Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/04/2025, n. 1364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1364 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 01/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 14214/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.STARNA BARBARA giusta procura Parte_1 in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: assegno maternità.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto depositato il 22.11.2024, la ricorrente di cui in epigrafe, ha convenuto in giudizio l' per ottenere il pagamento dell'assegno di maternità in misura CP_1 differente da quanto percepito.
Premetteva di lavorare quale custode service superior per la Malta Air dall'1.12.2020 a tempo indeterminato, allegava di essersi assentata per maternità dal 6.3.2024 e lamentava che l' le avesse CP_1 riconosciuto, una indennità giornaliera inferiore a quella spettante di euro
50,29 riferendo il calcolo al 50% della indennità di volo.
Non si costituiva in giudizio l' CP_1
Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Ritiene lo scrivente di aderire alle decisioni della giurisprudenza di merito e di legittimità che si sono espresse in senso favorevole alla tesi della ricorrente.
E' stato difatti affermato il diritto al ricalcolo dell'indennità percepita ai sensi degli artt 22 e 23 dlgs 151/2001, ritenuti, nel caso, alla luce anche di una interpretazione costituzionalmente orientata di tali norme e del diritto eurounitario, dovendosi pertanto considerare nella base di calcolo della indennità medesima tutti gli elementi costituenti la retribuzione del mese antecedente all'inizio del congedo obbligatorio.
Va rilevato che è orientamento costante della Corte di Cassazione, ribadito con le ordinanze n. 20673/2020 e n. 20673/2020 che hanno dato continuità ai principi già affermati con la sentenza n. 11414 del 2018, secondo cui l'indennità di volo deve essere computata in misura intera e non nel limite del
50% nel calcolo della retribuzione media globale giornaliera utile a determinare l'indennità di maternità.
In particolare la Suprema Corte ha precisato: "Occorre quindi ribadire che il D.lgs n. 151 del 2001, art. 22 disciplina, in generale, il trattamento economico e normativo del congedo di maternità, stabilendo, quanto a quello economico (comma 1), che lo stesso sia "pari all' 80% della retribuzione" e, quanto agli aspetti normativi (comma 2), che il trattamento sia corrisposto "con le modalità di cui al D.L. 30 dicembre 1979, n. 633, art. 1 convertito, con modificazioni, dalla L.29 febbraio 1980 n. 33 "e con gli "stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie".
Il rinvio ai criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie, diversamente da quanto ritenuto dall' , CP_2 deve intendersi riferito esclusivamente agli istituti che disciplinano l'indennità di malattia, come, per esempio, in tema di domanda amministrativa o di regime prescrizionale (cfr., in motivazione, Cass. n. 2865 del 2004). Per il resto, l'indennità di malattia gode di una propria disciplina autonoma in ordine alla specifica indicazione dell'evento protetto, dei soggetti beneficiari e del livello di prestazioni garantite all'avente diritto. Soprattutto, vi è differenza tra le due tutele in ragione delle modalità di finanziamento (così, in motivazione, Cass. n.
24009 del 2017).
La disciplina del calcolo del trattamento economico di maternità - e dunque delle modalità di determinazione del quantum - si rinviene, infatti, esclusivamente nel successivo art. 23 che richiama solo gli "elementi" (id est voci retributive) che concorrono a determinare la base di calcolo delle indennità economiche di malattia, mentre nulla dice in ordine alla misura della loro computabilità. Ciò perché la norma stabilisce una specifica disciplina di calcolo, prevedendo espressamente che la retribuzione parametro, da prendere a riferimento per determinare, nella misura dell' 80% di essa (come stabilito dal precedente art. 22), l'indennità medesima (recte di malattia), sia costituita dalla "retribuzione media globale giornaliera" che si ottiene dividendo per trenta l'importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo.
A ciò è da aggiungere che, come sottolineato anche dai giudici di merito, viene in rilievo la particolare tutela della maternità, che il D.L.gs n. 151 del 2001, art. 23 è finalizzato a garantire, in armonia con gli arrt 30, 31, e 37 Cost., privilegiando, anche in via di interpretazione sistematica, un criterio di maggior mantenimento possibile del livello retributivo immediatamente precedente al congedo rispetto a criteri che, come quelli per il computo dell'indennità di malattia, comportano un'attribuzione parziale di alcune voci retributive.
Ciò risulta anche conforme agli indirizzi costituzionali secondo i quali l'indennità è diretta ad assicurare alla donna lavoratrice la possibilità di vivere l'evento senza una radicale riduzione del tenore di vita (v. Corte Cost. n. 132 del
1991 e n. 271 del 1999) e, altresì, agli indirizzi e alla legislazione Europea (a partire, in particolare, dalle direttive n. 86/613/CEE, n. 92/85/CE e n.
96/34/CE) ove da tempo, sia a livello dell'Unione nel suo complesso sia da parte dei singoli Stati, si riconosce che la tutela della maternità può favorire l'aumento dell'occupazione femminile che, a sua volta, può avere ricadute positive sulla sostenibilità del modello sociale, sul miglioramento del tasso di crescita del sistema economico e sulla riduzione del rischio di povertà delle famiglie in generale (in motivazione, Cass. n. 5361 del 2012)" (Cass. n.
20673/20).
Tali argomentazioni, sono pienamente condivise dallo scrivente e vengono richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Ne deriva che l'istituto deve essere condannato al pagamento della somma di
€2.840,13 a titolo di differenza tra quanto corrisposto alla ricorrente e quanto costei avrebbe dovuto percepire in relazione al periodo 6.3.-31.7.2024, nonché
a corrispondere l'importo giornaliero di €50,29 per il periodo 1.8.2024 fino al termine del periodo di astensione obbligatoria.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto UC nei Pt_1 confronti , Controparte_3 così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento al CP_1 pagamento della somma di €2.840,13 in relazione al periodo 6.3.-
31.7.2024, nonché condanna l'istituto a corrispondere l'importo giornaliero di €50,29 per il periodo 1.8.2024 fino al termine del periodo di astensione obbligatoria, oltre accessori.
2. Condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in CP_1
€1.300,00 per compensi con distrazione.
Bari,01/04/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi