TRIB
Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/09/2025, n. 3446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3446 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
Verbale udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
In seguito alla discussione della causa mediante trattazione scritta dell'11 settembre
2025; analizzato il contenuto delle note conclusionali ritualmente depositate dalle Parti, si procede al deposito del dispositivo e delle motivazioni della sentenza nei termini dell'art. 281 sexies c.p.c.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI PALERMO Nella persona del Dott. Filippo Lo Presti, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 103 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura rilasciata su foglio separato ex art. 83 c.p.c., dall'Avv. Fabrizio Ribaudo del Foro di Patti, presso il cui studio in Brolo ha eletto domicilio.
CONTRO
(c.f.: ) elettivamente domiciliato a Controparte_1 C.F._2
Palermo nello studio dell'Avv. Gabriele Del Castillo, rappr.to e difeso dall'avv. Ottavio
Brocato del Foro di Termini Imerese, in virtù di procura allegata telematicamente in atti.
(c.f: ) rappresentata e difesa Parte_2 C.F._3 dall'Avv. Elisa Demma del Foro di Termini Imerese, nel cui studio ha eletto domicilio in virtù di procura allegata telematicamente in atti;
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_3 C.F._4
Palermo, Corso Camillo Finocchiaro Aprile n. 15, presso lo studio dell'avv. Claudia
Naccari del Foro di Palermo che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata telematicamente in atti. 1 ~~~~~~~~~~~~~~
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ex art. 281-decies c.p.c. il 3 gennaio 2024, ha Parte_1 affermato di essere proprietario dell'immobile sito in Palermo (PA), Via Imperatrice Costanza n.
29, piano terra e primo piano, in virtù di testamento olografo della madre Persona_1
(doc. n. 2).
Ha aggiunto che nel mese di gennaio dell'anno 2020, era stato costretto a presentare formale querela contro ignoti presso la Procura della Repubblica di Palermo per i reati di invasione di edifici, violazione di domicilio, violenza privata, furto e danneggiamento, perché, rientrato a
Palermo a conclusione di un periodo di assenza -non meglio specificato temporalmente- aveva riscontrato che l'immobile risultava occupato e stabilmente abitato da soggetti a lui sconosciuti.
In seguito a ciò si avvia il procedimento penale RGNR 540/2020 contro i convenuti, nell'ambito del quale egli si era costituito parte civile per chiedere la restituzione del bene e il risarcimento del danno.
In quella sede, e si difendevano Parte_2 Controparte_1 Parte_3 asserendo di avere ricevuto in locazione l'immobile da tale sig. ma non producevano Per_2 alcun valido titolo. Il processo penale di concludeva in primo grado con la pronuncia della sentenza di condanna n. 177/2023 dal G.d.P. di Palermo ma risultava omessa ogni statuizione civile.
In base a ciò e “al fine di ottenere un provvedimento con cui venga ordinato” ai convenuti, di liberare l'immobile da persone e cose “riconsegnandolo al legittimo proprietario”, l'attore ha conclusivamente chiesto: 1) Ritenere e dichiarare che il sig. è proprietario Parte_1 dell'immobile sito in Palermo (PA), Via Imperatrice Costanza n. 29, piano terra e primo piano.
2) Ritenere e dichiarare, per tutti i motivi svolti in narrativa, che i sigg.ri , Parte_2
e occupano sine titulo ed abusivamente l'immobile di Controparte_1 Parte_3 proprietà del sig. ; 3) Per l'effetto condannare e/o ordinare ai sigg.ri Parte_1
, e di liberare da persone e cose, Parte_2 Controparte_1 Parte_3 immediatamente e senza ritardo, riconsegnandolo al legittimo proprietario, l'immobile sito in
Palermo (PA), Via Imperatrice Costanza n. 29, piano terra e primo piano, di proprietà del sig.
. Parte_1
Fissata udienza e notificato il relativo decreto unitamente al ricorso, all'udienza del 20 marzo
2024, in assenza dei convenuti non costituiti anche se ritualmente citati, l'attore insisteva nella domanda.
Con ordinanza riservata del 2 aprile 2024, si ordina al ricorrente di integrare il ricorso mediante precisa indicazione dell'oggetto della domanda civile azionata nell'ambito del procedimento penale concluso in primo grado con sentenza n. 177/23 dell'11.09.2023, attraverso il deposito della relativa comparsa di costituzione.
