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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/03/2025, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 6077/24, alla quale sono stati riuniti i giudizi R.G. n.
6078/24 e 6079/24
TRA
nato a [...] il [...], Parte_1 Pt_2
, nato a [...] l'[...], e
[...] Parte_3 nata a [...] il [...]
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Margherita Dell'Anno e Marina
Ragozzino
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto
Con atti di ricorso depositati in data 10.05.2024 e successivamente riuniti i ricorrenti in epigrafe, premesso di lavorare per conto ed alle dipendenze della con CP_1 inquadramento, rispettivamente, nel livello Bs, nel livello D6 e nel livello D5 del C.C.N.L. del personale delle Controparte_2 del 07/04/1999, con la qualifica di operatore tecnico specializzato-collaboratore professionale sanitario infermiere, hanno esposto: che, per i periodi analiticamente indicati in ricorso, hanno prestato servizio nei giorni festivi infrasettimanali risultanti dai fogli di servizio allegati e riportati in ricorso per ciascuno degli anni considerati;
di non avere goduto del riposo compensativo né di avere percepito alcuna retribuzione per il lavoro straordinario in violazione del disposto dell'art. 29 del CCNL 2016-2018.
Richiamati, altresì, i principi affermati nella pronuncia della
Corte di Cassazione n. 1505 del 25 gennaio 2021, hanno concluso per l'accertamento e declaratoria del proprio diritto a percepire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 34 commi 7-8 del
C.C.N.L. del personale del comparto Sanità del 20/09/2001, cosi come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7-8 del C.C.N.L.
2016-2018, il compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali nei giorni dedotti in premessa e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento dell'importo di euro 1.051,08 in favore di di euro 2.131,80 in Parte_1 favore di e di euro 4.837,56 in favore di Parte_2 [...]
, secondo i conteggi elaborati nel corpo dei rispettivi Parte_3 ricorsi in relazione ai suddetti titoli, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo, il tutto con vittoria delle spese di lite.
L' si è costituita in giudizio eccependo la parziale CP_1 prescrizione del presunto diritto e rilevando, in particolare, la mancata presentazione di specifica richiesta per il godimento del riposo compensativo o per la corresponsione del relativo compenso.
Disposta la riunione dei giudizi, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto
2 deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il
Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è fondata, ritenendo la scrivente di aderire, condividendone le argomentazioni, ai precedenti di accoglimento del Tribunale di Napoli nonché di questa sezione (v. sentenze in atti).
I ricorrenti appartengono alla categoria del personale turnista e la loro prestazione è pacificamente articolata su cinque giorni alla settimana, come risulta dai cartellini marcatempo depositati in atti.
Vi è, altresì, prova documentale che gli istanti, per il lavoro prestato nel caso in cui il turno ricadesse in un giorno festivo, hanno percepito l'indennità prevista dall'art. 44 del CCNL
1.9.1995.
I ricorrenti si lamentano del fatto che, nel caso di lavoro prestato in coincidenza di una festività infrasettimanale, non siano stati ulteriormente remunerati con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo dall'art. 29 CCNL 2016-2018; né è stato loro consentito di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale.
Oggetto della presente controversia è, quindi, il diritto, vantato dai lavoratori turnisti, alla retribuzione del lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo infrasettimanale, retribuzione aggiuntiva rispetto all'indennità ex art. 44 già corrisposta.
La pretesa attorea si fonda sul disposto di cui all'art. 29 comma
6 del CCNL 2016-2018 secondo cui “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
3 In merito all'interpretazione delle suindicate norme contrattuali, in relazione alle quali si è registrato un contrasto giurisprudenziale, si è di recente pronunciata la Suprema Corte in senso favorevole alla tesi attorea.
