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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 23/05/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, in persona del Giudice, Dott. Luca Prendini, ha pronunciato, ex art. 281 sexies, III co., c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n.6286 / 2023, introdotta da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Mauro Vanni, elettivamente domiciliato in Pisa, Lungarno Mediceo, n. 40, presso lo studio del difensore
ATTORE
contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., quale procuratrice di (C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_2
patrocinio dell'avv. Roberto Cavallone, elettivamente domiciliata in Alessandria,
Corso Crimea, n. 69, presso lo studio del difensore;
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_2 P.IVA_3
p.t., quale procuratrice speciale di (C.F. ), con Parte_3 P.IVA_4
il patrocinio dell'avv. Giuseppe Le Fosse, elettivamente domiciliata in Brescia, via
Corfù n. 102, presso lo studio del difensore;
CONVENUTE
[...]
[...]
Controparte_3 pagina 1 di 6 CONVENUTE CONTUMACI
Oggetto: opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) immobiliare
Il Giudice,
- richiamato il contenuto dell'atto di citazione e le conclusioni ivi riportate;
- richiamati il contenuto delle comparse di costituzione e risposta e le conclusioni ivi riportate;
- viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'udienza del
22.5.2025, che devono intendersi qui integralmente riportate;
- letto l'art. 281 sexies, III co., c.p.c.;
osserva
Con atto di citazione, notificato in data 19.12.2023, conveniva Parte_1
in giudizio in persona del legale rappresentante, Controparte_4 [...]
in persona dei soci amministratori legali Controparte_5
rappresentanti, , Agente della Controparte_3 Controparte_6
Riscossione per la Provincia di Vicenza, in persona del legale rappresentante,
quale procuratrice di in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante, chiedendo al Tribunale adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e domanda, di dichiare nullo e annullare il provvedimento opposto, pronunciato in data 19.9.2023 dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale
di Vicenza, nel procedimento di espropriazione forzata R.G.E. n. 419/2022, con il quale è stata ordinata la liberazione dell'immobile, di cui al Lotto 2, della medesima procedura, sito in Torri Di Quartesolo (VI), via Verona n. 10, int. 2, dai debitori esecutati e, quindi, dall'attore medesimo, in quanto illegittimo ed errato,
per i motivi indicati, con vittoria di compensi e spese sia della fase cautelare, che del giudizio di merito, oltre ad accessori di legge.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 21.3.2024, Pt_2
si costituiva in giudizio, chiedendo al Tribunale di accertare, in via
[...]
preliminare, l'inammissibilità dell'avverso atto di citazione per violazione pagina 2 di 6 dell'art. 100 c.p.c. e per carenza di interesse ad agire, rimettendosi, nel merito, alle determinazioni del Tribunale, in ordine alla domanda di nullità dell'ordine di liberazione del dai debitori esecutati, che lo occupano, e, quindi, Pt_4
dall'attore medesimo.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 2.5.2024,
[...]
quale rappresentante di si costituiva in giudizio, CP_1 Controparte_2
chiedendo al Tribunale di dichiarare nullo ed annullare il medesimo ordine di liberazione del bene, di cui al Lotto 2, poiché emesso in difetto dei presupposti previsti dall'art. 560 c.p.c., con compensazione delle spese di lite.
L'attore depositava le tre memorie di trattazione, di cui all'art. 171-ter c.p.c.,
senza formulare alcuna richiesta istruttoria e svolgendo, nella memoria, di cui all'art. 171-ter, n. 3), deduzioni inammissibili, in relazione al contenuto tipico di tale atto.
La convenuta nelle memorie depositate a norma dell'art. 171-ter Parte_2
c.p.c., deduceva, in via preliminare ed assorbente, il difetto di interesse ad agire in capo all'attore opponente, nella fase di merito, posto che l'accoglimento della domanda attorea non importerebbe alcun mutamento per la posizione di questi.