2 Con successiva ordinanza del 24 aprile 2024, preso atto del contenuto della comparsa di costituzione dell'attore quale parte civile nel menzionato procedimento penale e valutata l'identità della domanda lì azionata con quella pendente in questa sede, si disponeva la sospensione del procedimento ex art. 75 c.p.p.
In seguito alla conclusione del procedimento penale in virtù del passaggio in giudicato della sentenza penale resa da questo tribunale con il n. 28/2024 del 3 luglio 2024, il ricorrente ha riassunto il giudizio innanzi a questo Tribunale, osservando che, benchè i convenuti fossero stato infine assolti per insussistenza del fatto, tale decisione scaturiva dal giudizio di non colpevolezza nonostante la accertata consumazione della condotta materiale di usurpazione ex art. 633 c.p.
In base a ciò l'attore ha insistito per l'accoglimento delle domande.
Nel frattempo, i convenuti si costituivano con separate comparse del primo aprile 2025, per chiedere il rigetto della domanda, eccependo il difetto di legittimazione attiva processuale dell'attore, stante la carenza della prova del diritto di proprietà.
Con provvedimento del 2 aprile 2025 le parti sono state invitate alla mediazione obbligatoria e in seguito al deposito del verbale che ne attesta l'esito negativo, nel corso dell'udienza del 17 luglio u.s., chiusa l'istruttoria, sono state invitate a precisare le conclusioni nel corso della successiva trattazione scritta dell'11 settembre 2025.
Con la comparsa conclusionale, l'attore ha ribadito l'impostazione introduttiva e ha segnalato che non vi possono essere dubbi circa la sussistenza del suo diritto di proprietà sull'immobile, mai contestato dalle controparti neppure in sede penale, circostanza che consente qui di derogare alla rigida probatio diabolica di regola necessaria nel procedimento di rivendica;
a margine di ciò, l'attore ha argomentato alternativamente circa la possibilità di qualificare la domanda in termini di azione personale di restituzione, tenuto conto del fatto pacifico in base al quale i convenuti hanno occupato l'immobile senza mai contrappore una loro titolo di proprietà quali ed meri detentori.
I convenuti hanno insistito per il rigetto della domanda in assenza di prova del titolo di proprietà in capo all'attore.
***
All'esito del giudizio, analizzati gli atti, ritiene questo giudice che la domanda non possa essere accolta.
Nel procedimento penale celebrato contro i convenuti per il delitto di usurpazione previsto e punito dall'art. 633 c.p. e nell'ambito del quale l'attore si è costituito parte civile per chiedere la restituzione del bene, è stata verificata positivamente la ricostruzione accusatoria con specifico riguardo alla consumazione della condotta materiale ma è stata esclusa la colpevolezza degli odierni convenuti, in considerazione del fatto che in base alla loro rappresentazione psicologica, la detenzione del bene era giustificata da un accordo economico atipico con tale . Per_2
3 In base all'art. 654 c.p.p. “Nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto
o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purchè i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purchè la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa”.
Sul punto si deve allora osservare che né dalla lettura della sentenza penale di primo grado, né dalla lettura della sentenza definitiva, risulta che il tema della titolarità del diritto di proprietà in capo alla persona offesa sia stato analizzato in qualche modo.
E non basta a far ritenere il contrario il fatto che nel giudizio penale sia tata verificata positivamente la querela da parte della P.O. quale condizione di procedibilità, dal momento che l'atto di querela non implica necessariamente la titolarità della proprietà in capo al querelante: per consolidato orientamento interpretativo, infatti, l'oggetto della tutela apprestata dall'art. 633 c.p. non si esaurisce nella proprietà, ma anche nel possesso di terreni o edifici, visto che la norma è volta a salvaguardare quella situazione di fatto che si instaura fra l'immobile ed ogni soggetto, anche diverso dal proprietario, che vanta un interesse all'integrità del bene (Cassazione penale sez. II, 01/12/2005, n.2337).
