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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/09/2025, n. 4461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4461 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. 625/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
Seconda Sezione CIVILE
La Corte di Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile – in persona dei magistrati:
Dott.ssa Maria Teresa Onorato Presidente
Dott.ssa Paola Martorana Consigliere
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 625/2019, riservata in decisione all'udienza del 16.4.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusionali, avente ad
OGGETTO: Superficie
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F ), in qualità C.F._2 Parte_3 C.F._3 di eredi della sig.ra deceduta il 19/11/2016, tutti elett.te dom.ti in Persona_1
Somma Vesuviana (NA) alla Via Pigno n. 36, presso lo studio del loro proc.re Avv.
Alfonso Capasso, (C.F. ), dal quale sono rappresentati e difesi CodiceFiscale_4
Pec: Email_1
APPELLANTI
E
( ), Controparte_1 CodiceFiscale_5 Controparte_2
( ), ( ), CodiceFiscale_6 Controparte_3 CodiceFiscale_7
( ), ( Controparte_4 CodiceFiscale_8 Controparte_5 C.F._9
[...]
pag. 1 di 10 C.F._1
), ( ) Controparte_6 CodiceFiscale_11
APPELLATI CONTUMACI
Conclusioni:
Parte appellante: come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 6808/201, il Tribunale di Napoli così ha provveduto: a) ha dichiarato inammissibili la domanda di dichiarare l'avvenuta accettazione tacita da parte degli attori dell'eredità di nonché la domanda contenuta nella lettera f) delle Persona_2 conclusioni della citazione avente ad oggetto l'accertamento della mancata titolarità dello ius sepolchri in capo agli eredi;
b) ha rigettato le ulteriori domande;
c) ha dichiarato integralmente compensate le spese di lite.
2. Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 10/07/2018, con atto di citazione notificato in data 05/02/2019, parti appellanti hanno proposto appello, deducendo a sostegno quattro motivi.
2.1 Con il primo motivo di appello è stata contestata la decisione del Giudice di primo grado riguardo alla mancata produzione del provvedimento concessorio del CP_7 relativo alla cappella funeraria. Gli appellanti hanno sostenuto che il Giudice
[...] abbia agito in modo incoerente, ritenendo indispensabile tale documento, ma non autorizzandone l'acquisizione, né attivandosi per ottenerlo d'ufficio, nonostante le difficoltà incontrate dagli attori nel procurarselo. È stato chiesto alla Corte di Appello di autorizzare l'acquisizione del documento o di considerare la sua irrilevanza ai fini della decisione.
2.2 Con il secondo motivo di appello, gli appellanti hanno contestato la decisione del
Giudice di primo grado che ha ritenuto non provata la proprietà della cappella funeraria ed hanno sostenuto che il possesso ultraventennale pacifico e ininterrotto degli attori, unito al possesso dei danti causa, sia stato sufficiente per dimostrare l'usucapione. Inoltre, hanno evidenziato che i convenuti non hanno mai contestato la titolarità originaria del manufatto in capo al de cuius rendendo pacifica la questione. Le Persona_2 testimonianze raccolte hanno confermato il possesso e la gestione della cappella da parte degli attori, inclusi interventi di manutenzione straordinaria. È stato ribadito che il possesso delle chiavi e l'accesso libero alla cappella sono elementi utili per l'usucapione.
pag. 2 di 10 2.3 Con il terzo motivo di appello, gli appellanti hanno contestato il rigetto della domanda di riscatto successorio ex art. 732 c.c., sostenendo che il Giudice abbia erroneamente considerato la rinuncia alla domanda di annullamento dell'atto di compravendita come ostacolo al riconoscimento del retratto. È stato chiarito che il diritto di riscatto ha come presupposto la validità dell'atto di trasferimento e non la sua invalidità. Inoltre, gli appellanti hanno evidenziato che la vendita da parte di ha riguardato Controparte_8 solo la sua quota ereditaria, rendendo applicabile il retratto successorio.
2.4 Con il quarto motivo di appello, gli appellanti hanno contestato il rigetto delle domande relative allo ius sepulchri, sostenendo che tale diritto è indipendente dalla proprietà del manufatto funerario. Lo ius sepulchri, essendo un diritto personalissimo e imprescrittibile, è stato acquisito iure sanguinis e non iure successionis, essendosi esteso ai consanguinei del fondatore. Gli attori, in quanto parenti collaterali del fondatore, hanno avuto pieno diritto alla sepoltura nella cappella gentilizia, mentre i convenuti, non legati da vincoli di sangue al fondatore, non possono vantare tale diritto.
3. , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, non si sono costituiti in giudizio. Controparte_5 Controparte_6
4. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello. Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 10/07/2018; l'atto d'appello è stato notificato il 05/02/2019.
Ne deriva ch'è stato osservato il termine previsto.
5. Volgendo all'esame del merito dell'impugnazione, l'appello proposto da Parte_1
è fondato e va accolto per quanto di ragione per i
[...] Parte_2 Parte_3 seguenti motivi.
6. Ed invero, prima di esaminare i motivi di appello, occorre fare la seguente premessa.
Per quel che concerne l'oggetto del presente gravame, si suole distinguere il diritto sul sepolcro, ossia sulla cappella funeraria, ricostruito dalla dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità alla stregua di un diritto reale di superficie (cfr. Cass. n. 7000/2012).
