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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/09/2025, n. 9386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9386 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. Umberto Buonassisi, quale giudice del lavoro, all'udienza del 26 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11939 /2025 R.G e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Francesco Elia e dall'Avv. Daniela De Salvatore (parte ricorrente);
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in Roma, via C. Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'Avv.
Simonetta Zannini Quirini per procura in atti (resistente);
FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio l' per sentir dichiarare Parte_1 CP_1
l'inesistenza/ irripetibilità dell'indebito comunicatogli dall' con nota del CP_1
18.10.2024, pari ad € 3232,39, nei confronti del medesimo istituto, con vittoria di spese.
L' si è costituito chiedendo di respingere il ricorso con vittoria di spese. CP_1
Infine, la causa all'odierna udienza è stata decisa.
**** Come risulta dagli atti la ricorrente è titolare del trattamento di pensione VO, con decorrenza da agosto 2020, e con nota del 18.10.2024 si è vista contestare dall' un debito pari ad euro 3232,39, imputato a , periodo da agosto CP_1
2020 a novembre 2021 per “…Riliquidazione per trasformazione da provvisoria a definitiva – Variazione integrazione al trattamento minimo”.
Con il presente giudizio la stessa parte ricorrente sostiene che l' sarebbe CP_1
decaduto dal potere di riscossione dell'indebito e che comunque questo sarebbe irripetibile trattandosi di somme percepite in buona fede e in assenza di dolo.
Tuttavia, quanto alla decadenza ex art. 13, comma 2, legge n. 412 del 1991, è noto che la sua operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, proprio all' dei CP_1
relativi fatti da parte dell'interessato (Cass. Sez. Lav n. 1228 del 20/01/2011; più di recente, Cass ord. n. 5984 del 23/02/2022).
L'eccezione di decadenza è quindi infondata considerando che, come evidenziato dall' nella sua comparsa di costituzione: la ricorrente ha CP_1
dichiarato redditi zero in capo al coniuge, senza tuttavia specificare l'anno fiscale di riferimento, inoltre, con dichiarazione campagna red 2020 - trasmessa in data
09.02.2023 - ha dichiarato di non possedere altri redditi oltre alla pensione in godimento, nulla invece deducendo rispetto al coniuge (doc.7). Nessuna successiva campagna Red risulta ottemperata dall'Istante, né alcuna dichiarazione fiscale risulta inoltrata dalla Sig.ra come da documentazione allegata (doc.8). Il 730/2024 Pt_1
prodotto dalla ricorrente risulta irrilevante, in quanto non riconducibile alla stessa
(doc.9). Ad oggi, nonostante la cessazione dello stato emergenziale Covid, non si rileva alcun codice fiscale in capo al coniuge della ricorrente. Ai sensi dell'art. 13, secondo comma, della L. 412/91, “L' procede annualmente alla verifica delle CP_1
situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”. L'obbligo dell' di procedere CP_1
annualmente alla verifica dei redditi di cui al citato art. 13 entro l'anno successivo dall'eventuale indebito sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi. Tanto implica che il relativo dies a quo decorre unicamente a partire dal momento in cui il titolare abbia comunicato un dato reddituale completo (v. Cass. nn. 3802 e 15039 del
2019; Cass. n. 953 del 2012, ma v. anche Cass. n. 1228 del 2011 e Cass. n. 18551 del
2017, su cui poi anche infra). Nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito il reddito coniugale certo e tanto determina l'infondatezza dell'eccepita decadenza di cui all'art. 13, con conseguente fondatezza dell'indebito n. 16550547.”
Già rispetto all'eccezione di decadenza si rileva che non assumono alcuna rilevanza le giustificazioni della ricorrente quanto alla difficoltà pratica di fornire le informazioni necessarie, dato che lei vive in Italia e il coniuge è rimasto nelle Filippine, perché, in assenza di tali comunicazioni, comunque la decadenza non può operare.
In concreto, l' ha liquidato all'odierna ricorrente la prestazione di CP_1
vecchiaia in via provvisoria, mentre la necessità di procedere alla ricostituzione della stessa per la liquidazione in via definitiva necessitava dell'acquisizione del reddito coniugale, cui è conseguito l'indebito; la ricorrente non ha mai comunicato all' i redditi del coniuge pur essendo CP_1
coniugata con il sig. , nato il [...] a [...]. Persona_1
Di fatto, la ricorrente ha fornito informazioni del tutto carenti, incomplete e non veritiere, se non anche completamente false, con una condotta assimilabile a quella dolosa.
Tale circostanze escludono anche che la ricorrente possa beneficiare del principio di irripetibilità di cui all'art. 13 della legge 412/91 (si tratta infatti di un indebito previdenziale non assistenziale) ed escludono l'ammissibilità della richiesta istruttoria della ricorrente (v. verbale d'udienza), peraltro tardiva perchè non contenuta in ricorso, di una richiesta in via diplomatica di acquisire i redditi del coniuge.
