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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/07/2025, n. 3216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3216 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 5444/2021, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
Parte_1
(P.IVA: ),
[...] P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Maurizio Napoli, presso il cui studio, sito in Salerno alla via A. Cilento n. 13, elettivamente domicilia;
- PARTE ATTRICE
E
CONTABILITÀ Controparte_1
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_2
(C.F.: ) e (C.F.: CP_1 C.F._1 CP_1
, tutti rappresentati e difesi, giusta mandato in calce C.F._2
alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Michele Grimaldi, presso il cui studio, sito in Mercato San Severino alla via Sopportico Napoli n. 4, elettivamente domiciliano;
- PARTE CONVENUTA
CP_2
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE Proc. N.R.G.A.C. 5444/2021 – Sentenza NONCHE'
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante p.t., e per essa quale mandataria
[...]
rappresentata e difesa, giusta mandato allegato alla Controparte_4
comparsa di costituzione di nuovi difensori, dagli Avv.ti Luca Polverino e
Luigi Coloccino, presso il cui studio, sito in Roma alla via Adolfo Ravà n. 75, elettivamente domicilia;
- TERZA INTERVENTRICE/SUCCESSORE EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 16/4/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 30/6/2021 la
[...]
Parte_1
ha dedotto: che la
[...] [...]
ha Parte_2
intrattenuto nel corso degli anni molteplici rapporti con essa, al momento dell'apertura dei rapporti oggi Controparte_5 [...]
, e per la precisione: Controparte_6
conto corrente n. 361000101591-32 affidato per € 26.000, su cui confluivano contratto di anticipo fatture girocontato periodicamente sullo stesso conto corrente 361000101591-32 nonchè il contratto di sconto effetti
(rimasto di fatto inattivo per tutta la durata del rapporto); che i SIg.ri
, e si costituivano CP_1 CP_1 CP_2
fideiussori della società, pur risultando coobbligati in solido quali soci della società; che nel 2017 la società presentava scoperto di conto corrente cui non faceva fronte e pertanto il rapporto veniva volturato a sofferenza, con chiusura del rapporto comunicata alla società in data 23/01/2017; che
Proc. N.R.G.A.C. 5444/2021 – Sentenza insieme alla comunicazione del recesso la provvedeva a mettere in Pt_1
mora il debitore per la creditoria allora risultante in € 47.354,45, di cui €
21.354,45 oltre il limite del fido concesso;
che nella stessa data veniva inviata medesima missiva ai soci fideiussori, ma l'invito al rientro non sortì alcun effetto, tanto che in data 12/5/2021 veniva inviata nuova lettera di messa in mora, con invito al pagamento della somma dovuta attualizzata al
2020, oltre interessi;
che a nulla è valsa la ulteriore messa in mora dei debitori, che non davano alcun riscontro alla richiesta di pagamento;
che produce tutta la documentazione contabile relativa ai rapporti dedotti in giudizio, attestante l'andamento dei rapporti dal 2010 fino alla data di voltura “a sofferenza” dei rapporti, insieme alla documentazione contrattuale ed alla certificazione ex art. 50 T.U.B. comprovante l'attuale debitoria in € 66.439,03 oltre interessi convenzionali dal 31/12/2020, derivante da scoperto di conto corrente n. 00/000101591 presso la filiale di della stessa. Pt_1 Pt_1
In virtù di quanto innanzi esposto la
[...]
Parte_1
ha formulato le seguenti conclusioni: accertata e dichiarata
[...]
la sussistenza della debitoria per tutti i fatti e motivi esposti nel presente atto condannare la “CONTABILITÀ MODERNA”
[...]
, al pagamento di quanto dovuto e risultante da Controparte_1
scritture contabili, ovvero € 66.439,03 oltre interessi convenzionali dal
31/12/2020, derivante da scoperto di conto corrente 00/000101591 presso la filiale di della stessa;
condannare al pagamento di tale Pt_1 Pt_1
somma in via solidale e sussidiaria alla società, riconosciuta la responsabilità ai sensi dell'art. 2304 del codice civile, i SI.ri soci
[...]
, e;
con vittoria delle spese di CP_1 CP_1 CP_2
lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato MAURIZIO
NAPOLI, dichiaratosi anticipatario.