La convenuta non ha depositato memorie di trattazione. Controparte_1
All'udienza del 30.5.2024, fissata ex art. 183 c.p.c., per la prima comparizione delle parti e per la trattazione, nessuna delle parti era presente personalmente.
Il procuratore dell'opponente dava atto di avere depositato nel fascicolo informatico del procedimento procura speciale, con la quale l'opponente autorizzava il difensore a sottoporsi, in sua vece, all'eventuale interrogatorio libero;
dopo essersi riportato al contenuto dei propri scritti difensivi, dichiarava di non opporsi ad una composizione della causa, a spese compensate.
banca pure si riportava al contenuto della comparsa di costituzione e Pt_2
risposta ed alle memorie depositate, insistendo per la dichiarazione del difetto di interesse ad agire in capo all'attore e per la fissazione dell'udienza ex art. 281-
pagina 3 di 6 sexies.
come sopra rappresentata, si associava alla richiesta di Controparte_2
fissazione dell'udienza ex art. 281-sexies.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata, per ragioni di rito, e deve essere, pertanto,
rigettata, per i seguenti motivi.
Nella presente fattispecie, il Giudice dell'opposizione, dapprima, con decreto del 13.10.2023 e, successivamente, con l'ordinanza del 21.11.2023, ha sospeso l'esecuzione dell'ordine di liberazione, in relazione al Lotto 2, nei confronti dei soli esecutati;
alla successiva udienza del 4.12.2023, il Giudice dell'esecuzione ne ha disposto l'attuazione nei soli confronti del conduttore parziale dell'immobile,
in considerazione della accertata viltà del canone pattuito.
In tal modo, il Giudice dell'esecuzione, nell'esercizio del generale potere,
affidatogli dall'art. 487 c.p.c., ha parzialmente revocato, prima dell'introduzione del giudizio di merito, l'atto esecutivo oggetto di opposizione. Non risulta che il provvedimento di revoca parziale – avvenuta in udienza, alla presenza di tutte le parti – sia stato, a sua volta, oggetto di opposizione ex art. 6l7 c.p.c., sicché la stessa è da ritenersi definitiva.
Tale revoca, di per sé, ha fatto venir meno l'interesse della parte odierna opponente all'introduzione del giudizio di merito.
La necessaria prosecuzione in fase contenziosa del procedimento introdotto con ricorso ex art. 617, II co., c.p.c., infatti, deve ritenersi esclusa nel sistema delineato a seguito della riforma portata alla disciplina, di cui all'art. 618 c.p.c.
dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52.
Prima di tale riforma, la legge prevedeva che il Giudice dell'esecuzione,
investito del ricorso in opposizione all'atto esecutivo, all'esito dell'udienza di comparizione parti, resi i provvedimenti ritenuti indilazionabili, provvedesse direttamente “a norma degli articoli 175 e seguenti all'istruzione della causa”, da pagina 4 di 6 decidersi con sentenza.
Il vigente testo dell'art. 618 c.p.c. affida al giudice il potere di emettere i provvedimenti ritenuti indilazionabili (in primis, l'eventuale revoca dell'atto opposto) ed, eventualmente, di sospendere la procedura esecutiva, imponendogli soltanto la fissazione di un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito.
L'attuale sistema, dunque, concepisce la fase contenziosa come meramente eventuale, affidata all'iniziativa delle parti, che ben potrebbero astenersi dal darvi ingresso, rendendo evidente che non vi è più alcuna necessità che il conflitto,
insorto fra le parti del processo esecutivo, venga risolto con pronuncia valida erga
omnes, essendo possibile che le parti trovino soddisfazione endoprocedimentale,
per effetto, ad esempio, della revoca o modifica dell'atto opposto da parte del
Giudice dell'esecuzione.
È per questo che l'introduzione del giudizio di merito è affidata all'iniziativa della parte interessata.
