Cass. civ., sez. III, sentenza 23/01/2023, n. 1935
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Sentenza 23 gennaio 2023

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, emessa il 16 novembre 2022, con il giudice relatore Enrico Scoditti. Le parti in causa erano un coniuge, che ha proposto ricorso, e una banca, che ha agito in revocatoria. Il ricorrente contestava la validità dell'intervento della banca nel processo, sostenendo che non fosse stata notificata la comparsa di intervento, e sollevava questioni relative alla nullità di una fideiussione, ritenuta in contrasto con la normativa antitrust. La Corte ha rigettato il ricorso, affermando che la comparsa di intervento del successore a titolo particolare non richiede notifica al contumace, in quanto non incide sui diritti di quest'ultimo. Inoltre, ha ritenuto inammissibili le censure relative alla nullità della fideiussione, poiché non supportate da prove adeguate nel merito. La decisione si basa su un consolidato orientamento giurisprudenziale, che considera la legittimazione dell'attore nell'azione revocatoria fondata su un decreto ingiuntivo, confermando la continuità del processo nonostante il mutamento soggettivo. La Corte ha disposto la compensazione delle spese processuali, evidenziando la novità delle questioni sollevate.

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Massime1

La comparsa con cui interviene volontariamente nel processo il successore a titolo particolare nel diritto controverso non deve essere notificata al contumace, non rientrando tale atto tra quelli per i quali l'art. 292 c.p.c. prescrive, con elencazione tassativa, la notificazione personale al contumace, atteso che, subentrando il successore nella stessa posizione processale del proprio dante causa, nessuna lesione del diritto e della garanzia del contraddittorio deriva al contumace medesimo dalla omessa notifica di detto intervento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 23/01/2023, n. 1935
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1935
    Data del deposito : 23 gennaio 2023

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