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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 01/10/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PISA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa Guerrieri ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 394 del RGAC dell'anno 2019 avente ad oggetto factoring, vertente
TRA
(C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Alberto Giovanardi e P.IVA_1 dall'Avv. Cristiano Ruspi, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC
Email_1
ATTORE IN RIASSUNZIONE
E
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Gaetano Barone, dall'Avv. Guglielmo Barone e dall'Avv. Marco Vasarri, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in Cascina (PI), via Ippolito Nievo n. 21;
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di riassunzione depositato il 29 gennaio 2019 e ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi a Parte_1 questo Tribunale, per ottenere l'accertamento del proprio Controparte_1 credito, quale cessionaria ex L. n. 52/1991 dei crediti originariamente vantati da nei confronti di New Co.Me.R. S.n.c. di AL A. & C., e Parte_2 la condanna del convenuto, quale socio illimitatamente responsabile sino al 29 maggio 2012, al pagamento di € 335.131,72, oltre interessi ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e spese di lite. Premetteva che il Tribunale di Milano, su ricorso di Ifitalia, aveva emesso decreto ingiuntivo n. 6090/2018 del 15 marzo 2018, provvisoriamente esecutivo, ingiungendo a e a il pagamento Controparte_1 Controparte_2 solidale di € 335.131,72; che il solo aveva proposto opposizione (R.G. CP_1
n. 28341/2018) e che, con sentenza n. 11160/2018, quel Tribunale aveva revocato il decreto opposto nei suoi confronti, dichiarato la propria incompetenza in favore del foro esclusivo di Pisa convenuto tra Parte_2
e New Co.Me.R. S.n.c., assegnando termine per la riassunzione.
[...]
2. Costituendosi, il convenuto eccepiva il difetto di legittimazione attiva di , Pt_1
l'inesistenza o prescrizione del credito dedotto, e, in estremo subordine, sollevava eccezioni ex artt. 2290 e 1193 c.c., nonché eccezione di in adempimento e richiesta di compensazione con asserito controcredito di € 400.000 in favore di New Co.Me.R., per pretesi inadempimenti di (abuso di dipendenza Pt_2 economica ex art. 9 L. n. 192/1998). 3. Svolta l'istruttoria, con ordinanza del 19 dicembre 2019 veniva rigettata l'istanza di emissione di ordinanza ex art. 186-ter c.p.c.; quindi, all'esito delle memorie ex art. 183 c.p.c., venivano escussi i testi e innanzi Testimone_1 Testimone_2 al Tribunale delegato di Ragusa (27 maggio 2021) e, quindi , il teste Tes_3
(17 settembre 2021). Con ordinanza del 2 maggio 2022 la causa veniva
[...] rinviata per la precisazione delle conclusioni. 4. In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva. Per giurisprudenza costante, il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi;
né il debitore ceduto può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, poiché il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, con la conseguenza che egli è esclusivamente abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione, in particolare quando questa gli sia stata notificata dal solo cessionario (ex multis, si v. Cass. civ. n. 13691/2012 e Cass. civ. n. 18016/2018). Nel caso di specie, ha assolto l'onere producendo l'atto di cessione Pt_1 intervenuto con nonché il modello allegato all'accordo di Parte_2 dilazione sottoscritto da New Co.Me.R., con cui quest'ultima prendeva atto della cessione dei crediti ai sensi della L. n. 52/1991. Tali produzioni, non specificamente disconosciute nella loro genuinità, sono idonee a comprovare la titolarità dei crediti azionati in capo all'attrice. (doc. 25 depositato in data 14.02.2020 e doc. 26 depositato in data 18.05.2020). 4.1Nel merito, la domanda è fondata.
