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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/05/2025, n. 2280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2280 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4580/2010 R.G.A.C.
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza dell'8.5.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n. 4580/2010 R.G., vertente tra:
[...]
; Parte_1
e per essa quale sua mandataria, (già Controparte_1 CP_2 CP_3
e già );
[...] ON dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per parte appellante, l'Avvocato Vincenzo Mainolfi che si riporta agli atti e verbali di causa.
E' presente, per parte appellata, l'Avvocato Luisa Folchino che dichiara di essere presente per delega orale dell'Avvocato Antonella Merola e si riporta agli atti e verbali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c.
L'Avv.to Mainolfi si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita ed evidenzia che, a parte le considerazioni di carattere preliminare inerenti alla legittimazione, la causa non è ancora matura per la decisione, dovendosi eseguire approfondimento istruttorio.
L'Avv.to Folchino si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita e chiede che la causa venga decisa.
Evidenzia che al concordato non è stata mai data esecuzione e che nulla è stato incassato.
Dopo discussione, la Corte si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
pagina 1 di 23 La Corte, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
n. 4580/2010 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4580/2010 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 899/2010 resa dal Tribunale di Avellino in data 7.6.2010 nel procedimento n. 4715/2007
R.G., quest'ultimo avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n. 404/07 emesso dal
Tribunale di Avellino - vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Vincenzo Parte_1 C.F._1
Mainolfi, elettivamente domiciliato, presso lo studio del proprio difensore, in Rotondi (AV),
Via Appia, n. 62/b; appellante
e
(p. iva ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, domiciliata in Avellino, Corso AL, n. 50; appellata nonché
(c.f. e partita IVA n. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, e per essa, quale sua mandataria, (già CP_2 CP_3
e già (c.f. e partita IVA
[...] ON P.IVA_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore (già costituita con gli Avvocati P.IVA_4
Antonio e Gaetano Simeone), rappresentata e difesa dall'Avvocato Antonella Merola, elettivamente domiciliata, presso lo studio del proprio difensore, in Napoli, Via Giovanni
Porzio, n. 4, Isola E1, Centro Direzionale;
pagina 2 di 23 interventrice
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa sistematica e questioni preliminari
1.1 Con atto di citazione del 26.9.2007, proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 404/2007, emesso dal Tribunale di Avellino in data 13.4.2007 e dichiarato provvisoriamente esecutivo, con il quale, su istanza della , era Parte_1 stato ingiunto alla in persona del legale rappresentante pro tempore, quale Parte_2 Cont debitore principale, e a e Parte_3 Parte_4 Parte_1 [...]
quali fideiussori, di pagare, in suo favore, l'importo di euro 745.116,07, oltre interessi CP_6 nella misura convenzionale dalla data del 1.1.2007 sino al soddisfo.
L'istante esponeva che: a) il provvedimento monitorio era stato emesso nei suoi confronti sull'errato presupposto che fosse fideiussore della in virtù di un contratto di Parte_2 fideiussione sottoscritto in data 11.4.2005; b) non aveva mai firmato alcuna fideiussione a favore della atteso che l'opponente, in data 11.4.2005, si trovava negli Stati Parte_2
Uniti d'America; c) neppure aveva mai sottoscritto la comunicazione datata 8.4.2005, con la quale era stato elevato l'importo della garanzia da € 250.000,00 a € 500.000,00; d) le comunicazioni risultavano inviate dalla filiale di Avellino e autenticate da un funzionario della banca, senza che lo stesso fosse in AL;
e) l'opponente, probabilmente, aveva Parte_1 sottoscritto dei fogli in bianco che successivamente erano stati compilati, per cui disconosceva il contenuto degli stessi e confermava la sua assoluta estraneità al rapporto fideiussorio;
f) anche a volere ritenere valido il rapporto, evidenziava come la avesse tenuto un Pt_1 comportamento contrario ai doveri di buona fede e correttezza, per cui lo stesso contratto di fideiussione andava considerato privo di efficacia, per violazione degli artt. 1175, 1337, 1366 e
1375 c.c. ed in particolare: f1) lo schema predisposto per la fideiussione era privo della nota informativa, nonché della legenda dei termini utilizzati di carattere tecnico e fuori dall'uso comune;
tale schema era stato più volte oggetto di contestazione da parte dell'Antitrust, come si legge nei pareri resi a AN e all'BI (pareri n. 12400/2003 e n. 1584/2005); f2) in conformità della normativa sulla trasparenza bancaria, la banca avrebbe dovuto comunicare periodicamente le operazioni relative al rapporto oggetto di fideiussione;
f3) alcuna documentazione inerente alle procedure adottate dalla banca per la concessione degli anticipi su fatture e degli anticipi su contratti era stata presentata dall' . CP_7
L'opponente chiedeva, previa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto: “accertare e dichiarare l'inesistenza e/o nullità del preteso rapporto fideiussorio del sig. nei confronti della e per l'effetto revocare Parte_1 Parte_1
l'opposto decreto ingiuntivo nei suoi confronti…”.
Si costituiva la contestando l'avverso dedotto. Parte_1
1.2 All'esito di approfondimento istruttorio, anche tecnico, il Tribunale, con la sentenza pagina 3 di 23 impugnata, rigettava l'opposizione.
Il Giudice di prime cure, in primo luogo, evidenziava che “la pretesa creditoria di parte opposta trova il suo fondamento nei contratti di conto corrente, di conto anticipi e di conto Par anticipi su fatture - accesi dalla futura della - e di fideiussione - sottoscritto da
[...]
(a), negli estratti di conto corrente pure certificati - da funzionari della banca - Parte_5 conformi alle scritture contabili dell'istituto di credito, secondo le previsioni di cui all'art. 50
d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, nella missiva della debitrice società datata 27 novembre 2006 - contenente esplicito riconoscimento del debito – (tutti i documenti sono nella produzione di parte ricorrente in sede monitoria): detta documentazione di per sé sufficiente all'emissione del decreto ingiuntivo” (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata).
Il Tribunale, poi, riteneva che l'opponente non avesse adeguatamente contestato l'efficacia probatoria della produzione documentale della banca opposta, rammentando “come la produzione in giudizio degli estratti periodici del conto corrente costituisca una forma di comunicazione equivalente alla trasmissione che determina l'onere, per il correntista, della specifica contestazione e la presunzione, in mancanza, della sua approvazione, con effetti vincolanti anche per il fideiussore, al quale è preclusa, in presenza della approvazione del conto da parte del debitore principale, la possibilità di sollevare contestazioni diverse da quelle che sostanziano il diritto di impugnazione dello stesso conto” (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).
Ancora, per il Tribunale, “il contratto sottoscritto da solo formalmente Parte_1 appare riconducibile alla figura tipica della fideiussione, essendo in concreto qualificabile come contratto autonomo di garanzia” (pag. 4 della sentenza impugnata).
Venivano ritenute non condivisibili le argomentazioni di parte attrice circa l'“abusivo riempimento di fogli asseritamente firmati in bianco”, sul presupposto che “è ben vero che le emergenze istruttorie e le risultanze dell'espletata c.t.u. (v. la relazione della dott.ssa Per_1
versata agli atti di causa il 17 aprile 2009) confermano la falsità delle date apposte
[...] sul contratto di fideiussione - apparentemente dell'11 aprile 2005 - e sulla dichiarazione di aumento dell'importo garantito -apparentemente dell'8 aprile 2005-, posto che: il secondo documento non può essere antecedente al primo, presupponendolo;
alla data dell'11 aprile
2005 deve presuntivamente escludersi la presenza del -residente negli Stati Uniti Parte_1
d'America- in Avellino -da dove documenti risultano spediti alla banca a mezzo posta prioritaria- in difetto di timbri d'ingresso nel territorio nazionale italiano sul passaporto (v. la copia in prod. att.). Tuttavia, a parte la piena validità del documento datato 12 settembre 2005, con cui il ha comunicato alla banca l'impegno all'elevazione della garanzia de qua Parte_1 in favore della da euro 500.000,00 ad euro 1.000.000,00 (il che rende Parte_2 inammissibile il mezzo di prova orale articolato dall'attore al capo c) della memoria del 14 aprile 2008, essendo esso relativo a circostanza del tutto nuova rispetto alle allegazioni
pagina 4 di 23 difensive costituenti i thema decidendum et probandum), con conseguente ratifica dei precedenti impegni, va rammentato come la denuncia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postuli la proposizione del rimedio della querela di falso - nella specie esplicitamente esclusa (v. a pagina 2 della memoria conclusionale di replica del 12 aprile
2010)- ogni qualvolta che sia allegato l'abusivo riempimento absque pactis o sine pactis” (pag.
5 e 6 della sentenza impugnata).
Il Giudice di prime cure, poi, per ciò che riguarda le ulteriori contestazioni, ha ritenuto che:
• “la mancanza della “nota informativa, nonché della legenda dei termini utilizzati” è irrilevante ai fini della validità del negozio”;
• “l'assenza di “comunicazione inerente il rapporto fideiussore/banca” è, per un verso, solo postulato dall'attore come “comportamento contrario alle norme di buona fede” (…) e, per altro verso, escluso quale obbligo dell'istituto di credito dalla norma di cui all'art. 5 del negozio inter partes”;
• è onere della parte che deduca la violazione del canone di buona fede “dimostrare non solo che la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, ma anche che la banca abbia agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore”;
• “la mancanza di documentazione “inerente alle procedure adottate dalla banca per la concessione degli anticipi su fatture e degli anticipi su contratti” è irrilevante in forza della previsione di cui all'art. 8 del contratto di garanzia, che impegna il garante anche nell'ipotesi in cui fossero state dichiarate invalide le obbligazioni garantite” (pag. 7 - 8 della sentenza impugnata).
1.3 Avverso l'indicata pronuncia, depositata il 7.6.2010, , con atto spedito in Parte_1 data 14.10.2010, proponeva appello, costituendosi in data 22.10.2010.
Va aggiunto che parte appellante produceva la sentenza notificata, recante timbro del 7.8.2010, apposto sulla busta (senza dunque prova del momento di effettiva ricezione), ma in ogni caso, anche a volere considerare la notifica della sentenza in data 5.8.2010 (cfr. timbro di spedizione), e tenuto conto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, all'epoca di 45 giorni (art. 1 della legge 7.10.1969, n. 742, poi modificato, ma a decorrere dal
2015, dal comma 1 dell'art. 16, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 16), l'appello è comunque tempestivo.
1.4 Ciò detto, nel merito, l'appellante, con il primo motivo di impugnazione (pagine da 4 a 8), sosteneva “di essere totalmente estraneo al preteso rapporto il quale, qualora anche si fosse realizzato, è avvenuto contro la volontà di esso appellante”, poiché “alle date indicate nei documenti da cui si pretende discendere il rapporto fideiussorio non si trovava né ad Avellino né sul suolo ALno” (cfr. pag. 4 dell'impugnazione), e ha aggiunto che il rapporto fideiussorio pagina 5 di 23 sarebbe, in ogni caso, nullo, in quanto “nato da documenti alterati e falsamente autenticati dal funzionario di banca” (cfr. pag. 5 dell'impugnazione).
Con il secondo motivo (pagine da 8 a 12), deduceva che, anche laddove il rapporto fideiussorio fosse stato ritenuto correttamente instaurato, lo stesso non era stato improntato ai principi di
“correttezza e buona fede da parte della banca”, con conseguente violazione degli artt. 1175,
1176, 1337, 1366 e 1375 c.c., poiché “la banca nell'esecuzione delle operazioni di concessione di credito alla avrebbe dovuto effettuare un'istruttoria tenendo in considerazione Parte_2 lo stato economico dell'azienda e concedere tali crediti solo in presenza di elementi tali da garantire la solvibilità dell'azienda, senza tenere conto delle garanzie prestate da terzi”.
L'appellante produceva documentazione, a suo dire, inerente al bilancio della Parte_2 concludendo: “nel merito accogliere, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati, il presente appello e per l'effetto riformare la sentenza impugnata, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
1.5 Si costituiva in giudizio la sostenendo di essere Controparte_8 incorporante della PR CE S.p.A. e cessionaria di (ma richiamando altre ON cessioni), contestando, nel merito, la fondatezza del gravame.
1.6 All'udienza del 22.4.2011, l'appellante proponeva querela di falso avverso il contratto di fideiussione sottoscritto in data 11.4.2005 e le successive dichiarazioni di elevazione dell'importo garantito (sottoscritte in data 8.4.2005 e 12.9.2005).
La Corte, con ordinanza del 21.6.2011, sospendeva sia l'efficacia esecutiva della sentenza, sia il giudizio, fissando alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione della causa avente ad oggetto la querela di falso.
Dunque, come si desume anche dalla sentenza n. 675/15, con atto del 14.10.2011, Parte_1
proponeva querela di falso avente ad oggetto le scritture prodotte da
[...] Parte_1 innanzi al Tribunale di Avellino nel giudizio iscritto al n. R.G. 4715/2007 e,
[...] in particolare:
a) del documento di fideiussione sottoscritto in data 11.4.2005;
b) della dichiarazione di elevazione dell'importo garantito sottoscritta in data 8.4.2005;
c) della dichiarazione di elevazione dell'importo garantito sottoscritta in data 12.9.2005.
Occorre precisare che il Tribunale, in primo luogo, dava atto che , “pur non Parte_1 disconoscendo la sottoscrizione”, contestava l'abusivo riempimento “successivamente alla sottoscrizione e comunque mai voluti da chi si vuol far apparire fideiussore”.
Il Tribunale, con la sentenza n. 675/2015, rigettava la querela, ritenendo che, dal complesso delle risultanze istruttorie, “il non” avesse “fornito la prova decisiva della tesi Parte_1 dell'abusivo riempimento” (pag. 6 della pronuncia).
Ciò che appariva rilevante, “nel senso della negazione dell'abusivo riempimento”, era “la circostanza che le sottoscrizioni (autentiche) si trovino più o meno in corrispondenza con i
pagina 6 di 23 righi destinati proprio alle sottoscrizioni” (pag. 6 della sentenza).
Nella sentenza si dava altresì atto che dall'espletata CTU erano emerse “incongruenze rispetto
a modi e tempi di compilazione dei documenti”.
Il Tribunale della querela, inoltre, pur evidenziando l'inverosimiglianza delle date apposte sui documenti, riteneva comunque non decisive le argomentazioni fondate sulla relazione di CTU espletata nel primo grado del presente giudizio, e valutava non determinanti “la diversità del mezzo scrittorio utilizzato per apporre la data rispetto a quello utilizzato per apporre le sottoscrizioni”, “l'uso della matita da parte del funzionario che ha controfirmato il documento”, “la diversità dei caratteri tipografici utilizzati per l'inserimento dei dati anagrafici del contraente” (cfr. pag. 5).
