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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 22/01/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 270/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di RE, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Giulia Conte Presidente dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore dott. Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 10/02/2023 al n. 270/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. ANDOLFI IRENE, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente con l'Avv. CLAUDIO BOCCINI, come da procura in atti
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. MORACA ELENA, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE-
nonché
, _2
[...]
Controparte_3
-PARTI APPELLATE CONTUMACI- avverso la sentenza n. 1117/2022 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata in data 28/12/2022; trattenuta in decisione con ordinanza ex art 127ter c.p.c. del 13.11.2024 all'esito dell'udienza cartolare del 7.11.2024 sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di RE, contrariis reiectis, così decidere: Nel merito: A) previo accoglimento di tutti i motivi di appello così come proposti nell'atto di citazione in appello, in riforma dell'impugnata sentenza
n. 1117/2022 emessa dal Tribunale di Siena, G.O.P. dott.ssa Verzillo in esito all'udienza del 28.12.22, pubblicata in data 30.12.22 e comunicata alle parti via pec in pari data, accertare e dichiarare, previo accertamento della esclusiva responsabilità del SI. _2 nella causazione del sinistro occorso al SI. in data
[...] Parte_1
30.01.2012, il SI. la SI.ra , proprietaria del veicolo _2 Controparte_3 condotto dal SI. d obbligata in solido ex art. 2054 c.c., in solido con la _2 [...]
(già , in persona del legale Controparte_1 Controparte_4 rappresentante pro-tempore, tenuti al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, anche a titolo di danno differenziale, patiti dal SI. e, per Parte_1
l'effetto, condannare il SI. , la SI.ra , proprietaria del _2 Controparte_3 veicolo condotto dal SI. ed obbligata in solido ex art. 2054 c.c., in solido con la _2
(già , in persona del legale Controparte_1 Controparte_4 rappresentante pro-tempore, obbligata in solido ex lege, al risarcimento degli stessi in favore dell'attore come di seguito determinati: quanto al Parte_1 danno non patrimoniale, a titolo di c.d. personalizzazione del danno o comunque sub specie danno morale: condannare i convenuti in solido tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dall'attore a titolo di c.d. Parte_1 personalizzazione del danno o comunque sub specie danno morale, da riconoscersi nella misura massima;
quanto al danno non patrimoniale da invalidità temporanea: condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale da invalidità temporanea nella misura pari ad €. 5.302,00. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino all'effettivo saldo. Quanto al danno patrimoniale: condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno patrimoniale sofferto dall'attore così come quantificato dal ctu Parte_1
Rag. o nella maggiore o minore somma ritenuta equa e di giustizia, somma Persona_1 dalla quale dovrà essere detratto l'importo già corrisposto dalla Controparte_5 in ossequio all'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. emessa dal G.O.P. MO in data
12.5.20. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e fino all'effettivo saldo. B) respingere, in ogni caso, l'appello incidentale proposto da perché inammissibile e, comunque, perché infondato in Controparte_1 fatto ed in diritto e non provato; in ogni caso: con vittoria di spese e competenze tutte per il giudizio di primo grado, oltre la refusione in favore dell'attore Parte_1
delle spese di lite per la seconda ed ulteriore fase decisionale svolta in primo
[...] grado, da liquidarsi in € 4.253,00, oltre accessori di legge, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia, nonché con vittoria di spese competenze tutte per il presente giudizio di appello, oltre rimborso forfettario 15% ed oltre IVA e
CPA come per legge”;
Per la parte appellata: Per la parte appellata e appellante incidentale
[...]
: “Voglia la Corte di Appello di RE respingere l'impugnazione Controparte_1 proposta da ed, in accoglimento dell'appello incidentale, Parte_1 ridurre gli importi liquidati a titolo di danno differenziale (non patrimoniale e patrimoniale) all'odierno appellante con conseguente condanna di quest'ultimo alla restituzione a di quanto percepito in eccedenza. Con vittoria di Controparte_1 spese e competenze legali.”
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva innanzi Parte_1 alla Corte di Appello di RE , Controparte_1 _2 _3
ed proponendo appello avverso
[...] Controparte_3 Controparte_3 la sentenza n. 1117/2022, con la quale il Tribunale di Siena aveva parzialmente accolto la sua domanda di risarcimento dei danni (patrimoniali e non) conseguenti al sinistro stradale verificatosi il 30.01.2012, che non era contestato essere riconducibile alla responsabilità esclusiva di , il quale, alla guida della autovettura tipo Panda _2 di proprietà della di lui moglie , lo aveva investito mentre stava Controparte_3 attraversando le strisce pedonali, sulla strada Massetana – Romana, all'altezza del civico
51. Il Tribunale, richiamando contenuto e motivazione dell'ordinanza emessa in corso di causa ex art. 186quater c.p.c., aveva quindi condannato , _2 _3
e l'assicurazione del mezzo in solido tra loro, a risarcire al
[...] P_ Pt_1
l'importo di euro 1499,84 a titolo di residuo danno non patrimoniale ed euro 78.050,09
a titolo di danno patrimoniale, tenuto conto che risultava che aveva già CP_4 corrisposto all'attore l'importo di euro 3000,00 in data 3.12.2012 ed euro 118.000,00 in data 28.06.2018, trattenute dal danneggiato in conto del maggior avere. Il primo giudice aveva altresì riconosciuto al gli interessi legali e la rivalutazione Pt_1 monetaria sull'importo di euro 118,000 corrisposto dalla compagnia di assicurazione in corso di causa, per complessive euro 13.826,83. Il Tribunale non aveva invece considerato, ai fini del computo del danno, la documentazione, ritenuta tardivamente allegata, con la quale risultava aver corrisposto ad l'ulteriore importo di CP_4 CP_6 euro 115.000 in relazione al sinistro del Era stata infine respinta la domanda Pt_1 risarcitoria proposta da società di cui il era socio, Controparte_3 Pt_1 ritenendo il primo giudice che tale circostanza fosse tale da determinare una duplicazione del danno patrimoniale già riconosciuto all'attore come persona fisica. Il
Tribunale poneva quindi definitivamente a carico delle parti convenute, in solido, le spese delle CTU e le condannava a rifondere a parte attrice i 2/3 delle spese di lite.
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1) omessa motivazione in punto di liquidazione del danno non patrimoniale nella misura in cui si è richiamata l'ordinanza 186quater c.p.c. senza tenere in alcun conto delle prove espletate;
errore nella liquidazione del danno non patrimoniale con particolare riferimento al mancato riconoscimento della personalizzazione ed al mancato risarcimento della voce di danno morale;
mancata considerazione in proposito delle risultanze delle prove testimoniali ai fini del riconoscimento della personalizzazione del danno non patrimoniale in termini di venir meno della possibilità di lavorare, di avvenuta disgregazione del nucleo familiare e separazione dalla moglie, nonché di compromissione del rapporto con il figlio, oltre che di relazioni e rapporti sociali in generale;
errore nella liquidazione del danno biologico da invalidità temporanea, avendo il Tribunale confermato la liquidazione effettuata dall'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. che aveva considerato per un giorno di invalidità totale il valore minimo pari ad euro
98, anziché quello massimo di euro 149, senza fornire alcuna congrua motivazione sul punto;
2)omessa motivazione in punto di liquidazione del danno patrimoniale, essendosi il primo giudice limitato a confermare l'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. del
12.05.2020; erronea 'attualizzazione' del danno considerato che trattandosi di debito di valore, il relativo importo avrebbe dovuto essere rivalutato tenendo conto della svalutazione dagli esborsi all'attualità, sulla somma mediamente rivalutata e su cui poi computare gli interessi;
non condivisibilità delle conclusioni cui era pervenuto il CTU dott. errata individuazione della rendita costituita da indicata Per_2 CP_6 nell'ordinanza richiamata dalla sentenza in euro 30.089,49, anziché nel corretto importo di euro 28.192,81, dovendo, dall'importo complessivo erogato a tale titolo da , CP_6 essere detratti gli importi riconosciuti dall'Ente a titolo di danno al coniuge ed al figlio, come risulta dal doc 8 allegato alla citazione;
non corretta attualizzazione del danno patrimoniale alla data del sinistro;
3)errore nella parte in cui è stata omessa una pronuncia di inammissibilità di tutte le produzioni documentali fatte da con nota del 9.11.22 perché tardive, non P_ essendo stata allegatala la loro formazione successiva allo spirare dei termini istruttori;
4) errore nella parte in cui non è stata dichiarata l'inopponibilità all'appellante del pagamento di euro 115.000 effettuato da in favore di , per estraneità P_ CP_6 di quest'ultima dal giudizio;
mancata prova che la detta somma sia stata effettivamente erogata da al danneggiato;
CP_6
5) omessa motivazione e erronea statuizione in punto di spese di lite, nella misura in cui le stesse sono state erroneamente computate;
6) errore nella liquidazione delle spese di lite, con particolare riferimento alla mancata liquidazione dell'ulteriore attività difensiva prestata dai procuratori di parte attrice nella fase decisionale successiva alla proposizione del ricorso ex art. 186-quater c.p.c. da parte di P_
L'appellante chiedeva, quindi, che la Corte, in riforma della sentenza impugnata, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio che Controparte_1 contestava le censure formulate dall'appellante nei confronti della sentenza impugnata, eccependo l'inammissibilità per carenza di interesse del terzo e del quarto motivo di gravame principale e proponendo a sua volta appello incidentale per il seguente motivo:
1)errore nell'aver ritenuto inammissibile, in quanto tardiva, la documentazione prodotta da attestante la corresponsione da parte di quest'ultima della somma di euro P_
115.000,00 in favore dell considerato che tale produzione documentale era stata CP_6 autorizzata dal primo Giudice con ordinanza del 25.10.2022; errore anche nel non aver detratto il predetto importo dal risarcimento liquidato in favore di spettando a Pt_1 quest'ultimo soltanto il c.d. danno differenziale, pari alla differenza tra quanto liquidato a titolo di risarcimento del danno e quanto erogato dall in conseguenza del sinistro CP_6 di cui è causa, costituente infortunio sul lavoro.
L'appellante incidentale chiedeva, quindi, che la Corte, in riforma della sentenza impugnata, condannasse a restituire a le somme percepite in Pt_1 P_ eccedenza.
Gli appellati , e non si costituivano _2 Controparte_3 Controparte_3 in giudizio e, con ordinanza collegiale del 25.10.2023, ne era dichiarata la contumacia. Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa era trattenuta in decisione, all'esito dell'udienza cartolare del 07.11.2024, con ordinanza collegiale ex art. 127-ter c.p.c. del 13.11.2024, comunicata dalla Cancelleria il 14.11.2024, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso degli assegnati termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il perimetro della decisione – Non è oggetto di contestazione e dunque è coperto da giudicato l'accertamento dell'an della responsabilità di e _2 _3
in qualità, rispettivamente, di conducente e proprietaria del veicolo coinvolto
[...] nell'incidente, nonché della compagnia assicurativa del mezzo coinvolto nell'incidente,
per i danni lamentati dall'attore in conseguenza Controparte_1 Pt_1 del sinistro.
Neppure è contestato che, in conseguenza del detto sinistro, il abbia subito sia Pt_1 un danno non patrimoniale, sia un danno patrimoniale, essendo la controversia incentrata sulle relative quantificazioni e sulla detraibilità della somma che si allega essere stata corrisposta da . CP_6
Del pari coperta da giudicato è l'esclusione del danno patrimoniale in favore di
[...] che non ha impugnato il relativo rigetto della proposta domanda. Controparte_3
2.Il primo motivo di appello principale: la quantificazione del danno non patrimoniale – Con il primo motivo di gravame il si duole della non corretta Pt_1 quantificazione del danno non patrimoniale, sia sotto il profilo della mancata personalizzazione e del mancato riconoscimento della componente morale del danno biologico permanente, sia sotto il profilo della erronea individuazione della diaria giornaliera con riferimento al danno biologico da invalidità temporanea.
Ci si duole altresì della omessa motivazione sul punto da parte del primo giudice.
2.1. Con riferimento alla censura di omessa motivazione si osserva come il primo giudice, dopo aver riportato le conclusioni e deduzioni di ciascuna parte e indicato le somme erogate dalla compagnia di assicurazioni al a titolo di danno non Pt_1 patrimoniale e da questo trattenute in conto del maggior avere, ha così disposto in punto di riconoscimento del danno non patrimoniale: 'Con l'ordinanza ex art. 186 quater
c.p.c. emessa dal Tribunale in data 12.5.2020., la dr MO ha correttamente valutato
e liquidato il danno non patrimoniale subito dal motivando, peraltro, in modo Pt_1 compiuto e corrispondente all'istruttoria espletata, la mancata “personalizzazione” del danno stesso'. Null'altro viene detto neppure con riferimento ai passaggi attraverso i quali si perviene alla quantificazione dell'importo oggetto della statuizione di cui in dispositivo.
Con riferimento a riconoscimento e quantificazione del danno non patrimoniale, ci si trova dunque di fronte ad un caso di motivazione mediante integrale richiamo per relationem di altro provvedimento giudiziario emesso nel corso del medesimo giudizio.
Essendo quello richiamato un provvedimento reso nell'ambito della medesima causa e dunque perfettamente conosciuto dalle parti, ancorchè la tecnica redazionale non contribuisca a chiarezza e facile intellegibilità di quanto deciso, può ritenersi che la motivazione dell'ordinanza richiamata possa comunque valere ad integrare quella della decisione impugnata, tenuto conto che da quest'ultima si ricavano comunque elementi da cui inferire la specifica adesione del primo giudice al percorso motivatorio contenuto nel precedente provvedimento decisorio (cfr. Cass. n° 29017/2021).
2.2.La quantificazione del danno biologico permanente – Va premesso come non
è contestato che il in conseguenza del sinistro, abbia riportato una invalidità Pt_1 permanente del 30%, indicata dal CTU con riferimento ai postumi derivanti dalla rottura del femore, dalle plurime fratture al volto ed al cranio, ivi compresi i risvolti psichiatrici consistenti in depressione del tono dell'umore e turbe della memoria.
Sul punto nell'ordinanza ex art. 186quater c.p.c. richiamata integralmente nella sentenza impugnata con riferimento a modalità di calcolo e quantificazione del danno biologico permanente, si legge: 'Secondo le Tabelle attualmente vigenti, aggiornate al
2018, il danno da invalidità permanente calcolato nella misura del 30% per un soggetto quarantatreenne all'epoca del fatto può essere quantificato in € 147.033,00'.
Con riferimento alla richiesta di personalizzazione si specifica: '…non sono emerse risultanze probatorie contenenti “specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari” (Cass. ordinanza 15084/19). Il fatto che il SI. dopo il sinistro, abbia intrapreso una Pt_1 nuova e diversa attività lavorativa (vendita di prodotti tipici locali) che fosse compatibile con la tipologia di postumi psico-fisici residuati, non è, di per sé indice di una sofferenza ulteriore rispetto a quella già comunemente patita da qualunque soggetto danneggiato con la medesima invalidità. A tale proposito, le allegazioni di parte attrice relative al
“peggioramento e sconvolgimento delle proprie condizioni di vita quotidiana, dato che egli è stato costretto ad effettuare fondamentali, radicali e profondi cambiamenti al proprio stile di vita e scelte di vita radicalmente differenti dalle precedenti” (pag. 9 citazione), non sono supportate da prove di specifici fatti e circostanze che attestino un particolare ed ulteriore patimento da parte del SI. Né può soccorrere in tal Pt_1 senso la separazione coniugale intervenuta negli anni successivi, potendo la stessa essere imputabile a cause diverse ed indipendenti dalle conseguenze del sinistro stradale. Anche le prove per testi non forniscono elementi utili sotto questo profilo, avendo ad oggetto fatti attinenti alle prestazioni lavorative del prima e dopo il Pt_1 sinistro e non obiettivi e specifici fatti che dimostrino radicali cambiamenti dello stile di vita dell'attore. In assenza di elementi da cui inferire l'esistenza di un pregiudizio che possa definirsi estraneo alla valutazione medico-legale, rappresentato da una sofferenza interiore ulteriore rispetto a quella già comunemente patita da qualunque soggetto danneggiato con la medesima invalidità, non può essere riconosciuta alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento'.
Nell'approcciarsi ai motivi di appello relativi alla liquidazione del danno non patrimoniale complessivamente patito dal occorre premettere che, come chiarito fin dal 2008 Pt_1 dalle celebri pronunce a Sezioni Unite cd. di San Martino e secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, tale danno, seppur suscettibile di manifestarsi attraverso molteplici sfaccettature e di colpire la persona sotto plurimi profili, dando vita sotto il profilo descrittivo ad una molteplicità di voci, ha natura “unitaria” e
“onnicomprensiva”. Come di recente ribadito dalla Suprema Corte (cfr. Cass.
07/09/2023 n. 26140), “l'unitarietà del danno non patrimoniale va intesa nel senso che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole ed ai medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 226, 2056, 2059 c.c.); mentre la onnicomprensività del danno non patrimoniale va intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative “in peius” della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, con il concorrente limite di evitare duplicazioni (attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici)”.
Dunque, se occorre evitare duplicazioni del danno, occorre però, al contempo, anche dare conto di ogni nocumento conseguente all'illecito, sia verificando quali siano i valori della persona lesi (salute, dignità, affetti, identità personale, estrinsecazione del proprio modo di essere nelle diverse sfere dell'esistenza ecc.), sia tenendo presente che, come ben evidenziato dalla suddetta pronuncia di legittimità, “il giudice di merito deve valutare la fenomenologia della lesione non patrimoniale: sia nell'aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale, che si colloca nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso), che nell'aspetto dinamico-relazionale della vita del danneggiato (c.d. danno relazionale, che si colloca nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce “altro da sé”).”
Ciò posto, con riferimento alla doglianza relativa al mancato riconoscimento della voce di danno morale, la stessa deve essere ritenuta infondata. La censura dell'appellante sul punto pare fondarsi su un malinteso di fondo, ovvero che il primo giudice non abbia riconosciuto alcunchè a titolo di sofferenza psichica e patema d'animo.
