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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 24/12/2025, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1216/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IO MI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Dazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1216/2023 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. BECONI ELENA, elettivamente domiciliata presso lo Controparte_2 studio del difensore, in VIA GARIBALDI N.4, PIETRASANTA (LU);
ATTRICE OPPONENTE contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MUZZI CP_3
CA e dell'avv. MARI FRANCESCO, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in
VIA MI SAN PIETRO N. 35, IO MI;
CONVENUTA OPPOSTA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_1 pro tempore con il patrocinio dell'avv. PELLINI PIER LUIGI, elettivamente Controparte_5 domiciliata presso lo studio del difensore in VIA VERSILIA n. 60, LUCCA;
ZA MA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati in data 24/09/2025.
pagina 1 di 19 MOTIVI DELLA DECISIONE 1.
Con ricorso per decreto ingiuntivo datato 09/11/2022, (d'ora innanzi, per brevità, CP_3
esponeva di essere una società che si occupa di vendita e noleggio di palancole in acciaio ed in CP_3 plastica, e che con contratto di subappalto stipulato in data 28/02/2022,
[...]
(d'ora innanzi, per brevità, le aveva commissionato la Controparte_6 CP_1 realizzazione di opere di palancatura in acciaio da eseguirsi in un cantiere aperto da in CP_1
Forte dei Marmi;
allegava che le due parti, in tale contratto, avevano pattuito un prezzo complessivo pari ad € 75.000,00 iva esclusa (di cui € 15.000,00 a titolo di acconto, da versarsi a conferma d'ordine prima dell'inizio del cantiere, € 30.000,00 da pagare alla fine dei lavori di infissione delle palancole, ed
€ 30.000,00 da pagare a fine lavori di estrazione delle palancole); che aveva CP_1 provveduto al pagamento dell'acconto di € 18.300,00 (15.000 + iva), ma si era resa inadempiente all'obbligo di pagamento dei lavori di infissione, per i quali aveva emesso nei confronti di CP_3 la fattura n. 00184 del 30.03.2022, pari ad € 36.600,00 (€ 30.000 + VA di € 6.600), CP_1 emessa per l'appunto per la fase di infissione del palancolato. chiedeva pertanto ingiungersi a il pagamento di quest'ultima fattura, pari ad € CP_3 CP_1
36.600,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Il Tribunale di Reggio Emilia provvedeva in conformità al ricorso monitorio, e con decreto ingiuntivo n. 2254/2022 del 02/12/2022, notificato in data 26/01/2023, ingiungeva a di pagare in CP_1 favore di l'importo di € 36.600,00, gli interessi come da domanda e le spese liquidate per la CP_3 procedura di ingiunzione.
convenendo in giudizio proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo. CP_1 CP_3
L'opponente spiegava che il contratto di subappalto stipulato con in data 28/02/2022 traeva CP_3 origine dal contratto di appalto principale che in qualità di appaltatrice, aveva CP_1 stipulato in data 20/12/2021 con la committente principale , avente ad oggetto un Controparte_7 intervento edilizio di totale demolizione e ricostruzione di fabbricato ad uso civile abitazione monofamiliare sito in Forte dei Marmi.
Precisava in particolare che il progetto aveva previsto la realizzazione di un piano interrato e di una piscina a circa 450 metri dal mare, quindi con falda molto alta;
che per poter eseguire tali opere, dopo l'avvenuta demolizione dell'edificio preesistente, si era reso necessario realizzare una "palancolata" entro il cui perimetro realizzare lo scavo, opera fondamentale per procedere con il progetto in sicurezza;
che quindi, in data 28 febbraio 2022, aveva stipulato con il contratto di CP_3 subappalto per cui è causa, avente ad oggetto opere provvisionali di palancolatura in acciaio eseguite pagina 2 di 19 con “sistema di infissione statico Silent Piling a zero vibrazioni”, che avrebbe dovuto CP_3 realizzare presso il cantiere, e che in pari data la stessa aveva pagato fattura di acconto CP_1 per importo pari ad € 15.000,00 oltre VA. fondava la propria domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto sulla base di due CP_1 categorie di danni che la stessa asseriva di aver subito in conseguenza della tardiva ed errata infissione del palancolato da parte della subappaltatrice la prima categoria riguardava il c.d. danno da CP_3 ritardo, ossia i danni che l'opponente deduceva di aver patito a seguito della ultimazione in ritardo dei lavori di infissione delle palancole e dunque del mancato rispetto, da parte di dei termini CP_3 contrattuali;
la seconda categoria riguardava invece il danno derivante dalla asserita errata infissione delle palancole, che secondo la tesi attorea non essendo state infisse a regola d'arte avevano portato al verificarsi del c.d. “sifonamento”, dunque la venuta di acqua e sabbia dall'esterno verso l'interno del perimetro in cui si trovava lo scavo, lasciando in definitiva filtrare grosse quantità di materiale all'interno dello scavo stesso, con danni per crepe e lesioni cagionate nel fabbricato confinante con il cantiere. Riferiva a tale ultimo proposito di aver ricevuto da , proprietario Controparte_8 dell'immobile confinante, una raccomandata con la quale lo stesso aveva lamentato la presenza CP_8 di crepe sul proprio fabbricato, causalmente collegate allo scavo e all'infissione del palancolato, e le aveva richiesto di mettere in sicurezza il cantiere.
L'opponente concludeva quindi chiedendo: CP_1
- la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- in via riconvenzionale:
- - la riduzione del prezzo del contratto di subappalto stipulato in data 28/02/2022 in ragione dei vizi dell'opera realizzata da CP_3
- - la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patiti da causati dal CP_1 ritardo di nella realizzazione dell'opera oggetto del contratto di subappalto del CP_3
28/02/2022.
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta la quale contestava, in fatto e in diritto, la CP_3 fondatezza dell'opposizione e delle domande avversarie, e ne chiedeva il rigetto con la conferma del decreto ingiuntivo opposto, poggiando la propria tesi sull'assunto che il ritardo accumulato ed i rallentamenti non fossero causalmente riconducibili alla propria condotta, bensì a quella della subappaltante e che anche le poche “falle” riscontrate nel palancolato fossero dovute CP_1 alla presenza di imprevisti nel sottosuolo, comunque prontamente risolti man mano che si procedeva con lo scavo, tanto che, a fondo scavo, nella condizione di massimo aggottamento, non si erano riscontrate venute d'acqua né tantomeno fenomeni di sifonamento. pagina 3 di 19 L'opposta formulava altresì una reconventio reconventionis, chiedendo la condanna dell'opponente al pagamento dei mesi di noleggio delle palancole quantificati nell'importo di € 90.079,50 (per i mesi dal
1 luglio 2022 al 19 maggio 2023), oltre ai mesi di noleggio dal 19 maggio 2023 fino all'effettiva estrazione delle palancole. Infine, chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria assicurazione, . Controparte_9
Alla prima udienza del 15/06/2023, il Giudice concedeva ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, e autorizzava la convenuta opposta a chiamare in causa la quale, costituitasi in giudizio, aderiva nel merito a quanto sostenuto Controparte_4 dalla difesa della società assicurata, chiedendo dunque di respingere le domande formulate da
[...]
, ed in subordine eccepiva l'inoperatività della polizza assicurativa attivata da CP_1 CP_3
La causa, istruita tramite l'acquisizione del fascicolo di Accertamento Tecnico Preventivo esperito dinanzi al Tribunale di LU (r.g. 1002/2023), cui avevano partecipato le tre parti in causa nel presente giudizio, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 25/09/2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.
Fatte queste premesse, la conclusione tra le parti del contratto di subappalto per cui è causa trae origine dall'appalto principale, stipulato in data 20/12/2021 tra la committente e l'appaltatrice Controparte_7
avente ad oggetto un intervento di demolizione e di ricostruzione di un fabbricato ad CP_1 uso civile abitazione monofamiliare sito in Forte dei Marmi, nonché la realizzazione di un piano interrato e di una piscina pertinenziale, a circa 450 metri dal mare, quindi con falda molto alta
(documento n. 1 fasc. opponente).
Tali opere erano state quindi appaltate dalla committente alla CP_7 Controparte_10
[...
e con il contratto di subappalto del 28/02/2022, ha affidato in subappalto i lavori CP_1 di infissione e di estrazione delle palancole in acciaio a (documento n. 2 fasc. opponente). CP_3
Più in particolare, le opere oggetto del contratto di subappalto stipulato in data 28/02/2022 tra
[...]
(subappaltante) e (subappaltatrice), erano articolate nelle due seguenti fasi: CP_1 CP_3
- la fase di infissione delle palancole;
- la fase di estrazione delle palancole.
Per un inquadramento della nozione di “palancole”, è utile richiamare quanto descritto nella relazione del tecnico di parte attrice opponente, geom. (documento attoreo n. 17), il quale Controparte_11 afferma che, dovendo eseguire uno scavo di grosse dimensioni a una profondità tale da consentire la realizzazione di un piano interrato, è stato scelto il sistema delle c.d. "palancole" per creare una sorta di pagina 4 di 19 barriera di contenimento del terreno circostante in modo da poter procedere con l' escavo del terreno posto all' interno del recinto così formato, senza temere che il terreno circostante possa franare (si rimanda alla fotografia riportata a pag. 3 della relazione tecnica di parte del geom. . CP_11
Le palancole vengono quindi definite come “componenti strutturali che, una volta infisse nel terreno fino ad una idonea profondità formano una parete verticale continua che viene detta "palancolato", ed i palancolati possono essere permanenti oppure (come nella specie) provvisori;
in quest'ultimo caso, terminato l'impiego, le palancole, dopo una prima fase di infissione, vengono estratte dal terreno per essere riutilizzate (fase di estrazione).
Tornando alle disposizioni contrattuali, il prezzo complessivo pattuito nel contratto del 28/02/2022, comprensivo di n. 2 mesi di noleggio delle palancole, era pari a complessivi € 75.000,00 VA esclusa, di cui:
- € 15.000,00 + VA, quale acconto già pacificamente versato da al momento CP_1 della conferma dell'ordine, prima dell'inizio del cantiere;
- € 30.000,00 + VA da pagare alla fine dei lavori di infissione;
- € 30.000,00 + VA da pagare alla fine dei lavori di estrazione:
Parte convenuta opposta, avendo completato i lavori di infissione, ha emesso nei confronti di
[...]
la relativa fattura, avente ad oggetto la “FASE DI INFISSIONE”, pari ad € 36.600,00 (€ CP_1
30.000 + VA di € 6.600); fattura che riporta come scadenza la data del 30/04/2022.
Come si evince dalla missiva via pec inviata dal legale di a in data 15/04/2022, CP_1 CP_3 la ragione per la quale l'opponente aveva sospeso il pagamento del compenso previsto per la fase di infissione, è da rinvenirsi negli asseriti danni che affermava di aver subito a causa del CP_1 ritardo maturato dal subappaltatore nella infissione del palancolato;
si CP_3 CP_1 riservava in particolare di richiedere manleva per le penali che avrebbe dovuto pagare alla committente principale , e dichiarava sin da allora non dovuti ulteriori costi di nolo delle palancole Controparte_7
(documento n. 8 fasc. opponente).
Il rifiuto di pagamento opposto da nella missiva pec del 15/04/2022 (documento n. 8 CP_1 fasc. opponente), poi ribadito nella successiva e-mail del 04/11/2022 (documento n. 15 fasc. opponente), va qualificato come eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ.
pagina 5 di 19 L'eccezione di inadempimento, diversamente dal rimedio della risoluzione per inadempimento, che tende allo scioglimento del vincolo contrattuale con conseguente liberazione delle parti dalle reciproche obbligazioni contrattuali, è un mezzo di tipo conservativo, diretto a tutelare l'interesse positivo del committente all'esatto adempimento del contratto, che si limita a sospendere nell'attesa della corretta e completa attuazione del sinallagma. Ne discende che «..il giudice, ove venga proposta dalla parte
l'eccezione "inadimplenti non est adimplendum", deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse …» (così Cass., n. 22626/2016; in senso conforme
Cass., n. 11430/2006; n. Cass., n. 8880/2000).