Nella sentenza, poi, alle pagine 6 e 7, si legge: “quanto alle date, è un dato acquisito che le stesse sono state apposte in epoca non contestuale alle sottoscrizioni (autentiche), non trovandosi il in AL in quelle date, a meno di non ipotizzare che i moduli siano Parte_1 stati compilati e completati fuori dalla filiale e addirittura all'estero. Quanto alla controfirma posta dal funzionario a matita, trattasi di circostanza senz'altro singolare ma del tutto neutra rispetto all'indagine sull'abusivo riempimento. Quanto, infine, ai caratteri meccanografici, il ctu si sofferma su un dato, quello della diversa intensità dell'inchiostratura…che, ad una semplice visione dell'originale dei documenti in verifica, appare assai banalmente riconducibile ad un ordinario e nella pratica frequente processo di progressivo esaurimento del toner di stampa del documento. Alcuna importanza può, infine, riconnettersi alla diversità meccanografica tra i caratteri del modulo prestampato e quelli delle parti personalizzate, evidentemente stampate a seguito di compilazione informatica del modulo.
Ciò che, di contro, appare rilevante, a parere del collegio, nel senso della negazione dell'abusivo riempimento, è la circostanza che le sottoscrizioni (autentiche) si trovino più o meno in corrispondenza con i righi destinati proprio alle sottoscrizioni.
Ipotizzare un abusivo riempimento dei moduli prestampati significherebbe ammettere che su dei fogli firmati in bianco siano stati stampati ex post dei modulari in tutto identici a quelli confezionati in tipografia. E tale ipotesi non appare verosimile ad una semplice visione degli originali dei documenti in valutazione.
Ciò considerato dal punto di vista strettamente tecnico, si osserva, dal punto di vista più squisitamente giuridico che il non ha fornito la prova decisiva della tesi Parte_1 dell'abusivo riempimento …la prova di tale assunto è mancata, non essendo stata fornita nemmeno in via presuntiva.
In definitiva, alcuni degli elementi emersi sono privi di qualsiasi valenza indiziaria ed altri invece, quali la falsità delle date e la controfirma a matita del funzionario, possono essere ricondotti a modalità di gestione poco precise da parte della Banca ed a strategia difensiva, e, quindi autorizzano tutt'al più un sospetto ma non integrano la prova presuntiva dell'assunto….
pagina 7 di 23 …In definitiva, ferma restando l'accertata falsità delle date, senz'altro idonea a gettare incertezza sulla tematica dell'efficacia temporale della fideiussione e delle estensioni delle garanzie rispetto alle oscillazioni dell'esposizione debitoria della società debitrice, la tesi dell'abusivo riempimento è rimasta del tutto priva di riscontro”.
Infine, è stata ritenuta “la valenza latamente ricognitiva, anche nei confronti del (in Parte_1 quanto socio nonché consigliere di amministrazione della a far data dal Parte_2
6.10.2005: cfr. visura camerale, in produzione monitoria di parte convenuta), del documento di riconoscimento del debito datato 27.11.2006 a firma del legale rapp.te della società garantita
(doc. 3 della produzione monitoria di parte convenuta), nel quale si dà atto dell'esistenza della garanzia rappresentata dalla fideiussione prestata dal in data 11.4.2005” (pag. 7 Parte_1 della sentenza).
Avverso l'indicata pronuncia, promuoveva appello che, con sentenza n. Parte_1
1219/2020 del 3.4.2020, veniva dichiarato inammissibile “per mancato rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c. in adesione all'interpretazione affermata dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte nella recente pronuncia n. 27199 del 16.11.2017” (cfr. pag. 6 della sentenza n.
1219/2020).
L'istante promuoveva anche ricorso per Cassazione che, con ordinanza n. 6705/2024 del
13.3.2024, veniva anch'esso dichiarato inammissibile, poiché “il ricorrente per cassazione ha riproposto per la terza volta la stessa prospettazione che motivatamente è stata disattesa dal
Tribunale e, ciononostante, è stata tal quale riproposta in Corte d'appello, senza alcuna specifica obiezione tale da dimostrare la ragione, rimasta oscura anche in questa sede, della dedotta erroneità della decisione adottata” (pag. 11 dell'ordinanza della Suprema Corte).
Dunque, sin da ora va chiarito come alcun accertamento ulteriore rispetto a quello operato dal
Tribunale in sede di querela si ritiene possibile, e in particolare sull'attribuzione non tanto delle sottoscrizioni (come visto ammesse), quanto del contenuto dei documenti.
Il Tribunale, come visto, ha lasciato aperta la questione sul rapporto tra “la accertata falsità delle date”, e la “tematica dell'efficacia temporale della fideiussione e delle estensioni delle garanzie rispetto alle oscillazioni dell'esposizione debitoria della società debitrice” (su questo punto, subito infra).
1.8 Terminato il giudizio di falso (come detto, in data 13.3.2024), in data 30.5.2024 si è costituita la (che peraltro aveva partecipato anche alle fasi di appello Controparte_1
e di cassazione riferite alla querela), quale titolare del credito, e, per essa, quale sua mandataria, la , chiedendo di fatto la prosecuzione del giudizio, mentre in data si è CP_2 CP_9 costituito anche , chiedendo fissarsi l'udienza per la prosecuzione del processo. Parte_1
La Corte ha ordinato la produzione del fascicolo della Controparte_8
ora (originariamente costituitasi in proprio nel giudizio di impugnazione) e
[...] CP_2
l'adempimento è stato solo in parte eseguito, mediante trasmissione telematica.
pagina 8 di 23 Parte appellante, con note del 25.11.2024, ha contestato detta attività: “pertanto la produzione di parte di parte convenuta di cui oggi si chiede la ricostruzione, già a partire dal giudizio di secondo grado innanzi alla Corte di Appello di Napoli RG n. 4193/2015, conclusosi con la richiamata sentenza n. 1219/2020 non è stata depositata, benché costituita la stessa società del presente giudizio e mediante l'odierno difensore.
Prima d'ora mai è stato dichiarato lo smarrimento del fascicolo e mai è stata avanzata la richiesta di ricostruzione dello stesso, nonostante la partecipazione a due gradi di giudizio, per cui è lecito ritenere che il mancato deposito facesse parte di una legittima strategia processuale che del resto li ha avvantaggiati ottenendo una pronuncia favorevole come già evidenziato al punto precedente. Solo dopo dieci anni ed in maniera del tutto irrituale oltreché tardivo ne viene richiesta la ricostruzione, in chiara violazione dei presupposti di legge, più volte chiariti dalla S.C., infatti la Cassazione con sentenza n. 26116/2021 ha statuito che le parti non possono ritenersi esonerate dall'onere di depositare i propri fascicoli, gravando sulla parte l'onere di curare il corretto deposito del fascicolo di parte. Ove debba ritenersi, sulla base di un accertamento di fatto riservato al giudice del merito, che la mancata inclusione nei fascicoli di parte di alcuni documenti già prodotti - quindi già acquisiti al processo - sia esclusiva conseguenza di un disguido e/o di un errore della cancelleria e non sia, invece, imputabile alla condotta delle parti stesse (l'omissione di parte è considerata rinuncia al diritto), il giudice è tenuto a disporre le necessarie ricerche o, quanto meno, ad interpellare le parti al fine di una eventuale ricostruzione del fascicolo o, comunque, al fine dell'acquisizione dei suddetti documenti, già regolarmente prodotti ma non presenti in atti per cause non imputabili alle parti.
Pertanto nel caso di specie non può procedersi alla ricostruzione del fascicolo in quanto mancano i presupposti richiesti (disguido o errore della cancelleria), essendo onere di parte curare il corretto deposito del fascicolo di parte nei termini di legge”.
Questa impostazione non può essere condivisa.
Ed invero, va innanzitutto richiamata recente pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema
Corte, alla quale il Collegio aderisce, secondo cui “il giudice d'appello può porre a fondamento della propria decisione il documento in formato cartaceo già prodotto e non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto trascritto (oppure indicato) nella sentenza impugnata o in altro provvedimento o atto del processo ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti nel primo grado” (cfr. Cass. civ, Sezioni Unite, 16/02/2023, n. 4835).
Il Collegio, dunque, valorizzerà sia la produzione offerta, sia le indicazioni contenute nella sentenza di primo grado, sia quelle contenute negli atti parte (cfr., ad esempio, richiesta del
18.1.2008, ad opera della originaria ricorrente, di custodia in CP_4 Parte_1 cassaforte delle fideiussioni).
pagina 9 di 23 Peraltro, neppure può essere sottaciuto, in primo luogo, che, nella specie, non vi è stata richiesta del fascicolo di primo grado, ma di acquisizione del fascicolo prodotto dalla ON
in questo grado di giudizio (cfr. comparsa di costituzione del 30.3.2011, da
[...] cui si desume la produzione di numerosi documenti, tra cui anche il fascicolo del primo grado di giudizio, come detto non tutti reperiti).
Così come non può essere sottaciuta l'assoluta particolarità del procedimento in esame, caratterizzato dalla sua sospensione dal giugno 2011 al luglio del 2024.
Infine, va anche chiarito che copia del contratto e delle due comunicazioni è contenuta negli allegati della relazione di Consulenza espletata nel corso del primo grado di questo giudizio.
Quanto poi alla richiesta di ordinare il deposito dei documenti originali, la Corte, in ragione della eccessiva genericità della deduzione, e tenuto conto dell'assoluta particolarità della vicenda inerente al presente giudizio, caratterizzato dalla impossibilità di reperire integralmente la produzione (apposte al fascicolo di ufficio vi sono firme di ritiro di produzione: ad esempio, verbale del 10.6.11 e in calce al provvedimento del 21.6.2011, ma con date differenti), del principio di carattere generale espresso Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 10/01/2020, n. 311, e in ogni caso del giudizio di falso intrapreso, non reputa necessario l'adempimento.
Pertanto, per tutti i riferiti elementi, si è ritenuto (e si ritiene) doveroso procedere oltre.
La causa, originariamente rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies cpc, su richiesta dell'appellante è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190
c.p.c.
Tuttavia, la Corte, con ordinanza del 27.3.2025, considerato che, con la comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado, la allora Parte_1 costituita in giudizio, a pag. 15, scriveva: “si rappresenta inoltre che con altro atto di opposizione, con motivazioni del tutto infondate, la , Parte_2 Parte_6 nonché hanno proposto opposizione con atto notificato il 04/06/2007. Parte_4
Tale giudizio è pendente innanzi a questo Tribunale, rubricato con RG n. 2993/07, la cui prossima udienza è fissata l'1/2/2008”, in ragione della necessità di evitare eventuali contrasti di giudicati, ha disposto che le parti rendessero edotta la Corte della sorte dell'opposizione promossa dagli altri opponenti avverso il medesimo decreto ingiuntivo.
All'esito, la causa è stata chiamata nuovamente per la discussione ex art. 281 sexies cpc.
1.9 Ciò detto, occorre un breve ricostruzione della vicenda, stante il lungo tempo trascorso.
La ha prodotto, in primo luogo, avviso di cessione del 27.11.2008 (cfr. Controparte_1 avviso pubblicato nella G.U. Parte Seconda n. 146 dell'11.12.2008).
Con detta cessione, la (nuova denominazione di E_ [...]
originaria ricorrente per decreto ingiuntivo, come si desume dalla Parte_1 partita iva: ) cedeva ad PR CE S.p.A. ( “…tutti i crediti P.IVA_1 P.IVA_5 pecuniari, individuabili in blocco ai sensi dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario…, ed
pagina 10 di 23 azioni relative, in essere 31 ottobre 2008, connessi ai rapporti, qualificabili come Sofferenze
(ai sensi delle istruzioni di vigilanza di Banca d'AL) che da essa Cedente sono affidati in gestione ai fini del recupero ad compresi i crediti Controparte_8 di firma” (cfr. all. 2A della produzione del 29.10.2024; il documento è indicato come prodotto anche nell'originaria comparsa di costituzione, in appello, di ON
.
[...]
E' stato prodotto anche altro avviso, in cui si legge che la (00348170101) cedeva CP_4 ad PR CE S.p.A. (05576750961) tutti i crediti "individuabili in blocco" ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. n. 385/1993 (cfr. all. 2B della produzione del 29.10.2024), in cui si richiama contratto di cessione pro-soluto del 30.4.2008 (cfr. avviso pubblicato nella G.U. Parte Seconda
n. 61 del 24.5.2008).
Per doverosa completezza si ritiene che, nonostante quanto scritto da ON con la comparsa di costituzione in questo grado (pag. 1), quello inerente alla
[...] vicenda che ci occupa sia il primo dei contratti qui indicati e non quest'ultimo, erroneamente richiamato nella comparsa di costituzione nel giudizio di appello (in cui, peraltro, come detto, si richiama anche la cessione del 27.11.2008).
Ma in ogni caso e comunque, è stato prodotto atto di fusione del 14.12.2010 (rep. n. 68029), con il quale la società PR CE S.p.A. veniva incorporata nella ON
(CF ; cfr. all. 2C della citata produzione).
[...] P.IVA_3
E' stato poi prodotto avviso riferito a contratto di cessione pro-soluto del 20.11.2014, pubblicato nella G.U. Parte Seconda n. 139 del 25.11.2014, con il quale la
[...]
(codice fiscale n. partita IVA n. ), a sua Controparte_8 P.IVA_3 P.IVA_4 volta, cedeva i crediti ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30.4.1999 e 58 TUB, in favore di [cfr. avviso di cessione GU Parte_7 del 25.11.2014 in allegato 1) del 30.5.2024].
E' stato infine prodotto avviso riferito a contratto di cessione pro-soluto del 14.7.2017, pubblicato nella G.U. Parte seconda n. 93 dell'8.8.2017, con il quale la Parte_7 cedeva i crediti "individuabili in blocco" ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30.4.1999, in favore di [cfr. avviso di cessione GU Controparte_1 dell'8.8.2017, in allegato 2 del 30.5.2024].
Quest'ultima, con procura speciale del 20.7.2017 (rep. 60852, racc. 11359), dava mandato a
(cfr. procura in allegato alla costituzione), che poi ha cambiato denominazione CP_3 in e che in precedenza aveva la denominazione di CP_2 ON
(cfr. visura storica di .
[...] CP_2 ha contestato la legittimazione di ma la sua Parte_1 Controparte_1 impostazione non può essere condivisa, in quanto la questione, peraltro, non può più essere riesaminata.
pagina 11 di 23 Ed infatti, in primo luogo, a fronte della documentazione prodotta, ritiene la Corte che l'appellante, nel proseguire il giudizio, non abbia formulato specifica e tempestiva contestazione, anzi.
Nella specie, con la “comparsa di riassunzione” del 4.6.2024, successiva alla costituzione di
, non ha mosso analitica contestazione. Controparte_1
Con le note del 25.11.2024, ha riferito “…infine va considerato che il fascicolo di parte smarrito da controparte oltre agli originali delle fideiussioni conteneva documenti relativi alla legittimazione attiva dell'odierna convenuta nonché dei suoi dante causa succedutisi nel tempo ed infine la documentazione prodromica alla corretta proposizione della domanda.