ha depositato le fatture emesse da il partitario e gli Pt_1 Parte_2 estratti del registro IVA vendite, comprovanti l'esistenza dei crediti derivanti dal rapporto di concessione di vendita con New Co.Me.R. per forniture intervenute nel periodo 22 giugno 2011 – 29 maggio 2012, quando rivestiva la CP_1 qualità di socio illimitatamente responsabile. Non risultano provati pagamenti liberatori o altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi. D'altro canto, il convenuto, nel produrre i contratti di concessione di vendita e la relativa corrispondenza commerciale (doc. 5-11 del fascicolo di parte nel giudizio dinnanzi al Tribunale di Milano, allegato alla comparsa di costituzione), intercorsa tra e New Co.Me.R, ha sostanzialmente riconosciuto l'esistenza del titolo Pt_2 negoziale su cui si fondano i crediti azionati. Le obiezioni difensive basate sull'asserita mancanza dei documenti di trasporto non sono dirimenti: il convenuto non ha allegato uno specifico fatto impeditivo (ad es., mancata consegna di determinati veicoli individuati per data e numero), limitandosi a contestazioni generiche. In difetto di prova contraria, la sequenza ordine–fatturazione–registrazione IVA, unitamente alla prassi del settore ed alla mancata tempestiva contestazione in epoca prossima ai fatti, integra un quadro probatorio grave, preciso e concordante della sussistenza del credito. Non appaiono condivisibili le censure circa la pretesa incertezza del debito. La dicitura “retrocesso” richiamata dal convenuto non attesta affatto una retrodatazione indebita, ma può rilevare nei rapporti tra cedente e cessionario nel senso che nell'ambito del factoring pro solvendo se il debitore non paga, il factor può chiedere al cedente la restituzione delle somme anticipate. Tale dicitura non inficia l'an dell'obbligazione sottostante. In ogni caso, le fatture azionate per € 335.131,72 sono collocate temporalmente prima del 29 maggio 2012 (data di fuoriuscita del convenuto dalla compagine) e risultano scadute entro tale data o in epoca ad essa prossima, come emerge dal partitario e dagli estratti IVA prodotti. 4.2L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., prospettata per condotte asseritamente riferibili alla cedente (ritardi di consegna, sottrazione di Pt_2 zone, scontistica discriminatoria, mancati bonus, tolleranza di condotte altrui), è innanzitutto inammissibile nei confronti della cessionaria , poiché il Pt_1 debitore che abbia accettato puramente e semplicemente la cessione non può opporre al cessionario le eccezioni compensative che avrebbe potuto opporre al cedente (art. 1248 c.c.). Dalla documentazione in atti (modello di accordo di dilazione sottoscritto da New Co.Me.R.) risulta l'accettazione della cessione in favore di;
ciò è dirimente sull'inopponibilità della compensazione. Pt_1
In ogni caso, nel merito, i capitoli di prova e le deposizioni escusse non hanno corroborato in modo specifico e puntuale le allegazioni del convenuto: le dichiarazioni testimoniali hanno evidenziato profili generici o non circostanziati;
le e‑mail prodotte si riferiscono a sporadici episodi e, per lo più, anteriori ai contratti poi rinnovati nel 2010 e nel 2012; la comunicazione del 28 Pt_2 giugno 2013, invocata dal convenuto, è successiva di oltre un anno alla fuoriuscita del medesimo dalla compagine ed è redatta in termini del tutto generici, sicché non è idonea ad infirmare il quadro probatorio del credito. A ciò si aggiunge che la stessa New Co.Me.R. risulta aver intrapreso autonomo giudizio risarcitorio contro , di talchè la domanda avanzata contro sarebbe una Pt_2 Pt_1 duplicazione di domande già formulate. 4.3Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione. Non trova, infatti, applicazione né la prescrizione breve di cui all'art. 2949 c.c., che si applica ai rapporti sociali interni (tra soci e società), mentre oggetto del presente procedimento è un rapporto contrattuale tra un terzo e la società, di cui l'odierno convenuto era socio illimitatamente responsabile;
né la prescrizione breve di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., non venendo in considerazione nel caso di specie una prestazione periodica (es. utenze). In sostanza, essendo il credito di cui è causa soggetto all'ordinaria prescrizione decennale, al momento della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo dinnanzi al Tribunale di Milano da parte di lo stesso non era prescritto. Pt_1
Infine, nessuna violazione dei criteri di imputazione di cui all'art. 1193 c.c. è ravvisabile, non essendo stati allegati e provati pagamenti suscettibili di diversa imputazione. 4.4In definitiva, accertato il credito in capo alla e accertatane la Parte_2 cessione a , rigettate tutte le eccezioni sollevate da parte convenuta, Pt_1
deve essere condannato al pagamento in favore di parte attrice della CP_1 somma di €335.131,72, oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo. 5.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base dei parametri medi di cui al D.M. di riferimento con riduzione del 30%, tenuto conto della natura e del valore della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa Guerrieri, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, come in epigrafe proposta, così provvede: 1) accerta la sussistenza del credito azionato in capo a
[...]
e, per l'effetto, Parte_1 condanna al pagamento della somma di Controparte_1
€335.131,72, oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 dal dì del dovuto sino al soddisfo;
2) condanna al pagamento delle spese di lite Controparte_1 in favore di Parte_1 che liquida in €15.719,90 per onorari, oltre spese generali al 15%,
[...]