E' infatti ormai consolidato il principio generale di settore secondo cui “è equiparata al dolo l'inosservanza di obblighi di comunicazione, prescritti da specifiche norme di legge, di fatti e circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano conosciuti dall'ente competente” (Cass. n. 1919 del 2018 ed altre conformi).
E' noto pure, più in generale, che “l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.” (Cass. 10337/2023;
Cass. 5984/2022).
Come rilevato anche dalla Corte D'Appello di Roma (sent. del 1.10.2024): In definitiva, come ribadito da Sez. L, Ordinanza n. 16767 del 2024, per essere ripetibile l'indebito pensionistico deve derivare da un errore non imputabile all'ente CP_1
ovvero è necessario il dolo del percettore o ancora che sia stata omessa la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all' Va aggiunto che, CP_1
pacificamente, la verifica annuale sulle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e il recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza entro l'anno successivo (ex art. 13 comma 2 della legge n. 412 del 1991) sorge in presenza di dati reddituali certi e non decorre sino a quando il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (cfr., tra le tante, da ultimo, Sez. L, Ordinanza n. 16767 del 2024, che richiama anche Cass. nn.
3802 e 15039 del 2019, n. 953 del 2012, Cass. n. 1228 del 2011 e n. 18551 del 2017, nonché Sez. L, Ordinanza n. 21878 del 2022). Nella specie, il …. non ha mai dedotto di aver comunicato gli ulteriori redditi all e la condotta omissiva nei confronti CP_1
dell'Istituto in riferimento alle comunicazioni reddituali per il periodo 1.1.2008 –
31.5.2010 ha reso non operativa la decorrenza del termine annuale di recupero. Ciò comporta che non si è verificata alcuna decadenza dalla possibilità di ripetere l'indebito. Sotto altro profilo, come detto, è ormai consolidato il principio generale di settore secondo cui è equiparata al dolo l'inosservanza di obblighi di comunicazione, prescritti da specifiche norme di legge, di fatti e circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano conosciuti dall'ente competente (cfr. Cass.
n. 1919 del 2018 ed altre conformi)….”.
Per le esposte ragioni il ricorso va respinto.
Le spese sono irripetibili stante la dichiarazione della ricorrente di trovarsi nelle condizioni reddituali che giustificano l'esenzione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede: respinge il ricorso;
dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Roma 26.09.2025 IL GIUDICE
Umberto Buonassisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. Umberto Buonassisi, quale giudice del lavoro, all'udienza del 26 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11939 /2025 R.G e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Francesco Elia e dall'Avv. Daniela De Salvatore (parte ricorrente);
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in Roma, via C. Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'Avv.
Simonetta Zannini Quirini per procura in atti (resistente);
FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio l' per sentir dichiarare Parte_1 CP_1
l'inesistenza/ irripetibilità dell'indebito comunicatogli dall' con nota del CP_1
18.10.2024, pari ad € 3232,39, nei confronti del medesimo istituto, con vittoria di spese.
L' si è costituito chiedendo di respingere il ricorso con vittoria di spese. CP_1
Infine, la causa all'odierna udienza è stata decisa.
**** Come risulta dagli atti la ricorrente è titolare del trattamento di pensione VO, con decorrenza da agosto 2020, e con nota del 18.10.2024 si è vista contestare dall' un debito pari ad euro 3232,39, imputato a , periodo da agosto CP_1
2020 a novembre 2021 per “…Riliquidazione per trasformazione da provvisoria a definitiva – Variazione integrazione al trattamento minimo”.
Con il presente giudizio la stessa parte ricorrente sostiene che l' sarebbe CP_1
decaduto dal potere di riscossione dell'indebito e che comunque questo sarebbe irripetibile trattandosi di somme percepite in buona fede e in assenza di dolo.
Tuttavia, quanto alla decadenza ex art. 13, comma 2, legge n. 412 del 1991, è noto che la sua operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, proprio all' dei CP_1
relativi fatti da parte dell'interessato (Cass. Sez. Lav n. 1228 del 20/01/2011; più di recente, Cass ord. n. 5984 del 23/02/2022).
