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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/12/2025, n. 4266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4266 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- Sezione Lavoro e Previdenza –
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est. -
all'udienza del 11.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3531 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gilberto Cerutti, Parte_1 elettivamente domiciliato come in atti;
- APPELLANTE -
E
Controparte_1
- APPELLATA CONTUMACE –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9505/2024 del Tribunale di Roma, sezione lavoro, pubblicata in data 30.09.2024.
Conclusioni: come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, , premesso di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze della convenuta dal 24.2.2022 al 31.8.2023 svolgendo le mansioni di manovale sussumibili nella qualifica di operaio I livello del C.C.N.L. Edilizia, con un orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00, ed un'ora di pausa per il pranzo;
di essere stato contrattualizzato il rapporto lavorativo solo per il periodo dal 24.2.2022 al 31.1.2023, mentre dal mese di febbraio 2023 alla fine del mese di agosto 2023 si era svolto senza alcuna regolarizzazione;
di aver percepito, per il periodo contrattualizzato, una retribuzione inferiore a quella spettante e per quello non regolarizzato una retribuzione di € 70,00 giornaliere, sino alla data delle sue dimissioni per giusta causa non avendo percepito più alcun compenso dal mese di maggio 2023; di non avere versato il datore di lavoro alla le somme trattenute dalle buste paga pari al 14,20%, ha agito in giudizio nei confronti di Parte_2 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice adito, Controparte_1 adversis reiectis: a) accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato relativamente al periodo per cui è causa, ovvero al diverso periodo ritenuto provato;
b) condannare la società convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente di tutte le somme meglio indicate nel sopraesteso conteggio per i titoli ivi specificati per la complessiva somma di €
17.174,57, ovvero per quelle maggiori o minori somme ritenute più giuste e più eque;
c) in ogni caso, con gli interessi legali e con il maggior danno da svalutazione monetaria, a decorrere dalle date di maturazione dei singoli crediti” con vittoria delle spese di lite.
Il Tribunale di Roma, nella resistenza della società convenuta, ha così disposto: “condanna la convenuta a corrispondere al ricorrente l'importo netto di euro 1.177,37, oltre interessi e rivalutazione dal 31.1.2023 al saldo;
rigetta la residua domanda attorea;
compensa le spese di lite”.
Il primo giudice, ha ritenuto parzialmente fondato il ricorso argomentando che: a) nella fattispecie in esame, alla luce della documentazione versata in atti, risultava che il ricorrente aveva prestato la propria attività lavorativa in favore della convenuta in forza di contratto a termine prorogato sino al
31.01.2023, con inquadramento nel I livello CCNNL edilizia, percependo nel corso del suddetto rapporto retribuzioni inferiori a quelle spettanti;
b) in relazione al periodo non formalizzato dal
1.02.2023 al 31.08.2023, invece, non era emersa alcuna prova della natura subordinata del rapporto che era risultato avere natura occasionale;
c) in relazione alla domanda di corresponsione delle somme rivendicate a titolo di “cassa edile”, la pretesa era infondata non essendo la titolarità del credito invocato dal ricorrente ascrivibile al medesimo.
Avverso la detta pronuncia ha proposto appello censurando la Parte_1 sentenza impugnata limitatamente alla parte in cui non ha riconosciuto la debenza delle somme rivendicate a titolo di “Cassa ”. Ha, pertanto, chiesto l'accoglimento dell'appello e, in parziale Pt_2 riforma della gravata sentenza, delle domande proposte in primo grado.
Nonostante la regolare notifica la società appellata non si è costituita rimanendo contumace in giudizio.
All'odierna udienza la causa, all'esito degli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., è stata decisa come da separato dispositivo.
Preliminarmente rileva il Collegio che non ha formato oggetto di impugnazione la statuizione con cui il giudice di prime cure ha accertato la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel periodo formalizzato dal 24.2.2022 al 31.1.2023 ed il conseguente diritto dell'originario ricorrente alla percezione delle differenze retributive rivendicate, e quella con cui il primo giudice ha ritenuto non provato l'espletamento di un'attività lavorativa di natura subordinata nel periodo non contrattualizzato;
aspetti che esulano, pertanto, dalla cognizione della presente fase di gravame.
Passando all'esame del merito, l'appello è meritevole di accoglimento nei limiti di seguito esposti.
Risulta infatti fondata, contrariamente a quanto statuito dal giudice di prime cure, la domanda avanzata dall'odierno appellante nei confronti della società resistente tesa alla corresponsione delle somme rivendicate a titolo di “cassa edile” che il lavoratore non ha potuto conseguire a causa dell'inadempimento dell'obbligo contributivo da parte del datore di lavoro.
