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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 29/09/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado n. 779 del R.G.V.G. dell'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 19.07.2025 da:
(cod. fisc. nato in [...] il Parte_1 C.F._1
29/06/1978 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.
Antonio Talamonti e (cod. fisc. ) nata in Parte_2 C.F._2
Pescina (AQ) l'1/10/1981 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Piero Antimiani;
avente ad oggetto: separazione consensuale;
conclusioni delle parti: come da ricorso;
conclusioni del P.M.: il P.M. esprime parere favorevole;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.07.2025 i ricorrenti sulla premessa che:
1. il 21 Luglio 2007 si sono uniti in matrimonio in Offida (AP) con rito concordatario;
2. il suddetto matrimonio è stato trascritto nei registri di stato civile del Comune di
Offida (AP) al Numero 9, Parte II, Serie A, Anno 2007;
3. i coniugi optarono per il regime patrimoniale della comunione dei beni;
4. dal matrimonio non sono nati figli;
5. subito dopo il matrimonio la casa coniugale è stata individuata nell'abitazione di proprietà esclusiva dei genitori di sita in Offida (AP) alla Via Martiri Parte_2
della Resistenza n.157 che a seguito degli eventi sismici del 2016 è stata dichiarata inagibile per cui i coniugi, in attesa dei lavori di ristrutturazione, dopo un periodo trascorso come ospiti presso un immobile abitato dalla sorella della dal Pt_2
5/03/2018 si trasferirono in altro alloggio sito in Offida alla Via Riccardo Lombardi
n 14 con contratto di locazione stipulato a nome di Parte_2
6. di recente sono venuti a mancare i presupposti per la prosecuzione della convivenza, già interrotta, così da portare le parti a separarsi consensualmente;
7. il IG. , titolo di studio diploma di perito industriale elettrotecnico Parte_1
è stabilmente impiegato presso Agenzia Regionale per la Protezione ambientale sede di Ascoli Piceno ed è pertanto titolare di reddito proprio da lavoro dipendente;
8. la IG.ra , titolo di studio diploma istruzione secondaria superiore ad Parte_2
indirizzo magistrale, è impiegata stabilmente presso l'azienda “Scelgo S.p.A.” che svolge attività nel settore alimentare, sita in Ancarano (TE) ed è pertanto titolare di reddito proprio da lavoro dipendente;
9. l' è proprietario intestatario di autoveicolo marca Nissan Qashqai targato Pt_1
FX024NP acquistato successivamente al matrimonio e la IG.ra è Parte_2
proprietaria intestataria di autoveicolo marca Renault Captur targato GR916MV, acquistato successivamente al matrimonio;
10. non vi sono rapporti bancari/finanziari/risparmi o diritti su beni immobili da regolamentare;
11. non sussistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande proposte con il presente atto o domande ad esse connesse;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente al Tribunale adito, disponendo la trattazione scritta del presente procedimento, di pronunciare sentenza di separazione alle seguenti
CONDIZIONI
- Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
- l' ha già provveduto a trasferire la propria residenza e a portare con sé tutti Pt_1
gli effetti personali;
- gli autoveicoli di cui risultano rispettivamente intestatari ed ovvero l della Pt_1
Nissan Qashqai targata FX024NP e della Renault Captur Targato Parte_2
GR916MV rimarranno di esclusiva proprietà di ciascuno dei coniugi;
- i coniugi in quanto rispettivamente economicamente autosufficienti dichiarano di rinunciare al mantenimento reciproco avendo compiutamente definito ogni tipo di rapporto patrimoniale ed economico derivante dall'intercorso rapporto coniugale onde dichiarano reciprocamente di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro;
- i coniugi si danno atto di aver proceduto alla divisione dei beni di carattere strettamente personale presenti nell'appartamento già coniugale.
Con decreto datato 24.07.2025 il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore, cui delegava la trattazione del procedimento, e fissava, per la comparizione delle parti dinanzi al magistrato delegato, l'udienza del 18.09.2025, la quale veniva sostituita con lo scambio di note scritte.
Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere del P.M. in sede, il
Giudice rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda proposta è fondata e merita, pertanto, accoglimento in quanto è venuta meno l'affezione nonché la convivenza tra i coniugi, come dimostra il contegno processuale ed extraprocessuale tenuto dagli stessi. Osserva, altresì, il
Collegio che le condizioni concordemente stabilite dalle parti nei termini sopra riportati appaiono idonee ed adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse. Stante la natura necessitata della controversia e l'accordo intervenuto tra le parti, vi sono giusti motivi per compensare integralmente tra le medesime le spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate, preso atto delle condizioni concordate tra le medesime, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e alle Parte_2 Parte_1
condizioni indicate nel ricorso introduttivo per come sopra riportate e trascritte;
- dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Offida (AP) in quanto l'atto è stato trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio di detto Comune al
Numero 9, Parte II, Serie A, Anno 2007;
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 29/9/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado n. 779 del R.G.V.G. dell'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 19.07.2025 da:
(cod. fisc. nato in [...] il Parte_1 C.F._1
29/06/1978 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.