In particolare, la Corte di Cassazione, nel riformare la decisione della Corte territoriale impugnata, ha così statuito nell'ordinanza n. 1505/2021: “i ricorsi sono fondati e vanno accolti perché la Corte territoriale ha basato la decisione su un'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo non coerente con il tenore letterale delle stesse ed ha attribuito all'art. 44 del CCNL 1.9.1995 un carattere onnicomprensivo non voluto dalle parti collettive, con il risultato finale di riconoscere al lavoratore turnista un trattamento economico che, lungi dall'essere compensativo del maggiore disagio, risulta inferiore rispetto a quello del quale godono i dipendenti impegnati su un unico turno;
5. occorre premettere che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la
L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5);
5.1. il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha
4 riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita",
o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva";
5.2. in questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1.9.1995 che agli artt. 18,
19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire
30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore";
5.3. l'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto
è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno
(dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per
5 quello prestato in orario notturno festivo";
5.4. infine con il
CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile
1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo";
5.5. all'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare,
l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità;
5.6. la contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma
13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni
6 fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore
");
5.7. occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal
CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista;
6. così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, ritiene il
Collegio che la tesi sostenuta dall' fatta propria dalla CP_2
Corte territoriale, secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e
1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17);
6.1. va, poi, aggiunto che la clausola contrattuale della quale i ricorrenti invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicchè sul piano logico non
7 sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti;
6.2. la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
6.3. al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività;
6.4. la circostanza che i turnisti, poichè assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo;
6.5. ha errato il giudice d'appello nell'estendere ai lavoratori del comparto sanità l'orientamento espresso da questa Corte in relazione all'interpretazione dell'art. 22 del CCNL 14.9.2000 per i dipendenti degli enti locali
(cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201/2019; Cass. n. 16600/2019;
Cass. n. 21412/2019) e ciò perchè in quel caso la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro...); è inserita nell'ambito di una disposizione che detta una disciplina completa del lavoro in turni;
riconosce una maggiorazione per il lavoro prestato nel giorno festivo, calcolata su una base di calcolo diversa da quella prevista per il non turnista, che tiene conto ex
8 art. 52, lett. c) CCNL 14.9.2000 del minimo tabellare, della retribuzione di anzianità e di posizione e di ogni altro assegno continuativo;
6.5. viceversa la disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa;
6.6. a diverse conclusioni non si può giungere valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il 24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21.5.2018, perchè lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D.Lgs. n.
165 del 2001, art. 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass.
n. 4878/2015); …”.
Pertanto, avuto riguardo alla funzione nomofilattica della Suprema
Corte, questo giudice aderisce alla tesi attorea per la quale il suindicato art. 29, comma 6, del CCNL 2016-2018 trova applicazione anche ai dipendenti “turnisti”.
Dal testo contrattuale richiamato (“l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente risposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il giorno
9 festivo”) non si desume la necessità della presentazione di una istanza amministrativa essendo esclusivamente posto l'esercizio per l'opzione del riposo compensativo rispetto alla corresponsione retributiva.
Non può infine ritenersi maturata l'eccepita prescrizione dei crediti vantati in questa sede, avendo i ricorrenti prodotto atto interruttivo della prescrizione comunicato all'azienda convenuta in data 31.08.2022 ( , 24.05.2023 ( Parte_1 Pt_2
) e 16.12.2022 ( .
[...] Parte_3
Tanto premesso, non vi è dubbio che, nel caso in esame, ricorrono i presupposti indicati dalla giurisprudenza in ragione dell'attività cui risultano assegnati i ricorrenti, nonché delle stampe del cartellino marcatempo versate in atti che riportano le giornate festive infrasettimanali in cui costoro erano di turno ed hanno prestato attività lavorativa per l'arco temporale dedotto in giudizio.
È inoltre pacifico che, con riferimento a tali giorni, i ricorrenti non abbiano goduto di riposo compensativo così come dagli stessi allegato e non avendo la resistente provato il riconoscimento, in favore degli istanti, del riposo fruito connesso allo svolgimento dell'attività lavorativa in quella specifica giornata.
In relazione a tali giornate festive infrasettimanali, pertanto, ai ricorrenti spetta il compenso di cui art. 29, comma 6, del CCNL
2016-2018, nel periodo indicato in ricorso.
Per la quantificazione del dovuto possono essere utilizzati i conteggi attorei in quanto risultano correttamente elaborati e non sono stati oggetto di specifica contestazione.
La convenuta, pertanto, deve essere condannata a pagare l'importo di euro 1.051,08 in favore di di euro 2.131,80 Parte_1 in favore di e di euro 4.837,56 in favore di Parte_2
10 oltre interessi dalla presente decisione Parte_3 all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
Cont Condanna la convenuta a pagare l'importo di euro 1.051,08 in favore di di euro 2.131,80 in favore di Parte_1 Pt_2
e di euro 4.837,56 in favore di , oltre
[...] Parte_3 interessi dal dovuto all'effettivo soddisfo.
Condanna parte resistente al pagamento in favore dei ricorrenti in solido delle spese di lite che liquida in euro 1.600,00, oltre 15% per spese forfetarie, oltre IVA e cpa, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Aversa 14.03.2025
Il Giudice
Anna Pia Perpetua
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 6077/24, alla quale sono stati riuniti i giudizi R.G. n.