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Pisa, il 01.10.2025
Il Giudice Teresa Guerrieri
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa Guerrieri ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 394 del RGAC dell'anno 2019 avente ad oggetto factoring, vertente
TRA
(C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Alberto Giovanardi e P.IVA_1 dall'Avv. Cristiano Ruspi, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC
Email_1
ATTORE IN RIASSUNZIONE
E
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Gaetano Barone, dall'Avv. Guglielmo Barone e dall'Avv. Marco Vasarri, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in Cascina (PI), via Ippolito Nievo n. 21;
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di riassunzione depositato il 29 gennaio 2019 e ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi a Parte_1 questo Tribunale, per ottenere l'accertamento del proprio Controparte_1 credito, quale cessionaria ex L. n. 52/1991 dei crediti originariamente vantati da nei confronti di New Co.Me.R. S.n.c. di AL A. & C., e Parte_2 la condanna del convenuto, quale socio illimitatamente responsabile sino al 29 maggio 2012, al pagamento di € 335.131,72, oltre interessi ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e spese di lite. Premetteva che il Tribunale di Milano, su ricorso di Ifitalia, aveva emesso decreto ingiuntivo n. 6090/2018 del 15 marzo 2018, provvisoriamente esecutivo, ingiungendo a e a il pagamento Controparte_1 Controparte_2 solidale di € 335.131,72; che il solo aveva proposto opposizione (R.G. CP_1
n. 28341/2018) e che, con sentenza n. 11160/2018, quel Tribunale aveva revocato il decreto opposto nei suoi confronti, dichiarato la propria incompetenza in favore del foro esclusivo di Pisa convenuto tra Parte_2
e New Co.Me.R. S.n.c., assegnando termine per la riassunzione.
[...]
2. Costituendosi, il convenuto eccepiva il difetto di legittimazione attiva di , Pt_1
l'inesistenza o prescrizione del credito dedotto, e, in estremo subordine, sollevava eccezioni ex artt. 2290 e 1193 c.c., nonché eccezione di in adempimento e richiesta di compensazione con asserito controcredito di € 400.000 in favore di New Co.Me.R., per pretesi inadempimenti di (abuso di dipendenza Pt_2 economica ex art. 9 L. n. 192/1998). 3. Svolta l'istruttoria, con ordinanza del 19 dicembre 2019 veniva rigettata l'istanza di emissione di ordinanza ex art. 186-ter c.p.c.; quindi, all'esito delle memorie ex art. 183 c.p.c., venivano escussi i testi e innanzi Testimone_1 Testimone_2 al Tribunale delegato di Ragusa (27 maggio 2021) e, quindi , il teste Tes_3
(17 settembre 2021). Con ordinanza del 2 maggio 2022 la causa veniva
[...] rinviata per la precisazione delle conclusioni. 4. In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva. Per giurisprudenza costante, il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi;
né il debitore ceduto può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, poiché il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, con la conseguenza che egli è esclusivamente abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione, in particolare quando questa gli sia stata notificata dal solo cessionario (ex multis, si v. Cass. civ. n. 13691/2012 e Cass. civ. n. 18016/2018). Nel caso di specie, ha assolto l'onere producendo l'atto di cessione Pt_1 intervenuto con nonché il modello allegato all'accordo di Parte_2 dilazione sottoscritto da New Co.Me.R., con cui quest'ultima prendeva atto della cessione dei crediti ai sensi della L. n. 52/1991. Tali produzioni, non specificamente disconosciute nella loro genuinità, sono idonee a comprovare la titolarità dei crediti azionati in capo all'attrice. (doc. 25 depositato in data 14.02.2020 e doc. 26 depositato in data 18.05.2020). 4.1Nel merito, la domanda è fondata.