Antonio Talamonti e (cod. fisc. ) nata in Parte_2 C.F._2
Pescina (AQ) l'1/10/1981 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Piero Antimiani;
avente ad oggetto: separazione consensuale;
conclusioni delle parti: come da ricorso;
conclusioni del P.M.: il P.M. esprime parere favorevole;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.07.2025 i ricorrenti sulla premessa che:
1. il 21 Luglio 2007 si sono uniti in matrimonio in Offida (AP) con rito concordatario;
2. il suddetto matrimonio è stato trascritto nei registri di stato civile del Comune di
Offida (AP) al Numero 9, Parte II, Serie A, Anno 2007;
3. i coniugi optarono per il regime patrimoniale della comunione dei beni;
4. dal matrimonio non sono nati figli;
5. subito dopo il matrimonio la casa coniugale è stata individuata nell'abitazione di proprietà esclusiva dei genitori di sita in Offida (AP) alla Via Martiri Parte_2
della Resistenza n.157 che a seguito degli eventi sismici del 2016 è stata dichiarata inagibile per cui i coniugi, in attesa dei lavori di ristrutturazione, dopo un periodo trascorso come ospiti presso un immobile abitato dalla sorella della dal Pt_2
5/03/2018 si trasferirono in altro alloggio sito in Offida alla Via Riccardo Lombardi
n 14 con contratto di locazione stipulato a nome di Parte_2
6. di recente sono venuti a mancare i presupposti per la prosecuzione della convivenza, già interrotta, così da portare le parti a separarsi consensualmente;
7. il IG. , titolo di studio diploma di perito industriale elettrotecnico Parte_1
è stabilmente impiegato presso Agenzia Regionale per la Protezione ambientale sede di Ascoli Piceno ed è pertanto titolare di reddito proprio da lavoro dipendente;
8. la IG.ra , titolo di studio diploma istruzione secondaria superiore ad Parte_2
indirizzo magistrale, è impiegata stabilmente presso l'azienda “Scelgo S.p.A.” che svolge attività nel settore alimentare, sita in Ancarano (TE) ed è pertanto titolare di reddito proprio da lavoro dipendente;
9. l' è proprietario intestatario di autoveicolo marca Nissan Qashqai targato Pt_1
FX024NP acquistato successivamente al matrimonio e la IG.ra è Parte_2
proprietaria intestataria di autoveicolo marca Renault Captur targato GR916MV, acquistato successivamente al matrimonio;
10. non vi sono rapporti bancari/finanziari/risparmi o diritti su beni immobili da regolamentare;
11. non sussistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande proposte con il presente atto o domande ad esse connesse;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente al Tribunale adito, disponendo la trattazione scritta del presente procedimento, di pronunciare sentenza di separazione alle seguenti
CONDIZIONI
- Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
- l' ha già provveduto a trasferire la propria residenza e a portare con sé tutti Pt_1
gli effetti personali;
- gli autoveicoli di cui risultano rispettivamente intestatari ed ovvero l della Pt_1
Nissan Qashqai targata FX024NP e della Renault Captur Targato Parte_2
GR916MV rimarranno di esclusiva proprietà di ciascuno dei coniugi;
- i coniugi in quanto rispettivamente economicamente autosufficienti dichiarano di rinunciare al mantenimento reciproco avendo compiutamente definito ogni tipo di rapporto patrimoniale ed economico derivante dall'intercorso rapporto coniugale onde dichiarano reciprocamente di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro;
- i coniugi si danno atto di aver proceduto alla divisione dei beni di carattere strettamente personale presenti nell'appartamento già coniugale.
Con decreto datato 24.07.2025 il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore, cui delegava la trattazione del procedimento, e fissava, per la comparizione delle parti dinanzi al magistrato delegato, l'udienza del 18.09.2025, la quale veniva sostituita con lo scambio di note scritte.
Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere del P.M. in sede, il
Giudice rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda proposta è fondata e merita, pertanto, accoglimento in quanto è venuta meno l'affezione nonché la convivenza tra i coniugi, come dimostra il contegno processuale ed extraprocessuale tenuto dagli stessi. Osserva, altresì, il
Collegio che le condizioni concordemente stabilite dalle parti nei termini sopra riportati appaiono idonee ed adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse. Stante la natura necessitata della controversia e l'accordo intervenuto tra le parti, vi sono giusti motivi per compensare integralmente tra le medesime le spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate, preso atto delle condizioni concordate tra le medesime, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e alle Parte_2 Parte_1
condizioni indicate nel ricorso introduttivo per come sopra riportate e trascritte;
- dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Offida (AP) in quanto l'atto è stato trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio di detto Comune al
Numero 9, Parte II, Serie A, Anno 2007;
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 29/9/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi