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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 323/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CONTI ROBERTO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 984/2024 depositato il 15/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Porto Empedocle
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1666 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 80/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente Accogliere il ricorso Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RT SA ha impugnato l'avviso di accertamento Pret. 17658 del 12.06.2023, per omesso/ parziale versamento IMU anno 2018 deducendone sotto diversi profili l'illegittimità per assenza di motivazione, assenza del carattere edificatorio delle aree e illegittimità delle sanzioni applicate, in assenza di comunicazione della natura edificabile delle superfici tassate.
Il comune di Porto Empedocle non si è costituito, essendosi limitato alla visione degli atti.
Con ordinanza interlocutoria veniva chiesto al ricorrente di documentare l'epoca della notifica dell'atto impugnato, onere al quale provvedeva il ricorrente depositando distinta di Poste italiane dalla quale risulta l'inoltro della raccomandata in data 23.1.2024 e la consegna della stessa in data 29.1.2024.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 23.1.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Va anzitutto chiarito che l'atto impugnato contiene la dettagliata indicazione delle ragioni di fatto e delle norme di diritto poste a base della ripresa, indicando in modo preciso gli estremi catastali delle superfici sottoposte a tassazione, unitamente al quantum reclamato rispetto alle somme versate.
Tanto è sufficiente per escludere la fondatezza della censura relativa al difetto di motivazione.
Nessuna prova circa il carattere non edificabile ha fornito il ricorrente che si è limitato ad allegare l'esistenza di vincoli o di caratteristiche della superficie diverse da quelle indicate nell'atto impugnato senza documentarle. La Cassazione, del resto, è ferma nel ritenere che in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'avviso di accertamento che fa riferimento alla delibera della giunta comunale contenente la determinazione dei valori minimi delle aree edificabili, comprensiva di quella oggetto di imposizione, è sufficientemente motivato, poiché richiama un atto di contenuto generale avente valore presuntivo, da ritenersi conosciuto, o conoscibile, dal contribuente, sul quale grava l'onere di fornire elementi oggettivi, anche mediante una perizia di parte, sul minor valore dell'area rispetto a quello accertato dall'ufficio-cfr.Cass.n.4590/2025-. Principio pienamente applicabile alla fattispecie tenuto conto delle risultanze documentali risultanti dall'avviso di accertamento prodotto. Va infine chiarito che la mancata comunicazione al contribuente del provvedimento di attribuzione della natura di area edificabile di un terreno non incide sulla validità dell'avviso di accertamento e non impedisce l'applicazione delle sanzioni-cfr.Cass.n.5894/2024-.
Parimenti infondata risulta la censura relativa al decorso del termine di decadenza, posto che il tributo reclamato-IMU- è sottoposto al termine quinquennale proprio dei tributi locali, sottoposto a sospensione per effetto dell'art.67 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020.Sospensione che rende pienamente tempestiva la notifica dell'atto avvenuta nel gennaio 2024.
Sulla base di tali considerazioni il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CONTI ROBERTO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 984/2024 depositato il 15/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Porto Empedocle
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1666 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 80/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente Accogliere il ricorso Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RT SA ha impugnato l'avviso di accertamento Pret. 17658 del 12.06.2023, per omesso/ parziale versamento IMU anno 2018 deducendone sotto diversi profili l'illegittimità per assenza di motivazione, assenza del carattere edificatorio delle aree e illegittimità delle sanzioni applicate, in assenza di comunicazione della natura edificabile delle superfici tassate.
Il comune di Porto Empedocle non si è costituito, essendosi limitato alla visione degli atti.
Con ordinanza interlocutoria veniva chiesto al ricorrente di documentare l'epoca della notifica dell'atto impugnato, onere al quale provvedeva il ricorrente depositando distinta di Poste italiane dalla quale risulta l'inoltro della raccomandata in data 23.1.2024 e la consegna della stessa in data 29.1.2024.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 23.1.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Va anzitutto chiarito che l'atto impugnato contiene la dettagliata indicazione delle ragioni di fatto e delle norme di diritto poste a base della ripresa, indicando in modo preciso gli estremi catastali delle superfici sottoposte a tassazione, unitamente al quantum reclamato rispetto alle somme versate.
Tanto è sufficiente per escludere la fondatezza della censura relativa al difetto di motivazione.
Nessuna prova circa il carattere non edificabile ha fornito il ricorrente che si è limitato ad allegare l'esistenza di vincoli o di caratteristiche della superficie diverse da quelle indicate nell'atto impugnato senza documentarle. La Cassazione, del resto, è ferma nel ritenere che in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'avviso di accertamento che fa riferimento alla delibera della giunta comunale contenente la determinazione dei valori minimi delle aree edificabili, comprensiva di quella oggetto di imposizione, è sufficientemente motivato, poiché richiama un atto di contenuto generale avente valore presuntivo, da ritenersi conosciuto, o conoscibile, dal contribuente, sul quale grava l'onere di fornire elementi oggettivi, anche mediante una perizia di parte, sul minor valore dell'area rispetto a quello accertato dall'ufficio-cfr.Cass.n.4590/2025-. Principio pienamente applicabile alla fattispecie tenuto conto delle risultanze documentali risultanti dall'avviso di accertamento prodotto. Va infine chiarito che la mancata comunicazione al contribuente del provvedimento di attribuzione della natura di area edificabile di un terreno non incide sulla validità dell'avviso di accertamento e non impedisce l'applicazione delle sanzioni-cfr.Cass.n.5894/2024-.
Parimenti infondata risulta la censura relativa al decorso del termine di decadenza, posto che il tributo reclamato-IMU- è sottoposto al termine quinquennale proprio dei tributi locali, sottoposto a sospensione per effetto dell'art.67 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020.Sospensione che rende pienamente tempestiva la notifica dell'atto avvenuta nel gennaio 2024.
Sulla base di tali considerazioni il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.