Sentenza breve 11 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza breve 11/09/2023, n. 2718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2718 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/09/2023
N. 02718/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01188/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1188 del 2023, proposto da
Farmacia Li Volsi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv.to Lucia Di Salvo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Palermo, Via Notarbartolo n. 5.
contro
Comune di Menfi, Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio Comunale Dott. Giovanni Scafidi Nominato Giusto D.A. n. 53/S.3/2003, Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, Ordine dei Farmacisti della Provincia di Agrigento, non costituitisi in giudizio;
Regione Sicilia - Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura distr.le dello Stato, con domicilio digitale corrispondente alla PEC come da registri di giustizia, e domicilio fisico ex lege presso la sua sede in Palermo, Via Villareale n. 6;
nei confronti
Farmacia Sant'Antonio di Rotolo e Barbera S.r.l., Farmacia Spitali del Dr Gaspare Spitali, non costituitisi in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum :
RI UR, SA Di IG, RI GL Caietta, rappresentati e difesi dagli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, con domicilio digitale corrispondente alla PEC come da registri di giustizia, e domicilio fisico ex lege presso la Segreteria della Sezione in Palermo, Via Butera n. 6;
per l'annullamento
previa sospensione
- DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO AD ACTA 25/5/2023 N. 1, DI APPROVAZIONE DELLA REVISIONE BIENNALE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE PER IL 2022;
- DI TUTTI GLI ATTI PRESUPPOSTI E CONNESSI, COMPRESA LA PROPOSTA 23/5/2023 N. 1, LA RELAZIONE TECNICA 24/4/2012 E LA RELAZIONE 2022 DEL 20/10/2022, NONCHE’ IL VERBALE DI CONFERENZA DI SERVIZI DEL 16/11/2022;
- DI OGNI ALTRO ATTO CONNESSO, PRESUPPOSTO O CONSEGUENTE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Sicilia - Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2023 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato:
- che, mediante puntuale ricostruzione in fatto, la Farmacia ricorrente afferma di essere da tempo titolare della 2a sede farmaceutica urbana del Comune di Menfi, con sede nella Via Michelangelo n. 78;
- che la medesima riferisce di aver acquistato un lotto di terreno a 30 metri dalla sede attuale, per costruire una nuova farmacia nella quale trasferirsi (in data 10/3/2022 il Comune ha rilasciato il titolo abilitativo edilizio, e sono già state corrisposte le rate degli oneri di urbanizzazione dovuti);
- che, dopo l’attivazione del potere sostitutivo regionale, il Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio Comunale ha proceduto all’approvazione della deliberazione n. 1 del 25/5/2023, recante la “Revisione biennale della pianta organica del comune di Menfi – anno 2022” ;
Atteso:
- che la ricorrente afferma che, nella revisione censurata, viene sorprendentemente indicata come titolare della 3a sede, con conseguente irrimediabile inattendibilità di tutti i titoli posseduti e conseguente incertezza in ordine alla correttezza dell’attuale posizionamento;
- che, con il primo motivo di ricorso, lamenta l’arbitrarietà della scelta di riclassificare la sede e i confini in 3a sede, con illogica nuova denominazione della porzione di territorio spettante (in contraddizione con i titoli autorizzatori medio tempore rilasciati);
- che, con la seconda censura, si duole dell’art. 2 della L. 475/68 sotto ulteriore profilo, in quanto le perimetrazioni degli ambiti assegnati alle farmacie, in alcuni punti, presenterebbero delle irregolarità geometriche costituite da andamenti discontinui, che non terrebbero conto né della viabilità né del limite delle zone censuarie, per inglobare porzioni di aree urbane;
- che risulterebbe, in particolare, privo di logica l’intervento di “cuci e scuci” , in quanto non supportato da alcuna motivazione nella relazione del tecnico incaricato;
- che sarebbe preferibile, perché improntato a criteri di razionalità e congruità, perimetrare gli ambiti assegnati alle farmacie in maniera tale che ognuna di esse abbia una posizione centrale rispetto alle aree d’influenza (come da coerente proposta elaborata nella perizia di parte);
- che gli atti impugnati si fonderebbero sul solo criterio della densità della popolazione, di per sé insufficiente a garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate cui la legge fa espresso riferimento;
Considerato, sul primo motivo:
- che la stessa ricorrente, nel sostenere che non è individuabile l’effettivo titolare della sede già trasferita alla dott.ssa Li Volsi, ammette che sono state correttamente enucleate le Vie associate alla (ex) 2a sede farmaceutica (cfr. pag. 10 atto introduttivo del giudizio);
- che la questione, in buona sostanza, investe la nuova numerazione, dato che fino ad oggi la sede di cui la ricorrente è titolare è stata sempre individuata come 2a, mentre in virtù dell’atto impugnato detta sede è divenuta la 3a (restando immutati i suoi confini);
- che detta questione riveste natura formale, e appare agevolmente risolvibile attraverso atti di voltura o di rettifica (da emettere a semplice istanza di parte) dei titoli abilitativi riferiti alla 2a sede, così da renderli conformi alla nuova classificazione ufficiale;
