Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 01/12/2025, n. 2653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2653 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02653/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00988/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 988 del 2025, proposto da
LO NO, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, Francesca Lideo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 881/2024 del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, pubblicata in data 03.08.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 il dott. AR AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, il docente NO LO ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 881/2024, nella parte in cui:
“- accerta e dichiara il diritto di NO CA all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023;
- per l’effetto, condanna il Ministero convenuto ad erogare in favore della parte ricorrente l’importo complessivo di € 3.500,00 (euro tremilacinquecento/00) attraverso l’emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione;
- condanna, inoltre, il Ministero dell’Istruzione al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.400,00 oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati di parte ricorrente dichiaratisi antistatari ”.
Il ricorrente ha chiesto anche la vittoria delle spese e la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento della p.a..
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con atto depositato il 24.06.2025.
Alla camera di consiglio del 27 novembre 2025, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è documentalmente fondato e merita, pertanto, accoglimento.
Consta, infatti, che la sentenza dispone la condanna pecuniaria della Amministrazione resistente, che la stessa è passata in giudicato e che sono state rispettate le formalità ed i termini previsti dalla legge in punto di notifica della pronunzia all’Amministrazione scolastica debitrice.
Di converso, l’Amministrazione resistente, essendosi costituita con atto di pura forma, non ha obiettato di avere già corrisposto le somme dovute né ha eccepito l’intervento di altri fatti modificativi od estintivi delle ragioni di credito di parte ricorrente.
La resistente Amministrazione, pertanto, deve essere condannata a rilasciare la “Carta del docente” in favore del ricorrente NO LO e ad accreditarvi l’importo indicato nella sentenza in oggetto per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, con gli interessi legali o la rivalutazione monetaria determinati ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, entro il termine ultimo di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa (o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore) della presente sentenza.
Per il caso di ulteriore inerzia si nomina sin da ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega, il quale - nel doveroso adempimento dell’ufficio pubblicistico assegnatogli e su espressa richiesta di parte - provvederà, entro l’ulteriore termine di giorni sessanta, alla liquidazione e corresponsione delle somme spettanti ai ricorrenti, con oneri a carico del resistente Ministero.
Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Il compenso per il commissario ad acta, se dovuto, verrà determinato e liquidato successivamente con separato decreto ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Si precisa altresì che il commissario ad acta è tenuto a effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all'interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali”, rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell'Avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all'indirizzo PEC risultante dall'elenco denominato “Indirizzi PEC per il PAT”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano - in favore della parte ricorrente - avendo riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le “procedure esecutive mobiliari”, relativamente alla fase studio e istruttoria/trattazione, tenuto conto dello scaglione di valore applicabile e della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate (v. Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247; 30 gennaio 2015, n. 453).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso come in epigrafe proposto e, per l’effetto, assegna al Ministero dell’Istruzione e del Merito termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa (o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore) della presente sentenza per ottemperare alla sentenza n. 881/2024 emessa dal Tribunale di Termini Imerese-sezione lavoro in data 3.08.2024;
- nomina per il caso di persistente inadempimento, come commissario ad acta, con facoltà di delega, il Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, il quale provvederà come indicato in motivazione;
- condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 550,00 (cinquecentocinquanta/00) per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, ordinandone la distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ST CA, Presidente
AR AL, Primo Referendario, Estensore
Andrea Illuminati, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR AL | ST CA |
IL SEGRETARIO