ha depositato le fatture emesse da il partitario e gli Pt_1 Parte_2 estratti del registro IVA vendite, comprovanti l'esistenza dei crediti derivanti dal rapporto di concessione di vendita con New Co.Me.R. per forniture intervenute nel periodo 22 giugno 2011 – 29 maggio 2012, quando rivestiva la CP_1 qualità di socio illimitatamente responsabile. Non risultano provati pagamenti liberatori o altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi. D'altro canto, il convenuto, nel produrre i contratti di concessione di vendita e la relativa corrispondenza commerciale (doc. 5-11 del fascicolo di parte nel giudizio dinnanzi al Tribunale di Milano, allegato alla comparsa di costituzione), intercorsa tra e New Co.Me.R, ha sostanzialmente riconosciuto l'esistenza del titolo Pt_2 negoziale su cui si fondano i crediti azionati. Le obiezioni difensive basate sull'asserita mancanza dei documenti di trasporto non sono dirimenti: il convenuto non ha allegato uno specifico fatto impeditivo (ad es., mancata consegna di determinati veicoli individuati per data e numero), limitandosi a contestazioni generiche. In difetto di prova contraria, la sequenza ordine–fatturazione–registrazione IVA, unitamente alla prassi del settore ed alla mancata tempestiva contestazione in epoca prossima ai fatti, integra un quadro probatorio grave, preciso e concordante della sussistenza del credito. Non appaiono condivisibili le censure circa la pretesa incertezza del debito. La dicitura “retrocesso” richiamata dal convenuto non attesta affatto una retrodatazione indebita, ma può rilevare nei rapporti tra cedente e cessionario nel senso che nell'ambito del factoring pro solvendo se il debitore non paga, il factor può chiedere al cedente la restituzione delle somme anticipate. Tale dicitura non inficia l'an dell'obbligazione sottostante. In ogni caso, le fatture azionate per € 335.131,72 sono collocate temporalmente prima del 29 maggio 2012 (data di fuoriuscita del convenuto dalla compagine) e risultano scadute entro tale data o in epoca ad essa prossima, come emerge dal partitario e dagli estratti IVA prodotti. 4.2L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., prospettata per condotte asseritamente riferibili alla cedente (ritardi di consegna, sottrazione di Pt_2 zone, scontistica discriminatoria, mancati bonus, tolleranza di condotte altrui), è innanzitutto inammissibile nei confronti della cessionaria , poiché il Pt_1 debitore che abbia accettato puramente e semplicemente la cessione non può opporre al cessionario le eccezioni compensative che avrebbe potuto opporre al cedente (art. 1248 c.c.). Dalla documentazione in atti (modello di accordo di dilazione sottoscritto da New Co.Me.R.) risulta l'accettazione della cessione in favore di;
ciò è dirimente sull'inopponibilità della compensazione. Pt_1
In ogni caso, nel merito, i capitoli di prova e le deposizioni escusse non hanno corroborato in modo specifico e puntuale le allegazioni del convenuto: le dichiarazioni testimoniali hanno evidenziato profili generici o non circostanziati;
le e‑mail prodotte si riferiscono a sporadici episodi e, per lo più, anteriori ai contratti poi rinnovati nel 2010 e nel 2012; la comunicazione del 28 Pt_2 giugno 2013, invocata dal convenuto, è successiva di oltre un anno alla fuoriuscita del medesimo dalla compagine ed è redatta in termini del tutto generici, sicché non è idonea ad infirmare il quadro probatorio del credito. A ciò si aggiunge che la stessa New Co.Me.R. risulta aver intrapreso autonomo giudizio risarcitorio contro , di talchè la domanda avanzata contro sarebbe una Pt_2 Pt_1 duplicazione di domande già formulate. 4.3Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione. Non trova, infatti, applicazione né la prescrizione breve di cui all'art. 2949 c.c., che si applica ai rapporti sociali interni (tra soci e società), mentre oggetto del presente procedimento è un rapporto contrattuale tra un terzo e la società, di cui l'odierno convenuto era socio illimitatamente responsabile;
né la prescrizione breve di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., non venendo in considerazione nel caso di specie una prestazione periodica (es. utenze). In sostanza, essendo il credito di cui è causa soggetto all'ordinaria prescrizione decennale, al momento della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo dinnanzi al Tribunale di Milano da parte di lo stesso non era prescritto. Pt_1
Infine, nessuna violazione dei criteri di imputazione di cui all'art. 1193 c.c. è ravvisabile, non essendo stati allegati e provati pagamenti suscettibili di diversa imputazione. 4.4In definitiva, accertato il credito in capo alla e accertatane la Parte_2 cessione a , rigettate tutte le eccezioni sollevate da parte convenuta, Pt_1
deve essere condannato al pagamento in favore di parte attrice della CP_1 somma di €335.131,72, oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo. 5.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base dei parametri medi di cui al D.M. di riferimento con riduzione del 30%, tenuto conto della natura e del valore della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa Guerrieri, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, come in epigrafe proposta, così provvede: 1) accerta la sussistenza del credito azionato in capo a
[...]
e, per l'effetto, Parte_1 condanna al pagamento della somma di Controparte_1
€335.131,72, oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 dal dì del dovuto sino al soddisfo;
2) condanna al pagamento delle spese di lite Controparte_1 in favore di Parte_1 che liquida in €15.719,90 per onorari, oltre spese generali al 15%,
[...]
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Pisa, il 01.10.2025
Il Giudice Teresa Guerrieri