La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sentenza n. 8102 del 21/04/2015) ha avuto modo di precisare, per quanto maggiormente rileva in questa sede, che "nei contratti con prestazioni corrispettive l'eccezione d'inadempimento mira a conservare l'equilibrio sostanziale e funzionale tra le contrapposte obbligazioni, sicché la parte che oppone l'eccezione, può considerarsi in buona fede, secondo la previsione di cui all'art. 1460 c.c., solo se il suo rifiuto di esecuzione del contratto si traduca in un comportamento che risulti oggettivamente ragionevole e logico, nel senso che trovi concreta giustificazione nel rapporto tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate, in relazione ai legami di corrispettività e contemporaneità delle medesime (cfr. Cass. 29.4.1982, n. 2708)".
Occorre quindi chiedersi se, nel caso concreto, la sospensione del pagamento del corrispettivo previsto per i lavori di infissione del palancolato, pacificamente completati in data 19/04/2022, possa ritenersi giustificato e proporzionato, se rapportato al dedotto danno da ritardo che aveva CP_1 asserito di aver subito in conseguenza del ritardo stesso maturato da nel completamento dei CP_3 lavori di infissione delle palancole.
La risposta non può che essere negativa.
E' infatti una circostanza non contestata che i lavori di infissione delle palancole siano stati completati dalla convenuta in data 19/04/2022, come comunicato da a con e-mail del CP_3 CP_1
19/04/2022 (documento n. 9 fasc. opponente), e come confermato dallo stesso tecnico di parte opponente, geom. a pag. 3 della sua relazione allegata al doc. 17 dell'atto di Controparte_11 citazione.
La sopra menzionata missiva del legale dell'opponente, con la quale quest'ultima comunicò la sospensione del pagamento in conseguenza dell'asserito danno da ritardo, è stata inviata in data
15/04/2022, quattro giorni prima del completamento dell'opera di infissione del palancolato
(documento n. 8 fasc. opponente), quindi nell'imminenza della fine dei lavori di infissione. pagina 6 di 19 Il rifiuto da parte dell'opponente del pagamento del compenso pattuito per l'infissione delle palancole, portato dalla fattura n. 00184 pari ad € 36.600,00 (€ 30.000 + VA di € 6.600), si è protratto anche dopo che i lavori di infissione erano stati completati, ed anche dopo la data di scadenza della fattura
(30/04/2022).
Nella missiva e-mail del 04/11/2022 (documento n. 15 fasc. opponente), motivava il CP_1 proprio rifiuto di adempiere all'obbligo di pagamento del corrispettivo sulla base di due ragioni: la prima riguardava il c.d. danno da ritardo, ossia i danni che l'opponente lamentava di aver patito in conseguenza della ultimazione in ritardo dei lavori di infissione delle palancole;
la seconda categoria riguarda invece il danno derivante da una asserita errata infissione delle palancole.
L'inadempimento all'obbligo di pagamento da parte di è persistito sino alla notifica CP_1 del decreto ingiuntivo (notificato in data 26/01/2023), e persiste tutt'oggi.
Va rilevato in primo luogo che, risultando la infissione delle palancole oggetto del contratto di subappalto del 28/02/2022, già ultimata da tempo al momento della notifica del decreto ingiuntivo (la fine lavori di infissione risale infatti, come detto, al 19/04/2022, mentre il decreto ingiuntivo è stato notificato il 26/01/2023), il rifiuto da parte di di pagare il corrispettivo CP_1 contrattualmente previsto di € 30.000,00 + VA (tot. € 36.600,00), che da contratto diventava esigibile
“a fine lavori d'infissione” e che rappresentava quindi un credito certo, liquido ed esigibile, appare di per sé contrario a buona fede, essendo evidente che l'eccezione di inadempimento non sia stata proposta al fine di sollecitare la controparte alla corretta esecuzione delle prestazioni contestate.
Era poi indispensabile che parte opponente fornisse la prova dell'effettiva entità dei danni patrimoniali che la stessa aveva concretamente subito in conseguenza del ritardo imputato a o in CP_3 conseguenza della asserita errata infissione delle palancole, poiché necessaria per poter valutare il requisito della proporzionalità, ossia se la pretesa di non versare l'intero corrispettivo contrattualmente previsto per i lavori di infissione (€ 36.600 VA compresa), fosse proporzionata rispetto alle conseguenze patrimoniali causate, in capo a dagli inadempimenti addebitati a;
CP_1 CP_3 diversamente risulterebbe preclusa la possibilità di valutarne la portata economica, in termini di conseguenti diminuzioni patrimoniali concretamente subite dall'opponente, e di procedere in tal modo ad una valutazione comparativa dei dedotti opposti inadempimenti, con riferimento alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico.
Infatti, l'eccezione di inadempimento è un rimedio necessariamente temporaneo, in quanto delle tre l'una:
pagina 7 di 19 - se l'inadempimento che l'ha provocata persiste, esso condurrà alla risoluzione del contratto, e l'eccipiente sarà liberato dalla propria obbligazione, ma nel caso di specie l'opponente non ha mai domandato nel corso del giudizio la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte;
- se l'inadempimento che l'ha provocata cessa, cessa anche il diritto di autotutela dell'eccipiente, il quale sarà perciò obbligato all'adempimento, ed è ciò che, con riguardo al dedotto ritardo, è accaduto nel caso di specie, posto che i lavori di infissione, seppur a detta dell'opponente in ritardo, sono stati completati in data 19/04/2022;
- se l'inadempimento che l'ha provocata non esisteva, ovvero non era tale da giustificarla, allora l'eccezione deve considerarsi infondatamente sollevata, ed anche in questo caso l'eccipiente sarà tenuto all'adempimento.
L'exceptio inadimpleti contractus non può, di conseguenza, mai avere effetti liberatori, ma solo effetti sospensivi transeunti della "forza di legge" del contratto;
ciò significa che l'eccezione "inadimplenti non est adimplendum" non può essere utilizzata al fine di estinguere le obbligazioni contrattuali sorte in forza di un contratto non risolto, e quindi valido ed efficace.
Gli effetti liberatori potrebbero dunque scaturire solo dalla risoluzione del contratto, non domandata nel caso di specie.
Parte opponente non ha invero mai domandato la risoluzione del contratto di subappalto del
28/02/2022, bensì ha solo e sempre richiesto, oltre alla riduzione del prezzo per l'asserita infissione non a regola d'arte delle palancole (sulla quale v. infra), che si accerti il danno cagionato dal ritardo maturato da nel completamento dei lavori di infissione del palancolato. CP_3
A tale ultimo proposito, è dirimente osservare che l'opponente non abbia fornito adeguata prova che i costi dalla stessa allegati quale pregiudizio economico subito, siano stati causati dal ritardo nel completamento delle opere di infissione del palancolato.
Si è detto che il subappalto in esame trae origine dall'appalto principale stipulato tra la committente e Controparte_7 CP_1
Ebbene, quest'ultima non ha provato di aver pagato delle penali alla committente principale
[...]
; né ha provato che fu proprio il ritardo maturato da ad aver impedito a CP_7 CP_3 [...]
di conseguire il c.d. “premio di accelerazione” previsto nel contratto di appalto principale;
CP_1 premio, quest'ultimo, che, lungi dall'essere stato disconosciuto nella successiva scrittura privata integrativa stipulata tra la committente principale e in data 10/05/2024 (doc. 72 CP_7 CP_1 opponente), è stato sostituito da un nuovo “premio di accelerazione” quantificato “a corpo” in €
40.000,00 + VA (clausola 8 ). pagina 8 di 19 La citata scrittura privata “integrativa del contratto di appalto” del 15/05/2024 contiene un accordo di carattere novativo e sostitutivo delle clausole in origine pattuite nel contratto di appalto che era stato stipulato in data 20/12/2021 tra la e relative, tra l'altro, alle tempistiche per la CP_7 CP_1 consegna delle opere, nel quale la e hanno concordato un nuovo termine di CP_7 CP_1 consegna al 28/02/2025 (clausola 7), senza previsione di penali per eventuali ritardi (documento n. 72 fasc. opponente).
In particolare, si legge nella “scrittura privata integrativa al contratto di appalto” in esame, che alla data del 10/05/2024 la costruzione del fabbricato si trovava, testualmente, nel seguente stato di avanzamento:
Nella medesima scrittura, viene dato atto, inoltre, che il rallentamento delle opere così come originariamente pianificate era stato cagionato:
- dalla necessità di una riprogettazione degli impianti e di tutte le finiture interne ed esterne della villa nonché della piscina e del giardino, essendo risultato il capitolato originario allegato al contratto di appalto “in larga parte carente, incompleto ed errato”, con cambio del progettista e direttore lavori (si legge nelle premesse della scrittura privata: “Tale periodo di riprogettazione ha comportato un rallentamento nell'esecuzione delle opere come originariamente pianificate”);
pagina 9 di 19 - dall'Accertamento Tecnico Preventivo (A.T.P.) incardinato dal vicino confinante CP_8
[...]
Nella parte “si conviene e stipula quanto segue” della scrittura privata, e segnatamente nella clausola
n. 4), si legge:
L'accordo “novativo-sostitutivo” del 15/05/2024 prevede inoltre un significativo incremento del corrispettivo netto di appalto in favore di , che passa dai Controparte_10
3.099.000,00 euro pattuiti in origine nel contratto del 20/12/2021, ad euro 5.829.463,89 oltre VA
(clausola n. 3), con l'aggiunta, come si è detto, di un “premio di accelerazione” di euro 40.000,00 oltre
VA (clausola n. 8), dandosi atto che aveva già incassato la somma di € 1.787.537,77. CP_1
Nel corpo del menzionato accordo “novativo-sostitutivo” del 15/05/2024 (documento n. 72 fasc. opponente), non vi è alcun cenno a riserve, contestazioni per ritardi imputabili all'appaltatrice o a subappaltatori, a penali per ritardi o inadempimenti nella consegna delle opere e quindi nemmeno a doglianze rispetto a quelle opere di infissione delle palancole che erano state eseguite dal subappaltatore CP_3
In definitiva, non ha fornito alcuna prova degli esborsi che la stessa avrebbe sostenuto, CP_1
a titolo di penali da ritardo o a titolo di risarcimento danni, verso la committente principale
[...]
. CP_7
Nemmeno vi è prova di esborsi corrisposti da a titolo di risarcimento danni, al vicino CP_1 proprietario del fabbricato confinante, Controparte_8
pagina 10 di 19 3.
Venendo alla domanda riconvenzionale di riduzione del prezzo proposta dall'opponente,
[...]
ha chiesto che sia disposta la riduzione del prezzo del contratto di subappalto del 28/02/2022, CP_1 ai sensi dell'art. 1668 c.c., denunciando la presenza di vizi dell'opera eseguita da CP_3
Si tratta di domanda riconvenzionale di garanzia che, rispetto all'eccepito danno da ritardo (anche oggetto di separata domanda risarcitoria, esperita in aggiunta all'actio quanti minoris), amplia il thema decidendum, rappresentato in origine dalla domanda monitoria di pagamento del compenso proposta dal subappaltatore in sede di ricorso per decreto ingiuntivo. CP_3
La giurisprudenza di legittimità, in tema di riparto dell'onere probatorio nel contratto di appalto, ha di recente avuto modo di precisare che, “ove il committente - che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell'opera - proponga domanda di garanzia speciale per le difformità e vizi, spetta allo stesso appaltante dimostrare l'esistenza di tali difformità e vizi e delle conseguenze dannose lamentate" (
Cassazione civile sez. II 23 gennaio 2025, n. 1701 ).