Chiarito ciò, si deve a questo punto osservare che non vi è alcun documento, tra quelli prodotti dall'attore, validamente rappresentativo della titolarità in suo favore del diritto di proprietà sull'immobile conteso. Neppure il testamento olografo di del 21 aprile 1991, Persona_3 allegato al fine dall'attore, menziona in qualche modo l'immobile rivendicato. La denotazione dell'asse relitto, infatti, descritto nel verbale di pubblicazione del testamento olografo, risulta affidata alla stessa dichiarazione degli eredi, senza alcun conforto documentale, neppure catastale.
Ragione per cui non vi sono nemmeno i presupposti per far leva, ai fini della prova della proprietà, sull'istituto della successione nel possesso di cui all'art. 1146 c.c.
Non vi sono infine argomenti validi, secondo questo giudice, per qualificare l'azione quale personale di restituzione anziché petitoria.
Il fondamento della pretesa, infatti, è indicato dall'attore nella asserita titolarità del diritto di proprietà e nell'occupazione senza titolo da parte dei convenuti;
non risulta in alcun modo, invece,
l'allegazione da parte dell'attore di una relazione obbligatoria dipendente dalla consegna della detenzione del bene ai convenuti o a terzi (che con loro abbiano poi avuto a che fare) da cui desumere l'esistenza di un obbligo restitutorio.
In definitiva, visto che l'attore che pretende di far valere il diritto di proprietà nei confronti di chi detiene un bene deve anche provare il titolo che lo legittima e siccome nel caso di specie non vi è alcun elemento che consenta di assegnare all'attore la proprietà dell'immobile sito in Palermo
4 (PA), Via Imperatrice Costanza n. 29, piano terra e primo piano, la domanda non può essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'Erario, secondo i parametri minimi di legge, come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della lite, del rito e dell'attività svolta in concreto dopo la costituzione dei convenuti, ad istruttoria conclusa.
PQM
Il Tribunale di Palermo, definitivamente decidendo e respinta ogni diversa domanda ed eccezione: rigetta la domanda di rivendica azionata dall'attore con riguardo all'immobile sito in Palermo
(PA), Via Imperatrice Costanza n. 29, piano terra e primo piano.
Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in misura di euro 2.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15% come per legge, disponendone il pagamento in favore dell'Erario.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso a Palermo il 12/09/2025
Il giudice
Filippo Lo Presti
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/dottor Filippo Lo Presti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24,
e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
5
Verbale udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
In seguito alla discussione della causa mediante trattazione scritta dell'11 settembre
2025; analizzato il contenuto delle note conclusionali ritualmente depositate dalle Parti, si procede al deposito del dispositivo e delle motivazioni della sentenza nei termini dell'art. 281 sexies c.p.c.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI PALERMO Nella persona del Dott. Filippo Lo Presti, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 103 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura rilasciata su foglio separato ex art. 83 c.p.c., dall'Avv. Fabrizio Ribaudo del Foro di Patti, presso il cui studio in Brolo ha eletto domicilio.
CONTRO
(c.f.: ) elettivamente domiciliato a Controparte_1 C.F._2
Palermo nello studio dell'Avv. Gabriele Del Castillo, rappr.to e difeso dall'avv. Ottavio
Brocato del Foro di Termini Imerese, in virtù di procura allegata telematicamente in atti.
(c.f: ) rappresentata e difesa Parte_2 C.F._3 dall'Avv. Elisa Demma del Foro di Termini Imerese, nel cui studio ha eletto domicilio in virtù di procura allegata telematicamente in atti;
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_3 C.F._4
Palermo, Corso Camillo Finocchiaro Aprile n. 15, presso lo studio dell'avv. Claudia
Naccari del Foro di Palermo che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata telematicamente in atti. 1 ~~~~~~~~~~~~~~
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ex art. 281-decies c.p.c. il 3 gennaio 2024, ha Parte_1 affermato di essere proprietario dell'immobile sito in Palermo (PA), Via Imperatrice Costanza n.
29, piano terra e primo piano, in virtù di testamento olografo della madre Persona_1
(doc. n. 2).
Ha aggiunto che nel mese di gennaio dell'anno 2020, era stato costretto a presentare formale querela contro ignoti presso la Procura della Repubblica di Palermo per i reati di invasione di edifici, violazione di domicilio, violenza privata, furto e danneggiamento, perché, rientrato a
Palermo a conclusione di un periodo di assenza -non meglio specificato temporalmente- aveva riscontrato che l'immobile risultava occupato e stabilmente abitato da soggetti a lui sconosciuti.