E' evidente che non ha depositato la produzione di parte richiesta Controparte_1 dal Collegio, che del resto doveva avvenire in formato cartaceo, ma ha illegittimamente e parzialmente ricostruito, senza esserne autorizzata il fascicolo che risulta smarrito dal 2015”
(sulla possibilità di produrre i documenti si è già detto).
E addirittura, sia nelle note del 30.10.2024 che in quelle del 25.11.2024, ha scritto: “nel grado di appello si è costituita la “ , succeduta nella titolarità delle Controparte_1 posizioni giuridiche soggettive in atti dedotte ad e per essa Parte_7 CP_2
, limitandosi ad aggiungere che “che il fascicolo di parte smarrito da controparte oltre
[...] agli originali delle fideiussioni conteneva documenti relativi alla legittimazione attiva dell'odierna convenuta nonché dei suoi dante causa succedutisi nel tempo ed infine la documentazione prodromica alla corretta proposizione della domanda.”
Si ritiene che tale complessivo atteggiamento non possa essere valutato come di effettiva contestazione. Ed invero, secondo insegnamento della Suprema Corte, in caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito. Quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella
Gazzetta Ufficiale, prevista dal comma 2, della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata pagina 12 di 23 dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo (Cass. civ. Sez. III Ord., 22/06/2023, n. 17944).
Solo con la comparsa conclusionale ha contestato in maniera diretta la legittimazione della
[...]
Controparte_1
Già tali considerazioni appaiono dirimenti in ordine alla valutazione che spetta al Collegio.
Ma vi sono altri e autonomi elementi, perfino maggiormente risolventi.
E infatti, a ben vedere, la si è anche costituita in appello e in cassazione Controparte_1 nel procedimento di querela di falso (come si desume dalle sentenze prodotte dallo stesso opponente) e la sua titolarità è stata espressamente riconosciuta anche con la sentenza di appello (in epigrafe, si reputa per mero errore, viene riportata partita iva diversa).
Alle pagine 5 e 6 si legge: “va rilevato che la società appellata ha Controparte_1 allegato e provato di essere succeduta alla nella titolarità delle posizioni Parte_7 giuridiche soggettive, attive quanto passive, dedotte in lite, in virtù di atto di cessione di crediti pro-soluto concluso con in data 14/07/2017 nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130/1999, della quale è stata fornita pubblica notizia ai sensi di legge mediante pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica ALna n. 93, Parte seconda, in data 8/08/2017, che risulta prodotta in atti di causa. A sua volta aveva conseguito la titolarità dei crediti ridetti Parte_7 acquisendoli da in forza di atto di cessione pro- Controparte_8 soluto un pacchetto di crediti "individuabili in blocco" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del T.U. Bancario del 20/11/2014 e di cui alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica ALna del 25 novembre 2014 n. 139)”
Avverso la sentenza, come detto, vi è stato poi ricorso per cassazione, disatteso, per cui si ritiene che la posizione della non possa più reputarsi contestabile. Controparte_1
In ogni caso, la per la quale neppure si ritiene mossa ON analitica contestazione all'epoca della costituzione in appello, è presente sia in proprio sia come procuratrice.
Sempre in via preliminare, va detto che la Corte ha chiesto la produzione integrale del pagina 13 di 23 procedimento di notificazione all'Istituto di credito costituito in primo grado Controparte_11
, la cui denominazione è poi mutata in ), anche
[...] E_ se quello prodotto reca comunque copia di busta indirizzata al difensore della detta società.
Parte appellante ha rilevato che la cartolina di ritorno è stata “comunque a suo tempo depositata unitamente all'atto di appello ed evidentemente smarrita anche in considerazione che il fascicolo è stato depositato in tre gradi di giudizio (giudizio relativo alla querela di falso) per poi ritornare presso questa Corte per la riassunzione del grado di appello” e che “si sono costituiti gli stessi difensori del giudizio di primo grado dichiarando espressamente di aver ricevuto la notifica dell'appello e costituendosi con altra società dichiaratasi cessionaria”.
Effettivamente, il difensore della già difensore, nel giudizio ON di opposizione in primo grado, della (quest'ultima Controparte_11 denominazione poi mutata in ), nel costituirsi in giudizio, dava E_ atto sia della notificazione dell'appello, in data 16.10.2010 (cfr. pag. 2), sia della cessione (cfr. pagina 4, seppure, come visto, con qualche discrasia), ed è noto che il successore a titolo particolare subentra nella stessa posizione processale del proprio dante causa (Cass. civ., Sez.
III, Sentenza, 23/01/2023, n. 1935).
In ogni caso, vale richiamare il principio, ritenuto di portata generale, secondo cui “il giudizio di impugnazione svoltosi senza integrare il contraddittorio nei confronti dell'alienante del diritto controverso, ma con la partecipazione del successore a titolo particolare, è valido quando il primo, non impugnando la sentenza, abbia dimostrato il suo disinteresse al gravame e l'altra parte, senza formulare eccezioni al riguardo, abbia accettato il contraddittorio nei confronti del successore;
tali elementi, infatti, integrano i presupposti per l'estromissione dal giudizio del citato alienante, estromissione che, sebbene non formalmente dichiarata, fa cessare la qualità di litisconsorte necessario alla parte originaria” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 26/01/2018, n.
2048).
Ed infatti, non può essere neppure sottaciuto che nel giudizio incidentale di falso ha partecipato proprio la (in primo grado) e l'ultima cessionaria (nel ON secondo e nel giudizio di legittimità).
Ancora, per doverosa completezza, va ulteriormente ribadito che l'originaria parte costituita nel presente grado di giudizio, è ora presente quale procuratrice ON di per cui anche per quest'ultimo soggetto vale richiamare i medesimi Controparte_1 principi in tema di disinteresse.
1.10 Infine, va chiarito che ogni statuizione non oggetto di univoca impugnazione deve reputarsi coperta dal giudicato, per cui. ad esempio, neppure può oggetto di valutazione dell'originario credito.
2. Il merito
2.1 Con il primo motivo di appello, l'appellante ha sostenuto di essere estraneo al rapporto di pagina 14 di 23 garanzia, poiché non si trovava in AL nelle date indicate nei documenti invocati alla base del rapporto fideiussorio, e che, il detto rapporto, laddove ritenuto costituito, sarebbe in ogni caso nullo, in quanto “è evidente l'abusivo riempimento di moduli firmati in bianco dovuti alla falsità delle date apposte, alla mancata presenza del in AL alle date indicate, alla Parte_1 falsa autentica del funzionario di banca tale , la quale ha autenticato la firma del Persona_2 sottoscrittore ( , il luogo e la data di sottoscrizione, in definitiva ad essere Parte_1 false non sono sole le date ma la stessa dichiarazione di autenticità” (cfr. pag. 5 dell'appello).
Il Sig. ha poi ritenuto non condivisibile la pronuncia impugnata nella parte in cui il Parte_1 documento datato 12 settembre 2005, contenente comunicazione alla banca relativa all'impegno all'elevazione della garanzia in favore alla riconosciuta la sua Parte_2 validità, è stato qualificato come “ratifica dei precedenti impegni” (cfr. pag. 5 cit.).
A supporto delle proprie doglianze, ha richiamato la consulenza tecnica espletata nel giudizio di primo grado, con la quale si sarebbe rilevato il differente utilizzo di “strumenti meccanografici”
e la “diversa inchiostratura di alcune scritte”, elementi che, secondo la tesi di parte appellante, proverebbero che “ogni documento è stato compilato in almeno due tempi diversi” (cfr. pag. 6 dell'appello).
La censura non può essere condivisa.
Vanno in questa sede richiamate le argomentazioni della pronuncia, ut supra riportate, che hanno poi indotto il Tribunale a rigettare la querela proposta per abusivo riempimento.
Ciò detto, non essendo più contestabile l'abusivo riempimento dei documenti, Parte_1 deve necessariamente considerarsi fideiussore.
Si apre a questo punto un'ulteriore questione, atteso che, effettivamente, sussiste discrasia per ciò che concerne le date del contratto di fideiussione e del primo aumento di garanzia, ma la rilevanza dirimente dell'accertamento operato nel giudizio di falso, coperto dal giudicato, supera ogni valutazione possibile, anche sulla validità delle stipulazioni, non potendo infatti mettersi più in dubbio la volontà di di garantire l'obbligazione della Parte_1 Parte_2
[...]
2.2 Per ciò che riguarda il secondo motivo di appello, va detto che ha Parte_1 prodotto documentazione dalla quale si evincerebbe, secondo l'appellante, “il notevole peggioramento delle condizioni economiche della nel corso del rapporto Parte_2 fideiussorio” (cfr. pag. 9 dell'appello).
Con il detto motivo, ha sostenuto la contrarietà del rapporto di garanzia ai canoni di correttezza e buona fede, “in quanto nessuna comunicazione inerente il rapporto fideiussione/banca è stata operata dall'istituto di credito, il quale avrebbe dovuto comunicare periodicamente le operazioni inerente il rapporto oggetto della fideiussione, in netto contrasto anche con la normativa sulla trasparenza bancaria” (pag. 11-12 dell'appello).
In forza di tanto, l'appellante ha ritenuto non condivisibile la valutazione di irrilevanza pagina 15 di 23 contenuta nella sentenza impugnata in ordine alla “mancata produzione di documenti inerenti alle procedure adottate dalla banca per la concessione degli anticipi su fatture e degli anticipi su contratto” (cfr. pag. 8 dell'appello), deducendo ancora che “la banca nell'esecuzione delle operazioni di concessione di credito alla , avrebbe dovuto effettuare un'istruttoria Parte_2 tenendo in considerazione lo stato economico dell'azienda e concedere tali crediti solo in presenza di elementi tali da garantire la solvibilità dell'azienda, senza tenere conto delle garanzie prestate da terzi (pagine 8 e 9), e invocando l'art. 1956 c.c. relativo alla liberazione per obbligazione futura.
Si è già visto che anche il Tribunale, nel procedimento di falso, aveva lasciato aperta la questione sul rapporto tra “la accertata falsità delle date”, e la “tematica dell'efficacia temporale della fideiussione e delle estensioni delle garanzie rispetto alle oscillazioni dell'esposizione debitoria della società debitrice”.
Tuttavia, le censure scontano vari profili di reiezione.
Per ciò che concerne il richiamo all'art. 1956 c.c, va detto che “il fideiussore che chiede la liberazione della prestata garanzia, invocando l'applicazione dell'art. 1956 c.c., ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche” (Cass. civ., sez. III, 07/02/2006, n. 2524).
Ancora: “nella fideiussione per obbligazione futura, il garante che chieda la liberazione della garanzia invocando l'art. 1956 c.c., ha l'onere di provare che successivamente alla prestazione della garanzia in parola, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole di un peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi potesse divenire insolvente, il che non è ravvisabile nella mera circostanza di un saldo negativo dei conti correnti del garantito” (Cass. civ., Sez. I,
Ordinanza, 24/11/2022, n. 34685).
Orbene, si ritiene che l'appellante non abbia fornito prova certa e tranquillizzante delle sue generiche allegazioni, ma si sia limitato a riproporre, in parte, le medesime argomentazioni avanzate nel giudizio di primo grado e disattese con la pronuncia impugnata.
Va chiarito che il presente procedimento è soggetto al rito antecedente alla novella operata con
DL 83/2012, convertito in legge 134/2012, ed è noto in tema di giudizio di appello, la "prova nuova indispensabile" di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c. - nel testo antecedente al d.l. n. 83 del
2012, convertito con modif. dalla l. n. 134 del 2012 - rappresenta un concetto unitario, il quale implica che sia tale quella prova di per sé idonea a eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa,
pagina 16 di 23 qualunque ne sia la causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (Cass. civ., Sez. I,
Ordinanza, 29/03/2024, n. 8551).
E tuttavia, l'appellante, non solo non ha specificamente allegato e indicato, anche temporalmente, i presupposti legittimanti l'applicazione dell'art. 1956 c.c. (effettivo peggioramento delle condizioni del debitore, conoscenza di tale peggioramento ed erogazione di credito), ma si è limitato a produrre mera stampa di quello che viene indicato bilancio di esercizio, priva di qualunque elemento dal quale quantomeno desumere l'effettiva ritualità.
Inoltre, la stampa attiene esclusivamente a un confronto tra due annualità e cioè il 2005 e il
2006 e in ogni caso a fronte delle fideiussioni stipulate nell'anno 2005.
Quanto poi alla richiesta contenuta nell'atto di appello di ordinare “di esibire la documentazione relative alle istruttorie per la concessione degli anticipi su fatture su contratto”, fermo e già rilevante quanto appena detto, non solo la richiesta non rispetta i requisiti richiesti con la sentenza 8551/2024 appena citata, ma la stessa appare anche eccessivamente generica.
E neppure può essere sottaciuto, quale ulteriore motivo di rigetto, che l'art. 5 del contratto prevede che “il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore, e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca” (vi è poi previsione di richiesta del fideiussore e di obbligo di risposta da parte della banca).
In tali casi è pur sempre possibile l'operatività dell'art. 1956 c.c. ma previa dimostrazione che il comportamento della banca creditrice non sia stato improntato, nei confronti del fideiussore, al rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, sia in relazione a nuove concessioni di credito avvenute da parte della banca nella consapevolezza del peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale (cfr. Cass. civ., Sez. I, 29/10/2005, n. 21101).
Anche la doglianza relativa alla valutazione di irrilevanza circa la documentazione “inerente alle procedure adottate dalla banca per la concessione degli anticipi su fatture e degli anticipi su contratto” è stata proposta dall'appellante come postulato della dedotta violazione dei canoni di correttezza e buona fede, con la conseguenza che ad essa si estendono le argomentazioni finora svolte.
Neppure è perfettamente compresa dalla Corte l'affermazione “che nell'evoluzione del rapporto fideiussorio, a prescindere dell'anomalia già ampiamente argomentata, la Banca ha richiesto un'elevazione della garanzia da 250.000,00 a 500.000,00 dopo soli 3 giorni (2 dei quali cadevano nei giorni di chiusura della banca ossia il sabato e la domenica”, inerendo al rapporto fideiussorio e non a quello principale, mentre si è già detto che la norma richiede la prova della consapevolezza, nel creditore, di un peggioramento delle condizioni economiche del debitore in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi possa divenire insolvente.
pagina 17 di 23 Già tali considerazioni appaiono dirimenti.
Vi è però di più.