La sentenza impugnata richiama la motivazione dell'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c., che ha liquidato il danno biologico facendo applicazione delle Tabelle del Tribunale di
Milano del 2018 vigenti al momento della decisione, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (43 anni) e della percentuale di invalidità permanente riportata (30%), pervenendo così all'importo di euro 147.033,00.
Sotto questo primo aspetto la decisione del primo Giudice risulta immune dal vizio censurato: ancorchè non abbia fatto alcuno specifico riferimento ai vari passaggi che hanno portato al computo dell'importo finale e non abbia specificato alcunchè sul calcolo del danno morale, quale componente del danno non patrimoniale, nel quantum complessivamente liquidato a titolo di danno biologico da invalidità permanente risulta ricompresa anche la voce relativa al danno morale, avendo il Tribunale assunto (come può verificarsi ripetendo il calcolo con i valori tabellari richiamati) quale base di calcolo il valore tabellare del punto comprensivo dell'aumento percentuale previsto dal sistema tabellare a titolo di sofferenza morale soggettiva.
Quanto alla censura relativa alla mancata personalizzazione del danno biologico permanente, l'appellante nelle sue deduzioni non mette in dubbio che la giurisprudenza di legittimità consolidata sia nel senso che “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (cfr. ex plurimis Cass. 5865 del 4.3.2021; Cass. 28988 dell'11.11.2019; Cass. 2788 del 31.1.2019; Cass. 21939 del
21.9.2017).
Anzi, richiama proprio tale orientamento e sostiene di aver comprovato le suddette peculiarità. In particolare il riconduce l'esigenza di personalizzazione essenzialmente ai Pt_1 seguenti aspetti:
-lo sconvolgimento della propria esistenza per non aver più potuto svolgere la propria attività professionale in cui era affermato e stimato;
-la disgregazione dei propri rapporti familiari, fino ad arrivare alla separazione dalla moglie;
-la compromissione dei rapporti con il figlio piccolo (all'epoca del sinistro di sette anni), con cui non riesce più a giocare, con conseguente forte stato depressivo;
-la perdita delle proprie relazioni sociali e l'impossibilità di crearne di nuove.
Ora, la componente correlata alla depressione deve ritenersi sia stata già apprezzata dal CTU - e dunque entrata nella quantificazione del danno biologico da invalidità permanente – quale componente di danno psichico, di talchè considerarla nuovamente in sede di personalizzazione costituirebbe un'illegittima duplicazione.
Anche per quanto concerne la perdita di relazioni sociali in generale, si osserva come, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le ripercussioni nelle attività quotidiane, in conseguenza di una invalidità permanente, costituiscono una delle conseguenze insite nell'invalidità stessa, nel senso che qualunque persona affetta da una invalidità non può non risentirne sul piano della quotidiana routine e dei rapporti sociali. La Cassazione ha in proposito stabilito che la perduta o ridotta o modificata possibilità di intrattenere rapporti sociali in conseguenza di una invalidità permanente costituisce infatti una delle "normali" conseguenze delle invalidità gravi, nel senso che qualunque persona affetta da una grave invalidità non può non risentirne sul piano dei rapporti sociali (cfr. in questo senso, ex multis, Cass n. 23778 del 07/11/2014; n. 21716 del 23/09/2013; n. 11950 del 16/05/2013; n. 15414 del 13/07/2011; n. 24864 del
09/12/2010,; Sez. L, n. 25236 del 30/11/2009).
Tuttavia vi sono aspetti peculiari, tra quelli dedotti dall'appellante e risultanti dalle dichiarazioni testimoniali assunte, che meritano una personalizzazione del danno da invalidità permanente.
Il primo di tali aspetti è quello lavorativo: in particolare risulta e non è oggetto di contestazione che all'epoca del sinistro il fosse un affermato consulente Pt_1 finanziario, mentre, successivamente all'incidente, soprattutto in conseguenza del riscontrato deficit di memoria ed attenzione, era costretto a mutare lavoro, iniziando a svolgere un'attività come rivenditore di prodotti alimentari tipici locali.
Sul punto la ST , che premetteva di essere stata una cliente Testimone_1 dell'appellante, spiegava: 'Posso confermare che per quanto riguarda la mia posizione e quella di alcuni miei colleghi da me indirizzati al l'attività dallo stesso svolta è Pt_1 stata di istruzione della pratica e reperimento dei finanziamenti altro non so in merito a quanto richiesto'. La stessa testimone, spiegava quindi: 'dopo il sinistro, dato che io lavoro in detto reparto ed ho potuto constatare che i danni riportati dallo stesso erano tali da non renderlo più affidabile sul lavoro tanto è vero che io stessa ho chiuso la mia posizione con lui e mi sono rivolta ad altra agenzia'.
Anche il ST , che dichiarava di essere titolare di un'agenzia a suo Testimone_2 tempo concorrente di quella del riferiva: 'Posso dire che su Siena era un ottimo Pt_1 antagonista e sapeva svolgere in maniera competente il proprio lavoro, tanto da essere stimato dai Colleghi e da me personalmente, era praticamente un punto di riferimento sia per i clienti che per i Colleghi', aggiungendo quindi che: 'avendolo incontrato sul lavoro anche in epoca successiva al sinistro ho potuto verificare direttamente che lo stesso non è più in grado di svolgere il proprio lavoro'.
Il ST ribadiva che quella del era una delle agenzie più Testimone_3 Pt_1 accreditate nel settore, spiegando che dopo il sinistro non lo aveva più visto seguire le numerose pratiche che prima gestiva.
, in sede di dichiarazioni testimoniali, dopo aver premesso di essere Parte_2 un'amica del dichiarava: 'Ho potuto constatare personalmente che nella nuova Pt_1 attività in cui è impegnato mi ha regalato una bottiglietta di olio nuovo e dopo pochi giorni non si ricordava più di avermela regalata, pertanto effettivamente vi sono delle difficoltà che chi lo conosce riesce a percepire'.
Dunque, è risultato che all'epoca del sinistro il lavorava in una agenzia Pt_1 conosciuta e accreditata nell'ambiente imprenditoriale e svolgeva l'attività di consulente finanziario, ricevendo dunque soddisfazione dalla stima manifestata dai colleghi e dalla fiducia accordatagli dai numerosi clienti. Dopo l'incidente è pacifico che non riusciva più
a svolgere tale lavoro ed era costretto a ripiegare su un sicuramente meno gratificante lavoro di rivenditore di prodotti alimentari tipici. Al di là dell'aspetto economico – che sarà aggetto di separato, successivo esame –non potendo proseguire il proprio lavoro il ha sicuramente visto venir meno una dimensione in cui si realizzava come Pt_1 persona e da cui traeva soddisfazione. Invero, se lo stesso avesse fin da principio svolto un lavoro semplice e routinario, di scarso interesse e impegno intellettuale, avrebbe potuto mantenere intatta almeno quella sfera della sua vita, mentre così ha perduto molto più di quanto avrebbe perduto una persona media.
Altro aspetto idoneo a rientrare nella personalizzazione è la perdita del piacere del
IN di giocare con il proprio figlio ancora in tenera età. La ST Parte_2 ha sul punto dichiarato: '…soprattutto non riesce più fisicamente a giocare come prima con il figlio a pallone o sulla spiaggia'. La ST ha aggiunto sul punto: Testimone_4
'Ora è meno paziente con il figlio ed ha difficoltà perché si stanca con facilità e zoppica ancora'. Anche il ST ha riferito in proposito: 'Dopo il sinistro anche a Testimone_5 causa della zoppia cha ancora lo affligge ha effettive difficoltà a giocare con il figlio di
10 anni, posso confermare di aver visto l'attore ciclicamente depresso'.
La compromissione del piacere di trascorrere del tempo giocando con il proprio figlio allora ancora in tenera età, integra una ulteriore circostanza peculiare della vita del che deve essere valutata in termini di personalizzazione. Pt_1
Non altrettanto può essere detto dell'intervenuta separazione dalla moglie, visto che dagli atti non sono emersi elementi per ricondurla causalmente al sinistro per cui è causa.
Per tutto quanto detto, in accoglimento del motivo di appello, deve dunque essere riconosciuta la personalizzazione del danno da invalidità temporanea subito dal Pt_1 nei termini che di seguito si andranno ad illustrare.
2.3.La quantificazione del danno biologico temporaneo – Risulta dagli atti e non
è oggetto di contestazione che in conseguenza del sinistro il subiva un periodo Pt_1 di invalidità temporanea pari a complessivi 133 giorni, di cui 60 giorni di inabilità temporanea totale, 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 75% e 43 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%.
Nell'ordinanza ex art. 186quater c.p.c. richiamata integralmente nella sentenza impugnata anche in relazione alla quantificazione del danno biologico da invalidità permanente viene affermato quanto segue: 'Il periodo di invalidità temporanea parziale
è stato calcolato dal CTU in complessivi 133 giorni (60 giorni al 100%, 30 giorni al 75%
e 43 giorni al 50%), corrispondenti al periodo della malattia, dal 30.01.12 al 12.06.12, che risulta dalle certificazioni prodotte. Non emergono dagli atti particolari sofferenze soggettive superiori a quelle comunemente sopportate nel periodo considerato. Il danno da invalidità temporanea viene, pertanto liquidato sulla base del valore minimo di €
98,00 per un giorno di invalidità assoluta con il seguente risultato: danno da invalidità temporanea assoluta è € 5.880,00, danno da invalidità temporanea parziale al 75% è
€ 2.205,00, danno da invalidità temporanea parziale al 50% è € 2.107,00, per complessivi € 10.192,00'.
L'appellante ha lamentato il computo del detto danno considerando il valore della diaria giornaliera base, senza addivenire ad alcuna personalizzazione.
Il motivo è fondato. Tanto premesso dagli atti ed in particolare dalla espletata CTU medica risulta che, a seguito del sinistro per cui è causa, il veniva trasportato al Pronto Soccorso con Pt_1 trauma cranico con perdita di coscienza, imponente tumefazione ecchimotica in sede periorbitale destra, ferite abrasive multiple al volto, ferita lacero contusa in sede fronto parietale destra, fratture composte in sede frontorbitaria e maxillo malare omolaterale, oltre a frattura diafisi femorale destra, frattura laterale del seno mascellare. Durante il periodo di ricovero fu sottoposto ad intervento di osteosintesi con applicazione di chiodo e cerchiaggio metallico, all'esito del quale intraprendeva un periodo di riabilitazione con prescrizione di deambulazione con ausili e carico parziale, che veniva via, via aumentato. Il danneggiato manifestava anche difficoltà di attenzione e memoria, evidenziando contestuale flessione del tono dell'umore, con conseguente sottoposizione ad una serie di visite psichiatriche.
Tali circostanze sono idonee a fondare una personalizzazione della diaria per la temporanea, quantificata invece dal Tribunale nella misura base all'epoca di euro 98,00
(come si desume dividendo i giorni di temporanea parziale ed assoluta per la complessiva somma riconosciuta).
Benvero, la tabella milanese, mentre nel quantificare il danno permanente già include nelle voci standard l'entità dei pregiudizi subiti e l'età del danneggiato, nel quantificare la diaria ne prescinde. Dunque, quando si parla di 'personalizzazione' della invalidità temporanea non si fa riferimento ad una condizione di eccezionalità rispetto alla analoga malattia subita da altri soggetti nelle medesime condizioni – come invece nel danno da invalidità permanente di cui si è detto sopra – ma si va a verificare la congruità della diaria in relazione all'entità dei pregiudizi subiti e dunque delle caratteristiche e dall'andamento del periodo di 'malattia' sopportato.
Pertanto, nella fattispecie, anche il solo fatto che il fu travolto mentre Pt_1 attraversava la strada nelle strisce pedonali, con conseguente notevole choc, unito alla circostanza che patì un politraumatismo di rilevante entità, in conseguenza del quale dovette subire un doloroso intervento seguito da un periodo di immobilizzazione forzata e da una lunga e impegnativa riabilitazione, oltre a manifestare disturbi di attenzione e memoria, integrano circostanze idonee a giustificare un significativo aumento del valore base della diaria giornaliera.
Se è vero che anche malattie scarsamente invalidanti possono nell'immediato essere particolarmente dolorose, non si può poi dubitare del fatto che il gravissimo politraumatismo subito dal sia stato ben più angosciante e doloroso fisicamente Pt_1 di un microtrauma: se, insomma, la diaria base è adeguata ad un colpo di frusta, pur in sé doloroso, non può esserlo altrettanto per un caso, quale quello dell'appellante, in cui il periodo di malattia è stato caratterizzato da un intervento chirurgico particolarmente invasivo, immobilizzazione riabilitazione e disturbi psichiatrici di rilevante entità.
Tale danno deve dunque essere riliquidato applicando una diaria maggiore rispetto al valore base, nei termini di seguito specificati.
2.4 La riquantificazione del danno non patrimoniale – L'accoglimento dei due sopra indicati motivi di appello, cui consegue la rideterminazione del danno da invalidità temporanea, con riferimento all'importo della diaria giornaliera, nonchè la rideterminazione del danno da invalidità permanente, con riferimento alla sua personalizzazione, comporta che si debba procedere ad una nuova liquidazione del danno, dunque secondo le tabelle attualmente vigenti, posto che è pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte (ex plurimis: Cass. n. 5008/05, n. 5908/98; n.
6356/96; n. 8465/94) il principio a mente del quale le obbligazioni di valore si trasformano in obbligazioni di valuta a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione, con la conseguenza che solo da tale momento esse restano assoggettate alla disciplina dettata dall'art. 1224 c.c. per le obbligazioni di valuta e che quando, all'esito del giudizio di primo grado, l'ammontare del danno alla persona sia stato determinato secondo il sistema "tabellare", la sopravvenuta variazione
- nelle more del giudizio di appello - delle tabelle utilizzate comporta, per una corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c., l'applicazione della tabella aggiornata (cfr. da ult. Cass. 22.11.2019 n. 30519; v. anche Cass. 25485/ 2016; Cass.
22265/ 2018).
Fatta tale premessa, considerato che come detto nel caso di specie non è in contestazione che il che al momento del sinistro aveva 43 anni e che ha Pt_1 riportato postumi pari al 30%, in applicazione delle vigenti tabelle milanesi (aggiornate al 1.01.2024), ha riportato un danno da invalidità permanente pari complessivamente ad euro 173.256,00, già considerato l'incremento del punto base per la cd. sofferenza soggettiva (di cui euro 118.668,00 a titolo di danno biologico dinamico relazionale ed euro 54.588,00 a titolo di componente di sofferenza soggettiva interiore).
Per quanto detto sopra, in accoglimento del primo motivo di appello, dovrà essere applicata la personalizzazione che, nel caso di specie, appare congrua nella misura del
20% (considerato che l'invalidità del 30% consente una personalizzazione del 29% e che nel caso in esame la stessa è stata accolta per gli aspetti sia della realizzazione lavorativa, sia della perdita di momenti ludici con il figlio in tenera età). In tal senso il danno biologico permanente è dunque pari ad euro 207.907,20 (euro
173,256 + l'aumento del 20% pari ad euro 34.651,20).
Quanto al danno da lesione temporanea le tabelle aggiornate al 2024 prevedono una diaria giornaliera base di euro 115,00 (di cui euro 84 per la componente biologica e dinamico relazionale ed euro 31 per la componente di sofferenza soggettiva), suscettibile di essere aumentata fino al 50%.
Nel caso di specie, in accoglimento del secondo motivo di appello si è riconosciuta la personalizzazione anche della suddetta diaria, che si ritiene, conformemente al tipo di sofferenze subite durante la malattia, per come sopra specificato, debba essere pari ad euro 140.
Considerato che non è oggetto di discussione il fatto che il abbia subito 60 giorni Pt_1 di invalidità temporanea al 100%, 30 al 75%, e 43 al 50%, il complessivo danno da invalidità temporanea è complessivamente pari ad euro 14.560,00 (euro
8400+3150+3010).
Il danno non patrimoniale subito dal è dunque complessivamente pari ad euro Pt_1
222.467,20.
La determinazione di rivalutazione e interessi come per legge viene rimandata all'esito della decisione sulle detrazioni da operare su detto importo per come di seguito.
2.5.Le detrazioni – Bisogna a questo punto tenere in conto che è coperta da giudicato, in quanto non oggetto di impugnazione, la circostanza che dall'importo del complessivo danno non patrimoniale vada detratto: il valore della rendita capitale costituita da nel 2018 per ristorare il danno biologico, pari a complessive euro 37.725,16 CP_6
(doc 8 parte attrice), nonché l'importo corrisposto a tale titolo da in corso di P_ causa e specificamente all'udienza del 28.06.2018, pari ad euro 118.000,00.
Va inoltre tenuto conto che l'appellante ha chiesto la liquidazione del danno al netto anche di quanto corrisposto da controparte in esecuzione dell'ordinanza ex art.186quater c.p.c. del 12.05.2020. A tale ultimo proposito la disposizione di bonifico allegata in atti reca la data del 8.06.2020; dovendo le detrazioni essere fatte sulla base di valori omogenei, deve rilevarsi che quanto liquidato nella suddetta ordinanza a titolo di residuo danno non patrimoniale era pari ad euro 1499,84.
A tale proposito deve premettersi che, come reiteratamente affermato dalla Suprema
Corte, la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire rendendo omogenei il credito e l'acconto, per poi poter sottrarre l'uno dall'altra; inoltre, gli accessori debbono essere computati prima sull'intero credito, poi, dal momento del pagamento dell'acconto, sul credito residuo.
Nel caso di pagamenti in acconto, infatti, il creditore nel periodo compreso tra il danno e il pagamento dell'acconto, a causa della mora ha perduto la possibilità di investire e far fruttare l'intero capitale dovutogli, e dunque il danno da mora deve, per questo periodo, replicare il lucro che gli avrebbe garantito l'investimento dell'intero capitale;
dopo il pagamento dell'acconto, e per effetto di quest'ultimo, il creditore non può più dolersi di avere perduto i frutti finanziari teoricamente derivanti dall'investimento dell'intero capitale dovutogli e il lucro cessante si riduce alla perduta possibilità di investire e far fruttare il capitale che residua.
