Cass. civ., sez. III, sentenza 21/01/2010, n. 988
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Sentenza 21 gennaio 2010

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Nel caso di regime di comunione di beni fra i coniugi, qualora sia promossa una controversia da parte di uno di essi per l'attribuzione di un bene destinato ad incrementare il patrimonio comune, l'altro coniuge, pur non avendo la qualità di litisconsorte necessario, si trova in una condizione di incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., stante la sua facoltà di intervenire nel processo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata resa all'esito di un giudizio, in cui era stato illegittimamente ammesso a testimoniare il coniuge dell'originario attore, avente ad oggetto la domanda di restituzione di somma data in mutuo, versata al mutuatario con provvista tratta dal conto corrente bancario cointestato ai coniugi ed il cui titolo del versamento era stato contestato dalla controparte).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 21/01/2010, n. 988
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 988
    Data del deposito : 21 gennaio 2010

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