Con riferimento alla legittimazione attiva del lavoratore, in caso di inadempimento contributivo da parte del datore di lavoro, devono ribadirsi i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua le somme che il datore di lavoro ha l'obbligo di versare alla quali Parte_2 accantonamenti destinati al pagamento di ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali, costituiscono somme spettanti ai lavoratori a titolo retributivo, configurandosi il rapporto con la Pt_2
quale delegazione di pagamento, con la conseguenza che la stessa è obbligata nei confronti dei
[...] lavoratori solo a seguito del pagamento delle somme da parte del datore di lavoro. (Cass. n. 10140 del 9/5/2014). Co Rileva in particolare la , richiamando precedenti pronunce, che “L'obbligo della di Parte_2 pagare ai lavoratori ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali non deriva dal mero sorgere del rapporto di lavoro, ma sorge con il pagamento da parte del datore di lavoro degli accantonamenti relativi, ciò che dà origine al rapporto delegatorio (Cass. n. 6869 del 2012).
A tale affermazione è pervenuta muovendo dalla premessa che le Casse edili, organismi di origine contrattuale e sindacale, a carattere paritetico (perché gestiti unitariamente da rappresentanti dei sindacati dei lavoratori e da rappresentanti dei datori di lavoro), sono investite del compito di assicurare ai lavoratori del settore edile il pagamento di alcune voci retributive (ferie, festività, permessi, gratifica natalizia, le somme relative all'anzianità professionale, cd. Ape) che, per l'elevata mobilità che caratterizza il settore, e per la conseguente durata ridotta dei rapporti, risulterebbero di importo minimo, e dunque di problematica erogazione. Ha quindi osservato che "L'iter legislativo che, dapprima, ha semplicemente incoraggiato l'iscrizione delle imprese alle Casse Edili, è arrivato poi secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 276 del 2003, art. 86, comma 10, a sancire l'obbligatorietà della regolarità contributiva nei confronti di detti enti. Esse, inoltre, forniscono anche prestazioni che, pur conservando natura in senso lato retributiva, hanno anche una connotazione previdenziale ed assistenziale, ad esempio, integrando i trattamenti di malattia ed infortunio, oppure sostenendo il reddito dei lavoratori durante fasi di sospensione del rapporto dovute a crisi. Tali prestazioni sono finanziate dai datori di lavoro, versando gli accantonamenti per le prestazioni di natura retributiva, nonché i contributi di competenza per il resto (con un limitato apporto anche dei lavoratori).
Discende che le somme che il datore ha l'obbligo di versare alla quali accantonamenti Parte_2 destinati al pagamento delle somme dovute per ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali, costituiscono somme spettanti ai lavoratori a titolo retributivo. Poiché il meccanismo normativamente previsto per il pagamento da parte del datore ed il conseguente diritto dei lavoratori integra una delegazione (ex artt. 1269 e segg. c.c.: Cass. 27 maggio 1998 n. 5257), questa Corte ha condivisibilmente ritenuto che la stessa non diventa obbligata nei confronti del lavoratore con Pt_2 il mero sorgere del rapporto di lavoro, bensì solo con il pagamento, da parte del datore, delle somme stesse (Cass. n. 14658/2003; Cass. n. 16014/2006). In tal modo, per la stessa natura retributiva delle somme che il datore ha l'obbligo di versare alla , e per il fatto che l'obbligazione della Parte_2
non sorge con la mera costituzione del rapporto di lavoro, bensì solo con il pagamento, Parte_2 alla stessa, da parte del datore, deve affermarsi che, se ben può il lavoratore agire nei confronti del datore per il pagamento delle somme dovute per ferie festività e gratifiche natalizie, egualmente la
ha l'obbligo di riscuotere le somme che il datore è tenuto a versare". Pt_2
Se, dunque, alla luce di tali principi, la non è tenuta a versare il trattamento retributivo in Parte_2 favore del lavoratore in ragione del mero sorgere del rapporto di lavoro, ma solo quando essa abbia ricevuto da parte del datore di lavoro il pagamento dei contributi a suo carico (Cass., sentenza n.