In primo luogo, va detto che nella fideiussione per obbligazione futura, in caso di peggioramento delle condizioni patrimoniali della società debitrice principale dopo la stipulazione del contratto di garanzia, il fideiussore che è anche socio di minoranza della società garantita non è liberato in caso di mancanza di preventiva autorizzazione del creditore alla concessione di ulteriore credito, perché, nell'esercizio delle prerogative proprie di componente dell'assemblea (quantomeno in occasione dell'approvazione dei bilanci), ha la concreta possibilità di conoscere la situazione economica e la sua colpevole ignoranza non può giustificare un obbligo "sostitutivo" di vigilanza e controllo in capo alla banca creditrice (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 17/06/2024, n. 16822)
Nella specie, non può essere ignorata la rilevanza, quale argomento di prova, di quanto scritto dal Tribunale in sede di querela di falso: “la valenza latamente ricognitiva, anche nei confronti del (in quanto socio nonché consigliere di amministrazione della a Parte_1 Parte_2 far data dal 6.10.2005: cfr. visura camerale, in produzione monitoria di parte convenuta), del documento di riconoscimento del debito datato 27.11.2006 a firma del legale rapp.te della società garantita (doc. 3 della produzione monitoria di parte convenuta), nel quale si dà atto dell'esistenza della garanzia rappresentata dalla fideiussione prestata dal in data Parte_1
11.4.2005” (pag. 7 della sentenza).
Ma vi è ulteriore e autonomo elemento di rigetto.
Ed infatti, il Tribunale, con la sentenza impugnata, evidenziava che “il contratto sottoscritto da
solo formalmente appare riconducibile alla figura tipica della fideiussione, Parte_1 essendo in concreto qualificabile come contratto autonomo di garanzia” (cfr. pag. 4; il
Tribunale, poi, spiegava le ragioni della sua prospettazione).
Ebbene, la detta qualificazione, ad avviso della Corte, non è stata univocamente e debitamente contestata.
Va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte a tenore del quale, in materia d'impugnazioni civili, il requisito della specificità dei motivi dell'appello postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime, in quanto le statuizioni di una sentenza non sono scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono. È pertanto necessario che l'atto di appello contenga tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, non essendo al riguardo ammissibile che l'esposizione delle argomentazioni venga rinviata a successivi momenti o atti del giudizio, ovvero addirittura al deposito della comparsa conclusionale (Cass. civ. Sez. II, 27/01/2011, n.
1924).
E si tratta di principio espresso per regolare la fattispecie ex art. 342 cpc prima della novella pagina 18 di 23 operata con legge 134/2012 (quest'ultima non applicabile alla fattispecie in esame).
Ciò detto, qui si aggiunge che la clausola con la quale venga espressamente prevista la possibilità, per il creditore garantito, di esigere dal garante il pagamento immediato del credito
"a semplice richiesta" o "senza eccezioni" riveste carattere derogatorio rispetto alla disciplina della fideiussione. Siffatta clausola, risultando incompatibile con detta disciplina, comporta l'inapplicabilità delle tipiche eccezioni fideiussorie, quali, ad esempio, quelle fondate sugli artt.
1956 e 1957 cod. civ., consentendo l'applicabilità delle sole eccezioni relative al rapporto garante/beneficiario (Cass. civ., III, 01/06/2004, n. 10486).
Tutte le riferite considerazioni, inerenti al secondo motivo, sia complessivamente che autonomamente considerate, ne impongono, quindi, il rigetto.
2.3 Ancora, solo per doverosa completezza, va detto che l'istante - come visto - nel giudizio di primo grado, si è limitato a sostenere, in maniera assolutamente generica, che lo schema utilizzato dalla banca “è stato più volte oggetto di contestazione dell'Antitrust come si legge nei pareri resi a AN e all'BI (cfr. parere n. 12400/2003 e n. 1584/2005)” (cfr. pag. 3), ma si tratta di deduzione talmente fumosa da impedire alla Corte qualunque valutazione.
E la questione neppure è stata ritualmente e univocamente articolata in appello, se non, sempre in maniera altrettanto fumosa, in comparsa conclusionale (riferita in particolare all'art. 8 della fideiussione: “nell'ipotesi in cui l'obbligazione garantite siano dichiarate invalide,
l'obbligazione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”).
È noto che le nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti (Nella specie, in relazione alla contrarietà alla normativa "antitrust" di un contratto di fideiussione "omnibus" posto a valle di intese anticoncorrenziali, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto precluso il rilievo officioso della nullità in appello, per non avere la parte interessata, nell'ambito del giudizio di primo grado, dedotto la conformità delle clausole contrattuali al modello BI né prodotto il modello medesimo) (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 17/07/2023, n. 20713).
Va doverosamente aggiunto che l'appellante, pur non avendo contestato la decisione del
Giudice di prime cure in ordine al richiamo al richiamo all'art. 8 del contratto, che impegna il garante anche nel caso di invalidità dell'obbligazione principale, con la comparsa conclusionale, ha scritto che “tale clausola detta di sopravvivenza è stata oggetto di indagine dell'antitrust, culminata con il provvedimento di Banca d'AL – reso nella sua funzione di
Autorità Garante della concorrenza tra banche – n. 55 del 2 maggio 2005 che ha disposto che:
“gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'BI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma
pagina 19 di 23 2, lettera a), della legge n. 287/1990”, a seguito di tale provvedimento l'evoluzione giurisprudenziale culminata con pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione (n.
41994/2021)…” (cfr. pag. 14 della comparsa conclusionale).
E sul punto la Corte di cassazione ha chiarito che, vertendosi in tema di questione rilevabile d'ufficio, l'eccezione è deducibile anche con memorie finali e non esonera il Collegio dal suo esame (Cass. civ., Sez. III, Ord., 03/03/2023, n. 6385).
E tuttavia, nella specie, anche a volere dichiarare la nullità della detta clausola, la stessa comunque non avrebbe la rilevanza voluta dall'appellante.
In primo luogo, vale richiamare integralmente quanto scritto al punto 2.2 della presente pronuncia. In ogni caso, va detto come non vi sia stata neppure specifica allegazione dell'invalidità dell'obbligazione principale, né tanto meno prova univoca, per cui occorrerebbe un accertamento preliminare sull'obbligazione principale che non è mai stato chiesto, quantomeno nel senso che potrebbe giovare all'appellante.
Questi, nel giudizio di primo grado, come visto, si è limitato ad allegare che “nessuna documentazione è stata presentata da controparte inerente alle procedure adottate dalla banca per la concessione degli anticipi su fatture e degli anticipi su contratti”, ma - si ritiene - nulla di maggiormente specifico, posto che, come già chiarito, questa allegazione è stata mossa in ordine alla dedotta violazione dei canoni di correttezza e buona fede.
Va altresì precisato che sull'esistenza e validità del credito vantato nei confronti della Parte_2
non solo, ad avviso della Corte, non solo non vi è stata contestazione sin dal momento
[...] dell'opposizione, per cui, seppure la documentazione dell'originaria parte non è stata integralmente reperita, le affermazioni specifiche contenute a pag. 9 della comparsa di costituzione e risposta in Tribunale, inerenti alle singole voci di credito, con indicazione della produzione di ben tre contratti, non sono state univocamente impugnate, mentre è stato prodotto in questa sede contratto di conto corrente ordinario, missiva di revoca di linea di credito, oltre alle già indicate fideiussioni.
Dunque, neppure è stato proposto apposito motivo di impugnazione e si è già visto come il
Giudice di primo grado abbia sostenuto che “la pretesa creditoria di parte opposta trova il suo fondamento nei contratti di conto corrente, di conto anticipi e di conto anticipi su fatture - Par accesi dalla futura della - e di fideiussione - sottoscritto da negli Parte_8 estratti di conto corrente pure certificati - da funzionari della banca - conformi alle scritture contabili dell'istituto di credito, secondo le previsioni di cui all'art. 50 d.lgs. 1 settembre 1993
n. 385, nella missiva della debitrice società datata 27 novembre 2006 - contenente esplicito riconoscimento del debito – (tutti i documenti sono nella produzione di parte ricorrente in sede monitoria): detta documentazione di per sé sufficiente all'emissione del decreto ingiuntivo…”
(cfr. pag. 2 della sentenza impugnata;
cfr. anche indicazione dei documenti prodotti alla penultima e ultima pagina del ricorso per DI, oltre che la già richiamata Cass. SS.UU. 4835/23).
pagina 20 di 23 E' inoltre noto che il saldo passivo del c.d. conto per anticipo fatture non esprime una posizione debitoria autonoma e separabile rispetto al saldo del conto corrente di corrispondenza, in quanto il c.d. conto anticipi costituisce soltanto uno strumento accessorio e funzionale ai conti correnti ordinari (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 01/03/2024, n. 5565; cfr. anche Corte d'Appello Lecce,
Sez. I, 15/02/2022, n. 118, secondo cui il conto anticipi non si atteggia come un vero e proprio rapporto di conto corrente ma si pone in rapporto di strumentalità/accessorietà rispetto al conto corrente ordinario).
La complessiva posizione passiva, dunque, per tutto quanto fin qui detto, non è più contestabile.
2.4 Occorre adesso interrogarsi sugli effetti conseguenti alla sentenza n. 966/2020 del
22/06/2020, resa nel giudizio di opposizione al medesimo decreto ingiuntivo promosso dal debitore principale e da altri fideiussori (è stata prodotta attestazione di cancelleria in cui si legge che “per la sentenza di questo Tribunale n. 966/2020, resa in data 22.06.2020, pubblicata in data 22.06.2020, nella causa civile R.G. n. 2993/2007 tra – Parte_2
…sono decorsi i termini di cui Parte_9 Controparte_12 all'art. 327, comma 1, c.p.c. e non risultano essere stati proposti nei termini di legge né appello, né ricorso per Cassazione, né istanza di revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c.”).
Stante il rapporto di dipendenza/accessorietà esistente tra questo rapporto e quello principale, vale richiamare il principio secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato non estende i suoi effetti, né è vincolante, nei confronti dei terzi, ma, quale affermazione obiettiva di verità, è idoneo a spiegare efficacia riflessa verso soggetti estranei al rapporto processuale, allorquando il terzo sia titolare di una situazione giuridica dipendente o comunque subordinata, sempreché il terzo non sia titolare di un rapporto autonomo ed indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene, non essendo ammissibile, in tale evenienza, che egli, salvo diversa ed espressa indicazione normativa, ne possa ricevere pregiudizio giuridico o possa avvalersene a fondamento della sua pretesa (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 11/06/2019, n. 15599).
La sentenza va quindi doverosamente valutata, quantomeno quale prova atipica.
Ebbene, non può essere sottaciuto che, con la cennata pronuncia, il decreto ingiuntivo 404/07 è stato revocato e il nuovo saldo del complessivo rapporto bancario è stato rideterminato in euro
601.475,65.
Si richiede, infine, ulteriore precisazione, atteso che, nella sentenza, seppure nel dispositivo si legga, quale beneficiario della condanna, “ (oggi Parte_1 Parte_7
[...
”, in epigrafe viene riportata la “ , quale parte opposta Controparte_1
(sebbene con indicazione di sede e codice fiscale non corretto).
Ancora, in motivazione si legge: “la parte opposta concludeva per il rigetto della opposizione proposta avverso al decreto ingiuntivo n. 404/2007 pubblicato dal Tribunale di Avellino,
pagina 21 di 23 siccome inammissibile, improponibile ed, in ogni caso, infondata in fatto come in diritto;
conferma del decreto ingiuntivo e/o, in ogni caso, accertato e dichiarato il dedotto diritto di credito nei confronti degli opponenti in dipendenza dei succitati rapporti negoziali, condannare gli opposti al pagamento, in solido tra loro ed in favore di Controparte_1 quale successore di . Parte_7
In ogni caso, a prescindere da ogni considerazione sull'esistenza di errori materiali (si veda anche l'attestazione di cancelleria, già indicata), la sentenza contiene accertamento del medesimo decreto ingiuntivo, per cui è possibile procedere oltre.
Dunque, stante la riduzione del credito principale (tuttavia, comunque accertato), il provvedimento monitorio reso nei confronti di deve seguire la medesima Parte_1 sorte, con conseguente sua revoca, e l'appellante va condannato al pagamento, in favore di parte appellata, della complessiva somma di euro 601.475,65.
Tenuto conto delle statuizioni contenute nella detta sentenza, in cui, nel dispositivo, non si richiamano in maniera univoca gli interessi, sulla somma decorrono gli interessi legali previsti dal primo comma dell'art. 1284 cc, dalla domanda (la notifica del DI) fino al saldo.
3. Considerazioni conclusive e spese
3.1 Pertanto, per tutte le riferite ragioni, l'appello va nella quasi totalità disatteso, con conseguente superamento dell'ordinanza di sospensione emessa nel corso del giudizio.
3.2 Va infine chiarito che alcuna rilevanza può assumere nel presente giudizio la prospettata ammissione della alla procedura di concordato semplificato, evidentemente Parte_2
(stante la minima produzione offerta, in cui viene indicata la forma di srl) prevista dall'art. 25 sexies del Dlgs 12.1.2019, n. 14 (inserito dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83).
Ciò si dice, in primo luogo, in ragione del fatto che gli sviluppi della liquidazione prevista da tale procedura attengono a fase successiva a quella di cognizione e potranno necessariamente e naturalmente essere fatti valere in caso di successivo adempimento, come ogni tipica obbligazione solidale.
Peraltro, il comma 8 della norma prevede che “si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 106, 117, 118, 119, 324 e 341, sostituita la figura del commissario giudiziale con quella dell'ausiliario. Ai fini di cui all'articolo 106, il decreto di cui al comma 4 equivale all'ammissione al concordato”.
Ebbene, l'art. 117, rubricato “effetti del concordato per i creditori”, stabilisce che “il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili”.
Stante, la minima informazione resa, va detto in ogni caso che analoghe considerazioni pagina 22 di 23 andrebbero fatte anche richiamando l'abrogato art. 18 del D.L. 24.8.2021, n. 118, convertito in
Legge. 147/21.
3.3 Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cassazione civile,
Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
E tuttavia, la soccombenza sostanziale dell'opponente induce la Corte a confermare e dunque a lasciare inalterata la statuizione di primo grado sulle spese.
Per il secondo grado, nei rapporti tra l'appellante e la , le spese seguono Controparte_1 anche in questo caso la soccombenza sostanziale e si liquidano in dispositivo, in ragione dei criteri previsti dal DM 55/14 e successive modifiche.
Negli altri rapporti, il sostanziale disinteresse dimostrato giustifica la compensazione integrale.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la sentenza n.
899/2010 resa dal Tribunale di Avellino in data 7.6.2010 nel procedimento n. 4715/2007 R.G., quest'ultimo avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n. 404/07 emesso dal
Tribunale di Avellino, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• in parziale riforma della sentenza impugnata, revoca il predetto decreto ingiuntivo;
• condanna al pagamento, in favore di in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale sua mandataria,
della somma di euro 601.475,65, oltre interessi previsti dal primo CP_2 comma dell'art. 1284 cc, dalla notifica del decreto ingiuntivo fino al saldo;
• rigetta, per il resto, l'appello;
• condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio Parte_1 sostenute da come rappresentata, che liquida in euro Controparte_1
20.119,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge;
• dichiara integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio negli altri rapporti.