In buona sostanza il privato realizza su suolo demaniale (essendo tale il suolo cimiteriale ex art. 824, comma 2, c.c.), grazie ad una concessione ovvero un'autorizzazione amministrativa, la cappella che tecnicamente è un immobile in relazione al quale il privato acquisterà un diritto reale assimilabile al diritto di superficie che, nei limiti di ciò che è
pag. 3 di 10 previsto dalla concessione, potrà essere liberamente trasferito sia con atto tra vivi che con testamento.
Diverso rispetto al primo è il diritto al sepolcro, che a sua volta si suddivide in diritto primario al sepolcro, il quale consiste nel diritto ad essere sepolto in un dato sepolcro ed a farvi seppellire i propri cari (anche in tal caso al diritto viene riconosciuta natura giuridica reale a contenuto patrimoniale, potendosene disporre sia tra vivi che mortis causa) dal diritto secondario al sepolcro, il quale consiste nel diritto ad accedere al sepolcro nonché ad opporsi ad atti che possano arrecare offese ai propri cari quivi sepolti.
La dottrina qualifica tale diritto non alla stregua di un diritto reale bensì quale diritto personale di godimento. Conseguentemente, alla luce della natura personale non potrà essere trasferito, spettando automaticamente a tutti i congiunti delle persone inumate nel sepolcro, a prescindere da qualsivoglia diritto reale sullo stesso.
Per comprendere meglio la sorte di questi diritti si deve analizzare la fattispecie in due differenti momenti, ovvero al momento della venuta ad esistenza della cappella ed al momento della morte del fondatore della stessa.
Nel momento in cui la cappella viene concretamente ad esistenza, verificandosi quello che viene denominato “atto di fondazione del sepolcro”, sorgeranno in capo al fondatore diversi diritti ossia: diritto reale sul sepolcro, diritto reale primario al sepolcro, diritto secondario al sepolcro (in quale automaticamente si estende ai congiunti delle persone che verranno quivi inumate) e diritto a fare inserire il proprio nome sul sepolcro.
Alla morte del fondatore questo è chiamato a pronunziarsi sulla destinazione del sepolcro, potendo verificarsi due diverse situazioni a seconda della scelta operata dallo stesso al momento di realizzazione del sepolcro.
Qualora la scelta sia stata quella di destinare il sepolcro a sé e la propria famiglia, costituendo il cosiddetto “sepolcro familiare”, alla morte del fondatore il diritto primario al sepolcro spetterà ai suoi familiari a prescindere che siano o meno eredi, essendo un diritto che ciascun familiare acquista automaticamente iure proprio non potendo disporne, né con atto tra vivi né a causa di morte, potendo al più essere oggetto di una mera rinunzia.
Il fondatore però ha la facoltà di attribuire il diritto primario al sepolcro ai propri eredi, imprimendo così al sepolcro natura di “sepolcro ereditario”.
pag. 4 di 10 7. Orbene, nel caso di specie, è risultato pacificamente, per essere tale circostanza stata ammessa espressamente altresì dagli appellati nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di prime cure (v. pag. 5 della memoria), che è stato il Persona_2 fondatore della cappella funeraria per cui è causa.
8. Quanto alla natura della stessa, occorre prendere le mosse dal principio secondo cui
"nel sepolcro ereditario lo ius sepulchri si trasmette nei modi ordinari, per atto inter vivos o mortis causa, come qualsiasi altro diritto, dall'originario titolare anche a persone non facenti parte della famiglia, mentre in quello gentilizio o familiare -tale dovendosi presumere il sepolcro, in caso di dubbio - lo ius sepulchri è attribuito, in base alla volontà del testatore, in stretto riferimento alla cerchia dei familiari destinatari di esso, acquistandosi dal singolo iure proprio sin dalla nascita, per il solo fatto di trovarsi col fondatore nel rapporto previsto dall'atto di fondazione o dalle regole consuetudinarie, iure sanguinis e non iure successionis, e determinando una particolare forma di comunione fra contitolari, caratterizzata da intrasmissibilità del diritto, per atto tra vivi o mortis causa, imprescrittibilità e irrinunciabilità. Tale diritto di sepolcro si trasforma in ereditario con la morte dell'ultimo superstite della cerchia dei familiari designati dal fondatore, rimanendo soggetto, per l'ulteriore trasferimento, alle ordinarie regole della successione mortis causa" (Cass. Sez. U,
Ordinanza n. 17122 del 28/06/2018, Rv. 649495, che ha ritenuto che il diritto di sepolcro, contemplato nella scheda testamentaria, andasse qualificato come gentilizio poiché il testatore aveva in esso espresso la volontà che la tomba ospitasse l'intera famiglia dei cugini, se essi l'avessero voluto, sicché la ricorrente ne era divenuta titolare ancorché non erede dell'originario fondatore del sepolcro).
Nello stesso senso, la Suprema Corte aveva affermato, già prima dell'arresto delle Sezioni
Unite del 2018 appena richiamato, che "lo ius sepulchri, cioè il diritto alla tumulazione
(autonomo e distinto rispetto al diritto reale sul manufatto funerario o sui materiali che lo compongono), deve presumersi di carattere non ereditario, ma familiare, in difetto di specifica diversa volontà del fondatore, e quindi considerarsi sottratto a possibilità di divisione o trasmissione a terzi non legati iure sanguinis al fondatore medesimo, mentre resta in proposito irrilevante la eventuale cedibilità prevista nel regolamento o nell'atto di concessione comunale.