Tale espressione evidenzia, da un lato, che l'interesse non permane necessariamente in capo al ricorrente, dovendo coerentemente ritenersi che, ad esempio, nel caso di revoca dell'atto esecutivo, l'interesse al giudizio sia della controparte, che voglia, in ipotesi, ripristinare l'atto stesso;
per altro verso, che,
per l'introduzione del giudizio, è comunque necessario avere un interesse concreto ed attuale alla definizione del conflitto in sede contenziosa (si v., in argomento, Trib. Modena, Sez. II, 14 dicembre 2010, n. 1992).
Alla stregua di tali considerazioni, deve, pertanto, ritenersi doverosa la verifica di tale persistente interesse;
ed è evidente che, laddove il Giudice
dell'esecuzione, nell'esercizio del generale potere di autotutela, di cui all'art. 487
c.p.c., in seguito al ricorso, abbia revocato l'atto opposto, il ricorrente non ha più
alcun interesse all'introduzione del giudizio di merito.
Nella presente fattispecie, il Giudice dell'esecuzione, disponendo, all'udienza pagina 5 di 6 del 4.12.2023, l'attuazione dell'ordine di liberazione nei soli confronti del conduttore parziale dell'immobile, ha definito la questione, con la pronuncia di un provvedimento, sostitutivo di quello opposto, che ha pienamente accolto la doglianza dell'opponente.
Per tale ragione, la pretesa di parte attrice opponente, vòlta ad ottenere l'annullamento dell'ordine di liberazione, di cui all'ordinanza del 19.9.2023, che ha formato oggetto della domanda introduttiva della fase di merito, notificata in data 19.12.2023 – dunque, successivamente alla pronuncia del provvedimento,
che, come detto, ne aveva pienamente soddisfatto la pretesa – deve ritenersi in radice sfornita di interesse.
La compensazione integrale tra le parti delle spese si impone, nella presente fattispecie, tenuto conto dell'esito di tutte le fasi, cautelare e di merito, del procedimento.
P.Q.M.
Il Giudice, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate ed ogni ulteriore deduzione disattesa, o assorbita, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'opposizione;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Vicenza, il 23 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Luca Prendini
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, in persona del Giudice, Dott. Luca Prendini, ha pronunciato, ex art. 281 sexies, III co., c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n.6286 / 2023, introdotta da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Mauro Vanni, elettivamente domiciliato in Pisa, Lungarno Mediceo, n. 40, presso lo studio del difensore
ATTORE
contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., quale procuratrice di (C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_2
patrocinio dell'avv. Roberto Cavallone, elettivamente domiciliata in Alessandria,
Corso Crimea, n. 69, presso lo studio del difensore;
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_2 P.IVA_3
p.t., quale procuratrice speciale di (C.F. ), con Parte_3 P.IVA_4
il patrocinio dell'avv. Giuseppe Le Fosse, elettivamente domiciliata in Brescia, via
Corfù n. 102, presso lo studio del difensore;
CONVENUTE
[...]
[...]
Controparte_3 pagina 1 di 6 CONVENUTE CONTUMACI
Oggetto: opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) immobiliare
Il Giudice,
- richiamato il contenuto dell'atto di citazione e le conclusioni ivi riportate;
- richiamati il contenuto delle comparse di costituzione e risposta e le conclusioni ivi riportate;
- viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'udienza del
22.5.2025, che devono intendersi qui integralmente riportate;
- letto l'art. 281 sexies, III co., c.p.c.;
osserva
Con atto di citazione, notificato in data 19.12.2023, conveniva Parte_1
in giudizio in persona del legale rappresentante, Controparte_4 [...]
in persona dei soci amministratori legali Controparte_5
rappresentanti, , Agente della Controparte_3 Controparte_6
Riscossione per la Provincia di Vicenza, in persona del legale rappresentante,
quale procuratrice di in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante, chiedendo al Tribunale adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e domanda, di dichiare nullo e annullare il provvedimento opposto, pronunciato in data 19.9.2023 dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale
di Vicenza, nel procedimento di espropriazione forzata R.G.E. n. 419/2022, con il quale è stata ordinata la liberazione dell'immobile, di cui al Lotto 2, della medesima procedura, sito in Torri Di Quartesolo (VI), via Verona n. 10, int. 2, dai debitori esecutati e, quindi, dall'attore medesimo, in quanto illegittimo ed errato,
per i motivi indicati, con vittoria di compensi e spese sia della fase cautelare, che del giudizio di merito, oltre ad accessori di legge.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 21.3.2024, Pt_2
si costituiva in giudizio, chiedendo al Tribunale di accertare, in via
[...]