In seguito a ciò si avvia il procedimento penale RGNR 540/2020 contro i convenuti, nell'ambito del quale egli si era costituito parte civile per chiedere la restituzione del bene e il risarcimento del danno.
In quella sede, e si difendevano Parte_2 Controparte_1 Parte_3 asserendo di avere ricevuto in locazione l'immobile da tale sig. ma non producevano Per_2 alcun valido titolo. Il processo penale di concludeva in primo grado con la pronuncia della sentenza di condanna n. 177/2023 dal G.d.P. di Palermo ma risultava omessa ogni statuizione civile.
In base a ciò e “al fine di ottenere un provvedimento con cui venga ordinato” ai convenuti, di liberare l'immobile da persone e cose “riconsegnandolo al legittimo proprietario”, l'attore ha conclusivamente chiesto: 1) Ritenere e dichiarare che il sig. è proprietario Parte_1 dell'immobile sito in Palermo (PA), Via Imperatrice Costanza n. 29, piano terra e primo piano.
2) Ritenere e dichiarare, per tutti i motivi svolti in narrativa, che i sigg.ri , Parte_2
e occupano sine titulo ed abusivamente l'immobile di Controparte_1 Parte_3 proprietà del sig. ; 3) Per l'effetto condannare e/o ordinare ai sigg.ri Parte_1
, e di liberare da persone e cose, Parte_2 Controparte_1 Parte_3 immediatamente e senza ritardo, riconsegnandolo al legittimo proprietario, l'immobile sito in
Palermo (PA), Via Imperatrice Costanza n. 29, piano terra e primo piano, di proprietà del sig.
. Parte_1
Fissata udienza e notificato il relativo decreto unitamente al ricorso, all'udienza del 20 marzo
2024, in assenza dei convenuti non costituiti anche se ritualmente citati, l'attore insisteva nella domanda.
Con ordinanza riservata del 2 aprile 2024, si ordina al ricorrente di integrare il ricorso mediante precisa indicazione dell'oggetto della domanda civile azionata nell'ambito del procedimento penale concluso in primo grado con sentenza n. 177/23 dell'11.09.2023, attraverso il deposito della relativa comparsa di costituzione.
2 Con successiva ordinanza del 24 aprile 2024, preso atto del contenuto della comparsa di costituzione dell'attore quale parte civile nel menzionato procedimento penale e valutata l'identità della domanda lì azionata con quella pendente in questa sede, si disponeva la sospensione del procedimento ex art. 75 c.p.p.
In seguito alla conclusione del procedimento penale in virtù del passaggio in giudicato della sentenza penale resa da questo tribunale con il n. 28/2024 del 3 luglio 2024, il ricorrente ha riassunto il giudizio innanzi a questo Tribunale, osservando che, benchè i convenuti fossero stato infine assolti per insussistenza del fatto, tale decisione scaturiva dal giudizio di non colpevolezza nonostante la accertata consumazione della condotta materiale di usurpazione ex art. 633 c.p.
In base a ciò l'attore ha insistito per l'accoglimento delle domande.
Nel frattempo, i convenuti si costituivano con separate comparse del primo aprile 2025, per chiedere il rigetto della domanda, eccependo il difetto di legittimazione attiva processuale dell'attore, stante la carenza della prova del diritto di proprietà.
Con provvedimento del 2 aprile 2025 le parti sono state invitate alla mediazione obbligatoria e in seguito al deposito del verbale che ne attesta l'esito negativo, nel corso dell'udienza del 17 luglio u.s., chiusa l'istruttoria, sono state invitate a precisare le conclusioni nel corso della successiva trattazione scritta dell'11 settembre 2025.
Con la comparsa conclusionale, l'attore ha ribadito l'impostazione introduttiva e ha segnalato che non vi possono essere dubbi circa la sussistenza del suo diritto di proprietà sull'immobile, mai contestato dalle controparti neppure in sede penale, circostanza che consente qui di derogare alla rigida probatio diabolica di regola necessaria nel procedimento di rivendica;
a margine di ciò, l'attore ha argomentato alternativamente circa la possibilità di qualificare la domanda in termini di azione personale di restituzione, tenuto conto del fatto pacifico in base al quale i convenuti hanno occupato l'immobile senza mai contrappore una loro titolo di proprietà quali ed meri detentori.
