Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/03/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:
1) Dott.ssa Enrica De Sire Presidente
2) Dott. Aurelia Cuomo Giudice est
3) Dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di R.G. V.G. n.1092/2024 avente ad oggetto: separazione consensuale ex art. 473- c.p.c.
PROMOSSO DA
C.F. 1 () nato a [...] il [...] e Parte 1 (C.F.: Controparte_1
nata a [...] il [...] rappresentati e difesi (C.F.: C.F. 2
dall'Avv. Enrico Donnarumma, giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica Italiana presso il Tribunale di Nocera Inferiore
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: Come da udienza del 04.03.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.07.2024 i ricorrenti chiedevano che fosse pronunciata la loro separazione personale ai patti e condizioni concordate.
A sostegno della domanda deducevano di aver contratto matrimonio concordatario in Torre nata a [...] in data [...]; dall'unione sono nate CP_2
Stabia il 28.05.1981 e Controparte_3 nata Scafati il 31.08.1985.
All'udienza del 04.03.2025, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, le parti confermavano la loro volontà di volersi separare secondo i patti e condizioni di cui al ricorso introduttivo;
il GI delegato rimetteva dunque la causa al Collegio per la decisione.
***
Ritiene il Collegio che debba essere dichiarata la separazione dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato, alla luce delle difese spiegate, oltre che dal loro comportamento processuale (mancata conciliazione), il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale ritiene di adottarli in conformità a quanto le parti hanno concordato nel ricorso introduttivo depositato il 16.07.2024, risultando adeguati a regolare i rapporti tra le parti e soprattutto a tutelare l'interesse della prole.
Si dà comunque atto che alcun formale provvedimento di "assegnazione" della casa coniugale è omologabile attesa l'assenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autonomi, l'immobile sarà regolato dalle ordinarie norme in tema di proprietà, secondo quanto le parti hanno concordato nel ricorso.
Spese irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Controparte_1 e
Parte 1 in data 16.07.2024 così provvede:
1) Pronuncia la separazione consensuale dei coniugi Controparte_1 nato a [...] il 18.0
5.1955 e nata a [...] il [...] che Parte 1
contrassero matrimonio in Torre Annunziata (NA) in data 11.08.1980 (Atto n.306 Parte II
SERIE A del Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, anno 1980);
2) Omologa i patti e condizioni di cui al ricorso introduttivo da intendersi qui richiamati;
3) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all' Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e
49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile);
4) Spese di lite irripetibili.
Così deciso in Nocera Inferiore nella Camera di Consiglio del 06.03.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica De Sire