preliminare, l'inammissibilità dell'avverso atto di citazione per violazione pagina 2 di 6 dell'art. 100 c.p.c. e per carenza di interesse ad agire, rimettendosi, nel merito, alle determinazioni del Tribunale, in ordine alla domanda di nullità dell'ordine di liberazione del dai debitori esecutati, che lo occupano, e, quindi, Pt_4
dall'attore medesimo.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 2.5.2024,
[...]
quale rappresentante di si costituiva in giudizio, CP_1 Controparte_2
chiedendo al Tribunale di dichiarare nullo ed annullare il medesimo ordine di liberazione del bene, di cui al Lotto 2, poiché emesso in difetto dei presupposti previsti dall'art. 560 c.p.c., con compensazione delle spese di lite.
L'attore depositava le tre memorie di trattazione, di cui all'art. 171-ter c.p.c.,
senza formulare alcuna richiesta istruttoria e svolgendo, nella memoria, di cui all'art. 171-ter, n. 3), deduzioni inammissibili, in relazione al contenuto tipico di tale atto.
La convenuta nelle memorie depositate a norma dell'art. 171-ter Parte_2
c.p.c., deduceva, in via preliminare ed assorbente, il difetto di interesse ad agire in capo all'attore opponente, nella fase di merito, posto che l'accoglimento della domanda attorea non importerebbe alcun mutamento per la posizione di questi.
La convenuta non ha depositato memorie di trattazione. Controparte_1
All'udienza del 30.5.2024, fissata ex art. 183 c.p.c., per la prima comparizione delle parti e per la trattazione, nessuna delle parti era presente personalmente.
Il procuratore dell'opponente dava atto di avere depositato nel fascicolo informatico del procedimento procura speciale, con la quale l'opponente autorizzava il difensore a sottoporsi, in sua vece, all'eventuale interrogatorio libero;
dopo essersi riportato al contenuto dei propri scritti difensivi, dichiarava di non opporsi ad una composizione della causa, a spese compensate.
banca pure si riportava al contenuto della comparsa di costituzione e Pt_2
risposta ed alle memorie depositate, insistendo per la dichiarazione del difetto di interesse ad agire in capo all'attore e per la fissazione dell'udienza ex art. 281-
pagina 3 di 6 sexies.
come sopra rappresentata, si associava alla richiesta di Controparte_2
fissazione dell'udienza ex art. 281-sexies.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata, per ragioni di rito, e deve essere, pertanto,
rigettata, per i seguenti motivi.
Nella presente fattispecie, il Giudice dell'opposizione, dapprima, con decreto del 13.10.2023 e, successivamente, con l'ordinanza del 21.11.2023, ha sospeso l'esecuzione dell'ordine di liberazione, in relazione al Lotto 2, nei confronti dei soli esecutati;
alla successiva udienza del 4.12.2023, il Giudice dell'esecuzione ne ha disposto l'attuazione nei soli confronti del conduttore parziale dell'immobile,
in considerazione della accertata viltà del canone pattuito.
In tal modo, il Giudice dell'esecuzione, nell'esercizio del generale potere,
affidatogli dall'art. 487 c.p.c., ha parzialmente revocato, prima dell'introduzione del giudizio di merito, l'atto esecutivo oggetto di opposizione. Non risulta che il provvedimento di revoca parziale – avvenuta in udienza, alla presenza di tutte le parti – sia stato, a sua volta, oggetto di opposizione ex art. 6l7 c.p.c., sicché la stessa è da ritenersi definitiva.