I convenuti hanno insistito per il rigetto della domanda in assenza di prova del titolo di proprietà in capo all'attore.
***
All'esito del giudizio, analizzati gli atti, ritiene questo giudice che la domanda non possa essere accolta.
Nel procedimento penale celebrato contro i convenuti per il delitto di usurpazione previsto e punito dall'art. 633 c.p. e nell'ambito del quale l'attore si è costituito parte civile per chiedere la restituzione del bene, è stata verificata positivamente la ricostruzione accusatoria con specifico riguardo alla consumazione della condotta materiale ma è stata esclusa la colpevolezza degli odierni convenuti, in considerazione del fatto che in base alla loro rappresentazione psicologica, la detenzione del bene era giustificata da un accordo economico atipico con tale . Per_2
3 In base all'art. 654 c.p.p. “Nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto
o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purchè i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purchè la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa”.
Sul punto si deve allora osservare che né dalla lettura della sentenza penale di primo grado, né dalla lettura della sentenza definitiva, risulta che il tema della titolarità del diritto di proprietà in capo alla persona offesa sia stato analizzato in qualche modo.
E non basta a far ritenere il contrario il fatto che nel giudizio penale sia tata verificata positivamente la querela da parte della P.O. quale condizione di procedibilità, dal momento che l'atto di querela non implica necessariamente la titolarità della proprietà in capo al querelante: per consolidato orientamento interpretativo, infatti, l'oggetto della tutela apprestata dall'art. 633 c.p. non si esaurisce nella proprietà, ma anche nel possesso di terreni o edifici, visto che la norma è volta a salvaguardare quella situazione di fatto che si instaura fra l'immobile ed ogni soggetto, anche diverso dal proprietario, che vanta un interesse all'integrità del bene (Cassazione penale sez. II, 01/12/2005, n.2337).
Chiarito ciò, si deve a questo punto osservare che non vi è alcun documento, tra quelli prodotti dall'attore, validamente rappresentativo della titolarità in suo favore del diritto di proprietà sull'immobile conteso. Neppure il testamento olografo di del 21 aprile 1991, Persona_3 allegato al fine dall'attore, menziona in qualche modo l'immobile rivendicato. La denotazione dell'asse relitto, infatti, descritto nel verbale di pubblicazione del testamento olografo, risulta affidata alla stessa dichiarazione degli eredi, senza alcun conforto documentale, neppure catastale.
Ragione per cui non vi sono nemmeno i presupposti per far leva, ai fini della prova della proprietà, sull'istituto della successione nel possesso di cui all'art. 1146 c.c.
Non vi sono infine argomenti validi, secondo questo giudice, per qualificare l'azione quale personale di restituzione anziché petitoria.
Il fondamento della pretesa, infatti, è indicato dall'attore nella asserita titolarità del diritto di proprietà e nell'occupazione senza titolo da parte dei convenuti;
non risulta in alcun modo, invece,
l'allegazione da parte dell'attore di una relazione obbligatoria dipendente dalla consegna della detenzione del bene ai convenuti o a terzi (che con loro abbiano poi avuto a che fare) da cui desumere l'esistenza di un obbligo restitutorio.
In definitiva, visto che l'attore che pretende di far valere il diritto di proprietà nei confronti di chi detiene un bene deve anche provare il titolo che lo legittima e siccome nel caso di specie non vi è alcun elemento che consenta di assegnare all'attore la proprietà dell'immobile sito in Palermo
4 (PA), Via Imperatrice Costanza n. 29, piano terra e primo piano, la domanda non può essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'Erario, secondo i parametri minimi di legge, come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della lite, del rito e dell'attività svolta in concreto dopo la costituzione dei convenuti, ad istruttoria conclusa.
PQM
Il Tribunale di Palermo, definitivamente decidendo e respinta ogni diversa domanda ed eccezione: rigetta la domanda di rivendica azionata dall'attore con riguardo all'immobile sito in Palermo
(PA), Via Imperatrice Costanza n. 29, piano terra e primo piano.
Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in misura di euro 2.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15% come per legge, disponendone il pagamento in favore dell'Erario.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso a Palermo il 12/09/2025
Il giudice
Filippo Lo Presti
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/dottor Filippo Lo Presti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24,
e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
5