L'assetto relativo al riparto dell'onere della prova allorché sia fatta valere la garanzia speciale per i vizi dell'opera, così come delineato dalla Cassazione, è del tutto condivisibile, anche perché far ricadere, in linea di principio, sul committente l'onere della prova, nei casi come quello in esame in cui l'opera (di infissione del palancolato) già da tempo è stata completata e consegnata, è conforme al principio di vicinanza della prova.
Vediamo nel caso concreto la causa petendi dell'esperita azione di riduzione del corrispettivo, individuabile sulla base dei vizi allegati da parte attrice nell'atto di citazione.
L'opponente ha sostenuto che l'infissione delle palancole non sarebbe stata eseguita da a regola CP_3
d'arte, per difetto di “ingargamatura” (avendo precisato che nel cantiere in questione “erano state scelte palancole in acciaio con bordi laterali, detti "gargami" che hanno la funzione, indispensabile, di formare una adeguata guida per la palancola adiacente, in modo da garantire, per tutta la lunghezza degli elementi, la loro connessione, detta "ingargamatura").
Il difetto di “ingargamatura”, secondo la tesi attorea, avrebbe determinato il verificarsi del c.d.
“sifonamento”; dunque la venuta di acqua e sabbia dall'esterno verso l'interno del perimetro in cui si trovava lo scavo, lasciando in definitiva filtrare grosse quantità di materiale all'interno dello scavo (si veda altresì la missiva e-mail del 04/11/2022, in cui contesta “l'errata infissione delle CP_1 palancole che, non essendo state infisse correttamente l'una dentro l'altra, hanno lasciato filtrare grosse quantità di materiale all'interno dello scavo, materiale sottratto alle fondazioni dei fabbricati in confine che hanno avuto cedimenti e lesioni gravi”: documento n. 15 fasc. opponente).
pagina 11 di 19 La subappaltante sulla base dei principi sopra accennati regolanti in subiecta materia CP_1 il riparto dell'onere della prova, aveva dunque l'onere di provare l'erronea infissione del palancolato e delle conseguenze dannose dalla stessa subite a seguito di tale asserita erronea opera di infissione.
Tale prova non può ritenersi raggiunta.
La prova non può certo ricavarsi dalle risultanze dell'Accertamento Tecnico Preventivo incardinato innanzi al Tribunale di LU (RG 1002/2023), al quale hanno partecipato tutte e tre le parti oggi in causa, ed il cui fascicolo è stato ritualmente acquisito agli atti del presente giudizio.
Il C.T.U. Ing. ha testualmente concluso “che non sono state rilevate lavorazioni male Per_1 eseguite”, e che “non accredita nessuna responsabilità alla per i danni provocati da Controparte_12 errori di infissione perché il C.T.U. non ha potuto prendere visione della fase di infissione”; non avendo quindi assistito alla fase di infissione dei profilati metallici, ha potuto vedere il palancolato solo dopo che era stato già infisso, quindi già ultimato, e non è stato in grado di avanzare ipotesi in ordine alla tipologia ed alla tecnica di montaggio.
Il CTU, pur avendo affermato che non possa escludersi, in astratto, che una “ingargamatura” non correttamente eseguita potrebbe portare agli effetti di “sifonamento” richiamati dal consulente tecnico di (Ing. , ha poi concluso, in concreto, di non poter modificare la propria CP_1 Per_2 bozza preliminare di relazione, “perché, come già anticipato, non ha potuto prendere visione del problema delle palancole sia in ordine alla affidabilità dei materiali utilizzati che alle modalità operative di infissione impiegate dalla per la formazione delle paratie”. Controparte_12
Non sono dunque risultati certi, in sede di CTU, eventuali errori commessi dalla nella fase di CP_3 infissione dei profilati metallici.
Una tale insufficienza della prova in ordine al fatto costitutivo della pretesa attorea, rappresentato dall'asserita erronea infissione del palancolato da parte della non può che riverberarsi in CP_3 danno della parte stessa sulla quale gravava l'onere di provare quel fatto costitutivo, ossia nel caso concreto sulla parte attrice che ha esperito l'azione di riduzione del corrispettivo ex art. 1668 c.c.
Il CTU ha inoltre chiarito che la nascita delle lesioni al fabbricato confinante con il cantiere (di proprietà di “non è stata provocata dalla infissione di una palancola posta in opera Controparte_8 dalla con una tecnica errata, bensì dallo spegnimento del sistema di emungimento dei CP_3 wellpoint richiesto dal Comune di Forte dei Marmi ed attuato dalla D.D.L. a causa dell'approssimarsi della pausa delle lavorazioni nel periodo estivo dell'anno 2022”, il quale ha determinato una rapida risalita della falda acquifera, con conseguente veloce reidratazione del terreno, favorita anche dalla natura e dalle condizioni del terreno stesso (a grana grossa con una matrice sabbioso limosa, avendo spiegato il consulente che l'effetto lubrificante del limo può creare le pagina 12 di 19 premesse per la nascita di modesti cedimenti che, al più, possono arrivare alla consistenza di una microlesione).
La nascita delle lesioni al fabbricato del vicino confinante non è stata quindi ricondotta dal CTU a lavorazioni mal eseguite nel montaggio del palancolato da parte di bensì al rapido rialzamento CP_3 della falda acquifera determinata dallo spegnimento del sistema well point (causa).
Dunque, non vi è nessuna prova che le crepe e le lesioni sul fabbricato del vicino confinante CP_8 fossero causalmente collegate all'opera di infissione del palancolato posta in essere da CP_3
Non vi è in definitiva alcuna prova della sussistenza di un nesso causale tra le opere di palancolatura in acciaio eseguite da ed il danno lamentato dal proprietario del fabbricato confinante con il CP_3 cantiere.
Parte attrice opponente non ha, poi, fornito nessuna prova di una diminuzione di valore o di rendimento del palancolato rispetto al valore desumibile dalle prescrizioni negoziali contenute nel contratto di subappalto del 28/02/2022, né di eventuali costi necessari per il ripristino o la rimozione delle difformità lamentate, né ancora dell'entità dell'incidenza dell'asserito difetto sul prezzo indicato nel contratto di subappalto: tale prova era indispensabile atteso che, come noto, la finalità dell'azione di riduzione del prezzo è quella di porre il committente nella stessa condizione economica in cui si sarebbe trovato se avesse stipulato l'appalto per un'opera corrispondente a quella effettivamente realizzata, comprensiva dei difetti, ad un prezzo inferiore, essendo quindi l'esperimento dell'azione volto a ristabilire il nesso di corrispettività tra le prestazioni, ed è in questa prospettiva che la riduzione incide sul prezzo inteso come valore contrattuale.
Per quanto sopra, la domanda riconvenzionale di riduzione del prezzo, essendo sfornita del necessario supporto probatorio, deve essere respinta.
4.
Parimenti infondata risulta la domanda di risarcimento del danno proposta dall'opponente in via riconvenzionale, per difetto di prova sia in ordine all'effettiva entità del danno, sia in merito al nesso causale tra il dedotto ritardo imputato a ed il pregiudizio economico allegato da CP_3 [...]
. CP_1
5.
Traendo dunque le conclusioni dalle superiori considerazioni, il rifiuto da parte dell'opponente di pagare il corrispettivo indicato nel contratto di subappalto per la fase di infissione delle palancole, non pagina 13 di 19 può considerarsi conforme a buona fede ai fini della proposizione dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ.
Le domande riconvenzionali dell'opponente di riduzione del prezzo e di risarcimento del danno sono infondate, essendo carenti sotto il profilo probatorio.
Deve essere di conseguenza confermato il decreto ingiuntivo opposto, atteso che è dovuto il pagamento della fattura n. 00184 pari ad € 36.600,00 (€ 30.000 + VA di € 6.600), corrispondente al compenso previsto nel contratto una volta ultimati i lavori di infissione delle palancole, ed essendo pacifico che il completamento dell'opera di infissione da parte di sia avvenuto ben prima della notifica del CP_3 decreto ingiuntivo opposto.
6.
Passando ad esaminare le due domande riconvenzionali proposte dalla convenuta opposta, con la prima domanda, ha chiesto di accertare e dichiarare “l'inadempimento da parte CP_3 [...] circa il pagamento del noleggio delle palancole a far data dal mese di luglio Controparte_10
2022”, e di “condannare a corrispondere a favore di Controparte_10 CP_3
l'importo di euro 305.000,00 per i mesi di noleggio dal 1.07.2022 al 25.02.2025 (giorno di
[...] effettiva restituzione delle palancole)” (v. precisazione delle conclusioni depositate il 24/09/2025).
Nel contratto di subappalto del 28/02/2022 (con inizio lavori fissato al 03/03/2022), il prezzo complessivo di € 75.000,00 (VA esclusa) comprendeva, oltre ai lavori di infissione e di estrazione del palancolato, anche un periodo di noleggio delle palancole pari a due mesi, con la previsione che, per i mesi successivi, la subappaltante avrebbe dovuto corrispondere a un canone CP_1 CP_3 aggiuntivo per ogni ulteriore mese di trattenimento delle palancole;
canone di noleggio pari ad €
8.192,00 per ciascun mese aggiuntivo.
L'opposta, in via di reconventio reconventionis, ha chiesto la condanna dell'opponente al pagamento dei canoni di noleggio maturati da luglio 2022 sino alla data di effettiva restituzione delle palancole, restituzione che afferma essere avvenuta in data 25/02/2025, ed a tal fine ha depositato in giudizio, in data 27/06/2025, una generica nota proforma, ove risulta indicato, “per noleggio (15/07/2022-
15/02/2025)”, un imponibile di € 305.000,00, senza che (almeno sino alla memoria di replica di cui all'art. 190 c.p.c.), l'opposta abbia mai specificato come sia giunta alla determinazione di un tale importo.
Solo con la memoria di replica ex art. 190 c.p.c. (pag. 7), la convenuta opposta ha dettagliato come è giunta alla determinazione della somma richiesta, concretando quindi non solo un'attività assertiva evidentemente preclusa in quanto svolta per la prima volta solo nella memoria di replica al di fuori di pagina 14 di 19 qualsiasi contraddittorio con la controparte, ma anche una inammissibile e tardiva emendatio libelli, posto che, mentre nella comparsa di costituzione e risposta del 19/05/2023 e poi nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 24/09/2025, l'opposta aveva chiesto il pagamento del noleggio con decorrenza da luglio 2022 (“per i mesi di noleggio dal 1.07.2022 al 25.02.2025”), nella memoria di replica ha invece modificato la domanda domandando il pagamento dei canoni di noleggio con decorrenza dal mese di aprile 2022.
Ciò precisato, la domanda non può comunque trovare accoglimento per due ordini di motivi.
In primo luogo, nell'atto di citazione (pag. 4), ha allegato che “ dichiarò di CP_1 CP_3 essere disponibile ad effettuare i lavori nei tempi concordati con inizio il 3 marzo e ultimazione entro il
22 marzo” (pag. 4 atto di citazione).
Ora, è vero che di questo accordo non vi è prova scritta: infatti, la previsione di un termine contrattuale di “fine lavori” non risulta contenuta nel contratto scritto del 28/02/2022, il quale, in ordine alla tempistica delle opere, aveva previsto solo una “Disponibilità inizio lavori: dal 03/03/2022 salvo imprevisti di ultimazione cantieri in corso”, non invece una data precisa entro la quale dovessero essere terminati i lavori di infissione ovvero scadenze concordate di “fine lavori” riguardanti le varie fasi ivi previste (fase di infissione e fase di estrazione).