L'eccezione di decadenza è quindi infondata considerando che, come evidenziato dall' nella sua comparsa di costituzione: la ricorrente ha CP_1
dichiarato redditi zero in capo al coniuge, senza tuttavia specificare l'anno fiscale di riferimento, inoltre, con dichiarazione campagna red 2020 - trasmessa in data
09.02.2023 - ha dichiarato di non possedere altri redditi oltre alla pensione in godimento, nulla invece deducendo rispetto al coniuge (doc.7). Nessuna successiva campagna Red risulta ottemperata dall'Istante, né alcuna dichiarazione fiscale risulta inoltrata dalla Sig.ra come da documentazione allegata (doc.8). Il 730/2024 Pt_1
prodotto dalla ricorrente risulta irrilevante, in quanto non riconducibile alla stessa
(doc.9). Ad oggi, nonostante la cessazione dello stato emergenziale Covid, non si rileva alcun codice fiscale in capo al coniuge della ricorrente. Ai sensi dell'art. 13, secondo comma, della L. 412/91, “L' procede annualmente alla verifica delle CP_1
situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”. L'obbligo dell' di procedere CP_1
annualmente alla verifica dei redditi di cui al citato art. 13 entro l'anno successivo dall'eventuale indebito sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi. Tanto implica che il relativo dies a quo decorre unicamente a partire dal momento in cui il titolare abbia comunicato un dato reddituale completo (v. Cass. nn. 3802 e 15039 del
2019; Cass. n. 953 del 2012, ma v. anche Cass. n. 1228 del 2011 e Cass. n. 18551 del
2017, su cui poi anche infra). Nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito il reddito coniugale certo e tanto determina l'infondatezza dell'eccepita decadenza di cui all'art. 13, con conseguente fondatezza dell'indebito n. 16550547.”
Già rispetto all'eccezione di decadenza si rileva che non assumono alcuna rilevanza le giustificazioni della ricorrente quanto alla difficoltà pratica di fornire le informazioni necessarie, dato che lei vive in Italia e il coniuge è rimasto nelle Filippine, perché, in assenza di tali comunicazioni, comunque la decadenza non può operare.
In concreto, l' ha liquidato all'odierna ricorrente la prestazione di CP_1
vecchiaia in via provvisoria, mentre la necessità di procedere alla ricostituzione della stessa per la liquidazione in via definitiva necessitava dell'acquisizione del reddito coniugale, cui è conseguito l'indebito; la ricorrente non ha mai comunicato all' i redditi del coniuge pur essendo CP_1
coniugata con il sig. , nato il [...] a [...]. Persona_1
Di fatto, la ricorrente ha fornito informazioni del tutto carenti, incomplete e non veritiere, se non anche completamente false, con una condotta assimilabile a quella dolosa.
Tale circostanze escludono anche che la ricorrente possa beneficiare del principio di irripetibilità di cui all'art. 13 della legge 412/91 (si tratta infatti di un indebito previdenziale non assistenziale) ed escludono l'ammissibilità della richiesta istruttoria della ricorrente (v. verbale d'udienza), peraltro tardiva perchè non contenuta in ricorso, di una richiesta in via diplomatica di acquisire i redditi del coniuge.
E' infatti ormai consolidato il principio generale di settore secondo cui “è equiparata al dolo l'inosservanza di obblighi di comunicazione, prescritti da specifiche norme di legge, di fatti e circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano conosciuti dall'ente competente” (Cass. n. 1919 del 2018 ed altre conformi).
E' noto pure, più in generale, che “l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.” (Cass. 10337/2023;
Cass. 5984/2022).
Come rilevato anche dalla Corte D'Appello di Roma (sent. del 1.10.2024): In definitiva, come ribadito da Sez. L, Ordinanza n. 16767 del 2024, per essere ripetibile l'indebito pensionistico deve derivare da un errore non imputabile all'ente CP_1
ovvero è necessario il dolo del percettore o ancora che sia stata omessa la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all' Va aggiunto che, CP_1
pacificamente, la verifica annuale sulle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e il recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza entro l'anno successivo (ex art. 13 comma 2 della legge n. 412 del 1991) sorge in presenza di dati reddituali certi e non decorre sino a quando il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (cfr., tra le tante, da ultimo, Sez. L, Ordinanza n. 16767 del 2024, che richiama anche Cass. nn.
3802 e 15039 del 2019, n. 953 del 2012, Cass. n. 1228 del 2011 e n. 18551 del 2017, nonché Sez. L, Ordinanza n. 21878 del 2022). Nella specie, il …. non ha mai dedotto di aver comunicato gli ulteriori redditi all e la condotta omissiva nei confronti CP_1
dell'Istituto in riferimento alle comunicazioni reddituali per il periodo 1.1.2008 –
31.5.2010 ha reso non operativa la decorrenza del termine annuale di recupero. Ciò comporta che non si è verificata alcuna decadenza dalla possibilità di ripetere l'indebito. Sotto altro profilo, come detto, è ormai consolidato il principio generale di settore secondo cui è equiparata al dolo l'inosservanza di obblighi di comunicazione, prescritti da specifiche norme di legge, di fatti e circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano conosciuti dall'ente competente (cfr. Cass.
n. 1919 del 2018 ed altre conformi)….”.
Per le esposte ragioni il ricorso va respinto.
Le spese sono irripetibili stante la dichiarazione della ricorrente di trovarsi nelle condizioni reddituali che giustificano l'esenzione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede: respinge il ricorso;
dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Roma 26.09.2025 IL GIUDICE
Umberto Buonassisi