Proc. N.R.G.A.C. 5444/2021 – Sentenza Si costituivano in giudizio la
[...]
e Parte_2 CP_1 CP_1
, deducendo: che essi disconoscono formalmente le sottoscrizioni
[...]
in calce ai seguenti documenti: 1) Contratto di apertura di crediti (all.2 del foliario di controparte) 2) Contratto di anticipazione fatture “altri documenti(?)” (all.3 del foliario id controparte) 3) Contratto di conto corrente
361 000 101591-32 4) Contratto di “anticipo fatture” 5) Contratto di “sconto effetti” 6) Fideiussioni apparentemente riferibili ai SIg.ri , CP_1 CP_1
e , mai effettivamente sottoscritte;
che essi disconoscono, ai sensi CP_2
dell'art. 2719 c.c. “copie fotografiche di scritture”, le fotocopie esibite contestando l'esistenza dei contratti, di cui chiede l'esibizione in originale;
che la Banca ricorrente ha prodotto delle liste movimenti e scalari di formazione unilaterale, da cui si evince l'applicazione delle valute cc.dd.
“fittizie”, nonché l'illegittimità delle condizioni economiche pattuite, oltre ad interessi usurari e ad un T.A.N. e T.A.E.G. non correttamente indicati;
che la ha segnalato illegittimamente i nominativi dei convenuti nella Pt_1
Centrale dei Rischi della Banca d'Italia e in altre banche dati senza preavviso, di talché è evidente la compromissione dell'immagine commerciale, elemento che giustifica la condanna dell'attrice al ristoro dei danni, da quantificarsi anche equitativamente.
In virtù di quanto innanzi esposto la
[...]
e Parte_2 CP_1 CP_1
hanno concluso per il rigetto delle domande attoree, con vittoria
[...]
delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato
GIUSEPPE GRIMALDI, dichiaratosi anticipatario.
La SI.ra , pur avendo ricevuto regolare notificazione del CP_2
ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza non si è costituita e non è comparsa e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Alla prima udienza questo Giudice disponeva il mutamento del rito da
Proc. N.R.G.A.C. 5444/2021 – Sentenza sommario di cognizione in ordinario, onerava la parte attrice di espletare il tentativo di mediazione obbligatoria – che a tanto provvedeva (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte attrice
l'11/11/2022) - e fissava la prima udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c.
Con comparsa depositata telematicamente il 05/6/2022 spiegava intervento la e per essa quale mandataria Controparte_3 [...]
deducendo: che in data 01/12/2021, la Controparte_4
e la Controparte_3 [...]
hanno Controparte_7
concluso un contratto di cessione di crediti ai sensi della Legge n.
130/1999, con efficacia giuridica a decorre dalla medesima data, in virtù del quale la prima ha acquistato pro soluto dalla seconda i crediti derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi ecc., fra i quali quello oggetto di causa;
che di tale cessione è stato dato avviso sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - Foglio delle Inserzioni Parte Seconda n.
147 dell'11/12/2021; che con atto a firma del Notaio Dott. Per_1
del 03/12/2021 (Rep. n. 32874, Racc. n. 22004),
[...]
ha conferito procura speciale alla società Controparte_3
al fine di svolgere attività di recupero Controparte_4
giudiziale e stragiudiziale dei crediti dei quali è titolare, con ogni più ampia facoltà di porre in essere ogni atto e/o attività ritenuta necessaria, utile od opportuna ai fini del recupero;
che con successivo atto a firma del Notaio di Milano del 13/1/2022 (Rep. 146062 – racc. 37972), Persona_2
ha conferito procura speciale alla Controparte_4
al fine di svolgere attività di Controparte_8
amministrazione, gestione ed incasso, oltre che di recupero giudiziale, ivi compreso il potere di incassare i crediti e rilasciare le relative quietanze.
In virtù di quanto innanzi esposto la e per essa Controparte_3
Proc. N.R.G.A.C. 5444/2021 – Sentenza quale mandataria ha concluso Controparte_4
riportandosi alle difese, eccezioni e conclusioni già formulate dall'attrice.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni senza attività istruttoria.
All'udienza del 16/4/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., questo Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60 + 20 gg.) per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
SULLA FONDATEZZA DELLA DOMANDA ATTOREA
1 – Innanzitutto va dichiarata la contumacia della convenuta SI.ra CP_2
la quale, pur avendo ricevuto regolare notificazione del ricorso
[...]
introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituita e non
è comparsa.
2 - In via del tutto preliminare occorre poi rilevare che la domanda attorea è procedibile, avendo la attrice provveduto ad espletare il tentativo di Pt_1
mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, D.Lgs. n.
28/2010 (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opposta il 10/6/2022).
3 – Fermo quanto innanzi esposto, deve poi ritenersi inammissibile il disconoscimento effettuato dai convenuti della conformità agli originali dei documenti prodotti dalla parte attrice in copia fotostatica in allegato al ricorso introduttivo.
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza granitica di legittimità (“ex multis” Cass. Civ., n. 27633/2018) “La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale.”.