Tale revoca, di per sé, ha fatto venir meno l'interesse della parte odierna opponente all'introduzione del giudizio di merito.
La necessaria prosecuzione in fase contenziosa del procedimento introdotto con ricorso ex art. 617, II co., c.p.c., infatti, deve ritenersi esclusa nel sistema delineato a seguito della riforma portata alla disciplina, di cui all'art. 618 c.p.c.
dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52.
Prima di tale riforma, la legge prevedeva che il Giudice dell'esecuzione,
investito del ricorso in opposizione all'atto esecutivo, all'esito dell'udienza di comparizione parti, resi i provvedimenti ritenuti indilazionabili, provvedesse direttamente “a norma degli articoli 175 e seguenti all'istruzione della causa”, da pagina 4 di 6 decidersi con sentenza.
Il vigente testo dell'art. 618 c.p.c. affida al giudice il potere di emettere i provvedimenti ritenuti indilazionabili (in primis, l'eventuale revoca dell'atto opposto) ed, eventualmente, di sospendere la procedura esecutiva, imponendogli soltanto la fissazione di un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito.
L'attuale sistema, dunque, concepisce la fase contenziosa come meramente eventuale, affidata all'iniziativa delle parti, che ben potrebbero astenersi dal darvi ingresso, rendendo evidente che non vi è più alcuna necessità che il conflitto,
insorto fra le parti del processo esecutivo, venga risolto con pronuncia valida erga
omnes, essendo possibile che le parti trovino soddisfazione endoprocedimentale,
per effetto, ad esempio, della revoca o modifica dell'atto opposto da parte del
Giudice dell'esecuzione.
È per questo che l'introduzione del giudizio di merito è affidata all'iniziativa della parte interessata.
Tale espressione evidenzia, da un lato, che l'interesse non permane necessariamente in capo al ricorrente, dovendo coerentemente ritenersi che, ad esempio, nel caso di revoca dell'atto esecutivo, l'interesse al giudizio sia della controparte, che voglia, in ipotesi, ripristinare l'atto stesso;
per altro verso, che,
per l'introduzione del giudizio, è comunque necessario avere un interesse concreto ed attuale alla definizione del conflitto in sede contenziosa (si v., in argomento, Trib. Modena, Sez. II, 14 dicembre 2010, n. 1992).
Alla stregua di tali considerazioni, deve, pertanto, ritenersi doverosa la verifica di tale persistente interesse;
ed è evidente che, laddove il Giudice
dell'esecuzione, nell'esercizio del generale potere di autotutela, di cui all'art. 487
c.p.c., in seguito al ricorso, abbia revocato l'atto opposto, il ricorrente non ha più
alcun interesse all'introduzione del giudizio di merito.
Nella presente fattispecie, il Giudice dell'esecuzione, disponendo, all'udienza pagina 5 di 6 del 4.12.2023, l'attuazione dell'ordine di liberazione nei soli confronti del conduttore parziale dell'immobile, ha definito la questione, con la pronuncia di un provvedimento, sostitutivo di quello opposto, che ha pienamente accolto la doglianza dell'opponente.
Per tale ragione, la pretesa di parte attrice opponente, vòlta ad ottenere l'annullamento dell'ordine di liberazione, di cui all'ordinanza del 19.9.2023, che ha formato oggetto della domanda introduttiva della fase di merito, notificata in data 19.12.2023 – dunque, successivamente alla pronuncia del provvedimento,
che, come detto, ne aveva pienamente soddisfatto la pretesa – deve ritenersi in radice sfornita di interesse.
La compensazione integrale tra le parti delle spese si impone, nella presente fattispecie, tenuto conto dell'esito di tutte le fasi, cautelare e di merito, del procedimento.
P.Q.M.
Il Giudice, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate ed ogni ulteriore deduzione disattesa, o assorbita, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'opposizione;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Vicenza, il 23 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Luca Prendini
pagina 6 di 6