A tal fine l'individuazione della natura di una cappella funeraria come sepolcro familiare o gentilizio oppure come sepolcro ereditario costituisce apprezzamento di mero fatto non pag. 5 di 10 suscettibile di sindacato in sede di legittimità, qualora sorretto da motivazione sufficiente e immune da vizi logico - giuridici" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1789 del 29/01/2007, Rv.
595720).
Esiste dunque una differenza fondamentale tra sepolcro familiare o gentilizio, in relazione al quale lo ius si acquista per volontà del fondatore e prescinde dalle vicende legate Per_3 alla successione di questi, e sepolcro cd. ereditario, poiché in relazione a quest'ultimo "... lo ius sepulchri si trasmette nei modi ordinari, per atto inter vivos o mortis causa, come qualsiasi altro diritto, dall'originario titolare anche a persone non facenti parte della famiglia, mentre nel sepolcro gentilizio o familiare - tale dovendosi presumere il sepolcro, in caso di dubbio - lo ius sepulchri è attribuito, in base alla volontà del testatore, in stretto riferimento alla cerchia dei familiari destinatari del sepolcro stesso, acquistandosi dal singolo iure proprio sin dalla nascita, per il solo fatto di trovarsi col fondatore nel rapporto previsto dall'atto di fondazione o dalle regole consuetudinarie, iure sanguinis e non iure successionis, e determinando una particolare forma di comunione fra contitolari, caratterizzata da intrasmissibilità del diritto, per atto tra vivi o mortis causa, imprescrittibilità
e irrinunciabilità. Tale diritto di sepolcro si trasforma da familiare in ereditario con la morte dell'ultimo superstite della cerchia dei familiari designati dal fondatore, rimanendo soggetto, per l'ulteriore trasferimento, alle ordinarie regole della successione mortis causa"
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7000 del 08/05/2012, Rv. 622129, che ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito che, correttamente motivando, aveva dichiarato l'avvenuta trasformazione del sepolcro da familiare ad ereditario sulla scorta dei comportamenti tenuti dai discendenti nei confronti del titolare del potere concessorio sull'area CP_7 cimiteriale, ritenuti compatibili esclusivamente con la successione ereditaria nei diritti relativi alla tomba di famiglia;
Cassazione civile sez. II, 20/08/2019, n.21489).
Una volta accertato che si configuri un sepolcro gentilizio, se del caso applicando la presunzione affermata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la già richiamata
Ordinanza n. 17122 del 28/06/2018, Rv. 649495, occorre anche tener conto del principio secondo cui "In assenza di disposizioni specifiche da parte del fondatore, lo ius sepulchri
d'indole gentilizia spetta, oltre che al fondatore stesso, ai componenti del nucleo familiare strettamente inteso, nel quale debbono farsi rientrare tutte le persone legate al fondatore da vincolo di sangue o legate tra loro da vincoli di matrimonio (cfr. Cassazione civile sez.
II, 10/06/2025, n.15432). Tale diritto, pur non essendo precisato in una disposizione di pag. 6 di 10 legge, trova il suo fondamento in un'antica consuetudine, conforme al sentimento comune, e nelle esigenze di culto e pietà dei defunti che, quando esercitate dai prossimi congiunti, realizzano, allo stesso tempo, la tutela indiretta di un interesse concernente la persona del defunto e l'esigenza sociale di far scegliere ai soggetti più interessati la località ed il punto ove manifestare i sentimenti di devozione verso il parente deceduto" (Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8020 del 22/03/2021, Rv. 660987, che ha escluso il diritto della nuora della sorella del fondatore del sepolcro gentilizio ad essere sepolta nella tomba di famiglia, non rilevandosi alcun rapporto di consanguineità della stessa con il fondatore.
Ne consegue che, nel caso di specie, non essendovi indicazioni al riguardo, deve presumersi la natura gentilizia o familiare del sepolcro in questione in applicazione del dettato delle Sezioni Unite sopra richiamato, sicché lo ius sepulchri è attribuito, in base alla volontà del testatore, in stretto riferimento alla cerchia dei familiari destinatari di esso, acquistandosi dal singolo iure proprio sin dalla nascita, per il solo fatto di trovarsi col fondatore nel rapporto previsto dall'atto di fondazione o dalle regole consuetudinarie, iure sanguinis e non iure successionis, e determinando una particolare forma di comunione fra contitolari, caratterizzata da intrasmissibilità del diritto, per atto tra vivi o mortis causa, imprescrittibilità e irrinunciabilità.
9. Tanto premesso ed accertata la natura gentilizia della cappella in questione, per un ordine logico delle questioni, occorre esaminare preliminarmente il quarto motivo di appello proposto da e a mezzo del Parte_1 Parte_3 Parte_2 quale gli appellanti hanno impugnato la sentenza resa nel procedimento di prime cure nella parte in cui non è stata accolta la domanda degli attori volta ad ottenere il riconoscimento del diritto di sepoltura nella tomba di famiglia per averlo acquistato iure proprio e iure sanguinis contenuta nel capo e) dell'atto introduttivo del giudizio di prime cure, stante la mancata produzione della concessione amministrativa.
In particolare, a fondamento di tale motivo di gravame, gli appellanti hanno dedotto che lo ius sepulchri è completamente avulso dalla proprietà del manufatto sepolcrale. Il Giudice, quindi, avrebbe comunque dovuto pronunciarsi sul punto, anche laddove avesse ritenuto di rigettare le domande di cui al punto a) (proprietà superficiaria della cappella) e al punto c) (retratto ereditario) delle richieste di parte attorea. Difatti, nel sepolcro gentilizio il diritto al sepolcro familiare sorge in capo a ciascun titolare al momento della nascita, iure proprio e iure sanguinis, in forza del legame familiare con il fondatore, indipendentemente pag. 7 di 10 dall'acquisto anche di diritti reali sul manufatto. Unico presupposto indispensabile per l'acquisto al diritto di sepoltura è dunque l'appartenenza alla famiglia.
