Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/06/2025, n. 1733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1733 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
20/05/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza
nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. DORO MARINA
- Ricorrente -
contro
CP_1
rappr. e dif. dall'Avv. CASSANDRO ARIANNA
- Convenuto -
Fatto e diritto
La presente sentenza, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida", in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di
9936/14).
Si precisa che la causa, istruita documentalmente, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni" depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***
La domanda attorea avente ad oggetto la declaratoria della sussistenza di un rapporto di lavoro dal settembre 2009 al settembre 2014 con la condanna della società al pagamento a titolo di differenze retributive della somma lorda di €
86.236,51 oltre accessori di legge - è infondata e deve essere rigettata.
Risulta documentalmente acclarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti con contratto a tempo indeterminato tempo parziale orizzontale dal 19.10.2010 al 31.01.2014, con mansioni di commessa addetta alle vendite CCNLL Commercio - Terziario con la qualifica di operaia 5° livello.
La ricorrente deduce di aver espletato lavoro non contrattualizzato dapprima dal
01.09.2009 al 18.10.2010 e successivamente dal 30.1.2014 al 30.9.2014, nonché
un orario di lavoro costantemente superiore a quanto contrattualmente previsto, e pari a cinquanta ore settimanali.
Risulta preliminare ad ogni valutazione rispetto al merito della pretesa creditoria la delibazione della eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta nella memoria di costituzione.
Come noto ai sensi dell'art. 2934 e 2935 c.c. ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per un tempo determinato e la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fato valere. Secondo quanto prescritto dall'art. 2948 n. 4 e 5 c.c. si prescrivono in cinque anni
"tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, le indennità spettanti per la cessazione del rapporto"
Nella fattispecie in esame il primo atto interruttivo della prescrizione prodotto in atti risulta essere la missiva del procuratore della ricorrente datata 31.10.2019, inviata e ricevuta via pec in data 4 novembre 2019 (cfr. allegato al ricorso introduttivo) con la quale formalizzava le proprie richieste costituendo in mora il datore di lavoro.
Non risulta idonea a valere quale atto di messa in mora interruttivo della prescrizione la lettera di dimissioni del 2 gennaio 2014, presente in atti, che non contiene né riferimento specifico al credito in questione né specifica messa in mora rispetto al pagamento dello stesso.
In assenza di contestazione di tale circostanza da parte del resistente, dunque, il primo atto con cui la ricorrente ha formalmente avanzato pretese in relazione all'intercorso rapporto di lavoro è stato proprio con tale lettera, dunque oltre il termine di prescrizione quinquennale fissato dall'art 2984 n 4 cc, anche nell'asserito caso della continuazione del rapporto di lavoro fino a settembre 2014.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
Le spese processuali vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese compensate.
Taranto, 4 giugno 2025
IL GIUDICE
dr.ssa Viviana Di Palma