Proc. N.R.G.A.C. 5444/2021 – Sentenza Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie ne consegue, con ogni evidenza, che il disconoscimento operato dai convenuti con la comparsa di costituzione e risposta della conformità dei documenti prodotti in copia fotostatica rispetto agli originali deve ritenersi inammissibile, non avendo la parte convenuta indicato, neppure genericamente, in quali aspetti e perché essi differirebbero rispetto agli originali.
4 – Parte convenuta (fatta eccezione per la SI.ra , rimasta CP_9
contumace) ha poi disconosciuto le sottoscrizioni apparentemente riconducibili alla società ed ai convenuti SIg.ri Parte_3
e apposte sui seguenti documenti, prodotti dalla Banca in CP_1 CP_1
allegato al ricorso introduttivo:
- Contratto di apertura di crediti;
- Contratto di anticipazione fatture “altri documenti”;
- Contratto di conto corrente 361000101591-32;
- Contratto di “anticipo fatture”;
- Contratto di “sconto effetti”;
- Fideiussioni.
Orbene, ritiene questo Tribunale che il disconoscimento delle sottoscrizioni apparentemente riconducibili ai SIg.ri e (non potendosi CP_1 CP_1
considerare ritualmente proposto quello nell'interesse della SI.ra , CP_2
non costituitasi in giudizio) sia sì ammissibile, ma tuttavia irrilevante ai fini della decisione, atteso che ai sensi dell'articolo 2291 del Codice Civile “Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali”. Di talché, atteso che la società debitrice principale ” Parte_2 [...]
Controparte_1
è una società in nome collettivo e che i convenuti SIg.ri ,
[...] CP_1
e sono altresì soci della stessa (cfr. visura allegata n. 7 al CP_1 CP_2
deposito telematico del 07/7/2021 di parte attrice) e che, quindi, essi
Proc. N.R.G.A.C. 5444/2021 – Sentenza sono comunque obbligati in solido ed illimitatamente con la debitrice principale, ne deriva che anche l'eventuale accoglimento del disconoscimento formulato non escluderebbe la sussistenza dell'obbligazione di pagamento in capo agli stessi in considerazione della loro qualifica di “soci” della società convenuta.
Per ciò che concerne, poi, il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte in calce ai contratti di apertura di crediti, di anticipazione fatture con relativo documento di sintesi (prodotti dalla parte attrice come allegati 2-3-4 al ricorso), riferibili alla sola “CONTABILITÀ MODERNA” DI CI TO
E RR CH & C. S.N.C. deve in primo luogo ritenersi che il disconoscimento possa essere effettuato soltanto dalla società stessa.
In secondo luogo, poi, come sancito dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., n. 25049/2004; Cass. Civ., n. 25047/2009; Cass.
Civ., n. 10949/2012) “Il disconoscimento avvenuto in sede giudiziale di un contratto a cui si sia data precedentemente volontaria esecuzione, determina l'inammissibilità del disconoscimento stesso, in quanto tale comportamento è oggettivamente, logicamente e giuridicamente incompatibile con quello precedentemente assunto”.
Nella vicenda in esame, infatti, la attrice (cfr. all. 5 al ricorso Pt_1
introduttivo ed al deposito telematico del 07/7/2021) ha fornito la prova che i predetti rapporti bancari sono stati movimentati per anni, dal
2010 al 2020, e che dunque hanno avuto esecuzione, con utilizzo degli stessi da parte della società convenuta, si tratta di un comportamento evidentemente incompatibile con la mancata sottoscrizione degli stessi, non avendo alcun senso, dal punto di vista logico, prima ancora che giuridico,
l'utilizzo da parte di un soggetto di aperture di crediti ed anticipazioni su fatture che questo assume di non avere mai sottoscritto.
Peraltro, parte attrice ha altresì dimostrato di avere inviato ai convenuti fin dal 2016 (cfr. all.ti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6. al deposito telematico
Proc. N.R.G.A.C. 5444/2021 – Sentenza del 07/7/2021 di parte ricorrente) lettere con cui comunicava loro la situazione debitoria del contratto oggetto di causa, diffidandoli e mettendoli in mora, lettere che risultano ritualmente ricevute dalla parte convenuta e che quest'ultima non ha contestato di avere ricevuto;
di talché il disconoscimento formulato nella comparsa di costituzione e risposta, oltre che inammissibile per le ragioni innanzi esposte, è altresì infondato, in quanto a fronte della ricezione di tali atti non risulta che i convenuti abbiano sollevato alcuna contestazione circa la loro estraneità ai rapporti bancari dedotti in giudizio.
5 – Fermo quanto innanzi esposto, nel merito la domanda attorea di condanna dei convenuti al pagamento di complessivi € 66.439,03 quale saldo debitore del conto corrente n. 00/000101591, oltre interessi al tasso contrattuale dal 31/12/2020 fino all'effettivo soddisfo, è fondata e va accolta.