Tuttavia, la convenuta opposta, nella comparsa di costituzione e risposta, non ha contestato il fatto
(allegato dall'attrice nell'atto di citazione), che le parti si fosse accordate affinché i lavori fossero ultimati da entro il 22/03/2022; ciò che invece l'opposta nega è che il ritardo fosse ad essa CP_3 imputabile, in tal modo riconoscendo che il ritardo comunque sussistesse: lo si evince chiaramente anche dal tenore della missiva e-mail prodotta dall'opponente al doc. 12, nella quale, pur riconoscendo implicitamente il ritardo, sostiene che il ritardo fosse imputabile a CP_3 CP_1
L'assunto da cui muove la convenuta opposta è quindi così riassumibile: era stato sì concordato verbalmente un termine finale (fatto non contestato); tuttavia il ritardo maturato da era CP_3 dipeso da cause ad essa non imputabili, avendo infatti quest'ultima sostenuto che i rallentamenti fossero causalmente riconducibili ad omissioni, ritardi organizzativi ed interferenze riscontrate da nel cantiere, dipendenti unicamente dalla subappaltante CP_3 CP_1
Acclarata dunque l'esistenza di un accordo con termine finale per l'ultimazione dei lavori fissato al
22/03/2022, era onere della convenuta opposta provare che il ritardo dalla stessa accumulato fosse stato determinato da causa ad essa non imputabile.
Tale prova non è stata fornita.
Parte convenuta opposta non ha reiterato, nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il
24/09/2025, le proprie istanze istruttorie, né detta prova può ricavarsi dai documenti versati in atti, pagina 15 di 19 ovvero dalla corrispondenza proveniente da trattandosi di documentazione di provenienza CP_3 unilaterale, come tale priva di efficacia probatoria.
Ne discende che i canoni aggiuntivi di noleggio delle palancole, maturati per ogni mese di trattenimento delle palancole aggiuntivo rispetto al termine finale concordato tra le parti, non sono dovuti, atteso che, se avesse ultimato tutti i lavori dedotti in contratto entro il termine CP_3 concordato del 22/03/2022, nessun canone aggiuntivo di noleggio sarebbe maturato a carico di
[...]
. CP_1
Vi è poi un secondo motivo per cui i canoni di noleggio aggiuntivi delle palancole non sono dovuti.
In data 24.02.2023, il Comune di Forte dei Marmi ha ordinato la sospensione dei lavori nel cantiere de quo a fronte della denuncia del sig. per crepe e lesioni comparse nel suo fabbricato (documento CP_8
n. 16 fasc. opponente, si veda anche la raccomanda a/r del 26/07/2022 inviata dal Parte_1
di cui al doc. 14); alla sospensione ha fatto seguito l'instaurazione, da parte dello stesso
[...]
del procedimento di accertamento tecnico preventivo RG 1002/2023 presso il Tribunale di CP_8
LU (ricorso di ATP iscritto a ruolo il 03/03/2023, cfr. documento n. 25 fasc. opponente), volto ad accertare le cause di tali crepe.
E' la stessa convenuta opposta, nella memoria di replica (pag. 6), a riconoscere che il prolungamento del noleggio delle palancole fosse dipeso dai tempi tecnici dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dalla necessità di valutare le condizioni di sicurezza.
Il procedimento di ATP ha comportato una lunga serie di operazioni peritali, la necessità di approfondimenti tecnici e di valutazioni sulle condizioni di sicurezza, la necessità prima di sospendere l'estrazione delle palancole e poi di procedere alle operazioni di estrazione del palancolato nel contraddittorio e con la presenza del C.T.U., dei periti di parte e del Direttore dei Lavori.
Stando così le cose, è allora evidente che, quantomeno dal 24/02/2023 (data in cui il Comune ha ordinato la sospensione dei lavori), e poi lungo tutto il corso del menzionato accertamento tecnico preventivo, si sia trovata nell'impossibilità, per causa ad essa non imputabile, di CP_1 utilizzare quelle prestazioni di noleggio così come erano state dedotte nel contratto stipulato con il 28/02/2022, nel quale le prestazioni di noleggio delle palancole risultavano strettamente CP_3 connesse a quelle di infissione e di estrazione.
Se, come avvenuto nella specie, sopravviene l'irrealizzabilità della causa concreta del contratto per causa non imputabile ai contraenti, allora l'obbligazione, come stabilisce la seconda parte del secondo comma dell'art. 1256 cod. civ., si estingue per la sopravvenuta impossibilità di utilizzo della prestazione da parte del creditore (in specie da parte di , venendo a mancare, per causa CP_1 sopravvenuta, a quest'ultimo non imputabile, l'elemento funzionale del rapporto obbligatorio. pagina 16 di 19 Si consideri che la subappaltante aveva di fatto già receduto per comportamento CP_1 concludente dal contratto di subappalto stipulato con il 28/02/2022 (il quale contemplava, oltre CP_3 alla fase di infissione, anche quella di estrazione delle palancole), e ciò è desumibile dal fatto, pacifico ed emerso anche in sede di CTU, che l'attività di estrazione delle palancole fu affidata ad un soggetto terzo (la Geonord s.r.l.).
Per entrambi i motivi sopra esposti (il ritardo di ed il fatto del terzo che ha reso di fatto CP_3 impossibile per la concreta utilizzazione delle prestazioni di noleggio), non possono CP_1 dunque ritenersi dovuti i canoni di noleggio aggiuntivi richiesti dall'opposta, dovendosi evidenziare che il trattenimento delle palancole da parte di sia dipeso da causa ad essa CP_1 non imputabile.
Venendo alla seconda domanda riconvenzionale svolta dall'opposta, quest'ultima ha formulato domanda di pagamento dell'importo di € 128.900,00, per palancole asseritamente danneggiate, rese inutilizzabili o non restituite e per le operazioni di ritiro delle palancole stesse.
La domanda è stata fondata anche in questo caso su di una generica nota proforma depositata in giudizio in data 27/06/2025, priva di efficacia probatoria, ove risulta indicato, “per intervento di ritiro palancole”, l'importo imponibile di € 8.000,00, e “per palancole non restituite o danneggiate”
l'importo imponibile di € 120.900,00.
Anche in questo caso valgono le stesse considerazioni di cui sopra in tema di noleggio: solo con la memoria di replica ex art. 190 c.p.c. (pagg. 7-8), la convenuta opposta ha dettagliato come è stata determinata la somma di € 128.900,00, svolgendo un'attività assertiva preclusa in quanto svolta per la prima volta nella memoria di replica, al di fuori di qualsiasi contraddittorio con la controparte.
In ogni caso, anche questa seconda domanda riconvenzionale dell'opposta è infondata, mancando innanzitutto (quanto alle spese di trasporto delle palancole) qualsiasi prova del numero di trasporti effettuati, e posto che l'opposta ha preso a riferimento degli importi del contratto che, come si è detto, nel momento in cui le palancole furono ritirate, già era di fatto sciolto, per effetto del recesso (per fatti concludenti) esercitato da parte di che aveva affidato l'attività di estrazione delle CP_1 palancole ad un soggetto terzo.
Manca infine qualsiasi prova dell'esistenza stessa di palancole danneggiate, ovvero della quantità (in termini di Kg) delle palancole che si assumono danneggiate o non restituite.
7.
La causa non necessita di ulteriore istruzione.
pagina 17 di 19 Si è detto che la convenuta opposta non ha reiterato le proprie istanze istruttorie nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 24/09/2025.
Quanto alle istanze istruttorie dell'opponente, preliminarmente va rilevata l'inammissibilità e la inutilizzabilità del documento n. 86, in quanto depositato con la comparsa conclusionale.
La richiesta di prova testimoniale reiterata dall'opponente nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 24/09/2025 è inammissibile, in quanto i capitoli di prova formulati sono in parte valutativi e/o generici (si veda il cap. 18, palesemente generico e valutativo, ma anche i capitoli 8, 9, 10, 12, 13,
14, 15, 3), in parte vertenti su circostanze documentali (cap. 1, 4, 5), ed in parte irrilevanti (cap. 2, 6, 7,
11, 16, 17).
Non sono indispensabili ai fini del decidere, anzi sono del tutto irrilevanti a tal fine, gli ordini di esibizione richiesti ex art. 210 c.p.c. da parte attrice opponente.
Infine, una integrazione o rinnovazione della consulenza tecnica del CTU Ing. resa Per_1 nell'ambito del procedimento di ATP RG 1002/2023 innanzi al Tribunale di LU, non potrebbe apportare alcun elemento idoneo a modificare la decisione, se si considera che già in sede di accertamento tecnico preventivo, il c.t.u. ha potuto vedere il palancolato soltanto quando questo era già stato infisso in opera e già ultimato, ed è stato questo il principale motivo per cui non è stato in grado di pronunciarsi su eventuali errori commessi dalla nella fase di infissione delle palancole. CP_3
8.
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.).
Tenuto conto dell'esito del giudizio, delle contrapposte domande, nel rapporto processuale tra opponente ed opposta le spese di lite vanno compensate per un mezzo, mentre la restante metà va posta a carico dell'opponente, in ragione della sua prevalente soccombenza.
Quanto invece alle spese sostenute dalla terza chiamata in forza del Controparte_4 principio di causazione che, unitamente a quello di soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., regola il riparto delle spese di lite, il rimborso delle spese processuali sostenute da quale terza CP_4 chiamata in garanzia dalla convenuta, deve essere posto a carico della parte attrice, essendosi la chiamata in causa resa necessaria proprio ed esclusivamente a seguito della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno (poi respinta) svolta dall'attrice opponente (è evidente che se l'attrice non avesse formulato domanda riconvenzionale la convenuta non avrebbe chiamato in causa la propria assicurazione), e non apparendo, prima facie, palesemente arbitraria l'iniziativa assunta dalla convenuta di chiamare in causa la propria assicurazione (in tal senso Cass. Sez. 1, n. 7431 del
14/05/2012; Cass. Sez. 2 n. 23948 del 25/09/2019; Cass. Sez. 1, n. 10364 del 18/04/2023). pagina 18 di 19 Le spese si liquidano in dispositivo.
Si utilizzano, quanto alla liquidazione delle spese in favore della convenuta opposta, i valori indicati dalla difesa dell'opponente nella sua nota spese, e si dividono a metà:
- fase di studio: € 2.552,00
- fase introduttiva: € 1.628,00
- fase istruttoria e/o di trattazione: € 5.670,00
- fase decisionale: € 4.253,00
Totale: € 14.103,00
La metà: € 14.103,00: 2 = € 7.051,50.
Al compenso di avvocato va aggiunta la metà del contributo unificato (€ 518,00: 2 = € 259,00).
Quanto alla liquidazione delle spese spettanti alla terza chiamata si utilizzano i valori della CP_4 nota spese depositata dalla difesa di essendo corrispondenti ai valori medi previsti dal DM CP_4
147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia definitivamente decidendo, ogni contraria istanza anche istruttoria, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita:
1) respinge l'opposizione e le domande riconvenzionali dell'opponente, e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 2254/2022 del 02/12/2022;
2) respinge le domande riconvenzionali della convenuta opposta;
3) dispone la parziale compensazione delle spese di lite tra attrice opponente e convenuta opposta per la quota di 1/2, e, per l'effetto, condanna l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua metà, che liquida in € 7.051,50 per compenso, € 259,00 per esborsi, oltre VA e Cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
4) condanna l'attrice opponente al pagamento delle spese di lite in favore della terza chiamata
, che liquida in € 10.860,00 per compenso, oltre VA e Cpa come per legge Controparte_4
e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Reggio Emilia, 24 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Damiano Dazzi
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IO MI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Dazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1216/2023 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. BECONI ELENA, elettivamente domiciliata presso lo Controparte_2 studio del difensore, in VIA GARIBALDI N.4, PIETRASANTA (LU);
ATTRICE OPPONENTE contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MUZZI CP_3
CA e dell'avv. MARI FRANCESCO, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in
VIA MI SAN PIETRO N. 35, IO MI;
CONVENUTA OPPOSTA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_1 pro tempore con il patrocinio dell'avv. PELLINI PIER LUIGI, elettivamente Controparte_5 domiciliata presso lo studio del difensore in VIA VERSILIA n. 60, LUCCA;
ZA MA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati in data 24/09/2025.
pagina 1 di 19 MOTIVI DELLA DECISIONE 1.