Questo essendo il criterio che deve presiedere alla liquidazione del danno da mora nelle obbligazioni di valore, ne segue che nel caso di pagamento di acconti, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni:
-occorre devalutare il credito alla data dell'illecito, e poi computare su di esso la rivalutazione monetaria e gli interessi cd. compensativi - ovvero gli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno - fino al momento della corresponsione dell'acconto, così da determinare a quanto ammontasse il complessivo credito, per somma capitale, rivalutazione ed interessi, alla data del pagamento;
-scomputare da tale complessiva somma l'acconto;
-riprendere poi il computo degli accessori sulla residua somma.
Seguendo tali criteri, l'importo complessivamente dovuto a titolo di danno non patrimoniale, pari ad euro 222.467,20, devalutato al momento del sinistro (in data
30.01.2012) risulta pari ad euro 180.427,58 e rivalutando e maggiorando degli interessi compensativi detto importo fino al momento della determinazione della rendita si CP_6 perviene alla somma di euro 202.045,73. Da tale somma può dunque essere detratto l'importo della rendita costituita al medesimo titolo, pari ad euro 37.725,16, pervenendo alla somma di euro 164.320,57. Da tale importo, a sua volta rivalutato e maggiorato degli interessi compensativi fino alla data del pagamento dell'acconto da parte di (20.06.2018), va detratta quindi anche la somma di euro 118.000,00 CP_4 corrisposta in acconto dall'assicurazione, pervenendo ad euro 46.320,57. Va infine effettuata la rivalutazione e maggiorazione degli interessi compensativi alla data del pagamento in esecuzione dell'ordinanza ex art. 186quater (8.06.2020), pervenendo ad euro 47.261,80, da cui detrarre il solo importo computato a titolo di residuo danno non patrimoniale (ovvero euro 1.499,84), così arrivando all'importo finale dovuto a titolo di danno non patrimoniale pari ad euro 45.761,96. Trattandosi di debito di valore tale somma deve essere ulteriormente rivalutata fino all'attualità e sulla somma mediamente rivalutata debbono computarsi gli interessi compensativi, giusta Cass. S.U. 1712/95, per complessivi euro 58.228,92.
Su tale somma sono dovuti infine gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
3.Il secondo motivo di appello principale: la quantificazione del danno patrimoniale – Con riferimento al danno patrimoniale – che come detto non è contestato in punto di an, ma solo di quantum – il primo giudice dopo aver affermato che 'pertanto l'ordinanza del 12.05.2020 va confermata', nel dispositivo ha direttamente condannato i convenuti in solido a rifondere al a tale titolo l'importo di euro Pt_1
78.050,09.
Sul punto l'appellante, oltre a rimarcare l'assenza di motivazione, ha lamentato: erronea attualizzazione del danno non patrimoniale 'dimenticando che, trattandosi di un debito di valore, la somma calcolata a titolo di risarcimento del danno patrimoniale spettante al doveva essere rivalutata tenendo conto della svalutazione intervenuta dalla Pt_1 data degli esborsi ad oggi e sulla somma mediamente rivalutata dovevano computarsi gli interessi'; erronea quantificazione fatta sulla base della non corretta CTU del dott.
in luogo della corretta valutazione contenuta nella CTU redatta dalla dott.ssa Per_2
; errata individuazione del valore della rendita costituita da a titolo di danno Per_3 CP_6 patrimoniale, essendo stato detratto l'intero ammontare erogato di euro 30.089,49 in cui erano ricomprese anche le somme erogate al coniuge ed al figlio a titolo di danno patrimoniale, in luogo della corretta somma pari ad euro 28.192,81. Ovviamente, tutte le suddette censure sono correlate all'ordinanza ex art. 186quater per come richiamata nella sentenza del Tribunale, nella quale si trova traccia del percorso seguito dal giudice per pervenire all'importo che viene riportato nel dispositivo della sentenza impugnata.
Tanto premesso, in questo caso la motivazione del provvedimento contiene unicamente un laconico richiamo all'ordinanza emessa in corso di causa ex art. 186quater c.p.c. in termini di sua 'conferma', senza che sia riportato in sentenza – contrariamente a quanto invece fatto per il danno non patrimoniale – neppure un minimo accenno al percorso logico del provvedimento richiamato che si intendeva condividere. In detti termini la censura di omessa motivazione deve essere ritenuta fondata.
Nella sentenza impugnata non si rinviene alcuna statuizione in merito al risarcimento del danno patrimoniale, essendosi il Tribunale limitato a disporre la conferma dell'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c., dopo aver affermato di ritenere condivisibili le conclusioni raggiunte nella predetta ordinanza riguardo alla liquidazione del danno non patrimoniale e al rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla società attrice
[...]
, senza nulla statuire quanto al danno patrimoniale. _3
Invero, costituisce ormai ius receptum (cfr., ex multis Cass. n. 459 del 10/01/2022) il principio secondo il quale “la motivazione di una sentenza può essere redatta "per relationem" rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti
"autosufficiente", riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico - giuridica. La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo”. Come chiarito anche dalla recente giurisprudenza
(cfr., ex plurimis Cass. n. 21443/2022), la motivazione con rinvio “per relationem” ad altro provvedimento giudiziario non può risolversi in una acritica adesione alla pronuncia richiamata, essendo indispensabile che la condivisione della decisione sia fondata su una autonoma valutazione delle questioni oggetto di giudizio.
Nel caso di specie, il Tribunale ha confermato la statuizione di condanna al risarcimento del danno patrimoniale già disposta con l'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c., limitandosi a prendere atto dell'esistenza di tale pronuncia, senza neppure riprodurne o esporne, neppure in parte, la motivazione.
A fronte della omessa motivazione della sentenza impugnata si deve quindi provvedere sul punto a integrare il percorso motivatorio ancorandolo ovviamente ai motivi di appello spiegati con riferimento alla quantificazione del danno patrimoniale, per i quali non si può prescindere dal confrontarsi – come fa la stessa parte appellante – con la richiamata ordinanza contenente la spiegazione dei passaggi che hanno portato alla quantificazione dell'importo che nel dispositivo della sentenza impugnata - e solo lì - è riconosciuto a titolo di danno patrimoniale.
Passando quindi al merito della questione, nell'ordinanza ex art. 186quater c.p.c. interamente richiamata per relationem nella sentenza impugnata, dopo essersi affermato il diritto al riconoscimento del danno patrimoniale, stante i postumi riscontrati e la cessazione dell'attività lavorativa di consulente finanziario svolta dal prima Pt_1 del sinistro, con riferimento alla sua quantificazione veniva così disposto: 'La CTU Rag. ha posto a base dei suoi calcoli i documenti depositati in atti ed, in particolare, le Per_1 dichiarazioni dei redditi del SI. che, non essendo state tempestivamente Pt_1 contestate, devono ritenersi valido strumento di indagine. Al fine di determinare l'entità del lucro cessante dell'attore è stato necessario considerare anche la produzione di reddito attinente agli anni successivi al sinistro, in modo da poter considerare le residue capacità lavorative del SI. La documentazione è stata, dunque, integrata con Pt_1 le dichiarazioni dei redditi disponibili relative agli anni successivi al sinistro fino al 2016 ed è stato disposto un supplemento di indagine al fine di completare la consulenza sulla base della nuova documentazione. La CTU ha calcolato il reddito medio netto relativo al triennio precedente al sinistro, escludendo tutti gli altri redditi (dei fabbricati e redditi diversi), in € 22.014 ed il reddito medio netto nel periodo successivo al sinistro (dal
2012 al 2016) in € 11.499 (pag. 6 supplemento CTU). In tale calcolo non ha tenuto conto delle deduzioni spettanti in virtù dell'attività esercitata (versamenti INPS, 'oneri deducibili') in quanto “elementi esclusi dalla base imponibile fra gli altri i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni” come da D. Lgs. 314/97, art. 6, che definisce l'imponibile contributivo, con ciò rispondendo alla richiesta di chiarimenti disposta con ordinanza del 07.05.18 e verbale di udienza del 05.03.18. Ha, poi, proceduto alla valorizzazione del danno patrimoniale, determinando in 24 anni lo scarto di vita dall'incidente all'età pensionabile indicata per gli uomini a 67 anni tenendo conto degli anni del SI. alla data dell'incidente. Il Pt_1 valore determinato (€ 528.000) è stato abbattuto del 3% (€ 15.840), percentuale di presumibile flessione del mercato finanziario – oggetto dell'attività del SI. –, Pt_1 ricavata dalla contrazione del credito al consumo dal 2008 al 2012 (indagine del settembre 2014, pubblicata dalla Banca d'Italia), ottenendo l'importo di € 512.160. Da tale valore sono stati detratti gli utili percepiti dal SI. negli anni successivi al Pt_1 sinistro, dal 2012 al 2016. Così facendo, il CTU ha sottratto dalla media dei redditi antecedenti al sinistro, moltiplicati per il numero di anni prima della pensione (24), non
l'equivalente media dei redditi moltiplicati per i medesimi anni ma i soli redditi effettivamente incassati fra il 2012 ed il 2016, utilizzando per il calcolo grandezze fra loro eterogenee: il “minuendo”, composto da una media di redditi moltiplicata per il numero di anni prima della pensione, il “sottraendo” composto dalla somma dei redditi relativi a cinque anni. La differenza che ne risulta non produce alcun risultato utile. Si rende, pertanto, necessario eseguire analoga operazione sottraendo dal primo importo la somma risultante dalla moltiplicazione per 24 anni del reddito medio netto prodotto dal dopo il sinistro. A ciò si aggiunge, accogliendo l'osservazione del CT di parte Pt_1 convenuta – recepita anche dal CTU senza peraltro darvi seguito adeguando in tal senso la propria relazione - che l'importo ottenuto, rappresentante il reddito che presumibilmente il SI. non percepirà negli anni successivi al sinistro fino all'età Pt_1 della pensione, sarebbe stato incassato dal in rate annuali tra la data del sinistro Pt_1 e quella dell'età pensionabile.
Considerato che
il risarcimento non verrà pagato in quote annuali ma verrà corrisposto in unica soluzione, è necessario attualizzarlo in modo che quel capitale sia finanziariamente equivalente al capitale esigibile in data futura. Si è reso, dunque, necessario integrare la CTU già svolta per completarla, utilizzandone il risultato utile, al fine di rispondere al quesito posto. E' stato nominato nuovo CTU (Dott.
che ha proceduto a tale operazione producendo più soluzioni alternative sulla Per_2 base di quattro distinti coefficienti di attualizzazione, non esistendo un criterio univoco in relazione all'analisi da effettuare. Più precisamente, i tassi indicati sono i seguenti:
A) tasso di attualizzazione indicato, periodicamente, dal Ministero dello Sviluppo
Economico (tasso “ufficiale” che il Ministero individua ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni, che vengono concesse in favore delle imprese;
B) tasso di attualizzazione calcolato pari al tasso “netto”, cioè dedotta l'imposta (aliquota del
12,5%), dei Buoni del Tesoro Poliennali con scadenza pari a 15 anni (4,49 % per l'anno
2012); C) tasso di attualizzazione calcolato pari al rendimento indicato al precedente punto (strumento finanziario risk-free) maggiorato di un “premio di rischio”; D) tasso di attualizzazione calcolato come media aritmetica dei tre precedenti valori. Poiché i redditi futuri verosimilmente prodotti dal SI. fino all'età del presunto Pt_1 pensionamento sono “redditi di impresa” e, di conseguenza, suscettibili di rischio imprenditoriale, il tasso più adeguato da applicare è il tasso di attualizzazione calcolato pari al rendimento indicato al precedente punto (strumento finanziario risk-free) maggiorato di un “premio di rischio” (ipotesi C). Stimato il valore del premio di rischio pari a 3 – anche sulla base del fatto che la precedente CTU Rag. aveva decurtato Per_1
i redditi medi annui di un'aliquota del 3% indicata come flessione del mercato di riferimento nel quale operava al SI. e coerente con la tipologia di azienda Pt_1 analizzata, di piccole dimensioni - il valore del tasso di attualizzazione, comprensivo del premio di rischio, è pari a 7,49% (4,49+3). L'attualizzazione alla data del sinistro della somma di € 512.160 (risultante dalla moltiplicazione per 24 anni del reddito medio prodotto dal IN ante sinistro (€ 22.000) dà luogo ad un capitale di € 234.498,08;
l'attualizzazione alla data del sinistro della somma di € 275.976 (risultante dalla moltiplicazione per 24 anni del reddito medio prodotto dal IN post sinistro (€
11.499) dà luogo ad un capitale di € 126.358,50. La differenza dei due valori (omogenei) attualizzati è pari ad € 108.139,58, che costituisce il risarcimento del danno patrimoniale per lucro cessante subìto dal SI. Da tale ammontare va detratto Pt_1 il valore capitale della rendita costituita dall , destinata ad indennizzare il danno CP_6 patrimoniale (doc. 8 parte attrice), pari ad € 30.089,49 (108.139,58- 30.089,49=78.050,09). Poiché l'attualizzazione è stata calcolata alla data del sinistro, all'importo ottenuto di € 78.050,09 devono aggiungersi gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo'.
Partendo dai primi due punti del motivo di gravame, parte appellante non contesta la quantificazione complessiva del danno da mancato guadagno derivante dalla perdita della capacità lavorativa specifica, così come risultante dalla CTU dott.ssa Persona_1 che il Tribunale ha fatto propria per determinare il valore complessivo del lucro cessante patito dal e pari complessivamente ad euro 528.000, somma abbattuta del 3% Pt_1 in relazione alla flessione subita dal mercato finanziario (anche questo dato non contestato), pervenendo così ad euro 512.160,00. Da tale ultimo importo la prima CTU ha detratto quanto percepito dal per la distribuzione degli utili negli anni dal Pt_1
2012 al 2016 (come da supplemento di CTU), così pervenendosi all'importo finale di
480.488,00 (poi ridotto in sede di integrazione della CTU ad euro 454.655,00) pari al complessivo mancato guadagno. L'appellante sostiene che il giudice si sarebbe dovuto limitare a rivalutare detta somma 'tenendo conto della svalutazione intervenuta dalla data degli esborsi ad oggi e sulla somma mediamente rivalutata dovevano computarsi gli interessi'
Invece con ulteriore incarico di CTU conferito al dott. (dep 31.01.2020), il Per_2
Tribunale chiedeva di 'determini il valore attualizzato della somma di € 512.160,00; 2) calcoli il reddito che il SI. avrebbe potuto produrre dalla data del sinistro all'età Pt_1 del presunto pensionamento (67 anni) sulla base dei redditi prodotti negli anni successivi al sinistro, utilizzando i dati risultanti nella relazione tecnica depositata in atti, e determini il valore attualizzato della somma così ottenuta'.
Su tale aspetto della 'attualizzazione' del danno futuro da mancato guadagno, nonché della sua rivalutazione, si incentrano quindi i primi due punti del secondo motivo di appello, che si intersecano anche con la questione relativa alle modalità di detrazione, dal mancato guadagno per l'attività di consulente finanziario non più svolta, dei minori guadagni percepiti dal dopo il sinistro. Pt_1
Il motivo è parzialmente fondato nei termini di seguito specificati.
In proposito va premesso come la somma spettante a titolo di danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica non può coincidere con l'importo complessivo come sopra calcolato (euro 512.160,00 da cui detrarre puramente e semplicemente i dividenti percepiti dal , perché bisogna tener conto, da un canto, della Pt_1 percezione anticipata della somma, e, dall'altro, dell'evoluzione di tale somma nel tempo, introducendo un correttivo: la cd. attualizzazione attuariale (che tiene appunto conto anche dell'aspettativa dell'inflazione futura, oltre che del cd. tasso di rendimento).
Si tratta all'evidenza di aspetto del tutto diverso dal computo di rivalutazione e interessi invocato dall'appellante, che va operato sulla somma finale ritenuta dovuta, in quanto trattandosi di debito di valore la somma deve essere valutata all'attualità (con operazione che è per l'appunto tutt'altra cosa rispetto al calcolo attuariale della c.d. attualizzazione, da cui non si può comunque prescindere).
Nella CTU del dott. il valore del tasso di attualizzazione applicabile è stato Per_2 computato facendo la media aritmetica tra i tre tassi di attualizzazione più utilizzati, ovvero:
A) Tasso di attualizzazione indicato, periodicamente, dal Ministero dello Sviluppo
Economico, ovvero quello “ufficiale” che il Ministero individua ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni, che vengono concesse in favore delle imprese e pari per il periodo di interesse a 3,07%;
B) Tasso di attualizzazione calcolato pari al tasso “netto”, cioè dedotta l'imposta
(aliquota del 12,5%), dei Buoni del Tesoro Poliennali con scadenza pari a 15 anni (non esiste una scadenza pari al periodo oggetto di attualizzazione, 24 anni: di conseguenza,
è stato scelto quello con scadenza inferiore e più prossima ai 24 anni). La misura di questo tasso è pari al rendimento netto offerto da attività finanziarie prive di rischio e, generalmente, vengono impiegati i rendimenti netti offerti dai Titoli di Stato. e dunque pari per il periodo di interesse a 4,49% (tasso lordo rilevato dal Ministero dell'Economia
e Finanze pari al 5,13%, all.2);
C) Tasso di attualizzazione pari al rendimento indicato al precedente punto (strumento finanziario risk-free) maggiorato però di un “premio di rischio”. Questo calcolo, che rappresenta uno dei metodi più utilizzati ipotizza che i flussi di reddito annuali debbano essere “scontati”, per riportarli all'inizio del periodo considerato, non solo del tasso di uno strumento finanziario a rischio zero ma anche di un valore che rappresenti il
“rischio”, che tali flussi di cassa siano effettivamente prodotti durante tutto l'intervallo di tempo considerato. Il valore di tale tasso di attualizzazione è pari a 7,49.