Così deciso, in Napoli, in data 8.5.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
pagina 23 di 23
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza dell'8.5.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n. 4580/2010 R.G., vertente tra:
[...]
; Parte_1
e per essa quale sua mandataria, (già Controparte_1 CP_2 CP_3
e già );
[...] ON dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per parte appellante, l'Avvocato Vincenzo Mainolfi che si riporta agli atti e verbali di causa.
E' presente, per parte appellata, l'Avvocato Luisa Folchino che dichiara di essere presente per delega orale dell'Avvocato Antonella Merola e si riporta agli atti e verbali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c.
L'Avv.to Mainolfi si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita ed evidenzia che, a parte le considerazioni di carattere preliminare inerenti alla legittimazione, la causa non è ancora matura per la decisione, dovendosi eseguire approfondimento istruttorio.
L'Avv.to Folchino si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita e chiede che la causa venga decisa.
Evidenzia che al concordato non è stata mai data esecuzione e che nulla è stato incassato.
Dopo discussione, la Corte si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
pagina 1 di 23 La Corte, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
n. 4580/2010 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4580/2010 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 899/2010 resa dal Tribunale di Avellino in data 7.6.2010 nel procedimento n. 4715/2007
R.G., quest'ultimo avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n. 404/07 emesso dal
Tribunale di Avellino - vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Vincenzo Parte_1 C.F._1
Mainolfi, elettivamente domiciliato, presso lo studio del proprio difensore, in Rotondi (AV),
Via Appia, n. 62/b; appellante
e
(p. iva ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, domiciliata in Avellino, Corso AL, n. 50; appellata nonché
(c.f. e partita IVA n. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, e per essa, quale sua mandataria, (già CP_2 CP_3
e già (c.f. e partita IVA
[...] ON P.IVA_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore (già costituita con gli Avvocati P.IVA_4
Antonio e Gaetano Simeone), rappresentata e difesa dall'Avvocato Antonella Merola, elettivamente domiciliata, presso lo studio del proprio difensore, in Napoli, Via Giovanni
Porzio, n. 4, Isola E1, Centro Direzionale;
pagina 2 di 23 interventrice
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa sistematica e questioni preliminari
1.1 Con atto di citazione del 26.9.2007, proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 404/2007, emesso dal Tribunale di Avellino in data 13.4.2007 e dichiarato provvisoriamente esecutivo, con il quale, su istanza della , era Parte_1 stato ingiunto alla in persona del legale rappresentante pro tempore, quale Parte_2 Cont debitore principale, e a e Parte_3 Parte_4 Parte_1 [...]
quali fideiussori, di pagare, in suo favore, l'importo di euro 745.116,07, oltre interessi CP_6 nella misura convenzionale dalla data del 1.1.2007 sino al soddisfo.
L'istante esponeva che: a) il provvedimento monitorio era stato emesso nei suoi confronti sull'errato presupposto che fosse fideiussore della in virtù di un contratto di Parte_2 fideiussione sottoscritto in data 11.4.2005; b) non aveva mai firmato alcuna fideiussione a favore della atteso che l'opponente, in data 11.4.2005, si trovava negli Stati Parte_2
Uniti d'America; c) neppure aveva mai sottoscritto la comunicazione datata 8.4.2005, con la quale era stato elevato l'importo della garanzia da € 250.000,00 a € 500.000,00; d) le comunicazioni risultavano inviate dalla filiale di Avellino e autenticate da un funzionario della banca, senza che lo stesso fosse in AL;
e) l'opponente, probabilmente, aveva Parte_1 sottoscritto dei fogli in bianco che successivamente erano stati compilati, per cui disconosceva il contenuto degli stessi e confermava la sua assoluta estraneità al rapporto fideiussorio;
f) anche a volere ritenere valido il rapporto, evidenziava come la avesse tenuto un Pt_1 comportamento contrario ai doveri di buona fede e correttezza, per cui lo stesso contratto di fideiussione andava considerato privo di efficacia, per violazione degli artt. 1175, 1337, 1366 e
1375 c.c. ed in particolare: f1) lo schema predisposto per la fideiussione era privo della nota informativa, nonché della legenda dei termini utilizzati di carattere tecnico e fuori dall'uso comune;
tale schema era stato più volte oggetto di contestazione da parte dell'Antitrust, come si legge nei pareri resi a AN e all'BI (pareri n. 12400/2003 e n. 1584/2005); f2) in conformità della normativa sulla trasparenza bancaria, la banca avrebbe dovuto comunicare periodicamente le operazioni relative al rapporto oggetto di fideiussione;
f3) alcuna documentazione inerente alle procedure adottate dalla banca per la concessione degli anticipi su fatture e degli anticipi su contratti era stata presentata dall' . CP_7
L'opponente chiedeva, previa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto: “accertare e dichiarare l'inesistenza e/o nullità del preteso rapporto fideiussorio del sig. nei confronti della e per l'effetto revocare Parte_1 Parte_1
l'opposto decreto ingiuntivo nei suoi confronti…”.
Si costituiva la contestando l'avverso dedotto. Parte_1
1.2 All'esito di approfondimento istruttorio, anche tecnico, il Tribunale, con la sentenza pagina 3 di 23 impugnata, rigettava l'opposizione.
Il Giudice di prime cure, in primo luogo, evidenziava che “la pretesa creditoria di parte opposta trova il suo fondamento nei contratti di conto corrente, di conto anticipi e di conto Par anticipi su fatture - accesi dalla futura della - e di fideiussione - sottoscritto da
[...]
(a), negli estratti di conto corrente pure certificati - da funzionari della banca - Parte_5 conformi alle scritture contabili dell'istituto di credito, secondo le previsioni di cui all'art. 50
d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, nella missiva della debitrice società datata 27 novembre 2006 - contenente esplicito riconoscimento del debito – (tutti i documenti sono nella produzione di parte ricorrente in sede monitoria): detta documentazione di per sé sufficiente all'emissione del decreto ingiuntivo” (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata).
Il Tribunale, poi, riteneva che l'opponente non avesse adeguatamente contestato l'efficacia probatoria della produzione documentale della banca opposta, rammentando “come la produzione in giudizio degli estratti periodici del conto corrente costituisca una forma di comunicazione equivalente alla trasmissione che determina l'onere, per il correntista, della specifica contestazione e la presunzione, in mancanza, della sua approvazione, con effetti vincolanti anche per il fideiussore, al quale è preclusa, in presenza della approvazione del conto da parte del debitore principale, la possibilità di sollevare contestazioni diverse da quelle che sostanziano il diritto di impugnazione dello stesso conto” (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).
Ancora, per il Tribunale, “il contratto sottoscritto da solo formalmente Parte_1 appare riconducibile alla figura tipica della fideiussione, essendo in concreto qualificabile come contratto autonomo di garanzia” (pag. 4 della sentenza impugnata).
Venivano ritenute non condivisibili le argomentazioni di parte attrice circa l'“abusivo riempimento di fogli asseritamente firmati in bianco”, sul presupposto che “è ben vero che le emergenze istruttorie e le risultanze dell'espletata c.t.u. (v. la relazione della dott.ssa Per_1
versata agli atti di causa il 17 aprile 2009) confermano la falsità delle date apposte
[...] sul contratto di fideiussione - apparentemente dell'11 aprile 2005 - e sulla dichiarazione di aumento dell'importo garantito -apparentemente dell'8 aprile 2005-, posto che: il secondo documento non può essere antecedente al primo, presupponendolo;
alla data dell'11 aprile
2005 deve presuntivamente escludersi la presenza del -residente negli Stati Uniti Parte_1
d'America- in Avellino -da dove documenti risultano spediti alla banca a mezzo posta prioritaria- in difetto di timbri d'ingresso nel territorio nazionale italiano sul passaporto (v. la copia in prod. att.). Tuttavia, a parte la piena validità del documento datato 12 settembre 2005, con cui il ha comunicato alla banca l'impegno all'elevazione della garanzia de qua Parte_1 in favore della da euro 500.000,00 ad euro 1.000.000,00 (il che rende Parte_2 inammissibile il mezzo di prova orale articolato dall'attore al capo c) della memoria del 14 aprile 2008, essendo esso relativo a circostanza del tutto nuova rispetto alle allegazioni
pagina 4 di 23 difensive costituenti i thema decidendum et probandum), con conseguente ratifica dei precedenti impegni, va rammentato come la denuncia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postuli la proposizione del rimedio della querela di falso - nella specie esplicitamente esclusa (v. a pagina 2 della memoria conclusionale di replica del 12 aprile
2010)- ogni qualvolta che sia allegato l'abusivo riempimento absque pactis o sine pactis” (pag.
5 e 6 della sentenza impugnata).
Il Giudice di prime cure, poi, per ciò che riguarda le ulteriori contestazioni, ha ritenuto che:
• “la mancanza della “nota informativa, nonché della legenda dei termini utilizzati” è irrilevante ai fini della validità del negozio”;
• “l'assenza di “comunicazione inerente il rapporto fideiussore/banca” è, per un verso, solo postulato dall'attore come “comportamento contrario alle norme di buona fede” (…) e, per altro verso, escluso quale obbligo dell'istituto di credito dalla norma di cui all'art. 5 del negozio inter partes”;
• è onere della parte che deduca la violazione del canone di buona fede “dimostrare non solo che la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, ma anche che la banca abbia agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore”;
• “la mancanza di documentazione “inerente alle procedure adottate dalla banca per la concessione degli anticipi su fatture e degli anticipi su contratti” è irrilevante in forza della previsione di cui all'art. 8 del contratto di garanzia, che impegna il garante anche nell'ipotesi in cui fossero state dichiarate invalide le obbligazioni garantite” (pag. 7 - 8 della sentenza impugnata).
1.3 Avverso l'indicata pronuncia, depositata il 7.6.2010, , con atto spedito in Parte_1 data 14.10.2010, proponeva appello, costituendosi in data 22.10.2010.
Va aggiunto che parte appellante produceva la sentenza notificata, recante timbro del 7.8.2010, apposto sulla busta (senza dunque prova del momento di effettiva ricezione), ma in ogni caso, anche a volere considerare la notifica della sentenza in data 5.8.2010 (cfr. timbro di spedizione), e tenuto conto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, all'epoca di 45 giorni (art. 1 della legge 7.10.1969, n. 742, poi modificato, ma a decorrere dal
2015, dal comma 1 dell'art. 16, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 16), l'appello è comunque tempestivo.
1.4 Ciò detto, nel merito, l'appellante, con il primo motivo di impugnazione (pagine da 4 a 8), sosteneva “di essere totalmente estraneo al preteso rapporto il quale, qualora anche si fosse realizzato, è avvenuto contro la volontà di esso appellante”, poiché “alle date indicate nei documenti da cui si pretende discendere il rapporto fideiussorio non si trovava né ad Avellino né sul suolo ALno” (cfr. pag. 4 dell'impugnazione), e ha aggiunto che il rapporto fideiussorio pagina 5 di 23 sarebbe, in ogni caso, nullo, in quanto “nato da documenti alterati e falsamente autenticati dal funzionario di banca” (cfr. pag. 5 dell'impugnazione).
Con il secondo motivo (pagine da 8 a 12), deduceva che, anche laddove il rapporto fideiussorio fosse stato ritenuto correttamente instaurato, lo stesso non era stato improntato ai principi di
“correttezza e buona fede da parte della banca”, con conseguente violazione degli artt. 1175,
1176, 1337, 1366 e 1375 c.c., poiché “la banca nell'esecuzione delle operazioni di concessione di credito alla avrebbe dovuto effettuare un'istruttoria tenendo in considerazione Parte_2 lo stato economico dell'azienda e concedere tali crediti solo in presenza di elementi tali da garantire la solvibilità dell'azienda, senza tenere conto delle garanzie prestate da terzi”.
L'appellante produceva documentazione, a suo dire, inerente al bilancio della Parte_2 concludendo: “nel merito accogliere, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati, il presente appello e per l'effetto riformare la sentenza impugnata, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
1.5 Si costituiva in giudizio la sostenendo di essere Controparte_8 incorporante della PR CE S.p.A. e cessionaria di (ma richiamando altre ON cessioni), contestando, nel merito, la fondatezza del gravame.
1.6 All'udienza del 22.4.2011, l'appellante proponeva querela di falso avverso il contratto di fideiussione sottoscritto in data 11.4.2005 e le successive dichiarazioni di elevazione dell'importo garantito (sottoscritte in data 8.4.2005 e 12.9.2005).
La Corte, con ordinanza del 21.6.2011, sospendeva sia l'efficacia esecutiva della sentenza, sia il giudizio, fissando alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione della causa avente ad oggetto la querela di falso.
Dunque, come si desume anche dalla sentenza n. 675/15, con atto del 14.10.2011, Parte_1
proponeva querela di falso avente ad oggetto le scritture prodotte da
[...] Parte_1 innanzi al Tribunale di Avellino nel giudizio iscritto al n. R.G. 4715/2007 e,
[...] in particolare:
a) del documento di fideiussione sottoscritto in data 11.4.2005;
b) della dichiarazione di elevazione dell'importo garantito sottoscritta in data 8.4.2005;
c) della dichiarazione di elevazione dell'importo garantito sottoscritta in data 12.9.2005.
Occorre precisare che il Tribunale, in primo luogo, dava atto che , “pur non Parte_1 disconoscendo la sottoscrizione”, contestava l'abusivo riempimento “successivamente alla sottoscrizione e comunque mai voluti da chi si vuol far apparire fideiussore”.
Il Tribunale, con la sentenza n. 675/2015, rigettava la querela, ritenendo che, dal complesso delle risultanze istruttorie, “il non” avesse “fornito la prova decisiva della tesi Parte_1 dell'abusivo riempimento” (pag. 6 della pronuncia).
Ciò che appariva rilevante, “nel senso della negazione dell'abusivo riempimento”, era “la circostanza che le sottoscrizioni (autentiche) si trovino più o meno in corrispondenza con i
pagina 6 di 23 righi destinati proprio alle sottoscrizioni” (pag. 6 della sentenza).
Nella sentenza si dava altresì atto che dall'espletata CTU erano emerse “incongruenze rispetto
a modi e tempi di compilazione dei documenti”.
Il Tribunale della querela, inoltre, pur evidenziando l'inverosimiglianza delle date apposte sui documenti, riteneva comunque non decisive le argomentazioni fondate sulla relazione di CTU espletata nel primo grado del presente giudizio, e valutava non determinanti “la diversità del mezzo scrittorio utilizzato per apporre la data rispetto a quello utilizzato per apporre le sottoscrizioni”, “l'uso della matita da parte del funzionario che ha controfirmato il documento”, “la diversità dei caratteri tipografici utilizzati per l'inserimento dei dati anagrafici del contraente” (cfr. pag. 5).