Con ricorso per decreto ingiuntivo datato 09/11/2022, (d'ora innanzi, per brevità, CP_3
esponeva di essere una società che si occupa di vendita e noleggio di palancole in acciaio ed in CP_3 plastica, e che con contratto di subappalto stipulato in data 28/02/2022,
[...]
(d'ora innanzi, per brevità, le aveva commissionato la Controparte_6 CP_1 realizzazione di opere di palancatura in acciaio da eseguirsi in un cantiere aperto da in CP_1
Forte dei Marmi;
allegava che le due parti, in tale contratto, avevano pattuito un prezzo complessivo pari ad € 75.000,00 iva esclusa (di cui € 15.000,00 a titolo di acconto, da versarsi a conferma d'ordine prima dell'inizio del cantiere, € 30.000,00 da pagare alla fine dei lavori di infissione delle palancole, ed
€ 30.000,00 da pagare a fine lavori di estrazione delle palancole); che aveva CP_1 provveduto al pagamento dell'acconto di € 18.300,00 (15.000 + iva), ma si era resa inadempiente all'obbligo di pagamento dei lavori di infissione, per i quali aveva emesso nei confronti di CP_3 la fattura n. 00184 del 30.03.2022, pari ad € 36.600,00 (€ 30.000 + VA di € 6.600), CP_1 emessa per l'appunto per la fase di infissione del palancolato. chiedeva pertanto ingiungersi a il pagamento di quest'ultima fattura, pari ad € CP_3 CP_1
36.600,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Il Tribunale di Reggio Emilia provvedeva in conformità al ricorso monitorio, e con decreto ingiuntivo n. 2254/2022 del 02/12/2022, notificato in data 26/01/2023, ingiungeva a di pagare in CP_1 favore di l'importo di € 36.600,00, gli interessi come da domanda e le spese liquidate per la CP_3 procedura di ingiunzione.
convenendo in giudizio proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo. CP_1 CP_3
L'opponente spiegava che il contratto di subappalto stipulato con in data 28/02/2022 traeva CP_3 origine dal contratto di appalto principale che in qualità di appaltatrice, aveva CP_1 stipulato in data 20/12/2021 con la committente principale , avente ad oggetto un Controparte_7 intervento edilizio di totale demolizione e ricostruzione di fabbricato ad uso civile abitazione monofamiliare sito in Forte dei Marmi.
Precisava in particolare che il progetto aveva previsto la realizzazione di un piano interrato e di una piscina a circa 450 metri dal mare, quindi con falda molto alta;
che per poter eseguire tali opere, dopo l'avvenuta demolizione dell'edificio preesistente, si era reso necessario realizzare una "palancolata" entro il cui perimetro realizzare lo scavo, opera fondamentale per procedere con il progetto in sicurezza;
che quindi, in data 28 febbraio 2022, aveva stipulato con il contratto di CP_3 subappalto per cui è causa, avente ad oggetto opere provvisionali di palancolatura in acciaio eseguite pagina 2 di 19 con “sistema di infissione statico Silent Piling a zero vibrazioni”, che avrebbe dovuto CP_3 realizzare presso il cantiere, e che in pari data la stessa aveva pagato fattura di acconto CP_1 per importo pari ad € 15.000,00 oltre VA. fondava la propria domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto sulla base di due CP_1 categorie di danni che la stessa asseriva di aver subito in conseguenza della tardiva ed errata infissione del palancolato da parte della subappaltatrice la prima categoria riguardava il c.d. danno da CP_3 ritardo, ossia i danni che l'opponente deduceva di aver patito a seguito della ultimazione in ritardo dei lavori di infissione delle palancole e dunque del mancato rispetto, da parte di dei termini CP_3 contrattuali;
la seconda categoria riguardava invece il danno derivante dalla asserita errata infissione delle palancole, che secondo la tesi attorea non essendo state infisse a regola d'arte avevano portato al verificarsi del c.d. “sifonamento”, dunque la venuta di acqua e sabbia dall'esterno verso l'interno del perimetro in cui si trovava lo scavo, lasciando in definitiva filtrare grosse quantità di materiale all'interno dello scavo stesso, con danni per crepe e lesioni cagionate nel fabbricato confinante con il cantiere. Riferiva a tale ultimo proposito di aver ricevuto da , proprietario Controparte_8 dell'immobile confinante, una raccomandata con la quale lo stesso aveva lamentato la presenza CP_8 di crepe sul proprio fabbricato, causalmente collegate allo scavo e all'infissione del palancolato, e le aveva richiesto di mettere in sicurezza il cantiere.
L'opponente concludeva quindi chiedendo: CP_1
- la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- in via riconvenzionale:
- - la riduzione del prezzo del contratto di subappalto stipulato in data 28/02/2022 in ragione dei vizi dell'opera realizzata da CP_3
- - la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patiti da causati dal CP_1 ritardo di nella realizzazione dell'opera oggetto del contratto di subappalto del CP_3
28/02/2022.
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta la quale contestava, in fatto e in diritto, la CP_3 fondatezza dell'opposizione e delle domande avversarie, e ne chiedeva il rigetto con la conferma del decreto ingiuntivo opposto, poggiando la propria tesi sull'assunto che il ritardo accumulato ed i rallentamenti non fossero causalmente riconducibili alla propria condotta, bensì a quella della subappaltante e che anche le poche “falle” riscontrate nel palancolato fossero dovute CP_1 alla presenza di imprevisti nel sottosuolo, comunque prontamente risolti man mano che si procedeva con lo scavo, tanto che, a fondo scavo, nella condizione di massimo aggottamento, non si erano riscontrate venute d'acqua né tantomeno fenomeni di sifonamento. pagina 3 di 19 L'opposta formulava altresì una reconventio reconventionis, chiedendo la condanna dell'opponente al pagamento dei mesi di noleggio delle palancole quantificati nell'importo di € 90.079,50 (per i mesi dal
1 luglio 2022 al 19 maggio 2023), oltre ai mesi di noleggio dal 19 maggio 2023 fino all'effettiva estrazione delle palancole. Infine, chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria assicurazione, . Controparte_9
Alla prima udienza del 15/06/2023, il Giudice concedeva ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, e autorizzava la convenuta opposta a chiamare in causa la quale, costituitasi in giudizio, aderiva nel merito a quanto sostenuto Controparte_4 dalla difesa della società assicurata, chiedendo dunque di respingere le domande formulate da
[...]
, ed in subordine eccepiva l'inoperatività della polizza assicurativa attivata da CP_1 CP_3
La causa, istruita tramite l'acquisizione del fascicolo di Accertamento Tecnico Preventivo esperito dinanzi al Tribunale di LU (r.g. 1002/2023), cui avevano partecipato le tre parti in causa nel presente giudizio, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 25/09/2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.
Fatte queste premesse, la conclusione tra le parti del contratto di subappalto per cui è causa trae origine dall'appalto principale, stipulato in data 20/12/2021 tra la committente e l'appaltatrice Controparte_7
avente ad oggetto un intervento di demolizione e di ricostruzione di un fabbricato ad CP_1 uso civile abitazione monofamiliare sito in Forte dei Marmi, nonché la realizzazione di un piano interrato e di una piscina pertinenziale, a circa 450 metri dal mare, quindi con falda molto alta
(documento n. 1 fasc. opponente).
Tali opere erano state quindi appaltate dalla committente alla CP_7 Controparte_10
[...
e con il contratto di subappalto del 28/02/2022, ha affidato in subappalto i lavori CP_1 di infissione e di estrazione delle palancole in acciaio a (documento n. 2 fasc. opponente). CP_3
Più in particolare, le opere oggetto del contratto di subappalto stipulato in data 28/02/2022 tra
[...]
(subappaltante) e (subappaltatrice), erano articolate nelle due seguenti fasi: CP_1 CP_3
- la fase di infissione delle palancole;
- la fase di estrazione delle palancole.
Per un inquadramento della nozione di “palancole”, è utile richiamare quanto descritto nella relazione del tecnico di parte attrice opponente, geom. (documento attoreo n. 17), il quale Controparte_11 afferma che, dovendo eseguire uno scavo di grosse dimensioni a una profondità tale da consentire la realizzazione di un piano interrato, è stato scelto il sistema delle c.d. "palancole" per creare una sorta di pagina 4 di 19 barriera di contenimento del terreno circostante in modo da poter procedere con l' escavo del terreno posto all' interno del recinto così formato, senza temere che il terreno circostante possa franare (si rimanda alla fotografia riportata a pag. 3 della relazione tecnica di parte del geom. . CP_11
Le palancole vengono quindi definite come “componenti strutturali che, una volta infisse nel terreno fino ad una idonea profondità formano una parete verticale continua che viene detta "palancolato", ed i palancolati possono essere permanenti oppure (come nella specie) provvisori;
in quest'ultimo caso, terminato l'impiego, le palancole, dopo una prima fase di infissione, vengono estratte dal terreno per essere riutilizzate (fase di estrazione).
Tornando alle disposizioni contrattuali, il prezzo complessivo pattuito nel contratto del 28/02/2022, comprensivo di n. 2 mesi di noleggio delle palancole, era pari a complessivi € 75.000,00 VA esclusa, di cui:
- € 15.000,00 + VA, quale acconto già pacificamente versato da al momento CP_1 della conferma dell'ordine, prima dell'inizio del cantiere;
- € 30.000,00 + VA da pagare alla fine dei lavori di infissione;
- € 30.000,00 + VA da pagare alla fine dei lavori di estrazione:
Parte convenuta opposta, avendo completato i lavori di infissione, ha emesso nei confronti di
[...]
la relativa fattura, avente ad oggetto la “FASE DI INFISSIONE”, pari ad € 36.600,00 (€ CP_1
30.000 + VA di € 6.600); fattura che riporta come scadenza la data del 30/04/2022.
Come si evince dalla missiva via pec inviata dal legale di a in data 15/04/2022, CP_1 CP_3 la ragione per la quale l'opponente aveva sospeso il pagamento del compenso previsto per la fase di infissione, è da rinvenirsi negli asseriti danni che affermava di aver subito a causa del CP_1 ritardo maturato dal subappaltatore nella infissione del palancolato;
si CP_3 CP_1 riservava in particolare di richiedere manleva per le penali che avrebbe dovuto pagare alla committente principale , e dichiarava sin da allora non dovuti ulteriori costi di nolo delle palancole Controparte_7
(documento n. 8 fasc. opponente).
Il rifiuto di pagamento opposto da nella missiva pec del 15/04/2022 (documento n. 8 CP_1 fasc. opponente), poi ribadito nella successiva e-mail del 04/11/2022 (documento n. 15 fasc. opponente), va qualificato come eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ.
pagina 5 di 19 L'eccezione di inadempimento, diversamente dal rimedio della risoluzione per inadempimento, che tende allo scioglimento del vincolo contrattuale con conseguente liberazione delle parti dalle reciproche obbligazioni contrattuali, è un mezzo di tipo conservativo, diretto a tutelare l'interesse positivo del committente all'esatto adempimento del contratto, che si limita a sospendere nell'attesa della corretta e completa attuazione del sinallagma. Ne discende che «..il giudice, ove venga proposta dalla parte
l'eccezione "inadimplenti non est adimplendum", deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse …» (così Cass., n. 22626/2016; in senso conforme
Cass., n. 11430/2006; n. Cass., n. 8880/2000).