Tale motivo di appello è fondato e va accolto per i seguenti motivi.
Ed invero, accertata la natura gentilizia della cappella per cui è causa per le motivazioni testè illustrate, n assenza, poi, di disposizioni specifiche da parte del fondatore Persona_2
deve affermarsi che lo ius sepulchri d'indole gentilizia spetti, oltre che al fondatore
[...] stesso, ai componenti del nucleo familiare strettamente inteso, nel quale debbono farsi rientrare tutte le persone legate al fondatore da vincolo di sangue o legate tra loro da vincoli di matrimonio.
Consegue da quanto innanzi che, essendo indubbio il vincolo di sangue tra Parte_1
e (rispettivamente, figlio e nipoti del fratello di
[...] Parte_3 Parte_2
ed il fondatore, in riforma della sentenza impugnata ed in Persona_2 accoglimento dell'appello proposto, deve affermarsi lo ius sepulchri in favore degli stessi con riferimento alla cappella funeraria in oggetto, sita nel Cimitero di Napoli-Poggioreale, zona ampliamento, isola n. 13 (riportata in N.C.T. del Comune di foglio 59, p.lla CP_7
A).
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di accertamento dello ius sepuchri in favore dei propri coniugi e dei propri eredi stante la evidente carenza di legittimazione attiva, oltre che genericità della domanda.
10. Per le stesse ragioni, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dell'appello proposto, va, invece, dichiarata l'insussistenza di uno ius sepulchri in capo agli appellati, figli della sorella della moglie di i quali non risultano essere Persona_2 legati con il de cuius da vincoli di sangue, con riferimento alla cappella funeraria in oggetto, sita nel Cimitero di Napoli-Poggioreale, zona ampliamento, isola n. 13 (riportata in N.C.T. del Comune di foglio 59, p.lla A). CP_7
11. Stante l'accertamento della natura gentilizia della cappella in questione e dello ius sepulchri in favore degli appellanti devono ritenersi assorbiti i motivi di appello afferenti la proprietà superficiaria sulla cappella in questione, nonché l'accertamento di accettazione tacita dell'eredità contenuta nella decisione impugnata.
12. Non occorre, infine, pronunciarsi sulle domande di cui ai capi d) (“condannare essi convenuti a rilasciare il possesso della cappella in favore di essi attori”) e g) (“inibire i convenuti di poter seppellire nella cappella per cui è causa persone e, per l'effetto ordinare agli stessi di liberare la cappella da
pag. 8 di 10 quei defunti già seppelliti senza avervi diritti”) dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ancorchè reiterate in appello dagli appellanti. Le stesse, infatti, rigettate dal giudice di prime cure, non sono state oggetto di specifici motivi di appello sicchè non possono essere esaminate nella presente fase di gravame.
13. La riforma della sentenza impugnata comporta la riformulazione delle spese del primo grado. Ed invero, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale" (vedi tra le altre Cassazione civile sez. II - 23/02/2022, n. 5890; Cassazione civile sez. II - 03/09/2021, n. 23877; Cassazione civile sez. III, 21/06/2024, n.17222).
13.1 Le stesse sono liquidate in dispositivo alla luce dei parametri di cui al regolamento emanato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e succ. modif., nella versione applicabile ratione temporis (scaglione indeterminato, complessità bassa, valori minimi per il primo grado e scaglione indeterminato, complessità bassa, valori minimi, eccetto fase istruttoria, per il presente grado).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli n 6808/2018, così provvede:
A) accoglie l'appello proposto da e ed Parte_1 Parte_3 Parte_2 in riforma della sentenza impugnata:
-accerta lo ius sepulchri con riferimento al sepolcro gentilizio di cui in motivazione in favore di e con riferimento alla Parte_1 Parte_3 Parte_2 cappella funeraria in oggetto, sita nel Cimitero di Napoli-Poggioreale, zona ampliamento, isola n. 13 (riportata in N.C.T. del Comune di foglio 59, p.lla CP_7
A);
- dichiara l'insussistenza dello ius sepulchri con riferimento al sepolcro gentilizio di cui in motivazione in capo agli appellati con riferimento alla cappella funeraria in pag. 9 di 10 oggetto, sita nel Cimitero di Napoli-Poggioreale, zona ampliamento, isola n. 13
(riportata in N.C.T. del Comune di foglio 59, p.lla A); CP_7
- condanna , Controparte_1 Controparte_6 Controparte_2
e al pagamento in favore di Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
e delle spese di lite che liquida Parte_1 Parte_3 Parte_2 in € 265,42 per esborsi ed € 3.972,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% Iva e cpa con distrazione in favore dell'avv. Alfonso Capasso, dichiaratosi antistatario;
B) condanna , Controparte_1 Controparte_6 Controparte_2 CP_3
e al pagamento in favore di
[...] Controparte_4 Controparte_5 Parte_1
e delle spese di lite per il presente grado che
[...] Parte_3 Parte_2 liquida in € 382,50 per esborsi ed € 3.473,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% Iva e cpa con distrazione in favore dell'avv. Alfonso Capasso, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 17/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Mariacristina Carpinelli dr.ssa Maria Teresa Onorato
pag. 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
Seconda Sezione CIVILE
La Corte di Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile – in persona dei magistrati:
Dott.ssa Maria Teresa Onorato Presidente
Dott.ssa Paola Martorana Consigliere
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 625/2019, riservata in decisione all'udienza del 16.4.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusionali, avente ad
OGGETTO: Superficie
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F ), in qualità C.F._2 Parte_3 C.F._3 di eredi della sig.ra deceduta il 19/11/2016, tutti elett.te dom.ti in Persona_1
Somma Vesuviana (NA) alla Via Pigno n. 36, presso lo studio del loro proc.re Avv.