Nella sentenza, poi, alle pagine 6 e 7, si legge: “quanto alle date, è un dato acquisito che le stesse sono state apposte in epoca non contestuale alle sottoscrizioni (autentiche), non trovandosi il in AL in quelle date, a meno di non ipotizzare che i moduli siano Parte_1 stati compilati e completati fuori dalla filiale e addirittura all'estero. Quanto alla controfirma posta dal funzionario a matita, trattasi di circostanza senz'altro singolare ma del tutto neutra rispetto all'indagine sull'abusivo riempimento. Quanto, infine, ai caratteri meccanografici, il ctu si sofferma su un dato, quello della diversa intensità dell'inchiostratura…che, ad una semplice visione dell'originale dei documenti in verifica, appare assai banalmente riconducibile ad un ordinario e nella pratica frequente processo di progressivo esaurimento del toner di stampa del documento. Alcuna importanza può, infine, riconnettersi alla diversità meccanografica tra i caratteri del modulo prestampato e quelli delle parti personalizzate, evidentemente stampate a seguito di compilazione informatica del modulo.
Ciò che, di contro, appare rilevante, a parere del collegio, nel senso della negazione dell'abusivo riempimento, è la circostanza che le sottoscrizioni (autentiche) si trovino più o meno in corrispondenza con i righi destinati proprio alle sottoscrizioni.
Ipotizzare un abusivo riempimento dei moduli prestampati significherebbe ammettere che su dei fogli firmati in bianco siano stati stampati ex post dei modulari in tutto identici a quelli confezionati in tipografia. E tale ipotesi non appare verosimile ad una semplice visione degli originali dei documenti in valutazione.
Ciò considerato dal punto di vista strettamente tecnico, si osserva, dal punto di vista più squisitamente giuridico che il non ha fornito la prova decisiva della tesi Parte_1 dell'abusivo riempimento …la prova di tale assunto è mancata, non essendo stata fornita nemmeno in via presuntiva.
In definitiva, alcuni degli elementi emersi sono privi di qualsiasi valenza indiziaria ed altri invece, quali la falsità delle date e la controfirma a matita del funzionario, possono essere ricondotti a modalità di gestione poco precise da parte della Banca ed a strategia difensiva, e, quindi autorizzano tutt'al più un sospetto ma non integrano la prova presuntiva dell'assunto….
pagina 7 di 23 …In definitiva, ferma restando l'accertata falsità delle date, senz'altro idonea a gettare incertezza sulla tematica dell'efficacia temporale della fideiussione e delle estensioni delle garanzie rispetto alle oscillazioni dell'esposizione debitoria della società debitrice, la tesi dell'abusivo riempimento è rimasta del tutto priva di riscontro”.
Infine, è stata ritenuta “la valenza latamente ricognitiva, anche nei confronti del (in Parte_1 quanto socio nonché consigliere di amministrazione della a far data dal Parte_2
6.10.2005: cfr. visura camerale, in produzione monitoria di parte convenuta), del documento di riconoscimento del debito datato 27.11.2006 a firma del legale rapp.te della società garantita
(doc. 3 della produzione monitoria di parte convenuta), nel quale si dà atto dell'esistenza della garanzia rappresentata dalla fideiussione prestata dal in data 11.4.2005” (pag. 7 Parte_1 della sentenza).
Avverso l'indicata pronuncia, promuoveva appello che, con sentenza n. Parte_1
1219/2020 del 3.4.2020, veniva dichiarato inammissibile “per mancato rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c. in adesione all'interpretazione affermata dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte nella recente pronuncia n. 27199 del 16.11.2017” (cfr. pag. 6 della sentenza n.
1219/2020).
L'istante promuoveva anche ricorso per Cassazione che, con ordinanza n. 6705/2024 del
13.3.2024, veniva anch'esso dichiarato inammissibile, poiché “il ricorrente per cassazione ha riproposto per la terza volta la stessa prospettazione che motivatamente è stata disattesa dal
Tribunale e, ciononostante, è stata tal quale riproposta in Corte d'appello, senza alcuna specifica obiezione tale da dimostrare la ragione, rimasta oscura anche in questa sede, della dedotta erroneità della decisione adottata” (pag. 11 dell'ordinanza della Suprema Corte).
Dunque, sin da ora va chiarito come alcun accertamento ulteriore rispetto a quello operato dal
Tribunale in sede di querela si ritiene possibile, e in particolare sull'attribuzione non tanto delle sottoscrizioni (come visto ammesse), quanto del contenuto dei documenti.
Il Tribunale, come visto, ha lasciato aperta la questione sul rapporto tra “la accertata falsità delle date”, e la “tematica dell'efficacia temporale della fideiussione e delle estensioni delle garanzie rispetto alle oscillazioni dell'esposizione debitoria della società debitrice” (su questo punto, subito infra).
1.8 Terminato il giudizio di falso (come detto, in data 13.3.2024), in data 30.5.2024 si è costituita la (che peraltro aveva partecipato anche alle fasi di appello Controparte_1
e di cassazione riferite alla querela), quale titolare del credito, e, per essa, quale sua mandataria, la , chiedendo di fatto la prosecuzione del giudizio, mentre in data si è CP_2 CP_9 costituito anche , chiedendo fissarsi l'udienza per la prosecuzione del processo. Parte_1
La Corte ha ordinato la produzione del fascicolo della Controparte_8
ora (originariamente costituitasi in proprio nel giudizio di impugnazione) e
[...] CP_2
l'adempimento è stato solo in parte eseguito, mediante trasmissione telematica.
pagina 8 di 23 Parte appellante, con note del 25.11.2024, ha contestato detta attività: “pertanto la produzione di parte di parte convenuta di cui oggi si chiede la ricostruzione, già a partire dal giudizio di secondo grado innanzi alla Corte di Appello di Napoli RG n. 4193/2015, conclusosi con la richiamata sentenza n. 1219/2020 non è stata depositata, benché costituita la stessa società del presente giudizio e mediante l'odierno difensore.
Prima d'ora mai è stato dichiarato lo smarrimento del fascicolo e mai è stata avanzata la richiesta di ricostruzione dello stesso, nonostante la partecipazione a due gradi di giudizio, per cui è lecito ritenere che il mancato deposito facesse parte di una legittima strategia processuale che del resto li ha avvantaggiati ottenendo una pronuncia favorevole come già evidenziato al punto precedente. Solo dopo dieci anni ed in maniera del tutto irrituale oltreché tardivo ne viene richiesta la ricostruzione, in chiara violazione dei presupposti di legge, più volte chiariti dalla S.C., infatti la Cassazione con sentenza n. 26116/2021 ha statuito che le parti non possono ritenersi esonerate dall'onere di depositare i propri fascicoli, gravando sulla parte l'onere di curare il corretto deposito del fascicolo di parte. Ove debba ritenersi, sulla base di un accertamento di fatto riservato al giudice del merito, che la mancata inclusione nei fascicoli di parte di alcuni documenti già prodotti - quindi già acquisiti al processo - sia esclusiva conseguenza di un disguido e/o di un errore della cancelleria e non sia, invece, imputabile alla condotta delle parti stesse (l'omissione di parte è considerata rinuncia al diritto), il giudice è tenuto a disporre le necessarie ricerche o, quanto meno, ad interpellare le parti al fine di una eventuale ricostruzione del fascicolo o, comunque, al fine dell'acquisizione dei suddetti documenti, già regolarmente prodotti ma non presenti in atti per cause non imputabili alle parti.
Pertanto nel caso di specie non può procedersi alla ricostruzione del fascicolo in quanto mancano i presupposti richiesti (disguido o errore della cancelleria), essendo onere di parte curare il corretto deposito del fascicolo di parte nei termini di legge”.
Questa impostazione non può essere condivisa.
Ed invero, va innanzitutto richiamata recente pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema
Corte, alla quale il Collegio aderisce, secondo cui “il giudice d'appello può porre a fondamento della propria decisione il documento in formato cartaceo già prodotto e non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto trascritto (oppure indicato) nella sentenza impugnata o in altro provvedimento o atto del processo ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti nel primo grado” (cfr. Cass. civ, Sezioni Unite, 16/02/2023, n. 4835).
Il Collegio, dunque, valorizzerà sia la produzione offerta, sia le indicazioni contenute nella sentenza di primo grado, sia quelle contenute negli atti parte (cfr., ad esempio, richiesta del
18.1.2008, ad opera della originaria ricorrente, di custodia in CP_4 Parte_1 cassaforte delle fideiussioni).
pagina 9 di 23 Peraltro, neppure può essere sottaciuto, in primo luogo, che, nella specie, non vi è stata richiesta del fascicolo di primo grado, ma di acquisizione del fascicolo prodotto dalla ON
in questo grado di giudizio (cfr. comparsa di costituzione del 30.3.2011, da
[...] cui si desume la produzione di numerosi documenti, tra cui anche il fascicolo del primo grado di giudizio, come detto non tutti reperiti).
Così come non può essere sottaciuta l'assoluta particolarità del procedimento in esame, caratterizzato dalla sua sospensione dal giugno 2011 al luglio del 2024.
Infine, va anche chiarito che copia del contratto e delle due comunicazioni è contenuta negli allegati della relazione di Consulenza espletata nel corso del primo grado di questo giudizio.
Quanto poi alla richiesta di ordinare il deposito dei documenti originali, la Corte, in ragione della eccessiva genericità della deduzione, e tenuto conto dell'assoluta particolarità della vicenda inerente al presente giudizio, caratterizzato dalla impossibilità di reperire integralmente la produzione (apposte al fascicolo di ufficio vi sono firme di ritiro di produzione: ad esempio, verbale del 10.6.11 e in calce al provvedimento del 21.6.2011, ma con date differenti), del principio di carattere generale espresso Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 10/01/2020, n. 311, e in ogni caso del giudizio di falso intrapreso, non reputa necessario l'adempimento.
Pertanto, per tutti i riferiti elementi, si è ritenuto (e si ritiene) doveroso procedere oltre.
La causa, originariamente rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies cpc, su richiesta dell'appellante è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190
c.p.c.
Tuttavia, la Corte, con ordinanza del 27.3.2025, considerato che, con la comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado, la allora Parte_1 costituita in giudizio, a pag. 15, scriveva: “si rappresenta inoltre che con altro atto di opposizione, con motivazioni del tutto infondate, la , Parte_2 Parte_6 nonché hanno proposto opposizione con atto notificato il 04/06/2007. Parte_4
Tale giudizio è pendente innanzi a questo Tribunale, rubricato con RG n. 2993/07, la cui prossima udienza è fissata l'1/2/2008”, in ragione della necessità di evitare eventuali contrasti di giudicati, ha disposto che le parti rendessero edotta la Corte della sorte dell'opposizione promossa dagli altri opponenti avverso il medesimo decreto ingiuntivo.
All'esito, la causa è stata chiamata nuovamente per la discussione ex art. 281 sexies cpc.
1.9 Ciò detto, occorre un breve ricostruzione della vicenda, stante il lungo tempo trascorso.
La ha prodotto, in primo luogo, avviso di cessione del 27.11.2008 (cfr. Controparte_1 avviso pubblicato nella G.U. Parte Seconda n. 146 dell'11.12.2008).
Con detta cessione, la (nuova denominazione di E_ [...]
originaria ricorrente per decreto ingiuntivo, come si desume dalla Parte_1 partita iva: ) cedeva ad PR CE S.p.A. ( “…tutti i crediti P.IVA_1 P.IVA_5 pecuniari, individuabili in blocco ai sensi dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario…, ed
pagina 10 di 23 azioni relative, in essere 31 ottobre 2008, connessi ai rapporti, qualificabili come Sofferenze
(ai sensi delle istruzioni di vigilanza di Banca d'AL) che da essa Cedente sono affidati in gestione ai fini del recupero ad compresi i crediti Controparte_8 di firma” (cfr. all. 2A della produzione del 29.10.2024; il documento è indicato come prodotto anche nell'originaria comparsa di costituzione, in appello, di ON
.
[...]
E' stato prodotto anche altro avviso, in cui si legge che la (00348170101) cedeva CP_4 ad PR CE S.p.A. (05576750961) tutti i crediti "individuabili in blocco" ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. n. 385/1993 (cfr. all. 2B della produzione del 29.10.2024), in cui si richiama contratto di cessione pro-soluto del 30.4.2008 (cfr. avviso pubblicato nella G.U. Parte Seconda
n. 61 del 24.5.2008).
Per doverosa completezza si ritiene che, nonostante quanto scritto da ON con la comparsa di costituzione in questo grado (pag. 1), quello inerente alla
[...] vicenda che ci occupa sia il primo dei contratti qui indicati e non quest'ultimo, erroneamente richiamato nella comparsa di costituzione nel giudizio di appello (in cui, peraltro, come detto, si richiama anche la cessione del 27.11.2008).
Ma in ogni caso e comunque, è stato prodotto atto di fusione del 14.12.2010 (rep. n. 68029), con il quale la società PR CE S.p.A. veniva incorporata nella ON
(CF ; cfr. all. 2C della citata produzione).
[...] P.IVA_3
E' stato poi prodotto avviso riferito a contratto di cessione pro-soluto del 20.11.2014, pubblicato nella G.U. Parte Seconda n. 139 del 25.11.2014, con il quale la
[...]
(codice fiscale n. partita IVA n. ), a sua Controparte_8 P.IVA_3 P.IVA_4 volta, cedeva i crediti ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30.4.1999 e 58 TUB, in favore di [cfr. avviso di cessione GU Parte_7 del 25.11.2014 in allegato 1) del 30.5.2024].
E' stato infine prodotto avviso riferito a contratto di cessione pro-soluto del 14.7.2017, pubblicato nella G.U. Parte seconda n. 93 dell'8.8.2017, con il quale la Parte_7 cedeva i crediti "individuabili in blocco" ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30.4.1999, in favore di [cfr. avviso di cessione GU Controparte_1 dell'8.8.2017, in allegato 2 del 30.5.2024].
Quest'ultima, con procura speciale del 20.7.2017 (rep. 60852, racc. 11359), dava mandato a
(cfr. procura in allegato alla costituzione), che poi ha cambiato denominazione CP_3 in e che in precedenza aveva la denominazione di CP_2 ON
(cfr. visura storica di .
[...] CP_2 ha contestato la legittimazione di ma la sua Parte_1 Controparte_1 impostazione non può essere condivisa, in quanto la questione, peraltro, non può più essere riesaminata.
pagina 11 di 23 Ed infatti, in primo luogo, a fronte della documentazione prodotta, ritiene la Corte che l'appellante, nel proseguire il giudizio, non abbia formulato specifica e tempestiva contestazione, anzi.
Nella specie, con la “comparsa di riassunzione” del 4.6.2024, successiva alla costituzione di
, non ha mosso analitica contestazione. Controparte_1
Con le note del 25.11.2024, ha riferito “…infine va considerato che il fascicolo di parte smarrito da controparte oltre agli originali delle fideiussioni conteneva documenti relativi alla legittimazione attiva dell'odierna convenuta nonché dei suoi dante causa succedutisi nel tempo ed infine la documentazione prodromica alla corretta proposizione della domanda.