La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sentenza n. 8102 del 21/04/2015) ha avuto modo di precisare, per quanto maggiormente rileva in questa sede, che "nei contratti con prestazioni corrispettive l'eccezione d'inadempimento mira a conservare l'equilibrio sostanziale e funzionale tra le contrapposte obbligazioni, sicché la parte che oppone l'eccezione, può considerarsi in buona fede, secondo la previsione di cui all'art. 1460 c.c., solo se il suo rifiuto di esecuzione del contratto si traduca in un comportamento che risulti oggettivamente ragionevole e logico, nel senso che trovi concreta giustificazione nel rapporto tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate, in relazione ai legami di corrispettività e contemporaneità delle medesime (cfr. Cass. 29.4.1982, n. 2708)".
Occorre quindi chiedersi se, nel caso concreto, la sospensione del pagamento del corrispettivo previsto per i lavori di infissione del palancolato, pacificamente completati in data 19/04/2022, possa ritenersi giustificato e proporzionato, se rapportato al dedotto danno da ritardo che aveva CP_1 asserito di aver subito in conseguenza del ritardo stesso maturato da nel completamento dei CP_3 lavori di infissione delle palancole.
La risposta non può che essere negativa.
E' infatti una circostanza non contestata che i lavori di infissione delle palancole siano stati completati dalla convenuta in data 19/04/2022, come comunicato da a con e-mail del CP_3 CP_1
19/04/2022 (documento n. 9 fasc. opponente), e come confermato dallo stesso tecnico di parte opponente, geom. a pag. 3 della sua relazione allegata al doc. 17 dell'atto di Controparte_11 citazione.
La sopra menzionata missiva del legale dell'opponente, con la quale quest'ultima comunicò la sospensione del pagamento in conseguenza dell'asserito danno da ritardo, è stata inviata in data
15/04/2022, quattro giorni prima del completamento dell'opera di infissione del palancolato
(documento n. 8 fasc. opponente), quindi nell'imminenza della fine dei lavori di infissione. pagina 6 di 19 Il rifiuto da parte dell'opponente del pagamento del compenso pattuito per l'infissione delle palancole, portato dalla fattura n. 00184 pari ad € 36.600,00 (€ 30.000 + VA di € 6.600), si è protratto anche dopo che i lavori di infissione erano stati completati, ed anche dopo la data di scadenza della fattura
(30/04/2022).
Nella missiva e-mail del 04/11/2022 (documento n. 15 fasc. opponente), motivava il CP_1 proprio rifiuto di adempiere all'obbligo di pagamento del corrispettivo sulla base di due ragioni: la prima riguardava il c.d. danno da ritardo, ossia i danni che l'opponente lamentava di aver patito in conseguenza della ultimazione in ritardo dei lavori di infissione delle palancole;
la seconda categoria riguarda invece il danno derivante da una asserita errata infissione delle palancole.
L'inadempimento all'obbligo di pagamento da parte di è persistito sino alla notifica CP_1 del decreto ingiuntivo (notificato in data 26/01/2023), e persiste tutt'oggi.
Va rilevato in primo luogo che, risultando la infissione delle palancole oggetto del contratto di subappalto del 28/02/2022, già ultimata da tempo al momento della notifica del decreto ingiuntivo (la fine lavori di infissione risale infatti, come detto, al 19/04/2022, mentre il decreto ingiuntivo è stato notificato il 26/01/2023), il rifiuto da parte di di pagare il corrispettivo CP_1 contrattualmente previsto di € 30.000,00 + VA (tot. € 36.600,00), che da contratto diventava esigibile
“a fine lavori d'infissione” e che rappresentava quindi un credito certo, liquido ed esigibile, appare di per sé contrario a buona fede, essendo evidente che l'eccezione di inadempimento non sia stata proposta al fine di sollecitare la controparte alla corretta esecuzione delle prestazioni contestate.
Era poi indispensabile che parte opponente fornisse la prova dell'effettiva entità dei danni patrimoniali che la stessa aveva concretamente subito in conseguenza del ritardo imputato a o in CP_3 conseguenza della asserita errata infissione delle palancole, poiché necessaria per poter valutare il requisito della proporzionalità, ossia se la pretesa di non versare l'intero corrispettivo contrattualmente previsto per i lavori di infissione (€ 36.600 VA compresa), fosse proporzionata rispetto alle conseguenze patrimoniali causate, in capo a dagli inadempimenti addebitati a;
CP_1 CP_3 diversamente risulterebbe preclusa la possibilità di valutarne la portata economica, in termini di conseguenti diminuzioni patrimoniali concretamente subite dall'opponente, e di procedere in tal modo ad una valutazione comparativa dei dedotti opposti inadempimenti, con riferimento alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico.
Infatti, l'eccezione di inadempimento è un rimedio necessariamente temporaneo, in quanto delle tre l'una:
pagina 7 di 19 - se l'inadempimento che l'ha provocata persiste, esso condurrà alla risoluzione del contratto, e l'eccipiente sarà liberato dalla propria obbligazione, ma nel caso di specie l'opponente non ha mai domandato nel corso del giudizio la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte;
- se l'inadempimento che l'ha provocata cessa, cessa anche il diritto di autotutela dell'eccipiente, il quale sarà perciò obbligato all'adempimento, ed è ciò che, con riguardo al dedotto ritardo, è accaduto nel caso di specie, posto che i lavori di infissione, seppur a detta dell'opponente in ritardo, sono stati completati in data 19/04/2022;
- se l'inadempimento che l'ha provocata non esisteva, ovvero non era tale da giustificarla, allora l'eccezione deve considerarsi infondatamente sollevata, ed anche in questo caso l'eccipiente sarà tenuto all'adempimento.
L'exceptio inadimpleti contractus non può, di conseguenza, mai avere effetti liberatori, ma solo effetti sospensivi transeunti della "forza di legge" del contratto;
ciò significa che l'eccezione "inadimplenti non est adimplendum" non può essere utilizzata al fine di estinguere le obbligazioni contrattuali sorte in forza di un contratto non risolto, e quindi valido ed efficace.
Gli effetti liberatori potrebbero dunque scaturire solo dalla risoluzione del contratto, non domandata nel caso di specie.
Parte opponente non ha invero mai domandato la risoluzione del contratto di subappalto del
28/02/2022, bensì ha solo e sempre richiesto, oltre alla riduzione del prezzo per l'asserita infissione non a regola d'arte delle palancole (sulla quale v. infra), che si accerti il danno cagionato dal ritardo maturato da nel completamento dei lavori di infissione del palancolato. CP_3
A tale ultimo proposito, è dirimente osservare che l'opponente non abbia fornito adeguata prova che i costi dalla stessa allegati quale pregiudizio economico subito, siano stati causati dal ritardo nel completamento delle opere di infissione del palancolato.
Si è detto che il subappalto in esame trae origine dall'appalto principale stipulato tra la committente e Controparte_7 CP_1
Ebbene, quest'ultima non ha provato di aver pagato delle penali alla committente principale
[...]
; né ha provato che fu proprio il ritardo maturato da ad aver impedito a CP_7 CP_3 [...]
di conseguire il c.d. “premio di accelerazione” previsto nel contratto di appalto principale;
CP_1 premio, quest'ultimo, che, lungi dall'essere stato disconosciuto nella successiva scrittura privata integrativa stipulata tra la committente principale e in data 10/05/2024 (doc. 72 CP_7 CP_1 opponente), è stato sostituito da un nuovo “premio di accelerazione” quantificato “a corpo” in €
40.000,00 + VA (clausola 8 ). pagina 8 di 19 La citata scrittura privata “integrativa del contratto di appalto” del 15/05/2024 contiene un accordo di carattere novativo e sostitutivo delle clausole in origine pattuite nel contratto di appalto che era stato stipulato in data 20/12/2021 tra la e relative, tra l'altro, alle tempistiche per la CP_7 CP_1 consegna delle opere, nel quale la e hanno concordato un nuovo termine di CP_7 CP_1 consegna al 28/02/2025 (clausola 7), senza previsione di penali per eventuali ritardi (documento n. 72 fasc. opponente).
In particolare, si legge nella “scrittura privata integrativa al contratto di appalto” in esame, che alla data del 10/05/2024 la costruzione del fabbricato si trovava, testualmente, nel seguente stato di avanzamento:
Nella medesima scrittura, viene dato atto, inoltre, che il rallentamento delle opere così come originariamente pianificate era stato cagionato:
- dalla necessità di una riprogettazione degli impianti e di tutte le finiture interne ed esterne della villa nonché della piscina e del giardino, essendo risultato il capitolato originario allegato al contratto di appalto “in larga parte carente, incompleto ed errato”, con cambio del progettista e direttore lavori (si legge nelle premesse della scrittura privata: “Tale periodo di riprogettazione ha comportato un rallentamento nell'esecuzione delle opere come originariamente pianificate”);
pagina 9 di 19 - dall'Accertamento Tecnico Preventivo (A.T.P.) incardinato dal vicino confinante CP_8
[...]
Nella parte “si conviene e stipula quanto segue” della scrittura privata, e segnatamente nella clausola
n. 4), si legge:
L'accordo “novativo-sostitutivo” del 15/05/2024 prevede inoltre un significativo incremento del corrispettivo netto di appalto in favore di , che passa dai Controparte_10
3.099.000,00 euro pattuiti in origine nel contratto del 20/12/2021, ad euro 5.829.463,89 oltre VA
(clausola n. 3), con l'aggiunta, come si è detto, di un “premio di accelerazione” di euro 40.000,00 oltre
VA (clausola n. 8), dandosi atto che aveva già incassato la somma di € 1.787.537,77. CP_1
Nel corpo del menzionato accordo “novativo-sostitutivo” del 15/05/2024 (documento n. 72 fasc. opponente), non vi è alcun cenno a riserve, contestazioni per ritardi imputabili all'appaltatrice o a subappaltatori, a penali per ritardi o inadempimenti nella consegna delle opere e quindi nemmeno a doglianze rispetto a quelle opere di infissione delle palancole che erano state eseguite dal subappaltatore CP_3
In definitiva, non ha fornito alcuna prova degli esborsi che la stessa avrebbe sostenuto, CP_1
a titolo di penali da ritardo o a titolo di risarcimento danni, verso la committente principale
[...]
. CP_7
Nemmeno vi è prova di esborsi corrisposti da a titolo di risarcimento danni, al vicino CP_1 proprietario del fabbricato confinante, Controparte_8
pagina 10 di 19 3.
Venendo alla domanda riconvenzionale di riduzione del prezzo proposta dall'opponente,
[...]
ha chiesto che sia disposta la riduzione del prezzo del contratto di subappalto del 28/02/2022, CP_1 ai sensi dell'art. 1668 c.c., denunciando la presenza di vizi dell'opera eseguita da CP_3
Si tratta di domanda riconvenzionale di garanzia che, rispetto all'eccepito danno da ritardo (anche oggetto di separata domanda risarcitoria, esperita in aggiunta all'actio quanti minoris), amplia il thema decidendum, rappresentato in origine dalla domanda monitoria di pagamento del compenso proposta dal subappaltatore in sede di ricorso per decreto ingiuntivo. CP_3
La giurisprudenza di legittimità, in tema di riparto dell'onere probatorio nel contratto di appalto, ha di recente avuto modo di precisare che, “ove il committente - che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell'opera - proponga domanda di garanzia speciale per le difformità e vizi, spetta allo stesso appaltante dimostrare l'esistenza di tali difformità e vizi e delle conseguenze dannose lamentate" (
Cassazione civile sez. II 23 gennaio 2025, n. 1701 ).