14658/2003; Cass. sentenza n. 16014/2006), correlativamente, allorché la cassa edile non sia invece tenuta a versare in favore del lavoratore il trattamento retributivo per non aver ricevuto il relativo accantonamento, dovrà ritenersi che il datore di lavoro resti tenuto a versare in favore del lavoratore detto trattamento;
diversamente argomentando, infatti, non solo graverebbe sul lavoratore il rischio della inadempienza contributiva del datore di lavoro, ma si realizzerebbe anche una ipotesi in cui al lavoratore verrebbe nei fatti accordato un trattamento retributivo complessivo inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva. In definitiva, attesa la natura retributiva delle somme che il datore di lavoro ha l'obbligo di versare alla e, considerato che l'obbligazione di quest'ultima non sorge per effetto della sola Parte_2 costituzione del rapporto di lavoro ma soltanto con il pagamento da parte del datore, deve essere riconosciuto al lavoratore il diritto di agire direttamente nei confronti del datore di lavoro per il pagamento delle somme dovute per ferie, festività e gratifiche natalizie, in caso di inadempimento di quest'ultimo.
Alla stregua di tali condivisibili principi, in assenza di puntuali contestazioni della convenuta in ordine all'efficacia e alla rilevanza dei fatti posti a fondamento delle pretese attoree, deve pertanto ribadirsi la piena legittimazione dell'odierno appellante a percepire le somme rivendicate a titolo di
Cassa edile da quantificarsi, tuttavia, nella minore somma di euro 2.809,80, corrispondente al trattamento spettante al lavoratore nel periodo lavorativo contrattualizzato, segnatamente, dal
24.02.2022 al 31.01.2023, oltre rivalutazione ed interessi dalle singole scadenze e al saldo, dovendo invece escludersi dal suddetto computo il periodo non contrattualizzato, stante l'accertata natura non subordinata dell'attività lavorativa prestata, con conseguente declaratoria di condanna della società convenuta al versamento in favore dell'originario ricorrente della suddetta somma.
Alla luce delle considerazioni espresse l'appello è meritevole di accoglimento nei limiti indicati, con parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto.
Le spese di lite del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, condanna pagamento in favore della parte appellante della somma Controparte_3 di € 2.809,80, a titolo di cassa edile, per il periodo dal 24.2.2022 al 31.1.2023, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. Condanna la società appellata al pagamento delle spese del grado in favore della parte appellante che si liquidano in complessivi € 1.000,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge da distrarsi.
Roma, 11.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Paola Salerno, magistrato ordinario in tirocinio
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- Sezione Lavoro e Previdenza –
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est. -
all'udienza del 11.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3531 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gilberto Cerutti, Parte_1 elettivamente domiciliato come in atti;
- APPELLANTE -
E
Controparte_1
- APPELLATA CONTUMACE –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9505/2024 del Tribunale di Roma, sezione lavoro, pubblicata in data 30.09.2024.
Conclusioni: come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, , premesso di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze della convenuta dal 24.2.2022 al 31.8.2023 svolgendo le mansioni di manovale sussumibili nella qualifica di operaio I livello del C.C.N.L. Edilizia, con un orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00, ed un'ora di pausa per il pranzo;
di essere stato contrattualizzato il rapporto lavorativo solo per il periodo dal 24.2.2022 al 31.1.2023, mentre dal mese di febbraio 2023 alla fine del mese di agosto 2023 si era svolto senza alcuna regolarizzazione;
di aver percepito, per il periodo contrattualizzato, una retribuzione inferiore a quella spettante e per quello non regolarizzato una retribuzione di € 70,00 giornaliere, sino alla data delle sue dimissioni per giusta causa non avendo percepito più alcun compenso dal mese di maggio 2023; di non avere versato il datore di lavoro alla le somme trattenute dalle buste paga pari al 14,20%, ha agito in giudizio nei confronti di Parte_2 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice adito, Controparte_1 adversis reiectis: a) accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato relativamente al periodo per cui è causa, ovvero al diverso periodo ritenuto provato;
b) condannare la società convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente di tutte le somme meglio indicate nel sopraesteso conteggio per i titoli ivi specificati per la complessiva somma di €
17.174,57, ovvero per quelle maggiori o minori somme ritenute più giuste e più eque;
c) in ogni caso, con gli interessi legali e con il maggior danno da svalutazione monetaria, a decorrere dalle date di maturazione dei singoli crediti” con vittoria delle spese di lite.
Il Tribunale di Roma, nella resistenza della società convenuta, ha così disposto: “condanna la convenuta a corrispondere al ricorrente l'importo netto di euro 1.177,37, oltre interessi e rivalutazione dal 31.1.2023 al saldo;
rigetta la residua domanda attorea;
compensa le spese di lite”.