La media aritmetica tra i suddetti tre criteri, indicata dal CTU, appare in effetti il parametro più corretto in quanto in grado di tenere conto sia della percezione anticipata del danno 'futuro', sia dell'aspettativa dell'inflazione futura, sia del rischio di impresa insito nel tipo peculiare di danno consistente nella perdita di entrate derivanti dall'attività di consulente finanziario, dunque, posta patrimoniale correlata alla percezione di un reddito derivante da attività imprenditoriale soggetta al relativo rischio. Attualizzando quindi i flussi di reddito annuali, che compongono il danno futuro per complessivi euro 512.160,00, tenendo conto della media tra i sopra indicati tassi, si perviene all'importo di euro 363.860,29.
A questo punto, dalla perdita reddituale subita dal per non aver potuto più Pt_1 svolgere l'attività di consulente finanziario, vanno detratti i redditi dallo stesso comunque prodotti successivamente al sinistro, svolgendo una meno redditizia attività.
Non è contestato il dato, riportato nelle CTU di entrambi i consulenti nominati, relativo al reddito medio annuo prodotto dal successivamente al sinistro pari ad euro Pt_1
11.499,00. Moltiplicando tale importo per tutti gli anni fino al raggiungimento dell'età pensionabile da parte del (ovvero 24 anni, fino al raggiungimento di 67 anni) si Pt_1 perviene all'importo di euro 275.967,00. Anche tale somma va 'attualizzata' tenendo conto dei sopra indicati fattori, (ovvero del computo anticipato rispetto alla futura percezione, del tasso di inflazione): utilizzando, anche per omogeneità, il medesimo criterio sopra descritto, della media aritmetica dei valori derivanti dall'applicazione dei tre tassi maggiormente in uso nei settori imprenditoriali, si perviene all'importo di euro
196.065,02.
Ora, detraendo tale somma, corrispondente al minor reddito percepito dopo il sinistro svolgendo diversa attività lavorativa, dal complessivo danno da perdita del reddito derivante dalla attività espletata prima del sinistro per come sopra attualizzata (euro
363.860,29) si ottiene l'importo di euro 167.795,27, che rappresenta la perdita patrimoniale al netto del minor reddito comunque percepito dopo il sinistro.
Prima di procedere al computo di rivalutazione e interessi va affrontato anche il terzo punto del medesimo motivo di appello, relativo alla detrazione dell'importo della rendita costituita da al medesimo titolo. L'appellante non contesta la doverosità della CP_6 suddetta detrazione (in applicazione del principio della c.d. compensatio lucri cum damno), ma lamenta che sarebbe stato sottratto un importo sbagliato, ovvero euro
30.089,49, somma comprensiva anche dei danni riconosciuti da a moglie (per CP_6 euro 1184,88) ed al figlio (euro 711,80) a titolo di danno patrimoniale.
Il punto del motivo di appello appare fondato, nei termini di seguito specificati.
L'importo corrisposto da nel 2018 a titolo di danno patrimoniale subito dal solo CP_6
è pari ad euro 28.192,81. Pt_1
Per detrarre detto importo dal danno patrimoniale riconosciuto al le somme Pt_1 vanno ovviamente rese omogenee secondo il ragionamento già sopra evidenziato e dunque effettuando le seguenti operazioni: a) occorre devalutare il credito alla data dell'illecito, e poi computare su di esso la rivalutazione monetaria e gli interessi cd. compensativi - ovvero gli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno - fino al momento della corresponsione della rendita erogata da , così da determinare a quanto ammontasse il complessivo credito, per CP_6 somma capitale, rivalutazione ed interessi, alla data del pagamento da parte dell'Ente;
b)scomputare da tale complessiva somma l'acconto;
c)riprendere poi il computo degli accessori sulla residua somma.
Devalutando l'importo di euro 167.795,27 ritenuto dovuto a titolo di complessivo danno da lucro cessante al momento del sinistro (30.01.2012) si ottiene la somma di euro 136.087,00 che rivalutato al momento dell'erogazione del 2018 e CP_6 maggiorato degli interessi compensativi è pari ad euro 152.392,42.
Da tale importo va dunque sottratta la rendita erogata da per il solo danno subito CP_6 dal al medesimo titolo ovvero euro 28.192,81, pervenendo alla somma di euro Pt_1
124.199,61.
Parte appellante ha chiesto di scomputare dall'importo dovuto quanto a tale titolo già pagato in esecuzione dell'ordinanza 186quater c.p.c., che a proposito del danno patrimoniale aveva liquidato al euro 78.050,09. Pt_1
Per scomputare tale importo dalla somma di euro 124.199,61, quest'ultima va rivalutata per l'ulteriore periodo, con maggiorazione degli interessi compensativi anche per detto periodo, fino alla data di tale ultimo pagamento in esecuzione dell'ordinanza ex art.186quater c.p.c. avvenuto con disposizione di bonifico allegata in atti che reca la data del 8.06.2020. Si perviene quindi all'importo di euro 126.635,67 da cui, detraendo l'importo pagato al medesimo titolo in forza dell'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., si arriva ad euro 48.585,58.
Trattandosi di debito di valore tale somma deve essere ulteriormente rivalutata fino all'attualità e sulla somma mediamente rivalutata debbono computarsi gli interessi compensativi, giusta Cass. S.U. 1712/95, per complessivi euro 61.821,79.
Su tale somma sono dovuti infine gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
4.Il terzo motivo di appello principale: la mancata pronuncia di inammissibilità di tutti i documenti tardivamente prodotti – Con il terzo motivo di appello principale censura la decisione del primo giudice nella parte in cui ha omesso di Pt_1 pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità sollevata dal medesimo attore nelle note difensive autorizzate del 21.12.2022, con riferimento alla documentazione prodotta da con nota di deposito del 09.11.2022. P_ In proposito risulta che con nota depositata telematicamente in data 9.11.2022 depositava i seguenti documenti che erano stati richiesti dal giudice: 1)atto P_ di transazione e quietanza in data 4.3.2022 tra e per CP_6 Controparte_1
l'importo di €. 115.000,00 relativo alla rivalsa concernente le somme erogate in favore di a seguito dell'infortunio in data 30.1.2012 e allegate Parte_1 attestazioni e conteggi;
2) Contabile attestante l'avvenuto CP_6 CP_7 pagamento in favore di epurata dei dati sensibili. CP_6
Con ordinanza in data 25.10.22 il Tribunale aveva infatti emesso il seguente provvedimento: “Il giudice, ritenendo la necessità di accertare se l'importo di euro
115.000,00 sia stato effettivamente versato, in ogni caso per economia processuale,
Rimette la causa sul ruolo -Concede a parte convenuta termine fino al 30.11.22 per la produzione di documento attestante l'avvenuto pagamento Rinvia all'udienza virtuale del 28.12.22 ore 10,00 per i medesimi incombenti, con termine sino al 21.12.22 per note aggiuntive e facoltative sul punto'.
Con nota depositata il 21.12.2022 parte attrice eccepiva l'inammissibilità della Pt_1 produzione dell'atto di transazione in quanto non rientrante nell'autorizzazione alla produzione del giudice, nonché la inammissibilità anche dell'attestazione di pagamento in quanto tardivamente prodotta rispetto alla sua formazione.
Tanto premesso per chiarire i termini della questione, il motivo di appello è in parte inammissibile, in parte infondato.
L'inammissibilità va riferita alla lamentata omessa pronuncia sull'eccezione proposta con riferimento alla produzione dell'atto di transazione, che il giudice non ha utilizzato affatto nella propria decisione. L'appellante richiede dunque una pronuncia su una eccezione proposta in corso di causa ma non funzionale rispetto alla decisione, in quanto inerente documento non posto alla base della sentenza, con conseguente inammissibilità del gravame sul punto per carenza di interesse.
Quanto alla dedotta omessa pronuncia relativamente all'eccezione di inammissibilità per tardiva produzione dell'altro documento, inerente l'avvenuto pagamento dell'importo di euro 115.000, la stessa è parimente inammissibile e al contempo comunque infondata, atteso che il primo giudice sul punto invece si era pronunciato, così statuendo: 'Da ultimo, la documentazione prodotta da parte convenuta attesta che la ha pagato CP_4 per il sinistro del anche ulteriori €. 115.000,00 all , ma detta Pt_1 CP_6 documentazione è tardiva ed il giudice non può computarla'. Dunque, non solo il
Tribunale si era pronunciato sulla eccepita tardività del documento attestante il pagamento fatto da n favore di , ma lo aveva fatto in sostanza accogliendo CP_4 CP_6 la tesi propugnata dall'appellante, il cui gravame sul punto deve dunque ritenersi sfornito del necessario interesse e dunque inammissibile.
5.Il quarto motivo di appello principale ed il motivo di appello incidentale: il
c.d. danno differenziale – Il quarto motivo di appello principale ed il motivo di appello incidentale di meritano trattazione congiunta in quanto entrambi concernono P_ il pagamento di euro 115.000 fatto da in favore di : da una parte P_ CP_6
l'appellante deduce sul punto che 'si sottolinea come la compagnia di Pt_1 assicurazioni non abbia affatto dato prova che L'INAIL abbia effettivamente erogato integralmente e/o anche parzialmente la somma di cui all'atto di transazione all'attore
Dall'altra parte con lo spiegato appello incidentale, ha Parte_1 P_ chiesto rilevarsi l'erroneità della decisione nella parte in cui ha ritenuto tardiva la produzione documentale richiesta dal medesimo Tribunale ed ha rilevato come l'importo pagato in favore di avrebbe invece dovuto essere detratto dall'importo CP_6 riconosciuto quale danno risarcito al con restituzione da parte di quest'ultimo Pt_1 delle somme eccedenti pagate da P_
Tanto premesso, si osserva come dalla documentazione prodotta da il P_
9.11.2022 risulta che in data 4.03.2022 concludeva un accordo transattivo P_ con in forza del quale la compagnia di assicurazioni corrispondeva all'Ente CP_6 previdenziale l'importo complessivo di euro 115.000 omnia 'per tutte le prestazioni economiche erogate – inclusi interessi legali, spese amministrative – in riferimento all'infortunio occorso al sig. A fronte di tale pagamento Parte_3
dichiarava di rinunciare ad ogni pretesa e azione nei confronti della compagnia. CP_6
Ciò posto, la questione così come sollevata dall'appellante incidentale appare non correttamente impostata, nella misura in cui la somma pagata dall'assicurazione in favore dell'Ente previdenziale (il quale ultimo, come visto sopra, aveva erogato importi a titolo di indennità e/o rendita in favore del con riferimento all'incidente occorso Pt_1 in quanto integrante infortunio sul lavoro) non integra affatto una ulteriore posta da valutare in termini di compensatio lucri cum damno, come invece fatto per gli importi erogati da direttamente al Il pagamento fatto dall'assicurazione riguarda CP_6 Pt_1 in primo luogo le somme che ha corrisposto al danneggiato, oltre interessi e spese CP_6 sopportate dall'ente, per cui, detrarre tale pagamento dal danno liquidato al Pt_1 rappresenterebbe una duplicazione della compensatio lucri cum damno di fatto già operata nei termini sopra specificati. Né d'altro canto ha in alcun modo P_ documentato né provato che il - che lo ha decisamente contestato - abbia Pt_1 ricevuto da somme superiori o ulteriori rispetto a quelle dedotte in atti e già CP_6 scomputate (ovvero euro 37725,16 per il danno non patrimoniale ed euro 30089,49, somma quest'ultima come si vedrà infra comprensiva tra l'altro anche dei rimborsi in favore di moglie e figlio). Né la circostanza che abbia erogato al somme CP_6 Pt_1 ulteriori a quelle dedotte in atti può desumersi dal solo fatto che il medesimo abbia concluso con la compagnia di assicurazione una transazione – come tale ovviamente non opponibile a terzi – con la quale rinunciava a qualsiasi azione a fronte del pagamento di un importo concordato tra le parti come detto comprensivo anche di spese legali sostenute dall'ente (appunto euro 115.000).
Piuttosto, il pagamento fatto da in favore di rappresenta l'adempimento P_ CP_6
– definito nella fattispecie in via transattiva – di quanto dovuto in relazione all'azione di surroga che può esercitare ex art. 1916 c.c. e 142 Cod Ass nei confronti dei CP_6 soggetti responsabili del danneggiamento subito dal lavoratore in cui favore l'ente ha dovuto erogare indennità e rendite.
Dunque, si tratta all'evidenza di pagamenti inerenti il regolamento, in via transattiva, dei rapporti tra l'Ente previdenziale, che ha corrisposto al l'indennizzo per Pt_1
l'infortunio sul lavoro e l'assicurazione delle parti danneggiate, tenute per legge a tenere indenne di quanto dallo stesso erogato al danneggiato (somme che infatti sono CP_6 decurtate da quanto dovuto da quest'ultimo a titolo di risarcimento danni. Il fatto che in questo caso l'importo che risulta aver pagato a non corrisponda CP_4 CP_6 esattamente alla somma degli importi scomputati dal risarcimento di danno patrimoniale e non riconosciuti in favore del appare dunque in definitiva priva di Pt_1 rilievo per vari ordini di motivi: la somma di euro 115.000 rappresenta importo determinato in via transattiva con accordo da cui è rimasto estranei il danneggiato;
non risulta in alcun modo documentata - né è mai stata rilevata in corso di causa –
l'erogazione al da parte di di somme superiori alle rendite indicate in atti, Pt_1 CP_6
i cui importi, come visto sopra, sono stati oggetto di appello da parte del ma Pt_1 non da parte di che ha inteso far valere un pagamento effettuato a titolo di P_ surroga, rapporto che nulla ha a che vedere con il danneggiato.
Per quanto detto, dunque il quarto motivo di appello principale deve essere ritenuto fondato, mentre va respinto l'appello incidentale.
6.Il quinto ed il sesto motivo di appello principale: le spese di lite di primo grado – I due motivi di appello inerenti la quantificazione delle spese di lite di primo grado sono assorbiti dal parziale accoglimento del merito dell'appello principale e della conseguente riforma della sentenza di primo grado. La riforma del merito della decisione impugnata, determinando la caducazione dell'intera pronuncia di primo grado (ivi inclusa quella accessoria sulle spese) impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale; esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017, Rv.
642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931 - 01; Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 28718 del
30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013, Rv.
628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783 - 01; Sez. L,
Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01).
7.Le spese di lite –Va premesso che la riquantificazione delle spese di lite dei due gradi di giudizio, come conseguenza dell'effetto demolitorio di cui all'art. 336 c.p.c., investe unicamente il rapporto tra gli appellati ed il _2 Controparte_8 Pt_1 unico ad essere stato investito da motivi di appello in conseguenza dei quali la sentenza di primo grado è stata riformata. Nessun motivo di appello ha invece investito il rigetto della domanda proposta da di talchè con riferimento ad essa Controparte_3 non vi è stata riforma e, dunque, per tale parte la liquidazione delle spese riguarda, almeno potenzialmente, le sole spese di secondo grado;
spese queste ultime su cui nulla deve essere tuttavia liquidato, atteso che nessun gravame è stato proposto nei confronti di la quale ultima è rimasta contumace in tale grado. Controparte_3
Ciò posto, sulla base dell'esito complessivo della lite va tenuto conto che, se è vero che sono state liquidate al somme sensibilmente inferiori a quelle richieste, tutte le Pt_1 voci di danno da quest'ultimo fatte oggetto di domanda sono state accolte e risarcite.
Come chiarito autorevolmente dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. sentenza n.
32061 del 31 ottobre 2022), se anche la liquidazione è stata inferiore a quella pretesa, ciò non costituisce di per sé ragione di soccombenza reciproca (configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi), e può giustificare la compensazione (totale o parziale) solo in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.
Sulla base di tale orientamento, da cui non appaiono motivi per discostarsi, le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere poste a carico dei convenuti e odierni appellati
, , in solido tra loro. Allo stesso modo le spese P_ _2 Controparte_3 delle CTU espletate in primo grado e liquidate come in atti devono essere poste tutte definitivamente a carico delle suddette parti appellate in solido tra loro.
Le suddette spese si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum (ricompreso per entrambi i grado, tenuto conto del criterio di cui all'art. 10 co. II c.c., nello scaglione tra euro 52.000 ed euro 260.000) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione, quanto al grado di appello, della fase istruttoria, tecnicamente non espletata
(e rilevato che la trattazione è consistita nel riportarsi a questioni già indicate nell'atto introduttivo e concludere;
tutte attività già ricomprese nel compenso per la fase precedente e per quella successiva).
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante incidentale, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di RE, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1)in accoglimento dell'appello principale, riconosciuta la personalizzazione del danno biologico permanente e di quello temporaneo patito dal tenuto conto del Pt_1 pagamento effettuato da per il medesimo titolo in esecuzione dell'ordinanza P_ ex art. 186 quater c.p.c., condanna gli appellati , P_ _2 _3
, in solido tra loro, a corrispondere a , a titolo di danno
[...] Parte_1 non patrimoniale, l'importo di euro 58.228,92 oltre interessi legali dalla presente sentenza all'effettivo soddisfo;
2) in accoglimento dell'appello principale, condanna le parti appellate P_ _2
, , in solido tra loro, a risarcire a , a
[...] Controparte_3 Parte_1 titolo di danno patrimoniale, tenuto conto del pagamento effettuato da P_ per il medesimo titolo, in esecuzione dell'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., la somma di euro 61.821,79 oltre interessi legali dalla presente sentenza all'effettivo soddisfo;
3) rigetta nel resto l'appello principale;
4) respinge l'appello incidentale proposto da P_
5) condanna le parti appellate , , in solido tra P_ _2 Controparte_3 loro, a rifondere in favore dell'appellante principale le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano: quanto al primo grado in complessivi € 14.103,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
quanto al secondo grado in complessivi € 9991,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
6) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'impugnante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in RE, nella camera di consiglio del 20.01.2025 dalla Corte di Appello di RE su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Dott.ssa Giulia Conte
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di RE, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Giulia Conte Presidente dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore dott. Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 10/02/2023 al n. 270/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. ANDOLFI IRENE, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente con l'Avv. CLAUDIO BOCCINI, come da procura in atti
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. MORACA ELENA, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE-
nonché
, _2
[...]