Parte attrice, infatti, ha fornito la prova dell'esistenza ed ammontare del credito vantato producendo documentazione contrattuale e contabile – estratti conto sia ordinari sia scalari (cfr. all.ti 2-3-4-5 al ricorso introduttivo ed al deposito telematico del 07/7/2021); a fronte dell'allegato inadempimento rispetto all'obbligazione di pagamento ed alla prova del titolo contrattuale, poi, i convenuti, pur essendo a ciò tenuti
(Cass. Civ., SS.UU., n. 13533/2001), non hanno fornito la dimostrazione di avere adempiuto all'obbligo di pagamento su di essi incombente.
Per quanto concerne, poi, la dedotta illegittimità delle condizioni economiche contenute nel contratto posto a fondamento della domanda attorea, le contestazioni di parte convenuta risultano totalmente generiche, non avendo questa neppure allegato, in concreto, quali clausole negoziali avrebbero previsto gli interessi in misura usuraria, nè tanto meno le circostanze che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Civ.,
SS.UU., n. 19597/2020) rendono sufficientemente specifica e, quindi,
Proc. N.R.G.A.C. 5444/2021 – Sentenza ammissibile, la doglianza circa l'usurarietà degli interessi (ovvero il tasso in concreto applicato, quello “soglia”, il trimestre di riferimento e la tipologia di operazione negoziale). Peraltro parte convenuta non ha neppure depositato una consulenza tecnica di parte volta a suffragare la propria doglianza.
Quanto poi alla doglianza circa l'asserita divergenza tra il ed il CP_10
indicati in contratto e quelli maggiori, asseritamente applicati in CP_11
concreto, nonché l'omessa consegna dell'informativa “SECCI”, esse non sono in alcun modo pertinenti rispetto alle vicende di causa, riguardando tali profili solo ed esclusivamente i contratti di credito al consumo, laddove nel presente giudizio si controverte di conto corrente bancario, aperture di credito ed anticipazioni su fatture.
Infine, relativamente alla eccepita illegittima segnalazione dei nominativi dei convenuti senza preavviso, da parte della attrice, nelle bance dati e Pt_1
nella Centrale dei Rischi della Banca d'Italia in modo illegittimo, la convenuta non ha neanche fornito la prova che tale segnalazione abbia effettivamente avuto luogo.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che la domanda attorea è fondata e va accolta e, per l'effetto, la
[...]
e Parte_2 CP_1 CP_1
e (questi ultimi tre in qualità di soci della
[...] CP_2
) al pagamento, in solido tra loro, in favore della Parte_3
e per essa quale mandataria Controparte_3 [...]
(quale cessionaria del credito vantato dalla Controparte_4 Pt_1
attrice), di complessivi € 66.439,03 quale saldo debitore del conto corrente n. 00/000101591, oltre interessi al tasso contrattuale dal 31/12/2020 fino all'effettivo soddisfo.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
6 - Le spese seguono il criterio generale della soccombenza di cui all'art. 91
c.p.c. e, stante l'accoglimento della domanda attorea, sono poste a carico
Proc. N.R.G.A.C. 5444/2021 – Sentenza della Parte_2
di , di e
[...] CP_1 CP_1 CP_2
in solido tra loro e, considerate la natura, il valore (€ 66.439,03 – pari a quello della domanda) e la complessità delle questioni (bassa), in assenza di nota spese si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n.
55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi €
7.052,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 1.276,00 per la fase di studio;
€ 814,00 per la fase introduttiva;
2.835,00 per la fase istruttoria/trattazione € 2.127,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Dichiara la contumacia di;
CP_2
2) Condanna la Parte_2
e e
[...] CP_1 CP_1 CP_2
(questi ultimi tre in qualità di soci della
[...] Parte_3
al pagamento, in solido tra loro, in favore della
[...]
e per essa quale mandataria Controparte_3 [...]
(quale cessionaria del credito vantato dalla Controparte_4
Banca attrice), di complessivi € 66.439,03 quale saldo debitore del conto corrente n. 00/000101591, oltre interessi al tasso contrattuale dal 31/12/2020 fino all'effettivo soddisfo;
3) Condanna la Parte_2
e e
[...] CP_1 CP_1 CP_2
alla refusione, in solido tra loro, in favore della
[...] [...]
[...]
e per Controparte_12
essa quale mandataria delle Controparte_4
Proc. N.R.G.A.C. 5444/2021 – Sentenza spese di lite, che si liquidano in complessivi € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Salerno il 20/7/2025
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 5444/2021 – Sentenza