- che la nuova denominazione non risulta pertanto idonea a determinare un effettivo pregiudizio, e si condivide sul punto la posizione espressa dalla parte interveniente;
- che, in definitiva, la ricorrente mantiene l’autorizzazione a svolgere della propria attività nel proprio contesto spaziale, senza che la nuova numerazione (3a al posto di 2a) abbia ripercussioni negative (peraltro non specificate nella doglianza articolata in giudizio);
Evidenziato, quanto al secondo motivo:
- che, “nell'organizzare la dislocazione territoriale del servizio farmaceutico, il Comune gode di ampia discrezionalità, in quanto la scelta conclusiva si basa sul bilanciamento di interessi diversi attinenti alla popolazione, attuale e potenzialmente insediabile, alle vie e ai mezzi di comunicazione, alle particolari esigenze della popolazione, conseguendone che la scelta conclusiva è sindacabile solo sotto il profilo della manifesta illogicità ovvero della inesatta acquisizione al procedimento degli elementi di fatto presupposto della decisione (Cons. St., sez. III, 27 aprile 2018, n. 2562; Cons. St., sez. III, 22 novembre 2017, n. 5446; Cons. St., sez. III, 30 maggio 2017, n. 2557; Cons. St., sez. III, 22 marzo 2017, n. 1305; Cons. St., sez. III, 22 novembre 2017, n. 5443, Cons. St., sez. III, 30 maggio 2017, n. 2557), non potendo il giudice amministrativo sostituire la propria valutazione di opportunità a quella resa dall'amministrazione comunale” (cfr. sentenza Sezione III – 1/8/2023 n. 2552; si veda anche T.A.R. Campania Napoli, sez. III – 10/7/2023 n. 4123; T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I – 24/4/2023 n. 372);
- che la giurisprudenza ha rilevato che la ratio della programmazione e della revisione delle zone degli esercizi commerciali delle farmacie, più che diretta a salvaguardare le condizioni economiche di ciascun esercizio commerciale, risiede nella diversa esigenza di carattere pubblico di assicurare l'ordinata copertura di tutto il territorio al fine di agevolare la maggiore tutela della salute ai cittadini (TAR Sicilia, Palermo, sez. III – 27/10/2021 n. 2916);
- che, come ha rammentato T.A.R. Veneto, sez. III – 24/7/2023 n. 1108, è stato rilevato che <<"ogni singola farmacia è posta al servizio della generalità dei cittadini, giacché ciascuno di essi è libero di rivolgersi all'esercizio che preferisce e la norma ha solo lo scopo di mantenere una certa proporzione (approssimata) fra il numero degli abitanti e quello delle farmacie, non quello di assegnare a ciascun esercizio una certa quota di utenti" (Consiglio di Stato, sez. III, 6 febbraio 2015, n. 603)>> , mentre con specifico riferimento al vigente art. 2 comma 1 L. 475/68 <<"la nuova disciplina apprezza l'equa distribuzione delle farmacie sul territorio con riferimento non al bacino di utenza, ma alla più ampia copertura possibile del territorio comunale" (Consiglio di Stato, n. 603/2015, cit.); conseguentemente, il bacino di utenza di una sede può essere anche di dimensioni più ridotte rispetto alle altre, atteso che la finalità della nuova disciplina è quella di assicurare una più capillare presenza ed equa distribuzione di farmacie sul territorio, nonché di garantire l'accessibilità del servizio anche ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate (TAR Campania, Napoli, sez. III, 1 settembre 2021, n. 5691)>> ;
- che, nel caso in esame, l’amministrazione comunale ha effettuato la dovuta revisione della pianta organica con l’introduzione della 4a farmacia, in presenza dei parametri numerici;
- che la tabella 8c, allegata alla deliberazione impugnata del Commissario ad acta , restituisce ciascun ambito omogeneo con una diversa colorazione;
- che la tabella 8b indica le Vie pertinenti a ciascuna sede, unitamente a un breve commento esplicativo con il calcolo degli abitanti serviti (la 1a 3.346, la 2a 3.032, la 3a 3.457, la 4a 2.259);
- che la sede n. 3 (ove insiste la farmacia della ricorrente) ha una perimetrazione definita e i locali ubicati al suo interno in posizione leggermente decentrata;
- che risulta vaga e generica la prospettata inaccessibilità del servizio farmaceutico dei cittadini residenti in aree scarsamente abitate, che non sono specificate nel ricorso;
- che, in buona sostanza, dall’esame degli atti traspare un’impostazione immune dai denunciati vizi di incongruenza e irrazionalità;
Ritenuto:
- che, in definitiva, l’introdotto gravame deve essere rigettato;
- che le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a favore delle parti resistenti (Assessorato delle Autonomie locali e della Funzione pubblica della Regione e interveniente);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando respinge il ricorso introduttivo in epigrafe.
Condanna la parte ricorrente a corrispondere all’amministrazione regionale resistente (Assessorato delle Autonomie locali e della Funzione pubblica) la somma di 1.500 € a titolo di compenso per la difesa tecnica, oltre a oneri di legge.
Condanna altresì la parte ricorrente a corrispondere all’interveniente ad opponendum la somma di 1.500 € a titolo di compenso per la difesa tecnica, oltre a oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
La presente sentenza è depositata con le modalità previste dal processo telematico, e la Segreteria del Tribunale provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Tenca, Presidente, Estensore
Anna Pignataro, Consigliere
Viola Montanari, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Stefano Tenca |
IL SEGRETARIO