Controparte_3
-PARTI APPELLATE CONTUMACI- avverso la sentenza n. 1117/2022 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata in data 28/12/2022; trattenuta in decisione con ordinanza ex art 127ter c.p.c. del 13.11.2024 all'esito dell'udienza cartolare del 7.11.2024 sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di RE, contrariis reiectis, così decidere: Nel merito: A) previo accoglimento di tutti i motivi di appello così come proposti nell'atto di citazione in appello, in riforma dell'impugnata sentenza
n. 1117/2022 emessa dal Tribunale di Siena, G.O.P. dott.ssa Verzillo in esito all'udienza del 28.12.22, pubblicata in data 30.12.22 e comunicata alle parti via pec in pari data, accertare e dichiarare, previo accertamento della esclusiva responsabilità del SI. _2 nella causazione del sinistro occorso al SI. in data
[...] Parte_1
30.01.2012, il SI. la SI.ra , proprietaria del veicolo _2 Controparte_3 condotto dal SI. d obbligata in solido ex art. 2054 c.c., in solido con la _2 [...]
(già , in persona del legale Controparte_1 Controparte_4 rappresentante pro-tempore, tenuti al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, anche a titolo di danno differenziale, patiti dal SI. e, per Parte_1
l'effetto, condannare il SI. , la SI.ra , proprietaria del _2 Controparte_3 veicolo condotto dal SI. ed obbligata in solido ex art. 2054 c.c., in solido con la _2
(già , in persona del legale Controparte_1 Controparte_4 rappresentante pro-tempore, obbligata in solido ex lege, al risarcimento degli stessi in favore dell'attore come di seguito determinati: quanto al Parte_1 danno non patrimoniale, a titolo di c.d. personalizzazione del danno o comunque sub specie danno morale: condannare i convenuti in solido tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dall'attore a titolo di c.d. Parte_1 personalizzazione del danno o comunque sub specie danno morale, da riconoscersi nella misura massima;
quanto al danno non patrimoniale da invalidità temporanea: condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale da invalidità temporanea nella misura pari ad €. 5.302,00. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino all'effettivo saldo. Quanto al danno patrimoniale: condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno patrimoniale sofferto dall'attore così come quantificato dal ctu Parte_1
Rag. o nella maggiore o minore somma ritenuta equa e di giustizia, somma Persona_1 dalla quale dovrà essere detratto l'importo già corrisposto dalla Controparte_5 in ossequio all'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. emessa dal G.O.P. MO in data
12.5.20. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e fino all'effettivo saldo. B) respingere, in ogni caso, l'appello incidentale proposto da perché inammissibile e, comunque, perché infondato in Controparte_1 fatto ed in diritto e non provato; in ogni caso: con vittoria di spese e competenze tutte per il giudizio di primo grado, oltre la refusione in favore dell'attore Parte_1
delle spese di lite per la seconda ed ulteriore fase decisionale svolta in primo
[...] grado, da liquidarsi in € 4.253,00, oltre accessori di legge, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia, nonché con vittoria di spese competenze tutte per il presente giudizio di appello, oltre rimborso forfettario 15% ed oltre IVA e
CPA come per legge”;
Per la parte appellata: Per la parte appellata e appellante incidentale
[...]
: “Voglia la Corte di Appello di RE respingere l'impugnazione Controparte_1 proposta da ed, in accoglimento dell'appello incidentale, Parte_1 ridurre gli importi liquidati a titolo di danno differenziale (non patrimoniale e patrimoniale) all'odierno appellante con conseguente condanna di quest'ultimo alla restituzione a di quanto percepito in eccedenza. Con vittoria di Controparte_1 spese e competenze legali.”
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva innanzi Parte_1 alla Corte di Appello di RE , Controparte_1 _2 _3
ed proponendo appello avverso
[...] Controparte_3 Controparte_3 la sentenza n. 1117/2022, con la quale il Tribunale di Siena aveva parzialmente accolto la sua domanda di risarcimento dei danni (patrimoniali e non) conseguenti al sinistro stradale verificatosi il 30.01.2012, che non era contestato essere riconducibile alla responsabilità esclusiva di , il quale, alla guida della autovettura tipo Panda _2 di proprietà della di lui moglie , lo aveva investito mentre stava Controparte_3 attraversando le strisce pedonali, sulla strada Massetana – Romana, all'altezza del civico
51. Il Tribunale, richiamando contenuto e motivazione dell'ordinanza emessa in corso di causa ex art. 186quater c.p.c., aveva quindi condannato , _2 _3
e l'assicurazione del mezzo in solido tra loro, a risarcire al
[...] P_ Pt_1
l'importo di euro 1499,84 a titolo di residuo danno non patrimoniale ed euro 78.050,09
a titolo di danno patrimoniale, tenuto conto che risultava che aveva già CP_4 corrisposto all'attore l'importo di euro 3000,00 in data 3.12.2012 ed euro 118.000,00 in data 28.06.2018, trattenute dal danneggiato in conto del maggior avere. Il primo giudice aveva altresì riconosciuto al gli interessi legali e la rivalutazione Pt_1 monetaria sull'importo di euro 118,000 corrisposto dalla compagnia di assicurazione in corso di causa, per complessive euro 13.826,83. Il Tribunale non aveva invece considerato, ai fini del computo del danno, la documentazione, ritenuta tardivamente allegata, con la quale risultava aver corrisposto ad l'ulteriore importo di CP_4 CP_6 euro 115.000 in relazione al sinistro del Era stata infine respinta la domanda Pt_1 risarcitoria proposta da società di cui il era socio, Controparte_3 Pt_1 ritenendo il primo giudice che tale circostanza fosse tale da determinare una duplicazione del danno patrimoniale già riconosciuto all'attore come persona fisica. Il
Tribunale poneva quindi definitivamente a carico delle parti convenute, in solido, le spese delle CTU e le condannava a rifondere a parte attrice i 2/3 delle spese di lite.
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1) omessa motivazione in punto di liquidazione del danno non patrimoniale nella misura in cui si è richiamata l'ordinanza 186quater c.p.c. senza tenere in alcun conto delle prove espletate;
errore nella liquidazione del danno non patrimoniale con particolare riferimento al mancato riconoscimento della personalizzazione ed al mancato risarcimento della voce di danno morale;
mancata considerazione in proposito delle risultanze delle prove testimoniali ai fini del riconoscimento della personalizzazione del danno non patrimoniale in termini di venir meno della possibilità di lavorare, di avvenuta disgregazione del nucleo familiare e separazione dalla moglie, nonché di compromissione del rapporto con il figlio, oltre che di relazioni e rapporti sociali in generale;
errore nella liquidazione del danno biologico da invalidità temporanea, avendo il Tribunale confermato la liquidazione effettuata dall'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. che aveva considerato per un giorno di invalidità totale il valore minimo pari ad euro
98, anziché quello massimo di euro 149, senza fornire alcuna congrua motivazione sul punto;
2)omessa motivazione in punto di liquidazione del danno patrimoniale, essendosi il primo giudice limitato a confermare l'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. del
12.05.2020; erronea 'attualizzazione' del danno considerato che trattandosi di debito di valore, il relativo importo avrebbe dovuto essere rivalutato tenendo conto della svalutazione dagli esborsi all'attualità, sulla somma mediamente rivalutata e su cui poi computare gli interessi;
non condivisibilità delle conclusioni cui era pervenuto il CTU dott. errata individuazione della rendita costituita da indicata Per_2 CP_6 nell'ordinanza richiamata dalla sentenza in euro 30.089,49, anziché nel corretto importo di euro 28.192,81, dovendo, dall'importo complessivo erogato a tale titolo da , CP_6 essere detratti gli importi riconosciuti dall'Ente a titolo di danno al coniuge ed al figlio, come risulta dal doc 8 allegato alla citazione;
non corretta attualizzazione del danno patrimoniale alla data del sinistro;
3)errore nella parte in cui è stata omessa una pronuncia di inammissibilità di tutte le produzioni documentali fatte da con nota del 9.11.22 perché tardive, non P_ essendo stata allegatala la loro formazione successiva allo spirare dei termini istruttori;
4) errore nella parte in cui non è stata dichiarata l'inopponibilità all'appellante del pagamento di euro 115.000 effettuato da in favore di , per estraneità P_ CP_6 di quest'ultima dal giudizio;
mancata prova che la detta somma sia stata effettivamente erogata da al danneggiato;
CP_6
5) omessa motivazione e erronea statuizione in punto di spese di lite, nella misura in cui le stesse sono state erroneamente computate;
6) errore nella liquidazione delle spese di lite, con particolare riferimento alla mancata liquidazione dell'ulteriore attività difensiva prestata dai procuratori di parte attrice nella fase decisionale successiva alla proposizione del ricorso ex art. 186-quater c.p.c. da parte di P_
L'appellante chiedeva, quindi, che la Corte, in riforma della sentenza impugnata, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio che Controparte_1 contestava le censure formulate dall'appellante nei confronti della sentenza impugnata, eccependo l'inammissibilità per carenza di interesse del terzo e del quarto motivo di gravame principale e proponendo a sua volta appello incidentale per il seguente motivo:
1)errore nell'aver ritenuto inammissibile, in quanto tardiva, la documentazione prodotta da attestante la corresponsione da parte di quest'ultima della somma di euro P_
115.000,00 in favore dell considerato che tale produzione documentale era stata CP_6 autorizzata dal primo Giudice con ordinanza del 25.10.2022; errore anche nel non aver detratto il predetto importo dal risarcimento liquidato in favore di spettando a Pt_1 quest'ultimo soltanto il c.d. danno differenziale, pari alla differenza tra quanto liquidato a titolo di risarcimento del danno e quanto erogato dall in conseguenza del sinistro CP_6 di cui è causa, costituente infortunio sul lavoro.
L'appellante incidentale chiedeva, quindi, che la Corte, in riforma della sentenza impugnata, condannasse a restituire a le somme percepite in Pt_1 P_ eccedenza.
Gli appellati , e non si costituivano _2 Controparte_3 Controparte_3 in giudizio e, con ordinanza collegiale del 25.10.2023, ne era dichiarata la contumacia. Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa era trattenuta in decisione, all'esito dell'udienza cartolare del 07.11.2024, con ordinanza collegiale ex art. 127-ter c.p.c. del 13.11.2024, comunicata dalla Cancelleria il 14.11.2024, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso degli assegnati termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il perimetro della decisione – Non è oggetto di contestazione e dunque è coperto da giudicato l'accertamento dell'an della responsabilità di e _2 _3
in qualità, rispettivamente, di conducente e proprietaria del veicolo coinvolto
[...] nell'incidente, nonché della compagnia assicurativa del mezzo coinvolto nell'incidente,
per i danni lamentati dall'attore in conseguenza Controparte_1 Pt_1 del sinistro.
Neppure è contestato che, in conseguenza del detto sinistro, il abbia subito sia Pt_1 un danno non patrimoniale, sia un danno patrimoniale, essendo la controversia incentrata sulle relative quantificazioni e sulla detraibilità della somma che si allega essere stata corrisposta da . CP_6
Del pari coperta da giudicato è l'esclusione del danno patrimoniale in favore di
[...] che non ha impugnato il relativo rigetto della proposta domanda. Controparte_3
2.Il primo motivo di appello principale: la quantificazione del danno non patrimoniale – Con il primo motivo di gravame il si duole della non corretta Pt_1 quantificazione del danno non patrimoniale, sia sotto il profilo della mancata personalizzazione e del mancato riconoscimento della componente morale del danno biologico permanente, sia sotto il profilo della erronea individuazione della diaria giornaliera con riferimento al danno biologico da invalidità temporanea.
Ci si duole altresì della omessa motivazione sul punto da parte del primo giudice.
2.1. Con riferimento alla censura di omessa motivazione si osserva come il primo giudice, dopo aver riportato le conclusioni e deduzioni di ciascuna parte e indicato le somme erogate dalla compagnia di assicurazioni al a titolo di danno non Pt_1 patrimoniale e da questo trattenute in conto del maggior avere, ha così disposto in punto di riconoscimento del danno non patrimoniale: 'Con l'ordinanza ex art. 186 quater
c.p.c. emessa dal Tribunale in data 12.5.2020., la dr MO ha correttamente valutato
e liquidato il danno non patrimoniale subito dal motivando, peraltro, in modo Pt_1 compiuto e corrispondente all'istruttoria espletata, la mancata “personalizzazione” del danno stesso'. Null'altro viene detto neppure con riferimento ai passaggi attraverso i quali si perviene alla quantificazione dell'importo oggetto della statuizione di cui in dispositivo.
Con riferimento a riconoscimento e quantificazione del danno non patrimoniale, ci si trova dunque di fronte ad un caso di motivazione mediante integrale richiamo per relationem di altro provvedimento giudiziario emesso nel corso del medesimo giudizio.
Essendo quello richiamato un provvedimento reso nell'ambito della medesima causa e dunque perfettamente conosciuto dalle parti, ancorchè la tecnica redazionale non contribuisca a chiarezza e facile intellegibilità di quanto deciso, può ritenersi che la motivazione dell'ordinanza richiamata possa comunque valere ad integrare quella della decisione impugnata, tenuto conto che da quest'ultima si ricavano comunque elementi da cui inferire la specifica adesione del primo giudice al percorso motivatorio contenuto nel precedente provvedimento decisorio (cfr. Cass. n° 29017/2021).
2.2.La quantificazione del danno biologico permanente – Va premesso come non
è contestato che il in conseguenza del sinistro, abbia riportato una invalidità Pt_1 permanente del 30%, indicata dal CTU con riferimento ai postumi derivanti dalla rottura del femore, dalle plurime fratture al volto ed al cranio, ivi compresi i risvolti psichiatrici consistenti in depressione del tono dell'umore e turbe della memoria.
Sul punto nell'ordinanza ex art. 186quater c.p.c. richiamata integralmente nella sentenza impugnata con riferimento a modalità di calcolo e quantificazione del danno biologico permanente, si legge: 'Secondo le Tabelle attualmente vigenti, aggiornate al
2018, il danno da invalidità permanente calcolato nella misura del 30% per un soggetto quarantatreenne all'epoca del fatto può essere quantificato in € 147.033,00'.
Con riferimento alla richiesta di personalizzazione si specifica: '…non sono emerse risultanze probatorie contenenti “specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari” (Cass. ordinanza 15084/19). Il fatto che il SI. dopo il sinistro, abbia intrapreso una Pt_1 nuova e diversa attività lavorativa (vendita di prodotti tipici locali) che fosse compatibile con la tipologia di postumi psico-fisici residuati, non è, di per sé indice di una sofferenza ulteriore rispetto a quella già comunemente patita da qualunque soggetto danneggiato con la medesima invalidità. A tale proposito, le allegazioni di parte attrice relative al
“peggioramento e sconvolgimento delle proprie condizioni di vita quotidiana, dato che egli è stato costretto ad effettuare fondamentali, radicali e profondi cambiamenti al proprio stile di vita e scelte di vita radicalmente differenti dalle precedenti” (pag. 9 citazione), non sono supportate da prove di specifici fatti e circostanze che attestino un particolare ed ulteriore patimento da parte del SI. Né può soccorrere in tal Pt_1 senso la separazione coniugale intervenuta negli anni successivi, potendo la stessa essere imputabile a cause diverse ed indipendenti dalle conseguenze del sinistro stradale. Anche le prove per testi non forniscono elementi utili sotto questo profilo, avendo ad oggetto fatti attinenti alle prestazioni lavorative del prima e dopo il Pt_1 sinistro e non obiettivi e specifici fatti che dimostrino radicali cambiamenti dello stile di vita dell'attore. In assenza di elementi da cui inferire l'esistenza di un pregiudizio che possa definirsi estraneo alla valutazione medico-legale, rappresentato da una sofferenza interiore ulteriore rispetto a quella già comunemente patita da qualunque soggetto danneggiato con la medesima invalidità, non può essere riconosciuta alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento'.
Nell'approcciarsi ai motivi di appello relativi alla liquidazione del danno non patrimoniale complessivamente patito dal occorre premettere che, come chiarito fin dal 2008 Pt_1 dalle celebri pronunce a Sezioni Unite cd. di San Martino e secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, tale danno, seppur suscettibile di manifestarsi attraverso molteplici sfaccettature e di colpire la persona sotto plurimi profili, dando vita sotto il profilo descrittivo ad una molteplicità di voci, ha natura “unitaria” e
“onnicomprensiva”. Come di recente ribadito dalla Suprema Corte (cfr. Cass.
07/09/2023 n. 26140), “l'unitarietà del danno non patrimoniale va intesa nel senso che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole ed ai medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 226, 2056, 2059 c.c.); mentre la onnicomprensività del danno non patrimoniale va intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative “in peius” della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, con il concorrente limite di evitare duplicazioni (attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici)”.
Dunque, se occorre evitare duplicazioni del danno, occorre però, al contempo, anche dare conto di ogni nocumento conseguente all'illecito, sia verificando quali siano i valori della persona lesi (salute, dignità, affetti, identità personale, estrinsecazione del proprio modo di essere nelle diverse sfere dell'esistenza ecc.), sia tenendo presente che, come ben evidenziato dalla suddetta pronuncia di legittimità, “il giudice di merito deve valutare la fenomenologia della lesione non patrimoniale: sia nell'aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale, che si colloca nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso), che nell'aspetto dinamico-relazionale della vita del danneggiato (c.d. danno relazionale, che si colloca nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce “altro da sé”).”
Ciò posto, con riferimento alla doglianza relativa al mancato riconoscimento della voce di danno morale, la stessa deve essere ritenuta infondata. La censura dell'appellante sul punto pare fondarsi su un malinteso di fondo, ovvero che il primo giudice non abbia riconosciuto alcunchè a titolo di sofferenza psichica e patema d'animo.
