Sentenza 2 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 02/03/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg:
dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni Giudice dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3050 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 06.02.2025 e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Finisia Di Parte_1 C.F._1
Cianni;
ATTORE
E
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Raffaele Giglio;
CONVENUTO con l'intervento del P.M.
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
premesso che aveva contratto matrimonio con rito concordatario in Fagnano Parte_1
Castello (CS), in data 04.08.2007, regolarmente trascritto nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune al n.07, parte II, serie A, anno 2007, con dalla cui Controparte_1
unione sono nati i figli , il 10.12.2008, e il 09.10.2013, che il Per_1 Persona_2
Tribunale di Cosenza, con provvedimento reso in data 3.10.2018, aveva omologato la separazione alle condizioni specificate nei punti indicati nel ricorso di separazione consensuale, che era decorso il termine di legge, che era impossibile ricostituire la comunione
1
l'incapacità della madre di prendersi cura delle necessità materiali, educative e affettive dei minori, con ampliamento del calendario di visite dei minori rispetto a quello articolato nel ricorso per separazione prevedendo che i minori trascorrano con la madre due pomeriggi a settimana e anche un intero weekend almeno ogni due settimane con conferma anche degli altri periodi di vacanza cosi come articolati nel ricorso di separazione (Estive, Natalizie e
Pasquali), prevedendo a carico della un assegno di mantenimento per i minori di € CP_1
100,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva che, pur aderendo alla domanda di cessazione degli effetti Controparte_1
civili del matrimonio, chiedeva di confermare le condizioni di cui alla omologa della separazione.
La domanda di cessazione effetti civili del matrimonio è fondata e dev'essere pertanto accolta.
Al riguardo va infatti osservato che devono ritenersi accertate le circostanze relative alla intervenuta separazione, ed alla protrazione ininterrotta della stessa da oltre sei mesi a far data dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, atteso il rilievo da attribuire alla condotta tenuta da entrambe le parti, che hanno chiesto congiuntamente il divorzio, e considerato che tali circostanze trovano un preciso riscontro nella documentazione prodotta, ed in particolare nel provvedimento di omologa in atti.
Pertanto, considerato che risulta evidente l'impossibilità di costituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, dev'essere dichiarata la cessazione effetti civili del matrimonio.
Tanto premesso, deve darsi atto che le parti, sulla scorta della proposta conciliativa sottoposta loro dal Giudicante all'udienza del 6.02.2025, sono addivenute ad un accordo, che si ritiene equo e confacente all'interesse morale e materiale della prole nonché di entrambi in base al quale è prescritto l'affido condiviso dei minori con collocazione prevalente presso il padre, ponendo a carico della resistente un contributo al mantenimento dei figli nella misura di euro 200,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie, prevendendo che i minori stiano con la madre dalle 11:00 del sabato alle 18:00 della domenica a fine settimana alternati, martedì e venerdì pomeriggio dalle 18:00 alle 21:00.
Appare equo compensare le spese di lite, attesa la natura della decisione.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, tenuto conto delle conclusioni del P.M., rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra e Parte_1
; Controparte_1
- dispone l'affido condiviso dei minori con collocazione prevalente presso il padre;
- pone a carico di un contributo al mantenimento dei figli nella Controparte_1
misura di euro 200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
- dispone che veda tenga con sé i figli dalle 11:00 del sabato alle Controparte_1
18:00 della domenica a fine settimana alternati, nonché il martedì ed il venerdì pomeriggio dalle 18:00 alle 21:00;
- dichiara compensate le spese di lite.
Cosenza, 26.2.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Giovanna De Marco dott. Andrea Palma
3