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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 26/03/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4836/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Iolanda Miracco Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. del 9.12.2024 ritualmente notificato la parte ricorrente, premesso di aver proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. inteso ad ottenere l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dello stato di handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92 esponeva che, all'esito delle operazioni peritali, il CTU non aveva riconosciuto la sussistenza di detto requisito.
Dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, agiva in questa sede lamentandone l'erroneità, evidenziando che il CTU non aveva adeguatamente valutato le patologie da cui risultava affetta.
Concludeva chiedendo l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dello stato di handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92.
1 L' si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'opposizione e CP_1 chiedendone, nel merito, il rigetto per infondatezza.
Fissata l'udienza del 19.3.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per i motivi che seguono.
Le doglianze di parte ricorrente non possono essere condivise rilevandosi che l'allegazione circa la non adeguata considerazione, da parte del CTU, delle patologie da cui è affetta si risolve in una censura del tutto generica che non trae alimento da documentazione medica diversa ed ulteriore rispetto a quella già prodotta nella fase dell'accertamento tecnico preventivo ed esaminata durante le operazioni peritali ed è, conseguentemente, inidonea a segnalare le incongruenze della valutazione espressa dall'ausiliare (i certificati medici depositati in data 25.2.2025 - tra l'altro in assenza di relativa autorizzazione giudiziale - non attestano, invero, patologie differenti da quelle accertate dal
CTU né evidenziano l'aggravamento delle stesse).
A ciò aggiungasi che la relazione del CTU (cfr. fasc. ATP) appare corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici sicché non si ravvisano validi motivi per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 2.256,70 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Cosenza, 26 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
2
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4836/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Iolanda Miracco Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. del 9.12.2024 ritualmente notificato la parte ricorrente, premesso di aver proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. inteso ad ottenere l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dello stato di handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92 esponeva che, all'esito delle operazioni peritali, il CTU non aveva riconosciuto la sussistenza di detto requisito.
Dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, agiva in questa sede lamentandone l'erroneità, evidenziando che il CTU non aveva adeguatamente valutato le patologie da cui risultava affetta.
Concludeva chiedendo l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dello stato di handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92.
1 L' si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'opposizione e CP_1 chiedendone, nel merito, il rigetto per infondatezza.
Fissata l'udienza del 19.3.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per i motivi che seguono.
Le doglianze di parte ricorrente non possono essere condivise rilevandosi che l'allegazione circa la non adeguata considerazione, da parte del CTU, delle patologie da cui è affetta si risolve in una censura del tutto generica che non trae alimento da documentazione medica diversa ed ulteriore rispetto a quella già prodotta nella fase dell'accertamento tecnico preventivo ed esaminata durante le operazioni peritali ed è, conseguentemente, inidonea a segnalare le incongruenze della valutazione espressa dall'ausiliare (i certificati medici depositati in data 25.2.2025 - tra l'altro in assenza di relativa autorizzazione giudiziale - non attestano, invero, patologie differenti da quelle accertate dal
CTU né evidenziano l'aggravamento delle stesse).
A ciò aggiungasi che la relazione del CTU (cfr. fasc. ATP) appare corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici sicché non si ravvisano validi motivi per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 2.256,70 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Cosenza, 26 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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