Alfonso Capasso, (C.F. ), dal quale sono rappresentati e difesi CodiceFiscale_4
Pec: Email_1
APPELLANTI
E
( ), Controparte_1 CodiceFiscale_5 Controparte_2
( ), ( ), CodiceFiscale_6 Controparte_3 CodiceFiscale_7
( ), ( Controparte_4 CodiceFiscale_8 Controparte_5 C.F._9
[...]
pag. 1 di 10 C.F._1
), ( ) Controparte_6 CodiceFiscale_11
APPELLATI CONTUMACI
Conclusioni:
Parte appellante: come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 6808/201, il Tribunale di Napoli così ha provveduto: a) ha dichiarato inammissibili la domanda di dichiarare l'avvenuta accettazione tacita da parte degli attori dell'eredità di nonché la domanda contenuta nella lettera f) delle Persona_2 conclusioni della citazione avente ad oggetto l'accertamento della mancata titolarità dello ius sepolchri in capo agli eredi;
b) ha rigettato le ulteriori domande;
c) ha dichiarato integralmente compensate le spese di lite.
2. Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 10/07/2018, con atto di citazione notificato in data 05/02/2019, parti appellanti hanno proposto appello, deducendo a sostegno quattro motivi.
2.1 Con il primo motivo di appello è stata contestata la decisione del Giudice di primo grado riguardo alla mancata produzione del provvedimento concessorio del CP_7 relativo alla cappella funeraria. Gli appellanti hanno sostenuto che il Giudice
[...] abbia agito in modo incoerente, ritenendo indispensabile tale documento, ma non autorizzandone l'acquisizione, né attivandosi per ottenerlo d'ufficio, nonostante le difficoltà incontrate dagli attori nel procurarselo. È stato chiesto alla Corte di Appello di autorizzare l'acquisizione del documento o di considerare la sua irrilevanza ai fini della decisione.
2.2 Con il secondo motivo di appello, gli appellanti hanno contestato la decisione del
Giudice di primo grado che ha ritenuto non provata la proprietà della cappella funeraria ed hanno sostenuto che il possesso ultraventennale pacifico e ininterrotto degli attori, unito al possesso dei danti causa, sia stato sufficiente per dimostrare l'usucapione. Inoltre, hanno evidenziato che i convenuti non hanno mai contestato la titolarità originaria del manufatto in capo al de cuius rendendo pacifica la questione. Le Persona_2 testimonianze raccolte hanno confermato il possesso e la gestione della cappella da parte degli attori, inclusi interventi di manutenzione straordinaria. È stato ribadito che il possesso delle chiavi e l'accesso libero alla cappella sono elementi utili per l'usucapione.
pag. 2 di 10 2.3 Con il terzo motivo di appello, gli appellanti hanno contestato il rigetto della domanda di riscatto successorio ex art. 732 c.c., sostenendo che il Giudice abbia erroneamente considerato la rinuncia alla domanda di annullamento dell'atto di compravendita come ostacolo al riconoscimento del retratto. È stato chiarito che il diritto di riscatto ha come presupposto la validità dell'atto di trasferimento e non la sua invalidità. Inoltre, gli appellanti hanno evidenziato che la vendita da parte di ha riguardato Controparte_8 solo la sua quota ereditaria, rendendo applicabile il retratto successorio.
2.4 Con il quarto motivo di appello, gli appellanti hanno contestato il rigetto delle domande relative allo ius sepulchri, sostenendo che tale diritto è indipendente dalla proprietà del manufatto funerario. Lo ius sepulchri, essendo un diritto personalissimo e imprescrittibile, è stato acquisito iure sanguinis e non iure successionis, essendosi esteso ai consanguinei del fondatore. Gli attori, in quanto parenti collaterali del fondatore, hanno avuto pieno diritto alla sepoltura nella cappella gentilizia, mentre i convenuti, non legati da vincoli di sangue al fondatore, non possono vantare tale diritto.
3. , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, non si sono costituiti in giudizio. Controparte_5 Controparte_6
4. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello. Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 10/07/2018; l'atto d'appello è stato notificato il 05/02/2019.
Ne deriva ch'è stato osservato il termine previsto.
5. Volgendo all'esame del merito dell'impugnazione, l'appello proposto da Parte_1
è fondato e va accolto per quanto di ragione per i
[...] Parte_2 Parte_3 seguenti motivi.
6. Ed invero, prima di esaminare i motivi di appello, occorre fare la seguente premessa.
Per quel che concerne l'oggetto del presente gravame, si suole distinguere il diritto sul sepolcro, ossia sulla cappella funeraria, ricostruito dalla dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità alla stregua di un diritto reale di superficie (cfr. Cass. n. 7000/2012).