6078/24 e 6079/24
TRA
nato a [...] il [...], Parte_1 Pt_2
, nato a [...] l'[...], e
[...] Parte_3 nata a [...] il [...]
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Margherita Dell'Anno e Marina
Ragozzino
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto
Con atti di ricorso depositati in data 10.05.2024 e successivamente riuniti i ricorrenti in epigrafe, premesso di lavorare per conto ed alle dipendenze della con CP_1 inquadramento, rispettivamente, nel livello Bs, nel livello D6 e nel livello D5 del C.C.N.L. del personale delle Controparte_2 del 07/04/1999, con la qualifica di operatore tecnico specializzato-collaboratore professionale sanitario infermiere, hanno esposto: che, per i periodi analiticamente indicati in ricorso, hanno prestato servizio nei giorni festivi infrasettimanali risultanti dai fogli di servizio allegati e riportati in ricorso per ciascuno degli anni considerati;
di non avere goduto del riposo compensativo né di avere percepito alcuna retribuzione per il lavoro straordinario in violazione del disposto dell'art. 29 del CCNL 2016-2018.
Richiamati, altresì, i principi affermati nella pronuncia della
Corte di Cassazione n. 1505 del 25 gennaio 2021, hanno concluso per l'accertamento e declaratoria del proprio diritto a percepire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 34 commi 7-8 del
C.C.N.L. del personale del comparto Sanità del 20/09/2001, cosi come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7-8 del C.C.N.L.
2016-2018, il compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali nei giorni dedotti in premessa e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento dell'importo di euro 1.051,08 in favore di di euro 2.131,80 in Parte_1 favore di e di euro 4.837,56 in favore di Parte_2 [...]
, secondo i conteggi elaborati nel corpo dei rispettivi Parte_3 ricorsi in relazione ai suddetti titoli, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo, il tutto con vittoria delle spese di lite.
L' si è costituita in giudizio eccependo la parziale CP_1 prescrizione del presunto diritto e rilevando, in particolare, la mancata presentazione di specifica richiesta per il godimento del riposo compensativo o per la corresponsione del relativo compenso.
Disposta la riunione dei giudizi, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto
2 deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il
Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è fondata, ritenendo la scrivente di aderire, condividendone le argomentazioni, ai precedenti di accoglimento del Tribunale di Napoli nonché di questa sezione (v. sentenze in atti).
I ricorrenti appartengono alla categoria del personale turnista e la loro prestazione è pacificamente articolata su cinque giorni alla settimana, come risulta dai cartellini marcatempo depositati in atti.
Vi è, altresì, prova documentale che gli istanti, per il lavoro prestato nel caso in cui il turno ricadesse in un giorno festivo, hanno percepito l'indennità prevista dall'art. 44 del CCNL
1.9.1995.
I ricorrenti si lamentano del fatto che, nel caso di lavoro prestato in coincidenza di una festività infrasettimanale, non siano stati ulteriormente remunerati con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo dall'art. 29 CCNL 2016-2018; né è stato loro consentito di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale.
Oggetto della presente controversia è, quindi, il diritto, vantato dai lavoratori turnisti, alla retribuzione del lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo infrasettimanale, retribuzione aggiuntiva rispetto all'indennità ex art. 44 già corrisposta.
La pretesa attorea si fonda sul disposto di cui all'art. 29 comma
6 del CCNL 2016-2018 secondo cui “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
3 In merito all'interpretazione delle suindicate norme contrattuali, in relazione alle quali si è registrato un contrasto giurisprudenziale, si è di recente pronunciata la Suprema Corte in senso favorevole alla tesi attorea.
In particolare, la Corte di Cassazione, nel riformare la decisione della Corte territoriale impugnata, ha così statuito nell'ordinanza n. 1505/2021: “i ricorsi sono fondati e vanno accolti perché la Corte territoriale ha basato la decisione su un'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo non coerente con il tenore letterale delle stesse ed ha attribuito all'art. 44 del CCNL 1.9.1995 un carattere onnicomprensivo non voluto dalle parti collettive, con il risultato finale di riconoscere al lavoratore turnista un trattamento economico che, lungi dall'essere compensativo del maggiore disagio, risulta inferiore rispetto a quello del quale godono i dipendenti impegnati su un unico turno;
5. occorre premettere che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la
L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5);
5.1. il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha
4 riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita",
o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva";
5.2. in questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1.9.1995 che agli artt. 18,
19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire
30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore";
5.3. l'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto
è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno
(dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per
5 quello prestato in orario notturno festivo";
5.4. infine con il
CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile
1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo";
5.5. all'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare,
l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità;
5.6. la contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma
13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni
6 fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore
");
5.7. occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal
CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista;
6. così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, ritiene il
Collegio che la tesi sostenuta dall' fatta propria dalla CP_2
Corte territoriale, secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e
1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17);
6.1. va, poi, aggiunto che la clausola contrattuale della quale i ricorrenti invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicchè sul piano logico non
7 sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti;
6.2. la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
6.3. al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività;
6.4. la circostanza che i turnisti, poichè assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo;
6.5. ha errato il giudice d'appello nell'estendere ai lavoratori del comparto sanità l'orientamento espresso da questa Corte in relazione all'interpretazione dell'art. 22 del CCNL 14.9.2000 per i dipendenti degli enti locali
(cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201/2019; Cass. n. 16600/2019;
Cass. n. 21412/2019) e ciò perchè in quel caso la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro...); è inserita nell'ambito di una disposizione che detta una disciplina completa del lavoro in turni;
riconosce una maggiorazione per il lavoro prestato nel giorno festivo, calcolata su una base di calcolo diversa da quella prevista per il non turnista, che tiene conto ex
8 art. 52, lett. c) CCNL 14.9.2000 del minimo tabellare, della retribuzione di anzianità e di posizione e di ogni altro assegno continuativo;
6.5. viceversa la disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa;
6.6. a diverse conclusioni non si può giungere valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il 24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21.5.2018, perchè lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D.Lgs. n.
165 del 2001, art. 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass.
n. 4878/2015); …”.
Pertanto, avuto riguardo alla funzione nomofilattica della Suprema
Corte, questo giudice aderisce alla tesi attorea per la quale il suindicato art. 29, comma 6, del CCNL 2016-2018 trova applicazione anche ai dipendenti “turnisti”.
Dal testo contrattuale richiamato (“l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente risposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il giorno
9 festivo”) non si desume la necessità della presentazione di una istanza amministrativa essendo esclusivamente posto l'esercizio per l'opzione del riposo compensativo rispetto alla corresponsione retributiva.
Non può infine ritenersi maturata l'eccepita prescrizione dei crediti vantati in questa sede, avendo i ricorrenti prodotto atto interruttivo della prescrizione comunicato all'azienda convenuta in data 31.08.2022 ( , 24.05.2023 ( Parte_1 Pt_2
) e 16.12.2022 ( .
[...] Parte_3
Tanto premesso, non vi è dubbio che, nel caso in esame, ricorrono i presupposti indicati dalla giurisprudenza in ragione dell'attività cui risultano assegnati i ricorrenti, nonché delle stampe del cartellino marcatempo versate in atti che riportano le giornate festive infrasettimanali in cui costoro erano di turno ed hanno prestato attività lavorativa per l'arco temporale dedotto in giudizio.
È inoltre pacifico che, con riferimento a tali giorni, i ricorrenti non abbiano goduto di riposo compensativo così come dagli stessi allegato e non avendo la resistente provato il riconoscimento, in favore degli istanti, del riposo fruito connesso allo svolgimento dell'attività lavorativa in quella specifica giornata.
In relazione a tali giornate festive infrasettimanali, pertanto, ai ricorrenti spetta il compenso di cui art. 29, comma 6, del CCNL
2016-2018, nel periodo indicato in ricorso.
Per la quantificazione del dovuto possono essere utilizzati i conteggi attorei in quanto risultano correttamente elaborati e non sono stati oggetto di specifica contestazione.
La convenuta, pertanto, deve essere condannata a pagare l'importo di euro 1.051,08 in favore di di euro 2.131,80 Parte_1 in favore di e di euro 4.837,56 in favore di Parte_2
10 oltre interessi dalla presente decisione Parte_3 all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
Cont Condanna la convenuta a pagare l'importo di euro 1.051,08 in favore di di euro 2.131,80 in favore di Parte_1 Pt_2
e di euro 4.837,56 in favore di , oltre
[...] Parte_3 interessi dal dovuto all'effettivo soddisfo.
Condanna parte resistente al pagamento in favore dei ricorrenti in solido delle spese di lite che liquida in euro 1.600,00, oltre 15% per spese forfetarie, oltre IVA e cpa, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Aversa 14.03.2025
Il Giudice
Anna Pia Perpetua
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