Il primo giudice, ha ritenuto parzialmente fondato il ricorso argomentando che: a) nella fattispecie in esame, alla luce della documentazione versata in atti, risultava che il ricorrente aveva prestato la propria attività lavorativa in favore della convenuta in forza di contratto a termine prorogato sino al
31.01.2023, con inquadramento nel I livello CCNNL edilizia, percependo nel corso del suddetto rapporto retribuzioni inferiori a quelle spettanti;
b) in relazione al periodo non formalizzato dal
1.02.2023 al 31.08.2023, invece, non era emersa alcuna prova della natura subordinata del rapporto che era risultato avere natura occasionale;
c) in relazione alla domanda di corresponsione delle somme rivendicate a titolo di “cassa edile”, la pretesa era infondata non essendo la titolarità del credito invocato dal ricorrente ascrivibile al medesimo.
Avverso la detta pronuncia ha proposto appello censurando la Parte_1 sentenza impugnata limitatamente alla parte in cui non ha riconosciuto la debenza delle somme rivendicate a titolo di “Cassa ”. Ha, pertanto, chiesto l'accoglimento dell'appello e, in parziale Pt_2 riforma della gravata sentenza, delle domande proposte in primo grado.
Nonostante la regolare notifica la società appellata non si è costituita rimanendo contumace in giudizio.
All'odierna udienza la causa, all'esito degli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., è stata decisa come da separato dispositivo.
Preliminarmente rileva il Collegio che non ha formato oggetto di impugnazione la statuizione con cui il giudice di prime cure ha accertato la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel periodo formalizzato dal 24.2.2022 al 31.1.2023 ed il conseguente diritto dell'originario ricorrente alla percezione delle differenze retributive rivendicate, e quella con cui il primo giudice ha ritenuto non provato l'espletamento di un'attività lavorativa di natura subordinata nel periodo non contrattualizzato;
aspetti che esulano, pertanto, dalla cognizione della presente fase di gravame.
Passando all'esame del merito, l'appello è meritevole di accoglimento nei limiti di seguito esposti.
Risulta infatti fondata, contrariamente a quanto statuito dal giudice di prime cure, la domanda avanzata dall'odierno appellante nei confronti della società resistente tesa alla corresponsione delle somme rivendicate a titolo di “cassa edile” che il lavoratore non ha potuto conseguire a causa dell'inadempimento dell'obbligo contributivo da parte del datore di lavoro.
Con riferimento alla legittimazione attiva del lavoratore, in caso di inadempimento contributivo da parte del datore di lavoro, devono ribadirsi i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua le somme che il datore di lavoro ha l'obbligo di versare alla quali Parte_2 accantonamenti destinati al pagamento di ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali, costituiscono somme spettanti ai lavoratori a titolo retributivo, configurandosi il rapporto con la Pt_2
quale delegazione di pagamento, con la conseguenza che la stessa è obbligata nei confronti dei
[...] lavoratori solo a seguito del pagamento delle somme da parte del datore di lavoro. (Cass. n. 10140 del 9/5/2014). Co Rileva in particolare la , richiamando precedenti pronunce, che “L'obbligo della di Parte_2 pagare ai lavoratori ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali non deriva dal mero sorgere del rapporto di lavoro, ma sorge con il pagamento da parte del datore di lavoro degli accantonamenti relativi, ciò che dà origine al rapporto delegatorio (Cass. n. 6869 del 2012).
A tale affermazione è pervenuta muovendo dalla premessa che le Casse edili, organismi di origine contrattuale e sindacale, a carattere paritetico (perché gestiti unitariamente da rappresentanti dei sindacati dei lavoratori e da rappresentanti dei datori di lavoro), sono investite del compito di assicurare ai lavoratori del settore edile il pagamento di alcune voci retributive (ferie, festività, permessi, gratifica natalizia, le somme relative all'anzianità professionale, cd. Ape) che, per l'elevata mobilità che caratterizza il settore, e per la conseguente durata ridotta dei rapporti, risulterebbero di importo minimo, e dunque di problematica erogazione. Ha quindi osservato che "L'iter legislativo che, dapprima, ha semplicemente incoraggiato l'iscrizione delle imprese alle Casse Edili, è arrivato poi secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 276 del 2003, art. 86, comma 10, a sancire l'obbligatorietà della regolarità contributiva nei confronti di detti enti. Esse, inoltre, forniscono anche prestazioni che, pur conservando natura in senso lato retributiva, hanno anche una connotazione previdenziale ed assistenziale, ad esempio, integrando i trattamenti di malattia ed infortunio, oppure sostenendo il reddito dei lavoratori durante fasi di sospensione del rapporto dovute a crisi. Tali prestazioni sono finanziate dai datori di lavoro, versando gli accantonamenti per le prestazioni di natura retributiva, nonché i contributi di competenza per il resto (con un limitato apporto anche dei lavoratori).