In buona sostanza il privato realizza su suolo demaniale (essendo tale il suolo cimiteriale ex art. 824, comma 2, c.c.), grazie ad una concessione ovvero un'autorizzazione amministrativa, la cappella che tecnicamente è un immobile in relazione al quale il privato acquisterà un diritto reale assimilabile al diritto di superficie che, nei limiti di ciò che è
pag. 3 di 10 previsto dalla concessione, potrà essere liberamente trasferito sia con atto tra vivi che con testamento.
Diverso rispetto al primo è il diritto al sepolcro, che a sua volta si suddivide in diritto primario al sepolcro, il quale consiste nel diritto ad essere sepolto in un dato sepolcro ed a farvi seppellire i propri cari (anche in tal caso al diritto viene riconosciuta natura giuridica reale a contenuto patrimoniale, potendosene disporre sia tra vivi che mortis causa) dal diritto secondario al sepolcro, il quale consiste nel diritto ad accedere al sepolcro nonché ad opporsi ad atti che possano arrecare offese ai propri cari quivi sepolti.
La dottrina qualifica tale diritto non alla stregua di un diritto reale bensì quale diritto personale di godimento. Conseguentemente, alla luce della natura personale non potrà essere trasferito, spettando automaticamente a tutti i congiunti delle persone inumate nel sepolcro, a prescindere da qualsivoglia diritto reale sullo stesso.
Per comprendere meglio la sorte di questi diritti si deve analizzare la fattispecie in due differenti momenti, ovvero al momento della venuta ad esistenza della cappella ed al momento della morte del fondatore della stessa.
Nel momento in cui la cappella viene concretamente ad esistenza, verificandosi quello che viene denominato “atto di fondazione del sepolcro”, sorgeranno in capo al fondatore diversi diritti ossia: diritto reale sul sepolcro, diritto reale primario al sepolcro, diritto secondario al sepolcro (in quale automaticamente si estende ai congiunti delle persone che verranno quivi inumate) e diritto a fare inserire il proprio nome sul sepolcro.
Alla morte del fondatore questo è chiamato a pronunziarsi sulla destinazione del sepolcro, potendo verificarsi due diverse situazioni a seconda della scelta operata dallo stesso al momento di realizzazione del sepolcro.
Qualora la scelta sia stata quella di destinare il sepolcro a sé e la propria famiglia, costituendo il cosiddetto “sepolcro familiare”, alla morte del fondatore il diritto primario al sepolcro spetterà ai suoi familiari a prescindere che siano o meno eredi, essendo un diritto che ciascun familiare acquista automaticamente iure proprio non potendo disporne, né con atto tra vivi né a causa di morte, potendo al più essere oggetto di una mera rinunzia.
Il fondatore però ha la facoltà di attribuire il diritto primario al sepolcro ai propri eredi, imprimendo così al sepolcro natura di “sepolcro ereditario”.
pag. 4 di 10 7. Orbene, nel caso di specie, è risultato pacificamente, per essere tale circostanza stata ammessa espressamente altresì dagli appellati nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di prime cure (v. pag. 5 della memoria), che è stato il Persona_2 fondatore della cappella funeraria per cui è causa.
8. Quanto alla natura della stessa, occorre prendere le mosse dal principio secondo cui
"nel sepolcro ereditario lo ius sepulchri si trasmette nei modi ordinari, per atto inter vivos o mortis causa, come qualsiasi altro diritto, dall'originario titolare anche a persone non facenti parte della famiglia, mentre in quello gentilizio o familiare -tale dovendosi presumere il sepolcro, in caso di dubbio - lo ius sepulchri è attribuito, in base alla volontà del testatore, in stretto riferimento alla cerchia dei familiari destinatari di esso, acquistandosi dal singolo iure proprio sin dalla nascita, per il solo fatto di trovarsi col fondatore nel rapporto previsto dall'atto di fondazione o dalle regole consuetudinarie, iure sanguinis e non iure successionis, e determinando una particolare forma di comunione fra contitolari, caratterizzata da intrasmissibilità del diritto, per atto tra vivi o mortis causa, imprescrittibilità e irrinunciabilità. Tale diritto di sepolcro si trasforma in ereditario con la morte dell'ultimo superstite della cerchia dei familiari designati dal fondatore, rimanendo soggetto, per l'ulteriore trasferimento, alle ordinarie regole della successione mortis causa" (Cass. Sez. U,
Ordinanza n. 17122 del 28/06/2018, Rv. 649495, che ha ritenuto che il diritto di sepolcro, contemplato nella scheda testamentaria, andasse qualificato come gentilizio poiché il testatore aveva in esso espresso la volontà che la tomba ospitasse l'intera famiglia dei cugini, se essi l'avessero voluto, sicché la ricorrente ne era divenuta titolare ancorché non erede dell'originario fondatore del sepolcro).
Nello stesso senso, la Suprema Corte aveva affermato, già prima dell'arresto delle Sezioni
Unite del 2018 appena richiamato, che "lo ius sepulchri, cioè il diritto alla tumulazione
(autonomo e distinto rispetto al diritto reale sul manufatto funerario o sui materiali che lo compongono), deve presumersi di carattere non ereditario, ma familiare, in difetto di specifica diversa volontà del fondatore, e quindi considerarsi sottratto a possibilità di divisione o trasmissione a terzi non legati iure sanguinis al fondatore medesimo, mentre resta in proposito irrilevante la eventuale cedibilità prevista nel regolamento o nell'atto di concessione comunale.
