Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 12/04/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Giovanna De Marco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 648 del R.G.V.G. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 13.3.2025, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Fiorentino;
Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...]
difeso in proprio con i dott.ri Gianluca Fedeli, Angelo Natale, Sergio Martire, Anna
D'Arienzo;
, contumace;
Controparte_1
CONVENUTI
Oggetto: opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/02.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
L'istante, premesso che con ricorso notificato in data 07/04/2024 proponeva opposizione ad intimazione di pagamento dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Cosenza e contestualmente presentava istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza tecnica gratuita, poi accolta dalla competente Commissione;
che il giudizio è stato definito dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza con sentenza n. 506/2024 del
22.01.2024, decretando l'inammissibilità del proposto ricorso;
che a tale pronuncia seguiva decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in ragione della dichiarata inammissibilità del ricorso, deduce l'erroneità di detto provvedimento, in quanto
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Su tali basi chiede: “revocare e porre nel nulla il Decreto di revoca della Commissione per l'Assistenza Tecnica Gratuita presso la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di
Cosenza prot. 38/2024 del 12/02/2024;
e di conseguenza: liquidare, al difensore del sig. le competenze di lite della procedura Parte_1
R.G.n. 3432/2022 relativamente al decreto Prot. n. 631 del 24/10/2022 di ammissione al gratuito patrocinio emesso della Commissione per l'Assistenza Tecnica Gratuita presso la
Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, secondo i parametri per come previsto dagli artt. n.1 - 11 del D.M. 55/2014. in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio del presente procedimento”.
Il nel resistere alla opposizione, eccepisce il Controparte_1
proprio difetto di legittimazione passiva e deduce la legittimità del decreto impugnato.
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Sintetizzate nei termini che precedono le posizioni delle parti, si osserva innanzitutto che, in ipotesi di revoca dell'ammissione al patrocino a spese dello Stato, disposta, come nella specie, per ragioni che esulano da quelle di cui all'art. 127, comma 3, D.P.R. 115/02, l'unico legittimato passivamente nel procedimento di opposizione è il soggetto passivo del rapporto debitorio scaturente dall'ammissione al beneficio (cfr. Cass. 21700/15)
Pertanto, trattandosi di beneficio nel caso in esame funzionale alla difesa nell'ambito di giudizio tributario, la legittimazione passiva compete in via esclusiva al
[...]
Contr
(d'ora innanzi , quale soggetto esposto all'obbligo di Controparte_1
sopportare l'onere economico del compenso ai sensi dell'art. 185 D.P.R. 115/02 (“Le aperture di credito per la regolazione e il rimborso dei pagamenti sono disposte con decreto dirigenziale … del Ministero dell'economia e delle finanze, per il processo tributario”).
Ciò premesso, il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
Ai sensi dell'art. 136 D.P.R. cit. la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è consentita nel caso di mutamento delle condizioni reddituali sopravvenuto nel corso del processo (comma 1), nonché qualora risulti l'insussistenza dei
2 presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (comma 2).
Nessuna di tali ipotesi ricorre nel caso di specie, essendo la revoca del beneficio motivata in via esclusiva in ragione della “inammissibilità” del ricorso. Contr Ad avviso del il provvedimento di revoca si giustifica perché “la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato della C.G.T. di primo grado di Cosenza, rilevava senz'altro come non sussisteva il presupposto del fumus boni iuris dell'impugnazione promosso dal sig. risultando il ricorso presso l'adito Corte inammissibile”, precisando che “la Pt_1
Commissione per il patrocinio a spese dello Stato presso la medesima Corte, preso atto della richiamata pronuncia di inammissibilità, procedeva “alla revoca d'ufficio dei benefici per l'assistenza tecnica gratuita del Sig. . La valutazione compiuta dalla Parte_2
suddetta autorità rientrava in un esercizio potestativo esercitabile ai fini di “una valutazione ex ante del requisito della non manifesta infondatezza (da compiersi al momento della presentazione della domanda, con rigetto della stessa nei casi in cui, sin dall'origine, l'istante voglia far valere una pretesa palesemente infondata)” proprio come enucleato nell'ordinanza della Corte Costituzionale summenzionata e, tra l'altro, confermato dalla giurisprudenza di legittimità”.
Orbene, nel caso di specie, premesso che non risulta che la revoca dell'ammissione sia avvenuta per avere l'interessato ha agito in giudizio con mala fede o colpa grave né per sopravvenute modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, deve ritenersi che la revoca sia intervenuta, per come dedotto dallo stesso
, in ragione del fatto che sarebbe risultata l'insussistenza dei presupposti per CP_1
l'ammissione.
Tuttavia, il contenuto della sentenza, del seguente tenore “L'opposizione è inammissibile.
L'opponente impugna intimazione di pagamento per l'importo di €59.694,01 specificando che tanto avviene "limitatamente ai crediti di competenza di codesto Giudice", senza indicare però con precisione quali titoli (o parte degli stessi) vengano opposti. Chiede poi sospendersi l'esecutività dell'intera intimazione ed accertarsi "la mancata notifica di tutte le cartelle esattoriali indicate nell'intimazione" (quindi anche quelle che non rientrano nella cognizione di questo Giudice tributario), con prescrizione relativamente all'importo di
€1.342,64. Nell'indicare poi le singole cartelle opposte (v. memorie illustrative per l'udienza odierna), vengono richiamati titoli per €1.607,08, in premessa indicando l'importo di
3 €1.605,99 e ribadendo le conclusioni in ragione di €1.342,64. A fronte di una impugnazione così confusamente strutturata, non è dato comprendere gli estremi esatti delle doglianze”, non mette assolutamente in discussione la fondatezza delle ragioni, non affrontando affatto il merito, per cui non può ritenersi che la sentenza di cui trattasi consenta di inferire che siano mancati ab origine i presupposti della non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere.
Pertanto, considerato che non si è nella specie in presenza di inammissibilità originaria del ricorso, essendo, piuttosto, la relativa declaratoria ancorata alle modalità di redazione del ricorso, senza entrare nel merito della fondatezza delle eccezioni, la disposizione in oggetto non può, come già anticipato, trovare applicazione.
Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, deve essere annullato il decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato oggetto di impugnazione.
Non può invece trovare accoglimento la domanda di liquidazione del compenso per l'attività svolta nell'ambito del giudizio tributario, stante la carenza di legittimazione della parte ricorrente a far valere un diritto che compete in via esclusiva al difensore già sulla base della prospettazione contenuta in ricorso.
Infine, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, considerato che il Controparte_1
, non legittimato, non si è costituito in giudizio, mentre, relativamente al rapporto
[...]
Contr processuale con il parzialmente soccombente, l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato comporta l'applicazione del principio secondo il quale qualora la parte ammessa al detto beneficio sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 115/02, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello
Stato. (cfr., tra le altre, Cass. 30876/18, 35775/23).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- annulla il decreto di revoca impugnato;
- disattende la domanda di liquidazione del compenso;
- dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali.
Cosenza, 12.4.2025
4 Il giudice dott.ssa Maria Giovanna De Marco
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