiva nell'esistenza di effetti dubbi ermeneutici e non incide, peraltro, su posizioni previdenziali già acquisite, si sottrae a dubbi di illegittimità costituzionale anche in relazione al principio di uguaglianza, con riferimento al trattamento fruito dai salariati fissi, posto che - nell'ambito dei meccanismi di determinazione previsti dalla cit. l. n. 457 del 1972 - le due categorie di lavoratori agricoli risultano semplicemente parificate in ordine al sistema di rilevazione della retribuzione convenzionale di riferimento, ferma restando la differenza, a vantaggio dei giornalieri di campagna, della media retributiva operata fra tutte le qualifiche e non per ciascuna qualifica come per i salariati fissi. Quindi correttamente l'Istituto - per individuare i contratti collettivi provinciali al fine di stabilire la retribuzione convenzionale media su cui calcolare l'indennità di disoccupazione dei salariati giornalieri in agricoltura - aveva fatto riferimento al termine suddetto - 30 ottobre dell'anno precedente - e non già a quello successivo del 30 ottobre dell'anno corrente, come erroneamente ritenuto dalla sentenza impugnata.
3. Il ricorso pertanto deve essere accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata. La causa può poi essere decisa nel merito atteso che la pretesa dell'originaria ricorrente si fondava esclusivamente sul criterio di determinazione della retribuzione media convenzionale;
pretesa che quindi è infondata e pertanto la domanda va rigettata.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. - che deve ritenersi tuttora vigente a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 d.l. n. 384 del 1992, convertito con l. n. 438 del 1992, che l'aveva abrogato (C. cost. n. 134 del 1994) - le spese giudiziali nei giudizi aventi ad oggetto prestazioni previdenziali, quale quello in oggetto, non possono essere poste a carico del soggetto soccombente che abbia agito per ottenere una di tali prestazioni non risultando la pretesa manifestamente infondata e temeraria.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda dell'originaria ricorrente;
nulla sulle spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2004