E' evidente che non ha depositato la produzione di parte richiesta Controparte_1 dal Collegio, che del resto doveva avvenire in formato cartaceo, ma ha illegittimamente e parzialmente ricostruito, senza esserne autorizzata il fascicolo che risulta smarrito dal 2015”
(sulla possibilità di produrre i documenti si è già detto).
E addirittura, sia nelle note del 30.10.2024 che in quelle del 25.11.2024, ha scritto: “nel grado di appello si è costituita la “ , succeduta nella titolarità delle Controparte_1 posizioni giuridiche soggettive in atti dedotte ad e per essa Parte_7 CP_2
, limitandosi ad aggiungere che “che il fascicolo di parte smarrito da controparte oltre
[...] agli originali delle fideiussioni conteneva documenti relativi alla legittimazione attiva dell'odierna convenuta nonché dei suoi dante causa succedutisi nel tempo ed infine la documentazione prodromica alla corretta proposizione della domanda.”
Si ritiene che tale complessivo atteggiamento non possa essere valutato come di effettiva contestazione. Ed invero, secondo insegnamento della Suprema Corte, in caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito. Quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella
Gazzetta Ufficiale, prevista dal comma 2, della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata pagina 12 di 23 dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo (Cass. civ. Sez. III Ord., 22/06/2023, n. 17944).
Solo con la comparsa conclusionale ha contestato in maniera diretta la legittimazione della
[...]
Controparte_1
Già tali considerazioni appaiono dirimenti in ordine alla valutazione che spetta al Collegio.
Ma vi sono altri e autonomi elementi, perfino maggiormente risolventi.
E infatti, a ben vedere, la si è anche costituita in appello e in cassazione Controparte_1 nel procedimento di querela di falso (come si desume dalle sentenze prodotte dallo stesso opponente) e la sua titolarità è stata espressamente riconosciuta anche con la sentenza di appello (in epigrafe, si reputa per mero errore, viene riportata partita iva diversa).
Alle pagine 5 e 6 si legge: “va rilevato che la società appellata ha Controparte_1 allegato e provato di essere succeduta alla nella titolarità delle posizioni Parte_7 giuridiche soggettive, attive quanto passive, dedotte in lite, in virtù di atto di cessione di crediti pro-soluto concluso con in data 14/07/2017 nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130/1999, della quale è stata fornita pubblica notizia ai sensi di legge mediante pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica ALna n. 93, Parte seconda, in data 8/08/2017, che risulta prodotta in atti di causa. A sua volta aveva conseguito la titolarità dei crediti ridetti Parte_7 acquisendoli da in forza di atto di cessione pro- Controparte_8 soluto un pacchetto di crediti "individuabili in blocco" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del T.U. Bancario del 20/11/2014 e di cui alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica ALna del 25 novembre 2014 n. 139)”
Avverso la sentenza, come detto, vi è stato poi ricorso per cassazione, disatteso, per cui si ritiene che la posizione della non possa più reputarsi contestabile. Controparte_1
In ogni caso, la per la quale neppure si ritiene mossa ON analitica contestazione all'epoca della costituzione in appello, è presente sia in proprio sia come procuratrice.
Sempre in via preliminare, va detto che la Corte ha chiesto la produzione integrale del pagina 13 di 23 procedimento di notificazione all'Istituto di credito costituito in primo grado Controparte_11
, la cui denominazione è poi mutata in ), anche
[...] E_ se quello prodotto reca comunque copia di busta indirizzata al difensore della detta società.
Parte appellante ha rilevato che la cartolina di ritorno è stata “comunque a suo tempo depositata unitamente all'atto di appello ed evidentemente smarrita anche in considerazione che il fascicolo è stato depositato in tre gradi di giudizio (giudizio relativo alla querela di falso) per poi ritornare presso questa Corte per la riassunzione del grado di appello” e che “si sono costituiti gli stessi difensori del giudizio di primo grado dichiarando espressamente di aver ricevuto la notifica dell'appello e costituendosi con altra società dichiaratasi cessionaria”.
Effettivamente, il difensore della già difensore, nel giudizio ON di opposizione in primo grado, della (quest'ultima Controparte_11 denominazione poi mutata in ), nel costituirsi in giudizio, dava E_ atto sia della notificazione dell'appello, in data 16.10.2010 (cfr. pag. 2), sia della cessione (cfr. pagina 4, seppure, come visto, con qualche discrasia), ed è noto che il successore a titolo particolare subentra nella stessa posizione processale del proprio dante causa (Cass. civ., Sez.
III, Sentenza, 23/01/2023, n. 1935).
In ogni caso, vale richiamare il principio, ritenuto di portata generale, secondo cui “il giudizio di impugnazione svoltosi senza integrare il contraddittorio nei confronti dell'alienante del diritto controverso, ma con la partecipazione del successore a titolo particolare, è valido quando il primo, non impugnando la sentenza, abbia dimostrato il suo disinteresse al gravame e l'altra parte, senza formulare eccezioni al riguardo, abbia accettato il contraddittorio nei confronti del successore;
tali elementi, infatti, integrano i presupposti per l'estromissione dal giudizio del citato alienante, estromissione che, sebbene non formalmente dichiarata, fa cessare la qualità di litisconsorte necessario alla parte originaria” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 26/01/2018, n.
2048).
Ed infatti, non può essere neppure sottaciuto che nel giudizio incidentale di falso ha partecipato proprio la (in primo grado) e l'ultima cessionaria (nel ON secondo e nel giudizio di legittimità).
Ancora, per doverosa completezza, va ulteriormente ribadito che l'originaria parte costituita nel presente grado di giudizio, è ora presente quale procuratrice ON di per cui anche per quest'ultimo soggetto vale richiamare i medesimi Controparte_1 principi in tema di disinteresse.
1.10 Infine, va chiarito che ogni statuizione non oggetto di univoca impugnazione deve reputarsi coperta dal giudicato, per cui. ad esempio, neppure può oggetto di valutazione dell'originario credito.
2. Il merito
2.1 Con il primo motivo di appello, l'appellante ha sostenuto di essere estraneo al rapporto di pagina 14 di 23 garanzia, poiché non si trovava in AL nelle date indicate nei documenti invocati alla base del rapporto fideiussorio, e che, il detto rapporto, laddove ritenuto costituito, sarebbe in ogni caso nullo, in quanto “è evidente l'abusivo riempimento di moduli firmati in bianco dovuti alla falsità delle date apposte, alla mancata presenza del in AL alle date indicate, alla Parte_1 falsa autentica del funzionario di banca tale , la quale ha autenticato la firma del Persona_2 sottoscrittore ( , il luogo e la data di sottoscrizione, in definitiva ad essere Parte_1 false non sono sole le date ma la stessa dichiarazione di autenticità” (cfr. pag. 5 dell'appello).
Il Sig. ha poi ritenuto non condivisibile la pronuncia impugnata nella parte in cui il Parte_1 documento datato 12 settembre 2005, contenente comunicazione alla banca relativa all'impegno all'elevazione della garanzia in favore alla riconosciuta la sua Parte_2 validità, è stato qualificato come “ratifica dei precedenti impegni” (cfr. pag. 5 cit.).
A supporto delle proprie doglianze, ha richiamato la consulenza tecnica espletata nel giudizio di primo grado, con la quale si sarebbe rilevato il differente utilizzo di “strumenti meccanografici”
e la “diversa inchiostratura di alcune scritte”, elementi che, secondo la tesi di parte appellante, proverebbero che “ogni documento è stato compilato in almeno due tempi diversi” (cfr. pag. 6 dell'appello).
La censura non può essere condivisa.
Vanno in questa sede richiamate le argomentazioni della pronuncia, ut supra riportate, che hanno poi indotto il Tribunale a rigettare la querela proposta per abusivo riempimento.
Ciò detto, non essendo più contestabile l'abusivo riempimento dei documenti, Parte_1 deve necessariamente considerarsi fideiussore.
Si apre a questo punto un'ulteriore questione, atteso che, effettivamente, sussiste discrasia per ciò che concerne le date del contratto di fideiussione e del primo aumento di garanzia, ma la rilevanza dirimente dell'accertamento operato nel giudizio di falso, coperto dal giudicato, supera ogni valutazione possibile, anche sulla validità delle stipulazioni, non potendo infatti mettersi più in dubbio la volontà di di garantire l'obbligazione della Parte_1 Parte_2
[...]
2.2 Per ciò che riguarda il secondo motivo di appello, va detto che ha Parte_1 prodotto documentazione dalla quale si evincerebbe, secondo l'appellante, “il notevole peggioramento delle condizioni economiche della nel corso del rapporto Parte_2 fideiussorio” (cfr. pag. 9 dell'appello).
Con il detto motivo, ha sostenuto la contrarietà del rapporto di garanzia ai canoni di correttezza e buona fede, “in quanto nessuna comunicazione inerente il rapporto fideiussione/banca è stata operata dall'istituto di credito, il quale avrebbe dovuto comunicare periodicamente le operazioni inerente il rapporto oggetto della fideiussione, in netto contrasto anche con la normativa sulla trasparenza bancaria” (pag. 11-12 dell'appello).
In forza di tanto, l'appellante ha ritenuto non condivisibile la valutazione di irrilevanza pagina 15 di 23 contenuta nella sentenza impugnata in ordine alla “mancata produzione di documenti inerenti alle procedure adottate dalla banca per la concessione degli anticipi su fatture e degli anticipi su contratto” (cfr. pag. 8 dell'appello), deducendo ancora che “la banca nell'esecuzione delle operazioni di concessione di credito alla , avrebbe dovuto effettuare un'istruttoria Parte_2 tenendo in considerazione lo stato economico dell'azienda e concedere tali crediti solo in presenza di elementi tali da garantire la solvibilità dell'azienda, senza tenere conto delle garanzie prestate da terzi (pagine 8 e 9), e invocando l'art. 1956 c.c. relativo alla liberazione per obbligazione futura.
Si è già visto che anche il Tribunale, nel procedimento di falso, aveva lasciato aperta la questione sul rapporto tra “la accertata falsità delle date”, e la “tematica dell'efficacia temporale della fideiussione e delle estensioni delle garanzie rispetto alle oscillazioni dell'esposizione debitoria della società debitrice”.
Tuttavia, le censure scontano vari profili di reiezione.
Per ciò che concerne il richiamo all'art. 1956 c.c, va detto che “il fideiussore che chiede la liberazione della prestata garanzia, invocando l'applicazione dell'art. 1956 c.c., ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche” (Cass. civ., sez. III, 07/02/2006, n. 2524).
Ancora: “nella fideiussione per obbligazione futura, il garante che chieda la liberazione della garanzia invocando l'art. 1956 c.c., ha l'onere di provare che successivamente alla prestazione della garanzia in parola, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole di un peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi potesse divenire insolvente, il che non è ravvisabile nella mera circostanza di un saldo negativo dei conti correnti del garantito” (Cass. civ., Sez. I,
Ordinanza, 24/11/2022, n. 34685).
Orbene, si ritiene che l'appellante non abbia fornito prova certa e tranquillizzante delle sue generiche allegazioni, ma si sia limitato a riproporre, in parte, le medesime argomentazioni avanzate nel giudizio di primo grado e disattese con la pronuncia impugnata.
Va chiarito che il presente procedimento è soggetto al rito antecedente alla novella operata con
DL 83/2012, convertito in legge 134/2012, ed è noto in tema di giudizio di appello, la "prova nuova indispensabile" di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c. - nel testo antecedente al d.l. n. 83 del
2012, convertito con modif. dalla l. n. 134 del 2012 - rappresenta un concetto unitario, il quale implica che sia tale quella prova di per sé idonea a eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa,
pagina 16 di 23 qualunque ne sia la causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (Cass. civ., Sez. I,
Ordinanza, 29/03/2024, n. 8551).
E tuttavia, l'appellante, non solo non ha specificamente allegato e indicato, anche temporalmente, i presupposti legittimanti l'applicazione dell'art. 1956 c.c. (effettivo peggioramento delle condizioni del debitore, conoscenza di tale peggioramento ed erogazione di credito), ma si è limitato a produrre mera stampa di quello che viene indicato bilancio di esercizio, priva di qualunque elemento dal quale quantomeno desumere l'effettiva ritualità.
Inoltre, la stampa attiene esclusivamente a un confronto tra due annualità e cioè il 2005 e il
2006 e in ogni caso a fronte delle fideiussioni stipulate nell'anno 2005.
Quanto poi alla richiesta contenuta nell'atto di appello di ordinare “di esibire la documentazione relative alle istruttorie per la concessione degli anticipi su fatture su contratto”, fermo e già rilevante quanto appena detto, non solo la richiesta non rispetta i requisiti richiesti con la sentenza 8551/2024 appena citata, ma la stessa appare anche eccessivamente generica.
E neppure può essere sottaciuto, quale ulteriore motivo di rigetto, che l'art. 5 del contratto prevede che “il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore, e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca” (vi è poi previsione di richiesta del fideiussore e di obbligo di risposta da parte della banca).
In tali casi è pur sempre possibile l'operatività dell'art. 1956 c.c. ma previa dimostrazione che il comportamento della banca creditrice non sia stato improntato, nei confronti del fideiussore, al rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, sia in relazione a nuove concessioni di credito avvenute da parte della banca nella consapevolezza del peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale (cfr. Cass. civ., Sez. I, 29/10/2005, n. 21101).
Anche la doglianza relativa alla valutazione di irrilevanza circa la documentazione “inerente alle procedure adottate dalla banca per la concessione degli anticipi su fatture e degli anticipi su contratto” è stata proposta dall'appellante come postulato della dedotta violazione dei canoni di correttezza e buona fede, con la conseguenza che ad essa si estendono le argomentazioni finora svolte.
Neppure è perfettamente compresa dalla Corte l'affermazione “che nell'evoluzione del rapporto fideiussorio, a prescindere dell'anomalia già ampiamente argomentata, la Banca ha richiesto un'elevazione della garanzia da 250.000,00 a 500.000,00 dopo soli 3 giorni (2 dei quali cadevano nei giorni di chiusura della banca ossia il sabato e la domenica”, inerendo al rapporto fideiussorio e non a quello principale, mentre si è già detto che la norma richiede la prova della consapevolezza, nel creditore, di un peggioramento delle condizioni economiche del debitore in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi possa divenire insolvente.
pagina 17 di 23 Già tali considerazioni appaiono dirimenti.
Vi è però di più.