Discende che le somme che il datore ha l'obbligo di versare alla quali accantonamenti Parte_2 destinati al pagamento delle somme dovute per ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali, costituiscono somme spettanti ai lavoratori a titolo retributivo. Poiché il meccanismo normativamente previsto per il pagamento da parte del datore ed il conseguente diritto dei lavoratori integra una delegazione (ex artt. 1269 e segg. c.c.: Cass. 27 maggio 1998 n. 5257), questa Corte ha condivisibilmente ritenuto che la stessa non diventa obbligata nei confronti del lavoratore con Pt_2 il mero sorgere del rapporto di lavoro, bensì solo con il pagamento, da parte del datore, delle somme stesse (Cass. n. 14658/2003; Cass. n. 16014/2006). In tal modo, per la stessa natura retributiva delle somme che il datore ha l'obbligo di versare alla , e per il fatto che l'obbligazione della Parte_2
non sorge con la mera costituzione del rapporto di lavoro, bensì solo con il pagamento, Parte_2 alla stessa, da parte del datore, deve affermarsi che, se ben può il lavoratore agire nei confronti del datore per il pagamento delle somme dovute per ferie festività e gratifiche natalizie, egualmente la
ha l'obbligo di riscuotere le somme che il datore è tenuto a versare". Pt_2
Se, dunque, alla luce di tali principi, la non è tenuta a versare il trattamento retributivo in Parte_2 favore del lavoratore in ragione del mero sorgere del rapporto di lavoro, ma solo quando essa abbia ricevuto da parte del datore di lavoro il pagamento dei contributi a suo carico (Cass., sentenza n.
14658/2003; Cass. sentenza n. 16014/2006), correlativamente, allorché la cassa edile non sia invece tenuta a versare in favore del lavoratore il trattamento retributivo per non aver ricevuto il relativo accantonamento, dovrà ritenersi che il datore di lavoro resti tenuto a versare in favore del lavoratore detto trattamento;
diversamente argomentando, infatti, non solo graverebbe sul lavoratore il rischio della inadempienza contributiva del datore di lavoro, ma si realizzerebbe anche una ipotesi in cui al lavoratore verrebbe nei fatti accordato un trattamento retributivo complessivo inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva. In definitiva, attesa la natura retributiva delle somme che il datore di lavoro ha l'obbligo di versare alla e, considerato che l'obbligazione di quest'ultima non sorge per effetto della sola Parte_2 costituzione del rapporto di lavoro ma soltanto con il pagamento da parte del datore, deve essere riconosciuto al lavoratore il diritto di agire direttamente nei confronti del datore di lavoro per il pagamento delle somme dovute per ferie, festività e gratifiche natalizie, in caso di inadempimento di quest'ultimo.
Alla stregua di tali condivisibili principi, in assenza di puntuali contestazioni della convenuta in ordine all'efficacia e alla rilevanza dei fatti posti a fondamento delle pretese attoree, deve pertanto ribadirsi la piena legittimazione dell'odierno appellante a percepire le somme rivendicate a titolo di
Cassa edile da quantificarsi, tuttavia, nella minore somma di euro 2.809,80, corrispondente al trattamento spettante al lavoratore nel periodo lavorativo contrattualizzato, segnatamente, dal
24.02.2022 al 31.01.2023, oltre rivalutazione ed interessi dalle singole scadenze e al saldo, dovendo invece escludersi dal suddetto computo il periodo non contrattualizzato, stante l'accertata natura non subordinata dell'attività lavorativa prestata, con conseguente declaratoria di condanna della società convenuta al versamento in favore dell'originario ricorrente della suddetta somma.
Alla luce delle considerazioni espresse l'appello è meritevole di accoglimento nei limiti indicati, con parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto.
Le spese di lite del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, condanna pagamento in favore della parte appellante della somma Controparte_3 di € 2.809,80, a titolo di cassa edile, per il periodo dal 24.2.2022 al 31.1.2023, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. Condanna la società appellata al pagamento delle spese del grado in favore della parte appellante che si liquidano in complessivi € 1.000,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge da distrarsi.
Roma, 11.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Paola Salerno, magistrato ordinario in tirocinio