L'assetto relativo al riparto dell'onere della prova allorché sia fatta valere la garanzia speciale per i vizi dell'opera, così come delineato dalla Cassazione, è del tutto condivisibile, anche perché far ricadere, in linea di principio, sul committente l'onere della prova, nei casi come quello in esame in cui l'opera (di infissione del palancolato) già da tempo è stata completata e consegnata, è conforme al principio di vicinanza della prova.
Vediamo nel caso concreto la causa petendi dell'esperita azione di riduzione del corrispettivo, individuabile sulla base dei vizi allegati da parte attrice nell'atto di citazione.
L'opponente ha sostenuto che l'infissione delle palancole non sarebbe stata eseguita da a regola CP_3
d'arte, per difetto di “ingargamatura” (avendo precisato che nel cantiere in questione “erano state scelte palancole in acciaio con bordi laterali, detti "gargami" che hanno la funzione, indispensabile, di formare una adeguata guida per la palancola adiacente, in modo da garantire, per tutta la lunghezza degli elementi, la loro connessione, detta "ingargamatura").
Il difetto di “ingargamatura”, secondo la tesi attorea, avrebbe determinato il verificarsi del c.d.
“sifonamento”; dunque la venuta di acqua e sabbia dall'esterno verso l'interno del perimetro in cui si trovava lo scavo, lasciando in definitiva filtrare grosse quantità di materiale all'interno dello scavo (si veda altresì la missiva e-mail del 04/11/2022, in cui contesta “l'errata infissione delle CP_1 palancole che, non essendo state infisse correttamente l'una dentro l'altra, hanno lasciato filtrare grosse quantità di materiale all'interno dello scavo, materiale sottratto alle fondazioni dei fabbricati in confine che hanno avuto cedimenti e lesioni gravi”: documento n. 15 fasc. opponente).
pagina 11 di 19 La subappaltante sulla base dei principi sopra accennati regolanti in subiecta materia CP_1 il riparto dell'onere della prova, aveva dunque l'onere di provare l'erronea infissione del palancolato e delle conseguenze dannose dalla stessa subite a seguito di tale asserita erronea opera di infissione.
Tale prova non può ritenersi raggiunta.
La prova non può certo ricavarsi dalle risultanze dell'Accertamento Tecnico Preventivo incardinato innanzi al Tribunale di LU (RG 1002/2023), al quale hanno partecipato tutte e tre le parti oggi in causa, ed il cui fascicolo è stato ritualmente acquisito agli atti del presente giudizio.
Il C.T.U. Ing. ha testualmente concluso “che non sono state rilevate lavorazioni male Per_1 eseguite”, e che “non accredita nessuna responsabilità alla per i danni provocati da Controparte_12 errori di infissione perché il C.T.U. non ha potuto prendere visione della fase di infissione”; non avendo quindi assistito alla fase di infissione dei profilati metallici, ha potuto vedere il palancolato solo dopo che era stato già infisso, quindi già ultimato, e non è stato in grado di avanzare ipotesi in ordine alla tipologia ed alla tecnica di montaggio.
Il CTU, pur avendo affermato che non possa escludersi, in astratto, che una “ingargamatura” non correttamente eseguita potrebbe portare agli effetti di “sifonamento” richiamati dal consulente tecnico di (Ing. , ha poi concluso, in concreto, di non poter modificare la propria CP_1 Per_2 bozza preliminare di relazione, “perché, come già anticipato, non ha potuto prendere visione del problema delle palancole sia in ordine alla affidabilità dei materiali utilizzati che alle modalità operative di infissione impiegate dalla per la formazione delle paratie”. Controparte_12
Non sono dunque risultati certi, in sede di CTU, eventuali errori commessi dalla nella fase di CP_3 infissione dei profilati metallici.
Una tale insufficienza della prova in ordine al fatto costitutivo della pretesa attorea, rappresentato dall'asserita erronea infissione del palancolato da parte della non può che riverberarsi in CP_3 danno della parte stessa sulla quale gravava l'onere di provare quel fatto costitutivo, ossia nel caso concreto sulla parte attrice che ha esperito l'azione di riduzione del corrispettivo ex art. 1668 c.c.
Il CTU ha inoltre chiarito che la nascita delle lesioni al fabbricato confinante con il cantiere (di proprietà di “non è stata provocata dalla infissione di una palancola posta in opera Controparte_8 dalla con una tecnica errata, bensì dallo spegnimento del sistema di emungimento dei CP_3 wellpoint richiesto dal Comune di Forte dei Marmi ed attuato dalla D.D.L. a causa dell'approssimarsi della pausa delle lavorazioni nel periodo estivo dell'anno 2022”, il quale ha determinato una rapida risalita della falda acquifera, con conseguente veloce reidratazione del terreno, favorita anche dalla natura e dalle condizioni del terreno stesso (a grana grossa con una matrice sabbioso limosa, avendo spiegato il consulente che l'effetto lubrificante del limo può creare le pagina 12 di 19 premesse per la nascita di modesti cedimenti che, al più, possono arrivare alla consistenza di una microlesione).
La nascita delle lesioni al fabbricato del vicino confinante non è stata quindi ricondotta dal CTU a lavorazioni mal eseguite nel montaggio del palancolato da parte di bensì al rapido rialzamento CP_3 della falda acquifera determinata dallo spegnimento del sistema well point (causa).
Dunque, non vi è nessuna prova che le crepe e le lesioni sul fabbricato del vicino confinante CP_8 fossero causalmente collegate all'opera di infissione del palancolato posta in essere da CP_3
Non vi è in definitiva alcuna prova della sussistenza di un nesso causale tra le opere di palancolatura in acciaio eseguite da ed il danno lamentato dal proprietario del fabbricato confinante con il CP_3 cantiere.
Parte attrice opponente non ha, poi, fornito nessuna prova di una diminuzione di valore o di rendimento del palancolato rispetto al valore desumibile dalle prescrizioni negoziali contenute nel contratto di subappalto del 28/02/2022, né di eventuali costi necessari per il ripristino o la rimozione delle difformità lamentate, né ancora dell'entità dell'incidenza dell'asserito difetto sul prezzo indicato nel contratto di subappalto: tale prova era indispensabile atteso che, come noto, la finalità dell'azione di riduzione del prezzo è quella di porre il committente nella stessa condizione economica in cui si sarebbe trovato se avesse stipulato l'appalto per un'opera corrispondente a quella effettivamente realizzata, comprensiva dei difetti, ad un prezzo inferiore, essendo quindi l'esperimento dell'azione volto a ristabilire il nesso di corrispettività tra le prestazioni, ed è in questa prospettiva che la riduzione incide sul prezzo inteso come valore contrattuale.
Per quanto sopra, la domanda riconvenzionale di riduzione del prezzo, essendo sfornita del necessario supporto probatorio, deve essere respinta.
4.
Parimenti infondata risulta la domanda di risarcimento del danno proposta dall'opponente in via riconvenzionale, per difetto di prova sia in ordine all'effettiva entità del danno, sia in merito al nesso causale tra il dedotto ritardo imputato a ed il pregiudizio economico allegato da CP_3 [...]
. CP_1
5.
Traendo dunque le conclusioni dalle superiori considerazioni, il rifiuto da parte dell'opponente di pagare il corrispettivo indicato nel contratto di subappalto per la fase di infissione delle palancole, non pagina 13 di 19 può considerarsi conforme a buona fede ai fini della proposizione dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ.
Le domande riconvenzionali dell'opponente di riduzione del prezzo e di risarcimento del danno sono infondate, essendo carenti sotto il profilo probatorio.
Deve essere di conseguenza confermato il decreto ingiuntivo opposto, atteso che è dovuto il pagamento della fattura n. 00184 pari ad € 36.600,00 (€ 30.000 + VA di € 6.600), corrispondente al compenso previsto nel contratto una volta ultimati i lavori di infissione delle palancole, ed essendo pacifico che il completamento dell'opera di infissione da parte di sia avvenuto ben prima della notifica del CP_3 decreto ingiuntivo opposto.
6.
Passando ad esaminare le due domande riconvenzionali proposte dalla convenuta opposta, con la prima domanda, ha chiesto di accertare e dichiarare “l'inadempimento da parte CP_3 [...] circa il pagamento del noleggio delle palancole a far data dal mese di luglio Controparte_10
2022”, e di “condannare a corrispondere a favore di Controparte_10 CP_3
l'importo di euro 305.000,00 per i mesi di noleggio dal 1.07.2022 al 25.02.2025 (giorno di
[...] effettiva restituzione delle palancole)” (v. precisazione delle conclusioni depositate il 24/09/2025).
Nel contratto di subappalto del 28/02/2022 (con inizio lavori fissato al 03/03/2022), il prezzo complessivo di € 75.000,00 (VA esclusa) comprendeva, oltre ai lavori di infissione e di estrazione del palancolato, anche un periodo di noleggio delle palancole pari a due mesi, con la previsione che, per i mesi successivi, la subappaltante avrebbe dovuto corrispondere a un canone CP_1 CP_3 aggiuntivo per ogni ulteriore mese di trattenimento delle palancole;
canone di noleggio pari ad €
8.192,00 per ciascun mese aggiuntivo.
L'opposta, in via di reconventio reconventionis, ha chiesto la condanna dell'opponente al pagamento dei canoni di noleggio maturati da luglio 2022 sino alla data di effettiva restituzione delle palancole, restituzione che afferma essere avvenuta in data 25/02/2025, ed a tal fine ha depositato in giudizio, in data 27/06/2025, una generica nota proforma, ove risulta indicato, “per noleggio (15/07/2022-
15/02/2025)”, un imponibile di € 305.000,00, senza che (almeno sino alla memoria di replica di cui all'art. 190 c.p.c.), l'opposta abbia mai specificato come sia giunta alla determinazione di un tale importo.
Solo con la memoria di replica ex art. 190 c.p.c. (pag. 7), la convenuta opposta ha dettagliato come è giunta alla determinazione della somma richiesta, concretando quindi non solo un'attività assertiva evidentemente preclusa in quanto svolta per la prima volta solo nella memoria di replica al di fuori di pagina 14 di 19 qualsiasi contraddittorio con la controparte, ma anche una inammissibile e tardiva emendatio libelli, posto che, mentre nella comparsa di costituzione e risposta del 19/05/2023 e poi nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 24/09/2025, l'opposta aveva chiesto il pagamento del noleggio con decorrenza da luglio 2022 (“per i mesi di noleggio dal 1.07.2022 al 25.02.2025”), nella memoria di replica ha invece modificato la domanda domandando il pagamento dei canoni di noleggio con decorrenza dal mese di aprile 2022.
Ciò precisato, la domanda non può comunque trovare accoglimento per due ordini di motivi.
In primo luogo, nell'atto di citazione (pag. 4), ha allegato che “ dichiarò di CP_1 CP_3 essere disponibile ad effettuare i lavori nei tempi concordati con inizio il 3 marzo e ultimazione entro il
22 marzo” (pag. 4 atto di citazione).
Ora, è vero che di questo accordo non vi è prova scritta: infatti, la previsione di un termine contrattuale di “fine lavori” non risulta contenuta nel contratto scritto del 28/02/2022, il quale, in ordine alla tempistica delle opere, aveva previsto solo una “Disponibilità inizio lavori: dal 03/03/2022 salvo imprevisti di ultimazione cantieri in corso”, non invece una data precisa entro la quale dovessero essere terminati i lavori di infissione ovvero scadenze concordate di “fine lavori” riguardanti le varie fasi ivi previste (fase di infissione e fase di estrazione).
