Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 28/04/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 158/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Carla Venditti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 158/2025 V.G. promossa congiuntamente da:
nata a [...] il [...], C.F. , residente in [...]C.F._1
(MI), Via Buozzi, n. 1/C
e da nato a [...] il [...], C.F. residente in [...]C.F._2
Cervignano d'Adda (LO), Via Sant'Alessandro n. 8
Entrambi difesi e rappresentati dagli Avv.ti Pietro Vanzulli ed Enrico Luca Longo del Foro di Milano,
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto, Parte_1 Parte_2 depositato in data 23/01/2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“- pronunciare la separazione personale dei coniugi;
- disporre l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori con esercizio effettivo della Per_1 responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e collocamento preferenziale dello stesso presso la madre presso l'abitazione di proprietà della stessa sita in Paullo (MI), Via Buozzi n. 1/C;
- le parti assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio;
in particolare, quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso. Le parti si impegnano, inoltre, a collaborare nello svolgimento del loro ruolo genitoriale e a garantire al figlio un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi: in tale ottica, il padre potrà vedere liberamente compatibilmente con le Per_1
Pag. 1
- in ogni caso, il padre potrà tenere con sé quantomeno secondo il seguente calendario: Per_1
=> tutti i martedì dalle ore 14:00 al termine delle lezioni scolastiche con recupero presso l'istituto scolastico frequentato e pernotto fino al giorno successivo, allorquando sarà cura del padre accompagnare a scuola;
Per_1
=> tutti i venerdì dalle ore 14:00 al termine delle lezioni scolastiche con recupero presso l'istituto scolastico frequentato e pernotto fino al giorno successivo allorquando sarà cura del padre accompagnare presso l'abitazione della madre entro le ore 12:00 del sabato mattina;
Per_1
=> a weekend alternati, dal venerdì pomeriggio alle ore 14:00 al termine delle lezioni scolastiche, con recupero presso l'istituto scolastico frequentato e sino alla domenica mattina, allorquando sarà cura del padre accompagnare presso l'abitazione della madre entro le ore 10:00 della domenica Per_1 mattina;
- le festività del Santo Natale e della Santa Pasqua seguiranno il criterio dell'alternanza: si stabilisce sin d'ora che il minore passerà la giornata della Santa Pasqua 2025 con il padre mentre la giornata del Santo Natale 2025 con la madre;
nelle settimane di chiusura della scuola del figlio in concomitanza a tali festività verrà seguito il calendario di visite paterne ordinario. Il tutto, salvo differenti e migliori accordi tra le parti;
- durante il periodo estivo di vacanze scolastiche, ricompreso fra inizio giugno e inizio settembre di ogni anno, il padre trascorrerà un periodo di vacanza di due settimane non necessariamente continuative con il figlio, che andranno a sommarsi al periodo ordinario, come sopra individuato. Di analogo periodo avrà diritto la madre. A tal fine, i coniugi concorderanno e si comunicheranno reciprocamente i rispettivi periodi di fruizione feriale possibilmente entro il 30 maggio di ogni anno e, in ogni caso, in tempo utile per consentire ad entrambi l'organizzazione delle proprie ferie. I costi inerenti eventuali viaggi e soggiorni verranno sostenuti in via esclusiva dal genitore che li effettua. Le parti si comunicheranno reciprocamente le rispettive destinazioni (ivi incluso un recapito telefonico fisso, laddove possibile, il nominativo dell'alloggio prescelto nonché eventuali cambiamenti dello stesso), avendo, altresì, cura nei reciproci periodi di spettanza che il minore mantenga quotidianamente
(laddove possibile) contatti telefonici e/o via internet con l'altro genitore;
- entrambi i genitori avranno, altresì, diritto ad una ulteriore settimana di vacanza con il figlio in occasione di ponti o festività da concordarsi con l'altro genitore con congruo anticipo nell'arco dell'anno;
- entrambi i genitori provvederanno al mantenimento diretto di quando con loro, provvedendo Per_1 quindi direttamente alle spese ordinarie di vita quotidiana nel periodo di rispettiva permanenza, ovvero a soddisfare e ad avere cura delle sue esigenze alimentari, abitative, di abbigliamento di base e sportivo, all'acquisto di materiale scolastico di base e di cancelleria (fatta eccezione per quello di dotazione di
Pag. 2 inizio dell'anno scolastico), e di farmaci da banco. In aggiunta, a titolo di ulteriore contributo alle esigenze ordinarie abitative del figlio il sig. corrisponderà alla firma del presente Per_1 Pt_2 ricorso alla signora la somma di Euro 23.000,00 (ventitremila/00) a mezzo bonifico Parte_1 bancario alle coordinate che la stessa avrà comunicato, che la stessa impiegherà per l'acquisto di nuovo mobilio, per la sistemazione degli spazi e degli impianti dell'abitazione di sua proprietà sita in Paullo
(MI), Via Buozzi n. 1/C, ove in accordo con il coniuge si è determinata a stabilire l'abitazione principale sua e del figlio Per_1
- Il padre sosterrà, altresì, il 75% delle spese straordinarie nell'interesse del figlio, in relazione alle quali i coniugi richiamano – per quanto nella presente sede non diversamente disciplinato – quanto previsto dalle Linee Guida emesse in tal senso dal Tribunale di Lodi, che devono intendersi qui espressamente trascritte. Tali spese dovranno, comunque, essere sempre previamente concordate e comunicate e, laddove necessario, dovrà essere esibito l'eventuale preventivo di spesa, fatta salva, ovviamente l'urgenza. Il rimborso delle predette spese, ove anticipate dalla madre, avverrà previa esibizione di documenti giustificativi fiscalmente validi. In caso di mancata preventiva comunicazione e/o mancato accordo, le spese rimarranno ad esclusivo carico rtate;
- Il cosiddetto 'assegno unico ed universale' in favore del figlio i equivalenti e/o integrative (quali eventuali bonus) sarà percepito al 100% Parte_1
- le parti danno atto di aver già definito ogni altro rapporto pe one di quelli sopra regolamentati;
- nulla verserà il signor a titolo di mantenim a Parte_2 Parte_1
essendo la stessa economicamente autosufficiente;
[...]
- al riguardo e in relazione all'attività lavorativa svolta, i co re il signor la professione di imprenditore, mentre la signo di direttrice Parte_2 Parte_1 di struttura, come da documentazione reddituale qui allegata;
i possedere ciascuno un'autovettura che continueranno ad utilizzare in via
- i coniugi indicano di seguito il piano genitoriale avente ad o ci e non del figlio allo stato attuale:
=> frequenta la classe terza presso la scuola secondari omprensivo Per_1
Statale E. CURIEL' di Paullo (MI) dal lunedì al venerdì da 0; il lunedì frequenta corso di chitarra dalle ore 15:45 alle ore 16:45 e il v glese online dalle ore 16:15 alle ore 17:15.
Nulla sulle spese.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza di comp note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno recipr posito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 co. 3 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'ud condizioni
Pag. 3 concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. e si sono sposati con matrimonio concordatario in Arese (MI) in Parte_1 Parte_2 data 08/10/2011 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al N.33 parte 2 Serie A anno
2011) e dalla loro unione è nato il figlio il 30/04/2011. Pt_2
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 co. 1 c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni di separazione all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
4. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Arese (MI) in data 08/10/2011 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al N.33 parte 2 Serie A anno 2011)
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Arese perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 23/04/2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Ada Cappello
Pag. 4