In primo luogo, va detto che nella fideiussione per obbligazione futura, in caso di peggioramento delle condizioni patrimoniali della società debitrice principale dopo la stipulazione del contratto di garanzia, il fideiussore che è anche socio di minoranza della società garantita non è liberato in caso di mancanza di preventiva autorizzazione del creditore alla concessione di ulteriore credito, perché, nell'esercizio delle prerogative proprie di componente dell'assemblea (quantomeno in occasione dell'approvazione dei bilanci), ha la concreta possibilità di conoscere la situazione economica e la sua colpevole ignoranza non può giustificare un obbligo "sostitutivo" di vigilanza e controllo in capo alla banca creditrice (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 17/06/2024, n. 16822)
Nella specie, non può essere ignorata la rilevanza, quale argomento di prova, di quanto scritto dal Tribunale in sede di querela di falso: “la valenza latamente ricognitiva, anche nei confronti del (in quanto socio nonché consigliere di amministrazione della a Parte_1 Parte_2 far data dal 6.10.2005: cfr. visura camerale, in produzione monitoria di parte convenuta), del documento di riconoscimento del debito datato 27.11.2006 a firma del legale rapp.te della società garantita (doc. 3 della produzione monitoria di parte convenuta), nel quale si dà atto dell'esistenza della garanzia rappresentata dalla fideiussione prestata dal in data Parte_1
11.4.2005” (pag. 7 della sentenza).
Ma vi è ulteriore e autonomo elemento di rigetto.
Ed infatti, il Tribunale, con la sentenza impugnata, evidenziava che “il contratto sottoscritto da
solo formalmente appare riconducibile alla figura tipica della fideiussione, Parte_1 essendo in concreto qualificabile come contratto autonomo di garanzia” (cfr. pag. 4; il
Tribunale, poi, spiegava le ragioni della sua prospettazione).
Ebbene, la detta qualificazione, ad avviso della Corte, non è stata univocamente e debitamente contestata.
Va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte a tenore del quale, in materia d'impugnazioni civili, il requisito della specificità dei motivi dell'appello postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime, in quanto le statuizioni di una sentenza non sono scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono. È pertanto necessario che l'atto di appello contenga tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, non essendo al riguardo ammissibile che l'esposizione delle argomentazioni venga rinviata a successivi momenti o atti del giudizio, ovvero addirittura al deposito della comparsa conclusionale (Cass. civ. Sez. II, 27/01/2011, n.
1924).
E si tratta di principio espresso per regolare la fattispecie ex art. 342 cpc prima della novella pagina 18 di 23 operata con legge 134/2012 (quest'ultima non applicabile alla fattispecie in esame).
Ciò detto, qui si aggiunge che la clausola con la quale venga espressamente prevista la possibilità, per il creditore garantito, di esigere dal garante il pagamento immediato del credito
"a semplice richiesta" o "senza eccezioni" riveste carattere derogatorio rispetto alla disciplina della fideiussione. Siffatta clausola, risultando incompatibile con detta disciplina, comporta l'inapplicabilità delle tipiche eccezioni fideiussorie, quali, ad esempio, quelle fondate sugli artt.
1956 e 1957 cod. civ., consentendo l'applicabilità delle sole eccezioni relative al rapporto garante/beneficiario (Cass. civ., III, 01/06/2004, n. 10486).
Tutte le riferite considerazioni, inerenti al secondo motivo, sia complessivamente che autonomamente considerate, ne impongono, quindi, il rigetto.
2.3 Ancora, solo per doverosa completezza, va detto che l'istante - come visto - nel giudizio di primo grado, si è limitato a sostenere, in maniera assolutamente generica, che lo schema utilizzato dalla banca “è stato più volte oggetto di contestazione dell'Antitrust come si legge nei pareri resi a AN e all'BI (cfr. parere n. 12400/2003 e n. 1584/2005)” (cfr. pag. 3), ma si tratta di deduzione talmente fumosa da impedire alla Corte qualunque valutazione.
E la questione neppure è stata ritualmente e univocamente articolata in appello, se non, sempre in maniera altrettanto fumosa, in comparsa conclusionale (riferita in particolare all'art. 8 della fideiussione: “nell'ipotesi in cui l'obbligazione garantite siano dichiarate invalide,
l'obbligazione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”).
È noto che le nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti (Nella specie, in relazione alla contrarietà alla normativa "antitrust" di un contratto di fideiussione "omnibus" posto a valle di intese anticoncorrenziali, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto precluso il rilievo officioso della nullità in appello, per non avere la parte interessata, nell'ambito del giudizio di primo grado, dedotto la conformità delle clausole contrattuali al modello BI né prodotto il modello medesimo) (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 17/07/2023, n. 20713).
Va doverosamente aggiunto che l'appellante, pur non avendo contestato la decisione del
Giudice di prime cure in ordine al richiamo al richiamo all'art. 8 del contratto, che impegna il garante anche nel caso di invalidità dell'obbligazione principale, con la comparsa conclusionale, ha scritto che “tale clausola detta di sopravvivenza è stata oggetto di indagine dell'antitrust, culminata con il provvedimento di Banca d'AL – reso nella sua funzione di
Autorità Garante della concorrenza tra banche – n. 55 del 2 maggio 2005 che ha disposto che:
“gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'BI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma
pagina 19 di 23 2, lettera a), della legge n. 287/1990”, a seguito di tale provvedimento l'evoluzione giurisprudenziale culminata con pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione (n.
41994/2021)…” (cfr. pag. 14 della comparsa conclusionale).
E sul punto la Corte di cassazione ha chiarito che, vertendosi in tema di questione rilevabile d'ufficio, l'eccezione è deducibile anche con memorie finali e non esonera il Collegio dal suo esame (Cass. civ., Sez. III, Ord., 03/03/2023, n. 6385).
E tuttavia, nella specie, anche a volere dichiarare la nullità della detta clausola, la stessa comunque non avrebbe la rilevanza voluta dall'appellante.
In primo luogo, vale richiamare integralmente quanto scritto al punto 2.2 della presente pronuncia. In ogni caso, va detto come non vi sia stata neppure specifica allegazione dell'invalidità dell'obbligazione principale, né tanto meno prova univoca, per cui occorrerebbe un accertamento preliminare sull'obbligazione principale che non è mai stato chiesto, quantomeno nel senso che potrebbe giovare all'appellante.
Questi, nel giudizio di primo grado, come visto, si è limitato ad allegare che “nessuna documentazione è stata presentata da controparte inerente alle procedure adottate dalla banca per la concessione degli anticipi su fatture e degli anticipi su contratti”, ma - si ritiene - nulla di maggiormente specifico, posto che, come già chiarito, questa allegazione è stata mossa in ordine alla dedotta violazione dei canoni di correttezza e buona fede.
Va altresì precisato che sull'esistenza e validità del credito vantato nei confronti della Parte_2
non solo, ad avviso della Corte, non solo non vi è stata contestazione sin dal momento
[...] dell'opposizione, per cui, seppure la documentazione dell'originaria parte non è stata integralmente reperita, le affermazioni specifiche contenute a pag. 9 della comparsa di costituzione e risposta in Tribunale, inerenti alle singole voci di credito, con indicazione della produzione di ben tre contratti, non sono state univocamente impugnate, mentre è stato prodotto in questa sede contratto di conto corrente ordinario, missiva di revoca di linea di credito, oltre alle già indicate fideiussioni.
Dunque, neppure è stato proposto apposito motivo di impugnazione e si è già visto come il
Giudice di primo grado abbia sostenuto che “la pretesa creditoria di parte opposta trova il suo fondamento nei contratti di conto corrente, di conto anticipi e di conto anticipi su fatture - Par accesi dalla futura della - e di fideiussione - sottoscritto da negli Parte_8 estratti di conto corrente pure certificati - da funzionari della banca - conformi alle scritture contabili dell'istituto di credito, secondo le previsioni di cui all'art. 50 d.lgs. 1 settembre 1993
n. 385, nella missiva della debitrice società datata 27 novembre 2006 - contenente esplicito riconoscimento del debito – (tutti i documenti sono nella produzione di parte ricorrente in sede monitoria): detta documentazione di per sé sufficiente all'emissione del decreto ingiuntivo…”
(cfr. pag. 2 della sentenza impugnata;
cfr. anche indicazione dei documenti prodotti alla penultima e ultima pagina del ricorso per DI, oltre che la già richiamata Cass. SS.UU. 4835/23).
pagina 20 di 23 E' inoltre noto che il saldo passivo del c.d. conto per anticipo fatture non esprime una posizione debitoria autonoma e separabile rispetto al saldo del conto corrente di corrispondenza, in quanto il c.d. conto anticipi costituisce soltanto uno strumento accessorio e funzionale ai conti correnti ordinari (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 01/03/2024, n. 5565; cfr. anche Corte d'Appello Lecce,
Sez. I, 15/02/2022, n. 118, secondo cui il conto anticipi non si atteggia come un vero e proprio rapporto di conto corrente ma si pone in rapporto di strumentalità/accessorietà rispetto al conto corrente ordinario).
La complessiva posizione passiva, dunque, per tutto quanto fin qui detto, non è più contestabile.
2.4 Occorre adesso interrogarsi sugli effetti conseguenti alla sentenza n. 966/2020 del
22/06/2020, resa nel giudizio di opposizione al medesimo decreto ingiuntivo promosso dal debitore principale e da altri fideiussori (è stata prodotta attestazione di cancelleria in cui si legge che “per la sentenza di questo Tribunale n. 966/2020, resa in data 22.06.2020, pubblicata in data 22.06.2020, nella causa civile R.G. n. 2993/2007 tra – Parte_2
…sono decorsi i termini di cui Parte_9 Controparte_12 all'art. 327, comma 1, c.p.c. e non risultano essere stati proposti nei termini di legge né appello, né ricorso per Cassazione, né istanza di revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c.”).
Stante il rapporto di dipendenza/accessorietà esistente tra questo rapporto e quello principale, vale richiamare il principio secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato non estende i suoi effetti, né è vincolante, nei confronti dei terzi, ma, quale affermazione obiettiva di verità, è idoneo a spiegare efficacia riflessa verso soggetti estranei al rapporto processuale, allorquando il terzo sia titolare di una situazione giuridica dipendente o comunque subordinata, sempreché il terzo non sia titolare di un rapporto autonomo ed indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene, non essendo ammissibile, in tale evenienza, che egli, salvo diversa ed espressa indicazione normativa, ne possa ricevere pregiudizio giuridico o possa avvalersene a fondamento della sua pretesa (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 11/06/2019, n. 15599).
La sentenza va quindi doverosamente valutata, quantomeno quale prova atipica.
Ebbene, non può essere sottaciuto che, con la cennata pronuncia, il decreto ingiuntivo 404/07 è stato revocato e il nuovo saldo del complessivo rapporto bancario è stato rideterminato in euro
601.475,65.
Si richiede, infine, ulteriore precisazione, atteso che, nella sentenza, seppure nel dispositivo si legga, quale beneficiario della condanna, “ (oggi Parte_1 Parte_7
[...
”, in epigrafe viene riportata la “ , quale parte opposta Controparte_1
(sebbene con indicazione di sede e codice fiscale non corretto).
Ancora, in motivazione si legge: “la parte opposta concludeva per il rigetto della opposizione proposta avverso al decreto ingiuntivo n. 404/2007 pubblicato dal Tribunale di Avellino,
pagina 21 di 23 siccome inammissibile, improponibile ed, in ogni caso, infondata in fatto come in diritto;
conferma del decreto ingiuntivo e/o, in ogni caso, accertato e dichiarato il dedotto diritto di credito nei confronti degli opponenti in dipendenza dei succitati rapporti negoziali, condannare gli opposti al pagamento, in solido tra loro ed in favore di Controparte_1 quale successore di . Parte_7
In ogni caso, a prescindere da ogni considerazione sull'esistenza di errori materiali (si veda anche l'attestazione di cancelleria, già indicata), la sentenza contiene accertamento del medesimo decreto ingiuntivo, per cui è possibile procedere oltre.
Dunque, stante la riduzione del credito principale (tuttavia, comunque accertato), il provvedimento monitorio reso nei confronti di deve seguire la medesima Parte_1 sorte, con conseguente sua revoca, e l'appellante va condannato al pagamento, in favore di parte appellata, della complessiva somma di euro 601.475,65.
Tenuto conto delle statuizioni contenute nella detta sentenza, in cui, nel dispositivo, non si richiamano in maniera univoca gli interessi, sulla somma decorrono gli interessi legali previsti dal primo comma dell'art. 1284 cc, dalla domanda (la notifica del DI) fino al saldo.
3. Considerazioni conclusive e spese
3.1 Pertanto, per tutte le riferite ragioni, l'appello va nella quasi totalità disatteso, con conseguente superamento dell'ordinanza di sospensione emessa nel corso del giudizio.
3.2 Va infine chiarito che alcuna rilevanza può assumere nel presente giudizio la prospettata ammissione della alla procedura di concordato semplificato, evidentemente Parte_2
(stante la minima produzione offerta, in cui viene indicata la forma di srl) prevista dall'art. 25 sexies del Dlgs 12.1.2019, n. 14 (inserito dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83).
Ciò si dice, in primo luogo, in ragione del fatto che gli sviluppi della liquidazione prevista da tale procedura attengono a fase successiva a quella di cognizione e potranno necessariamente e naturalmente essere fatti valere in caso di successivo adempimento, come ogni tipica obbligazione solidale.
Peraltro, il comma 8 della norma prevede che “si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 106, 117, 118, 119, 324 e 341, sostituita la figura del commissario giudiziale con quella dell'ausiliario. Ai fini di cui all'articolo 106, il decreto di cui al comma 4 equivale all'ammissione al concordato”.
Ebbene, l'art. 117, rubricato “effetti del concordato per i creditori”, stabilisce che “il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili”.
Stante, la minima informazione resa, va detto in ogni caso che analoghe considerazioni pagina 22 di 23 andrebbero fatte anche richiamando l'abrogato art. 18 del D.L. 24.8.2021, n. 118, convertito in
Legge. 147/21.
3.3 Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cassazione civile,
Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
E tuttavia, la soccombenza sostanziale dell'opponente induce la Corte a confermare e dunque a lasciare inalterata la statuizione di primo grado sulle spese.
Per il secondo grado, nei rapporti tra l'appellante e la , le spese seguono Controparte_1 anche in questo caso la soccombenza sostanziale e si liquidano in dispositivo, in ragione dei criteri previsti dal DM 55/14 e successive modifiche.
Negli altri rapporti, il sostanziale disinteresse dimostrato giustifica la compensazione integrale.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la sentenza n.
899/2010 resa dal Tribunale di Avellino in data 7.6.2010 nel procedimento n. 4715/2007 R.G., quest'ultimo avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n. 404/07 emesso dal
Tribunale di Avellino, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• in parziale riforma della sentenza impugnata, revoca il predetto decreto ingiuntivo;
• condanna al pagamento, in favore di in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale sua mandataria,
della somma di euro 601.475,65, oltre interessi previsti dal primo CP_2 comma dell'art. 1284 cc, dalla notifica del decreto ingiuntivo fino al saldo;
• rigetta, per il resto, l'appello;
• condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio Parte_1 sostenute da come rappresentata, che liquida in euro Controparte_1
20.119,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge;
• dichiara integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio negli altri rapporti.
Così deciso, in Napoli, in data 8.5.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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