Tuttavia, la convenuta opposta, nella comparsa di costituzione e risposta, non ha contestato il fatto
(allegato dall'attrice nell'atto di citazione), che le parti si fosse accordate affinché i lavori fossero ultimati da entro il 22/03/2022; ciò che invece l'opposta nega è che il ritardo fosse ad essa CP_3 imputabile, in tal modo riconoscendo che il ritardo comunque sussistesse: lo si evince chiaramente anche dal tenore della missiva e-mail prodotta dall'opponente al doc. 12, nella quale, pur riconoscendo implicitamente il ritardo, sostiene che il ritardo fosse imputabile a CP_3 CP_1
L'assunto da cui muove la convenuta opposta è quindi così riassumibile: era stato sì concordato verbalmente un termine finale (fatto non contestato); tuttavia il ritardo maturato da era CP_3 dipeso da cause ad essa non imputabili, avendo infatti quest'ultima sostenuto che i rallentamenti fossero causalmente riconducibili ad omissioni, ritardi organizzativi ed interferenze riscontrate da nel cantiere, dipendenti unicamente dalla subappaltante CP_3 CP_1
Acclarata dunque l'esistenza di un accordo con termine finale per l'ultimazione dei lavori fissato al
22/03/2022, era onere della convenuta opposta provare che il ritardo dalla stessa accumulato fosse stato determinato da causa ad essa non imputabile.
Tale prova non è stata fornita.
Parte convenuta opposta non ha reiterato, nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il
24/09/2025, le proprie istanze istruttorie, né detta prova può ricavarsi dai documenti versati in atti, pagina 15 di 19 ovvero dalla corrispondenza proveniente da trattandosi di documentazione di provenienza CP_3 unilaterale, come tale priva di efficacia probatoria.
Ne discende che i canoni aggiuntivi di noleggio delle palancole, maturati per ogni mese di trattenimento delle palancole aggiuntivo rispetto al termine finale concordato tra le parti, non sono dovuti, atteso che, se avesse ultimato tutti i lavori dedotti in contratto entro il termine CP_3 concordato del 22/03/2022, nessun canone aggiuntivo di noleggio sarebbe maturato a carico di
[...]
. CP_1
Vi è poi un secondo motivo per cui i canoni di noleggio aggiuntivi delle palancole non sono dovuti.
In data 24.02.2023, il Comune di Forte dei Marmi ha ordinato la sospensione dei lavori nel cantiere de quo a fronte della denuncia del sig. per crepe e lesioni comparse nel suo fabbricato (documento CP_8
n. 16 fasc. opponente, si veda anche la raccomanda a/r del 26/07/2022 inviata dal Parte_1
di cui al doc. 14); alla sospensione ha fatto seguito l'instaurazione, da parte dello stesso
[...]
del procedimento di accertamento tecnico preventivo RG 1002/2023 presso il Tribunale di CP_8
LU (ricorso di ATP iscritto a ruolo il 03/03/2023, cfr. documento n. 25 fasc. opponente), volto ad accertare le cause di tali crepe.
E' la stessa convenuta opposta, nella memoria di replica (pag. 6), a riconoscere che il prolungamento del noleggio delle palancole fosse dipeso dai tempi tecnici dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dalla necessità di valutare le condizioni di sicurezza.
Il procedimento di ATP ha comportato una lunga serie di operazioni peritali, la necessità di approfondimenti tecnici e di valutazioni sulle condizioni di sicurezza, la necessità prima di sospendere l'estrazione delle palancole e poi di procedere alle operazioni di estrazione del palancolato nel contraddittorio e con la presenza del C.T.U., dei periti di parte e del Direttore dei Lavori.
Stando così le cose, è allora evidente che, quantomeno dal 24/02/2023 (data in cui il Comune ha ordinato la sospensione dei lavori), e poi lungo tutto il corso del menzionato accertamento tecnico preventivo, si sia trovata nell'impossibilità, per causa ad essa non imputabile, di CP_1 utilizzare quelle prestazioni di noleggio così come erano state dedotte nel contratto stipulato con il 28/02/2022, nel quale le prestazioni di noleggio delle palancole risultavano strettamente CP_3 connesse a quelle di infissione e di estrazione.
Se, come avvenuto nella specie, sopravviene l'irrealizzabilità della causa concreta del contratto per causa non imputabile ai contraenti, allora l'obbligazione, come stabilisce la seconda parte del secondo comma dell'art. 1256 cod. civ., si estingue per la sopravvenuta impossibilità di utilizzo della prestazione da parte del creditore (in specie da parte di , venendo a mancare, per causa CP_1 sopravvenuta, a quest'ultimo non imputabile, l'elemento funzionale del rapporto obbligatorio. pagina 16 di 19 Si consideri che la subappaltante aveva di fatto già receduto per comportamento CP_1 concludente dal contratto di subappalto stipulato con il 28/02/2022 (il quale contemplava, oltre CP_3 alla fase di infissione, anche quella di estrazione delle palancole), e ciò è desumibile dal fatto, pacifico ed emerso anche in sede di CTU, che l'attività di estrazione delle palancole fu affidata ad un soggetto terzo (la Geonord s.r.l.).
Per entrambi i motivi sopra esposti (il ritardo di ed il fatto del terzo che ha reso di fatto CP_3 impossibile per la concreta utilizzazione delle prestazioni di noleggio), non possono CP_1 dunque ritenersi dovuti i canoni di noleggio aggiuntivi richiesti dall'opposta, dovendosi evidenziare che il trattenimento delle palancole da parte di sia dipeso da causa ad essa CP_1 non imputabile.
Venendo alla seconda domanda riconvenzionale svolta dall'opposta, quest'ultima ha formulato domanda di pagamento dell'importo di € 128.900,00, per palancole asseritamente danneggiate, rese inutilizzabili o non restituite e per le operazioni di ritiro delle palancole stesse.
La domanda è stata fondata anche in questo caso su di una generica nota proforma depositata in giudizio in data 27/06/2025, priva di efficacia probatoria, ove risulta indicato, “per intervento di ritiro palancole”, l'importo imponibile di € 8.000,00, e “per palancole non restituite o danneggiate”
l'importo imponibile di € 120.900,00.
Anche in questo caso valgono le stesse considerazioni di cui sopra in tema di noleggio: solo con la memoria di replica ex art. 190 c.p.c. (pagg. 7-8), la convenuta opposta ha dettagliato come è stata determinata la somma di € 128.900,00, svolgendo un'attività assertiva preclusa in quanto svolta per la prima volta nella memoria di replica, al di fuori di qualsiasi contraddittorio con la controparte.
In ogni caso, anche questa seconda domanda riconvenzionale dell'opposta è infondata, mancando innanzitutto (quanto alle spese di trasporto delle palancole) qualsiasi prova del numero di trasporti effettuati, e posto che l'opposta ha preso a riferimento degli importi del contratto che, come si è detto, nel momento in cui le palancole furono ritirate, già era di fatto sciolto, per effetto del recesso (per fatti concludenti) esercitato da parte di che aveva affidato l'attività di estrazione delle CP_1 palancole ad un soggetto terzo.
Manca infine qualsiasi prova dell'esistenza stessa di palancole danneggiate, ovvero della quantità (in termini di Kg) delle palancole che si assumono danneggiate o non restituite.
7.
La causa non necessita di ulteriore istruzione.
pagina 17 di 19 Si è detto che la convenuta opposta non ha reiterato le proprie istanze istruttorie nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 24/09/2025.
Quanto alle istanze istruttorie dell'opponente, preliminarmente va rilevata l'inammissibilità e la inutilizzabilità del documento n. 86, in quanto depositato con la comparsa conclusionale.
La richiesta di prova testimoniale reiterata dall'opponente nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 24/09/2025 è inammissibile, in quanto i capitoli di prova formulati sono in parte valutativi e/o generici (si veda il cap. 18, palesemente generico e valutativo, ma anche i capitoli 8, 9, 10, 12, 13,
14, 15, 3), in parte vertenti su circostanze documentali (cap. 1, 4, 5), ed in parte irrilevanti (cap. 2, 6, 7,
11, 16, 17).
Non sono indispensabili ai fini del decidere, anzi sono del tutto irrilevanti a tal fine, gli ordini di esibizione richiesti ex art. 210 c.p.c. da parte attrice opponente.
Infine, una integrazione o rinnovazione della consulenza tecnica del CTU Ing. resa Per_1 nell'ambito del procedimento di ATP RG 1002/2023 innanzi al Tribunale di LU, non potrebbe apportare alcun elemento idoneo a modificare la decisione, se si considera che già in sede di accertamento tecnico preventivo, il c.t.u. ha potuto vedere il palancolato soltanto quando questo era già stato infisso in opera e già ultimato, ed è stato questo il principale motivo per cui non è stato in grado di pronunciarsi su eventuali errori commessi dalla nella fase di infissione delle palancole. CP_3
8.
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.).
Tenuto conto dell'esito del giudizio, delle contrapposte domande, nel rapporto processuale tra opponente ed opposta le spese di lite vanno compensate per un mezzo, mentre la restante metà va posta a carico dell'opponente, in ragione della sua prevalente soccombenza.
Quanto invece alle spese sostenute dalla terza chiamata in forza del Controparte_4 principio di causazione che, unitamente a quello di soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., regola il riparto delle spese di lite, il rimborso delle spese processuali sostenute da quale terza CP_4 chiamata in garanzia dalla convenuta, deve essere posto a carico della parte attrice, essendosi la chiamata in causa resa necessaria proprio ed esclusivamente a seguito della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno (poi respinta) svolta dall'attrice opponente (è evidente che se l'attrice non avesse formulato domanda riconvenzionale la convenuta non avrebbe chiamato in causa la propria assicurazione), e non apparendo, prima facie, palesemente arbitraria l'iniziativa assunta dalla convenuta di chiamare in causa la propria assicurazione (in tal senso Cass. Sez. 1, n. 7431 del
14/05/2012; Cass. Sez. 2 n. 23948 del 25/09/2019; Cass. Sez. 1, n. 10364 del 18/04/2023). pagina 18 di 19 Le spese si liquidano in dispositivo.
Si utilizzano, quanto alla liquidazione delle spese in favore della convenuta opposta, i valori indicati dalla difesa dell'opponente nella sua nota spese, e si dividono a metà:
- fase di studio: € 2.552,00
- fase introduttiva: € 1.628,00
- fase istruttoria e/o di trattazione: € 5.670,00
- fase decisionale: € 4.253,00
Totale: € 14.103,00
La metà: € 14.103,00: 2 = € 7.051,50.
Al compenso di avvocato va aggiunta la metà del contributo unificato (€ 518,00: 2 = € 259,00).
Quanto alla liquidazione delle spese spettanti alla terza chiamata si utilizzano i valori della CP_4 nota spese depositata dalla difesa di essendo corrispondenti ai valori medi previsti dal DM CP_4
147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia definitivamente decidendo, ogni contraria istanza anche istruttoria, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita:
1) respinge l'opposizione e le domande riconvenzionali dell'opponente, e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 2254/2022 del 02/12/2022;
2) respinge le domande riconvenzionali della convenuta opposta;
3) dispone la parziale compensazione delle spese di lite tra attrice opponente e convenuta opposta per la quota di 1/2, e, per l'effetto, condanna l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua metà, che liquida in € 7.051,50 per compenso, € 259,00 per esborsi, oltre VA e Cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
4) condanna l'attrice opponente al pagamento delle spese di lite in favore della terza chiamata
, che liquida in € 10.860,00 per compenso, oltre VA e Cpa come per legge Controparte_4
e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Reggio Emilia, 24 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Damiano Dazzi
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