A tal fine l'individuazione della natura di una cappella funeraria come sepolcro familiare o gentilizio oppure come sepolcro ereditario costituisce apprezzamento di mero fatto non pag. 5 di 10 suscettibile di sindacato in sede di legittimità, qualora sorretto da motivazione sufficiente e immune da vizi logico - giuridici" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1789 del 29/01/2007, Rv.
595720).
Esiste dunque una differenza fondamentale tra sepolcro familiare o gentilizio, in relazione al quale lo ius si acquista per volontà del fondatore e prescinde dalle vicende legate Per_3 alla successione di questi, e sepolcro cd. ereditario, poiché in relazione a quest'ultimo "... lo ius sepulchri si trasmette nei modi ordinari, per atto inter vivos o mortis causa, come qualsiasi altro diritto, dall'originario titolare anche a persone non facenti parte della famiglia, mentre nel sepolcro gentilizio o familiare - tale dovendosi presumere il sepolcro, in caso di dubbio - lo ius sepulchri è attribuito, in base alla volontà del testatore, in stretto riferimento alla cerchia dei familiari destinatari del sepolcro stesso, acquistandosi dal singolo iure proprio sin dalla nascita, per il solo fatto di trovarsi col fondatore nel rapporto previsto dall'atto di fondazione o dalle regole consuetudinarie, iure sanguinis e non iure successionis, e determinando una particolare forma di comunione fra contitolari, caratterizzata da intrasmissibilità del diritto, per atto tra vivi o mortis causa, imprescrittibilità
e irrinunciabilità. Tale diritto di sepolcro si trasforma da familiare in ereditario con la morte dell'ultimo superstite della cerchia dei familiari designati dal fondatore, rimanendo soggetto, per l'ulteriore trasferimento, alle ordinarie regole della successione mortis causa"
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7000 del 08/05/2012, Rv. 622129, che ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito che, correttamente motivando, aveva dichiarato l'avvenuta trasformazione del sepolcro da familiare ad ereditario sulla scorta dei comportamenti tenuti dai discendenti nei confronti del titolare del potere concessorio sull'area CP_7 cimiteriale, ritenuti compatibili esclusivamente con la successione ereditaria nei diritti relativi alla tomba di famiglia;
Cassazione civile sez. II, 20/08/2019, n.21489).
Una volta accertato che si configuri un sepolcro gentilizio, se del caso applicando la presunzione affermata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la già richiamata
Ordinanza n. 17122 del 28/06/2018, Rv. 649495, occorre anche tener conto del principio secondo cui "In assenza di disposizioni specifiche da parte del fondatore, lo ius sepulchri
d'indole gentilizia spetta, oltre che al fondatore stesso, ai componenti del nucleo familiare strettamente inteso, nel quale debbono farsi rientrare tutte le persone legate al fondatore da vincolo di sangue o legate tra loro da vincoli di matrimonio (cfr. Cassazione civile sez.
II, 10/06/2025, n.15432). Tale diritto, pur non essendo precisato in una disposizione di pag. 6 di 10 legge, trova il suo fondamento in un'antica consuetudine, conforme al sentimento comune, e nelle esigenze di culto e pietà dei defunti che, quando esercitate dai prossimi congiunti, realizzano, allo stesso tempo, la tutela indiretta di un interesse concernente la persona del defunto e l'esigenza sociale di far scegliere ai soggetti più interessati la località ed il punto ove manifestare i sentimenti di devozione verso il parente deceduto" (Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8020 del 22/03/2021, Rv. 660987, che ha escluso il diritto della nuora della sorella del fondatore del sepolcro gentilizio ad essere sepolta nella tomba di famiglia, non rilevandosi alcun rapporto di consanguineità della stessa con il fondatore.
Ne consegue che, nel caso di specie, non essendovi indicazioni al riguardo, deve presumersi la natura gentilizia o familiare del sepolcro in questione in applicazione del dettato delle Sezioni Unite sopra richiamato, sicché lo ius sepulchri è attribuito, in base alla volontà del testatore, in stretto riferimento alla cerchia dei familiari destinatari di esso, acquistandosi dal singolo iure proprio sin dalla nascita, per il solo fatto di trovarsi col fondatore nel rapporto previsto dall'atto di fondazione o dalle regole consuetudinarie, iure sanguinis e non iure successionis, e determinando una particolare forma di comunione fra contitolari, caratterizzata da intrasmissibilità del diritto, per atto tra vivi o mortis causa, imprescrittibilità e irrinunciabilità.
9. Tanto premesso ed accertata la natura gentilizia della cappella in questione, per un ordine logico delle questioni, occorre esaminare preliminarmente il quarto motivo di appello proposto da e a mezzo del Parte_1 Parte_3 Parte_2 quale gli appellanti hanno impugnato la sentenza resa nel procedimento di prime cure nella parte in cui non è stata accolta la domanda degli attori volta ad ottenere il riconoscimento del diritto di sepoltura nella tomba di famiglia per averlo acquistato iure proprio e iure sanguinis contenuta nel capo e) dell'atto introduttivo del giudizio di prime cure, stante la mancata produzione della concessione amministrativa.
In particolare, a fondamento di tale motivo di gravame, gli appellanti hanno dedotto che lo ius sepulchri è completamente avulso dalla proprietà del manufatto sepolcrale. Il Giudice, quindi, avrebbe comunque dovuto pronunciarsi sul punto, anche laddove avesse ritenuto di rigettare le domande di cui al punto a) (proprietà superficiaria della cappella) e al punto c) (retratto ereditario) delle richieste di parte attorea. Difatti, nel sepolcro gentilizio il diritto al sepolcro familiare sorge in capo a ciascun titolare al momento della nascita, iure proprio e iure sanguinis, in forza del legame familiare con il fondatore, indipendentemente pag. 7 di 10 dall'acquisto anche di diritti reali sul manufatto. Unico presupposto indispensabile per l'acquisto al diritto di sepoltura è dunque l'appartenenza alla famiglia.