La sentenza impugnata richiama la motivazione dell'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c., che ha liquidato il danno biologico facendo applicazione delle Tabelle del Tribunale di
Milano del 2018 vigenti al momento della decisione, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (43 anni) e della percentuale di invalidità permanente riportata (30%), pervenendo così all'importo di euro 147.033,00.
Sotto questo primo aspetto la decisione del primo Giudice risulta immune dal vizio censurato: ancorchè non abbia fatto alcuno specifico riferimento ai vari passaggi che hanno portato al computo dell'importo finale e non abbia specificato alcunchè sul calcolo del danno morale, quale componente del danno non patrimoniale, nel quantum complessivamente liquidato a titolo di danno biologico da invalidità permanente risulta ricompresa anche la voce relativa al danno morale, avendo il Tribunale assunto (come può verificarsi ripetendo il calcolo con i valori tabellari richiamati) quale base di calcolo il valore tabellare del punto comprensivo dell'aumento percentuale previsto dal sistema tabellare a titolo di sofferenza morale soggettiva.
Quanto alla censura relativa alla mancata personalizzazione del danno biologico permanente, l'appellante nelle sue deduzioni non mette in dubbio che la giurisprudenza di legittimità consolidata sia nel senso che “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (cfr. ex plurimis Cass. 5865 del 4.3.2021; Cass. 28988 dell'11.11.2019; Cass. 2788 del 31.1.2019; Cass. 21939 del
21.9.2017).
Anzi, richiama proprio tale orientamento e sostiene di aver comprovato le suddette peculiarità. In particolare il riconduce l'esigenza di personalizzazione essenzialmente ai Pt_1 seguenti aspetti:
-lo sconvolgimento della propria esistenza per non aver più potuto svolgere la propria attività professionale in cui era affermato e stimato;
-la disgregazione dei propri rapporti familiari, fino ad arrivare alla separazione dalla moglie;
-la compromissione dei rapporti con il figlio piccolo (all'epoca del sinistro di sette anni), con cui non riesce più a giocare, con conseguente forte stato depressivo;
-la perdita delle proprie relazioni sociali e l'impossibilità di crearne di nuove.
Ora, la componente correlata alla depressione deve ritenersi sia stata già apprezzata dal CTU - e dunque entrata nella quantificazione del danno biologico da invalidità permanente – quale componente di danno psichico, di talchè considerarla nuovamente in sede di personalizzazione costituirebbe un'illegittima duplicazione.
Anche per quanto concerne la perdita di relazioni sociali in generale, si osserva come, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le ripercussioni nelle attività quotidiane, in conseguenza di una invalidità permanente, costituiscono una delle conseguenze insite nell'invalidità stessa, nel senso che qualunque persona affetta da una invalidità non può non risentirne sul piano della quotidiana routine e dei rapporti sociali. La Cassazione ha in proposito stabilito che la perduta o ridotta o modificata possibilità di intrattenere rapporti sociali in conseguenza di una invalidità permanente costituisce infatti una delle "normali" conseguenze delle invalidità gravi, nel senso che qualunque persona affetta da una grave invalidità non può non risentirne sul piano dei rapporti sociali (cfr. in questo senso, ex multis, Cass n. 23778 del 07/11/2014; n. 21716 del 23/09/2013; n. 11950 del 16/05/2013; n. 15414 del 13/07/2011; n. 24864 del
09/12/2010,; Sez. L, n. 25236 del 30/11/2009).
Tuttavia vi sono aspetti peculiari, tra quelli dedotti dall'appellante e risultanti dalle dichiarazioni testimoniali assunte, che meritano una personalizzazione del danno da invalidità permanente.
Il primo di tali aspetti è quello lavorativo: in particolare risulta e non è oggetto di contestazione che all'epoca del sinistro il fosse un affermato consulente Pt_1 finanziario, mentre, successivamente all'incidente, soprattutto in conseguenza del riscontrato deficit di memoria ed attenzione, era costretto a mutare lavoro, iniziando a svolgere un'attività come rivenditore di prodotti alimentari tipici locali.
Sul punto la ST , che premetteva di essere stata una cliente Testimone_1 dell'appellante, spiegava: 'Posso confermare che per quanto riguarda la mia posizione e quella di alcuni miei colleghi da me indirizzati al l'attività dallo stesso svolta è Pt_1 stata di istruzione della pratica e reperimento dei finanziamenti altro non so in merito a quanto richiesto'. La stessa testimone, spiegava quindi: 'dopo il sinistro, dato che io lavoro in detto reparto ed ho potuto constatare che i danni riportati dallo stesso erano tali da non renderlo più affidabile sul lavoro tanto è vero che io stessa ho chiuso la mia posizione con lui e mi sono rivolta ad altra agenzia'.
Anche il ST , che dichiarava di essere titolare di un'agenzia a suo Testimone_2 tempo concorrente di quella del riferiva: 'Posso dire che su Siena era un ottimo Pt_1 antagonista e sapeva svolgere in maniera competente il proprio lavoro, tanto da essere stimato dai Colleghi e da me personalmente, era praticamente un punto di riferimento sia per i clienti che per i Colleghi', aggiungendo quindi che: 'avendolo incontrato sul lavoro anche in epoca successiva al sinistro ho potuto verificare direttamente che lo stesso non è più in grado di svolgere il proprio lavoro'.
Il ST ribadiva che quella del era una delle agenzie più Testimone_3 Pt_1 accreditate nel settore, spiegando che dopo il sinistro non lo aveva più visto seguire le numerose pratiche che prima gestiva.
, in sede di dichiarazioni testimoniali, dopo aver premesso di essere Parte_2 un'amica del dichiarava: 'Ho potuto constatare personalmente che nella nuova Pt_1 attività in cui è impegnato mi ha regalato una bottiglietta di olio nuovo e dopo pochi giorni non si ricordava più di avermela regalata, pertanto effettivamente vi sono delle difficoltà che chi lo conosce riesce a percepire'.
Dunque, è risultato che all'epoca del sinistro il lavorava in una agenzia Pt_1 conosciuta e accreditata nell'ambiente imprenditoriale e svolgeva l'attività di consulente finanziario, ricevendo dunque soddisfazione dalla stima manifestata dai colleghi e dalla fiducia accordatagli dai numerosi clienti. Dopo l'incidente è pacifico che non riusciva più
a svolgere tale lavoro ed era costretto a ripiegare su un sicuramente meno gratificante lavoro di rivenditore di prodotti alimentari tipici. Al di là dell'aspetto economico – che sarà aggetto di separato, successivo esame –non potendo proseguire il proprio lavoro il ha sicuramente visto venir meno una dimensione in cui si realizzava come Pt_1 persona e da cui traeva soddisfazione. Invero, se lo stesso avesse fin da principio svolto un lavoro semplice e routinario, di scarso interesse e impegno intellettuale, avrebbe potuto mantenere intatta almeno quella sfera della sua vita, mentre così ha perduto molto più di quanto avrebbe perduto una persona media.
Altro aspetto idoneo a rientrare nella personalizzazione è la perdita del piacere del
IN di giocare con il proprio figlio ancora in tenera età. La ST Parte_2 ha sul punto dichiarato: '…soprattutto non riesce più fisicamente a giocare come prima con il figlio a pallone o sulla spiaggia'. La ST ha aggiunto sul punto: Testimone_4
'Ora è meno paziente con il figlio ed ha difficoltà perché si stanca con facilità e zoppica ancora'. Anche il ST ha riferito in proposito: 'Dopo il sinistro anche a Testimone_5 causa della zoppia cha ancora lo affligge ha effettive difficoltà a giocare con il figlio di
10 anni, posso confermare di aver visto l'attore ciclicamente depresso'.
La compromissione del piacere di trascorrere del tempo giocando con il proprio figlio allora ancora in tenera età, integra una ulteriore circostanza peculiare della vita del che deve essere valutata in termini di personalizzazione. Pt_1
Non altrettanto può essere detto dell'intervenuta separazione dalla moglie, visto che dagli atti non sono emersi elementi per ricondurla causalmente al sinistro per cui è causa.
Per tutto quanto detto, in accoglimento del motivo di appello, deve dunque essere riconosciuta la personalizzazione del danno da invalidità temporanea subito dal Pt_1 nei termini che di seguito si andranno ad illustrare.
2.3.La quantificazione del danno biologico temporaneo – Risulta dagli atti e non
è oggetto di contestazione che in conseguenza del sinistro il subiva un periodo Pt_1 di invalidità temporanea pari a complessivi 133 giorni, di cui 60 giorni di inabilità temporanea totale, 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 75% e 43 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%.
Nell'ordinanza ex art. 186quater c.p.c. richiamata integralmente nella sentenza impugnata anche in relazione alla quantificazione del danno biologico da invalidità permanente viene affermato quanto segue: 'Il periodo di invalidità temporanea parziale
è stato calcolato dal CTU in complessivi 133 giorni (60 giorni al 100%, 30 giorni al 75%
e 43 giorni al 50%), corrispondenti al periodo della malattia, dal 30.01.12 al 12.06.12, che risulta dalle certificazioni prodotte. Non emergono dagli atti particolari sofferenze soggettive superiori a quelle comunemente sopportate nel periodo considerato. Il danno da invalidità temporanea viene, pertanto liquidato sulla base del valore minimo di €
98,00 per un giorno di invalidità assoluta con il seguente risultato: danno da invalidità temporanea assoluta è € 5.880,00, danno da invalidità temporanea parziale al 75% è
€ 2.205,00, danno da invalidità temporanea parziale al 50% è € 2.107,00, per complessivi € 10.192,00'.
L'appellante ha lamentato il computo del detto danno considerando il valore della diaria giornaliera base, senza addivenire ad alcuna personalizzazione.
Il motivo è fondato. Tanto premesso dagli atti ed in particolare dalla espletata CTU medica risulta che, a seguito del sinistro per cui è causa, il veniva trasportato al Pronto Soccorso con Pt_1 trauma cranico con perdita di coscienza, imponente tumefazione ecchimotica in sede periorbitale destra, ferite abrasive multiple al volto, ferita lacero contusa in sede fronto parietale destra, fratture composte in sede frontorbitaria e maxillo malare omolaterale, oltre a frattura diafisi femorale destra, frattura laterale del seno mascellare. Durante il periodo di ricovero fu sottoposto ad intervento di osteosintesi con applicazione di chiodo e cerchiaggio metallico, all'esito del quale intraprendeva un periodo di riabilitazione con prescrizione di deambulazione con ausili e carico parziale, che veniva via, via aumentato. Il danneggiato manifestava anche difficoltà di attenzione e memoria, evidenziando contestuale flessione del tono dell'umore, con conseguente sottoposizione ad una serie di visite psichiatriche.
Tali circostanze sono idonee a fondare una personalizzazione della diaria per la temporanea, quantificata invece dal Tribunale nella misura base all'epoca di euro 98,00
(come si desume dividendo i giorni di temporanea parziale ed assoluta per la complessiva somma riconosciuta).
Benvero, la tabella milanese, mentre nel quantificare il danno permanente già include nelle voci standard l'entità dei pregiudizi subiti e l'età del danneggiato, nel quantificare la diaria ne prescinde. Dunque, quando si parla di 'personalizzazione' della invalidità temporanea non si fa riferimento ad una condizione di eccezionalità rispetto alla analoga malattia subita da altri soggetti nelle medesime condizioni – come invece nel danno da invalidità permanente di cui si è detto sopra – ma si va a verificare la congruità della diaria in relazione all'entità dei pregiudizi subiti e dunque delle caratteristiche e dall'andamento del periodo di 'malattia' sopportato.
Pertanto, nella fattispecie, anche il solo fatto che il fu travolto mentre Pt_1 attraversava la strada nelle strisce pedonali, con conseguente notevole choc, unito alla circostanza che patì un politraumatismo di rilevante entità, in conseguenza del quale dovette subire un doloroso intervento seguito da un periodo di immobilizzazione forzata e da una lunga e impegnativa riabilitazione, oltre a manifestare disturbi di attenzione e memoria, integrano circostanze idonee a giustificare un significativo aumento del valore base della diaria giornaliera.
Se è vero che anche malattie scarsamente invalidanti possono nell'immediato essere particolarmente dolorose, non si può poi dubitare del fatto che il gravissimo politraumatismo subito dal sia stato ben più angosciante e doloroso fisicamente Pt_1 di un microtrauma: se, insomma, la diaria base è adeguata ad un colpo di frusta, pur in sé doloroso, non può esserlo altrettanto per un caso, quale quello dell'appellante, in cui il periodo di malattia è stato caratterizzato da un intervento chirurgico particolarmente invasivo, immobilizzazione riabilitazione e disturbi psichiatrici di rilevante entità.
Tale danno deve dunque essere riliquidato applicando una diaria maggiore rispetto al valore base, nei termini di seguito specificati.
2.4 La riquantificazione del danno non patrimoniale – L'accoglimento dei due sopra indicati motivi di appello, cui consegue la rideterminazione del danno da invalidità temporanea, con riferimento all'importo della diaria giornaliera, nonchè la rideterminazione del danno da invalidità permanente, con riferimento alla sua personalizzazione, comporta che si debba procedere ad una nuova liquidazione del danno, dunque secondo le tabelle attualmente vigenti, posto che è pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte (ex plurimis: Cass. n. 5008/05, n. 5908/98; n.
6356/96; n. 8465/94) il principio a mente del quale le obbligazioni di valore si trasformano in obbligazioni di valuta a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione, con la conseguenza che solo da tale momento esse restano assoggettate alla disciplina dettata dall'art. 1224 c.c. per le obbligazioni di valuta e che quando, all'esito del giudizio di primo grado, l'ammontare del danno alla persona sia stato determinato secondo il sistema "tabellare", la sopravvenuta variazione
- nelle more del giudizio di appello - delle tabelle utilizzate comporta, per una corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c., l'applicazione della tabella aggiornata (cfr. da ult. Cass. 22.11.2019 n. 30519; v. anche Cass. 25485/ 2016; Cass.
22265/ 2018).
Fatta tale premessa, considerato che come detto nel caso di specie non è in contestazione che il che al momento del sinistro aveva 43 anni e che ha Pt_1 riportato postumi pari al 30%, in applicazione delle vigenti tabelle milanesi (aggiornate al 1.01.2024), ha riportato un danno da invalidità permanente pari complessivamente ad euro 173.256,00, già considerato l'incremento del punto base per la cd. sofferenza soggettiva (di cui euro 118.668,00 a titolo di danno biologico dinamico relazionale ed euro 54.588,00 a titolo di componente di sofferenza soggettiva interiore).
Per quanto detto sopra, in accoglimento del primo motivo di appello, dovrà essere applicata la personalizzazione che, nel caso di specie, appare congrua nella misura del
20% (considerato che l'invalidità del 30% consente una personalizzazione del 29% e che nel caso in esame la stessa è stata accolta per gli aspetti sia della realizzazione lavorativa, sia della perdita di momenti ludici con il figlio in tenera età). In tal senso il danno biologico permanente è dunque pari ad euro 207.907,20 (euro
173,256 + l'aumento del 20% pari ad euro 34.651,20).
Quanto al danno da lesione temporanea le tabelle aggiornate al 2024 prevedono una diaria giornaliera base di euro 115,00 (di cui euro 84 per la componente biologica e dinamico relazionale ed euro 31 per la componente di sofferenza soggettiva), suscettibile di essere aumentata fino al 50%.
Nel caso di specie, in accoglimento del secondo motivo di appello si è riconosciuta la personalizzazione anche della suddetta diaria, che si ritiene, conformemente al tipo di sofferenze subite durante la malattia, per come sopra specificato, debba essere pari ad euro 140.
Considerato che non è oggetto di discussione il fatto che il abbia subito 60 giorni Pt_1 di invalidità temporanea al 100%, 30 al 75%, e 43 al 50%, il complessivo danno da invalidità temporanea è complessivamente pari ad euro 14.560,00 (euro
8400+3150+3010).
Il danno non patrimoniale subito dal è dunque complessivamente pari ad euro Pt_1
222.467,20.
La determinazione di rivalutazione e interessi come per legge viene rimandata all'esito della decisione sulle detrazioni da operare su detto importo per come di seguito.
2.5.Le detrazioni – Bisogna a questo punto tenere in conto che è coperta da giudicato, in quanto non oggetto di impugnazione, la circostanza che dall'importo del complessivo danno non patrimoniale vada detratto: il valore della rendita capitale costituita da nel 2018 per ristorare il danno biologico, pari a complessive euro 37.725,16 CP_6
(doc 8 parte attrice), nonché l'importo corrisposto a tale titolo da in corso di P_ causa e specificamente all'udienza del 28.06.2018, pari ad euro 118.000,00.
Va inoltre tenuto conto che l'appellante ha chiesto la liquidazione del danno al netto anche di quanto corrisposto da controparte in esecuzione dell'ordinanza ex art.186quater c.p.c. del 12.05.2020. A tale ultimo proposito la disposizione di bonifico allegata in atti reca la data del 8.06.2020; dovendo le detrazioni essere fatte sulla base di valori omogenei, deve rilevarsi che quanto liquidato nella suddetta ordinanza a titolo di residuo danno non patrimoniale era pari ad euro 1499,84.
A tale proposito deve premettersi che, come reiteratamente affermato dalla Suprema
Corte, la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire rendendo omogenei il credito e l'acconto, per poi poter sottrarre l'uno dall'altra; inoltre, gli accessori debbono essere computati prima sull'intero credito, poi, dal momento del pagamento dell'acconto, sul credito residuo.
Nel caso di pagamenti in acconto, infatti, il creditore nel periodo compreso tra il danno e il pagamento dell'acconto, a causa della mora ha perduto la possibilità di investire e far fruttare l'intero capitale dovutogli, e dunque il danno da mora deve, per questo periodo, replicare il lucro che gli avrebbe garantito l'investimento dell'intero capitale;
dopo il pagamento dell'acconto, e per effetto di quest'ultimo, il creditore non può più dolersi di avere perduto i frutti finanziari teoricamente derivanti dall'investimento dell'intero capitale dovutogli e il lucro cessante si riduce alla perduta possibilità di investire e far fruttare il capitale che residua.