Tale motivo di appello è fondato e va accolto per i seguenti motivi.
Ed invero, accertata la natura gentilizia della cappella per cui è causa per le motivazioni testè illustrate, n assenza, poi, di disposizioni specifiche da parte del fondatore Persona_2
deve affermarsi che lo ius sepulchri d'indole gentilizia spetti, oltre che al fondatore
[...] stesso, ai componenti del nucleo familiare strettamente inteso, nel quale debbono farsi rientrare tutte le persone legate al fondatore da vincolo di sangue o legate tra loro da vincoli di matrimonio.
Consegue da quanto innanzi che, essendo indubbio il vincolo di sangue tra Parte_1
e (rispettivamente, figlio e nipoti del fratello di
[...] Parte_3 Parte_2
ed il fondatore, in riforma della sentenza impugnata ed in Persona_2 accoglimento dell'appello proposto, deve affermarsi lo ius sepulchri in favore degli stessi con riferimento alla cappella funeraria in oggetto, sita nel Cimitero di Napoli-Poggioreale, zona ampliamento, isola n. 13 (riportata in N.C.T. del Comune di foglio 59, p.lla CP_7
A).
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di accertamento dello ius sepuchri in favore dei propri coniugi e dei propri eredi stante la evidente carenza di legittimazione attiva, oltre che genericità della domanda.
10. Per le stesse ragioni, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dell'appello proposto, va, invece, dichiarata l'insussistenza di uno ius sepulchri in capo agli appellati, figli della sorella della moglie di i quali non risultano essere Persona_2 legati con il de cuius da vincoli di sangue, con riferimento alla cappella funeraria in oggetto, sita nel Cimitero di Napoli-Poggioreale, zona ampliamento, isola n. 13 (riportata in N.C.T. del Comune di foglio 59, p.lla A). CP_7
11. Stante l'accertamento della natura gentilizia della cappella in questione e dello ius sepulchri in favore degli appellanti devono ritenersi assorbiti i motivi di appello afferenti la proprietà superficiaria sulla cappella in questione, nonché l'accertamento di accettazione tacita dell'eredità contenuta nella decisione impugnata.
12. Non occorre, infine, pronunciarsi sulle domande di cui ai capi d) (“condannare essi convenuti a rilasciare il possesso della cappella in favore di essi attori”) e g) (“inibire i convenuti di poter seppellire nella cappella per cui è causa persone e, per l'effetto ordinare agli stessi di liberare la cappella da
pag. 8 di 10 quei defunti già seppelliti senza avervi diritti”) dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ancorchè reiterate in appello dagli appellanti. Le stesse, infatti, rigettate dal giudice di prime cure, non sono state oggetto di specifici motivi di appello sicchè non possono essere esaminate nella presente fase di gravame.
13. La riforma della sentenza impugnata comporta la riformulazione delle spese del primo grado. Ed invero, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale" (vedi tra le altre Cassazione civile sez. II - 23/02/2022, n. 5890; Cassazione civile sez. II - 03/09/2021, n. 23877; Cassazione civile sez. III, 21/06/2024, n.17222).
13.1 Le stesse sono liquidate in dispositivo alla luce dei parametri di cui al regolamento emanato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e succ. modif., nella versione applicabile ratione temporis (scaglione indeterminato, complessità bassa, valori minimi per il primo grado e scaglione indeterminato, complessità bassa, valori minimi, eccetto fase istruttoria, per il presente grado).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli n 6808/2018, così provvede:
A) accoglie l'appello proposto da e ed Parte_1 Parte_3 Parte_2 in riforma della sentenza impugnata:
-accerta lo ius sepulchri con riferimento al sepolcro gentilizio di cui in motivazione in favore di e con riferimento alla Parte_1 Parte_3 Parte_2 cappella funeraria in oggetto, sita nel Cimitero di Napoli-Poggioreale, zona ampliamento, isola n. 13 (riportata in N.C.T. del Comune di foglio 59, p.lla CP_7
A);
- dichiara l'insussistenza dello ius sepulchri con riferimento al sepolcro gentilizio di cui in motivazione in capo agli appellati con riferimento alla cappella funeraria in pag. 9 di 10 oggetto, sita nel Cimitero di Napoli-Poggioreale, zona ampliamento, isola n. 13
(riportata in N.C.T. del Comune di foglio 59, p.lla A); CP_7
- condanna , Controparte_1 Controparte_6 Controparte_2
e al pagamento in favore di Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
e delle spese di lite che liquida Parte_1 Parte_3 Parte_2 in € 265,42 per esborsi ed € 3.972,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% Iva e cpa con distrazione in favore dell'avv. Alfonso Capasso, dichiaratosi antistatario;
B) condanna , Controparte_1 Controparte_6 Controparte_2 CP_3
e al pagamento in favore di
[...] Controparte_4 Controparte_5 Parte_1
e delle spese di lite per il presente grado che
[...] Parte_3 Parte_2 liquida in € 382,50 per esborsi ed € 3.473,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% Iva e cpa con distrazione in favore dell'avv. Alfonso Capasso, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 17/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Mariacristina Carpinelli dr.ssa Maria Teresa Onorato
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