Questo essendo il criterio che deve presiedere alla liquidazione del danno da mora nelle obbligazioni di valore, ne segue che nel caso di pagamento di acconti, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni:
-occorre devalutare il credito alla data dell'illecito, e poi computare su di esso la rivalutazione monetaria e gli interessi cd. compensativi - ovvero gli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno - fino al momento della corresponsione dell'acconto, così da determinare a quanto ammontasse il complessivo credito, per somma capitale, rivalutazione ed interessi, alla data del pagamento;
-scomputare da tale complessiva somma l'acconto;
-riprendere poi il computo degli accessori sulla residua somma.
Seguendo tali criteri, l'importo complessivamente dovuto a titolo di danno non patrimoniale, pari ad euro 222.467,20, devalutato al momento del sinistro (in data
30.01.2012) risulta pari ad euro 180.427,58 e rivalutando e maggiorando degli interessi compensativi detto importo fino al momento della determinazione della rendita si CP_6 perviene alla somma di euro 202.045,73. Da tale somma può dunque essere detratto l'importo della rendita costituita al medesimo titolo, pari ad euro 37.725,16, pervenendo alla somma di euro 164.320,57. Da tale importo, a sua volta rivalutato e maggiorato degli interessi compensativi fino alla data del pagamento dell'acconto da parte di (20.06.2018), va detratta quindi anche la somma di euro 118.000,00 CP_4 corrisposta in acconto dall'assicurazione, pervenendo ad euro 46.320,57. Va infine effettuata la rivalutazione e maggiorazione degli interessi compensativi alla data del pagamento in esecuzione dell'ordinanza ex art. 186quater (8.06.2020), pervenendo ad euro 47.261,80, da cui detrarre il solo importo computato a titolo di residuo danno non patrimoniale (ovvero euro 1.499,84), così arrivando all'importo finale dovuto a titolo di danno non patrimoniale pari ad euro 45.761,96. Trattandosi di debito di valore tale somma deve essere ulteriormente rivalutata fino all'attualità e sulla somma mediamente rivalutata debbono computarsi gli interessi compensativi, giusta Cass. S.U. 1712/95, per complessivi euro 58.228,92.
Su tale somma sono dovuti infine gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
3.Il secondo motivo di appello principale: la quantificazione del danno patrimoniale – Con riferimento al danno patrimoniale – che come detto non è contestato in punto di an, ma solo di quantum – il primo giudice dopo aver affermato che 'pertanto l'ordinanza del 12.05.2020 va confermata', nel dispositivo ha direttamente condannato i convenuti in solido a rifondere al a tale titolo l'importo di euro Pt_1
78.050,09.
Sul punto l'appellante, oltre a rimarcare l'assenza di motivazione, ha lamentato: erronea attualizzazione del danno non patrimoniale 'dimenticando che, trattandosi di un debito di valore, la somma calcolata a titolo di risarcimento del danno patrimoniale spettante al doveva essere rivalutata tenendo conto della svalutazione intervenuta dalla Pt_1 data degli esborsi ad oggi e sulla somma mediamente rivalutata dovevano computarsi gli interessi'; erronea quantificazione fatta sulla base della non corretta CTU del dott.
in luogo della corretta valutazione contenuta nella CTU redatta dalla dott.ssa Per_2
; errata individuazione del valore della rendita costituita da a titolo di danno Per_3 CP_6 patrimoniale, essendo stato detratto l'intero ammontare erogato di euro 30.089,49 in cui erano ricomprese anche le somme erogate al coniuge ed al figlio a titolo di danno patrimoniale, in luogo della corretta somma pari ad euro 28.192,81. Ovviamente, tutte le suddette censure sono correlate all'ordinanza ex art. 186quater per come richiamata nella sentenza del Tribunale, nella quale si trova traccia del percorso seguito dal giudice per pervenire all'importo che viene riportato nel dispositivo della sentenza impugnata.
Tanto premesso, in questo caso la motivazione del provvedimento contiene unicamente un laconico richiamo all'ordinanza emessa in corso di causa ex art. 186quater c.p.c. in termini di sua 'conferma', senza che sia riportato in sentenza – contrariamente a quanto invece fatto per il danno non patrimoniale – neppure un minimo accenno al percorso logico del provvedimento richiamato che si intendeva condividere. In detti termini la censura di omessa motivazione deve essere ritenuta fondata.
Nella sentenza impugnata non si rinviene alcuna statuizione in merito al risarcimento del danno patrimoniale, essendosi il Tribunale limitato a disporre la conferma dell'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c., dopo aver affermato di ritenere condivisibili le conclusioni raggiunte nella predetta ordinanza riguardo alla liquidazione del danno non patrimoniale e al rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla società attrice
[...]
, senza nulla statuire quanto al danno patrimoniale. _3
Invero, costituisce ormai ius receptum (cfr., ex multis Cass. n. 459 del 10/01/2022) il principio secondo il quale “la motivazione di una sentenza può essere redatta "per relationem" rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti
"autosufficiente", riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico - giuridica. La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo”. Come chiarito anche dalla recente giurisprudenza
(cfr., ex plurimis Cass. n. 21443/2022), la motivazione con rinvio “per relationem” ad altro provvedimento giudiziario non può risolversi in una acritica adesione alla pronuncia richiamata, essendo indispensabile che la condivisione della decisione sia fondata su una autonoma valutazione delle questioni oggetto di giudizio.
Nel caso di specie, il Tribunale ha confermato la statuizione di condanna al risarcimento del danno patrimoniale già disposta con l'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c., limitandosi a prendere atto dell'esistenza di tale pronuncia, senza neppure riprodurne o esporne, neppure in parte, la motivazione.
A fronte della omessa motivazione della sentenza impugnata si deve quindi provvedere sul punto a integrare il percorso motivatorio ancorandolo ovviamente ai motivi di appello spiegati con riferimento alla quantificazione del danno patrimoniale, per i quali non si può prescindere dal confrontarsi – come fa la stessa parte appellante – con la richiamata ordinanza contenente la spiegazione dei passaggi che hanno portato alla quantificazione dell'importo che nel dispositivo della sentenza impugnata - e solo lì - è riconosciuto a titolo di danno patrimoniale.
Passando quindi al merito della questione, nell'ordinanza ex art. 186quater c.p.c. interamente richiamata per relationem nella sentenza impugnata, dopo essersi affermato il diritto al riconoscimento del danno patrimoniale, stante i postumi riscontrati e la cessazione dell'attività lavorativa di consulente finanziario svolta dal prima Pt_1 del sinistro, con riferimento alla sua quantificazione veniva così disposto: 'La CTU Rag. ha posto a base dei suoi calcoli i documenti depositati in atti ed, in particolare, le Per_1 dichiarazioni dei redditi del SI. che, non essendo state tempestivamente Pt_1 contestate, devono ritenersi valido strumento di indagine. Al fine di determinare l'entità del lucro cessante dell'attore è stato necessario considerare anche la produzione di reddito attinente agli anni successivi al sinistro, in modo da poter considerare le residue capacità lavorative del SI. La documentazione è stata, dunque, integrata con Pt_1 le dichiarazioni dei redditi disponibili relative agli anni successivi al sinistro fino al 2016 ed è stato disposto un supplemento di indagine al fine di completare la consulenza sulla base della nuova documentazione. La CTU ha calcolato il reddito medio netto relativo al triennio precedente al sinistro, escludendo tutti gli altri redditi (dei fabbricati e redditi diversi), in € 22.014 ed il reddito medio netto nel periodo successivo al sinistro (dal
2012 al 2016) in € 11.499 (pag. 6 supplemento CTU). In tale calcolo non ha tenuto conto delle deduzioni spettanti in virtù dell'attività esercitata (versamenti INPS, 'oneri deducibili') in quanto “elementi esclusi dalla base imponibile fra gli altri i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni” come da D. Lgs. 314/97, art. 6, che definisce l'imponibile contributivo, con ciò rispondendo alla richiesta di chiarimenti disposta con ordinanza del 07.05.18 e verbale di udienza del 05.03.18. Ha, poi, proceduto alla valorizzazione del danno patrimoniale, determinando in 24 anni lo scarto di vita dall'incidente all'età pensionabile indicata per gli uomini a 67 anni tenendo conto degli anni del SI. alla data dell'incidente. Il Pt_1 valore determinato (€ 528.000) è stato abbattuto del 3% (€ 15.840), percentuale di presumibile flessione del mercato finanziario – oggetto dell'attività del SI. –, Pt_1 ricavata dalla contrazione del credito al consumo dal 2008 al 2012 (indagine del settembre 2014, pubblicata dalla Banca d'Italia), ottenendo l'importo di € 512.160. Da tale valore sono stati detratti gli utili percepiti dal SI. negli anni successivi al Pt_1 sinistro, dal 2012 al 2016. Così facendo, il CTU ha sottratto dalla media dei redditi antecedenti al sinistro, moltiplicati per il numero di anni prima della pensione (24), non
l'equivalente media dei redditi moltiplicati per i medesimi anni ma i soli redditi effettivamente incassati fra il 2012 ed il 2016, utilizzando per il calcolo grandezze fra loro eterogenee: il “minuendo”, composto da una media di redditi moltiplicata per il numero di anni prima della pensione, il “sottraendo” composto dalla somma dei redditi relativi a cinque anni. La differenza che ne risulta non produce alcun risultato utile. Si rende, pertanto, necessario eseguire analoga operazione sottraendo dal primo importo la somma risultante dalla moltiplicazione per 24 anni del reddito medio netto prodotto dal dopo il sinistro. A ciò si aggiunge, accogliendo l'osservazione del CT di parte Pt_1 convenuta – recepita anche dal CTU senza peraltro darvi seguito adeguando in tal senso la propria relazione - che l'importo ottenuto, rappresentante il reddito che presumibilmente il SI. non percepirà negli anni successivi al sinistro fino all'età Pt_1 della pensione, sarebbe stato incassato dal in rate annuali tra la data del sinistro Pt_1 e quella dell'età pensionabile.
Considerato che
il risarcimento non verrà pagato in quote annuali ma verrà corrisposto in unica soluzione, è necessario attualizzarlo in modo che quel capitale sia finanziariamente equivalente al capitale esigibile in data futura. Si è reso, dunque, necessario integrare la CTU già svolta per completarla, utilizzandone il risultato utile, al fine di rispondere al quesito posto. E' stato nominato nuovo CTU (Dott.
che ha proceduto a tale operazione producendo più soluzioni alternative sulla Per_2 base di quattro distinti coefficienti di attualizzazione, non esistendo un criterio univoco in relazione all'analisi da effettuare. Più precisamente, i tassi indicati sono i seguenti:
A) tasso di attualizzazione indicato, periodicamente, dal Ministero dello Sviluppo
Economico (tasso “ufficiale” che il Ministero individua ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni, che vengono concesse in favore delle imprese;
B) tasso di attualizzazione calcolato pari al tasso “netto”, cioè dedotta l'imposta (aliquota del
12,5%), dei Buoni del Tesoro Poliennali con scadenza pari a 15 anni (4,49 % per l'anno
2012); C) tasso di attualizzazione calcolato pari al rendimento indicato al precedente punto (strumento finanziario risk-free) maggiorato di un “premio di rischio”; D) tasso di attualizzazione calcolato come media aritmetica dei tre precedenti valori. Poiché i redditi futuri verosimilmente prodotti dal SI. fino all'età del presunto Pt_1 pensionamento sono “redditi di impresa” e, di conseguenza, suscettibili di rischio imprenditoriale, il tasso più adeguato da applicare è il tasso di attualizzazione calcolato pari al rendimento indicato al precedente punto (strumento finanziario risk-free) maggiorato di un “premio di rischio” (ipotesi C). Stimato il valore del premio di rischio pari a 3 – anche sulla base del fatto che la precedente CTU Rag. aveva decurtato Per_1
i redditi medi annui di un'aliquota del 3% indicata come flessione del mercato di riferimento nel quale operava al SI. e coerente con la tipologia di azienda Pt_1 analizzata, di piccole dimensioni - il valore del tasso di attualizzazione, comprensivo del premio di rischio, è pari a 7,49% (4,49+3). L'attualizzazione alla data del sinistro della somma di € 512.160 (risultante dalla moltiplicazione per 24 anni del reddito medio prodotto dal IN ante sinistro (€ 22.000) dà luogo ad un capitale di € 234.498,08;
l'attualizzazione alla data del sinistro della somma di € 275.976 (risultante dalla moltiplicazione per 24 anni del reddito medio prodotto dal IN post sinistro (€
11.499) dà luogo ad un capitale di € 126.358,50. La differenza dei due valori (omogenei) attualizzati è pari ad € 108.139,58, che costituisce il risarcimento del danno patrimoniale per lucro cessante subìto dal SI. Da tale ammontare va detratto Pt_1 il valore capitale della rendita costituita dall , destinata ad indennizzare il danno CP_6 patrimoniale (doc. 8 parte attrice), pari ad € 30.089,49 (108.139,58- 30.089,49=78.050,09). Poiché l'attualizzazione è stata calcolata alla data del sinistro, all'importo ottenuto di € 78.050,09 devono aggiungersi gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo'.
Partendo dai primi due punti del motivo di gravame, parte appellante non contesta la quantificazione complessiva del danno da mancato guadagno derivante dalla perdita della capacità lavorativa specifica, così come risultante dalla CTU dott.ssa Persona_1 che il Tribunale ha fatto propria per determinare il valore complessivo del lucro cessante patito dal e pari complessivamente ad euro 528.000, somma abbattuta del 3% Pt_1 in relazione alla flessione subita dal mercato finanziario (anche questo dato non contestato), pervenendo così ad euro 512.160,00. Da tale ultimo importo la prima CTU ha detratto quanto percepito dal per la distribuzione degli utili negli anni dal Pt_1
2012 al 2016 (come da supplemento di CTU), così pervenendosi all'importo finale di
480.488,00 (poi ridotto in sede di integrazione della CTU ad euro 454.655,00) pari al complessivo mancato guadagno. L'appellante sostiene che il giudice si sarebbe dovuto limitare a rivalutare detta somma 'tenendo conto della svalutazione intervenuta dalla data degli esborsi ad oggi e sulla somma mediamente rivalutata dovevano computarsi gli interessi'
Invece con ulteriore incarico di CTU conferito al dott. (dep 31.01.2020), il Per_2
Tribunale chiedeva di 'determini il valore attualizzato della somma di € 512.160,00; 2) calcoli il reddito che il SI. avrebbe potuto produrre dalla data del sinistro all'età Pt_1 del presunto pensionamento (67 anni) sulla base dei redditi prodotti negli anni successivi al sinistro, utilizzando i dati risultanti nella relazione tecnica depositata in atti, e determini il valore attualizzato della somma così ottenuta'.
Su tale aspetto della 'attualizzazione' del danno futuro da mancato guadagno, nonché della sua rivalutazione, si incentrano quindi i primi due punti del secondo motivo di appello, che si intersecano anche con la questione relativa alle modalità di detrazione, dal mancato guadagno per l'attività di consulente finanziario non più svolta, dei minori guadagni percepiti dal dopo il sinistro. Pt_1
Il motivo è parzialmente fondato nei termini di seguito specificati.
In proposito va premesso come la somma spettante a titolo di danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica non può coincidere con l'importo complessivo come sopra calcolato (euro 512.160,00 da cui detrarre puramente e semplicemente i dividenti percepiti dal , perché bisogna tener conto, da un canto, della Pt_1 percezione anticipata della somma, e, dall'altro, dell'evoluzione di tale somma nel tempo, introducendo un correttivo: la cd. attualizzazione attuariale (che tiene appunto conto anche dell'aspettativa dell'inflazione futura, oltre che del cd. tasso di rendimento).
Si tratta all'evidenza di aspetto del tutto diverso dal computo di rivalutazione e interessi invocato dall'appellante, che va operato sulla somma finale ritenuta dovuta, in quanto trattandosi di debito di valore la somma deve essere valutata all'attualità (con operazione che è per l'appunto tutt'altra cosa rispetto al calcolo attuariale della c.d. attualizzazione, da cui non si può comunque prescindere).
Nella CTU del dott. il valore del tasso di attualizzazione applicabile è stato Per_2 computato facendo la media aritmetica tra i tre tassi di attualizzazione più utilizzati, ovvero:
A) Tasso di attualizzazione indicato, periodicamente, dal Ministero dello Sviluppo
Economico, ovvero quello “ufficiale” che il Ministero individua ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni, che vengono concesse in favore delle imprese e pari per il periodo di interesse a 3,07%;
B) Tasso di attualizzazione calcolato pari al tasso “netto”, cioè dedotta l'imposta
(aliquota del 12,5%), dei Buoni del Tesoro Poliennali con scadenza pari a 15 anni (non esiste una scadenza pari al periodo oggetto di attualizzazione, 24 anni: di conseguenza,
è stato scelto quello con scadenza inferiore e più prossima ai 24 anni). La misura di questo tasso è pari al rendimento netto offerto da attività finanziarie prive di rischio e, generalmente, vengono impiegati i rendimenti netti offerti dai Titoli di Stato. e dunque pari per il periodo di interesse a 4,49% (tasso lordo rilevato dal Ministero dell'Economia
e Finanze pari al 5,13%, all.2);
C) Tasso di attualizzazione pari al rendimento indicato al precedente punto (strumento finanziario risk-free) maggiorato però di un “premio di rischio”. Questo calcolo, che rappresenta uno dei metodi più utilizzati ipotizza che i flussi di reddito annuali debbano essere “scontati”, per riportarli all'inizio del periodo considerato, non solo del tasso di uno strumento finanziario a rischio zero ma anche di un valore che rappresenti il
“rischio”, che tali flussi di cassa siano effettivamente prodotti durante tutto l'intervallo di tempo considerato. Il valore di tale tasso di attualizzazione è pari a 7,49.
La media aritmetica tra i suddetti tre criteri, indicata dal CTU, appare in effetti il parametro più corretto in quanto in grado di tenere conto sia della percezione anticipata del danno 'futuro', sia dell'aspettativa dell'inflazione futura, sia del rischio di impresa insito nel tipo peculiare di danno consistente nella perdita di entrate derivanti dall'attività di consulente finanziario, dunque, posta patrimoniale correlata alla percezione di un reddito derivante da attività imprenditoriale soggetta al relativo rischio. Attualizzando quindi i flussi di reddito annuali, che compongono il danno futuro per complessivi euro 512.160,00, tenendo conto della media tra i sopra indicati tassi, si perviene all'importo di euro 363.860,29.
A questo punto, dalla perdita reddituale subita dal per non aver potuto più Pt_1 svolgere l'attività di consulente finanziario, vanno detratti i redditi dallo stesso comunque prodotti successivamente al sinistro, svolgendo una meno redditizia attività.
Non è contestato il dato, riportato nelle CTU di entrambi i consulenti nominati, relativo al reddito medio annuo prodotto dal successivamente al sinistro pari ad euro Pt_1
11.499,00. Moltiplicando tale importo per tutti gli anni fino al raggiungimento dell'età pensionabile da parte del (ovvero 24 anni, fino al raggiungimento di 67 anni) si Pt_1 perviene all'importo di euro 275.967,00. Anche tale somma va 'attualizzata' tenendo conto dei sopra indicati fattori, (ovvero del computo anticipato rispetto alla futura percezione, del tasso di inflazione): utilizzando, anche per omogeneità, il medesimo criterio sopra descritto, della media aritmetica dei valori derivanti dall'applicazione dei tre tassi maggiormente in uso nei settori imprenditoriali, si perviene all'importo di euro
196.065,02.
Ora, detraendo tale somma, corrispondente al minor reddito percepito dopo il sinistro svolgendo diversa attività lavorativa, dal complessivo danno da perdita del reddito derivante dalla attività espletata prima del sinistro per come sopra attualizzata (euro
363.860,29) si ottiene l'importo di euro 167.795,27, che rappresenta la perdita patrimoniale al netto del minor reddito comunque percepito dopo il sinistro.
Prima di procedere al computo di rivalutazione e interessi va affrontato anche il terzo punto del medesimo motivo di appello, relativo alla detrazione dell'importo della rendita costituita da al medesimo titolo. L'appellante non contesta la doverosità della CP_6 suddetta detrazione (in applicazione del principio della c.d. compensatio lucri cum damno), ma lamenta che sarebbe stato sottratto un importo sbagliato, ovvero euro
30.089,49, somma comprensiva anche dei danni riconosciuti da a moglie (per CP_6 euro 1184,88) ed al figlio (euro 711,80) a titolo di danno patrimoniale.
Il punto del motivo di appello appare fondato, nei termini di seguito specificati.
L'importo corrisposto da nel 2018 a titolo di danno patrimoniale subito dal solo CP_6
è pari ad euro 28.192,81. Pt_1
Per detrarre detto importo dal danno patrimoniale riconosciuto al le somme Pt_1 vanno ovviamente rese omogenee secondo il ragionamento già sopra evidenziato e dunque effettuando le seguenti operazioni: a) occorre devalutare il credito alla data dell'illecito, e poi computare su di esso la rivalutazione monetaria e gli interessi cd. compensativi - ovvero gli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno - fino al momento della corresponsione della rendita erogata da , così da determinare a quanto ammontasse il complessivo credito, per CP_6 somma capitale, rivalutazione ed interessi, alla data del pagamento da parte dell'Ente;
b)scomputare da tale complessiva somma l'acconto;
c)riprendere poi il computo degli accessori sulla residua somma.
Devalutando l'importo di euro 167.795,27 ritenuto dovuto a titolo di complessivo danno da lucro cessante al momento del sinistro (30.01.2012) si ottiene la somma di euro 136.087,00 che rivalutato al momento dell'erogazione del 2018 e CP_6 maggiorato degli interessi compensativi è pari ad euro 152.392,42.
Da tale importo va dunque sottratta la rendita erogata da per il solo danno subito CP_6 dal al medesimo titolo ovvero euro 28.192,81, pervenendo alla somma di euro Pt_1
124.199,61.
Parte appellante ha chiesto di scomputare dall'importo dovuto quanto a tale titolo già pagato in esecuzione dell'ordinanza 186quater c.p.c., che a proposito del danno patrimoniale aveva liquidato al euro 78.050,09. Pt_1
Per scomputare tale importo dalla somma di euro 124.199,61, quest'ultima va rivalutata per l'ulteriore periodo, con maggiorazione degli interessi compensativi anche per detto periodo, fino alla data di tale ultimo pagamento in esecuzione dell'ordinanza ex art.186quater c.p.c. avvenuto con disposizione di bonifico allegata in atti che reca la data del 8.06.2020. Si perviene quindi all'importo di euro 126.635,67 da cui, detraendo l'importo pagato al medesimo titolo in forza dell'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., si arriva ad euro 48.585,58.
Trattandosi di debito di valore tale somma deve essere ulteriormente rivalutata fino all'attualità e sulla somma mediamente rivalutata debbono computarsi gli interessi compensativi, giusta Cass. S.U. 1712/95, per complessivi euro 61.821,79.
Su tale somma sono dovuti infine gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
4.Il terzo motivo di appello principale: la mancata pronuncia di inammissibilità di tutti i documenti tardivamente prodotti – Con il terzo motivo di appello principale censura la decisione del primo giudice nella parte in cui ha omesso di Pt_1 pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità sollevata dal medesimo attore nelle note difensive autorizzate del 21.12.2022, con riferimento alla documentazione prodotta da con nota di deposito del 09.11.2022. P_ In proposito risulta che con nota depositata telematicamente in data 9.11.2022 depositava i seguenti documenti che erano stati richiesti dal giudice: 1)atto P_ di transazione e quietanza in data 4.3.2022 tra e per CP_6 Controparte_1
l'importo di €. 115.000,00 relativo alla rivalsa concernente le somme erogate in favore di a seguito dell'infortunio in data 30.1.2012 e allegate Parte_1 attestazioni e conteggi;
2) Contabile attestante l'avvenuto CP_6 CP_7 pagamento in favore di epurata dei dati sensibili. CP_6
Con ordinanza in data 25.10.22 il Tribunale aveva infatti emesso il seguente provvedimento: “Il giudice, ritenendo la necessità di accertare se l'importo di euro
115.000,00 sia stato effettivamente versato, in ogni caso per economia processuale,
Rimette la causa sul ruolo -Concede a parte convenuta termine fino al 30.11.22 per la produzione di documento attestante l'avvenuto pagamento Rinvia all'udienza virtuale del 28.12.22 ore 10,00 per i medesimi incombenti, con termine sino al 21.12.22 per note aggiuntive e facoltative sul punto'.
Con nota depositata il 21.12.2022 parte attrice eccepiva l'inammissibilità della Pt_1 produzione dell'atto di transazione in quanto non rientrante nell'autorizzazione alla produzione del giudice, nonché la inammissibilità anche dell'attestazione di pagamento in quanto tardivamente prodotta rispetto alla sua formazione.
Tanto premesso per chiarire i termini della questione, il motivo di appello è in parte inammissibile, in parte infondato.
L'inammissibilità va riferita alla lamentata omessa pronuncia sull'eccezione proposta con riferimento alla produzione dell'atto di transazione, che il giudice non ha utilizzato affatto nella propria decisione. L'appellante richiede dunque una pronuncia su una eccezione proposta in corso di causa ma non funzionale rispetto alla decisione, in quanto inerente documento non posto alla base della sentenza, con conseguente inammissibilità del gravame sul punto per carenza di interesse.
Quanto alla dedotta omessa pronuncia relativamente all'eccezione di inammissibilità per tardiva produzione dell'altro documento, inerente l'avvenuto pagamento dell'importo di euro 115.000, la stessa è parimente inammissibile e al contempo comunque infondata, atteso che il primo giudice sul punto invece si era pronunciato, così statuendo: 'Da ultimo, la documentazione prodotta da parte convenuta attesta che la ha pagato CP_4 per il sinistro del anche ulteriori €. 115.000,00 all , ma detta Pt_1 CP_6 documentazione è tardiva ed il giudice non può computarla'. Dunque, non solo il
Tribunale si era pronunciato sulla eccepita tardività del documento attestante il pagamento fatto da n favore di , ma lo aveva fatto in sostanza accogliendo CP_4 CP_6 la tesi propugnata dall'appellante, il cui gravame sul punto deve dunque ritenersi sfornito del necessario interesse e dunque inammissibile.
5.Il quarto motivo di appello principale ed il motivo di appello incidentale: il
c.d. danno differenziale – Il quarto motivo di appello principale ed il motivo di appello incidentale di meritano trattazione congiunta in quanto entrambi concernono P_ il pagamento di euro 115.000 fatto da in favore di : da una parte P_ CP_6
l'appellante deduce sul punto che 'si sottolinea come la compagnia di Pt_1 assicurazioni non abbia affatto dato prova che L'INAIL abbia effettivamente erogato integralmente e/o anche parzialmente la somma di cui all'atto di transazione all'attore
Dall'altra parte con lo spiegato appello incidentale, ha Parte_1 P_ chiesto rilevarsi l'erroneità della decisione nella parte in cui ha ritenuto tardiva la produzione documentale richiesta dal medesimo Tribunale ed ha rilevato come l'importo pagato in favore di avrebbe invece dovuto essere detratto dall'importo CP_6 riconosciuto quale danno risarcito al con restituzione da parte di quest'ultimo Pt_1 delle somme eccedenti pagate da P_
Tanto premesso, si osserva come dalla documentazione prodotta da il P_
9.11.2022 risulta che in data 4.03.2022 concludeva un accordo transattivo P_ con in forza del quale la compagnia di assicurazioni corrispondeva all'Ente CP_6 previdenziale l'importo complessivo di euro 115.000 omnia 'per tutte le prestazioni economiche erogate – inclusi interessi legali, spese amministrative – in riferimento all'infortunio occorso al sig. A fronte di tale pagamento Parte_3
dichiarava di rinunciare ad ogni pretesa e azione nei confronti della compagnia. CP_6
Ciò posto, la questione così come sollevata dall'appellante incidentale appare non correttamente impostata, nella misura in cui la somma pagata dall'assicurazione in favore dell'Ente previdenziale (il quale ultimo, come visto sopra, aveva erogato importi a titolo di indennità e/o rendita in favore del con riferimento all'incidente occorso Pt_1 in quanto integrante infortunio sul lavoro) non integra affatto una ulteriore posta da valutare in termini di compensatio lucri cum damno, come invece fatto per gli importi erogati da direttamente al Il pagamento fatto dall'assicurazione riguarda CP_6 Pt_1 in primo luogo le somme che ha corrisposto al danneggiato, oltre interessi e spese CP_6 sopportate dall'ente, per cui, detrarre tale pagamento dal danno liquidato al Pt_1 rappresenterebbe una duplicazione della compensatio lucri cum damno di fatto già operata nei termini sopra specificati. Né d'altro canto ha in alcun modo P_ documentato né provato che il - che lo ha decisamente contestato - abbia Pt_1 ricevuto da somme superiori o ulteriori rispetto a quelle dedotte in atti e già CP_6 scomputate (ovvero euro 37725,16 per il danno non patrimoniale ed euro 30089,49, somma quest'ultima come si vedrà infra comprensiva tra l'altro anche dei rimborsi in favore di moglie e figlio). Né la circostanza che abbia erogato al somme CP_6 Pt_1 ulteriori a quelle dedotte in atti può desumersi dal solo fatto che il medesimo abbia concluso con la compagnia di assicurazione una transazione – come tale ovviamente non opponibile a terzi – con la quale rinunciava a qualsiasi azione a fronte del pagamento di un importo concordato tra le parti come detto comprensivo anche di spese legali sostenute dall'ente (appunto euro 115.000).
Piuttosto, il pagamento fatto da in favore di rappresenta l'adempimento P_ CP_6
– definito nella fattispecie in via transattiva – di quanto dovuto in relazione all'azione di surroga che può esercitare ex art. 1916 c.c. e 142 Cod Ass nei confronti dei CP_6 soggetti responsabili del danneggiamento subito dal lavoratore in cui favore l'ente ha dovuto erogare indennità e rendite.
Dunque, si tratta all'evidenza di pagamenti inerenti il regolamento, in via transattiva, dei rapporti tra l'Ente previdenziale, che ha corrisposto al l'indennizzo per Pt_1
l'infortunio sul lavoro e l'assicurazione delle parti danneggiate, tenute per legge a tenere indenne di quanto dallo stesso erogato al danneggiato (somme che infatti sono CP_6 decurtate da quanto dovuto da quest'ultimo a titolo di risarcimento danni. Il fatto che in questo caso l'importo che risulta aver pagato a non corrisponda CP_4 CP_6 esattamente alla somma degli importi scomputati dal risarcimento di danno patrimoniale e non riconosciuti in favore del appare dunque in definitiva priva di Pt_1 rilievo per vari ordini di motivi: la somma di euro 115.000 rappresenta importo determinato in via transattiva con accordo da cui è rimasto estranei il danneggiato;
non risulta in alcun modo documentata - né è mai stata rilevata in corso di causa –
l'erogazione al da parte di di somme superiori alle rendite indicate in atti, Pt_1 CP_6
i cui importi, come visto sopra, sono stati oggetto di appello da parte del ma Pt_1 non da parte di che ha inteso far valere un pagamento effettuato a titolo di P_ surroga, rapporto che nulla ha a che vedere con il danneggiato.
Per quanto detto, dunque il quarto motivo di appello principale deve essere ritenuto fondato, mentre va respinto l'appello incidentale.
6.Il quinto ed il sesto motivo di appello principale: le spese di lite di primo grado – I due motivi di appello inerenti la quantificazione delle spese di lite di primo grado sono assorbiti dal parziale accoglimento del merito dell'appello principale e della conseguente riforma della sentenza di primo grado. La riforma del merito della decisione impugnata, determinando la caducazione dell'intera pronuncia di primo grado (ivi inclusa quella accessoria sulle spese) impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale; esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017, Rv.
642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931 - 01; Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 28718 del
30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013, Rv.
628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783 - 01; Sez. L,
Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01).
7.Le spese di lite –Va premesso che la riquantificazione delle spese di lite dei due gradi di giudizio, come conseguenza dell'effetto demolitorio di cui all'art. 336 c.p.c., investe unicamente il rapporto tra gli appellati ed il _2 Controparte_8 Pt_1 unico ad essere stato investito da motivi di appello in conseguenza dei quali la sentenza di primo grado è stata riformata. Nessun motivo di appello ha invece investito il rigetto della domanda proposta da di talchè con riferimento ad essa Controparte_3 non vi è stata riforma e, dunque, per tale parte la liquidazione delle spese riguarda, almeno potenzialmente, le sole spese di secondo grado;
spese queste ultime su cui nulla deve essere tuttavia liquidato, atteso che nessun gravame è stato proposto nei confronti di la quale ultima è rimasta contumace in tale grado. Controparte_3
Ciò posto, sulla base dell'esito complessivo della lite va tenuto conto che, se è vero che sono state liquidate al somme sensibilmente inferiori a quelle richieste, tutte le Pt_1 voci di danno da quest'ultimo fatte oggetto di domanda sono state accolte e risarcite.
Come chiarito autorevolmente dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. sentenza n.
32061 del 31 ottobre 2022), se anche la liquidazione è stata inferiore a quella pretesa, ciò non costituisce di per sé ragione di soccombenza reciproca (configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi), e può giustificare la compensazione (totale o parziale) solo in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.
Sulla base di tale orientamento, da cui non appaiono motivi per discostarsi, le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere poste a carico dei convenuti e odierni appellati
, , in solido tra loro. Allo stesso modo le spese P_ _2 Controparte_3 delle CTU espletate in primo grado e liquidate come in atti devono essere poste tutte definitivamente a carico delle suddette parti appellate in solido tra loro.
Le suddette spese si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum (ricompreso per entrambi i grado, tenuto conto del criterio di cui all'art. 10 co. II c.c., nello scaglione tra euro 52.000 ed euro 260.000) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione, quanto al grado di appello, della fase istruttoria, tecnicamente non espletata
(e rilevato che la trattazione è consistita nel riportarsi a questioni già indicate nell'atto introduttivo e concludere;
tutte attività già ricomprese nel compenso per la fase precedente e per quella successiva).
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante incidentale, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di RE, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1)in accoglimento dell'appello principale, riconosciuta la personalizzazione del danno biologico permanente e di quello temporaneo patito dal tenuto conto del Pt_1 pagamento effettuato da per il medesimo titolo in esecuzione dell'ordinanza P_ ex art. 186 quater c.p.c., condanna gli appellati , P_ _2 _3
, in solido tra loro, a corrispondere a , a titolo di danno
[...] Parte_1 non patrimoniale, l'importo di euro 58.228,92 oltre interessi legali dalla presente sentenza all'effettivo soddisfo;
2) in accoglimento dell'appello principale, condanna le parti appellate P_ _2
, , in solido tra loro, a risarcire a , a
[...] Controparte_3 Parte_1 titolo di danno patrimoniale, tenuto conto del pagamento effettuato da P_ per il medesimo titolo, in esecuzione dell'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., la somma di euro 61.821,79 oltre interessi legali dalla presente sentenza all'effettivo soddisfo;
3) rigetta nel resto l'appello principale;
4) respinge l'appello incidentale proposto da P_
5) condanna le parti appellate , , in solido tra P_ _2 Controparte_3 loro, a rifondere in favore dell'appellante principale le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano: quanto al primo grado in complessivi € 14.103,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
quanto al secondo grado in complessivi € 9991,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
6) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'impugnante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in RE, nella camera di consiglio del 20.01.2025 dalla Corte di Appello di RE su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Dott.ssa Giulia Conte
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni